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Dati del bando

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOTTOSOGLIA UE, DA ESPERIRE AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N.36/2023, PER L’APPALTO DEI «LAVORI DI RESTAURO DELL’EDIFICIO EX CARCERI PROPEDEUTICO ALLA RIATTIVAZIONE FUNZIONALE CON FINALITÀ ARTISTICO-CULTURALI» DI INTERESSE DEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
Ente appaltanteUNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto810.356,28 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema22/07/2025
Termine richiesta chiarimenti23/08/2025 23:59
Termine presentazione delle offerte31/08/2025 23:59
Apertura busta amministrativa01/09/2025 15:30
Data chiusura procedura20/11/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

BANDO DI GARA
(358.72 kB)
DISCIPLINARE
(1.30 MB)
CAPITOLATO
(1.65 MB)

Referenti

Amaranti Pierpaolo

telefono: +393335203124

Mazza Roberta

telefono: 0541356279
cellulare: 3386498860

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Procedura aperta sottosoglia UE appalto restauro Ex Carceri in Comune di Santarcangelo di Romagna

CIG: B7B91023EA
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI377305-25

Ultimo aggiornamento: 23/08/2025 13:16

Domanda : Buonasera, si chiede se per la gara in oggetto è ammissibile l'avvalimento per quanto riguarda la certificazione della parità di genere.

Risposta : No, non è ammesso l'avvalimento finalizzato a migliorare l’Offerta Tecnica (non è amesso l'avvalimento premiale di cui all'art. 104, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023). Infatti, oltre a non essere ammesso l'avvalimento tecnico-operativo dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (requisiti specificati nei punti da 6.2 a 6.4 del Disciplinare di gara) ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, nella procedura aperta di gara non è neppure ammesso il cd. "AVVALIMENTO PREMIALE" di cui all’art. 104, comma 12, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023 relativamente a tutti i Criteri di valutazione delle Offerte Tecniche elencati nel punto "21 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA" del Disciplinare di gara. Di conseguenza, non è ammesso l'avvalimento premiale neppure per la Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 (Criterio D). Si precisa che il divieto di avvalimento premiale viene dettagliatamente esplicitato nel Disciplinare di gara nelle note (1), (2) e (3) della Tabella B del punto "3.3 - CATEGORIE DEI LAVORI IN APPALTO", nelle lettere b) ed e) del punto "6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE" e, in particolare, nel punto "7. - AVVALIMENTO (NON AMMESSO)".

Chiarimento PI357129-25

Ultimo aggiornamento: 12/08/2025 16:44

Domanda : Buongiorno QUESITO 1 Nel disciplinare di gara si indica che il documento di sintesi non potrà superare complessivamente le 8 cartelle (facciate) in formato A4 con un massimo di 40 righe per ogni cartella mentre il documento: "Allegato 1 – Documento di Sintesi" è predisposto con un numero di facciate pari a 6. Inoltre, per ogni tabella del sub-criterio possono essere inserite 32 righe e non 40. Ci sono indicazioni precise sulla dimensione, carattere e interlinea da adottare? Possono essere aggiunte due facciate a discrezione per raggiungere le 8 facciate indicate nel bando? QUESITO 2 Il piano di manutenzione e il computo metrico non estimativo fanno riferimento ai soli criteri C? QUESITO 3 Chiediamo chiarimento sulla composizione del file dell'offerta tecnica. é possibile consegnare un pdf unico suddiviso con copertine per ogni criterio in successione: - Relazioni A4 (con pagine numerate) - Elaborati grafici A3 (con pagine numerate) - Documento di sintesi, computo (senza numerazione) - Piano di manutenzione (senza numerazione) - schede tecniche (senza numerazione) QUESITO 4 Nell'elaborato "P-11 - particolari Costruttivi", Particolare costruttivo 4 isolante in copertura - Scala 1:10. Viene raffigurato lo spessore isolante pari a 6cm. Mentre nel CME voci: 34/28 e 35/29 viene indicato uno spessore isolante pari a 10cm. Quale documento va preso come riferimento? QUESITO 5 Partecipando come ATI e/o consorzio, in riferimento al criterio D) SISTEMA DI GESTIONE PER LA PARITÀ DI GENERE. Per poter essere valutato positivamente (2 punti), dovrà essere presentato da tutti i componenti oppure è sufficiente che lo possieda almeno un singolo partecipante?

Risposta :

RISPOSTA AL QUESITO 1:

Come indicato nel Disciplinare di Gara, il concorrente dovrà presentare un DOCUMENTO DI SINTESI, che non potrà superare complessivamente 8 cartelle in formato A4 con un massimo di 40 righe per ogni cartella, in cui, per ogni Criterio e Sub-criterio specificati nel Disciplinare di gara (vedi punto "21 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA" del Disciplinare di gara) dovranno essere riportate le informazioni richieste in formato tabellare; in particolare per ogni aspetto qualitativo dovranno essere descritti in maniera sintetica gli elementi premianti con riferimento ai criteri motivazionali ivi individuati.

Considerato che il file .doc denominato "Allegato 1 – Documento di Sintesi" è predisposto, in forma di modello/bozza, con un numero di facciate A4 pari a 6, il concorrente potrà, se ritenuto necessario, aggiungere due facciate A4 a discrezione per raggiungere le 8 facciate A4 indicate nel Disciplinare di gara (che comunque è da intendersi quale numero massimo di facciate A4 disponibili).

Non si comprende, invece, l’appunto/il quesito riferito al fatto che “per ogni tabella del sub-criterio possono essere inserite 32 righe e non 40”: non si comprende dove è stato trovato il limite max di 32 righe inseribili: l'importante è rispettare il numero massimo di 40 righe per ogni cartella (facciata) A4.

Per quanto riguarda la dimensione e il tipo di carattere utilizzabile e l'interlinea da adottare, l'operatore economico è libero di scegliere quello che vuole, sempre nel rispetto del numero delle cartelle (facciate) A4 stabilite nel Disciplinare.

RISPOSTA AL QUESITO 2:

PIANO DI MANUTENZIONE: come indicato a pagina 71 del Disciplinare di gara, per tutte le migliorie (oggetto di offerta tecnica), dovrà essere allegato il piano di manutenzione corrispondente o l'aggiornamento di quello di progetto a seguito di quanto presentato in sede di Offerta Tecnica

COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO: deve ricomprendere l’elenco e la quantificazione di tutte le migliorie proposte con l'Offerta Tecnica del concorrente (senza l'indicazione dei prezzi unitari e del prezzo complessivo e con la sola indicazione dell'unità di misura applicata e delle quantità delle lavorazioni previste per la realizzazione delle migliorie). L’elaborato COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO dovrà contenere una chiara indicazione di tutte le lavorazioni offerte ad integrazione/sostituzione di quelle di progetto. Tale documento inserito nella "Busta B – Offerta tecnica” non deve presentare nessun riferimento, a pena di esclusione, ai prezzi unitari e/o complessivi ed ai valori economici oggetto dell'Offerta Economica presentata dal concorrente nella Busta C virtuale.

RISPOSTA AL QUESITO 3:

Il concorrente è libero di inviare anche un file .pdf unico suddiviso come indicato nel Quesito 3, L'importante è rispettare il n° massimo di cartelle (facciate) nel formato indicato nel Disciplinare di gara.

Caricare un unico file può però creare problemi di superamento del limite massimo di Mbyte che la piattaforma SATER accetta.

Per tale ragione (e anche per fare da "guida" agli operatori concorrenti nella predisposizione dell'Offerta Tecnica), la Stazione appaltante ha predisposto, già al momento della pubblicazione della procedura di gara, in massima parte, gli appositi "slot" di caricamento dei files richiesti con l'Offerta Tecnica nel punto "21 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA" del Disciplinare di gara.

Qualora negli "slot" previsti dalla Stazione appaltante non sia stata indicata tutta la documentazione richiesta con l'Offerta Tecnica nel punto "21 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA" del Disciplinare di gara (a solo titolo di esempio: non sono stati esplicitamente indicati nella piattaforma SATER gli "slot" per il caricamento del PIANO DI MANUTENZIONE corrispondente alle migliorie previste nell'Offerta Tecnica oppure l'AGGIORNAMENTO del piano di manutenzione di progetto e per il caricamento delle SCHEDE TECNICHE dei singoli materiali oggetto di Offerta Tecnica), il concorrente potrà allegare in unico file con altro elaborato la documentazione non elencata negli "slot" stessi.

Si precisa e sottolinea che la mancanza di uno qualsiasi degli "slot" con la descrizione di uno o più dei documenti richiesti nel punto "21 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA" del Disciplinare di gara per la predisposizione dell'Offerta Tecnica, non dà titolo all'operatore economico o al concorrente di avanzare ricorsi amministrativi o di avviare contenziosi con la Stazione appaltante proprio per le ragioni indicate nel precedente periodo (problema che è facilmente superabile con l'unione, in un unico file, di più files dedicati a "risposte diverse" rispetto alla richiesta documentale del Disciplinare di gara, il quale potrà essere caricato nella piattaforma SATER in uno slot qualunque di quelli previsti (la Commissione giudicatrice è tenuta a valutare anche tali documenti uniti ad altro/altri file/files).


RISPOSTA AL QUESITO 4:

La voce 34 / 28 (A10.007.052.a) del CME Computo Metrico Estimativo di progetto riporta correttamente “Isolamento termico coperture inclinate: spessore 73 mm (60 mm + OSB 13,0 mm). Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito con pannelli di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) marcato CE secondo la UNI EN 13163, conducibilità termica λD = 0,030 W/mK (EN 12667), resistenza a compressione CS = 100 kPa (EN 826), classe di reazione al fuoco dell'EPS E secondo la norma EN 13501-1: accoppiate con un pannello OSB 3 di 13 mm: spessore 73 mm (60 mm + OSB 13,0 mm) - copertura ennagono”.
La voce 35 / 29 (A10.007.052.b) del CME Computo Metrico Estimativo di progetto riporta correttamente “Isolamento termico coperture inclinate: spessore 73 mm (60 mm + OSB 13,0 mm). Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito con pannelli di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) marcato CE secondo la UNI EN 13163, conducibilità termica λD = 0,030 W/mK (EN 12667), resistenza a compressione CS = 100 kPa (EN 826), classe di reazione al fuoco dell'EPS E secondo la norma EN 13501-1: accoppiate con un pannello OSB 3 di 13 mm: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di isolante - differenza spessore isolamento +40 mm.”.

RISPOSTA AL QUESITO 5:

In riferimento al criterio "D) SISTEMA DI GESTIONE PER LA PARITÀ DI GENERE" di valutazione dell'Offerta Tecnica verranno assegnati 2 punti ai concorrenti plurisoggettivi (RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di imprese di rete equiparate agli RTI ed ai GEIE) nel caso in cui almeno il concorrente MANDATARIO / CAPOGRUPPO del concorrente plurisoggettivo sia in possesso della Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022, in corso di validità.



Chiarimento PI353973-25

Ultimo aggiornamento: 12/08/2025 11:04

Domanda : Il sottoscritto operatore economico, nell’intento di garantire la massima aderenza alle prescrizioni della procedura per l’affidamento dei “Lavori di restauro dell’edificio ex Carceri” – Comune di Santarcangelo di Romagna – chiede di confermare quanto segue: Che le eventuali lavorazioni metalliche previste nel progetto esecutivo, qualora riferite a elementi esistenti da restaurare o ripristinare (es. inferriate, grate, parapetti, serramenti storici o manufatti in lega), siano interamente ricomprese nella qualificazione OS2-A, già indicata dal Disciplinare come categoria prevalente e obbligatoria (punto 3.3), senza necessità di ulteriori categorie SOA (es. OS6 o OS18-A). Tale interpretazione appare coerente con: la natura dell’intervento (restauro di bene vincolato), l’assenza nel Disciplinare di lavorazioni metalliche autonome o strutturali, la definizione normativa di OS2-A (Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023), che include i “manufatti in metallo e leghe” integrati nei beni culturali. Si domanda pertanto conferma che non sussistano lavorazioni fuori ambito OS2-A, e che, in assenza di carpenterie autonome o componenti strutturali nuovi, non siano richieste ulteriori categorie di qualificazione. Qualora, viceversa, siano state individuate lavorazioni metalliche autonome, strutturali o disgiunte dall’apparato decorativo del bene tutelato, si invita la Stazione Appaltante a: specificarne la natura con riferimento al progetto esecutivo, indicare espressamente la categoria SOA ritenuta necessaria, consentire, se del caso, l’eventuale riorganizzazione delle compagini partecipanti (RTI o accordi qualificanti). La richiesta mira esclusivamente a garantire trasparenza, piena rispondenza agli atti di gara e correttezza nella composizione degli operatori economici, in linea con lo spirito collaborativo richiesto dall’art. 4 del D.Lgs. 36/2023.

Risposta :

Si confermano tutte le categorie d'opera individuate nella Tabella B del punto 3.3 del Disciplinare di gara con i relativi importi, senza la necessità di individuare altre categorie d'opera per le lavorazioni riguardanti le parti metalliche da ripristinare e/o restaurare (le categorie individuabili nella procedura di gara, in base alle lavorazioni di progetto, sono correttamente indicate nella Tabella B riportata nel punto 3.3 del Disciplinare di gara).

In particolare, si conferma che nella categoria scorporabile OS 2-A "Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico" (trattasi di categoria scorporabile e non della categoria prevalente dell'appalto come erroneamente indicato nel quesito: categoria prevalente è la OG 2) sono incluse anche le lavorazioni di restauro delle parti metalliche dell'immobile interessato dagli interventi, come anche indicato nell'autorizzazione con prescrizioni all'esecuzione dei lavori in appalto rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 (inserita nella piattaforma di gara SATER e liberamente scaricabile).

Si precisa, inoltre, che l'attribuzione alle varie categorie d'opera SOA delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo posto a base di gara è esplicitata nell'elaborato di progetto esecutivo denominato "V-01 - Computo metrico estimativo", reso disponibile alle imprese (vedi link/URL indicato nel punto "2.1 - DOCUMENTI DI GARA" del Disciplinare di gara dal quale è possibile effettuare il download di tutti gli elaborati di progetto).

Si conferma, in ogni caso, che le lavorazioni metalliche previste nel progetto esecutivo posto a base di appalto sono riferite ad elementi esistenti da restaurare o ripristinare (es. inferriate, grate, parapetti, serramenti storici o manufatti in lega) e sono interamente ricomprese nella categoria scorporabile OS2-A. La categoria OS 2-A NON È PREVALENTE, in quanto la categoria prevalente è la OG 2, come fra l'altro correttamente riportato nella Tabella B del punto 3.3 del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI353076-25

Ultimo aggiornamento: 11/08/2025 22:29

Domanda : In merito al sub criterio A3 restauratore, se uno dei due requisiti "settore di competenza" è già posseduto dalla ditta che partecipa in RTI per la cat. OS2A, si chiede se è possibile indicare invece un professionista esterno (non all'interno della predetta impresa in possesso di OS2A) per la copertura dell'altro requisito settore di competenza mancante.

Risposta :

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS 2-A "Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico", nella quale rientrano "... tutti gli interventi di manutenzione e restauro delle superfici decorate del bene architettonico in oggetto" (si veda il punto 12. dell'AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI all'esecuzione dei lavori in appalto rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, inserita nella piattaforma di gara SATER e liberamente scaricabile) devono essere obbligatoriamente eseguite ed in via esclusiva da un restauratore qualificato ed abilitato ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7, del D.Lgs. 42/2004; in particolare, il restauratore deve essere qualificato ai sensi del Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 26/05/2009, n. 86 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 13/0/2009, n. 160).

Poiché la categoria scorporabile OS 2-A è una categoria superspecialistica SIOS ai sensi dell'art. 104, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 (si veda la Tabella B e le sue note riportata nel punto "3.3 - CATEGORIE DEI LAVORI IN APPALTO" del Disciplinare di gara), le lavorazioni appartenenti alla stessa categoria scorporabile OS 2-A devono essere eseguite direttamente dall'impresa offerente [che deve essere idoneamente qualificata nella categoria OS 2-A secondo quanto indicato nel punto "6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE", lettera h), del Disciplinare di gara] o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di operatori economici (RTI), devono essere eseguite da un partecipante al raggruppamento (che, allo stesso modo, deve essere qualificato nella categoria OS 2-A).

Di conseguenza, per tali lavorazioni SIOS della categoria scorporabile OS 2-A, come peraltro per le ulteriori lavorazioni superspecialistiche SIOS appartenenti alla categoria scorporabile OG 11, vige il divieto assoluto di subappaltare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, anche in piccola parte, le lavorazioni stesse.

A ciò si aggiunge che sia le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS 2-A e sia le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG 11 non possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 per quanto prescritto dal sopra citato art. 104, comma 11, del D.Lgs. 36/2023; inoltre, nella categoria scorporabile OS 2-A (così come nella categoria prevalente OG 2) vige anche il divieto di avvalimento prescritto dall'art. 132, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (divieto di qualifica del concorrente che non possiede i prescritti requisiti speciali in tali categorie OS 2-A e OG 2 mediante il contratto di avvalimento stipulato con un ausiliario: tale divieto è applicabile, in via generale, a tutti gli appalti di lavori da eseguire su immobili o mobili appartenenti ai Beni Culturali).

Tutto ciò premesso, l'operatore interessato ha chiesto a questa Stazione appaltante, in merito al sub criterio "A3. Restauratore" di attribuzione del punteggio premiale qualora il proprio restauratore possieda un'esperienza maggiore di 10 (dieci) anni nel Settore 1 - Materiali lapidei musivi e derivati e/o nel Settore 8 - Materiali e manufatti in metallo e leghe, se uno dei due requisiti del "settore di competenza" (Settori 1 e 8) è già posseduto dalla ditta che partecipa in RTI per la categoria OS 2-A, se è possibile indicare invece un professionista esterno (non all'interno della predetta impresa in possesso della categoria OS 2-A) per la copertura dell'altro requisito settore di competenza mancante.

Si rammenta che sono attribuibili 5 punti massimi per la presenza nel concorrente del restauratore con un'esperienza maggiore di 10 (dieci) anni sia nel Settore 1 e sia nel Settore 8; sono invece attribuibili 2,5 punti per la presenza del restauratore con tale esperienza in uno solo dei due Settori 1 e 8, mentre non sono attribuibili punti (zero punti) se nel concorrente non c'è la presenza del restauratore con tale esperienza.

RISPOSTA:

La risposta al quesito è complessa e scaturisce dall'attento esame delle norme contenute nell'Articolo 7, commi 4 e 6, nell'Articolo 10, comma 1, lettere a) e b) e nell'Articolo 11, comma 3, lettera b), comma 4, comma 5 e comma 6, dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023.

L'Articolo 7 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023 riguarda l'idoneità professionale e le capacità tecniche e professionali che devono possedere le imprese esecutrici di lavori appartenenti ai Beni Culturali.

L'Articolo 10 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023 riguarda i requisiti di qualificazione che devono possedere le imprese esecutrici di lavori di importo inferiore a 150.000 euro appartenenti ai Beni Culturali (come nella categoria scorporabile OS 2-A in appalto); tale norma è applicabile anche agli appalti di lavori di manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico di importo inferiore a 150.000 euro; di conseguenza tale norma è anche applicabile agli appalti di lavori della categoria scorporabile OS 2-A di importo inferiore a 150.000 euro come nel presente appalto), essendo del tutto evidente l'errore di riferimento all'Articolo 8 dell'Allegato II.18 ivi contenuto in relazione al requisito dell'organico da possedere dal concorrente negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro: di certo, il riferimento corretto a cui intendeva fare il legislatore è quello all'Articolo 7 di cui sopra e non quello all'Articolo 8.

L'Articolo 11 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023 riguarda i requisiti di qualificazione che deve possedere il "direttore tecnico" dell'impresa che esegue i lavori appartenenti ai Beni Culturali.

In particolare:

a) secondo l'Articolo 7, comma 4, dell'Allegato II.18, per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità, l'idoneità professionale organizzativa con riferimento alla categoria OS 2-A è dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati nel comma 6 ed i restauratori che realizzano le opere di cui al comma 6 (OS 2-A) devono avere con l'impresa un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia (CCNL idoneo);

b) secondo l'Articolo 7, comma 6, 5° ed ultimo periodo, dell'Allegato II.18, per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa con riferimento alla categoria OS 2-A è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali (per tali imprese si ritiene che la definizione di "presenza di almeno un restauratore" possa essere intesa come "la presenza nell'impresa di almeno un restauratore con almeno un contratto d'opera professionale regolarmente registrato e non necessariamente con un contratto di tipo subordinato - da dipendente - con l'impresa stessa"; pertanto, in tal caso, si ritiene ammissibile che il restauratore possa anche non essere un dipendente dell'impresa concorrente, ma un soggetto qualificato ed abilitato ai sensi di legge che abbia stipulato con l'impresa concorrente un contratto d'opera professionale regolarmente registrato;

c) secondo l'Articolo 7, comma 6, 3° periodo, dell'Allegato II.18, il direttore tecnico dell'impresa esecutrice dei lavori appartenenti dalla categoria OS 2-A può non essere un dipendente dell'impresa concorrente potendo, quindi, essere una persona qualificata ai sensi dell'Articolo 11 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023 con il quale l'impresa concorrente stessa ha stipulato un contratto d'opera professionale regolarmente registrato (e non un contratto di lavoro subordinato);

d) secondo l'Articolo 10, comma 1, lettera a), dell'Allegato II.18, negli appalti di lavori appartenenti ai Beni Culturali di importo inferiore a 150.000 euro (come nella categoria scorporabile OS 2-A in appalto) l'impresa concorrente esecutrice, in alternativa all'esecuzione diretta ed in proprio dei lavori nella categoria OS 2-A antecedentemente alla pubblicazione del bando di gara, può dimostrare di avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), dell'Allegato II.18 (possesso dell'idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dall'Articolo 11, dell'Allegato II.18 nel seguito indicato);

e) secondo l'Articolo 10, comma 1, lettera b), dell'Allegato II.18, sempre negli appalti di lavori appartenenti ai Beni Culturali di importo inferiore a 150.000 euro (come nella categoria scorporabile OS 2-A in appalto) l'impresa concorrente esecutrice deve avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'Articolo 7 sopra richiamato (il riferimento all'Articolo 8 che fa detta norma è un evidente errore di richiamo, essendo palese l'intenzione del legislatore di riferirsi all'Articolo 7);

f) secondo l'Articolo 11, comma 2, del dell'Allegato II.18, il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II dello stesso Allegato II.18; tali soggetti pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato;

g) secondo l'Articolo 11, comma 3, lettera b), dell'Allegato II.18 (si veda anche l'Articolo 7, comma 3, dello stesso Allegato II.18), la direzione tecnica per i lavori appartenenti ai Beni culturali deve essere affidata, relativamente alla categoria OS 2-A, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente (quindi, nel presente appalto, con riferimento al Settore 1- Materiali lapidei musivi e derivati ed al Settore 8 - Materiali e manufatti in metallo e leghe) a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20/10/1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'Articolo 11 dell'Allegato II.18 di seguito riportato;

h) secondo l'Articolo 11, comma 4, dell'Allegato II.18, oltre a quanto previsto dal sopra richiamato Articolo 11, comma 3, al direttore tecnico è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall'Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023;

i) secondo l'Articolo 11, comma 5, dell'Allegato II.18, con riferimento alla categoria OS 2-A la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore dell'Allegato II.18 (e, quindi, alla data del 31/12/2024), almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alla medesima categoria OS 2-A;

l) secondo l'Articolo 11, comma 6, dell'Allegato II.18, in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (come nella categoria scorporabile OS 2-A in appalto) i requisiti dell'Articolo 11 dell'Allegato II.18 devono essere autocertificati dall'impresa e devono essere sottoposti alle verifiche e controlli di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii..

CONCLUSIONI:

A parere di questa Stazione appaltante, dal combinato disposto delle suindicate disposizioni contenute nell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023, discende quanto segue, in risposta al quesito avanzato dall'operatore economico interessato all'appalto:

1) le imprese che nell'ultimo decennio hanno avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità, devono avere alle proprie dipendenze (con contratto di lavoro subordinato) il/i restauratore/i che realizza/realizzano le opere appartenenti alla categoria scorporabile OS 2-A e che sia abilitato e qualificato secondo la normativa vigente nel Settore 1 - Materiali lapidei musivi e derivati e/o nel Settore 8 - Materiali e manufatti in metallo e leghe e, quindi, il/i restauratore/i deve/devono avere con l'impresa concorrente un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia (CCNL idoneo);

2) le imprese che nell'ultimo decennio hanno avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità, devono avere la presenza di almeno un restauratore di beni culturali che realizza le opere appartenenti alla categoria scorporabile OS 2-A e che sia abilitato e qualificato secondo la normativa vigente nel Settore 1 - Materiali lapidei musivi e derivati e nel Settore 8 - Materiali e manufatti in metallo e leghe (per tali tipologie di imprese, quindi, non occorre che il restauratore sia un dipendente, con contratto di lavoro subordinato, dell'impresa concorrente, essendo sufficiente che il restauratore abbia stipulato con l'impresa concorrente un contratto d'opera professionale regolarmente registrato);

3) secondo l'Articolo 11, comma 2, del dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023, il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II dello stesso Allegato II.18; tali soggetti pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o a essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato;

4) secondo l'Articolo 11, comma 3, lettera b), dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023, la direzione tecnica dell'impresa concorrente che esegue i lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS 2-A deve essere affidata, con riferimento al Settore 1- Materiali lapidei musivi e derivati ed al Settore 8 - Materiali e manufatti in metallo e leghe, a restauratori di beni culturali che siano in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20/10/1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), o che siano in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 6); pertanto, poiché il direttore tecnico dell'impresa esecutrice dei lavori appartenenti dalla categoria scorporabile OS 2-A, per quanto previsto ed ammesso dall'Articolo 7, comma 6, 3° periodo, dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023, può non essere un dipendente dell'impresa concorrente potendo, quindi, essere una persona qualificata ai sensi dell'Articolo 11 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023 con il quale l'impresa concorrente stessa ha stipulato un contratto d'opera professionale regolarmente registrato (e non obbligatoriamente un contratto di lavoro subordinato), si ritiene che anche il direttore tecnico dell'impresa concorrente non dipendente (in qualità di professionista incaricato previa formale stipula con l'impresa di un regolare contratto d'opera professionale regolarmente registrato), se è qualificato quale restauratore di beni culturali nel Settore 1 - Materiali lapidei musivi e derivati e nel Settore 8 - Materiali e manufatti in metallo e leghe, possa permettere l'ottenimento del punteggio premiale di cui al sub-criterio "A3. Restauratore" del punto "21 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA" del Disciplinare di gara e, in primis, possa e debba permettere la qualifica in sede di gara dell'operatore economico che intende assumere ed eseguire le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS 2-A (oltre ai restanti requisiti di qualificazione indicati nel punto "6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE", lettera h), del Disciplinare di gara;

5) secondo l'Articolo 11, comma 4, dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023, oltre a quanto previsto dal sopra richiamato Articolo 11, comma 3, dell'Allegato II.18 [si veda il precedente punto 3)], al direttore tecnico è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall'Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023;

6) fatto salvo quanto indicato nel precedente punto 4), secondo l'Articolo 11, comma 5, dell'Allegato II.18, del D.Lgs. 36/2023, la direzione tecnica dell'impresa concorrente che intende assumere in gara ed eseguire le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS 2-A può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica, nel Settore 1 - Materiali lapidei musivi e derivati e nel Settore 8 - Materiali e manufatti in metallo e leghe, ai sensi dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore dell'Allegato II.18 (e, quindi, alla data del 31/12/2024), almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alla medesima categoria OS 2-A;

7) infine, secondo l'Articolo 11, comma 6, dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023, in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (come nella categoria scorporabile OS 2-A in appalto) i requisiti dell'Articolo 11 dell'Allegato II.18 devono essere autocertificati dall'impresa in sede di gara e devono essere sottoposti alle verifiche e controlli di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. dalla Stazione appaltante nei confronti del concorrente aggiudicatario.


Chiarimento PI344139-25

Ultimo aggiornamento: 29/07/2025 15:28

Domanda : SUBAPPALTO QUALIFICATORIO CATEGORIE SCORPORABILI Buongiorno, richiediamo conferma di non poter far subappalti qualificatori avendo SOA OG2 Class.IV bis? quindi o si partecipa in ATI o bisogna possedere cat.SIOS ...giusto?

Risposta : Quanto richiesto è dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara e, in particolare, nei punti 3.3, 3.3.1, 6.2, 6.3 e 6.4. In ogni caso si conferma che non essendo possibile subappaltare le due categorie scorporabili OS 2-A e OG 11 in quanto categorie SIOS, ne consegue che le imprese non possono qaulificarsi in gara mediante la dichiarazione di "subappalto qualificante" e devono qualificarsi in tali due categorie scorporabili secondo due modalità altenative fra loro: presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di imprese (RTI / ATI) in cui almeno un operatore deve essere idoneamente qualificato in tali due categorie scorporabili oppure, in caso di offerta presentata da un concorrente singolo, mediante il possesso da parte del medesimo dei requisiti speciali dettagliatamente specificati nel displinare di gara: quindi, nella categoria scorporabile OS 2-A mediante il possesso di valida Attestazione SOA nella stessa categoria OS 2-A e per almeno la classifica I oppure mediante il possesso dei requsiti specifici "semplificati" di cui all'Art. 10 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023 - nella categoria scorporabile OG 11 esclusivamente mediante il possesso di valida Attestazione SOA nella stessa categoria OG 11 e per almeno la classifica I^: Inoltre, nella categoria prevalente OG 2 il concorrente si deve qualificare esclusivamente mediante il possesso di Attestazione SOA nella stessa categoria OG 2 e per almeno la classifica II^ considerando la possibilità di incrementare l'importo della classifica II^ nella misura del 20% del suo importo [incremento di 1/5 (un quinto = + 20%) dell’importo della classifica dell'Attestazione SOA OG 2 posseduta, sia che presenti offerta in forma singola e sia che presenti offerta in forma associata / plurisoggettiva ai sensi dell'Articolo 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023]. Non è ammesso qualificarsi mediante la procedura di avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 in nessuna delle tre categorie d'opera individuate nel disciplinare di gara (non è ammesso avvalimento né nella categoria prevalente OG 2 e né nelle due categorie scorporabili OS 2-A e OG 11) secondo quanto indicato nel punto 7. del disciplinare di gara.

Ultimo aggiornamento: 15-01-2026, 10:40