Salta al contenuto

Dati del bando

PROCEDURA APERTA ART. 71, D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DI A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DELLA DURATA DI 24 MESI CON POSSIBILITA` DI RINNOVO CONTRATTUALE PER ULTERIORI 24 MESI E PROROGA TECNICA DI 6 MESI – CPV 79620000-6.
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto21.624.758,43 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema10/02/2026
Termine richiesta chiarimenti06/03/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte13/03/2026 12:00
Apertura busta amministrativa13/03/2026 12:01
Data chiusura procedura13/05/2026
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Prampolini Alberto

telefono: 0522655414

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1PROCEDURA APERTA ART. 71, D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DI A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

CIG: BA5BB7D701
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI122627-26

Ultimo aggiornamento: 10/03/2026 09:39

Domanda : Egr. Dott. Alberto Prampolini, in riferimento alla presente procedura di gara, siamo ad inviarLe il seguente chiarimento: 1. Nell'eventualità in cui si dovesse verificare la fattispecie in cui determinate risorse non dovessero essere assunte continuativamente, ma solo per determinati periodi (e non per motivi di carattere sostitutivo), si chiede conferma che gli aumenti contributivi Aspi (pari allo 0,50%) da riconoscere ai lavoratori somministrati per effetto dei rinnovi di contratto, così come previsti dal Decreto Dignità, dovranno essere successivamente aggiunti al costo del lavoro definito nei documenti di gara, anziché essere coperti dal margine di agenzia, in quanto rientrando a tutti gli effetti nelle voci che compongono il costo del lavoro, sono soggette a irap e non ad iva. Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro Cordialmente salutiamo

Risposta : Sentito il Committente, si conferma che nella fattispecie richiamata dal quesito, gli aumenti contributivi dell’Aspi costituiranno a tutti gli effetti Costo del lavoro fatturato all’utilizzatore.

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI122428-26

Ultimo aggiornamento: 10/03/2026 09:37

Domanda : 1) Con riferimento alla relazione tecnica, si chiede conferma di n. 2 fogli fronte/retro e si chiede di conoscere se siano previsti requisiti formali richiesti, quali la tipologia di carattere, l’interlinea, i margini. Si chiede altresì se sia ammessa la possibilità di allegare i curriculum vitae e i percorsi formativi, e se tali documenti, unitamente all’indice e alla copertina, siano esclusi dal computo del numero massimo di pagine previsto per la relazione tecnica; 2) Si chiede di indicare il tasso di assenteismo registrato; 3) Si chiede di poter conoscere qual è l’agenzia che attualmente somministra le risorse, nonché il margine percentuale applicato 4) Si chiede di verificare il valore dell’INPS espresso in euro, dal momento che il 28,68% su ogni livello retributivo è stato calcolato sul TOTALE delle mensilità con l’aggiunta del TFR, mentre la voce INPS andrebbe calcolata tenendo conto solo del valore dato dalla somma TOTALE delle mensilità, questo calcolo comporta un errata quotazione a livello di costo orario del lavoro. Si chiede di avere tabelle aggiornate per quanto riguarda i vari livelli retributivi.

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1. Si conferma tutto e solo quanto disciplinato nell'allegato A, comprese le uniche eccezioni ai limiti redazionali, tra le quali non sono previsti curriculum vitae e/o percorsi formativi.
2. Il dato non è disponibile. Come previsto nel capitolato, le assenze potranno essere fatturate all’Utilizzatore al netto di quanto ristorato all’Agenzia dagli istituti previdenziali.
3. L’attuale ApL è Tempi Moderni Spa a cui si riconosce un aggio pari a € 0,40 ogni ora di lavoro.
4. Si chiede di prendere nota della tabella pubblicata in data 10/03/26 con avviso PI128812-26.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI105411-26

Ultimo aggiornamento: 06/03/2026 12:24

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, riportiamo le seguenti richieste di chiarimento: - in merito al dettaglio e costi tariffe pubblicate, si evidenzia che nel Dettaglio Costi e Tariffe_2 viene usata la contribuzione formatemp al 1,40% rispetto a quella corretta di 4,45% (per OSS su 5 giorni e Manutentori su 6 gg) e ore ex festività di 24 al posto di 28,80 (per OSS su 5 giorni); si chiede di ripubblicare analisi costi e margine corretti. - rispetto al requisito di partecipazione n. 4, si chiede conferma che avere una filiale nei Comuni di Mirandola o Modena, sia sufficiente a soddisfare il requisito. - Richiamando la Risposta PI093898-26 e quanto previsto all'art. 33 comma 2 del D.lgs. 81/2015 in materia di rimborso del costo del lavoro sostenuto dall'Utilizzatore all'APL, si chiede conferma che potranno essere fatturate anche le ore di formazione continua e obbligatoria richiesta ai lavoratori in somministrazione (che sarà svolta durante le ore di lavoro) oltre alle ore di interruzione lavorativa per Natale e Pasqua dato che il personale verrà comunque retribuito essendo a disposizione di altre attività richieste dal Committente come previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali Cordiali Saluti

Risposta :

A seguito del quesito, che correttamente pone all’evidenza della S.A. un errore in alcune tabelle di definizione dei costi orari, si pubblicano nuove tabelle che annullano e sostituiscono totalmente le precedenti con le seguenti precisazioni:
a) Le tariffe orarie sono state determinate in base all’Area contrattuale di afferenza dei lavoratori somministrati ed in base alla settimana lavorativa sviluppata su n. 5 o n. 6 giorni.
b) Tutti i profili professionali declinati all’art. 6 del Capitolato speciale e dell’allegato denominato “Prospetto del personale in somministrazione” trovano collocazione in suddette tabelle.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini

Chiarimento PI105424-26

Ultimo aggiornamento: 05/03/2026 11:32

Domanda : Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro) , ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo: 1) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi; 4) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n.81/2008 oltre che idoneo alla mansione; 5) L’attuale fornitore; 6) La fee applicata dall'attuale fornitore. L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

Risposta :

Sentito il Committente si conferma che l’Azienda ha in forza personale in somministrazione, per il quale:
1. Per la durata delle missioni si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. Tutti i somministrati attualmente in servizio sono adeguatamente formati e idonei per le mansioni che sono chiamati a svolgere.
3. Tempi Moderni Spa.
4. € 0,40 ogni ora di lavoro.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI105380-26

Ultimo aggiornamento: 05/03/2026 11:29

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento al documento denominato “Prospetto del personale in somministrazione”, si richiedono i seguenti chiarimenti in merito al personale interessato dalla clausola sociale: 1. Si chiede di confermare se il personale oggetto di clausola sociale risulti già formato e istruito ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché in possesso di idoneità alla mansione specifica. 2. Si chiede di indicare, per ciascuna risorsa coinvolta, le relative scadenze dei corsi di formazione obbligatoria (formazione generale, formazione specifica, eventuale aggiornamento, ulteriori abilitazioni ove previste). Tali informazioni risultano necessarie per capire l'impatto di tale onere per l'aggiudicatario 3. Si chiede di precisare se il personale interessato sia attualmente assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, specificando le relative scadenze/anzianità di servizio Grazie

Risposta : Sentito il Committente, di seguito riscontro ai quesiti posti:

1. Tutti i somministrati attualmente in servizio sono adeguatamente formati per le mansioni che sono chiamati a svolgere. L’idoneità alla mansione specifica è di competenza del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria.
2. Tutti i somministrati attualmente in servizio sono adeguatamente formati per le mansioni che sono chiamati a svolgere. La scadenza dei relativi attestati verrà condivisa con l’ApL che si aggiudicherà la fornitura del servizio di somministrazione.
3. La distinzione fra contratti a tempo determinato e indeterminato degli attuali somministrati non compete alla scrivente Azienda in quanto ASP Comuni Modenesi Area Nord vede unicamente la presenza di operatori inviati in missione.
Le attuali missioni in essere con personale somministrato avranno scadenza in data antecedente l’eventuale successivo invio in missione con il nuovo operatore economico aggiudicatario della presente gara d’appalto, ad eccezione del personale educativo e del personale addetto ai centri produzione pasti scolastici, il cui contratto segue la durata dell’anno educativo.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI095084-26

Ultimo aggiornamento: 05/03/2026 11:26

Domanda : Spett.le Ente, formuliamo le seguenti richieste di chiarimenti: Art.1 c.1 lettera b) – Art. 1 ultimo cpv – Art.4 lettera I) CAPITOLATO Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità; Art.1 c.1 lettera c) – Art.4 lettera L) – Art. 9 lettera e) CAPITOLATO Si precisa che la “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al finedi valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Si chiede conferma; Art.1 c.2 lettere a) e b) CAPITOLATO Si chiede di chiarire le prescrizioni poiché il potere direttivo e di controllo spetta all’utilizzatore (art 30 Dlgs 81/15); Art. 2 – Art.19 CAPITOLATO Si chiede in caso di recesso/ risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15); Art.3 CAPITOLATO La responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015); si chiede conferma dell’applicazione della normativa; Art.4 Lettere F) e J) CAPITOLATO Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario; Art. 5 Doveri del personale CAPITOLATO Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità; Art.7 CAPITOLATO L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15; Art. 8 CAPITOLATO Si precisa che, come previsto anche dall’ANAC nel parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024), la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici; Art.10 CAPITOLATO Si precisa che l’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad essa imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto. La responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015); si chiede conferma dell’applicazione della normativa; Con riferimento alla polizza RCT/O si precisa che le stazioni appaltanti non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie(cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007); Si chiede pertanto di accettare quelle già attive, ferma la responsabilità verso terzi in capo all’utilizzatore (Art. 35 c.7 Dlgs 81/15); Art.18 CAPITOLATO Si precisa che l’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità - che rimane sempre e solo in capo alla Committente - ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia potrà impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Si chiede di allineare la prescrizione del capitolato a tale premessa; Art.20 CAPITOLATO Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. A supporto di questa posizione, il nuovo Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il Lavoro (Art. 40 del Regolamento) stabilisce chiaramente che, nell’ambito dei servizi di somministrazione e ricerca e selezione, le Parti coinvolte rivestono il ruolo di Titolari Autonomi del trattamento. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare il Provvedimento del Garante, che contiene il Codice di Condotta, dell'11 gennaio 2024, disponibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983415. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata. Cordiali saluti

Risposta : Sentito il Committente, di seguito riscontro ai quesiti posti:

1. Si conferma quanto previsto in capitolato, conformemente all’Accordo Stato-Regioni sottoscritto ad aprile 2025: le figure professionali somministrate devono essere adeguatamente formate preventivamente alla messa in servizio, sia per la formazione sui rischi generali sia per quella sui rischi specifici – sia prima formazione che rinnovi.
2. Si conferma quanto previsto in capitolato. L’Agenzia è obbligata, tramite il Medico Competente di ASP Comuni Modenesi Area Nord, ad effettuare la sorveglianza sanitaria sul personale; per garantire la compatibilità con le esigenze di servizio, la gestione degli appuntamenti per le visite con il Medico
Competente sarà a carico di ASP, mentre il costo sarà a carico dell’Agenzia; il Medico fatturerà direttamente
all’Agenzia il costo delle proprie prestazioni.
3. Se pur vero che il somministrato svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore, l’ApL, in quanto formale datore di lavoro, deve procedere obbligatoriamente all’avvio di eventuale procedimento disciplinare su segnalazione dell’utilizzatore, nel caso in cui lo stesso verifichi mancanze da parte del somministrato nello svolgimento della mansione.
4. I contratti di somministrazione si concluderanno alla scadenza naturale.
5. Si conferma quanto indicato in capitolato. Non sono previste disposizioni che escludono la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C., nei confronti del quale ASP può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile.
6. Si conferma quanto previsto in capitolato di gara.
7. Si conferma quanto previsto in capitolato di gara.
8. I contratti di somministrazione si concluderanno alla scadenza naturale.
9. Si conferma quanto indicato in capitolato. La citata delibera ANAC non esclude l'applicazione di penali anche in casi diversi dai ritardi di esecuzione, si limita a circoscrivere l'autonomia del committente nel determinarle alla più ampia casistica degli inadempimenti.
10. Si conferma quanto previsto in capitolato. La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 pur ponendo la responsabilità civile in capo all’utilizzatore per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, non esclude tuttavia la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C., nei confronti del quale ASP può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto, ASP può chiedere che il lavoratore somministrato sia assicurato con polizza della responsabilità civile in modo da poter avere certezza nel recupero dell’eventuale danno subito.
11. Si conferma che l’ambito dei “servizi pubblici essenziali” rimane nel contesto in cui opera la committenza e, pertanto, risulta unicamente in capo all’Agenzia per il lavoro, nell’eventualità in cui venga indetto uno sciopero dalle sole sigle sindacali rappresentative dei lavoratori somministrati, darne immediata comunicazione all’Utilizzatore.
12. Il rilievo è condivisibile, in fase di stipula si provvederà a rettificare il Capitolato.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI105421-26

Ultimo aggiornamento: 05/03/2026 11:13

Domanda : Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia)

Risposta : Sentito il Committente si conferma: i ratei su ferie e permessi annui retribuiti goduti saranno fatturati senza margine di Agenzia.

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI105420-26

Ultimo aggiornamento: 05/03/2026 11:11

Domanda : Spett.le Ente, in virtù del fatto che è in capo all'aggiudicatario sia il costo sostenuto da ASP per l'erogazione della formazione dei Lavoratori sia la sorveglianza sanitaria (capitolato pag. 2 e 7), si chiede di condividere i costi relativi che l'Utilizzatore fatturerebbe all'aggiudicatario in questi casi. Grazie

Risposta : Sentito il Committente si segnala che al momento non è possibile definire i costi richiesti con esattezza, perché l’Amministrazione dovrà affidare a breve sia il servizio di sorveglianza sanitaria ad un nuovo medico competente, che quello di formazione obbligatoria ad un nuovo RSPP.

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI105696-26

Ultimo aggiornamento: 05/03/2026 11:08

Domanda : Spettabile Ente, 1) In relazione al sub-criterio del possesso di certificazione ISO 27001 di cui all’Allegato A – Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione, si rappresenta che essa è posseduta dalla società capogruppo che gestisce i servizi IT per tutte le società del gruppo cui appartiene la scrivente, che svolge attività amministrative e comprende tutte le funzioni trasversali e di supporto al business per le società del Gruppo e che controlla al 100% la scrivente. L’assetto proprietario ed organizzativo appena delineato rende dunque imprescindibile che il possesso della certificazione in oggetto sia in capo alla società capogruppo. Alla luce di quanto sopra, si chiede dunque conferma che alla scrivente potrà essere assegnato il punteggio previsto in corrispondenza del sub-criterio in oggetto. 2) In relazione alla previsione di cui all’art. 10 del capitolato secondo cui “l‘Agenzia deve essere in possesso, prima di iniziare il servizio, di idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività e quella dei prestatori di lavoro somministrati ( che devono avere in polizza la qualifica di Assicurati) e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido, per l’intero servizio affidato, di importo minimo fissato in € 5.000.000,00 per RCT e con il limite di € 2.000.000,00 per RCO, per sinistro e per persona.”, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario che non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. Si chiede quindi conferma che ai fini della partecipazione e successiva sottoscrizione del contratto, per la copertura di eventuali danni cagionati dai dipendenti diretti dell'aggiudicatario sia sufficiente la copertura assicurativa RCT già in essere e non si rendano necessarie ulteriori integrazioni, posto che eventuali ulteriori oneri incomberanno sull'ente utilizzatore. In merito all'assicurazione RCO si precisa altresì che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamente sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima. 3) In relazione alle previsioni di cui all’ART. 10 – ASSICURAZIONE del capitolato, si chiede di confermare che troveranno applicazione le coperture assicurative già in essere anche in considerazione del fatto che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente degli oneri risarcitori (ex art. 35, comma 7 D. Lgs. 81/2015) e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede infine di confermare che ai fini della comprova della sussistenza della copertura assicurativa verrà considerato valido anche il certificato di assicurazione che costante giurisprudenza ha confermato essere sufficiente a comprovare l’esistenza della polizza assicurativa (Civ., Sez. I, 20 marzo 1990, n. 2322, Cass. Civ., Sez. III, 08 maggio 2006, n. 10504, Corte d’appello Catania sez. II, 25 maggio 2022, n. 1109). 4) In relazione alla previsione del capitolato secondo cui “L’Operatore Economico aggiudicatario dell’appalto sarà nominato dal Titolare, ai sensi dell’art 28, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)”, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D. Lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pagg. 10-11. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni inerenti la Nomina a responsabile dell’aggiudicatario. 5) In relazione all’applicazione della clausola sociale siamo gentilmente a richiedere: A) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati, B) la tipologia dei contratti attivi, quanti a tempo determinato e quanti a tempo indeterminato, C) la specifica tipologia di formazione obbligatoria che è stata erogata in relazione ai singoli lavoratori (es. antincendio, primo soccorso, PLE, ecc.) nonché la scadenza dei relativi attestati, D) la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di lavoro somministrato a termine (inclusi proroghe e rinnovi) intercorsi con ciascun lavoratore (ex. artt. 19 ss. d.lgs. n. 81/2015). 6) Si chiede gentilmente di voler indicare quali siano i costi da sostenere in relazione alle visite mediche, agli accertamenti preliminari e a quelli in corso dell’attività lavorativa e dunque alla sorveglianza sanitaria nell’arco di vigenza del contratto (visite preassuntive, in corso di attività, esami clinici, ematochimici, ecc.). 7) In relazione alla previsione di cui a pagina 9 del capitolato (art. 6) secondo la quale “Potranno essere richieste figure a tempo pieno o a tempo parziale. Potranno altresì essere richiesta figure con altra tipologia di rapporto di lavoro la cui necessità dovesse sopraggiungere in corso di validità del contratto”, si chiede gentilmente di specificare a quale tipologia di rapporto di lavoro si abbia riguardo. 8) Con riferimento alle previsioni in tema di sostituzioni si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione per cause diverse non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina. 9) In relazione all’obbligo dell’Agenzia di “Assicurarsi (ed eventualmente intervenire quando necessario) che il soggetto somministrato: a. adempia ai propri obblighi contrattuali e di legge (mansioni, uso dei DPI, sottoporsi a vista medica obbligatoria, ecc.), se l’utilizzatore segnali carenze in tal senso dopo formale richiamo del lavoratore; b. adempia con diligenza ai propri compiti di istituto e attenga in modo disciplinarmente ineccepibile alle proprie funzioni, se si dovessero ricevere segnalazioni in tal senso” (capitolato, ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO), essendo il servizio richiesto differente dall'appalto di servizi, si chiede di confermare che sarà onere di Codesto Ente a vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati degli obblighi richiamati, rimanendo in carico all'aggiudicatario un onere di mera informativa nei confronti dei somministrati inviati in missione. Ciò in considerazione della natura stessa del servizio di somministrazione: la previsione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 prevede infatti che “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”. 10) Nell’evidenziare il carattere particolarmente penalizzante della previsione di cui all’art. 8 del capitolato secondo la quale “Nel caso di ritardi nella somministrazione di personale, di mancata reperimento dei profili richiesti, individuazione di profili diversi o con esperienza diversa da quelli indicati nella ricerca, che impediscano l’esercizio delle normali attività dei servizi, ASP procederà all’incarico di selezione presso fornitori diversi e il Fornitore si impegna a rimborsare gli oneri sostenuti, nulla escluso”, si chiede di volerla espungere dagli atti di gara. 11) In relazione alla previsione di cui all’articolo 5 del capitolato secondo la quale “L'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell’Agenzia fornitrice, attuati anche su segnalazione di ASP Comuni Modenesi Area Nord (…) comporterà in capo all’Agenzia l’obbligo di informare tempestivamente l’utilizzatore dell’esito della procedura, nonché l’assunzione dei relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa del provvedimento disciplinare”, si precisa che, in considerazione del fatto che il somministrato agisce sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore (cfr. art. 30 d.lgs n. 81/2015) ed in ragione del fatto che è onere dell’utilizzatore comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare (cfr. art. 35 comma 6 del d.lgs n 81/2015), appare improprio, anche ai fine di una difesa in giudizio, che sia solo l’Agenzia a supportare le conseguenze di un impugnativa. Infatti, per le regioni esposte, sebbene il provvedimento disciplinare sia un atto formalmente dell’Agenzia, appare evidente che il contenuto dello stesso venga elaborato in concerto con l’utilizzatore; si chiede quindi di confermare che gli eventuali oneri connessi ai procedimenti e alle impugnazioni in oggetto saranno sostenuti congiuntamente dall'agenzia e da codesta stazione appaltante. 12) Con riferimento alla previsione del capitolato secondo cui “Le copie dei contratti di lavoro tra l’Agenzia ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse alla sede di ASP Comuni Modenesi Area Nord, solidalmente responsabile ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m., la quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, del modello UNIEMENS e delle buste paga”, si chiede conferma che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi; 13) Si chiede conferma se sia ammessa l'applicazione della doppia riduzione sulla cauzione provvisoria (cumulo del 30% per ISO 9001 e 20% per ISO 14001). Cordiali saluti

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1) Non si conferma, ma si evidenzia la possibilità di ricorrere all'avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta ex art. 104 c. 12 D.Lgs. 36/2023. Nel caso l'avvalimento dovrà essere presentato e documentato in conformità all'allegato 1 disciplinare di gara: la dichiarazione ex allegato 3 dell'ausiliaria dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa, mentre esclusivamente nell'offerta tecnica dovrà essere presente il contratto di avvalimento firmato digitalmente da entrambe le parti e avente come oggetto il dettaglio del supporto fornito dall'ausiliaria al fine di garantire che l'appaltatore operi nel rispetto della qualità prescritta dalla certificazione di cui trattasi. Ciò premesso la compilazione dell'allegato 4 all'interno dell'offerta tecnica potrà avvenire con la semplice selezione del possesso della certificazione che sarà interpretata come posseduta per il mezzo dell'avvalimento di cui sopra. Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni del disciplinare di gara sopra ribadite, perché trattandosi di elementi relativi all'offerta il concorrente sarà escluso se anticiperà contenuti dell'avvalimento nella documentazione amministrativa, da cui l'esigenza che l'ausiliaria presenti la dichiarazione ex allegato 3 senza anticipare alcun contenuto dell'oggetto dell'avvalimento (NB: l'avvalimento ordinario previsto nella dichiarazione ex allegato 3 è relativo ai requisiti di partecipazione quindi nel caso specifico non deve essere compilato), così come senza possibilità di soccorso istruttorio non potrà beneficiare del punteggio in carenza di un contratto di avvalimento perfetto nella forma e nel contenuto, ovvero privo della dichiarazione ex allegato 3 dell'ausiliaria. Sempre in quanto trattasi di elementi relativi all'offerta per i quali è escluso il soccorso istruttorio, l'eventuale emergere di un contratto di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta all'interno dell'offerta tecnica e accompagnato dalla dichiarazione ex allegato 3 dell'ausiliaria, quindi non presentata come richiesto nella documentazione amministrativa ma impropriamente inserita all'interno dell'offerta tecnica, comporterà l'attribuzione del punteggio premiale solo se la dichiarazione resa dall'ausiliaria non risulterà carente così come resa, senza possibilità di soccorso istruttorio.
2) Si conferma quanto indicato in capitolato. Non sono previste disposizioni che escludono la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C., nei confronti del quale ASP può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto, ASP può chiedere che il lavoratore somministrato sia assicurato con polizza della responsabilità civile, in modo da poter avere certezza nel recupero dell’eventuale danno subito.
In merito all'assicurazione RCO, poiché il lavoratore somministrato, sebbene sia inserito funzionalmente all’interno della struttura di ASP, trova nell’agenzia di somministrazione il suo formale datore di lavoro e questa potrebbe in quanto tale essere richiamata a rispondere in solido, si ritiene opportuno, quindi, che l’agenzia sia munita di relativa copertura RCO.
3) Si conferma quanto già indicato in risposta del precedente quesito. La Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 9/2007, pur ponendo la relativa responsabilità civile in capo all’utilizzatore per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, non esclude tuttavia la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C.
4) Il rilievo è condivisibile, in fase di stipula si provvederà a rettificare il Capitolato.
5)
A. Le attuali missioni in essere con personale somministrato avranno scadenza in data antecedente l’eventuale successivo invio in missione con il nuovo operatore economico aggiudicatario della presente gara d’appalto, ad eccezione del personale educativo e del personale addetto ai centri produzione pasti scolastici, il cui contratto segue la durata dell’anno educativo.
B. La distinzione fra contratti a tempo determinato e indeterminato degli attuali somministrati non compete alla scrivente Azienda in quanto ASP Comuni Modenesi Area Nord vede unicamente la presenza di operatori inviati in missione.
C. Tutti i somministrati attualmente in servizio sono adeguatamente formati per le mansioni che sono chiamati a svolgere. La scadenza dei relativi attestati verrà condivisa con l’ApL che si aggiudicherà la fornitura del servizio di somministrazione.
D. I lavoratori a tempo determinato hanno un rapporto diretto con l’Amministrazione ed è un dato che non rileva per la gara in essere. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione si applicano le disposizioni vigenti in materia.
6) Al momento non è possibile definire i costi richiesti con esattezza, perché l’Amministrazione dovrà affidare a breve sia il servizio di sorveglianza sanitaria ad un nuovo medico competente, che quello di formazione obbligatoria ad un nuovo RSPP.
7) Le tipologie di rapporto di lavoro sono quelle previste dalla normativa e dai CCNL Funzioni Locali vigenti.
8) Si conferma.
9) Se pur vero che il somministrato svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore, l’ApL, in quanto formale datore di lavoro, deve procedere obbligatoriamente all’avvio di eventuale procedimento disciplinare su segnalazione dell’utilizzatore, nel caso in cui lo stesso verifichi mancanze da parte del somministrato nello svolgimento della mansione.
10) Si conferma quanto indicato in capitolato.
11) Si conferma quanto indicato in capitolato, poiché la potestà disciplinare resta in capo al formale datore di lavoro, quindi, all’ApL, come chiarito anche nella risposta al quesito n. 9. Resta inteso che l’utilizzatore fornirà supporto all’istruttoria.
12) Si conferma, precisando che il rispetto della privacy non deve in alcun modo impedire all’utilizzatore l’esatta ricostruzione e verifica dei documenti richiesti.
13) Si conferma e nello specifico si rimanda all'art. 106 c. 8 D.Lgs. 36/23 "l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13 (...)".
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI097002-26

Ultimo aggiornamento: 02/03/2026 14:11

Domanda : Egregi, si richiedono i seguenti chiarimenti: • Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. • Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia • Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. • Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'. • Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. • Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). - Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali - Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;

Risposta : Sentito il Committente, di seguito riscontro ai quesiti posti:

1. Si conferma che le festività infrasettimanali non lavorate saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria.
2. Si conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro, quali ad es. le assenze per permessi o malattia, verranno rimborsate al somministratore al netto di quanto eventualmente dallo stesso percepito a titolo di ristoro da enti previdenziali (INPS, INAIL) e senza l’applicazione del margine di agenzia sulle stesse.
3. Si conferma quanto previsto in capitolato. L’Agenzia è obbligata, tramite il Medico Competente di ASP Comuni Modenesi Area Nord, ad effettuare la sorveglianza sanitaria sul personale; per garantire la compatibilità con le esigenze di servizio, la gestione degli appuntamenti per le visite con il Medico
Competente sarà a carico di ASP, mentre il costo sarà a carico dell’Agenzia; il Medico fatturerà direttamente
all’Agenzia il costo delle proprie prestazioni.
4. Si conferma quanto previsto in capitolato di gara.
5. Si conferma quanto previsto in capitolato, conformemente all’Accordo Stato-Regioni sottoscritto ad aprile 2025: le figure professionali somministrate devono essere adeguatamente formate preventivamente alla messa in servizio, sia per la formazione sui rischi generali sia per quella sui rischi specifici – sia prima formazione che rinnovi.
6. Si conferma: i ratei su ferie e permessi annui retribuiti goduti saranno fatturati senza margine di Agenzia.
7. Trattandosi di scrittura privata come indicato nel Disciplinare di gara, quindi da registrarsi solo in caso d'uso, le spese contrattuali si limiteranno all'imposta di bollo ex allegato I.4 D.Lgs. 36/2023.
8. Si conferma quanto indicato in capitolato. La citata delibera ANAC non esclude l'applicazione di penali anche in casi diversi dai ritardi di esecuzione, si limita a circoscrivere l'autonomia del committente nel determinarle alla più ampia casistica degli inadempimenti.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI098394-26

Ultimo aggiornamento: 02/03/2026 14:04

Domanda : Spett.le Ente, riguardo alla procedura di gara in oggetto, si formulano le seguenti richieste di chiarimento. * * * - Sulla tempistica di comunicazione delle presenze Al fine di provvedere all'elaborazione dei cedolini e al conseguente pagamento degli stipendi ai lavoratori nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente (art. 30, punto 15 del CCNL Categoria Agenzie per il Lavoro), si chiede cortese conferma che le presenze autorizzate dei lavoratori in somministrazione verranno comunicate entro e non oltre il secondo giorno lavorativo del mese successivo alla prestazione lavorativa. Una diversa tempistica non consentirebbe la partecipazione alla gara da parte delle Agenzie per il Lavoro di maggiori dimensioni che hanno un sistema di fatturazione automatizzato collaudato (anche al fine del mantenimento delle certificazioni ISO) strettamente connesso con la tempestiva ricezione delle presenze autorizzate. - Sulla fatturazione diversificata per centro di spesa (art. 5 capitolato) Considerato che l’Agenzia per il Lavoro ha un sistema di fatturazione automatizzato che deve seguire determinati step, tipici per il servizio di somministrazione di lavoro e per le Agenzie di grandi dimensioni, anche al fine di mantenere le certificazioni internazionali, si chiede cortese conferma che potrà essere prodotta una fattura che rechi solo la distinzione “Costo del lavoro” e “Base imponibile”, senza la suddivisione per servizio di impiego e centro di attività, e che i dettagli richiesti potranno essere inseriti all’interno di un report customizzato, prodotto separatamente ma contestualmente alla fattura. - Sulla responsabilità e sugli obblighi assicurativi a carico dell’Apl In merito tanto alla responsabilità quanto agli obblighi assicurativi posti a carico delle Agenzie per il Lavoro, si precisa che, nella somministrazione di lavoro, al contrario del contratto di appalto, la normativa vigente (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. L’intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 9 del 01.08.2007, ha chiarito come debba “(…) ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione (…)” proprio perché “(…) la responsabilità civile è in capo all’utilizzatore che avvalendosi della prestazione del lavoratore deve considerarsi “datore di lavoro sostanziale”. Si chiede, pertanto, cortese conferma che residui in capo al Somministratore solo la responsabilità dei danni causati direttamente ed esclusivamente dal personale diretto dell’Agenzia per il Lavoro. - Sull’interruzione del Contratto Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/risoluzione della missione lavorativa (giusta causa e mancato superamento del periodo di prova), si chiede cortese conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al di fuori delle ipotesi ivi indicate in detti articoli (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. - Sui profili Autisti. Si chiede cortesemente di precisare se, tra le mansioni dei profili autisti indicati nel prospetto del personale impiegato, rientri il trasporto di persone o, invece, siano limitate allo spostamento di materiali. - Sulla durata media delle missioni Si chiede cortesemente di indicare la durata media delle missioni negli ultimi 36 mesi. - Su SSL, visite mediche e costo formazione. a) Preso atto che l’art. 1 del Capitolato prevede che tutta la formazione obbligatoria ex d.lgs. 81/2008 sarà in capo al Committente, si chiede conferma che il costo del lavoro dei somministrati durante le ore di formazione sarà rimborsato all’agenzia per il Lavoro in ossequio all’art. 33, co.2 del d.lgs 81/2015 che prevede che l’Utilizzatore debba rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. b) Riguardo alle visite mediche e sorveglianza sanitaria, fermo che la Stazione appaltante si farà carico della relativa gestione/erogazione e relative responsabilità, restando in capo al Somministratore solo i relativi costi, si chiede cortese indicazione circa: • il costo indicativo delle visite mediche per ogni lavoratore; • il costo indicativo relativo alla formazione per ogni lavoratore. Grazie e cordiali saluti.

Risposta : Sentito il Committente, si fornisce riscontro ai quesiti posti:

1. Come indicato nell’articolo 3 del capitolato speciale, ASP Comuni Modenesi Area Nord trasmetterà di norma all’Agenzia, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo, i cartellini del mese precedente relativi i singoli lavoratori somministrati.
2. La fatturazione da parte dell’ApL dovrà essere effettuata nel rispetto degli articoli 5 e 11 del capitolato speciale.
3. Si conferma quanto previsto in capitolato. La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 pur ponendo la responsabilità civile in capo all’utilizzatore per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, non esclude tuttavia la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C., nei confronti del quale ASP può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto, ASP può chiedere che il lavoratore somministrato sia assicurato con polizza della responsabilità civile in modo da poter avere certezza nel recupero dell’eventuale danno subito.
4. I contratti di somministrazione si concluderanno alla scadenza naturale.
5. Gli autisti di ASP Comuni Modenesi Area Nord sono addetti principalmente al trasporto persone disagiate, con mezzi attrezzati per dispositivi ausiliari.
6. La durata media delle missioni è di norma in linea con gli obblighi normativi.
7. Rispetto il punto a) si precisa quanto indicato nell’art. 1 del capitolato speciale: per tutte le formazioni di cui sopra verranno posti a carico del somministratore il costo delle ore del personale che abbia partecipato ai corsi di tale natura e il rimborso del costo sostenuto da ASP per l’erogazione della formazione a favore dei lavoratori in somministrazione
Rispetto il punto b) si precisa che al momento non è possibile definire i costi richiesti con esattezza, perché l’Amministrazione dovrà affidare a breve sia il servizio di sorveglianza sanitaria ad un nuovo medico competente, che quello di formazione obbligatoria ad un nuovo RSPP.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI105400-26

Ultimo aggiornamento: 02/03/2026 13:51

Domanda : Spett.le Ente, in merito al requisito di partecipazione "Disporre di un ufficio situato all’interno del Distretto Sanitario di Mirandola o di disporlo entro 3 mesi dall’aggiudicazione, garantendo un’apertura al pubblico con proprio personale in presenza di almeno 2 giorni a settimana per un minimo di 6 ore/die.", si chiede di specificare cosa si intende per distretto sanitario. Grazie

Risposta : Il Distretto sanitario di Mirandola comprende i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia s/S, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice s/P, San Possidonio e San Prospero.

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI095741-26

Ultimo aggiornamento: 02/03/2026 13:47

Domanda : Egregi, si richiede il seguente chiarimento: La Vs. spettabile Amministrazione ha riconosciuto la differenza del rateo ferie in caso di lavoro su 5 gg ovvero su 6 gg. Si richiede, essendoci anche la clausola sociale, se verrà riconosciuto quanto previsto dall'art. 38 del CCNL di riferimento dell'utilizzatore, circa l'anzianità di servizio e, dunque, un numero maggiore di giorni di ferie rispetto a quelli inseriti nel dettaglio costi allegato alla procedura. Ricordiamo, infatti, che il CCNL Funzioni Locali riconosce all'art. 38, co.5, per i lavoratori che hanno svolto almento 3 anni di servizio, spettano 28 giorni lavorativi in caso di lavoro su 5 giorni e 32 giorni nel caso di lavoro distribuito su 6 giorni. Si chiede di confermare che, dunque, il numero delle ore inserite nei dettaglio costi, sarà adeguato al CCNL applicabile. In caso contrario, si prega di giustificare tale non corrispondenza rispetto al CCNL applicato. Cordiali saluti.

Risposta :

Il Committente applicherà ai lavoratori somministrati condizioni non inferiori a quelle riconosciute ai dipendenti diretti.

Il Dirigente dell'Area Appalti

(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI104565-26

Ultimo aggiornamento: 02/03/2026 10:26

Domanda : Spett.le Ente, si chiede conferma che l'imposta di bollo di € 16,00, chiesta in sede di partecipazione, possa essere saldata anche mediante contrassegno cartaceo annullato e allegato alla domanda di partecipazione. Grazie

Risposta : Non si conferma; l'imposta di bollo deve essere pagata mediante modello F24 ELIDE come da disciplinare di gara (p. 4/8).

Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI092922-26

Ultimo aggiornamento: 18/02/2026 13:22

Domanda : Spett.le Ente, in merito al requisito di partecipazione "avere prestato negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura, servizi di somministrazione lavoro a tempo determinato in favore Enti Pubblici o di strutture private del sistema sanitario o socio assistenziale ed educativo, per un tempo non inferiore a quello messo a gara per corrispettivi medi annui di importo, almeno pari ad € 1.000.000,00, iva esclusa, per ogni annualità", si chiede conferma che per "per un tempo non inferiore a quello messo a gara" si intendono 24 mesi. Grazie

Risposta : Si conferma.

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI080952-26

Ultimo aggiornamento: 18/02/2026 13:02

Domanda : Egregi, si richiede il seguente chiarimento: Dalla valutaizone del Capitolato di gara non si evince il trattamento per le festività infrasettimanali non lavorate, per le quali è prevista la retribuzione ai lavoratori in missione. Invero, al netto di eventuali accordi di II livello a noi non conosciuti, il diritto alla retribuzione nelle giornate festive infrasettimanali non lavorate è previsto dalla Legge 260/1949 e successive modificazioni. Pertanto, per i lavoratori che ne avranno diritto le Agenzie dovranno retribuire tali giornate. Sulla questione si chiede conferma che l'Utilizzatore applicherà la normativa inderogabile in materia ( D.LGS. 81/2015). Si ricorda, infatti, la disposizione applicabile al caso de quo, prevista dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2015, secondo cui " l'utilizzatore è obbligato a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori". Una norma che limpidamente obbliga le Amministrazioni aggiudicanti al rimborso di quanto erogato dalle Agenzie di Somministrazione ai lavoratori quale onere retributivo e contributivo, tra cui rientra certamente l’eventuale retribuzione della giornata festiva infrasettimanale non lavorata. Pertanto, si chiede conferma che l'Amministrazione utilizzatrice agirà nel rispetto dell'imperativo di legge sopra richiamato.In caso contrario, considerando la responsabilità solidale prevista nella somministrazione lavoro, si chiede di ricevere formale risposta dal quale emerga chiaramente la volontà dell'Amministrazione di non procedere al suddetto rimborso in violazione della Legge e dall'indicazione delle motivazioni giuridiche a sostegno di tale intenzione.

Risposta :

Si conferma che le festività infrasettimanali non lavorate saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI092377-26

Ultimo aggiornamento: 18/02/2026 12:58

Domanda : In relazione al criterio di valutazione tecnica che premia con 5 punti il possesso di certificazione Social Accountability SA 8000, si chiede di confermare che la certificazione PAS 24000:2022 sia considerata equivalente al fine dell'attribuzione del punteggio. Si evidenza che la PAS 24000 disciplina in modo organico e strutturato i temi della responsabilità sociale, dei diritti dei lavoratori e della sostenibilità della catena di fornitura, comprendendo e in parte ampliando l'oggetto della verificazione SA8000. Si segnala in senso positivo la pronuncia del TAR Piemonte 924/2024.

Risposta : Si conferma che la certificazione PAS 24000:2022 sarà considerata equivalente al fine dell'attribuzione del punteggio, se rilasciata da organismi accreditati Accredia.

Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI089728-26

Ultimo aggiornamento: 18/02/2026 12:54

Domanda : In conformità con la normativa in materia (art. 33 D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) e in continuità a quanto previsto da capitolato in tema di malattie ed infortuni ("ASP Comuni Modenesi Area Nord corrisponderà all’Agenzia il costo delle ore effettivamente lavorate, comprensivo delle ore risultanti da eventuali assenze per malattia e/o infortunio, al netto dei ristori ottenuti dagli enti previdenziali") si chiede conferma che eventuali assenze per permessi, congedi, festività, ecc. qualora spettanti e retribuiti ai lavoratori saranno rimborsati alla APL aggiudicataria al costo. Infatti, secondo l'art. 33 D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, "Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori."

Risposta : Sentito il Committente, si conferma che eventuali assenze per permessi, congedi, festività, ecc. qualora spettanti e retribuiti ai lavoratori saranno rimborsati alla APL al costo, quindi prive del margine di Agenzia. Si segnala tuttavia che eventuali permessi e congedi che rilevano un ristoro al datore di lavoro da parte dell’INPS debbono essere addebitati al netto del rimborso stesso (vedi ad es.: permessi L. 104 e congedi ex art. 42, co. 5, D.Lgs 151/2001).

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Ultimo aggiornamento: 06-07-2026, 11:56