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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. PERIODO 01/05/2026 – 30/04/2029.
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto2.128.500,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema20/02/2026
Termine richiesta chiarimenti16/03/2026 13:00
Termine presentazione delle offerte26/03/2026 13:00
Apertura busta amministrativa27/03/2026 08:30
Data chiusura procedura23/04/2026
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cenni Giancarla

telefono: 0545299533

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1PROCEDIMENTO RELATIVI AL PROCESSIO SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE - 01/05/2026 - 30/04/2029

CIG: BA7935FFF5
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI143400-26

Ultimo aggiornamento: 18/03/2026 09:13

Domanda : Si richiede conferma che la definizione di "Ente locale" includa i seguenti soggetti: Comuni, Province, Unioni di Comuni, Società in house (in quanto enti strumentali che agiscono per conto dell'amministrazione controllante)

Risposta : Si conferma che per "Ente Locale" si intendono i seguenti soggetti: Comuni, Province, Unioni di Comuni, Società in house che agiscono per conto dell'amministrazione controllante. La "ratio" del requisito richiesto è data dalla necessità di accertare che l'operatore economico abbia le possibilità di saper gestire realtà complesse e articolate.

Chiarimento PI138868-26

Ultimo aggiornamento: 17/03/2026 12:08

Domanda : Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale art. 6.3 lett. a) del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che dei 5 servizi analoghi solo uno deve essere svolto presso un Ente Locale con almeno 100.000 abitanti.

Risposta : In merito al requisito di capacità tecnica e professionale suddetto si indica che i 5 servizi analoghi richiesti, di importo minimo cadauno pari a € 750.000,00, devono essere stati svolti in un ente locale con almeno 100.000 abitanti oppure, se relativamente a più enti locali, con un numero totale di abitanti pari almeno a 100.000 unità.

Chiarimento PI098709-26

Ultimo aggiornamento: 26/02/2026 11:50

Domanda : Buongiorno, con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare dall'art. 3 – Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti, nel quale viene stimato un valore triennale dell'appalto pari a € 851.400,00, di cui € 681.120,00 riferiti al costo della manodopera come determinato dalla Stazione Appaltante, e considerato che: l'appalto prevede la messa a disposizione di personale onsite per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla lex specialis di gara; la documentazione di gara contempla l'applicazione della clausola sociale ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023; risulta una significativa incidenza del costo della manodopera rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta; si chiede cortesemente di fornire un maggiore dettaglio in merito alle modalità di determinazione dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante. 1. Richiesta di informazioni sul personale da riassorbire In particolare, al fine di consentire una compiuta e consapevole valutazione economica della procedura, si richiede la trasmissione di un documento riepilogativo relativo alle risorse attualmente impiegate dal fornitore uscente presso l'Unione, destinate prioritariamente al riassorbimento ai sensi della clausola sociale, contenente almeno le seguenti informazioni: costo annuo lordo per ciascuna risorsa; livello e inquadramento contrattuale applicato; anzianità di servizio e eventuali scatti maturati; monte ore effettivamente lavorato; ogni ulteriore elemento utile a rappresentare il reale perimetro economico e contrattuale che potrà gravare sull'eventuale operatore economico subentrante. Tale richiesta trova fondamento nella necessità di formulare un'offerta sostenibile e attendibile, tenuto conto che la clausola sociale, pur non comportando un obbligo automatico e generalizzato di assunzione di tutto il personale precedentemente utilizzato, impone all'operatore economico subentrante di contemperare l'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente appaltatore in coerenza con la propria organizzazione produttiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 ottobre 2025, n. 8189; TAR Umbria, sez. I, 8 gennaio 2024, n. 5). La conoscenza dei dati effettivi del personale da riassorbire è pertanto indispensabile per formulare un'offerta economica congrua e verificabile, in quanto i costi del personale costituiscono elemento essenziale della valutazione di anomalia ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023. 2. Richiesta di chiarimenti sulla sostenibilità economica dell'appalto Si richiede inoltre un chiarimento in merito alla sostenibilità economica complessiva della procedura, considerato che — sulla base dei dati indicati nella documentazione di gara — circa l'80% del valore dell'appalto risulta assorbito dal costo della manodopera posto a carico degli operatori economici. Al riguardo, si chiede di conoscere quali valutazioni la Stazione Appaltante abbia effettuato in ordine alla sostenibilità economica della procedura e alla compatibilità della struttura dei costi con i principi di concorrenza effettiva e di reale contendibilità della gara. In particolare, si rappresenta che una struttura economica nella quale la quasi totalità dell'importo contrattuale è vincolata a costi incomprimibili di personale può incidere significativamente: sulla reale contendibilità della gara; sulla possibilità per gli operatori economici di formulare offerte sostenibili; sul rispetto dei principi di concorrenza effettiva e di par condicio. Per quanto spra preme porre in evidenza il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la determinazione della base d'asta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante, ma deve comunque rispettare i principi di ragionevolezza, congruità economica e concreta eseguibilità dell'appalto. In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che: la congruità tra l'importo posto a base d'asta e i costi del servizio stimati dalla stessa stazione appaltante costituisce un limite alla discrezionalità amministrativa, sulla quale è ammissibile un sindacato del giudice amministrativo in quanto attinente alla corretta esplicazione dei meccanismi concorrenziali. Non è ammissibile che le stazioni appaltanti prevedano condizioni contrattuali che implichino lo svolgimento di prestazioni in deroga alle leggi di mercato, poiché ciò genera effetti distorsivi della concorrenza in violazione dei principi comunitari (TAR Campania Napoli, sez. VIII, 3 febbraio 2016, n. 282); la clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (TAR Emilia Romagna Bologna, sez. I, 26 febbraio 2018, n. 311; Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2019, n. 6148); la clausola sociale non può tradursi in un meccanismo tale da trasferire integralmente sull'operatore economico subentrante il rischio economico del servizio, né può determinare una sostanziale predeterminazione dei costi incompatibile con la libera organizzazione d'impresa. L'operatore economico subentrante conserva la facoltà di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi (Consiglio di Stato, sez. V, 29 gennaio 2019, n. 726); qualora sussista una discrepanza tra i costi rilevati dall'amministrazione e l'importo a base d'asta, la stazione appaltante è tenuta a chiarire le ragioni di tale scostamento, evidenziando il rapporto tra tutti i costi stimati e il corrispettivo determinato (TAR Campania Napoli, sez. VIII, 3 febbraio 2016, n. 282). Tanto premesso, si confida in un sollecito riscontro che consenta una compiuta valutazione della sostenibilità economica della procedura e della possibilità di formulare un'offerta competitiva nel rispetto dei principi di tutela dei lavoratori, di equilibrio sinallagmatico dell'appalto e di concorrenza effettiva. Distinti saluti.

Risposta : In riferimento al quesito in oggetto, si invia in allegato file pdf con le opportune delucidazioni.

Ultimo aggiornamento: 04-06-2026, 15:29