Salta al contenuto

Dati del bando

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di adeguamento sismico della Palestra della scuola media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti (RI) – SC_000009_2017
Ente appaltanteUfficio Speciale Ricostruzione Lazio
Stato proceduraChiuso
Importo appalto216.954,57 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema29/01/2019
Termine richiesta chiarimenti23/02/2019 23:59
Termine presentazione delle offerte05/03/2019 23:59
Apertura busta amministrativa07/03/2019 10:30
Data chiusura procedura29/08/2019
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteL'indirizzo dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio indicato sulla piattaforma è relativo alla precedente sede. L'indirizzo attuale, così come indicato negli atti di gara, è via Flavio Sabino n.27 - 02100 Rieti (RI)

Allegati

Referenti

Granato Andrea

telefono: 0746264119
cellulare: 3358347617

Cig

Lotto 1Servizio di progettazione di edifici

CIG: 7734426A3D
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI048297-19

Ultimo aggiornamento: 25/02/2019 17:00

Domanda : Si richiede eventuale disponibilità di elaborati grafici a cui poter fare riferimento

Risposta : Gli elaborati grafici relativi alla Palestra e alla Scuola Media Basilio Sisti saranno disponibili alla pagina http://www.ricostruzionelazio.it/ricostruzionelazio/adeguamento-sismico-palestra-scuola-basilio-sisti/ a partire da mercoledì 27/02/2019.

Chiarimento PI048567-19

Ultimo aggiornamento: 23/02/2019 11:38

Domanda : Con riferimento al punto 8.1 lettera f-bis) del disciplinare si chiede se, in caso di società tra professionisti, l'iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti ex art 34 del D.L. 189/2016 debba essere fatta a nome della società oppure a nome di ciascun professionista socio della società.

Risposta : Come indicato nel Vademecum professionisti pubblicato sul sito del Commissario Straordinario le modalità di iscrizione all'elenco di cui all'art.34 sono le seguenti: - professionisti individuali – sono chiamati ad iscriversi a titolo personale. - raggruppamenti temporanei – i singoli soggetti parte del raggruppamento temporaneo (RT) devono iscriversi singolarmente secondo le modalità previste dal loro status (professionisti singoli, STP, SDI) - professionisti associati (società di professionisti, SDP, studi associati) – i singoli soci sono chiamati ad iscriversi a titolo personale, sebbene gli sarà richiesto di indicare gli estremi dello studio associato. - società tra professionisti (STP) – sono chiamati ad iscriversi come società ed almeno uno dei soci (quello che sceglierà la società come veicolo) sarà chiamato ad iscriversi in rappresentanza della società all’elenco speciale dei professionisti. - società di ingegneria (SDI) – sono chiamate ad iscriversi come società ed essendoci incompatibilità ai fini del novero degli incarichi tra il ruolo di direttore tecnico della SDI e la libera professione, nessuno dei direttori tecnici della SDI potrà iscriversi anche come professionista singolo o prestare il medesimo servizio per altre SDI (ogni direttore tecnico sarà chiamato ad iscriversi in rappresentanza della società). - consorzi (stabili) tra professionisti / GEIE a) se il consorzio / GEIE è riconducibile ad una SDP, ognuno dei soggetti consorziati dovrà iscriversi all’elenco come professionista associato indicando gli estremi del consorzio o GEIE b) se il consorzio / GEIE è riconducibile ad una SDI, il consorzio dovrà dotarsi di un direttore tecnico e dovrà iscriversi come soggetto giuridico - soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali – si iscrivono come professionisti singoli e non hanno l’obbligo di indicare una iscrizione all’albo

Chiarimento PI045815-19

Ultimo aggiornamento: 22/02/2019 15:18

Domanda : Con riferimento al punto 17 "Contenuto della busta B - Offerta Tecnica" del Disciplinare e nello specifico al Criterio di valutazione A.1 - Professionalità, adeguatezza desunta da n. 3 servizi,..., scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC e dalle tariffe professionali, facendo specifico riferimento alle categorie e ID di opere di cui alla Tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 previste nel presente appalto, si pone il seguente quesito: la definizione di "QUALIFICABILI AFFINI" è riferita esclusivamente ai servizi svolti su edifici a destinazione funzionale "ISTRUZIONE", oppure a tutti i servizi svolti compresi nella categoria e ID corrispondente - E.08 e superiori - SANITÀ, ISTRUZIONE, RICERCA (per esempio Ospedali/Case di cura a destinazione funzionale “SANITÀ” o Istituti di ricerca a destinazione funzionale “RICERCA”)? Grazie

Risposta : Secondo quanto riportato nelle linee ANAC n.1 "Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.". Nelle stesse linee ANAC al punto 4-Identificazione delle opere per la valutazione dell’offerta, è precisato che "La medesima necessità di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la definizione dei criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell’offerta. E ciò perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l’intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti."

Chiarimento PI047264-19

Ultimo aggiornamento: 22/02/2019 14:49

Domanda : Richiedo se sia possibile inserire ( e valutabili positivamente) tra i progetti delll'offerta tecnica un lavoro in cui la validazione della progettazione supera i 10 anni mentre le successive perizie di variante in corso d'opera e la direzione dei lavori sono concluse da pochi mesi

Risposta : La documentazione da inserire nell'offerta tecnica, come indicato al punto 17 lettera a) del disciplinare, afferisce a "...n. 3 (tre) servizi (eseguiti nell’intera vita professionale, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara) relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC e dalle tariffe professionali, facendo specifico riferimento alle categorie e ID di opere di cui alla Tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016"; il limite dei 10 anni riguarda esclusivamente la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara.

Ultimo aggiornamento: 17-04-2020, 16:16