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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E GEOLOGIA, CON RELATIVE INDAGINI, PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ 2a FASE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI CESENA.
Ente appaltanteAZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto14.689.979,33 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema10/04/2019
Termine richiesta chiarimenti03/07/2019 13:00
Termine presentazione delle offerte12/07/2019 13:00
Apertura busta amministrativa15/07/2019 10:00
Data chiusura procedura27/01/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Baronio Paola

telefono: 0547394453
cellulare: 0547352321

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1servizi di architettura e ingegneria

CIG: 7777528B22

Chiarimenti

Chiarimento PI196773-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:33

Domanda : Si chiede se possa partecipare come mandante per le parti del servizio inerenti la relazione archeologica e le indagini archeologiche un soggetto singolo o società con professionista iscritto nell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica, che non rientra nelle tipologie previste dal DM 263/16. In caso affermativo si chiede se tale soggetto debba dichiarare i requisiti di cui all'art. 7.3 h del disciplinare.

Risposta : Si rimanda alla risposta data al quesito PI195567-19.

Chiarimento PI196595-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:32

Domanda : Si chiede di voler confermare che qualora un operatore economico e i relativi soggetti sottoposti a controllo di cui all'art. 80, comma 3 del codice NON SONO stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 619 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/91 e s.m.i non vi è l'obbligo di rendere la dichiarazione richiamata nel DGUE - parte III - Motivi di esclusione - lett. D punto 5.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI196224-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:32

Domanda : Spettabile stazione appaltante nel Documento preliminare di avvio alla progettazione emerge una incongruenza relativa agli impianti da progettare. Nello specifico si fa riferimento alla progettazione degli impianti meccanici. A pagina 31 del documento si riporta” in generale l’impiantistica da inserire nel progetto sarà caratterizzata soprattutto da componenti non standard (cogeneratore, frigo ad assorbimento..” mentre a pagina 35 :“l’Energy house sarà concepita per il massimo rendimento energetico, attraverso un impianto di cogenerazione. In particolare, il progetto dovrà consentire soluzioni che prevedano prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi di cui all'allegato al decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/10/2017 pubblicato nella G.U. 6/11/2017 n. 259.” In riferimento a queste citazioni, si precisa che l’adozione della cogenerazione, come sistema di generazione termica principale, non consente il rispetto dei criteri ambientali di cui sopra, vale a dire il 55% di produzione energetica da fonti rinnovabili. Si sottolinea inoltre che questo parametro è un obbligo normativo e non soltanto una richiesta della Committenza. Pertanto si chiede, alla luce di questa contraddizione, è possibile proporre delle soluzioni impiantistiche diverse da quelle indicate, e che prevedano, al limite, la sola predisposizione di un cogeneratore?

Risposta : Premesso che, come chiarito anche per il quesito PI165086-19, al punto B.1.2 sono richieste solo proposte schematiche o idee innovative da cui si possa evincere l’approccio metodologico del gruppo di progettazione, nel caso prospettato il concorrente proporrà le soluzioni che meglio si adattino all’attuale quadro normativo nazionale e regionale. Gli approfondimenti successivi saranno sviluppati dall’aggiudicatario.

Chiarimento PI196223-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:31

Domanda : Spettabile stazione appaltante si chiede di chiarire in Riferimento al calcolo della parcella allegato alla procedura in oggetto, cosa si intende per la specificità della prestazione Qbll.07Rilievi Plano altimetrici per la Categoria Impianti (IA01-IA02_IA04). Questa perplessità sorge dal momento in cui essendo una struttura ex novo non è chiaro in cosa consisterà questa prestazione.

Risposta : La parcella è stata determinata valorizzando ogni prestazione sull’intero ammontare dell’opera, in tutte le sue componenti. Nel caso in ispecie, la prestazione QbII.07, per quanto concerne gli impianti, non si concretizza in alcuna azione concreta.

Chiarimento PI196024-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:29

Domanda : Buongiorno con riferimento al criterio di valutazione C il Disciplinare di gara richiede di illustrare le realizzazioni progettate e/o dirette dal concorrente a comprova dell’esperienza acquisita. Si chiede se le suddette realizzazioni debbano limitarsi ad edifici certificati LEED o se possano contemplare anche altri protocolli ovvero progetti pubblici con applicazione dei CAM per l'edilizia.

Risposta : Le realizzazioni progettate e/o dirette dal concorrente a comprova dell’esperienza acquisita potranno contemplare anche altri protocolli ovvero progetti pubblici con applicazione dei CAM per l'edilizia.

Chiarimento PI195567-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:24

Domanda : Buongiorno può partecipare come mandante di raggruppamento temporaneo una società che svolge indagini e verifiche preventive di interesse archeologico e che non rientra dunque nella fattispecie di cui al DM 263/16?

Risposta : Per quanto concerne la figura dell’archeologo, si vedano le risposte fornite ai quesiti PI145627-19 e PI158118-19. I soggetti partecipanti devono avere i requisiti di cui al DM 263/16

Chiarimento PI194917-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:23

Domanda : Buongiorno in relazione alla compilazione del documento posto a base di gara “Informativa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per i servizi di natura intellettuale” si chiede se bisogna compilare solo la parte SEZIONE 1: INFORMAZIONI RICHIESTE AL FORNITORE (1.1 DATI DEL FORNITORE) , in quanto in questa fase non è possibile compilare la restante parte (punto 1.3 e 1.4 e sezione 4 ). In caso contrario si chiede di specificare come compilare il modulo.

Risposta : Si veda risposta data ai precedenti quesiti n. PI 168450-19, PI 179343-19 e PI 190673-19. La sezione 1 del documento “Informativa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per i servizi di natura intellettuale” va compilata tutta. Per i punti non attinenti, si risponda no o non attinente / non applicabile.

Chiarimento PI194222-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:17

Domanda : Il Disciplinare di gara in merito a i requisiti del gruppo di lavoro (rif. art. 7.1 del Disciplinare di gara) chiede: “[…omissis…] Progettista - Termomeccanico – Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico: Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale. Progettista - Elettrico - Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico: Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale. […omissis…]” Si chiede di precisare se la richiesta “settore industriale” è da intendersi riferita al settore di iscrizione all’Ordine professionale oppure al titolo di laurea conseguito. Nel caso in cui il riferimento sia al titolo di laurea conseguito si chiede di precisare i titoli di laurea accettati per rispondere al requisito di gara.

Risposta : E’ da intendersi riferita al settore di iscrizione all’albo dell’ordine professionale e deve essere così articolata: Sezione A (laurea quinquennale) - settore IND (ingegneria industriale).

Chiarimento PI192921-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:16

Domanda : Gent.ma S.A. vi chiediamo con la presente i seguenti chiarimenti: 1) Si chiede conferma che i curricula richiesti al punto 4.3.1. del Capitolato informativo siano da redigere per tutti i soggetti componenti la struttura informativa dei concorrenti e, in merito alle figure minime richieste per la progettazione e la direzione dei lavori, nel caso più soggetti ricoprano il medesimo ruolo, siano da redigere unicamente per i soggetti responsabili minimi di ogni ruolo. 2) Facendo seguito al chiarimento PI179343-19 si chiede conferma che la compilazione delle parti in giallo del documento “Informativa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per i servizi di natura intellettuale” debba riferirsi unicamente per la Sezione 1 punto 1.1 mentre per il resto debba essere compilata in caso di aggiudicazione a seguito della firma del contratto.

Risposta : 1. Al punto 4.3.1 del capitolato informativo è riportato che “all’interno dell’oGI devono essere indentificati i soggetti professionali e la struttura informativa del concorrente e di tutta la sua filiera, inserendo anche i Curriculum Vitae dei soggetti responsabili indicati. All’interno dei CV devono essere facilmente identificabili le esperienze collegate a processi di modellazione informativa”. Quindi, all’offerta per la gestione informativa (merito tecnico del criterio B.1.3) andranno allegati i CV esclusivamente di tutti coloro che svolgono uno o più ruoli all’interno di essa (riportati nel prospetto di cui al punto 4.3.1), indipendentemente da qualsiasi altro ruolo svolto nel gruppo di lavoro. 2. Come già precisato per il quesito PI190673-19, tutta la sezione 1 va compilata in questa fase con i dati della capogruppo mandataria, con firma digitale dei rappresentanti legali di tutte le mandanti.

Chiarimento PI192760-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:12

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, relativamente all’attività accessoria di supporto ai fornitori di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (Leed AP, geologo ecc), si chiede conferma sulla possibilità della partecipazione alla gara, di professionisti singoli come operatori economici ai sensi dell’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, quali componenti di un RTI orizzontale. O alternativamente, se l’inserimento di tali professionisti, non portatori di requisiti speciali, sia possibile solo nell’ambito di un RTI verticale.

Risposta : Vedasi risposta a quesito rubricato al n. PI 151300-19. Il riferimento è l’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.

Chiarimento PI192357-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:11

Domanda : Gent.ma S. A.,si chiede conferma che in merito all'offerta tecnica le prescrizioni in merito a margini, carattere Arial 12 ed interlinea 1,5 siano unicamente riferibili alle relazioni come specificato nel disciplinare di gara e non riguardino gli elaborati grafici a corredo per quali nel disciplinare non vengono precisate prescrizioni.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI191097-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:10

Domanda : Con riferimento al requisito di possesso di polizza RC professionale per importo pari a 13mln da raggiungersi complessivamente da parte dei membri del RTP, nel rispetto delle quote di servizio dichiarate da ciascuno, si chiede cortesemente di confermare che un operatore economico possa raggiungere il massimale RC professionale richiesto (proporzionale alla quota di servizi che il medesimo andrà a svolgere nell'appalto in oggetto in caso di aggiudicazione) mediante possesso (e quindi eventuale presentazione in caso di richiesta di comprova) di due diverse polizze RC professionale la cui somma dei massimali raggiunga il valore necessario (massimali tra loro ovviamente cumulabili). Es. operatore economico A deve svolgere quota di servizio che richiede polizza pari a 10mln; si chiede cortesemente di confermare che tale massimale possa essere raggiunto mediante possesso di Polizza X di massimale pari a 6mln e Polizza Y di massimale pari a 4mln stipulate con diverse compagnie assicurative ma tra loro cumulabili.

Risposta : Si conferma, purché le assicurazioni operino in regime di cumulabilità secondo l’art. 1910 del C.C.

Chiarimento PI191033-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:09

Domanda : Si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di confermare che il professionista indicato tra le figure minime quale “Progettista esperto in materia di certificazione energetica degli edifici [Abilitato alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/2013]” – come requisito di idoneità (art.7.1 Disciplinare) - possa anche non necessariamente coincidere con il professionista LEED/WEEL/BREEAM la cui esperienza andrà descritta nella “Relazione C” (merito tecnico). Si ritiene che il primo professionista debba necessariamente far parte del RTP, mentre il secondo può essere inquadrato (eventualmente anche) come consulente, esercitando questo una professione differente dai servizi di ingegneria quali la Certificazione LEED, afferibile per altro alla categoria delle prestazioni accessorie.

Risposta : Si conferma. Per quanto riguarda la presenza nell’organico del professionista LEED, di cui al criterio premiante “C”, si veda la risposta fornita al quesito registrato a sistema col n. PI107057-19.

Chiarimento PI190673-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:08

Domanda : Si chiede di sapere se la SEZIONE 1 del documento posto a base di gara "Informativa ai sensi dell'art. 26 ...." va compilata in questa fase. Nel caso in cui la risposta fosse affermativa si chiede se partecipando come Costituendo RTP è possibile completarla con i soli dati della capogruppo/mandataria essendo il documento non modificabile per poter inserire i dati anche delle mandanti.

Risposta : Si conferma che la sezione 1 va compilata per intero in questa fase. E’ possibile compilarla con i soli dati della capogruppo/mandataria. Il documento dovrà però essere firmato digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le mandanti. Si vedano anche le risposte date ai quesiti PI168450-19 e PI179343-19.

Chiarimento PI190596-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 12:06

Domanda : Buongiorno, si chiede quale sia il triennio da considerare per il calcolo del numero medio annuo di personale tecnico di cui al punto 7.3 lett. J) del Disciplinare di gara. Triennio solare (2016-2017-2018) o triennio calcolato dalla data di pubblicazione del bando (10/04/2016 - 10/04/2019)?

Risposta : Il triennio da considerare è quello antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE (08/04/2016-07/04/2019)

Chiarimento PI190519-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 11:40

Domanda : Gent.ma Stazione appaltante, con la presente richiediamo il seguente chiarimento: In merito al Subcr. B.1.3. Offerta per la gestione informativa, si chiede conferma che eventuali immagini e grafici a supporto della relazione possano considerarsi aggiuntivi alle 20 pagine previste come previsto per i CV delle figure richieste da voi confermato con chiarimento PI160400-19

Risposta : Non si conferma. Grafici e immagini devono essere contenuti entro le 20 pagine previste.

Chiarimento PI189674-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 11:39

Domanda : Buongiorno, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti in merito alla partecipazione di un costituendo RTP con i seguenti requisiti: 1) riferimento punto 7.2, lett. g) del Disciplinare di gara: - la capogruppo possiede copertura assicurativa pari a 8 mln, pertanto in misura pari a circa il 61,53 % dei 13 mln richiesti dal bando ed in coerenza quindi con la quota di partecipazione - la mandante possiede copertura assicurativa pari a 10 mln le quote di partecipazione all'RTP saranno: • capogruppo 55% • mandante 45% Il requisito si ritiene soddisfatto? 2) riferimento punto 7.3, lett. j) del Disciplinare di gara: - la capogruppo possiede un numero medio annuo di personale tecnico pari a 35 unità, pertanto in misura pari a circa il 58,33 % delle 60 unità di personale tecnico richieste dal bando, ed in coerenza quindi con la quota di partecipazione - la mandante possiede un numero medio annuo di personale tecnico pari a 40 unità le quote di partecipazione all'RTP saranno: • capogruppo 55% • mandante 45% Il requisito si ritiene soddisfatto? Alla luce dei suddetti punti 1) e 2) si precisa che in merito al punto 7.3 lett. h) del Disciplinare di gara la capogruppo possiede i requisiti (ed eseguirà le prestazioni) in misura maggioritaria rispetto alla mandante.

Risposta : 1. Si conferma 2. Si conferma

Chiarimento PI189485-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 11:38

Domanda : Con riferimento alle tabelle 6 e 7 del Disciplinare di gara (categorie e ID), si prega di confermare, anche alla luce della Delibera del 21/02/2018 (aggiornamento al D.L. n. 56/2017 delle Linee Guida n.1), che, in relazione alla categoria Edilizia, siano spendibili anche tutti gli altri servizi che non rientrano esclusivamente nella identica destinazione funzionale (E10), purchè di grado di complessità pari o superiore a quello richiesto. Tale quesito è formulato in relazione alla Vs. risposta rubricata PI16308519.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI186247-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 11:37

Domanda : Premesso che l’opera è di importanza strategica, allo scopo di produrre la miglior offerta possibile in relazione alla particolare complessità dell’intervento vi chiediamo la concessione di una proroga di 20 gg.

Risposta : La richiesta non viene accolta in quanto il tempo concesso per la presentazione dell’offerta viene ritenuto congruo in relazione all’oggetto dell’affidamento.

Chiarimento PI183376-19

Ultimo aggiornamento: 27/06/2019 10:29

Domanda : in relazione agli artt. 18.3 e 18.4 per il calcolo del punteggio dell’offerta economica, considerato che nel disciplinare di gara si parla di “ribasso massimo non lineare”, si chiede conferma che nell'ambito dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, trattasi di formula bilineare, in luogo del ricorso alla formula classica dell'interpolazione lineare.

Risposta : La formula che verrà adottata per valutare l’offerta economica è quella “non lineare”, come chiaramente descritto al punto 18.3 del disciplinare di gara. Come riferimento, vedasi linea guida ANAC n° 2 aggiornata al D.Lgs. 56/2017, approvata con delibera del consiglio ANAC n°424 del 2 maggio 2018, titolo IV.

Chiarimento PI181518-19

Ultimo aggiornamento: 27/06/2019 10:26

Domanda : Si chiede di confermare che, in riferimento al sub-criterio B.1.2, ognuno dei 3 elaborati grafici, ciascuno costituito da un’unica pagina, possa contenere più disegni, schemi, schizzi, fotografie, render, a scelta del concorrente e comunque in numero e in scala adeguata al formato.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI180140-19

Ultimo aggiornamento: 27/06/2019 10:24

Domanda : con la presente si richiede il seguente chiarimento: Si chiede conferma che la trasmissione della documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale tramite Avc pass, debba essere trasmessa tramite avc pass in caso di aggiudicazione o richiesta in fase di verifica requisiti in quanto è riportato, durante la generazione del Passoe della gara in oggetto, che “Non è possibile associare documenti perché la gara in oggetto non prevede la comprova in fase di offerta”.

Risposta : Si veda risposta a precedente quesito PI 159700-19.

Chiarimento PI179428-19

Ultimo aggiornamento: 27/06/2019 10:23

Domanda : Il Disciplinare di gara in merito al requisito del personale chiede: “[…omissis…] Personale: Il requisito del personale di cui al punto 7.3 lett. J) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”. Detto che il costituendo Raggruppamento Temporaneo supera nel complesso il requisito di 60 unità, si chiede di precisare se la mandataria deve possedere un requisito di personale maggiore di ogni singolo mandante del costituendo R.T. oppure deve possedere un requisito di personale maggiore della somma di tutti i mandanti del costituendo R.T..

Risposta : La prescrizione del disciplinare di gara va intesa nel senso che la mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possegga i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti

Chiarimento PI179343-19

Ultimo aggiornamento: 27/06/2019 10:22

Domanda : con la presente si chiede e il documento posto a base di gara“Informativa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per i servizi di natura intellettuale” deve essere compilata nei campi indicati in giallo oltre ad essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri del Raggruppamento

Risposta : La risposta è affermativa.

Chiarimento PI177020-19

Ultimo aggiornamento: 27/06/2019 10:21

Domanda : Il Disciplinare di gara in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria chiede: “[…omissis…] 7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE […omissis…] Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. g) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. […omissis…]” Detto che il costituendo Raggruppamento Temporaneo supera nel complesso il requisito di 13.000.000 €, sommando i massimali delle rispettive coperture assicurative già in essere, si chiede se il requisito di proporzionalità del massimale rispetto alla prestazione da espletare possa essere assolto tramite l’istituto dell’Avvalimento interno tra i componenti del medesimo costituendo Raggruppamento Temporaneo.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI175916-19

Ultimo aggiornamento: 19/06/2019 18:03

Domanda : Facendo riferimento ai documenti di cui all’offerta tecnica, si chiede conferma del fatto che l’indicazione “interlinea 1,5 righe e corpo del testo arial 12 o similare” sia da intendersi unicamente riferita al testo e non anche ad eventuali tabelle o organigrammi dato che questi vincoli andrebbero a scapito della leggibilità dello schema stesso.

Risposta : La risposta è affermativa, purché sia garantita la leggibilità delle eventuali tabelle o organigrammi .

Chiarimento PI175742-19

Ultimo aggiornamento: 19/06/2019 18:02

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, in riferimento al contenuto dell’OFFERTA TECNICA riportato al punto 16 del Disciplinare di Gara si chiede se a corredo della relazione riferita al criterio A “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” in caso di committente pubblico può essere allegata al posto della Certificazione di regolare esecuzione la VALIDAZIONE del progetto da parte del committente.

Risposta : La risposta è negativa; si accetteranno solo certificazioni di regolare esecuzione rilasciate dalla Stazione Appaltante.

Chiarimento PI174651-19

Ultimo aggiornamento: 19/06/2019 18:01

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, viste le Vs risposte in tema di certificazione LEED, per come da PI150547-19, PI156421-19, PI156428-19 e PI163094-19; considerato che, oltre agli adempimenti giustamente a carico della RTI assegnataria per adeguare l’attività di progettazione ai criteri LEED, per come da Voi stesso dichiarato, la certificazione comporterà ulteriori e considerevoli costi, dell’ordine di alcune centinaia di migliaia di euro consistenti in: 1) prestazioni aggiuntive pervasive qualificate come supporto al RUP nel seguire l'iter di certificazione LEED in prima persona; 2) quote economiche da corrispondere all'ente certificatore; 3) attività extra specialistiche richieste esclusivamente ai fini della certificazione LEED e non dai CAM edilizia (D.M. 11 ottobre 2017) o altra normativa nazionale, quali la modellazione energetica in regime dinamico, daylight modeling, analisi LCA ecc; 4) professionisti qualificati indipendenti richiesti esclusivamente ai fini della certificazione LEED e non dai CAM edilizia (D.M. 11 ottobre 2017) o altra normativa nazionale come la Commissioning Authority per gli impianti e la Commissioning Authority per l’involucro, tutti a Vs modo di vedere anch’essi a carico della RTI; alla luce della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.137 del 13 giugno, della delibera Anac n. 417 del 15 maggio 2019, che ha aggiornato le Linee guida n. 1, di attuazione del Codice Appalti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio Anac n. 138 del 21 febbraio 2018., dove in termini di determinazione dell'equo compenso è stato specificato che “per garantire l’equità del compenso non possono essere richieste, durante l’esecuzione del contratto, prestazioni ulteriori non quantificate nel corrispettivo posto a base di gara”; si chiede conferma che le SSVV vogliano modificare la posizione assunta con le risposte date in precedenza adeguandoLa alle nuove disposizioni di legge e dandone evidenza pubblica con apposito provvedimento.

Risposta : Si conferma quanto già risposto ai quesiti precedenti, ribadendo che tutti gli oneri diretti e indiretti connessi all’ottenimento della certificazione LEED saranno a carico dell’aggiudicatario e compensati all’interno della parcella determinata coma da decreto 17 giugno 2016 inserita tra i documenti a base di gara.

Chiarimento PI172035-19

Ultimo aggiornamento: 19/06/2019 18:01

Domanda : Con riferimento al criterio di valutazione A2 si chiede di confermare che verranno presi in considerazione anche progetti ricadenti in zone caratterizzate da sismicità pari o inferiore a 0,15 g a condizione che siano stati calcolati con riferimento a sismicità maggiore di 0,15 g allo SLV. In particolare si chiede conferma del fatto che possa essere considerato, ad esempio, un edificio situato in Zona 3 “medio-bassa sismicità” con sismicità di riferimento di 0,13 g allo SLV, per periodo di ritorno di 475 anni e con classe d’uso III, in quanto la combinazione dei predetti parametri porta ad una accelerazione di calcolo di progetto di 0,16 g.

Risposta : La risposta è negativa. Si prenderanno in considerazione solo progetti calcolati con riferimento a sismicità superiore a 0,15 g.

Chiarimento PI172025-19

Ultimo aggiornamento: 19/06/2019 17:59

Domanda : Con riferimento alla compilazione del DGUE tramite la piattaforma SATER siamo a formulare i seguenti quesiti in merito alla compilazione delle sezioni riguardanti i “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”. QUESITO 1 Al punto 7.3.h del Disciplinare di Gara viene richiesto un elenco di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori di ognuna delle categorie e ID richieste dal bando di gara; tali dati sono da inserire nella parte IV lett. C punto 1.c del DGUE online presente sulla piattaforma SATER. Il format della piattaforma prevede la possibilità di inserire solo 5 “servizi” e per ognuno di questi vi è la possibilità di inserire solo i seguenti campi: descrizione [………] importo [………] valuta [………] data [………] destinatari [………] Abbiamo provveduto a contattare il numero verde 800810799 di SATER per avere indicazioni sulla compilazione, ma ci è stato risposto di contattare la Stazione Appaltante per avere tali informazioni in quanto il format della piattaforma non è modificabile. Il bando richiede requisiti per n. 6 categorie di opere, quindi non è neanche possibile inserire i dati totali dei servizi espletati per ogni categoria. Si chiede pertanto come si debba procedere per inserire tutti i dati dei servizi espletati per dimostrare il raggiungimento dei requisiti richiesti dal bando. QUESITO 2 Nel format di compilazione del DGUE della piattaforma SATER non è possibile inserire i dati dei due servizi “di punta” di ingegneria e architettura relativi a lavori di ognuna delle categorie e ID richiesti dal bando di gara. Si chiede pertanto come si debba procedere per inserire i dati dei servizi di punta espletati per dimostrare il raggiungimento dei requisiti richiesti dal bando.

Risposta : E’ possibile rendere le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità tecnica professionale di cui al paragrafo 7.3. lett. h) e i) del disciplinare di gara inserendole quali distinte dichiarazioni ulteriori all’interno della busta “Documentazione amministrativa” .

Chiarimento PI174916-19

Ultimo aggiornamento: 17/06/2019 16:13

Domanda : Buongiorno, 1) si chiede quale sia la normativa di riferimento al fine della partecipare alla presente gara. In particolare chiediamo se si debba fare riferimento al D.lgs 50/2016 e relative linee guida n. 1 di attuazione dello stesso (poi aggiornate dal D.Lgs 56/2017) o se la normativa di riferimento sia il Decreto L. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”). 2) In conseguenza a ciò, essendo obbligatoriamente previste dal Capitolato Speciale di Appalto le “indagini geologiche, geotecniche e sismiche, nonché l’esecuzione di prove in sito e di laboratorio, sondaggi e rilievi vari” si chiede se, in caso di subappalto, di tali attività sia necessario o meno indicare la terna e far predisporre o meno alla terna stessa le dichiarazioni di rito.

Risposta : 1) il D.L. 32/2019 è entrato in vigore successivamente alla pubblicazione del bando di gara della presente procedura. Il riferimento è al D.lgs 50/2016. 2) Si deve fare riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara (obbligo indicazione terna subappaltatori)

Chiarimento PI174862-19

Ultimo aggiornamento: 17/06/2019 16:05

Domanda : Spett.le ente, con la presente chiediamo che siano pubblicati i seguenti elaborati: - Mappa catastale complessiva delle particelle su cui sorgerà il nuovo complesso ospedaliero in formato DWG - Stralcio della Carta tecnica Regionale dove insiste il lotto in questione in formato DWG

Risposta : Nella predisposizione dell’offerta i concorrenti dovranno avvalersi della documentazione già resa disponibile. Non è prevista la fornitura di altra documentazione.

Chiarimento PI168450-19

Ultimo aggiornamento: 17/06/2019 09:55

Domanda : Con la presente siamo a formulare i seguenti quesiti. QUESITO 1 Si chiede se nella documentazione amministrativa deve essere inserito il documento posto a base di gara “Informativa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per i serivizi di natura intellettuale” firmato digitalmente. Se sì si chiede se deve essere deve essere firmato solo dai componenti del costituendo R.T. partecipante oppure anche dagli eventuali subappaltatori. QUESITO 2 Si chiede se nella documentazione amministrativa deve essere inserito il documento posto a base di gara “Patto di integrità” firmato digitalmente. Se sì si chiede se deve essere deve essere firmato solo dai componenti del costituendo R.T. partecipante oppure anche dagli eventuali subappaltatori.

Risposta : 1. Il documento posto a base di gara “Informativa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per i servizi di natura intellettuale” deve essere inserito nella documentazione dell’offerente firmato digitalmente solo dai componenti del costituendo R.T. partecipante e non dai subappaltatori. Si veda paragrafo 15.3.2 n. 24 del Disciplinare di gara. 2. La risposta è analoga alla precedente. Si veda paragrafo 15.3.2 n.25.

Chiarimento PI168345-19

Ultimo aggiornamento: 17/06/2019 09:53

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, in riferimento al progetto posto a base di gara si pone il seguente quesito: Per quanto concerne la quantità di superficie da destinare a parcheggi si riscontrano delle incongruenze tra i vari documenti. Infatti, a Pagina 85 del Progetto di Fattibilità tecnica economica prima fase si riporta il fabbisogno di parcheggi pari a n°3 posti auto per posto letto, definendo inoltre la superficie del posto auto (compreso gli spazi di manovra) pari a 30 mq. Di conseguenza facendo il calcolo avremo n°pl 420x 90 mq di parcheggio (30 mq per n°3 posti auto per paziente) uguale a 37.800 mq, suddivisi in parcheggi interrati, a raso e in struttura, numero totale di posti auto stimati 1440. A pagina 20 del Documento di indirizzo alla progettazione si riporta un numero di posti auto maggiore di 500 ossia 1440 e si parla di Assoggettabilità a VIA (in linea con il punto precedente) Mentre a pagina 22 del Documento di indirizzo alla progettazione e 177 del PFTE 1° fase nella tabella relativa ai costi si riporta una superficie pari a 1260 mq (calcolo 420 pl x 3 numero posti auto per paziente) Si chiede 1. quale delle superfici bisogna prendere in considerazione; specificando che se si dovrà fare riferimento al calcolo riportato a pagina 177 i metri quadri risulterebbero sottostimati in riferimento al fabbisogno precedentemente riportato. Parliamo infatti di 2400 mq in meno e di 42 posti auto realizzabili a fronte dei 1440. 2. Se la possibilità di predisporre i parcheggi in una struttura multipiano sia perseguibile oppure bisogna attenersi alla realizzazione di posti auto in parte interrati e in parte a raso

Risposta : Si ribadisce la risposta data in premessa al quesito PI166404-19, precisando inoltre che l’approfondimento su dati dimensionali di dettaglio non è attinente alla presente procedura; infatti questi elementi saranno oggetto delle fasi di progettazione che saranno di competenza dell’aggiudicatario. Ad ogni buon conto, si precisa quanto segue: 1. A pag. 85 del PFTE viene evidenziato il fabbisogno minimo di posti auto rapportato ai posti letto, che fornisce la cifra di 1260; poi viene ipotizzata una possibile soluzione costituita da un mix di posti auto a raso, interrati e in struttura. Il riferimento principale è comunque costituito dalla tabella a pag. 177 del PFTE nella quale è ipotizzato un fabbisogno minimo di 1260 posti auto il cui impegno economico è calcolato nell’ipotesi di realizzazione a raso. 2. L’ipotesi da cui si parte è quella della realizzazione di posti auto a raso. Altre ipotesi alternative potrebbero essere perseguibili nella fase operativa della progettazione.

Chiarimento PI167250-19

Ultimo aggiornamento: 17/06/2019 09:51

Domanda : Gent. ma S. A., con riferimento al chiarimento PI155909-19, scusandosi per l’iterazione della domanda, si chiede gentilmente a scanso di equivoci se l’interpretazione del concorrente è corretta: eventuali risorse specialistiche di supporto al gruppo di lavoro (consulente sanitario, etc…) possono essere inquadrate esclusivamente in sede di redazione di offerta tecnica quali consulenti esterni dell’RTP, non facenti parte delle strutture organizzative dei concorrenti. Infatti, essendo esecutrici di attività accessorie non possono assumere il ruolo di mandante. Al contrario, i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro che assumono personalmente l’espletamento di parte delle prestazioni affidate dal disciplinare di gara, dovranno essere o componente dell’eventuale RTP concorrente, oppure parte delle strutture organizzative dei concorrenti.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI166598-19

Ultimo aggiornamento: 17/06/2019 09:51

Domanda : Il Disciplinare di gara in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria chiede: “[…omissis…] 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” è scritto: g) copertura assicurativa contro i rischi professionali pari ad almeno € 13.000.000,00. (da dichiarare ella parte IV lett. B punto 5) del DGUE) La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità. […omissis…] 7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. […omissis…] Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. g) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. […omissis…]” Detto che il costituendo Raggruppamento Temporaneo raggiunge allo stato attuale nel complesso il requisito di 13.000.000 €, sommando i massimali delle rispettive coperture assicurative già stipulate, si chiede se il requisito per la Capogruppo, a cui viene richiesto di avere una copertura assicurativa con massimale proporzionale all’attività che intende svolgere, possa essere soddisfatto tramite un lettera di impegno vincolante della Compagnia di Assicurazione ad elevare il massimale all’importo necessario in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto.

Risposta : La copertura assicurativa contro i rischi professionali viene richiesta quale requisito di capacità economico – finanziaria per la partecipazione alla gara e pertanto deve sussistere all’atto di presentazione dell’offerta sia in termini assoluti che proporzionali. Si veda anche risposta fornita a precedente quesito n. PI120684-19.

Chiarimento PI166404-19

Ultimo aggiornamento: 17/06/2019 09:50

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, in riferimento alla suddivisione funzionale relativa al Nuovo Ospedale di Cesena, si riscontrano delle incongruenze all’interno del PFTE 1°, in particolare tra la tabella riportata a pagine 177 sulle Macroare, e le funzioni riportate per entrambe le configurazioni, a pagina 165 e 167 dello stesso documento. Nello specifico si fa riferimento alla funzione Commerciale, accoglienza riportate in rosa che nelle piante funzionali di pagina 165 e 167 sono riportate mentre nella tabella a pagina 177 non sono presenti. Considerato che dal quesito PI156034-19 e relativa risposta le superfici di riferimento per la definizione del progetto ai fini della partecipazione alla gara sono quelle riportate nella tabella a pagina 177, come devono essere considerate queste funzioni mancanti? Nel caso in cui debbano comparire a quali metri quadri facciamo riferimento per il loro dimensionamento?

Risposta : Premesso che al punto B.1.2 sono richieste solo proposte schematiche o idee innovative da cui si possa evincere l’approccio metodologico del gruppo di progettazione, si chiarisce che le funzioni commerciali che compaiono nelle ipotesi meta-progettuali del PFTE 1a fase sono da intendersi quali aree grezze, che si pensa di far completare dopo la realizzazione delle opere principali da parte degli assegnatari dei servizi di ristorazione o di commercio in genere.

Chiarimento PI165302-19

Ultimo aggiornamento: 17/06/2019 09:40

Domanda : Gent.ma Stazione appaltante, si chiede conferma che come specificato a pg 12 del “Documento preliminare all’avvio della progettazione” le indagini archeologiche non sono oggetto della presente procedura.

Risposta : Nell’ambito del progetto di fattibilità tecnico economica 2a fase dovrà essere redatta la relazione archeologica, con le modalità previste all’art.25, co.1 del codice dei contratti; detta relazione e le indagini geologiche-archeologiche preliminari (incluse prospezioni superficiali o trincee esplorative) propedeutiche alla relazione archeologica, saranno a carico dell’aggiudicatario. Qualora, a norma del co. 3 la Soprintendenza ravvisi un interesse archeologico dell’area, si darà avvio alle procedure di cui al co. 8 del medesimo articolo, le cui indagini saranno affidate dalla stazione appaltante con procedura specifica.

Chiarimento PI165086-19

Ultimo aggiornamento: 17/06/2019 09:39

Domanda : Gentile Stazione appaltante, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1- I posti letto dedicati all’Emergenza dovrebbero essere N.86, come riportato nel Documento preliminare all’avvio della progettazione tabella pag.4. Tuttavia nel PTFE 1fase CAP. 9 pag.177 alla voce emergenza urgenza si computano N.84 posti letto (rispettivamente: N.34 per degenze intensive, N.8 grandi ustionati, N.42 medicina d’urgenza e cardiologia). Si prega di chiarire tale incongruenza. 2- Sempre nel Documento preliminare all’avvio della progettazione tabella pag.4 si parla di N.12 posti letto di Oncologia, mentre nel PTFE 1fase CAP. 9 pag.177 alla voce Medicina Nucleare degenza se ne leggono solo 10. Gli altri 2 sono computati nelle degenze ordinarie? 3- E’ possibile avere il dettaglio dei posti letto di Day Hospital e Day surgery? 4- Avete a disposizione un documento in cui si possa avere un maggior dettaglio della suddivisione dei posti letto per le differenti specialità mediche? Per essere chiari, con riferimento al Documento preliminare all’avvio della progettazione tabella pag.4 come sono suddivisi, ad esempio, i 100 posti letti nell’area medica, chirurgica, etc. 5- Nei documenti di gara non si fa cenno al servizio lavanderia del nuovo ospedale. Va previsto una lavanderia intraospedaliera?

Risposta : Premesso che al punto B.1.2 sono richieste solo proposte schematiche o idee innovative da cui si possa evincere l’approccio metodologico del gruppo di progettazione, ad ogni buon conto si forniscono i seguenti chiarimenti: 1. Si prenda come riferimento principale la tabella a pag. 177 del PFTE 1a fase; 2. Sì, sono letti di Oncoematologia; 3. Non esiste un’ipotesi di dettaglio di posti letto di Day Hospital e Day surgery; 4. Non esistono altri documenti al di fuori di quelli pubblicati; 5. Si assume in prima ipotesi che il servizio di lavanderia verrà esternalizzato, come peraltro lo è allo stato attuale.

Chiarimento PI163929-19

Ultimo aggiornamento: 17/06/2019 09:37

Domanda : Con la presente siamo ad inviare i seguenti quesiti: Quesito 1: in merito all’argomento B 2.2 e B.4.1 (Elenco professionisti e organigramma) è richiesta una descrizione dell’organigramma e della struttura tecnico organizzativa costituita da un massimo di n.4 pagine formato A4 o formato A3. Si conferma che il formato del documento è di libera interpretazione del concorrente e può essere costituito da n. 4 facciate in formato A3? Quesito 2: a pagina 36 si legge che l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal disciplinare (e chiarimenti) pena esclusione. In ragione alla presentazione telematica dei documenti, si chiede a codesta spettabile amministrazione di confermare che l’esclusione avvenga anche per l’eventuale rimando a pagine web eventualmente con link di hipertesti (ad esempio link al sito internet) o l’inserimento di codici QR che – tramite tecnologie informatiche – possono rimandare a testi e documenti ulteriori che conseguentemente non sarebbero inquadrati nei formati stabiliti del bando. Quesito n.3: i consulenti esercitanti professioni differenti dai servizi di ingegneria, quali ad esempio il Medico Igenista, l’eventuale esperto in programmazione economica devono essere inseriti all’interno dell’RTP pur non avendo quote di partecipazione al raggruppamento o possono essere nominati quali supporto tecnico – amministrativo esterni all’RTP ?

Risposta : 1. Si conferma 2. Premesso che il superamento del numero di pagine massimo previsto per ogni relazione non comporta l’esclusione dell’offerta, ma la mancata valutazione delle parti eccedenti il limite stabilito, si precisa che le relazioni dovranno rispettare le caratteristiche formali dettagliatamente descritte nel disciplinare; non verranno pertanto accettati eventuali link o collegamenti ipertestuali. 3. Si vedano risposte già date a precedenti quesiti: PI110898; PI123502.

Chiarimento PI161901-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:47

Domanda : Gent.ma Stazione appaltante, si chiede conferma che, come si evince dalla tabella relativa ai requisiti del gruppo di lavoro riportata a pag 12-13-14 del disciplinare di gara, il ruolo di “coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” e quello di “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” possono essere ricoperti da due soggetti diversi appartenenti al gruppo di lavoro.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI161649-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:47

Domanda : Buongiorno, in relazione alla tipologia di Raggruppamento Temporaneo da costituire, il portale prevede la scelta del tipo raggruppamento solo di tipo Orizzontale e Verticale. Qualora si intenda partecipare in un costituendo raggruppamento di tipo misto come è necessario procedere e/o quale tasto selezionare?

Risposta : La piattaforma non ha previsto l’ipotesi dei raggruppamenti misti; non è comunque rilevante per la partecipazione alla gara la scelta del tipo di raggruppamento nel momento di inserimento della documentazione. Si potrà scegliere indifferentemente una delle 2 opzioni disponibili.

Chiarimento PI160400-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:45

Domanda : In riferimento alla gara in oggetto, nel Capitolato informativo, il paragrafo “4.3.1 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA INFORMATIVA DELL’AFFIDATARIO E DELLA SUA FILIERA” enuncia che: “all’interno dell’oGI devono essere indentificati i soggetti professionali e la struttura informativa del concorrente e di tutta la sua filiera, inserendo anche i Curriculum Vitae dei soggetti responsabili indicati. All’interno dei CV devono essere facilmente identificabili le esperienze collegate a processi di modellazione informativa.” A tal proposito si chiede gentilmente conferma del fatto che i CV, delle figure richieste, sono da considerarsi aggiuntivi al numero di pagine previste, pari a venti(20), per la redazione dell’offerta di Gestione Informativa da parte del concorrente, e se detti CV debbano considerarsi allegati all’oGI stesso.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI159700-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:44

Domanda : Con riferimento all’art. 7 del Disciplinare di gara, si chiede se i documenti a dimostrazione dei requisiti speciali debbano essere caricati sul portare AVCpass prima della scadenza della gara o dovranno essere caricati a seguito di richiesta della Stazione Appaltante durante la fase di verifica delle offerte.

Risposta : I documenti a comprova dei requisiti speciali dovranno essere caricati sul sistema AVCPass in sede di verifica dell’aggiudicatario provvisorio a seguito di richiesta della Stazione Appaltante.

Chiarimento PI159367-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:44

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) E’ possibile avere un programma funzionale dettagliato ed uno studio della domanda sanitaria (dati allo stato attuale e la stima dei bisogni futuri) ? 2) E’ possibile avere del materiale di base per l’inserimento dell’Ospedale (cartografie)?

Risposta : Nella predisposizione dell’offerta i concorrenti dovranno avvalersi della documentazione già resa disponibile. Non è prevista la fornitura di altra documentazione

Chiarimento PI159260-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:43

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, in riferimento alla documentazione richiesta per la busta B lettera A_ “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta” a pagina 33 del disciplinare di Gara, si chiede di confermare cosa si intende per “per ogni servizio dovrà essere presentata una scheda sintetica numerata accompagnata da una relazione tecnica descrittiva per ognuna delle sopraelencate sottocategorie per un numero massimo di 5 (cinque) pagine formato A4…; ad ogni relazione potrà essere allegato un elaborato grafico A0 o inferiore”. Significa che devono essere prodotti: - 1 scheda sintetica (che dai chiarimenti precedenti potrà essere in formato A4 ad A0 secondo necessità) - 1 relazione tecnica descrittiva (5 pagine A4) - 1 elaborato grafico (in formato A0 o inferiore) Se l’elenco sopra riportato è corretto la scheda sintetica e l’elaborato grafico sono due file distinti che non fanno parte delle 5 pagine A4 della relazione tecnica?

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI158782-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:42

Domanda : Gent.ma Stazione appaltante, si chiede conferma che, come si evince dalla tabella relativa ai requisiti del gruppo di lavoro riportata a pag 12-13-14 del disciplinare di gara, il ruolo di “Coordinatore del gruppo di progettazione per le attività di Progettazione integrale e coordinata- Integrazione delle prestazioni specialistiche” e quello di “Direttore dei Lavori- Coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori” posso essere ricoperti da due soggetti diversi appartenenti al gruppo di lavoro.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI158118-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:42

Domanda : Con riferimento a quanto indicato al Quesito n. PI145627-19 siamo a richiedere il seguente chiarimento: Per quanto riguarda la figura dell’archeologo, non rientrando nel gruppo di lavoro minimo previsto al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara, si chiede se sia possibile inserirlo come consulente esterno ed in caso affermativo si chiede quale documentazione occorra predisporre per la partecipazione alla gara.

Risposta : L’archeologo è chiamato a svolgere una parte delle prestazioni riconosciute tra i servizi da espletare e di cui deve assumersi la relativa responsabilità professionale. Pertanto se partecipa quale componente del gruppo di lavoro (allargato) deve sussistere un preciso rapporto giuridico tra i componenti del gruppo di lavoro e il soggetto concorrente: (inclusione quale componente dell’eventuale RTP concorrente, oppure dovranno essere parte delle strutture organizzative dei concorrenti quali soci o associati di studio professionale, dipendenti, o consulenti su base annua secondo quanto precisato nelle linee guida n. 1 dell’ANAC paragrafo 2.2.2.1 lett. d) ed e) parte IV). Non potrà trattarsi di semplici consulenti esterni. Inoltre, come già chiarito in precedenza, la prestazione dell’archeologo può essere subappaltata.

Chiarimento PI158100-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:36

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, si chiede un chiarimento in riferimento alla parcella relativa all’esperto LEED e alle sue attività. Fermo restando come riportato dai precedenti quesiti che i costi relativi a tali prestazioni sono a carico dell’aggiudicatario; all’interno del modello di parcella fornito (allegato alla documentazione di gara) non è presente alcuna voce specifica relativa a tale figura professionale e alle sue prestazioni. Si chiede pertanto come quantificare tali servizi al fine della ripartizione delle prestazioni.

Risposta : Nella parcella professionale, di cui al Decreto 17/06/2016, non è prevista alcuna voce specifica al riguardo. Stante la pervasività delle attività richieste dal protocollo LEED, che riguardano sia la fase della progettazione che quella della direzione lavori (anche con riferimento al cosiddetto commissioning), si ritiene che la prestazione di cui trattasi sia da ricomprendere nella valorizzazione di tutte le prestazioni previste dall'incarico, fermo restando che la ripartizione delle attività tra componenti di un'associazione temporanea è lasciata alla libera iniziativa dell'offerente.

Chiarimento PI156223-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:33

Domanda : Si chiede conferma che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica di cui all’art.7.3 del disciplinare di gara, servizi svolti per opere di edilizia ospedaliera nella classe I, categoria c prevista dalla L.143/1949, siano considerati equipollenti a servizi svolti nella categoria Edilizia, ID E.10 prevista dal DM 17/06/2016, come indicato al paragrafo 4 della determinazione ANAC n.4 del 25/02/2015. Grazie.

Risposta : Con riferimento alla determinazione ANAC n.4 del 25/02/2015, il concorrente dovrà dimostrare che abbia svolto incarichi ascrivibili alle seguenti categorie tabellari. Per incarichi affidati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 143/2013: • edilizia sanitaria E.10 di cui al Decreto 17/06/2016, tabella Z-1. Per incarichi affidati antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso D.M. 143/2013: • OSPEDALI di importanza maggiore categoria I c) di cui alla L. 143/1949; • OSPEDALI intesi come edifici di rilevante importanza tecnica – categoria I d) di cui alla L. 143/1949.

Chiarimento PI156055-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:32

Domanda : Buonasera, si chiede conferma che per i criteri B 2.2 e B 4.1 dell’offerta tecnica sia possibile produrre in alternativa 5 pagine formato A4 o 5 pagine formato A3. Grazie, Cordiali saluti

Risposta : Come precisato a pag. 35 del disciplinare, per entrambi i criteri è possibile presentare fino a QUATTRO pagine, che possono essere o tutte o in parte in formato A4 o in formato A3.

Chiarimento PI156053-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:31

Domanda : Gent.ma Stazione Appaltante richiediamo con la presente i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento al contenuto della busta tecnica lett.A, in base alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e al chiarimento fornito n. PI141284-19 si chiede se la scheda sintetica in formato standard da A4 ad A0, coincida con l’elaborato grafico citato nel disciplinare o se trattasi di due elaborati distinti 2) Si chiede conferma che eventuali risorse specialistiche di supporto al gruppo di lavoro (consulente sanitario, etc…) possono essere inquadrate esclusivamente in sede di redazione dell’offerta tecnica e quali consulenti esterni dell’RTP concorrente in quanto, essendo esecutrici di attività accessorie non possono assumere il ruolo di mandante.

Risposta : 1. No, la scheda sintetica non coincide con l’elaborato grafico, ma trattasi di due elaborati distinti. 2. Si conferma. Vedere risposta a precedente quesito rubricato PI155909-19

Chiarimento PI156037-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:30

Domanda : Buonasera, vorremmo alcuni chiarimenti in merito ai posti letto e alle funzioni: - per quanto riguarda i 12 posti letto di oncologia, essi includono anche ematologia? Si tratta di posti letto di chemioterapia? - Per quanto riguarda cardiochirurgia, viene effettuata nel nuovo Ospedale di Cesena o altrove?

Risposta : 1. Per i 12 posti letto denominati di oncologia, si tratta di Onco – Ematologia, ovvero pazienti che fanno chemio onco-ematologica. 2. La cardiochirurgia non verrà effettuata nel nuovo ospedale di Cesena.

Chiarimento PI156034-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:30

Domanda : Dai documenti forniti dalla Stazione Appaltante, in riferimento ai metri quadri delle singole funzioni sono state riscontrate delle incongruenze, in particolare nel capitolo 7 del PFTE1° FASE pagine 165-166-167 si riportano delle superfici diverse rispetto a quelle riportate all’interno dello stesso documento nel capitolo 9 a pagina 177 (tabella riportante le funzioni e i costi ) . Si chiede pertanto quali superfici devono essere prese in considerazione per la definizione del progetto del Nuovo Ospedale di Cesena.

Risposta : Devono essere prese in considerazione le superfici riportate nella tabella funzioni e costi a pag. 177.

Chiarimento PI155909-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 16:29

Domanda : Gent.ma Stazione appaltante, Si chiede conferma che eventuali risorse specialistiche di supporto al gruppo di lavoro (consulente sanitario, etc…) possono essere inquadrate esclusivamente in sede di redazione dell’offerta tecnica e quali consulenti esterni dell’RTP concorrente in quanto, essendo esecutrici di attività accessorie non possono assumere il ruolo di mandante.

Risposta : Si conferma quanto richiesto dal concorrente, così come già chiarito nelle risposte fornite a precedenti quesiti, che ad ogni buon conto di seguito si riportano integralmente. “Si precisa che i professionisti che vengono indicati quali componenti del gruppo di lavoro assumono personalmente l’espletamento di parte delle prestazioni e ne sono personalmente responsabili. Si precisa altresì che il rapporto giuridico intercorrente tra i componenti del gruppo di lavoro e il soggetto concorrente potrà essere: di inclusione quale componente dell’eventuale RTP concorrente, oppure dovranno essere parte delle strutture organizzative dei concorrenti quali soci o associati di studio professionale, dipendenti, o consulenti su base annua secondo quanto precisato nelle linee guida n. 1 dell’ANAC paragrafo 2.2.2.1 lett. d) ed e) parte IV. Non potrà trattarsi di semplici consulenti esterni. Si specifica inoltre che l’esecutore di attività accessorie, come, tra le altre, le consulenze, non può assumere il ruolo di mandante all’interno della RTP. A tal proposito si faccia riferimento al parere ANAC n.87 del 12/11/2014.”

Chiarimento PI153281-19

Ultimo aggiornamento: 03/06/2019 09:46

Domanda : Gent. ma S.A., si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento al punto 15.1 della “Documentazione amministrativa”, Si chiede conferma, in caso di rtp costituendo, di poter produrre una Domanda di partecipazione per ogni componente il raggruppamento, in quanto il modello contiene dichiarazioni soggettive [art. 80, comma 5 lett. c bis), c ter), f bis) e f ter etc..] e specifiche della composizione societaria dei dichiaranti. Si chiede inoltre conferma di dover considerare un’imposta di bollo di 16 € unica assolta dalla capogruppo/mandataria, essendo la stessa riferita al concorrente (costituendo rtp) e non ai singoli componenti. 2) Alla pagina 6 del “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: schema disciplinare di Incarico” viene precisato: “ [..] . Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell’offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.” Si chiede quindi se anche tale documento debba essere inserito nella documentazione amministrativa sottoscritto dal concorrente. 3) In merito al criterio C “Criteri premianti di cui al DM 11 ottobre 2017 (CAM)” si chiede conferma che i certificati di accreditamento ISO/IEC 17024 richiesti non siano ricompresi nelle 5 pagine formato A4 consentite della relazione.

Risposta : 1. E’ ammissibile la presentazione di distinte domande di partecipazione per ogni componente il raggruppamento; in questo caso ciascuna istanza è soggetta ad imposta di bollo. E’ comunque consentita la presentazione di un’unica domanda di partecipazione congiunta da parte di tutti i componenti della RTP, sottoscritta da tutti i partecipanti, rendendo le dichiarazioni integrative richieste ai punti 15.3.1 e 15.3.3 del disciplinare quali distinti allegati alla domanda di partecipazione stessa, oppure quali sezioni interne come previsto dal disciplinare di gara. 2. Il “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: schema disciplinare di incarico” sarà sottoscritto dall’aggiudicatario e non deve essere inserito tra la documentazione da presentare in sede di offerta. Gli offerenti, in sede di presentazione dell’offerta, nell’ambito delle dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1, dichiarano al n. 8 di “accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.” 3. Si conferma, come peraltro già specificato in precedenza ad altro quesito analogo.

Chiarimento PI152289-19

Ultimo aggiornamento: 03/06/2019 09:45

Domanda : In riferimento alla gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti: • in relazione all’articolo 80 del Codice degli Appalti Pubblici, si chiede se ai fini della dichiarazione della insussistenza di carichi pendenti sia sufficiente, per gli Operatori economici esteri (nello specifico operatore inglese) allegare alla documentazione solo l’autodichiarazione firmata dal rappresentante legale della società o se bisogna allegare copia del relativo casellario “Criminal record” certificata in apostille. • in relazione alla firma Digitale il disciplinare prescrive che tutta la documentazione di gara sia firmata digitalmente. Per un operatore economico avente sede all’estero è difficile produrre la firma digitale richiesta, perché non in possesso o perchè differente da quella prevista dai criteri del bando. Si chiede se sia possibile poter firmare i documenti manualmente o avere una forma alternativa alla firma digitale.

Risposta : 1) Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesta una autodichiarazione attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 da rendersi tramite il modello DGUE presente a sistema e le dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1 n.1. Nessuna certificazione deve essere prodotta. In sede di eventuale verifica della sussistenza dei requisiti trova applicazione l’art. 86 comma 2 Dlgs 50/2016. 2) Nel caso di soggetti stranieri o residenti all’estero è ammesso che gli stessi rendano le dichiarazioni richieste mediante la firma elettronica avanzata rilasciata da certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell’Unione europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE. (firma elettronica qualificata). Di ciò dovrà essere data evidenza dall’operatore economico mediante specifica dichiarazione attestante il titolo abilitativo.

Chiarimento PI151962-19

Ultimo aggiornamento: 03/06/2019 09:44

Domanda : Gent. ma stazione appaltante, con la presente si richiede il seguente chiarimento: All’articolo 5 del “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: schema disciplinare di Incarico”, si fa riferimento ad una campagna di indagini, rilievi, prove ed analisi a carico degli aggiudicatari, citata anche nella descrizione stessa dell’oggetto di gara. Né nel disciplinare, né nel documento “ Calcolo parcelle DM 17-06-16_ progettazione e D.L” è presente però alcun riferimento esplicito al relativo importo posto a base gara. Si chiede quindi se trattasi di refuso, e quindi non oggetto della presente procedura, oppure, in caso contrario, di esplicitare il relativo corrispettivo previsto.

Risposta : Si precisa che, come peraltro indicato nell’art.5 del capitolato, l’onere delle indagini è da intendersi compreso nella parcella professionale.

Chiarimento PI151300-19

Ultimo aggiornamento: 03/06/2019 09:43

Domanda : Con riferimento alla necessità di inserire all’interno del raggruppamento concorrente, in qualità di mandante, una società specializzata nella progettazione del paesaggio - attività questa svolta da operatori economici non rientranti prettamente nei soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 - si chiede conferma che sia consentita la partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che saranno incaricati della sopra esposta attività specialistica e per i quali non trovano applicazione i richiesti requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara

Risposta : I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli indicati al paragrafo 5 del disciplinare di gara.

Chiarimento PI150118-19

Ultimo aggiornamento: 03/06/2019 09:42

Domanda : Questito 1 :Per quanto riguarda la certificazione LEED, il processo prevede che vengano corrisposti all’ente certificatore delle quote per: - Registrazione del progetto sul portale LEEDOnline - Revisione in fase di Design and Construction da parte dell’ente certificatore. Si richiede se tali costi debbano essere considerati nel budget del progetto da parte del raggruppamento, oppure verranno corrisposti direttamente dalla stazione appaltante. Quesito 2: il processo di certificazione LEED prevede due figure di riferimento per le attività di Commissioning (Prerequisito Fundamental Commissioning) e sviluppo delle’energy modelling(prerequisito Minimum energy performance) nelle figure di: - Commissioning Authority - Energy modeller Si chiede da chi vengano nominate e quindi retribuite tali figure professionali (se dall’RTP o dalla stazione appaltante), rientranti nell’organigramma di progetto in quanto necessarie perché legate a prerequisiti obbligatori.

Risposta : Quesito 1: Le quote economiche da corrispondere all'ente certificatore saranno a carico del raggruppamento aggiudicatario. Quesito 2: Pur nella disponibilità di un costante confronto e condivisione delle scelte tecniche da operare, attualmente all'interno dell'organico dell'Azienda USL della Romagna non sono presenti professionisti certificati LEED. In caso di aggiudicazione saranno a carico dell'offerente tutti i ruoli di supporto alla stazione appaltante richiesti dal processo di certificazione LEED che non siano incompatibili con i ruoli di cui all'incarico oggetto del bando (ad es. verifica del progetto, collaudo tecnico e amministrativo), fino alla conclusione del collaudo. Nello specifico si ritiene quindi che l'offerente dovrà individuare e retribuire interamente a proprio carico i ruoli indicati, fatta salva la partecipazione alle attività da parte del personale tecnico dell'Azienda per quanto di competenza.

Chiarimento PI150117-19

Ultimo aggiornamento: 03/06/2019 09:41

Domanda : In merito alla figura del LEED AP richiesto alla pagina 31 del “Disciplinare di Gara” si chiede in caso di aggiudicazione della gara da parte della RTP, quale dei due scenari proposti sotto riguarderanno gli oneri del LEED AP dell’RTP: A) LEED ap del progetto con i tipici compiti del LEED Team manager quali in sintesi: - Iscrizione progetto sul portale LEED online - Compilazione forms sul portale LEEDonline - Cura dei rapporti con ente certificatore - Sottomissione dei prerequisiti e crediti sul portale LEED online - Coordinamento attività LEED dei diversi attori del processo di progettazione + costruzione - Rapporti con eventuale LEED AP impresa che verrà direttamente retribuito da quest’ultima B) il LEED AP nella figura richiesta dal disciplinare di gara rimarrà invece meramente a supporto e guida delle attività del team di progetto e la stazione appaltante incaricherà direttamente una propria figura professionale che ricoprirà il ruolo di LEED Team Manager (che quindi svolgerà lui stesso i compiti scritti sopra al punto A).

Risposta : Il professionista dovrà fornire supporto al RUP nel seguire l'iter di certificazione LEED in prima persona, pur mantenendo un costante confronto e condivisione delle scelte tecniche con il RUP e l'Energy Manager aziendale. Attualmente all'interno dell'organico dell'Azienda USL della Romagna non sono presenti professionisti certificati LEED AP, pertanto gli oneri in caso di aggiudicazione saranno quelli di cui allo scenario A). In fase di redazione del capitolato di gara dei lavori si valuterà congiuntamente quali figure LEED richiedere alle imprese partecipanti.

Chiarimento PI147715-19

Ultimo aggiornamento: 03/06/2019 09:41

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, nell’ipotesi di RT - Raggruppamento Temporaneo verticale, in relazione a quanto specificato nel disciplinare di gara a pag 15, art “7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA”, punto “g) copertura assicurativa contro i rischi professionali pari ad almeno € 13.000.000,00”, ipotizzando di assolvere il requisito con quanto chiarito a pag 19 “ipotesi a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue”, considerata in tal caso la natura di mero requisito e non di reale garanzia della polizza, vogliate cortesemente confermare che tale massimale possa essere raggiunto sommando le coperture assicurative contro i rischi professionali anche delle mandanti del RT stabilite non in Italia ma in altro Stato membro e con coperture valide in altro Stato membro.

Risposta : Si veda risposta a precedente quesito (PI 112463). La copertura assicurativa sarà necessaria anche per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento e dunque le mandanti appartenenti a stati membri dell’U.E. dovranno essere in possesso di coperture assicurative idonee a garantire le prestazioni svolte in Italia.

Chiarimento PI146459-19

Ultimo aggiornamento: 03/06/2019 09:40

Domanda : In merito all’argomento C (CAM) è richiesta una …. relazione costituita da un massimo di n.5 (cinque) pagine formato A4 …. riportante il numero di pagina, nonché dai certificati che il concorrente ritiene di allegare. Si domanda se il numero di pagine è di 5 A4 per la relazione alla quale sommare i certificati che il concorrente ritiene di allegare (quindi complessivamente il documento sarà formato da 5 A4 + n A4 quale raccolta dei certificati) o se il documento deve essere composto da massimo 5 A4 comprensivi di relazioni e certificati (quindi complessivamente il documento sarà formato da non più di 5 A4).

Risposta : Il numero di pagine sarà di n.5 pagine formato A4 per la relazione, alle quali sommare i certificati che il concorrente ritiene di allegare (per questi ultimi il disciplinare non precisa se in formato A4 o in altri formati).

Chiarimento PI145627-19

Ultimo aggiornamento: 03/06/2019 09:35

Domanda : QUESITO 1 Spett.le Stazione Appaltante, in relazione all’art 7.4 del disciplinare di gara, nell’ipotesi di costituendo RT - Raggruppamento Temporaneo verticale che all'interno della propria compagine non presenti un archeologo, affinché possa far parte del gruppo di lavoro, vogliate confermare che questi possa essere indicato quale subappaltatore o alternativamente che sia obbligatorio inserirlo fra i mandanti della RTI, alla stessa stregua del geologo. QUESITO 2 Spett.le Stazione Appaltante, in relazione all’art 7.4 del disciplinare di gara, nell’ipotesi di RT - Raggruppamento Temporaneo verticale, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale, vogliate confermare che tale prestazione possa essere divisa fra la mandataria (in misura maggioritaria) ed una o più mandanti (in misura minoritaria).

Risposta : 1. La figura dell’archeologo non rientra nel gruppo di lavoro minimo previsto al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara e la relazione archeologica è un elaborato specialistico per il quale è consentito il subappalto ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Non risulta pertanto obbligatorio associare la figura dell’archeologo. 2. Si conferma. Nell’ipotesi prospettata si tratta di un raggruppamento temporaneo di tipo misto, in cui la prestazione principale viene assunta da più imprese, sub associate in senso orizzontale.

Chiarimento PI145434-19

Ultimo aggiornamento: 28/05/2019 11:29

Domanda : In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale al punto 7.3 del Disciplinare di gara, si chiede dove andranno elencate le ID opere possedute da ciascun membro dell'RTP (servizi svolti negli ultimi dieci anni e servizi di punta), in quanto sia nell'allegato 1 Domanda di partecipazione non vi è la possibilità di inserimento e nel DGUE tale sezione è barrata.

Risposta : Si deve utilizzare il DGUE strutturato già presente sulla piattaforma (non il modelo "DGUE subappaltatori" fornito dalla stazione appaltante), compilando la sezione IV lett. C punto 1.c) .

Chiarimento PI144886-19

Ultimo aggiornamento: 28/05/2019 11:28

Domanda : Buongiorno, con presente siamo a porre i seguenti 2 quesiti: 1. Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede la disponibilità a pubblicare tra i documenti di gara gli elaborati grafici del PFTE relativi alla proposta progettuale del nuovo ospedale. Nella fattispecie gli elaborati riportati da pag. 139 a pag. 144 del file denominato “Nuovo ospedale Cesena PFTE 1^ fase-ELAB GRAF VOL. 2-2-compressed”. 2. Con riferimento alla gara in oggetto, in particolare a pag. 33 del Disciplinare, si chiede di specificare quale formato sia previsto per la “scheda sintetica” relativa a ciascuno dei servizi che potranno essere presentati in riferimento alle categorie A.1÷A.5 di cui al Criterio A di valutazione dell’offerta tecnica (cfr. art. 18.1 del citato Disciplinare).

Risposta : 1. I concorrenti dovranno avvalersi della documentazione già resa disponibile; non sono previste altre pubblicazioni. 2. Per ogni servizio svolto la scheda sintetica potrà essere in formato standard, da A4 ad A0, secondo necessità, accompagnata da una relazione composta da non più di 5 pagine in formato A4.

Chiarimento PI143925-19

Ultimo aggiornamento: 28/05/2019 11:26

Domanda : Con riferimento al criterio di valutazione A2 si chiede conferma che per zona di media sismicità si intenda sia la Zona 2 “sismicità medio-alta” sia la Zona 3 “sismicità medio-bassa. Inoltre si chiede se un progetto ricadente in zona 3 medio-bassa, sviluppato tenendo conto dei parametri di alta sismicità e caratterizzato da impiego di isolatori sismici, sia valutato come ricadente in zona sismica di media e alta sismicità

Risposta : Nella tabella allegato 5 al disciplinare di gara, sub-criterio A2, è scritto che verranno valutati i progetti di edifici in zona sismica di media e alta sismicità …... Ciò è da intendersi che verranno presi in considerazione solo interventi progettati o diretti in zone a sismicità maggiore di 0,15 g. Non verranno presi in considerazione progetti ricadenti in zone caratterizzate da sismicità pari o inferiore a 0,15 g., a meno che, come nel caso prospettato, non siano calcolati con riferimento a sismicità maggiore di 0,15 g.

Chiarimento PI142127-19

Ultimo aggiornamento: 28/05/2019 11:22

Domanda : Si chiede cortesemente di volerci fornire il seguente chiarimento: Art.16 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” Con riferimento alle Caratteristiche Metodologiche dell’offerta, in merito al punto B.1.2 (pag. 35 del disciplinare) sono richiesti “……… 3 (tre) elaborati grafici, ciascuno costituito da un’unica pagina nel formato adeguato alla scala”. A tal proposito, relativamente al formato dei 3 (tre) elaborati grafici, al fine di una presentazione paritetica da parte di tutti i Concorrenti, si chiede di confermare che la singola “pagina” dovrà essere, in ogni caso, conforme ad una delle dimensioni di riferimento definite dallo standard internazionale del formato carta ISO 216: A4, A3, A2, A1, A0.

Risposta : la risposta è affermativa: la singola pagina dovrà essere conforme ad una delle dimensioni di riferimento definite dallo standard internazionale del formato carta ISO 216: A4, A3, A2, A1, A0, a seconda di quella che, fra queste, come specificato a pag. 35 del disciplinare di gara, risulta più adatta alla scala di rappresentazione.

Chiarimento PI141284-19

Ultimo aggiornamento: 28/05/2019 11:21

Domanda : QUESITO 1: Con riferimento al Documento Preliminare all’avvio della progettazione, a pagina 31 è indicato che il progettista dovrà offrire supporto a tutte le fasi di certificazione LEED. Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se il professionista esperto sugli aspetti energetici individuato dall’offerente (come richiesto dal sub-criterio C.1) dovrà fornire supporto ad un LEED AP del Committente oppure se sarà responsabile di seguire l’iter di certificazione LEED. QUESITO 2: Con riferimento alla documentazione richiesta per la busta B lettera A (professionalità ed adeguatezza dell’offerta) si chiede di precisare se la dicitura “per ogni servizio dovrà essere presentata una scheda sintetica numerata accompagnata da una relazione tecnica descrittiva per un numero massimo di 5 pagine A4” significa che devono essere prodotte 1 scheda + 5 pagine di relazione (totale 6 pagine A4) o se 1 scheda + relazione per complessive 5 pagine A4 (totale 5 pagine A4 tra scheda e relazione).

Risposta : QUESITO 1 Il professionista dovrà fornire supporto al RUP nel seguire l'iter di certificazione LEED in prima persona, pur mantenendo un costante confronto e condivisione delle scelte tecniche con il RUP e l'Energy Manager aziendale. Attualmente all'interno dell'organico dell'Azienda USL della Romagna non sono presenti professionisti certificati LEED AP. QUESITO 2 quanto indicato a pag. 33 del disciplinare di gara a proposito dei criteri “A” è da intendersi che per ogni servizio svolto la scheda sintetica (che potrà essere in formato standard, da A4 ad A0, secondo necessità) sarà accompagnata da una relazione composta da non più di 5 pagine in formato A4

Chiarimento PI135284-19

Ultimo aggiornamento: 21/05/2019 08:48

Domanda : Con riferimento alla gara in oggetto si richiede la disponibilità a pubblicare tra di documenti di gara le basi di lavoro disponibili (ortofoto, planimetrie, rilievi ecc.) al fine di predisporre l’offerta tecnica.

Risposta : Se il riferimento è all’area individuata per la realizzazione del nuovo ospedale di Cesena, si precisa che di essa non esistono né ortofoto, né rilievi. Il materiale disponibile lo si può trovare nel progetto di fattibilità tecnica ed economica 1a fase e nel documento preliminare all’avvio della progettazione.

Chiarimento PI133725-19

Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 11:37

Domanda : Premesso che il disciplinare di gara all’art. 8 prevede che – ai sensi dell’art. 89 del Codice – è possibile avvalersi dei requisiti di altri soggetti per i requisiti cui alle lettere b) e c) comma 1 dell’art. 83 del codice, che la lettera c) identifica specificatamente le risorse umane e tecniche oltre all’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità, che nello specifico le norme ISO 9001 afferiscono alla sfera delle competenze di organizzazione tecnica per garantire adeguato standard di qualità, si chiede se una società di servizi operante in territorio non italiano può ricorrere all’istituto di avvalimento con struttura italiana anche del costituendo RTP in merito appunto alle specifiche competenze di cui alle norme ISO 9001.

Risposta : I requisiti di cui alla lettera c) comma 1 dell’art.83 del Codice riguardano le capacità tecniche e professionali. I requisiti di capacità tecnica e professionali richiesti per la partecipazione alla presente procedura sono quelli previsti al punto 7.3 lettera h, i, j del disciplinare di gara. Tra questi non figura il riferimento a una presunta specifica competenza di cui alla norma ISO 9001.

Chiarimento PI133405-19

Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 11:35

Domanda : Buongiorno, si chiede di trasmettere il file della parcella con i compensi già calcolati per ogni singola prestazione. Nel file attualmente a disposizione vi è il dettaglio dei TOTALI per ogni fase progettuale, ma non il dettaglio del compenso per ogni singola prestazione componente le diverse fasi, che andrebbe di conseguenza meticolosamente calcolato dall’operatore economico.

Risposta : Si ritiene che il documento di calcolo della parcella ai sensi del D.M. 17/06/2016, che compare fra gli allegati del disciplinare di gara, contenga tutti i dettagli di calcolo a cui il quesito fa riferimento.

Chiarimento PI132573-19

Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 11:09

Domanda : Si chiede di sapere se in un costituendo RTP, con all’interno della propria compagine una mandante che ricopre il ruolo di professionista medico esperto in organizzazione sanitaria non in possesso di certificazione ISO 9001:2015, può comunque ottenere il punteggio di 2 punti previsto al punto B.2.1. dell’offerta tecnica.

Risposta : Si precisa che la certificazione ISO 9001:2015 deve essere posseduta da tutti i componenti del RTP concorrente. Si veda risposta a quesiti PI106349, PI107059 e PI127342. Per definitiva chiarezza si veda inoltre la risposta data a quesito PI123502-19.

Chiarimento PI131861-19

Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 11:05

Domanda : Con riferimento a quanto richiesto al punto 7.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE e più precisamente al contenuto riportato a pagina 17 dello stesso che recita: “ …Per le categorie Edilizia, Strutture, Impianti e Infrastrutture per la mobilità, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare….” Si chiede di voler confermare che servizi svolti e certificati in categorie impiantistiche IA 03 e/o IA.04 sono da ritenersi idonei per comprovare i requisiti richiesti nella categoria IA.02 in quando il grado di complessità è superiore.

Risposta : La risposta è affermativa. Si specifica che il valore coperto da una ID con grado di complessità maggiore nell’ambito della stessa “categoria” deve coprire tutti i valori delle opere richieste per le ID con grado di complessità uguale o minore. Nel caso specifico, l’importo di IA 03 dovrà coprire la somma degli importi delle opere relative a IA01 e IA02, mentre l’importo opere in IA04 dovrà coprire la somma degli importi delle ID con grado di complessità uguale o inferiore.

Chiarimento PI131692-19

Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 11:03

Domanda : Buongiorno relativamente alla richiesta, quale requisito, di polizza RC professionale con massimale pari ad Euro 13mln, si chiede cortesemente di chiarire se sia sufficiente presentare una dichiarazione di impegno di compagnia assicurativa a rilasciare la predetta polizza al Raggruppamento in caso di aggiudicazione. Relativamente al quesito n. 2 della richiesta di chiarimento rubricata "PI106349-19", si chiede cortesemente di confermare che, nel caso di partecipazione di concorrenti plurimi, il possesso del certificato di qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 debba essere posseduto soltanto dai progettisti facente parte della compagine, ritenendo non debba necessariamente essere posseduto dalle figure specialistiche destinate alla redazione di elaborati specialistici. Ad esempio, con riferimento alla figura del geologo ed eventualmente del medico esperto in organizzazione sanitaria, si fa appunto notare che i medesimi non sono usualmente in possesso di certificazioni di qualità in quanto figure professionali singole che vengono spesso inserite come mandanti di Raggruppamento in quanto professionalità deputate a svolgere attività che per legge non sono subappaltabili, l’uno, ed a fornire supporto specialistico ai progettisti, l’altro. Pertanto, si chiede di confermare che qualora nella compagine solamente tali figure (precisamente appunto il geologo ed il medico esperto in organizzazione sanitaria) non siano in possesso di tale certificazione di qualità, ciò non osti all'ottenimento del relativo punteggio premiale (assegnazione di 2 punti per possesso certificato ISO 9001:2015) da parte del raggruppamento concorrente.

Risposta : quesiti già evasi. Si vedano risposte ai quesiti PI120684-19 e PI119992-19

Chiarimento PI125864-19

Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 11:01

Domanda : Buongiorno, in relazione al Gruppo di lavoro riportato a pagina 12 del Disciplinare di Gara si chiede quanto segue; nell’elenco riportato non sono presenti le seguenti professionalità specifiche: il tecnico competente in acustica ambientale (riportato invece a pagina 31 del documento di indirizzo alla progettazione) il professionista certificato LEED (necessario ai fini della redazione del progetto di livello almeno LEED Gold come riportato all’interno del DIP a pagina 31) e i professionisti BIM . Nel caso in cui queste professionalità non siano consulenti su base annua o dipendenti delle società inserite nel Raggruppamento Temporaneo, possono essere configurati come consulenti esterni, o devono entrare a far parte del Raggruppamento?

Risposta : Quesito già evaso. Si veda risposta a quesito PI123502-19

Chiarimento PI125861-19

Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 11:01

Domanda : Buongiorno, in relazione alla tipologia di Raggruppamento Temporaneo da costituire, il disciplinare chiarisce solo gli aspetti relativi ai raggruppamenti di tipo Orizzontale e Verticale. È sottointeso che si possa procedere anche ad una tipologia di raggruppamento Misto?

Risposta : Quesito già evaso. Si veda risposta a quesito PI114406

Chiarimento PI125860-19

Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 11:00

Domanda : Buonasera, in riferimento alla Gara in oggetto si chiede se, per quanto riguarda il possesso dei Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale, riportati al punto 7.3 h) e i) del Disciplinare di Gara, la mandataria deve possedere tutti i requisiti in misura maggioritaria o solo il requisito relativo alla prestazione principale, nello specifico la E.10.

Risposta : Quesito già evaso. Si veda risposta a quesito PI113904-19

Chiarimento PI123502-19

Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 10:59

Domanda : Buongiorno, in relazione al Gruppo di lavoro riportato a pagina 12 del Disciplinare di Gara si chiede quanto segue; nell’elenco riportato non sono presenti le seguenti professionalità specifiche: il tecnico competente in acustica ambientale (riportato invece a pagina 31 del documento di indirizzo alla progettazione) il professionista certificato LEED (necessario ai fini della redazione del progetto di livello almeno LEED Gold come riportato all’interno del DIP a pagina 31) e i professionisti BIM . Nel caso in cui queste professionalità non siano consulenti su base annua o dipendenti delle società inserite nel Raggruppamento Temporaneo, possono essere configurati come consulenti esterni, o devono entrare a far parte del Raggruppamento?

Risposta : A ulteriore chiarimento di quanto già precisato in risposta al quesito PI110898-19, si ribadisce che il gruppo di lavoro deve essere costituito da quelle figure professionali che si assumono la responsabilità personale e professionale di parti della progettazione, in quanto firmatari di una delle attività oggetto dell’incarico da affidare. I componenti di detto gruppo di lavoro devono avere un legame giuridico con il soggetto concorrente (componente dell’eventuale RTP concorrente, parte delle strutture organizzative dei concorrenti quali soci o associati di studio professionale, dipendenti, o consulenti su base annua secondo quanto precisato nelle linee guida n. 1 dell’ANAC paragrafo 2.2.2.1 lett. d) ed e) parte IV). Come indicato al punto B.2.2 a pag. 35 del disciplinare di gara, la struttura tecnica organizzativa proposta per l’esecuzione dell’incarico, oltre ai componenti del gruppo di lavoro, potrà ricomprendere tutte le figure ritenute necessarie per l’ottimale espletamento del servizio. Si ricorda che l’esecutore di attività accessorie e di supporto (rif. art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016) non può assumere il ruolo di mandante all’interno del RTP.

Chiarimento PI123064-19

Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 10:54

Domanda : Buongiorno, Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, relativamente al punto 16. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” – sub criterio A.5 – (facoltativo) e ai Chiarimenti PI104837-19 e PI106349-19 si ritiene che quanto richiesto e confermato, oltre a non essere contemplato né dalla norma né dalle linee guida ANAC / Bando tipo, rappresenti un elemento lesivo del principio della massima partecipazione e della concorrenza. “L’esigenza di premiare coloro che abbiano già collaborato tra loro in servizi analoghi a quello messo a gara” (cfr. risposta al chiarimento PI104837-19) impone di presentarsi con la medesima configurazione (Raggruppamento e/o gruppo monimo di lavoro non fa differenza) che in passato abbia eseguito servizi analoghi richiesti dalla procedura di gara, determinando un evidente restrizione della possibilità di partecipazione. Inoltre, la possibilità concessa di “rendere il gruppo di lavoro più consistente” risulta del tutto vana in quanto, mancando una ripartizione dei 4pt in ragione proporzionale ai professionisti del gruppo MINIMO di lavoro che hanno eseguito insieme il medesimo servizio, il punteggio attribuibile sarebbe comunque pari a zero. Si chiede pertanto di modificare il disciplinare eliminando il suddetto criterio a vantaggio di una maggiore partecipazione e concorrenza.

Risposta : come già evidenziato nei chiarimenti finora pubblicati, il sub-criterio “A5” nasce dalla volontà di valorizzare quelle strutture progettuali, singole o disarticolate sotto il profilo soggettivo, che abbiano già collaborato tra loro in servizi analoghi per complessità e entità economica a quello messo a gara e perciò offrano la caratteristica di una comprovata capacità di organizzazione interna, dimostrata dai risultati già ottenuti e che, si presume, si tradurranno in un nuovo prodotto progettuale più efficacie sotto il profilo della celerità operativa e del coordinamento tra le diverse componenti specialistiche. Si sottolinea pertanto che l’attribuzione del punteggio previsto (di pochi punti peraltro) va a premiare la qualità oggettiva dell’offerta (progetto atteso) e non la componente soggettiva della composizione astratta del gruppo di progettazione. Per tale ragione la previsione del criterio de quo non lede la par condicio tra concorrenti ma è diretta a pesare la qualità del prodotto progettuale. Peraltro non è affatto detto che il possesso del requisito necessario per ottenere i 4 punti per il sub-criterio “A5” assicuri l’attribuzione di punteggi pieni negli altri sub-criteri. Si sottolinea che per “stesso gruppo” di cui al sub-criterio “A5” si deve intendere lo stesso gruppo di lavoro costituito dai professionisti che presentano esperienze articolate in 4 specificità, che saranno personalmente responsabili e indicati in sede di presentazione dell’offerta. Si specifica, altresì, che il gruppo di lavoro dovrà rispettare le professionalità minime inderogabili previste nel disciplinare di gara al punto 7.1 (da 5 a 9 professionisti per la progettazione, da 7 a 11 professionisti per la direzione lavori) e potrà essere anche più consistente.

Chiarimento PI120684-19

Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 10:52

Domanda : Buongiorno relativamente alla richiesta, quale requisito, di polizza RC professionale con massimale pari ad Euro 13mln, si chiede cortesemente di chiarire se sia sufficiente presentare una dichiarazione di impegno di compagnia assicurativa a rilasciare la predetta polizza al Raggruppamento in caso di aggiudicazione.

Risposta : La copertura assicurativa contro i rischi professionali viene richiesta quale requisito di capacità economico – finanziaria per la partecipazione alla gara e pertanto deve sussistere all’atto di presentazione dell’offerta.

Chiarimento PI119970-19

Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 09:59

Domanda : Con riferimento al Chiarimento PI104837-19, ai fini dell'ottenimento del punteggio cui al sub criterio A5 si chiede conferma che uno o più membri del gruppo di lavoro debbano dimostrare di aver svolto per intero un servizio completo di tutte le specificità cui ai sub criteri A1-A2-A3 e A4 ovvero architettonico, impianti, strutture e metodologie e strumenti elettronici senza tuttavia richiedere che tutti i membri del gruppo di lavoro debbano aver svolto lo stesso servizio. Infatti, in tal ultimo caso, considerando che il punteggio del sub cr. A5 è 4 punti, partecipare alla procedura con raggruppamenti differenti da quelli costituitisi per altre commesse sarebbe fortemente penalizzante per il concorrente e comporterebbe, per forza di cose, un evidente riduzione del numero dei partecipanti alla procedura scoraggiati dalla perdita di eccessivo punteggio, con la lesione del principio comunitario secondo cui le stazioni appaltanti devono garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche.

Risposta : Si sottolinea che per “stesso gruppo” di cui al sub-criterio “A5” si deve intendere lo stesso gruppo di lavoro costituito dai professionisti che presentano esperienze articolate in 4 specificità, che saranno personalmente responsabili e indicati in sede di presentazione dell’offerta. Si specifica, altresì, che il gruppo di lavoro dovrà rispettare le professionalità minime inderogabili previste nel disciplinare di gara al punto 7.1 (da 5 a 9 professionisti per la progettazione, da 7 a 11 professionisti per la direzione lavori) e potrà essere anche più consistente, come già evidenziato nei chiarimenti finora pubblicati. Il sub-criterio “A5” nasce dalla volontà di valorizzare quelle strutture progettuali, singole o disarticolate sotto il profilo soggettivo, che abbiano già collaborato tra loro in servizi analoghi per complessità e entità economica a quello messo a gara e perciò offrano la caratteristica di una comprovata capacità di organizzazione interna, dimostrata dai risultati già ottenuti e che, si presume, si tradurranno in un nuovo prodotto progettuale più efficacie sotto il profilo della celerità operativa e del coordinamento tra le diverse componenti specialistiche. Si sottolinea pertanto che l’attribuzione del punteggio previsto (di pochi punti peraltro) va a premiare la qualità oggettiva dell’offerta (progetto atteso) e non la componente soggettiva della composizione astratta del gruppo di progettazione. Per tale ragione la previsione del criterio de quo non lede la par condicio tra concorrenti ma è diretta a pesare la qualità del prodotto progettuale. Peraltro non è affatto detto che il possesso del requisito necessario per ottenere i 4 punti per il sub-criterio “A5” assicuri l’attribuzione di punteggi pieni negli altri sub-criteri.

Chiarimento PI133198-19

Ultimo aggiornamento: 14/05/2019 16:07

Domanda : Buongiorno, si chiede la possibilità di poter effettuare un sopralluogo. Rimaniamo in attesa di gentile riscontro. Distinti saluti.

Risposta : Ogni concorrente può prendere liberamente visione del sito oggetto di intervento che può essere geo-localizzato alle seguenti coordinate: 44°09’34,03” N e 12°16’53,00” E, in quanto trattasi di area accessibile ed adiacente a pubblica viabilità.

Chiarimento PI127342-19

Ultimo aggiornamento: 13/05/2019 08:14

Domanda : Con riferimento al sub-criterio B.2.1 - Certificazioni - Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: progettazione, direzione lavori e collaudi di opere dell’ingegneria, architettura, impiantistica in ambito civile e industriale (o equivalente), in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Il certificato deve essere posseduto da ognuno dei componenti del raggruppamento, un componente del raggruppamento ha in corso l’iter di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 ma non è ancora in possesso del certificato di qualità. Come strumento di giustificazione, in sostituzione della copia del certificato, il componente del raggruppamento può però allegare la dichiarazione dell’Ente certificatore che recita quanto segue: “Gentile cliente, con la presente Vi confermiamo che, sulla base della Vs. domanda di certificazione, è stata avviata la pratica per la certificazione della Vostra azienda per i servizi di progettazione di opere civili e industriali.” Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante se tale dichiarazione, emessa dall’Ente di certificazione accreditato, dà diritto all’ottenimento dei 2 punti come riportato nella Tabella dei criteri di valutazione.

Risposta : Nei criteri motivazionali espressi nell’allegato 5 al disciplinare di gara, punto B.2.1, viene richiesto il possesso del certificato di cui trattasi, che dovrà essere soddisfatto alla data di scadenza della presentazione dell’offerta.

Chiarimento PI113904-19

Ultimo aggiornamento: 13/05/2019 08:13

Domanda : Buonasera, in riferimento alla Gara in oggetto si chiede se, per quanto riguarda il possesso dei Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale, riportati al punto 7.3 h) e i) del Disciplinare di Gara, la mandataria deve possedere tutti i requisiti in misura maggioritaria o solo il requisito relativo alla prestazione principale, nello specifico la E.10?

Risposta : il possesso dei requisiti varia a seconda che trattasi di raggruppamento orizzontale o verticale, come chiaramente illustrato alla pagina 19 del disciplinare di gara, che peraltro recepisce integralmente quanto previsto dal bando-tipo n.3 approvato dal consiglio ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018

Chiarimento PI119992-19

Ultimo aggiornamento: 13/05/2019 07:58

Domanda : Relativamente al quesito n. 2 della richiesta di chiarimento rubricata "PI106349-19", si chiede cortesemente di confermare che, nel caso di partecipazione di concorrenti plurimi, il possesso del certificato di qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 debba essere posseduto soltanto dai progettisti facente parte della compagine, ritenendo non debba necessariamente essere posseduto dalle figure specialistiche destinate alla redazione di elaborati specialistici. Ad esempio, con riferimento alla figura del geologo ed eventualmente del medico esperto in organizzazione sanitaria, si fa appunto notare che i medesimi non sono usualmente in possesso di certificazioni di qualità in quanto figure professionali singole che vengono spesso inserite come mandanti di Raggruppamento in quanto professionalità deputate a svolgere attività che per legge non sono subappaltabili, l’uno, ed a fornire supporto specialistico ai progettisti, l’altro. Pertanto, si chiede di confermare che qualora nella compagine solamente tali figure (precisamente appunto il geologo ed il medico esperto in organizzazione sanitaria) non siano in possesso di tale certificazione di qualità, ciò non osti all'ottenimento del relativo punteggio premiale (assegnazione di 2 punti per possesso certificato ISO 9001:2015) da parte del raggruppamento concorrente.

Risposta : Come già precisato in risposta a precedenti quesiti (quesito PI106349 e PI107059) nel caso di partecipazione alla gara in RTP, per beneficiare del punteggio di cui al criterio di valutazione B.2.1 previsto dal disciplinare di gara, la certificazione deve essere posseduta da ogni operatore economico facente parte del Raggruppamento partecipante; il possesso non si riferisce ai singoli professionisti facenti parte del gruppo di lavoro.

Chiarimento PI110898-19

Ultimo aggiornamento: 13/05/2019 07:55

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, si chiede di confermare che, nel caso in cui si intendano individuare ulteriori figure professionali, non richieste nei documenti di gara, da inserire nel gruppo di lavoro (quali, ad esempio, un consulente sanitario) queste possano essere indicate come meri consulenti esterni senza assumere alcun ruolo all’interno del Costituendo RTP Concorrente, non possedendo alcun requisito economico finanziario e tecnico-professionale e non avendo nessun corrispettivo conteggiato nella parcella a base di gara. In caso di risposta affermativa si chiede altresì di confermare che gli stessi non debbano presentare alcuna documentazione/dichiarazione. In attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta : Si precisa che i professionisti che vengono indicati quali componenti del gruppo di lavoro assumono personalmente l’espletamento di parte delle prestazioni e ne sono personalmente responsabili. Si precisa altresì che il rapporto giuridico intercorrente tra i componenti del gruppo di lavoro e il soggetto concorrente potrà essere: di inclusione quale componente dell’eventuale RTP concorrente, oppure dovranno essere parte delle strutture organizzative dei concorrenti quali soci o associati di studio professionale, dipendenti, o consulenti su base annua secondo quanto precisato nelle linee guida n. 1 dell’ANAC paragrafo 2.2.2.1 lett. d) ed e) parte IV. Non potrà trattarsi di semplici consulenti esterni. Si specifica inoltre che l’esecutore di attività accessorie, come, tra le altre, le consulenze, non può assumere il ruolo di mandante all’interno della RTP. A tal proposito si faccia riferimento al parere ANAC n.87 del 12/11/2014.

Chiarimento PI107057-19

Ultimo aggiornamento: 10/05/2019 10:10

Domanda : Con riferimento alla gara in oggetto e a quanto indicato nel Disciplinare di gara a pagina 36 capitolo 16 punto C – criterio premiante relativo ai CAM, si chiede se la “presenza di uno o più professionisti esperti sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024” debba necessariamente essere assolta attraverso figure inserite in raggruppamento o possa anche trattarsi di un consulente che sottoscriva un accordo di esclusiva con il raggruppamento con riferimento alla gara in oggetto.

Risposta : il disciplinare, nell’articolo 16, punto C, richiede la presenza nell’organico di uno o più professionisti esperti secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, pertanto queste figure devono essere inserite nell'organico degli operatori economici concorrenti secondo quanto previsto dalle linee guida n. 1 dell’ANAC paragrafo 2.2.2.1 lett. d) ed e) parte IV

Chiarimento PI111698-19

Ultimo aggiornamento: 10/05/2019 09:45

Domanda : Articolo 16.A del disciplinare di gara (contenuto della busta “offerta tecnica”) Con riferimento alle indicazioni fornite all’art. 16 della lex di gara ed in particolare rispetto ai servizi che dovranno essere presentati per ciascuna delle seguenti sottocategorie: A.1- (obbligatorio) progetto e/o direzione lavori sul piano architettonico; A.2 - (obbligatorio) progetto e/o direzione lavori sul piano strutturale; A.3 - (obbligatorio) progetto e/o direzione lavori sul piano impiantistico; A.4 – (obbligatorio) ricorso ai metodi e strumenti elettronici; A. 5 - – (facoltativo) eventuale servizio di progettazione e/o direzione lavori articolato nelle 4 specificità sopra descritte svolto da parte dello stesso gruppo che si presenta per questa procedura. si formulano i seguenti quesiti. 1) Nel caso in cui l’operatore economico presenti un servizio (progetto e/o direzione lavori) che comprenda più sottocategorie (architettonica, strutturale ed impiantistica), si chiede conferma del fatto che tale scelta possa essere considerata valida e che la presentazione di un unico servizio, riferito a più sottocategorie, venga valutata al pari della presentazione di più distinti servizi. 2) Con riferimento alla sottocategoria A.5, si chiede conferma che tale servizio, seppur facoltativo, debba comprendere tutte le quattro specificità richiamate (architettonico, strutturale, impiantistico, ricorso a metodi e strumenti elettronici). In merito alla specifica contenuta nella lex di gara in relazione alla necessità che il servizio facoltativo di cui alla sottocategoria A.5 sia stato svolto da parte dello stesso gruppo che si presenta per questa procedura, in caso di partecipazione di un raggruppamento composto da 3 soggetti, di cui solo due hanno eseguito il suddetto servizio, si chiede conferma del fatto che, in tal caso, possa essere comunque considerata rispettata la previsione di gara. In attesa di un Vostro cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta : 1. Si conferma. Potrà essere presentato un unico servizio che comprenda tutti i quattro profili richiesti; l’esposizione dovrà però essere articolata per schede, come specificato nel disciplinare di gara a pag. 33; 2. Si conferma. Tale servizio dovrà comprendere tutte le quattro specificità richiamate; 3. Si veda la risposta data al precedente quesito (quesito PI104837-19).

Chiarimento PI112463-19

Ultimo aggiornamento: 10/05/2019 09:34

Domanda : Buonasera, in merito alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Al punto 7.3 lett j) viene richiesto un “numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a 60 unità che corrisponde a 1,5 volte le unità di personale stimate”. Tale richiesta sembrerebbe in contrasto con le unità minime richieste ed individuate a pag. 12 del Disciplinare di gara che ammontato a 20 unità (e che comporterebbe un numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a 30 unità). Si chiede di chiarire qual è il numero medio annuo di riferimento per detto requisito; 2) Si chiede conferma che l’importo relativo alla copertura assicurativa richiesta al punto 7.2 lett. g del Disciplinare di Gara deve essere pari ad almeno € 13.000.000,00; 3) Sempre relativamente alla copertura assicurativa richiesta al punto 7.2 lett. g del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione in raggruppamento, con “unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento” (cosi come indicato come opzione a pag.19 del disciplinare di gara) che durata dovrà avere tale polizza?;

Risposta : 1) il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni deve essere quello specificato al punto 7.3 lettera j); le tabelle di cui al punto 7.1 riguardano le figure professionali minime che devono essere presenti nel gruppo di lavoro; 2) si conferma che l’importo relativo alla copertura assicurativa richiesta al punto 7.2 lettera g) è pari a €. 13.000.000,00; 3) la polizza in questione sarà necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento e dunque dovrà risultare valida per tutto il periodo di espletamento dell’eventuale incarico.

Chiarimento PI114406-19

Ultimo aggiornamento: 08/05/2019 12:26

Domanda : Buongiorno, in relazione alla tipologia di Raggruppamento Temporaneo da costituire, il disciplinare chiarisce solo gli aspetti relativi ai raggruppamenti di tipo Orizzontale e Verticale. È sottointeso che si possa procedere anche ad una tipologia di raggruppamento Misto?

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI112297-19

Ultimo aggiornamento: 07/05/2019 09:28

Domanda : Buonasera, in riferimento alla Gara in oggetto si chiede se, il “Requisito di capacità economico finanziaria” riguardante la copertura assicurativa contro i rischi professionali pari ad almeno €13.000.00,00, riportato al punto 7.2 lettera g) del Disciplinare di Gara, nel caso i cui si partecipa alla gara sottoforma di Raggruppamento temporaneo costituendo, deve essere posseduto cumulativamente dai membri del Raggruppamento o totalmente dalla sola Mandataria.

Risposta : a pagina 19 del disciplinare di gara vengono illustrate chiaramente le modalità con le quali può essere soddisfatto il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al punto 7.2 lett. g), con l’indicazione di due opzioni possibili.

Chiarimento PI112141-19

Ultimo aggiornamento: 07/05/2019 09:24

Domanda : Si chiede di mettere a disposizione il DGUE editabile per gli operatori economici. Al momento risulta pubblicato solo quello per i subappaltatori. Cordiali saluti

Risposta : come precisato dal disciplinare di gara, "il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER." Il DGUE editabile è già presente all’interno della piattaforma.

Chiarimento PI107059-19

Ultimo aggiornamento: 07/05/2019 09:14

Domanda : Con riferimento alla gara in oggetto, a quanto indicato nel Disciplinare di gara a pagina 34 capitolo 16 punto B.2.1) Certificazioni e al medesimo punto B.2.1 dell’Allegato 5 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si chiede se l’obbligo di possedere il certificato di conformità al sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34, previsto per accedere ai 2 punti T, si estenda anche a eventuali consulenti oppure se si riferisca strettamente ai membri del raggruppamento.

Risposta : la certificazione deve essere posseduta dai componenti il raggruppamento.

Chiarimento PI106349-19

Ultimo aggiornamento: 24/04/2019 13:48

Domanda : QUESITO 1 Relativamente all’offerta tecnica, con riferimento alla lettera A – Professionalità ed adeguatezza dell’offerta – Sottocategoria A5 (facoltativo). Eventuale servizio di progettazione e/o direzione dei lavori articolato nelle 4 specialità sopradescritte svolto da parte dello stesso gruppo che si presenta per questa procedura. 4 punti. Si chiede se per l’assegnazione dei 4 punti previsti sono ammesse variazioni nella composizione del gruppo, specificando in che misura e in che caso. Nello specifico è sufficiente avere svolto il servizio insieme parzialmente, anche con la presenza di altri soggetti o i soggetti devono essere esattamente gli stessi? Ad esempio: Caso 1 - Servizio già svolto dai soggetti A, B, C, D, E. Gruppo che si propone per questo servizio A e B. Domanda: questo gruppo (A e B) è ritenuto idoneo per avere assegnato il totale dei 4 punti, o prende i punti in percentuale e se in percentuale rispetto a cosa: al numero o all'entità della prestazione a cui si partecipava? Caso 2 - Nell'ipotesi in cui il gruppo debba essere esattamente lo stesso del servizio già svolto cosa accade se C e D hanno chiuso l'attività e E non ha più i titoli per partecipare? Caso 3 - Nell'ipotesi di cui sopra (partecipazione al servizio già svolto di A, B, C, D, E. Gruppo che si propone A, B, + F +G. Domanda: si ha diritto ad una quota di punteggio? Caso 4 Sempre nell'ipotesi di cui sopra se A, e F hanno fatto un servizio insieme ma senza B cosa succede? A era con B, A era con F, ma B era senza F (ovvero servizi insieme a coppie ma mai tutti insieme). Scusate la complicata articolazione della superiore domanda ma, data la notevole quota di punti assegnata a questo requisito, si ritiene importante che sia chiaro per tutti il criterio di assegnazione, per potere articolare al meglio il gruppo. QUESITO 2 Relativamente all’offerta tecnica, con riferimento alla lettera B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta – B 2.1 Certificazioni (facoltativo). Il concorrente dovrà allegare uno o più certificati di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: progettazione, direzione lavori e collaudi di opere dell’ingegneria, architettura, impiantistica in ambito civile e industriale (o equivalente), in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.2 Punti. Si chiede se per l’assegnazione dei 2 punti previsti il certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015…debba essere posseduto da ogni componente il gruppo o possa essere posseduto da uno o più componenti il gruppo.

Risposta : QUESITO 1) Si ritiene che la risposta già data a precedente quesito risolva i dubbi espressi dal concorrente: il gruppo va infatti inteso come gruppo di lavoro (vedi punto 7.1 del disciplinare) e non come soggetto concorrente plurimo (raggruppamento di professionisti o altro). QUESITO 2) La ratio del sub-criterio nasce dall’esigenza di avere un’alta qualità nello svolgimento dei richiesti servizi di progettazione e/o direzione lavori. Pertanto se il concorrente parteciperà in forma singola, quest’ultimo dovrà essere in possesso della certificazione richiesta; nel caso di concorrenti plurimi la certificazione dovrà essere posseduta da ciascun operatore economico che ne fa parte.

Chiarimento PI104837-19

Ultimo aggiornamento: 24/04/2019 13:47

Domanda : Buongiorno con riferimento al criterio A5 "Servizio di progettazione e/o direzione lavori articolato nelle 4 specificità sopra descritte: sarà valutato solo se svolto da parte dello stesso gruppo che si presenta per questa procedura" si chiede cosa si intenda per "stesso gruppo": stesso raggruppamento di imprese o stesso gruppo di lavoro? Nel secondo caso occorre la contemporanea esecuzione delle attività progettuali e/o di direzione lavori di tutti i soggetti che ricoprono le figure minime previste dal disciplinare?

Risposta : Premesso che il sub-criterio “A5” nasce dall’esigenza di premiare coloro che abbiano già collaborato tra loro in servizi analoghi a quello messo a gara, si specifica quanto segue. Per “stesso gruppo” di cui al sub-criterio “A5” si deve intendere lo stesso gruppo di lavoro costituito dai professionisti che saranno personalmente responsabili e indicati in sede di presentazione dell’offerta. Si specifica che il gruppo di lavoro dovrà rispettare le professionalità minime inderogabili previste nel disciplinare di gara al punto 7.1 e potrà essere anche più consistente, ferma restando che l’attribuzione del punteggio sarà o zero o 4 (quattro).

Ultimo aggiornamento: 29-08-2024, 00:47