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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE DI RIEMPIMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE IN CORRISPONDENZA DELL’INTERRATO DI VIA SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI SASSUOLO
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto162.420,30 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema12/02/2019
Termine richiesta chiarimenti01/03/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte11/03/2019 10:00
Apertura busta amministrativa11/03/2019 14:00
Data chiusura procedura16/04/2019
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Osservanza in fase di redazione del progetto e di esecuzione del contratto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 “Affidamento dei servizi per la progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017).

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Piras Stefania

telefono: 059416116

Cutrignelli Anna Maria

telefono: 0536240056

Aureli Maria Cristina

telefono: 059416208

Cig

Lotto 1LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE DI RIEMPIMENTO

CIG: 7760024E5F
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI054322-19

Ultimo aggiornamento: 05/03/2019 13:05

Domanda : Buongiorno, è richiesta un'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 4 ma io sono iscritto per le categorie 2 bis: posso partecipare alla gara?

Risposta : NO, la normativa vigente prevede che l’iscrizione in altre categorie (4 e 5) consente la possibilità di iscriversi per la categorie 2-bis e non viceversa.

Chiarimento PI049615-19

Ultimo aggiornamento: 05/03/2019 13:04

Domanda : E' possibile partecipare formando un RTI tra un impresa in categoria OS1 e un iscritta all'albo gestori ambientali?

Risposta : Si, se l’attività di trasporto dei rifiuti è svolta dal soggetto iscritto all’albo dei gestori ambientali per la classe e categoria richiesta. A tal fine si precisa che, avendo specificato nel disciplinare la sola categoria di lavori, è obbligatorio costituire un RTI orizzontale, a tal fine si specifica che la percentuale relativa al trasporto dei rifiuti è pari al 29,17%.

Chiarimento PI049213-19

Ultimo aggiornamento: 05/03/2019 13:02

Domanda : Fermo restando che il partecipante deve essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Naz. Gestori Ambientali classe d, tale classe di quantità è richiesta anche in capo agli eventuali subappaltatori da indicare in terna o come indicato al punto 9 del disciplinare "i subappaltatori devono dichiarare il possesso del requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali"? Formuliamo in quesito in quanto il subappaltatore non può eseguire una percentuale di lavori superiore al 30% e pertanto la quantità di materiali di scarto da trasportare si riduce di pari passo. Cordiali saluti.

Risposta : Fermo restando il possesso da parte del concorrente del requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali per la classe e categoria richiesta ai fini dell’ammissione alla gara, il subappaltatore dovrà essere in possesso dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali per la solo quota relativa al trasporto dei rifiuti che assumerà in subappalto. Il mancato possesso del requisito da parte del subappaltatore NON consentirà l’affidamento allo stesso in subappalto del trasporto dei rifiuti. Si fa presente che il “trasporto di materiali a discarica per conto di terzi” il “trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi” sono ricompresi tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, pertanto, ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 per poter procedere al subappalto è obbligatorio l’indicazione della terna di subappaltatori già in sede di gara.

Chiarimento PI048227-19

Ultimo aggiornamento: 05/03/2019 12:57

Domanda : Essendo il sottoscritto un Consorzio Stabile si chiede se sia valida l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la CATEGORIA 4 CLASSE B (NON D) COME RICHIESTO DAL DISCIPLINARE) da parte del SOCIO CHE SARA' INDICATO QUALE ESECUTORE DEI LAVORI.

Risposta : SI, ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 50/2016 consorzi stabili, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni. La classe B consente il trattamento di una quantità annua superiore alla classe D e pertanto risponde ai requisiti richiesti.

Chiarimento PI045420-19

Ultimo aggiornamento: 05/03/2019 12:55

Domanda : Chiediamo se la S.A. ha effettuato analisi di caratterizzazione del rifiuto. in caso di risposta affermativa, chiediamo se è possibile avere copia del Rapporto di prova?

Risposta : Le analisi, come indicato nella relazione di progetto, sono state eseguite come da certificati allegati.

Chiarimento PI044253-19

Ultimo aggiornamento: 05/03/2019 12:52

Domanda : Nella sezione III al punto c) richiedete di essere iscritti all'albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 4 D; Richiediamo se è possibile partecipare alla gara se la nostra iscrizione all'albo è alla cat. 2-Bis con questi codice rifiuto: Rifiuti non pericolosi integrati 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170201 - 170202 - 170203 - 170302 - 170401 - 140702 - 170403 - 170404 - 170405 - 170407 - 170411 - 170506 - 170508 - 170604 - 170802 Rifiuti pericolosi integrati 170106 - 170301 - 170503 Richiedo inoltro se sono già state fatte le analisi chimiche sulla terra da trasportare e in che codice rifiuto possono essere trasportate. Grazie mille Saluti

Risposta : NO, la normativa vigente prevede che l’iscrizione in altre categorie (4 e 5) consente la possibilità di iscriversi per la categorie 2-bis e non viceversa. Le analisi, come indicato nella relazione di progetto, sono state eseguite come da certificati allegati.

Chiarimento PI042419-19

Ultimo aggiornamento: 05/03/2019 12:46

Domanda : Buongiorno, in riferimento alla procedura siamo a richiedere se lo smaltimento di rifiuti è da considerare all'interno della quota subappaltabile pari al 30%.

Risposta : No, il conferimento a discarica autorizzata non costituisce subappalto in quanto attività riferita al produttore dei rifiuti, individuato, ai sensi dell’articolo 183 del D.L.vo 152/2006, nell’appaltatore ed essendo quindi l’attività di smaltimento riferibile ad esso.

Ultimo aggiornamento: 20-01-2023, 13:08