Dati del bando
BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta per l'appalto dei lavori di ristrutturazione locali ex rianimazione per nuova centrale di sterilizzazione Ospedale "Infermi" di Rimini
Ente appaltanteAZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.719.969,38 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema01/04/2019
Termine richiesta chiarimenti30/04/2019 13:00
Termine presentazione delle offerte09/05/2019 15:00
Apertura busta amministrativa10/05/2019 10:00
Data chiusura procedura02/10/2019
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
Baronio Paola
telefono: 0547394453
cellulare: 0547352321
Lotto 1 — lavori di ristrutturazione locali ex rianimazione per realizzazione nuova centrale di sterilizzazione Ospedale Infermi di Rimini
CIG: 7826818E86
Chiarimento PI118516-19
Ultimo aggiornamento: 02/05/2019 11:22
Domanda : Buongiorno, si chiede un chiarimento per la partecipazione in ATI ORIZZONATALE: MANDATARIA OG11 class. III MANDANTE OG11 class. I Ciascuna impresa raggruppata può beneficiare dell'incremento del quinto? così da comprire interamente l'importo della categoria prevalente OG11 ? In attesa di un VS. gentile riscontro. cordiali saluti
Risposta : per poter godere del beneficio del quinto devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 61, comma 2, DPR 207/2010; con la categoria OG 11 in classifica I non risulta rispettata la condizione che ciascuna impresa raggruppata deve essere qualificata per una classifica almeno pari ad un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
Chiarimento PI117809-19
Ultimo aggiornamento: 02/05/2019 11:21
Domanda : Si formula la presente per richiedere il seguente chiarimento: da un raffronto fra gli importi riferiti alle varie categorie di lavoro recati dal Disciplinare di gara e gli importi recati dai vari computi metrici estimativi si è riscontrata la seguente discrasia: Disciplinare di gara: Impianti tecnologici (OG11) pari ad euro 1.076.051,27 Opere edili (OG1+OS6+OS7) pari ad euro 610.710,11 Per complessivi euro 1.686.761,38 CME: Impianti tecnologici (OG11= CME Meccanici euro 620.631,54+CME Elettrici 319.752,30, modificato a seguito risposta chiarimento PI111478-19, in euro 352.960,30) pari ad euro 973.591,84 Opere edili (OG1+OS6+OS7) pari ad euro 710.116,00 Per complessivi euro 1.683.707,84 Si resta in attesa di un Vs. cortese riscontro in merito. Cordiali saluti
Risposta : Non c'è discrasia; l'importo complessivo dell'appalto è pari a € 1.719.969,38 (come rettificato), comprensivo di oneri per la sicurezza, e non € 1.686.761,38; l'importo desunto dal CME è invece al netto degli oneri della sicurezza; inoltre si evidenzia che ai fini della determinazione delle categorie di qualificazione per la partecipazione alla gara, le lavorazioni riconducibili alle categorie OS 8 e OS 21, da voi considerate nell'ambito dell'importo delle opere edili, non raggiungendo la soglia del 10% e dunque non scorporabili, si sono dovute cumulare sull'importo della categoria prevalente.
Chiarimento PI120088-19
Ultimo aggiornamento: 30/04/2019 17:39
Domanda : Buongiorno Guardando la documentazione sembra manchi: PROGETTO ESECUTIVO 1 PARTE Che probabilmente contiene le opere edili e meccaniche e i computi edile e per le opere meccaniche che oltretutto sono gli importi più importanti si chiede cortese e celere riscontro distinti saluti
Risposta : il Progetto esecutivo 1^ PARTE è nuovamnete disponibile tra la documentazione di gara. Era stato erroneamente rimosso all'atto della precedente rettifica.
Chiarimento PI119837-19
Ultimo aggiornamento: 30/04/2019 17:37
Domanda : In merito alla richiesta già inviata la settimana scorsa Registro di sistema Bando: PI092332-19 , con la presente si chiede se nell'ipotesi che dovessimo sostituire la mandante con un'altra ed avendo già effettuato il sopralluogo come ATI da costituire, qual'è l'iter da fare per il cambio della mandante. Bisogna di nuovo fare il sopralluogo? Restando in attesa di una Vs. gentile risposta si porgono cordiali saluti
Risposta : poichè il disciplinare di gara precisa sul punto "il sopralluogo è effettuato da ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso; qualora il sopralluogo venga effettuato da una sola impresa del costituendo RTI è necessario obbligatoriamente che a tale impresa sia rilasciata regolare delega dalle altre imprese non partecipanti al sopralluogo" si ritiene che, nel caso di sostituzione di una mandante, la nuova mandante dovrà effettuare il sopralluogo richiesto, non potendo ritenersi valida una delega rilasciata in epoca successiva all'avvenuto sopralluogo.
Chiarimento PI119455-19
Ultimo aggiornamento: 30/04/2019 17:36
Domanda : Siamo in possesso delle seguenti categorie e classifiche: OG1 classifica V e OG11 classifica III. Chiediamo conferma sulla necessità di associarci con altra impresa per raggiungere la classifica III bis in Og11 e se possiamo avvalerci dell'incremento del 20% della nostra OG11 nella costituenda ati
Risposta : Si conferma la necessità di associarsi con altra impresa qualificata in OG 11. Si precisa che un'eventuale assocIazione con impresa avente qualifica OG 11 in class. I non è sufficiente perchè non soddisfa la condizione di cui all'art. 61, comma 2 dPR 207/2010, ( l'eventuale incremento del 20% è soggetto alla condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari almeno al quinto dell'importo dei lavori a base di gara, in questo caso il riferimento è all'importo dei lavori della categoria OG 11 + lavori Cat. OS6 e OS7) E' possibile avvalersi dell'incremento del 20% con la qualifica in cat. OG 11 class. III.
Chiarimento PI119174-19
Ultimo aggiornamento: 30/04/2019 17:35
Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a richiedere, in quanto la nostra compagnia non ha la firma digitale, se è possibile in alternativa alle modalità da voi indicate a pagina 16 del disciplinare di gara di - consegnare l'originale della polizza al vostro protocollo dell'azienda e al posto che la polizza caricarci la scansione della ricevuta del vostro protocollo oppure - trasmittere la scansione della polizza originale firmata dal nostro legale rappresentante unitamente ad una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui dichiariamo che la scansione è conforme all'originale in nostro possesso e che ci rendiamo disponibili a consegnarla nel caso in cui la stazione appaltante ce lo richieda. Restando in attesa porgiamo cordiali saluti
Risposta : le modalità di presentazione della polizza fideiussoria sono quelle previste dal disciplinare di gara.
Chiarimento PI118985-19
Ultimo aggiornamento: 30/04/2019 17:34
Domanda : Con la presente si chiede di confermare se la seguente formula di partecipazione è corretta: la scrivente è in possesso della cat. OG11 class. II, OG1 class. IV bis, OS6 class. I, OS7 class. I. Intende partecipare in RTI OG11 orizzontale con impresa qualificata, sfruttando l'incremente del quinto. Si resta in attesa di tale chiarimento. Grazie. saluti
Risposta : l'impresa può usufruire del beneficio dell'incremento del 20% ai sensi dell'art. 61, comma 2, dpr 207/2010.
Chiarimento PI118531-19
Ultimo aggiornamento: 30/04/2019 17:33
Domanda : CON LA PRESENTE, SI CHIEDE SE POSSIAMO PARTECIPARE EVENTUALMENTE COME IMPRESA SINGOLA AVENDO LA SEGUENTE ATTESTAZIONE SOA: OG1 VI OG11 III OS28 III OS30 III SUBAPPALTANDO PER INTERO LE CATEGORIE OS6 E OS7. SI ATTENDE UN CELERE RISCONTRO
Risposta : La risposta è negativa. Si vedano risposte a precedenti quesiti. La cat. OG 11 class. III non è sufficiente, pur con il beneficio dell'incremento del 20%, a coprire l'importo dei lavori della categoria prevalente incrementato dell'importo dei lavori della Cat. OS 6 e OS7 (€ 1.527.984,92)
Chiarimento PI117287-19
Ultimo aggiornamento: 30/04/2019 17:32
Domanda : Buongiorno, nel caso di partecipazione in ATI alla procedura la registrazione al Sistema deve essere effettuata da tutti gli operatori economici o solo dalla capogruppo?
Risposta : La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del sistema/guide/guide_operatori_economici. Per eventuali dubbi si prega di contattare il numero verde di assistenza all'utilizzo della piattaforma SATER 800 810 799
Chiarimento PI115664-19
Ultimo aggiornamento: 30/04/2019 17:32
Domanda : in riferimento al Quesito PI114442-19 e Risposta PI115177-19 abbiamo necessità di un ulteriore chiarimento. Essendo lo scrivente un consorzio tra imprese artigiane di cui art. 45 c.2 lett. b), che partecipa alla gara direttamente e non in ATI. Chiediamo se è possibile fornire il file relativo al DGUE che deve essere compilato dalle imprese consorziate indicate. ci avete indicato che il DGUE per le imprese mandanti può essere utilizzato anche per le imprese consorziate . chiediamo se in alternativa, le imprese consorziate possano presentare il DGUE come da modello allegato 2 al disciplinare di gara (Modello DGUE subappaltatore), caricandolo nella busta documentazione, poichè le imprese consorziate non possono essere configurato come imprese mandanti.
Risposta : Si richiama quanto previsto dal disciplinare "Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche compilando il modello presente sul SATER. Nel caso di partecipazioni di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dovranno essere compilati i modelli di DGUE presenti a sistema previsti in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, per le parti di propria spettanza, considerando le consorziate esecutrici quali mandanti". La piattaforma non blocca l'inserimento di un DGUE diverso da quello già strutturato presente sul sistema, ma si invita ad utilizzare il DGUE strutturato fornito dalla piattaforma
Chiarimento PI114442-19
Ultimo aggiornamento: 19/04/2019 14:56
Domanda : buongiorno premesso che partecipiamo come consorzio di imprese artigiane di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, siamo a chiedere se i consorziati indicati in gara possano presentare il DGUE all. 2 per i subappaltatori. Restando in attesa di un Vostro riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
Risposta : il disciplinare di gara al punto 3.1.2. prevede: "Nel caso di partecipazioni di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dovranno essere compilati i modelli di DGUE presenti a sistema previsti in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, per le parti di propria spettanza, considerando le consorziate esecutrici quali mandanti." Si prega di attenersi a quanto previsto
Chiarimento PI114147-19
Ultimo aggiornamento: 19/04/2019 14:55
Domanda : la società partecipa in ATI verticale, capogruppo OG11 III°BIS + MANDANTE OG1 III BIS Le categorie OS6 e OS7 possono essere caricate all'impresa edile che ha la OG1?
Risposta : Si veda risposta a precedenti quesiti analoghi. L'importo delle cat. OS 6 OS 7, qualora non in possesso di qualificazione per dette categorie, va cumulato sull'importo della Categoria prevalente. Con le qualificazioni possedute la partecipazione è comunque possibile.
Chiarimento PI111940-19
Ultimo aggiornamento: 19/04/2019 14:54
Domanda : Si chiede in caso di partecipazione come impresa consorziata indicata per l'esecuzione dei lavori, la nostra componente del passoe deve essere generato come mandante in ati oppure come Consorziata esecutrice?
Risposta : se partecipate come consorziata esecutrice il passoe andrà generato come consorziata.
Chiarimento PI111471-19
Ultimo aggiornamento: 19/04/2019 14:54
Domanda : Buongiorno, la presente per richiedere se è obbligatorio utilizzare il DGUE presente a portale oppure se è possibile allegare il DGUE del MIT. Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.
Risposta : la piattaforma non blocca l'inserimento di un DGUE diverso da quello già strutturato presente sul sistema, ma si invita ad utilizzare il DGUE strutturato fornito dalla piattaforma
Chiarimento PI111478-19
Ultimo aggiornamento: 18/04/2019 17:12
Domanda : Buongiorno, la presente per richiedere il seguente chiarimento: nell'elaborato 57_H1_es_E_CME rev1 computo (computo metrico estimativo relativo al progetto esecutivo degli impianti elettrici) vi è un refuso. La somma complessiva risulta essere € 319.752,30, ma verificando i prezzi unitari e le quantità da Voi riportate il totale risulterebbe essere € 352.960,30. Restando in attesa di un Vostro riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
Risposta : Si conferma che l'importo complessivo è € 352.960,30. Seguirà rettifica.
Chiarimento PI105935-19
Ultimo aggiornamento: 12/04/2019 15:25
Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a richiedere conferma che la marca da bollo che viene richiesta nell'Istanza di ammissione deve essere pagata tramite F23 e quindi inserita nell'apposito spazio. Restando in attesa porgiamo cordiali saluti
Risposta : Si conferma. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire con F23 (in alternativa si può produrre l'attestazione di pagamento di cui al facsimile ALL. 7 al disciplinare) da caricare poi a sistema.
Chiarimento PI105449-19
Ultimo aggiornamento: 12/04/2019 15:23
Domanda : Si richiede se è possibile partecipare in ATI di tipo verticale con Consorzio che possiede categoria OG 1 class. III. Noi siamo in possesso di OG 11 class. III , OG 1 class. II, OS 28 class. III, OS 30 class. II Il consorzio eseguirà le opere in OG 1,OS 6 e OS 7 mentre l'OG 11 sarà ricoperta dall'altra azienda. Restiamo in attesa di riscontro
Risposta : la risposta è negativa. Il disciplinare di gara prevede che qualora il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili (tra cui OS 6 e OS 7) i relativi importi devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Pertanto l'importo da coprire con la categoria prevalente, ai fini della partecipazione (importo cat. OG 11 + importo cat. OS 6 e OS 7) ammonta a € 1.494.776,92 per cui occore la cat. OG11 in classifica III bis.
Chiarimento PI104158-19
Ultimo aggiornamento: 12/04/2019 15:21
Domanda : L’art. 79 del DPR 207 /2010 al comma 16 ultimo periodo stabilisce che “…ai fini dell’individuazione della categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera d’invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11: - categoria OS 3: 10%; - categoria OS 28: 25%; - categoria OS 30: 25%...”, è possibile avere le percentuali e relativi importi delle categorie OS3 – OS30 – OS28 per la valutazione del requisito di partecipazione con le sottocategorie?
Risposta : Le informazioni richieste sono desumibili dal progetto posto a base di gara. Si veda anche l'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto.
Chiarimento PI103596-19
Ultimo aggiornamento: 12/04/2019 15:21
Domanda : CON LA PRESENTE SI RICHIEDE SE E' POSSIBILE PARTECIPARE ALLA SUDDETTA PROCEDURA COME IMPRESA SINGOLA CON S.O.A NELLE SEGUENTI CATEGORIE E CLASSIFICHE: OG 1 CLASS. II OG 11 CLAS. III OS 30 CLASS. II OS 28 CLASS. III ISO9001 ISO 14001 OHSAS 18001 RESTIAMO IN ATTESA DI VS. GENTILE RISCONTRO PER CAPIRE ESATTAMENTE QUALE FORMA DI PARTECIPAZIONE SIA CORRETTA, IN QUANTO SI RICHIEDE DI COPRIRE LA CAT. OS 6 E OS7 CLASSIFICA I, ESSENDO LE SUDDETTE INTERAMENTE SUBAPPALTABILI AD AZIENDE QUALIFICATE SOA O PER QUELLE LAVORAZIONI. RINGRAZIO E SALUTO CORDIALMENTE
Risposta : Non è possibile partecipare singolarmente con le qualifiche possedute in quanto occorre essere in possesso della qualificazione in Cat. OG 11 class. III bis; il disciplinare prevede che qualora non si possieda la qualificazione in una o più delle categorie scorporabili i relativi importi devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente; pertanto l'importo della categoria OG 11 aumentata dell'importo delle cat. OS 6 e OS 7, come previste in bando, ammonta a € 1.494.776,92; la classifica III, anche considerando l'incremento del 20% consente di assumere l'esecuzione di lavori per un importo massimo di € 1.239.600,00. Le categorie OS 28 e OS 30 non sono surrogabili con la cat. OG 11.
Chiarimento PI102977-19
Ultimo aggiornamento: 11/04/2019 16:23
Domanda : La sottoscritta impresa chiede in caso di subappalto ai sensi art 105 dgls 50/2016 per le categorie a qualificazione non obbligatioria e nello specifico OS6 I OS 7 I e tenuta ad indicare la terna di subappaltatori .
Risposta : non è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori, salvo quanto previsto per le attività individuate al comma 53 dell'art. 1 L. 6/11/2012 n. 190, come precisato in un precedente quesito a cui si rinvia.
Chiarimento PI102959-19
Ultimo aggiornamento: 11/04/2019 16:18
Domanda : La Sottoscritta impresa essendo in posseso di categora soa OG11 clas V ed OG 1 II chiede se le categorie OS 6 I ed OS 7 I a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite direttamente dall' impresa .
Risposta : Si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara a pag 5 in base al quale le lavorazioni riconducibili alle categorie OS 6 e OS 7 possono essere subappaltate per intero a sogetti in possesso della corrispondente qualificazione ovvero eseguite direttamente dall'appaltatore ancorchè privo di qualificazione.
Chiarimento PI096301-19
Ultimo aggiornamento: 08/04/2019 10:54
Domanda : Essendo in Possesso di Categoria SOA OG11 classifica III e OG1 classifica V, si richiede se considerando l'incremento di legge è possibile partecipare da soli all'appalto. Inoltre si richiede se all'interno delle categorie OS6 e OS7 vi sono attività a rischio di infiltrazione mafiosa , come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 Novembre 2012 n. 190.
Risposta : Non è possibile partecipare all'appalto con le qualifiche possedute in quanto occorre essere in possesso della qualificazione in Cat. OG 11 class. III bis; infatti l'importo della categoria OG 11 + l' importo delle cat. OS 6 e OS 7, come previste in bando, ammonta a € 1.494.776,92; la classifica III, anche considerando l'incremento del 20%, consente di assumere un importo massimo di € 1.239.600,00. Il concorrente deve esaminare il progetto posto a base di gara da cui si evincono tutte le lavorazioni previste e valutare, anche in base alla propria organizzazione, se ricorra la fattispecie di un affidamenti in subappalto in senso stretto, cioè se le attività in questione presentino le caratteristiche per essere assimilate ai subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, dlgs 50/2016.
Chiarimento PI096664-19
Ultimo aggiornamento: 08/04/2019 10:41
Domanda : IN MERITO ALLA PRESENTE GARA DI APPALTO, RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESEGUIRE IL SOPRALLUOGO, FACCIAMO NOTARE CHE IL CODICE DEGLI APPALTI, DI CUI AL DLGS N. 50/2016 HA ABROGATO L'ART. 106 DEL DPR 207/2010, CHE INDICAVA TRA LE FIGURE ABILITATE AD EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO QUELLA DEL DELEGATO DIPENDENTE. AD OGGI NON ESISTE ALCUNA NORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI O NOTA DELL' ANAC EMESSA DOPO IL 2016, CHE INDICHI TRA LE FIGURE ABILITATE AD EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO QUELLA DEL DELEGATO DIPENDENTE. NEL CORSO DEL 2018, QUASI TUTTI GLI ENTI APPALTANTI HANNO RECEPITO L'ABROGAZIONE DELL'ART 106 DEL DPR 207/2010. VI CHIEDIAMO, PERTANTO, DI ADEGUARVI AL DISPOSTO DEL NUOVO CODICE APPALTI IN MATERIA DI SOPRALLUOGO, E DI CONSENTIRCI DI EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO CON DELEGA SEMPLICE A PERSONALE NON DIPENDENTE. IN ATTESA DI RISCONTRO.
Risposta : I soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo sono stati indicati nel disciplinare di gara che costituisce lex specialis della procedura in questione, garantendo comunque varie possibilità alternative per l'individuazione di tale soggetto. Non esistono norme cogenti che vietino negli appalti di lavori pubblici che il soggetto delegato sia un dipendente. Pertanto si conferma quanto previsto dal disciplinare.
Chiarimento PI096692-19
Ultimo aggiornamento: 08/04/2019 10:41
Domanda : La presente per richiedervi se è possibile partecipare all'appalto in RTI di tipo orizzontale così composta: IMPRESA A in possesso di categoria OG11 classifica III e OG1 classifica V IMPRESA B in possesso di categoria OG11 classifica III Quota partecipazione ATI 72,53 % IMPRESA A 27,47 % IMPRESA B Quote sulle singole categorie OG11 - OS6 - OS7 69% IMPRESA A 31% IMPRESA B OG1 100% IMPRESA A In attesa di un Vs cortese riscontro
Risposta : La risposta è positiva.
Chiarimento PI094786-19
Ultimo aggiornamento: 03/04/2019 16:08
Domanda : Con la presente, chiediamo la possibilità di includere le lavorazioni delle categorie scorporabili OS6 e OS7, nella categoria scoporabile di gara OG1. Grazie
Risposta : Il disciplinare di gara punto 1.4.1 recita: ".... qualora non sia in possesso dei requisiti relativi a una o più delle categorie scorporabili OG1, OS6, OS7, i relativi importi devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente" Quindi non è possibile cumulare l'importo delle cat. OS 6 e OS 7 sull'importo della categoria OG 1 bensì sull'importo della CAT. OG 11.
Chiarimento PI093196-19
Ultimo aggiornamento: 03/04/2019 16:06
Domanda : Buongiorno, con la presente si chiede se è possibile partecipare alla procedura di gara possedendo le categorie OG1 IV bis, OG11 II e utilizzando le categorie OS28 IV e OS3 III BIS scorporando la categoria prevalente. Distinti saluti
Risposta : La risposta è negativa. La categoria OG 11 non è surrogabile dal possesso delle qualificazioni in OS 3, OS 28, OS 30. L'art. 79,comma 16, DPR 207/2010 sancisce il principio di assorbenza nel senso che l'Impresa qualificata nella Cat. OG 11 può eseguire i lavori nelle categorie specializzate OS 3, OS 28,OS 30 ma non viceversa.
Ultimo aggiornamento: 06-02-2020, 11:13