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Dati del bando

noleggio full service di n. 6 automezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - CUI S02202290348202500001 CUP I59I26000510005
Ente appaltanteSAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.166.400,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema09/07/2026
Termine richiesta chiarimenti01/08/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte11/08/2026 12:00
Apertura busta amministrativa11/08/2026 12:30
Data chiusura procedura17/08/2026
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

previsti cam

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Menozzi Enrico

telefono: 0524688407
cellulare: 0524688411

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1noleggio full service di n. 6 automezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

CIG: BC4E5A603D
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI383926-26

Ultimo aggiornamento: 04/08/2026 12:49

Domanda : 1.Con riferimento ai requisiti assicurativi previsti dal CSA l’art. 13 prevede l'esibizione delle polizze assicurative recanti specifici limiti di franchigia e scoperto. Si osserva che, nell'ambito del mercato del noleggio full service, le coperture assicurative sono normalmente inserite in programmi assicurativi di tipo "Libro Matricola", caratterizzati da condizioni uniformi applicate all'intera flotta aziendale. In tale contesto, franchigie e scoperti possono risultare differenti rispetto ai valori richiesti dalla S.A. ed indicati nel Capitolato. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che – in eventuale presenza del suindicato scostamento - il requisito possa ritenersi soddisfatto qualora l'aggiudicatario dichiari di garantire contrattualmente alla Stazione Appaltante il pieno rispetto delle condizioni economiche previste dalla lex specialis, assumendo integralmente a proprio carico l'eventuale differenza tra le franchigie e/o gli scoperti previsti dalla propria polizza assicurativa e i limiti massimi indicati dal Capitolato, assicurando in ogni caso che la Stazione Appaltante non sostenga alcun onere economico ulteriore né subisca una riduzione del livello di tutela richiesto dalla documentazione di gara. 2.Con riferimento all’obbligo di rendicontazione entro 10 giorni dalla chiusura delle pratiche di sinistro (artt. 2 e 13 del CSA), si chiede di confermare se, con specifico riferimento ai rimborsi, la previsione debba intendersi finalizzata al monitoraggio dell'andamento della flotta e dei relativi costi, piuttosto che alla trasmissione analitica delle singole movimentazioni economiche riferite a ciascuna pratica. Si chiede di confermare se l'obbligo - di cui sopra - previsto dal Capitolato, possa ritenersi assolto mediante la trasmissione di report periodici bimestrali di sintesi contenenti le informazioni necessarie al monitoraggio del servizio, anziché mediante la comunicazione di ciascuna singola transazione economica. 3.Art.5.1 CSA (pag.3): “piano di compressione con pala e carrello”. Si chiede conferma che si intenda “gruppo di compressione/compattazione” composto da pala e carrello (senza paratie interne di contropressione). 4.In relazione all’espressione “Il trasferimento del mezzo da e per l’officina/e autorizzata, se necessita di intervento con carroattrezzi, resta a cura ed a carico dell’Appaltatore” (rif. Art. 15 CSA e art. 4 pag.5 Progetto della Fornitura), si chiede conferma che i trasferimenti da e per le officine autorizzate dei mezzi “marcianti” rimangano a carico della SA. 5.Art. 14.1 CSA (pag.9) + art. 20 CSA (pag.15):” tempistiche di riparazione...entro 48 ore dall’accettazione di cui sopra”. Giacché il trasferimento in officina – salvo i casi in cui risulti necessario l’impiego di carro attrezzi - resta a carico della SA (ex Art. 15 CSA), si chiede chiarire che il periodo di 48 ore per l’effettuazione della riparazione (o quello più breve eventualmente offerto) parte dal momento della consegna e relativa accettazione del mezzo, presso il centro di assistenza indicato. 6.Art.2 CSA (pag.1); si chiede conferma che per “mezzi sostitutivi”, ai fini del calcolo del punteggio, si debbano intendere più propriamente “mezzi di scorta”, ovvero veicoli targati, contrattualizzati, già iscritti agli Albi di riferimento e pronti per essere inseriti nei contesti di raccolta. 7.Art. 20 CSA (pag.15) in relazione all’espressione “in caso di mancata consegna del mezzo sostitutivo ...”. si chiede di chiarire se sia obbligatorio o meno offrire almeno un mezzo sostitutivo e, qualora ciò non sia obbligatorio, si chiede conferma che il comma si applichi esclusivamente al concorrente che abbia offerto uno o più mezzi sostitutivi. 8.Art. 20 CSA (pag.15): “per ogni riparazione/intervento effettuato oltre il termine ...verrà applicata una penale pari a euro 20 per ogni ora di ritardo”. Si chiede conferma che tale penale venga applicata esclusivamente in caso di mancata disponibilità del mezzo sostitutivo “a copertura” del mezzo fermo per riparazione.

Risposta :

  1. Si conferma che, qualora le franchigie e gli scoperti previsti dal programma assicurativo dell’operatore risultino differenti dai limiti indicati all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, il requisito può ritenersi soddisfatto a condizione che l’aggiudicatario si obblighi contrattualmente ad assumere integralmente a proprio carico la differenza tra le franchigie e/o gli scoperti previsti dalla propria polizza e i limiti massimi stabiliti dal Capitolato, in modo che nessun onere economico ulteriore gravi sulla Stazione Appaltante e non risulti in alcun modo ridotto il livello di tutela richiesto dalla documentazione di gara.

A tal fine il concorrente rende, nell’ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione di impegno conforme a quanto sopra; l’impegno è recepito nel contratto e la sua inosservanza rileva ai sensi degli artt. 20 e 21 del Capitolato.

Restano in ogni caso inderogabili, e non suscettibili di deroga per il tramite del meccanismo di accollo sopra descritto:

· i massimali minimi RCA di cui all’art. 13 del Capitolato (€ 6.070.000,00 per danni alle persone ed € 1.220.000,00 per danni alle cose);

· l’estensione delle coperture ai rischi elencati all’art. 13 (cristalli, sottrazione e smarrimento chiavi, atti vandalici, eventi atmosferici, danneggiamenti da caso fortuito o causati da ignoti);

· l’espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti di San Donnino Multiservizi S.r.l.;

· la trasmissione della documentazione attestante le coperture assicurative il giorno della consegna di ciascun mezzo.

L’accollo della differenza tra franchigie di polizza e limiti del Capitolato è una condizione di conformità, non una copertura aggiuntiva, e non concorre al punteggio.

  1. Con riferimento all’obbligo di rendicontazione di cui agli artt. 2 e 13 del Capitolato Speciale d’Appalto si precisa quanto segue.

L’art. 2 pone a carico del Fornitore la trasmissione alla Stazione Appaltante dei singoli report delle transazioni economiche attive e passive relative a rimborsi ed eventuali franchigie; l’art. 13 fissa in 10 giorni dalla chiusura della pratica il termine entro il quale il Locatore dà conto dell’esito dell’istruttoria delle pratiche assicurative di rimborso. Le due previsioni non possono ritenersi assolte mediante la sola trasmissione di report periodici bimestrali di sintesi. Si conferma peraltro che l’obbligo ha finalità di monitoraggio dell’andamento della flotta e dei relativi costi. A tal fine la trasmissione può avvenire in forma cumulativa, mediante un unico invio riferito a tutte le pratiche chiuse nel periodo, a condizione che ciascun invio rechi il dettaglio delle movimentazioni economiche per singola pratica e sia effettuato entro 10 giorni dalla chiusura della più risalente tra le pratiche in esso ricomprese. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere in qualsiasi momento la documentazione relativa alla singola pratica.

  1. Con riferimento all’art. 5.1 del Capitolato Speciale d’Appalto si conferma che l’espressione “piano di compressione con pala e carrello” individua il gruppo di compressione/compattazione composto da pala e carrello, senza paratie interne di contropressione.

  1. Si conferma che il trasferimento dei mezzi “marcianti” da e per le officine autorizzate resta a carico della Stazione Appaltante, mentre resta a cura e a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, il trasferimento che richieda l’impiego di carroattrezzi.

  1. Il termine per l’effettuazione della riparazione è disciplinato in modo uniforme dagli artt. 14.1 e 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, che ne individuano la decorrenza nell’accettazione/presa in carico della richiesta di intervento manutentivo da parte del Fornitore; tale accettazione deve intervenire entro 24 ore dalla comunicazione del guasto da parte della Stazione Appaltante attraverso i mezzi di comunicazione ivi indicati.

Si conferma pertanto che il periodo di 48 ore per l’effettuazione della riparazione, ovvero il minor termine eventualmente offerto in sede di gara, decorre dal momento dell’accettazione/presa in carico della richiesta e non dalla consegna del mezzo presso il centro di assistenza.

Tenuto conto che il trasferimento dei mezzi “marcianti” resta a carico della Stazione Appaltante, si precisa che il tempo occorso per il trasferimento, ove imputabile alla Stazione Appaltante, non è computato ai fini del termine di 48 ore.

  1. Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, per “veicoli sostitutivi di cortesia” si intendono veicoli targati e immatricolati, nella disponibilità contrattuale dell’Appaltatore e pronti per essere inseriti nei contesti di raccolta, aventi le medesime caratteristiche di carico in metri cubi complessivamente individuate nel Capitolato e rispondenti alle ulteriori specifiche nello stesso definite. La denominazione “mezzi di scorta” proposta nel quesito può ritenersi equivalente.

Quanto all’iscrizione agli Albi di riferimento, si precisa che, ai sensi del medesimo art. 2, l’iscrizione dei veicoli locati all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e al REN è effettuata a favore della Stazione Appaltante, cui compete il relativo adempimento; è onere dell’Appaltatore fornire tempestivamente, e comunque contestualmente alla messa a disposizione del veicolo, tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria a tale iscrizione. Non è pertanto richiesto che i veicoli sostitutivi risultino già iscritti al momento della messa a disposizione.

  1. L’obbligo di messa a disposizione di uno o più veicoli sostitutivi di cortesia è previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto quale condizione minima di esecuzione del contratto e non è pertanto rimesso alla scelta del concorrente. Esso sorge per ognuno dei veicoli locati che si renda indisponibile per oltre 72 ore continuative.

Un ulteriore e distinto obbligo di identico contenuto è previsto dall’art. 9 del Capitolato per il periodo in cui intervenga la sostituzione della fornitura a seguito di esito negativo del collaudo.

Ne consegue che le previsioni dell’art. 20 del Capitolato in materia di mancata consegna del veicolo sostitutivo si applicano a tutti gli operatori economici e non ai soli concorrenti che abbiano eventualmente offerto veicoli sostitutivi in sede di offerta tecnica.

  1. Non può essere confermata la lettura prospettata nel quesito. Il Capitolato prevede due penali autonome: quella di € 20,00 per ogni ora di ritardo (artt. 16 e 20), riferita alla riparazione eseguita oltre 48 ore dall'accettazione della richiesta, e quella di € 350,00 per giorno solare (art. 20), riferita alla mancata consegna del veicolo sostitutivo entro 48 ore dalla richiesta. Le due penali hanno presupposti diversi e operano indipendentemente: la messa a disposizione del veicolo sostitutivo non esonera l'Appaltatore dalla penale per il ritardo nella riparazione.

Chiarimento PI380928-26

Ultimo aggiornamento: 04/08/2026 12:45

Domanda : 1) In riferimento alla procedura di gara in oggetto, avente a oggetto l'affidamento del noleggio full service di n. 6 automezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 11 agosto 2026 alle ore 12:00, la scrivente Società formula formale richiesta di proroga dei termini, considerata la concomitanza della scadenza con il periodo festivo di Agosto e la chiusura estiva aziendale dei fornitori/partner della filiera di produzione dei veicoli (allestitori, case costruttrici, primari istituti bancari/assicurativi per il rilascio delle garanzie fideiussorie).Alla luce di quanto sopra si chiede cordialmente di voler valutare un differimento del termine ultimo per la presentazione delle offerte, concedendo una proroga della scadenza alla metà del mese di Settembre 2026 (con conseguente adeguamento delle tempistiche per i chiarimenti). 2)In riferimento alla procedura di gara in oggetto, ed in particolare a quanto previsto dall'Art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto ("Tempi di consegna dei veicoli"), la scrivente Società comunica che, in considerazione dell'attuale e nota congiuntura di mercato nel settore automotive/heavy-duty, i primari costruttori di telai registrano tempistiche di produzione ed evasione degli ordini sensibilmente superiori agli standard ordinari. Dai riscontri ufficiali forniti dalle case costruttrici interpellati per la presente procedura, la consegna dei telai idonei all'allestimento richiesto non è garantibile prima di 120 giorni, a cui dovranno sommarsi i tempi tecnici di allestimento, collaudo e immatricolazione dei mezzi per la raccolta RSU pari a circa 60giorni. .Alla luce di quanto sopra SI CHIEDE CORDIALMENTE se la Stazione Appaltante possa valutare una rettifica/chiarimento al Capitolato Speciale d'Appalto, estendendo il termine massimo di consegna dei n. 6 automezzi da 120 (centoventi) a 180 (centottanta) giorni solari e continui a decorrere dalla data del verbale di avvio/stipula del contratto. In attesa di un Vs gentile riscontro si porgono cordiali saluti.

Risposta :

  1. Si richiama integralmente il riscontro al quesito PI370840-26, che qui si intende riprodotto.
  2. In via preliminare si precisa che la materia dei tempi di consegna dei veicoli è disciplinata dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, e non dall’art. 4, che ha invece ad oggetto le opzioni di proroga del contratto in corso di esecuzione. Nel merito si richiama integralmente il riscontro reso al quesito PI370952-26: il termine massimo di 120 (centoventi) giorni continuativi è confermato. Ai fini del computo si precisa che il termine decorre dalla data dell’ordine ovvero dal contratto, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato, il quale contempla espressamente l’emissione dell’ordine in via anticipata alla firma del contratto per motivi di urgenza e prevede che il Fornitore assicuri l’esecuzione del servizio anche nelle more della stipula, su richiesta della Committente.

Chiarimento PI370952-26

Ultimo aggiornamento: 04/08/2026 12:41

Domanda : Buongiorno, vista la particolarità delle attrezzature e i tempi di approvvigionamento degli autocabinati, a meno che qualche fornitore li abbia a magazzino, non è possibile rispettare i tempi di consegna di 120 giorni. Vi chiediamo pertanto la possibilità di estendere i giorni di consegna almeno a 180 giorni. Distinti saluti.

Risposta :

Il termine di 120 (centoventi) giorni continuativi previsto dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto è confermato e non viene modificato, per le medesime ragioni di continuità del servizio pubblico già esposto in riscontro al quesito PI370840-26.


Chiarimento PI370840-26

Ultimo aggiornamento: 04/08/2026 12:38

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede la concessione di una proroga del termine per la presentazione delle offerte e, per l'effetto, anche del termine per la proposizione dei quesiti. La presente richiesta è motivata dall'esigenza di garantire un'adeguata e approfondita disamina della documentazione di gara, nonché dalla necessità di disporre di un congruo lasso temporale per acquisire i necessari riscontri tecnico-economici da parte dei fornitori coinvolti. Si evidenzia, inoltre, che il termine attualmente fissato per la presentazione delle offerte (11 agosto 2026) ricade in un periodo caratterizzato dalla concomitanza delle ferie estive, circostanza che comporta una fisiologica riduzione dell'operatività sia degli operatori economici sia dei fornitori e dei partner tecnici coinvolti nella predisposizione dell'offerta. Tale situazione determina inevitabili difficoltà nel reperimento della documentazione, nell'acquisizione delle quotazioni e nello svolgimento delle necessarie verifiche tecnico-economiche entro i tempi assegnati. La concessione della proroga richiesta consentirebbe, pertanto, di assicurare una più completa e consapevole predisposizione dell'offerta, favorendo una partecipazione più ampia e qualificata alla procedura, nel rispetto dei principi di concorrenza, massima partecipazione e buon andamento dell'azione amministrativa. In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta :

Con riferimento alla richiesta di proroga del termine di presentazione delle offerte e, conseguentemente, del termine per la proposizione dei quesiti, si rappresenta quanto segue.

Innantitutto non ricorrono le ipotesi di proroga obbligatoria di cui all’art. 92, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Inoltre, la procedura ha ad oggetto i mezzi necessari all’espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio comunale di Fidenza, qualificato dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto come servizio pubblico essenziale; la conclusione della procedura deve pertanto intervenire entro tempistiche compatibili con la scadenza dei contratti di noleggio attualmente in essere, dalla quale dipende la continuità del servizio. Un differimento del termine non risulta compatibile con tale esigenza.

Il termine per la presentazione delle offerte è pertanto confermato all’11 agosto 2026, ore 12:00.


Ultimo aggiornamento: 04-08-2026, 12:49