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Dati del bando

Lavori di consolidamento e ristrutturazione della Scuola secondaria S. Carlo e della Scuola primaria G. Pascoli - 2° stralcio
Ente appaltanteCOMUNE DI MODENA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto649.424,82 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema07/06/2019
Termine richiesta chiarimenti24/06/2019 17:00
Termine presentazione delle offerte05/07/2019 12:00
Apertura busta amministrativa10/07/2019 09:30
Data chiusura procedura19/09/2019
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteL’appalto comprende lavorazioni per le quali è richiesta obbligatoriamente l’abilitazione al D.M. 37/2008 per l’importo complessivo di €. 13.000,00. L'Impresa singola o associata non in possesso dei requisiti previsti per le lavorazioni per le quali e' richiesta l'abilitazione di cui al DM 37/2008 dovrà indicare la volontà di subappaltare ad impresa qualificata le medesime lavorazioni. Punto 8 Disciplinare di gara - Norme contrattuali e Disposizioni particolari riguardanti l'appalto: Come previsto all'art. 6 "Disposizioni particolari riguardanti l'appalto" del Capitolato Speciale d'Appalto, qui richiamato e facente parte integrante del presente disciplinare di gara, le lavorazioni previste in appalto si svolgeranno obbligatoriamente durante l’interruzione scolastica estiva che va approssimativamente dal 07/06 al 07/09. Il lavoro è suddiviso in due fasi, quindi in due estati, così come indicato nel Cronoprogramma. Le lavorazioni da eseguirsi nei locali bagni, in funzione anche delle migliorie proposte, potranno, invece, essere eseguite anche durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo le indicazioni della direzione lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Ne segue che, proseguendo nella scuola le attività didattiche senza alcuna interruzione anche anche durante l'esecuzione dei citati lavori, l'impresa dovrà mettere in atto ogni protezione ed ogni cautela, come previsto dal Piano della Sicurezza e nel rispetto delle indicazioni della direzione lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, al fine di evitare interferenze delle lavorazioni con le attività di utenti e personale della scuola. Nel corso dei lavori, la direzione lavori, in accordo con il coordinatore della sicurezza, potrà apportare modifiche o integrazioni al cronoprogramma, qualora lo ritenga necessario per esigenze di cantiere e per consentire la corretta e completa ultimazione dei lavori nei tempi prestabiliti. L'impresa deve attenersi al cronoprogramma dei lavori di progetto e ai suoi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi, senza che ciò autorizzi a richiedere alcun compenso aggiuntivo (anche per temporanea sospensione dei lavori, o altro), rispetto a tutti i prezzi e condizioni stabiliti negli elaborati progettuali. Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara.

Allegati

Referenti

Prato Donatella

telefono: 0592032778

Mignoni Barbara

telefono: 0592032408

De Angelis Francesco

telefono: 0592032622

Marchianò Luisa

telefono: 0592032400
cellulare: 0592032504

Morselli Pietro

telefono: 0592033292

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Lavori di consolidamento e ristrutturazione della Scuola secondaria S. Carlo e della Scuola primaria G. Pascoli - 2° stralcio

CIG: 79119603F0

Chiarimenti

Chiarimento PI180524-19

Ultimo aggiornamento: 21/06/2019 14:34

Domanda : Buongiorno, in caso di partecipazione ad un consorzio Stabile, la categoria OG2 deve essere posseduta anche dal consorziato esecutore?

Risposta : Richiamati l’art 146 del Dlgs 50/2016 e s.m. e ii., la deliberazione ANAC n. 1239 del 6/12/2017, la sentenza del Consiglio di Stato Sez V n. 403 del 16/01/2019, si precisa che il consorziato esecutore deve essere in possesso della qualificazione nella categoria OG2. Ciò in considerazione della preminenza dell’interesse pubblico alla protezione del patrimonio storico, artistico e culturale comportante la necessità che gli interventi ricadenti in tale ambito siano sempre eseguiti da soggetti dotati di un’appropriata, specifica e adeguata qualificazione volta ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

Chiarimento PI182079-19

Ultimo aggiornamento: 21/06/2019 14:34

Domanda : Volendo partecipare in qualità di Consorzio Stabile e in virtù di quanto precisato dall'art. 146 comma 1, Dlgs 50/2016 che prevede che il socio esecutore debba essere in possesso della categoria OG2, si chiede se anche questa Spett.Le Amministrazione si attenga a tale prescrizione e quindi si debba indicare un socio esecutore in possesso della categoria Og2.

Risposta : Richiamati l’art 146 del Dlgs 50/2016 e s.m. e ii., la deliberazione ANAC n. 1239 del 6/12/2017, la sentenza del Consiglio di Stato Sez V n. 403 del 16/01/2019, si precisa che il consorziato esecutore deve essere in possesso della qualificazione nella categoria OG2. Ciò in considerazione della preminenza dell’interesse pubblico alla protezione del patrimonio storico, artistico e culturale comportante la necessità che gli interventi ricadenti in tale ambito siano sempre eseguiti da soggetti dotati di un’appropriata, specifica e adeguata qualificazione volta ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

Chiarimento PI175970-19

Ultimo aggiornamento: 20/06/2019 10:04

Domanda : Buongiorno, in merito all'iscrizione alla "White List" chiedo se imprese che abbian fatto domanda di iscrizione ,e siamo ancora in attesa, siano ammesse alla procedura in oggetto. Distinti saluti

Risposta : Per la partecipazione alla gara nella categoria OG2 non è necessaria l'iscrizione alla white list; tale obbligo, ai sensi dell’art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016, è previsto solo nei casi di cui all’art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., relativi alla stipula, all’approvazione o all’autorizzazione di contratti e sub-contratti. Pertanto le attività sopra indicate (art. 1, co. 52, L. 190/2012) dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture. Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

Ultimo aggiornamento: 29-05-2020, 11:59