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Dati del bando

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME, FIDENZA, BUSSETO, FONTANELLATO, FONTEVIVO, ROCCABIANCA, SAN SECONDO PARMENSE, SORAGNA, SISSA-TRECASALI, COLORNO, TORRILE, BORE PER LA DURATA DI 36 MESI
Ente appaltanteCOMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.063.293,83 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema06/06/2019
Termine richiesta chiarimenti18/06/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte26/06/2019 13:00
Apertura busta amministrativa27/06/2019 15:00
Data chiusura procedura16/01/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cantarelli Mariella

telefono: 0524580131

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

CIG: 79162410BC

Chiarimenti

Chiarimento PI177360-19

Ultimo aggiornamento: 19/06/2019 10:34

Domanda : Con riferimento al piano economico finanziario con la presente si chiede di indicare come è stato calcolato il costo medio della notifica pari ad euro 8,00 considerato che: - le tariffe degli atti giudiziari attualmente in vigore da parte di Poste Italiane indicano un costo pari ad euro 9,50 fino a 20 g ed euro 10,65 oltre 20 g; - l'utilizzo del messo notificatore è territorialmente circoscritto al solo Comune ove nominato; - l'utilizzo di eventuali ufficiali giudiziari comporta un costo maggiore. In ogni caso la quantificazione del numero di spedizione calcolata risulta inferiore al numero di atti che verranno prodotti e notificati sia fruttosi sia infruttuosi sia esitati con esito positivo che con esito negativo in quanto il numero delle procedure cautelari ed esecutive stimate (fermi, pignoramenti presso terzi, ecc.) non risulta sufficientemente coerente con l'andamento storico del settore. Considerato quanto sopra descritto il valore finale indicato nel PEF pari ad euro 89.336,54 risulta pertanto azzerato solamente per effetto del maggior costo unitario delle spese di notifica non considerando inoltre il maggior numero di atti necessari affinché la capacità di riscossione delle entrate risulti adeguata a livelli standard regionali.

Risposta : In merito al quesito, si evidenzia che il ricorso alla raccomandata atti giudiziari non è l'unico strumento previsto dall'ordinamento per effettuare la notifica delle ingiunzioni di pagamento. Essa può avvenire anche mediante posta elettronica certificata (quantomeno per società, professionisti e ditte individuali), raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, consegna a mezzo messi notificatori (per i quali, fra l'altro, è inserita nel PEF apposita voce di costo che confluisce al rigo S1). L'importo unitario di € 8,00 per le notifiche postalizzate è stato pertanto quantificato quale media dei costi per la spedizione di un atto, ponderata (anche prudenzialmente) sui diversi tipi di invio ammessi. Il criterio di stima del numero di atti da produrre e notificare è indicato nella nota descrittiva a corredo del PEF. Si richiama l'attenzione in ogni caso sul paragrafo finale dell'allegato al capitolato di gara, nel quale è previsto che il concorrente, in base alla propria organizzazione ed esperienza, nonché alle modalità operative che intende proporre, rimoduli coerentemente le voci attive e passive del PEF, tenuti fermi esclusivamente i volumi di attività indicati al paragrafo 2.

Chiarimento PI175477-19

Ultimo aggiornamento: 19/06/2019 10:32

Domanda : Con riferimento al piano economico finanziario con la presente si chiede di indicare come è stato calcolato il costo medio della notifica pari ad euro 8,00 considerato che: - le tariffe degli atti giudiziari attualmente in vigore da parte di Poste Italiane indicano un costo pari ad euro 9,50 fino a 20 g ed euro 10,65 oltre 20 g; - l'utilizzo del messo notificatore è territorialmente circoscritto al solo Comune ove nominato; - l'utilizzo di eventuali ufficiali giudiziari comporta un costo maggiore. In ogni caso la quantificazione del numero di spedizione calcolata risulta inferiore al numero di atti che verranno prodotti e notificati sia fruttosi sia infruttuosi sia esitati con esito positivo che con esito negativo in quanto il numero delle procedure cautelari ed esecutive stimate (fermi, pignoramenti presso terzi, ecc.) non risulta sufficientemente coerente con l'andamento storico del settore. Considerato quanto sopra descritto il valore finale indicato nel PEF pari ad euro 89.336,54 risulta pertanto azzerato solamente per effetto del maggior costo unitario delle spese di notifica non considerando inoltre il maggior numero di atti necessari affinché la capacità di riscossione delle entrate risulti adeguata a livelli standard regionali.

Risposta : In merito al quesito, si evidenzia che il ricorso alla raccomandata atti giudiziari non è l'unico strumento previsto dall'ordinamento per effettuare la notifica delle ingiunzioni di pagamento. Essa può avvenire anche mediante posta elettronica certificata (quantomeno per società, professionisti e ditte individuali), raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, consegna a mezzo messi notificatori (per i quali, fra l'altro, è inserita nel PEF apposita voce di costo che confluisce al rigo S1). L'importo unitario di € 8,00 per le notifiche postalizzate è stato pertanto quantificato quale media dei costi per la spedizione di un atto, ponderata (anche prudenzialmente) sui diversi tipi di invio ammessi. Il criterio di stima del numero di atti da produrre e notificare è indicato nella nota descrittiva a corredo del PEF. Si richiama l'attenzione in ogni caso sul paragrafo finale dell'allegato al capitolato di gara, nel quale è previsto che il concorrente, in base alla propria organizzazione ed esperienza, nonché alle modalità operative che intende proporre, rimoduli coerentemente le voci attive e passive del PEF, tenuti fermi esclusivamente i volumi di attività indicati al paragrafo 2.

Chiarimento PI176764-19

Ultimo aggiornamento: 18/06/2019 17:05

Domanda : 1.si chiede di conoscere la società concessionaria che ha svolto precedentemente l'attività di riscossione coattiva e con quali percentuali di incasso; 2.in riferimento all’art. 5 del Capitolato si chiede conferma, se in caso di inesigibilità , verranno rimborsate dall'Ente oltre alle spese delle procedure cautelari ed esecutive attivate (ex D.M. 20/11/2000 Tabelle A e B) anche le spese postali e di notifica degli atti prodotti; 3.si chiede di chiarire se, in caso di procedure esecutive attivate successivamente alla presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità sulla base di ulteriori informazioni patrimoniali/reddituali emerse e risultate comunque infruttuose, le spese postali, di notifica e di procedure ex D.M. 20/11/2000 Tabelle A e B verranno rimborsate all’aggiudicatario e con quali modalità e tempistiche; 4.si chiede di chiarire se, ai fini della salvaguardia del termine prescrizionale relativamente alle partite già oggetto di dichiarazione di inesigibilità, l’aggiudicatario dovrà procedere ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi; 5.nel caso in cui l’aggiudicatario debba procedere ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi, si chiede di chiarire se le spese postali e di notifica sostenute verranno rimborsate dalla stazione appaltante, con quali modalità e tempistiche, e fino a quando tale attività interruttiva debba essere reiterata; 6. in riferimento all'attività di supporto alla riscossione spontanea, si chiede di chiarire se le spese postali vengono rimborsate dall'Ente.

Risposta : 1) La società concessionaria che ha svolto in precedenza l'attività di riscossione coattiva era ICA Imposte Comunali Affini SRL e le percentuali di incasso variavano da un 25% ad un 30% a seconda della tipologia di entrata e del comune committente; 2) in caso di inesigibilità del debitore, il rimborso delle spese non è contemplato e gli oneri sostenuti dal concessionario rientrano nel rischio di impresa; come chiaramente evidenziato all'art. 5, comma 9, del capitolato, nel solo caso di annullamento o sgravio per errore o fatto comunque imputabile all'ente creditore, è riconosciuto da questo al concessionario il rimborso delle spese sostenute, sia di notifica, sia per le procedure cautelari e/o esecutive. 3) occorre distinguere due casi: a) se è stata presentata dichiarazione di inesigibilità, ma non è ancora intervenuto il discarico, il concessionario è obbligato a proseguire le attività di recupero, ivi compresa l'attivazione di procedure esecutive, alle condizioni indicate nel capitolato di gara, e la posizione rientra nella disciplina dell'art. 11, comma 2, del capitolato medesimo b) se invece per la posizione in questione è già intervenuto il discarico, nel caso emergano successivamente nuove informazioni dalle quali si evince la solvibilità sopravvenuta del debitore, il concessionario potrà mettere in atto nuove azioni di recupero, previo specifico accordo con l'ente creditore, anche relativamente al rimborso in caso di infruttuosità 4) si ribadisce quanto indicato al punto 3): dopo la dichiarazione di inesigibilità e fino al discarico, il concessionario rimane obbligato a promuovere le azioni necessarie al recupero del credito, ivi comprese le notifiche ai fini interruttivi dei termini decadenziali 5) si vedano risposte ai punti 3) e 4) 6) per l'attività di supporto alla riscossione spontanea il prezzo che l'ente riconosce è comprensivo di ogni spesa ed in particolare dell'attività di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione. Non viene riconosciuto alcun rimborso spesa aggiuntivo.

Chiarimento PI170267-19

Ultimo aggiornamento: 18/06/2019 17:03

Domanda : 1.si chiede di conoscere la società concessionaria che ha svolto precedentemente l'attività di riscossione coattiva e con quali percentuali di incasso; 2.in riferimento all’art. 5 del Capitolato si chiede conferma, se in caso di inesigibilità , verranno rimborsate dall'Ente oltre alle spese delle procedure cautelari ed esecutive attivate (ex D.M. 20/11/2000 Tabelle A e B) anche le spese postali e di notifica degli atti prodotti; 3.si chiede di chiarire se, in caso di procedure esecutive attivate successivamente alla presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità sulla base di ulteriori informazioni patrimoniali/reddituali emerse e risultate comunque infruttuose, le spese postali, di notifica e di procedure ex D.M. 20/11/2000 Tabelle A e B verranno rimborsate all’aggiudicatario e con quali modalità e tempistiche; 4.si chiede di chiarire se, ai fini della salvaguardia del termine prescrizionale relativamente alle partite già oggetto di dichiarazione di inesigibilità, l’aggiudicatario dovrà procedere ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi; 5.nel caso in cui l’aggiudicatario debba procedere ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi, si chiede di chiarire se le spese postali e di notifica sostenute verranno rimborsate dalla stazione appaltante, con quali modalità e tempistiche, e fino a quando tale attività interruttiva debba essere reiterata; 6. in riferimento all'attività di supporto alla riscossione spontanea, si chiede di chiarire se le spese postali vengono rimborsate dall'Ente; Distinti saluti.

Risposta : 1) La società concessionaria che ha svolto in precedenza l'attività di riscossione coattiva era ICA Imposte Comunali Affini SRL e le percentuali di incasso variavano da un 25% ad un 30% a seconda della tipologia di entrata e del comune committente; 2) in caso di inesigibilità del debitore, il rimborso delle spese non è contemplato e gli oneri sostenuti dal concessionario rientrano nel rischio di impresa; come chiaramente evidenziato all'art. 5, comma 9, del capitolato, nel solo caso di annullamento o sgravio per errore o fatto comunque imputabile all'ente creditore, è riconosciuto da questo al concessionario il rimborso delle spese sostenute, sia di notifica, sia per le procedure cautelari e/o esecutive. 3) occorre distinguere due casi: a) se è stata presentata dichiarazione di inesigibilità, ma non è ancora intervenuto il discarico, il concessionario è obbligato a proseguire le attività di recupero, ivi compresa l'attivazione di procedure esecutive, alle condizioni indicate nel capitolato di gara, e la posizione rientra nella disciplina dell'art. 11, comma 2, del capitolato medesimo b) se invece per la posizione in questione è già intervenuto il discarico, nel caso emergano successivamente nuove informazioni dalle quali si evince la solvibilità sopravvenuta del debitore, il concessionario potrà mettere in atto nuove azioni di recupero, previo specifico accordo con l'ente creditore, anche relativamente al rimborso in caso di infruttuosità 4) si ribadisce quanto indicato al punto 3): dopo la dichiarazione di inesigibilità e fino al discarico, il concessionario rimane obbligato a promuovere le azioni necessarie al recupero del credito, ivi comprese le notifiche ai fini interruttivi dei termini decadenziali 5) si vedano risposte ai punti 3) e 4) 6) per l'attività di supporto alla riscossione spontanea il prezzo che l'ente riconosce è comprensivo di ogni spesa ed in particolare dell'attività di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione. Non viene riconosciuto alcun rimborso spesa aggiuntivo.

Chiarimento PI176750-19

Ultimo aggiornamento: 18/06/2019 17:00

Domanda : Con riferimento all'art. 9 comma 5), si chiede se nel caso in cui il concorrente voglia aprire ulteriori sportelli rispetto a quelli minimi richiesti, le amministrazioni indicate al presente articolo garantiscono un locale per il servizio di front office?

Risposta : Le amministrazioni interessate non garantiscono la disponibilità di ulteriori locali, in aggiunta a quelli indicati all'art. 9 del capitolato. La ricerca di locali per sportelli aggiuntivi inseriti nell'offerta tecnica è onere del concorrente.

Chiarimento PI170637-19

Ultimo aggiornamento: 18/06/2019 17:00

Domanda : Con riferimento all'art. 9 comma 5), si chiede se nel caso in cui il concorrente voglia aprire ulteriori sportelli rispetto a quelli minimi richiesti, le amministrazioni indicate al presente articolo garantiscono un locale per il servizio di front office?

Risposta : Le amministrazioni interessate non garantiscono la disponibilità di ulteriori locali, in aggiunta a quelli indicati all'art. 9 del capitolato. La ricerca di locali per sportelli aggiuntivi inseriti nell'offerta tecnica è onere del concorrente.

Ultimo aggiornamento: 30-01-2020, 00:19