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Dati del bando

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la sostituzione di lavoratori assenti nei servizi sociali e socio-sanitari - C.I.G. 7916454082
Ente appaltanteCOMUNE DI MODENA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto2.045.610,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema26/06/2019
Termine richiesta chiarimenti15/07/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte22/07/2019 12:00
Apertura busta amministrativa23/07/2019 09:30
Data chiusura procedura08/08/2019
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
Note- Non è previsto alcun sopralluogo; - Il Disciplinare di gara prevede, all'art. 24 "Clausola sociale ed altre condizioni particolari di esecuzione", la clausola sociale nonchè la disponibilità di una sede operativa nel Comune di Modena.

Allegati

Referenti

Terenziani Massimo

telefono: 0592032743

Prato Donatella

telefono: 0592032778

Mignoni Barbara

telefono: 0592032408

De Angelis Francesco

telefono: 0592032622

Marchianò Luisa

telefono: 0592032400
cellulare: 0592032504

Amato Francesco

telefono: 0592032736

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio si somministrazione di lavoro temporaneo per la sostituzione di lavoratori assenti nei servizi socio sanitari

CIG: 7916454082

Chiarimenti

Chiarimento PI208724-19

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019 17:41

Domanda : chiediamo di rivedere il costo orario indicato nelle tabelle di cui all'allegato B, in quanto non risulta corretto nè il rateo ferie/permessi nè il rateo per la monetizzazione dei permessi sindacali. Tale richiesta in quanto il CCNL ENTI LOCALI prevede che: 1) per i neo assunti contrattualizzati su 6 gg. lavorativi settimanali la maturazione annua di 30 gg. di ferie e 4 di permessi pari a rispettivamente a 180 e 24 ore annue (36 ore settimanali/6 gg. lavorativi = 6 ore per ogni giorno) . 2) per i neo assunti contrattualizzati su 5 gg. lavorativi settimanali la maturazione annua di 26 gg. di ferie e 4 di permessi pari a rispettivamente a 187,2 e 28,8 ore annue (36 ore settimanali/5 gg. lavorativi = 7,2 ore per ogni giorno). In relazione, infine, ai permessi sindacali, si specifica che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE, vengono maturate 10 ore di permesso ogni 1.500 ore lavorate. Pertanto anche in questo caso non è corretto quanto indicato nelle tabelle di cui all'allegato B.

Risposta : - Il calcolo è stato effettuato considerando sole le ferie e senza i 4 gg. di permesso che comunque saranno riconosciuti dalla stazione appaltante all'affidataria , infatti, la riga del prospetto del costo orario “rateo ferie” , comprensivo dei 4 gg mancanti, varia da € 1,137 a € 1,364 per le cat D su 5 gg settimanali, mentre per le Cat. B su 6 gg settimanali, varia da € 0,979 a € 1,110. - Anche per quanto riguarda le monetizzazione delle ore di permesso sindacale , l'importo sarà € 12,48 anziché € 10,50, comportando una variazione del costo orario da € 0,006 a € 0,007 che sarà riconosciuta dalla stazione appaltante all'affidataria.

Chiarimento PI210094-19

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019 17:38

Domanda : chiediamo: DISCIPLINARE Art. 23 chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali CAPITOLATO Art. 1B.5 e .8 per quanto concerne l'idoneità fisica all'impiego ricordiamo che rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 dove : il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva. Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dal Comune nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro). In proposito perché l’art.22 CCNL Agenzie per il lavoro, applicato ai lavoratori somministrati, prevede che la “sorveglianza sanitaria resta a carico dell’Utilizzatore”, riteniamo che anche la loro visita “preassuntiva” possa pacificamente essere posta a carico dell’Utilizzatore: evidenziamo infatti ancora che la Legge stessa, quando disciplina nell’art. 41 D.Lgs. 81/08 la generica “sorveglianza sanitaria”, include anche la visita medica preventiva / preassuntiva (nel comma Art. 3B.b e c e l In relazione alla richiesta di immediate sostituzione e alla possibilità di annullare la predetta da parte del Comune , chiediamo che l’utilizzatore valuti l’ipotesi dell’eccessività di alea in capo all’Agenzia. Infatti, nel caso in cui l’aggiudicataria al momento della richiesta di annullamento, avesse già contrattualizzato il lavoratore dovrebbe comunque retribuire lo stesso fino alla naturale scadenza contrattuale con conseguenti oneri economici non sostenibili. Chiediamo dunque di confermare, al fine di salvaguardare tutte le parti contrattuali, che i motivi di annullamento siano riconducibili ad una causa di recesso opponibile ex lege anche al lavoratore, diversamente di rivedere ragionevolmente i termini tra la richiesta o il recesso. Art. 3B.c) e 4B II cpv per quanto concerne l’interruzione per cause di forza maggiore, nel caso di sottoscrizione del contratto di somministrazione e prestazione, riteniamo che se non integrante una delle cause di interruzione legittime del contratto del lavoratore, permanendo il diritto dello steso alla retribuzione, permane anche il relativo onere di rimborso da parte dell’utilizzatore dei relativi oneri retributivi e previdenziali sostenuti dall’Agenzia (art 33. c2 D. Lgs. 81/15) Art. 5B chiediamo conferma che la formazione sui rischi specifici rimane in capo all’utilizzatore ex lege art 33 c. 4 D. Lgs. 81/15. Art. 9B Per quanto concerne il comportamento del personale riteniamo che irregolarità dello stesso debbano portare ad azioni disciplinari nei suoi confronti e non a richieste verso l’Agenzia, che potrà esclusivamente attivarsi in relazione, appunto, ai vari provvedimenti disciplinari; si chiede conferma. Art. 7C Chiediamo conferma che pertanto il Comune corrisponderà il dovuto ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 alle prestazione in corso di esecuzione che non cesseranno alla data di recesso ma alla naturale scadenza contrattuale Art. 8C Chiediamo di valutare effettivamente l’opportunità di nominare a responsabile esterno l’Agenzia poiché considerata la particolarità del rapporto di somministrazione (che non è un appalto), non dovrebbe esserci. I lavoratori somministrati svolgono la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatrice che fornisce direttamente loro ogni necessaria indicazione in merito alle procedure interne/le regole da seguire. L’agenzia non può, in concreto, effettuare direttamente alcuna attività di vigilanza e/o rendiconto periodico rispetto all’attività professionale svolta dai somministrati ed è Titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le aziende utilizzatrici delle prestazioni di lavoro. I soli dati che vengono da Voi conferiti sono quelli strettamente funzionali all’instaurazione ed alla gestione amministrativa e operativa del rapporto commerciale -quali, ad esempio, quelli necessari per la fatturazione-, di cui la scrivente diventa titolare. Art. 11C rispetto ai danni ai terzi si rimanda all’art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15 e alla Circolare Funzione Pubblica 07/2009 SCHEMA DI CONTRATTO Art. 9 per quanto concerne le responsabilità, ferma quella verso terzi CHE è in capo al Comune ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15, chiediamo conferma che la responsabilità dell’aggiudicataria sia ricondotta solo ad inadempienza ad essa esclusivamente imputabili e a danni derivanti da tali inadempimenti Art. 15 chiediamo l’elezione di domicilio presso la sede legale OFFERTA ECONOMICA: Chiediamo conferma che come indicato dai documenti di gara pag 12 del capitolato la stazione appaltante rimborserà all’agenzia interamente il costo orario finito del lavoro Inoltre si segnala che nelle tabelle di costo non sono presenti le ex festività, in tal modo il costo indicato dal SA risulta sottostimato; Si segnala infine che ci risulta che le ferie maturino anche su contratti molto brevi, mentre ciò che non matura è il TFR. OFFERTA TECNICA Rispetto criterio 5-1 e 5-2 offerta tecnica, si chiede la modalità con cui verrà valutata tale esperienza Es. viene considerato il mero numero quantitativo di persone con esperienza, o il numero di anni di esperienza? Es. contano di più 10 addetti con 1 anno di esperienza o 5 con 2 anni

Risposta : - Le spese contrattuali dipendono dal ribasso ed orientativamente oscilleranno intorno ad € 3.700,00 (importo comprensivo dell'imposta di registro, imposta di bollo e dei diritti di segreteria). - Si ritiene che la visita “preassuntiva” costituisca requisito imprescindibile per l'avvio al lavoro, restando a carico dell'Agenzia - Confermiamo che verranno riconosciuti all'Agenzia gli oneri sostenuti derivanti dall'annullamento per cause non riconducibili ai casi di recesso opponibile ex lege. - Sì. - Sì. - Come previsto dall'Art. 10B l'azione disciplinare, nei confronti dei prestatori di lavoro, viene esercitata dall'Agenzia che contestualmente dovrà attivarsi per la sostituzione del personale, anche immediata, nei casi previsti dal sopracitato articolo. - Si, sarà corrisposto il dovuto relativo alle somministrazioni in corso alla data di efficacia del recesso con termine di conclusione successivo a detta data. - Il Comune si attiene a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia di trattamento dati e riservatezza. - Sì. - Si rimanda a quanto previsto dall'art. 11C del capitolato speciale. - Nel disciplinare di gara all'art. 15.3.1 c.7 viene richiesto di disporre di una sede operativa nel Comune di Modena, ovvero, di impegnarsi ad aprire tale sede entro l'avvio del contratto. - Sulla base dell'Art. 28 c7 del CCNL del 21.5.2018 le festività non sono previste e i retei di ferie maturano per periodi superiori ai 15 gg. - Si precisa che sarà valutata l'anzianità media su funzioni analoghe delle figure che la ditta si impegna a fornire per sostituzioni di durata superiori a 15 gg.

Chiarimento PI210118-19

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019 16:37

Domanda : Buongiorno di seguito alcune richieste di chiarimento: Al punto 8 dell’art. 1B del capitolato speciale d’appalto indicate che l’Agenzia dovrà occuparsi delle visite mediche preventive. L’art. 35 comma 4, DLGS 81/2015 e smi indica che la sorveglianza medica debba essere a carico dell’Utilizzatore, pertanto chiediamo che questo punto venga rivisto. Al punto 9 dell’art. 1B del capitolato speciale d’appalto indicate che le ore prestate per la partecipazione ai corsi di formazione professionale organizzati dal Comune sono a carico dell’Agenzia. Secondo l’ art 33 comma 2 D. Lgs 81/2015 i costi sostenuti dall’Agenzia devono essere rimborsati dall’utilizzatore, inoltre se la formazione è inerente anche quella specifica della sicurezza vi è il riferimento dell’art.35 comma 4 , che prevede l’onere per gli utilizzatori come per i propri dipendenti diretti, pertanto chiediamo che questo punto venga rivisto. A pag 8 del capitolato ribadite che non può essere l’agenzia a sostenere gli oneri per la sicurezza ai sensi dell’art. 35 comma 4 in specie se la formazione è quella specifica e non generale. Nella tabelle costi non è stata inserita l’indennità di vacanza contrattuale di € 11,12 per il livello B3 e € 11,87 per il livello C1. Chiediamo che vengano rielaborate le tabelle.

Risposta : - Si ritiene che la visita “preassuntiva” costituisca requisito imprescindibile per l'avvio al lavoro, restando a carico dell'Agenzia. - L'Azienda deve fornire personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e prevenzione secondo quanto indicato dall'Art. 5B del capitolato ultimi capoversi. - Si rimanda a quanto descritto all'Art. 5B del capitolato circa gli obblighi dell'Agenzia riguardanti la formazione minima del personale inviato in missione. - Sarà cura della stazione appaltante provvedere all'aggiornamento in corso di esecuzione.

Chiarimento PI208632-19

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019 16:33

Domanda : si chiede di stimare i costi relativi alla sottoscrizione del contratto nonché di indicare le ore previste per i corsi di formazione di cui all'articolo 1B punto 9, comma 2, sempre che tali ore non siano a carico della Committenza.

Risposta : - Dipendono dal ribasso ed orientativamente oscilleranno intorno ad € 3.700,00 (importo comprensivo dell'imposta di registro, imposta di bollo e dei diritti di segreteria). - Le ore di formazione sono a carico dell'Agenzia e per quanto concerne il monte ore non saranno richieste frequenze superiori a quanto previsto dal CCNL.

Chiarimento PI208622-19

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019 16:33

Domanda : si chiede conferma che le calzature tipo di cui all'articolo 5.B del CSA saranno messe a disposizione dalla Committenza in quanto trattasi di DPI si chiede conferma che le festività siano da fatturare a parte ovvero al momento del loro verificarsi, in quanto non ricomprese nei costi indicati nelle tabelle di cui all'allegato B. si chiede conferma che, atteso quanto previsto dal CCNL di categoria da applicarsi - CCNL AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONI DI LAVORO, art. 30 punto b), la maturazione degli istituti delle ferie/permessi avverrà su base oraria, pertanto anche in relazione a missioni inferiori a 16 gg. conferma che i permessi previsti dagli artt. 32-35 del CCNL ENTI LOCALI siano fatturabili al loro verificarsi in quanto non compresi nei costi di cui all'allegato B. conferma che se verranno attivati lavoratori con causale non sostitutiva, i contributi aspi saranno aggiunti ai costi orari di cui alle tabelle dell'allegato B.

Risposta : - No, dovranno essere fornite dalla ditta come previsto dall'Art 5B del capitolato. - Come previsto dall'Art. 1C del capitolato saranno rimborsate a parte le indennità modali e le eventuali ore straordinarie con applicazione tariffaria pari a quella stabilita dal vigente CCNL funzioni locali. Le festività Nazionali non sono previste nel contratto in vigore. - Sulla base dell'Art. 28 c7 del CCNL del 21.5.2018 le festività non sono previste e i retei di ferie maturano per periodi superiori ai 15 gg. - Sì. - Sì.

Chiarimento PI208380-19

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019 16:32

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla presente procedura, trasmettiamo di seguito alcune richieste di chiarimenti. 1) Sull’indennità di vacanza contrattuale. Si prende atto di quanto riportato nelle tabelle sul costo orario del lavoro allegate alla legge di gara e si evidenzia che nelle predette non è riportato il nuovo importo dell’IVC. Si chiede pertanto conferma che il mark-up di gara andrà applicato ai costi considerando gli importi dell’IVC aggiornati al 1 luglio 2019. 2) Sul contributo ASPI. Premesso che le tabelle sui costi, allegate al Capitolato di gara, non riportano il contributo ASPI, si desume e si chiede pertanto conferma che tutti i contratti saranno con causale “sostituzione”. 3) Sulla durata delle missioni. Si chiede cortesemente di specificare il periodo medio di missione per cui si prevedono le sostituzioni. 4) Sulle ore di formazione. Alla luce della probabile “brevità” delle missioni e la causale “sostituzione” si chiede cortesemente di avere indicazioni circa l’incidenza reale delle ore di formazione svolte lo scorso anno delle risorse inviate in missione. 5) Sulle visite mediche. Premesso che per normativa inderogabile (cfr. dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2015) la sorveglianza sanitaria resta in carico all'Utilizzatore, si prende atto che la mera organizzazione delle visite mediche sarà in capo all’ApL e si chiede cortese conferma che i costi relativi all’organizzazione delle predette visite saranno da rifatturare a parte. 6) Sui DPI. Si chiede cortese conferma che i costi relativi ai DPI saranno da rifatturare a parte considerato che i lavoratori somministrati andranno in “sostituzione”. 7) Sulla prevenzione, sicurezza, formazione e sostituzione. Si segnala che il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile, di seguito i riferimenti normativi: Somministrazione: artt. 30-40 D. Lgs. 81/2015; Appalto: art. 1655 c.c.. In particolare: APPALTO Con il contratto di appalto di servizi un’impresa (committente) incarica un’altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi (art. 29 D. Lgs. 276/03). I lavoratori impiegati nell’appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell’impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l’illegittimità dell’appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi . In caso d’appalto l’impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori. SOMMINISTRAZIONE Il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d’appalto/opera. In effetti, con il contratto di somministrazione l’Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all’interno dei sui locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall’utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza). Più analiticamente: - per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, comma 1 del D. Lgs. 81/2015); - in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro. (art. 34 – comma 3 - D. Lgs. 81/2015); - l’utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35 – comma 4 del D. Lgs. 81/2015). Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente: “la cosa che emerge subito e desta perplessità è l’attribuzione di obblighi prevenzionistici assolutamente essenziali per la prevenzione di infortuni e malattie professionali (la formazione, l’informazione e l’addestramento) ad un soggetto giuridico (l’Agenzia di lavoro) che non ha poteri rispetto al luogo in cui si svolge la prestazione del lavoratore (l’azienda dell’impresa utilizzatrice); ciò è in contrasto con la logica stessa della valutazione dei rischi che richiede la programmazione, la realizzazione e il miglioramento delle misure di prevenzione conseguenziali alla valutazione dei rischi da parte dell’impresa nella cui organizzazione il soggetto lavori (valutazione che è obbligo del datore di lavoro in senso prevenzionistico, inteso come responsabile dell’organizzazione in cui il lavoratore svolga la sua attività, come da previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008). … spetterà comunque al datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato dal somministratore sia coerente con i rischi “specifici” dell’azienda che ospita il lavoratore e non risulti carente rispetto ad alcuni di essi (circostanza che è molto frequentemente oggetto di valutazione e accertamento in sede di giudizio infortunistico e spesso a fondamento della condanna del soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla formazione), senza potere, in difetto, addurre la mancata ottemperanza di tale obbligo da parte del datore di lavoro dell’Agenzia, … Analoga conclusione valga anche rispetto alle attività di addestramento, particolarmente importanti in materia di prevenzione di infortuni e malattie, che secondo quanto disposto dall’articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008, vanno effettuate al momento dell’inizio dell’utilizzazione, da “persona esperta” e necessariamente “sul luogo di lavoro”. E’ chiaro che una attività di addestramento svolta in un luogo diverso (presumibilmente presso il somministratore o soggetti formativi di cui questo si avvalga per l’addestramento) da quello in cui il lavoratore opererà e/o su una attrezzatura diversa da quella che il lavoratore dovrà usare presso l’utilizzatore non solo non è conforme a quanto nella vigente legislazione (il citato articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008) ma soprattutto rischia di essere gravemente inefficace in termini prevenzionistici aggravando il rischio infortunistico e, allo stesso modo, esponendo il datore di lavoro utilizzatore a possibili contestazioni giudiziali in caso di infortunio” (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/). Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che, in base a quanto indicato art. 1.B del Capitolato di gara, saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione (parte speciale), e anche addestramento, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità. 8) Background check. Con riferimento al Background check (cfr. art. 1B par. 13) e art. 5B lett. f) del Capitolato Speciale) si chiede cortese conferma che tale tipologia di richiesta potrà essere gestita esclusivamente nei limiti delle disposizioni di legge vigenti (cfr. art.10, comma 1 de D. Lgs. 10 settembre 2003, n.276 ; art. 8 della L. n. 300/1970; art. 10 Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR UE) 2016/679).

Risposta : 1) Sì. 2) Sì. 3) Il periodo medio delle sostituzione nell'ultimo biennio è stato di n. 60 OSS media all'anno per 120 gg/anno, e n. 7 AS all'anno per 230 gg/anno. 4) L'azienda deve fornire personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e prevenzione e secondo quanto indicato dall'Art 5B ultimi capoversi del capitolato. 5) Sì, i costi di predette visite saranno oggetto di fatturazione in capo alla stazione appaltante. 6) Il Comune fornirà direttamente agli operatori i dispositivi di protezione individuale come specificato dall'Art. 6B del capitolato, i restanti ( calzature) saranno a carico dell'appaltatore. 7) Si rimanda a quanto scritto nell'Art. 1B punto 7 del capitolato. 8) Sì, fermo restando l'obbligo per l'Agenzia di non avviare al lavoro personale con le caratteristiche di cui all'Art. 1B punto 13.

Chiarimento PI200220-19

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019 16:30

Domanda : Si chiede: - di indicare l'importo di eventuali spese contrattuali; - di specificare quali tipologie di assenze sono a carico dell'agenzia e quali sono da fatturare a parte; - se le festività nazionali, infrasettimanali e cadenti di domenica, verranno fatturate a parte; - se l'importo a base di gara è presunto e se presunto, si chiede se al variare di tale importo varia anche il mark up o se quest'ultimo rimane fisso.

Risposta : - Dipendono dal ribasso ed orientativamente oscilleranno intorno ad € 3.700,00 (importo comprensivo dell'imposta di registro, imposta di bollo e dei diritti di segreteria). - Le assenze del personale somministrato saranno a carico dell'Agenzia. - Le festività Nazionali non sono previste nel contratto in vigore. - L'importo del valore contrattuale è presunto ed è calcolato in base ad un numero di ore di esigenza stimato sulla base di quanto accaduto nell'ultimo biennio, il mark up è definito su base oraria.

Chiarimento PI200126-19

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019 16:28

Domanda : - Nell'offerta tecnica, al punto 2, è richiesto un sistema di autovalutazione della qualità; si chiede si specificare meglio tale punto. - Per quanto riguarda il punto 4 dell'offerta tecnica si chiede se la formazione è quella generale, modulo di 4 ore come previsto dal D.lgs. 81/08; in caso di risposta negativa si chiede di specificare la tipologia di formazione. - Per poter sviluppare al meglio il punto 6 dell'offerta tecnica circa il n. di stabilizzazioni, si chiede di indicare il n. totale di lavoratori da somministrare e il n. massimo di stabilizzazioni di cui necessita la Stazione Appaltante.

Risposta : - Si conferma quanto già precisato al punto 2.1 dei sub criteri di valutazione. - No, si intende il piano e le attività di formazione aggiuntive e mirate alle funzioni che l'operatore somministrato sarà chiamato a svolgere. - Le esigenze calcolate sulla base dell'utilizzo dell'ultimo biennio si possono stimare in n. 60 unità per le OSS e in n. 7 unità per le AS.

Chiarimento PI200093-19

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019 16:28

Domanda : - L'art. 7.3 stabilisce che il concorrente deve aver eseguito nel triennio 2018,2017,2016 servizi per attività di somministrazione lavoro per figure socio-sanitarie ed assistenziali per un importo medio annuo non inferiore a € 300.000. A tal proposito, si chiede se tale importo è da riferire al triennio complessivamente come importo medio conseguito nel triennio o alle singole annualità. - Si chiede se deve essere prodotto il PASSOE. - Il Disciplinare prevede l'impegno all'apertura di una sede operativa nel Comune di Modena; a tal fine si chiede se la suddetta sede deve essere regolarmente iscritta alla camera di commercio o se è sufficiente un Corner.

Risposta : - L'importo è riferito al valore annuo medio del periodo (valore totale del triennio 2016-17-18 diviso 3). - Si. - L'agenzia affidataria dovrà istituire nel Comune di Modena, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, una sede operativa idonea alla gestione del contratto secondo tutte le prescrizioni in esso contenute.

Chiarimento PI197853-19

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019 16:26

Domanda : si chiede conferma che ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti.

Risposta : Si.

Ultimo aggiornamento: 21-04-2020, 15:23