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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI COMPARTI OPERATORI DEL P.O. DI RAVENNA (INTERVENTO APB 24 – LOTTO RAVENNA)
Ente appaltanteAZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Bando rettificato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto3.104.530,23 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema08/07/2019
Termine richiesta chiarimenti29/07/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte05/08/2019 15:00
Apertura busta amministrativa26/08/2019 10:00
Data chiusura procedura06/03/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Baronio Paola

telefono: 0547394453
cellulare: 0547352321

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI COMPARTI OPERATORI DEL P.O. DI RAVENNA

CIG: 7928541702

Chiarimenti

Chiarimento PI226891-19

Ultimo aggiornamento: 29/07/2019 17:13

Domanda : In rif. alla risposta PI226619-19: Il file è l'ultimo nella lista della documentazione: "Foglio prodotti selezionato" File da compilare

Risposta : Bisogna compilare solo la riga esistente sotto l'Elenco prodotti. Per ulteriori chiarimenti si può contattare il n. verde 800 810 799

Chiarimento PI226007-19

Ultimo aggiornamento: 26/07/2019 11:37

Domanda : sul sistema, nella documentazione a disposizione dell'O.E. è allegato "File da compilare", si chiede: - il file deve essere compilato con tutti gli articoli dell'elenco prezzi, tale da determinare l'importo lavori a base di gara? - il file compilato deve essere caricato successivamente nella sezione offerta/prodotti? se la risposta è affermativa nella versione xls. o pdf?

Risposta : Non si comprende a quale documento ci si riferisca poichè non risulta che nella documentazione messa a disposizione ci sia un file così denominato

Chiarimento PI224765-19

Ultimo aggiornamento: 26/07/2019 11:36

Domanda : Possiamo partecipare nel seguente modo?: CAPOGRUPPO OG11 III° BIS e OG1 III° + MANDANTE OG11 I° , per la OG11 si utilizzerebbe l'incremento convenzionale , e subappaltando la OS18 A OS6 e OS7?

Risposta : Il disciplinare di gara prevede con riguardo ai raggruppamenti di tipo orizzontale (paragrafo1.4.2 pag. 6) "Si precisa che in mancanza di qualificazione in una o più delle categorie scorporabili, il relativo importo va ad incrementare l’importo complessivo della categoria prevalente per il quale occorrerà qualificarsi" Poichè l'operatore economico non possiede la qualificazione nelle categorie scorporabili OS 6, OS 7, OS 18/A, gli importi delle suddette categorie vanno ad incrementare l'importo della categoria prevalente che diventa pari a € 2.867.060,37. Con le classifiche possedute dalle Imprese in OG 11 non è possibile coprire il suddetto importo di qualificazione nella categoria prevalente OG 11, infatti: classifica III bis con incremento di un quinto = € 1.800.000,00 classifica I (senza incremento del quinto in quanto non possiede qualificazione per importo pari almeno ad un quinto dell'importo della categoria OG 11 per cui concorre - art 61 DPR 207/2010) = € 258.000,00 TOTALE IMPORTO posseduto € 2.058.000,00 Quindi non sufficiente a coprire l'importo di € 2.867.060,37.

Chiarimento PI216880-19

Ultimo aggiornamento: 25/07/2019 17:17

Domanda : All’interno del computo metrico Strutturale relativo al Blocco 08 la descrittiva delle attività risulta troncata e non è presente un elenco prezzi unitari di riferimento. Si chiede pertanto la versione completa del computo metrico estimativo o la messa a disposizione di un elenco prezzi unitari, all’interno del quale siano interamente disponibili le suddette descrittive.

Risposta : viene allegato il CME strutturale Blocco 08 completato nelle parti mancanti

Chiarimento PI222647-19

Ultimo aggiornamento: 24/07/2019 11:15

Domanda : Siamo impresa in possesso di Categoria SOA OG11 classifica III e OG1 classifica V. Se decidiamo di partecipare in ATI per la categoria OS18-A, eseguendo le lavorazioni delle categorie OS6 e OS7 con la categoria OG1 e dichiarando il subappalto della categoria OG11 nei limiti di legge(ottenendo così l'importo pari ad € 1.026.771,82 ricopribile con la categoria III di OG11), è possibile partecipare all'appalto ?

Risposta : si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara paragrafo 1.4.1.; in particolare "L’Impresa singola, ai fini della partecipazione alla gara, deve essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità con riferimento alla categoria prevalente OG 11 per classifica IV bis oppure deve essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG 11 per importo adeguato (Class. III bis) e nelle singole categorie scorporabili previste in bando, per i loro corrispondenti importi, comprensivi degli oneri per la sicurezza, fermo restando che qualora non sia in possesso dei requisiti relativi a una o più delle categorie scorporabili OS 18-A, OG1, OS6, OS7, i relativi importi devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente." Dunque l'operatore possiede la qualificazione, oltre che in cat. OG 11, nella categoria scorporabile OG 1 e intende associarsi in RTI con soggetto qualificato nella categoria scorporabile OS 18/A, mentre non possiede la qualificazione nelle categorie scorporabili OS 6 e OS 7, Pertanto, non sussistendo equipollenza tra le CAt. OS 6 e OS 7 con la Cat OG 1, occorre coprire con la categoria prevalente OG 11 l'importo di € 2.681.522,91 (importo CAT. OG 11 + importo Cat. OS 6 e OS 7; la qualificazione in OG 11 per class. III non è sufficiente a coprire detto importo.

Chiarimento PI220094-19

Ultimo aggiornamento: 24/07/2019 11:10

Domanda : si chiede di confermare se un'azienda che possiede iscrizione SOA in OG11 class. IV e OG1 class. I possa partecipare alla presente gara anche usufruendo del beneficio dell'incremento di un quinto previsto dalla normativa

Risposta : si conferma, fermo restando l'obbligo di subappaltare le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute (OS 18/A)

Chiarimento PI218795-19

Ultimo aggiornamento: 24/07/2019 11:06

Domanda : La sottoscritta impresa qualificata SOA in: Cat. OG1 Classifica V^ Cat. OG11 Classifica IV^bis Cat. OS6 Classifica I^ Può partecipare alla gara in oggetto subappaltando il 100% delle opere ascrivibili alle categorie OS18-A e OS6 e le opere ascrivibile alla categoria OS6 per la parte non coperta dalla propria qualificazione (classifica I^)?

Risposta : la risposta è positiva. La qualificazione in CAt. OG 11 class. IV bis permette di coprire l'importo complessivo dell'appalto, fermo restando l'obbligo di subappaltare le categorie a qualificazione obbligatorie non possedute (OS 18/A) nonchè le categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria (OS 6 e OS 7) qualora non si intenda eseguirle in proprio.

Chiarimento PI214278-19

Ultimo aggiornamento: 24/07/2019 11:02

Domanda : essendo in possesso della Categoria OS6 classifica II, si chiede se la differenza di importo tra la categoria OS6 ( € 742.532,70) e la classifica da noi posseduta (516.000,00 + 20%) confluisca nella categoria prevalente OG11

Risposta : La risposta è negativa; occorre possedere la qualificazione in cat. OS 6 adeguata all'importo previsto (class. III); qualora non la si possieda per l'intero ammontare, l'intero importo della cat. OS 6 previsto in bando va ad incrementare l'importo della categoria prevalente .

Chiarimento PI212292-19

Ultimo aggiornamento: 22/07/2019 19:44

Domanda : La società possiede la categoria og11-III bis, og1 V, OS 28-II, OS 30-I Possiamo coprire le categorie OS18-A, OS6 e OS7 con le classifiche possedute? (og11+os28+os30)

Risposta : Si rinvia alla risposta data al quesito rubricato PI209362-19.

Chiarimento PI209884-19

Ultimo aggiornamento: 22/07/2019 19:43

Domanda : La sottoscritta impresa VISTO: - che il Codice degli appalti, di cui al Dlgs n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato purchè dipendente dell’operatore economico; - che, l'obbligo di sopralluogo ha il suo fondamento normativo nell'art. 106 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006); - che, l'art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonchè il succitato art. 106. - che il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tratta dell'argomento inerente la presa visione dei luoghi all'art. 79 comma 2 del codice stesso; - che l'art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, specifica inequivocabilmente che, quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi i termini per la ricezione delle offerte, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte; - che l'art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, specifica che, l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,forniture e concessioni, si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. - che, L'ANAC con i bandi tipo n. 1 e n 2 del 2017, ha indicato la possibilita di richiedere il sopralluogo obbligatorio il cui espletamento sia possibile con un semplice delegato non specificando che lo stesso debba obbligatoriamente essere un dipendente. - che l'istituto del sopralluogo è comunque propedeutico ad una seria offerta economica. - che nulla vieta che l'effettuazione del sopralluogo possa essere effettuata anche da un incaricato esterno, non dipendente, che intrattiene con la scrivente impresa un rapporto di collaborazione continuativo. - che ad oggi, la maggioranza degli Enti appaltanti ha già recepito l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010 e, nel bando e disciplinare richiede, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, quella del delegato non dipendente con delega semplice a firma dell'amministratore dell’operatore economico partecipante; - che nella sentenza del TAR Venezia, 20.10.2016 n. 1163 in merito alla Lex Specialis: Interpretazione, Rapporti tra bando, disciplinare e capitolato speciale tra le altre deduzioni si legge che, se la formulazione letterale della lex specialis lascia spazi interpretativi, andrà prescelta l’interpretazione volta a favorire la massima partecipazione alla procedura, CHIEDE a codesto spettabile ente appaltante di adeguarsi al disposto del nuovo Codice degli Appalti in materia di sopralluogo, e di consentirne l'effettuazione con delega in originale ad un incaricato non dipendente, evitando cosi i forti disagi derivanti dall'impossibilità della scrivente di partecipare alla gara in oggetto, per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche.

Risposta : I soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo sono stati indicati nel disciplinare di gara che costituisce lex specialis della procedura in questione, garantendo comunque varie possibilità alternative per l'individuazione di tale soggetto. Inoltre, poichè ad oggi risutano effettuati già sopralluoghi, nel rispetto delle prescrizioni di gara, non è possibile, in ossequio alla par condicio, consentire deroghe alle stesse. Pertanto si conferma quanto previsto dal disciplinare.

Chiarimento PI209838-19

Ultimo aggiornamento: 22/07/2019 19:42

Domanda : La scrivente intende partecipare alla presente procedura di gara in RTI costituendo di tipo verticale. Si chiede se è possibile partecipare in questo modo: - Impresa mandataria in posesso della Cat. OG11 IV° e usufruendo dell'incremento del quinto, dichiarando il subappalto delle categorie: OS18/A al 100%; OS6 al 100% e OS7 al 100% ( per mancanza di qualificazione); - Impresa mandante OG1

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI209413-19

Ultimo aggiornamento: 22/07/2019 19:41

Domanda : La presente per richiedere, visto il consistente importo della procedura, se è possibile avere un cme unico di tutte le categorie e lavorazioni e un documento riepilogativo di tutte le categorie in cui vengono indicate per ogni categoria merceologica le opere che le compongono.

Risposta : I documenti progettuali sono quelli già messi a disposizione sulla piattaforma SATER.

Chiarimento PI209362-19

Ultimo aggiornamento: 22/07/2019 19:41

Domanda : La società possiede la cat OG11-III bis, OG1-V, OS28-II, OS30-I; E' possibile per la ns società partecipare singolarmente e Dichiarare di voler subappaltare, interamente, le lavorazioni appartenenti alle cat. OS18/A, OS6 E OS7?

Risposta : L'importo dei lavori della categoria prevalente per cui occorre qualificarsi, considerato che non si possiedono le categorie scorporabili OS18/A, OS6 e OS7, è pari a € 2.867.060,37 (importo della categoria prevalente OG11 aumentato di quello delle categorie scorporabili non possedute). Pertanto con la categoria OG11 classe III bis non è possibile coprire il requisito di qualificazione richiesto. Le categorie OS28 e OS30 non sono equipollenti alla categoria OG11.

Chiarimento PI209000-19

Ultimo aggiornamento: 22/07/2019 19:40

Domanda : la scrivente, con la presente, chiede se sia possibile partecipare alla procedura di gara in assenza dell'attestazione SOA relativa alla categoria SIOS scorporabile OS 18-A. In caso affermativo, chiede inoltre, se si può subappaltare l'intero importo della succitata categoria a impresa qualificata

Risposta : la categoria di qualificazione OS 18-A è indicata nel disciplinare digara quale categoria scorporabile/subappaltabile in quanto non ha le caratteristiche per essere definita SIOS (l'importo dell asuddetta categoria è inferiore al 10% dell'importo totale d'appalto). Pertanto si rimanda a quanto previsto dal disciplinare pag. 5 : "Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS 18-A e OG1 trattandosi di categorie relative a opere generali e specializzate diverse da quella prevalente, individuate nell’allegato A del DPR 207/2010 con le specificazioni previste dall’art. 12 comma 2 lett. b) della L. 80/2014 di conversione del D.L. 28/03/2014 n. 47, come categorie a “qualificazione obbligatoria”, potranno essere eseguite dal soggetto aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione; pertanto, qualora il concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione per le suddette categorie scorporabili, dovrà rendere obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di cui alla parte II punto D del DGUE da cui risulti la volontà di subappaltare le lavorazioni ricomprese nella suddetta categoria oppure tali lavorazioni dovranno essere eseguite da mandante di raggruppamento temporaneo di Imprese di tipo verticale o ricorrendo all’avvalimento."

Chiarimento PI204654-19

Ultimo aggiornamento: 12/07/2019 16:46

Domanda : nell'intento di formare un RTI costituendo di tipo misto cosi definito: - IMPRESA 1 con OG11 class III-BIS E OG1 Class I - IMPRESA 2 con OG11 class III E OS7 Class II Si chiede se, con il Raggruppamento sopra descritto si possa partecipare alla procedura nel seguente modo: - IMPRESA 1: effettuerà parte delle opere OG11 e OG1, subappaltando interamente la caegoria os18/a - IMPRESA 2 : effettuerà parte delle opere OG11 e OS7, subappaltando interamente la caegoria OS6.

Risposta : il disciplinare di gara prevede che "Si precisa che in mancanza di qualificazione in una o più delle categorie scorporabili, il relativo importo va ad incrementare l’importo complessivo della categoria prevalente per il quale occorrerà qualificarsi" Pertanto l'importo delle categorie scorporabili non possedute (OS18/A e OS 6) vanno ad aumentare l'importo della categoria prevalente per cui occorre qualificarsi che diventa pari a € 2.639.356,53. Con le classifiche possedute dalle Imprese in OG 11 è possibile coprire la qualificazione nella categoria prevalente (impresa mandataria quella con classifica in OG 11 III bis) , tenendo però conto che a prescindere dalle lavorazioni che si intendono subappaltare, le quote di partecipazione di ciascuna impresa alla sub associazione orizzontale in OG 11 devono essere parametrate all'importo rideterminato della CAT OG 11 cioè aumentato dell'importo delle categorie scorporabili non possedute e pari a € 2.639.356, 53, e essere coerenti con i requisiti di qualificazione posseduti.

Ultimo aggiornamento: 21-10-2020, 14:55