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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PPP per la realizzazione della scuola elementare di via catullo
Ente appaltanteCOMUNE DI RICCIONE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto4.432.075,35 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/07/2019
Termine richiesta chiarimenti30/08/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte05/09/2019 13:00
Apertura busta amministrativa06/09/2019 09:00
Data chiusura procedura13/05/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteTRA I GIORNALI E' STATO INDICATO CORRIERE DI BOLOGNA MA IN REALTA' SARA' PUBBLICATO IN CORRIERE DELLO SPORT EDIZIONE EMILIA ROMAGNA

Allegati

Referenti

Bonito Michele

telefono: 0541608268

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1lavori Scuola Catullo

CIG: 79519837F5

Chiarimenti

Chiarimento PI250607-19

Ultimo aggiornamento: 30/08/2019 13:59

Domanda : Buongiorno, l'allegato "Modulo 3" dell'offerta economica vi è riportato al punto C) la tabella da compilare per il cronoprogramma dei pagamenti dei Canoni annuali posticipati per la manutenzione che prevede N° 18 Canoni nei 20 anni partendo dal 3° anno; nel disciplinare di gara al punto 4.5 viene invece indicato che l'Amministrazione "inizierà a pagarli al termine del 1° anno"! Al fine della corretta formulazione dell'offerta si chiede di chiarire quale delle due ipotesi sia quella corretta . Grazie

Risposta : Quesito: Buongiorno, l’allegato Modulo 3 dell’offerta economica vi è riportato al punto C) la tabella da compilare per il cronoprogramma dei pagamenti dei Canoni annuali posticipati per la manutenzione che prevede N° 18 Canoni nei 20 anni partendo dal 3° anno; nel disciplinare di gara al punto 4.5 viene invece indicato che l’Amministrazione inizierà a pagarli al termine del 1° anno Al fine della corretta formulazione dell’offerta si chiede di chiarire quale delle due ipotesi sia quella corretta Grazie Risposta: Si conferma quanto indicato nel disciplinare sia al punto 4.5 che al punto 3.2 (ultimo capoverso).

Chiarimento PI251998-19

Ultimo aggiornamento: 30/08/2019 09:45

Domanda : Nel caso prospettato a pag. 9 del disciplinare, ossia quando il soggetto progettista è differente dal soggetto esecutore, si chiede: - nel caso in cui il soggetto esecutore (in possesso di SOA anche per progettazione) indichi comunque più soggetti progettisti qualificati, questi si dovranno necessariamente costituire in ATI in caso di aggiudicazione oppure vengono indicati singolarmente dal concorrente, dato che la posizione di questi ultimi non ha diretto rilievo con l’Amministrazione appaltante, visto che la qualità di concorrente in fase di gara o di titolare del rapporto contrattuale con l’amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione spetta solo all’impresa esecutrice?

Risposta : Quesito: Nel caso prospettato a pag. 9 del disciplinare, ossia quando il soggetto progettista è differente dal soggetto esecutore, si chiede: nel caso in cui il soggetto esecutore (in possesso di SOA anche per progettazione) indichi comunque più soggetti progettisti qualificati, questi si dovranno necessariamente costituire in ATI in caso di aggiudicazione oppure vengono indicati singolarmente dal concorrente, dato che la posizione di questi ultimi non ha diretto rilievo con l’Amministrazione appaltante, visto che la qualità di concorrente in fase di gara o di titolare del rapporto contrattuale con l’amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione spetta solo all’impresa esecutrice? Risposta: nel caso in cui il soggetto esecutore (in possesso di SOA anche per progettazione) indichi comunque più soggetti progettisti qualificati, e questi – in alternativa alla singola indicazione da parte del concorrente - necessitino di costituire un RTP, già in fase di Offerta, la costituita o la costituenda RTP dovrà essere indicata nel dettaglio.

Chiarimento PI251544-19

Ultimo aggiornamento: 30/08/2019 09:44

Domanda : Buonasera, con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito al DGUE. 1 - A pagina 6 dello stesso vengono riportate come categorie di subappalto le categorie OG7 e OG8. Si chiede se tale indicazione è un refuso e la quota del subappalto debba essere indicata in tale campo riportando correttamente le categorie di riferimento dei lavori. 2 - Si chiede se l'indicazione delle quote di subappalto, per un'azienda in possesso di SOA OG1, debba essere indicato sempre nella sezione D del titolo II dello stesso DGUE e dichiarare il non obbligo di subappalto al punto 10 sezione C titolo IV. Cordiali saluti

Risposta : Quesito: Buonasera, con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito al DGUE. A pagina 6 dello stesso vengono riportate come categorie di subappalto le categorie OG7 e OG8. Si chiede se tale indicazione è un refuso e la quota del subappalto debba essere indicata in tale campo riportando correttamente le categorie di riferimento dei lavori. Risposta: a nostro avviso si tratta di un refuso – la risposta è comunque di competenza della SA Si chiede se l’indicazione delle quote di subappalto, per un’azienda in possesso di SOA OG1, debba essere indicato sempre nella sezione D del titolo II dello stesso DGUE Risposta: a nostro avviso anche nella sezione D del Titolo II è presente un refuso (anche qui sono stati indicate le categorie OG7 e OG8) – la risposta è comunque di competenza della SA e dichiarare il non obbligo di subappalto al punto 10 sezione C titolo IV. Risposta: si conferma la possibilità di subappalto nei limiti e nei termini di legge.

Chiarimento PI253062-19

Ultimo aggiornamento: 30/08/2019 09:42

Domanda : Buongiorno, si chiede conferma che nel caso di progettista esterno individuato, lo stesso non deve generare il PassOE. Cordiali saluti

Risposta : Risposta: il progettista esterno individuato, DEVE generare il PassOE.

Chiarimento PI249992-19

Ultimo aggiornamento: 27/08/2019 10:21

Domanda : Buongiorno, in riferimento al quesito, già inoltratovi al numero 19, con la presente siamo a chiede di indicare l'Importo contrattuale su cui effettuare il ribasso incondizionato dell'offerta economica. Quanto si rende necessario in quanto all'Art. 3 del Disciplinare nell'importo contrattuale di € 4.344.623,35 non vi è alcun riferimento al valore degli oneri di prelocazione, che invece vengono espressamente richiesti e sommati nel modulo di offerta di gara , infatti l'importo contrattuale da voi indicato deriva dalla sommatoria dei seguenti valori: 1.1 anticipo della locazione € 0,00 1.2 Importo stimato dei canoni di locazione finanziaria € 3.848.368,06 1.3 Riscatto Finale dell locazione Finanziaria € 268.880.09 3. Importo complessivo dei Canoni di manutenzione € 227.375,20 se è questo il valore da assoggettare ribasso in , capirete come lo stesso non tenga conto anche degli oneri di prelocazione, che è invece un importo espressamente richiesto da indicare in sede di offerta tra i valori da espletare TABELLA B e sommare per l'individuazione complessiva del Totale dell'Offerta economica. Voi stessi nel documento 1.b. istruttoria ex art. 181 individuate nell'importo di 76.900,30 , quale importo degli oneri di PREFINANZIAMENTO della procedura di PPP. Capirete quindi che per rendere uniforme le offerte sia necessario tenere conto di tali oneri che , contribuiscono a determinare il valore Totale dell'offerta economica. Se il valore di partenza da cui calcolare il ribasso non contempla l'importo degli oneri, o non dovrà essere considerato nell'offerta, ma solo indicato al fine della trasparenza delle stessa, o il valore a basa d'asta dovrà essere necessariamente dato da Importo contrattuale di 4.344.623,35 + oneri di 76.900,30 = 4.421.523,65 A nostro parere questo dovrebbe essere il valore a basa di gara su cui calcolare il ribasso dell'offerta economica. Per quanto esposto e al fine di consentire a tutti i concorrenti un uniformità di offerta si chiede di CIARIRE quale sia il valore a base di Gara su cui indicare il ribasso incondizionato da inserire nell'offerta economica. Grazie

Risposta : Si conferma che il valore a basa di gara su cui calcolare il ribasso dell’offerta economica è € 4.421.523,65 .

Chiarimento PI237382-19

Ultimo aggiornamento: 11/08/2019 21:51

Domanda : Buongiorno, al punto n.7 della Relazione Tecnica Descrittiva sulle Strutture, posta a base gara, si pone l’attenzione sulle caratteristiche del terreno di fondazione, dove si dichiara che l’ipotesi di non liquefacibilità del terreno di fondazione dovrà essere confermata o smentita nelle successive fasi di progettazione, con i dovuti approfondimenti. Infatti, parti integranti del progetto definitivo, così come definito nel d.P.R n.207/2010, e richiesto in questa fase di progettazione, sono le relazioni specialistiche, tra le quali la relazione geologica. Per poter far fronte a questa richiesta si presenta la necessità di dover accedere in situ per effettuare prove e sondaggi che il caso di studio richiede. Si chiede pertanto se la S.A. possa o meno concedere l’autorizzazione all’operatore economico a poter effettuare a proprie spese i sondaggi e le prove necessari. In attesa di Vostro cortese riscontro, che ci auguriamo positivo, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : La Stazione appaltante autorizza l'O.E. ad effettuare, a proprie spese, i sondaggi che il caso di studio richiede.

Chiarimento PI241654-19

Ultimo aggiornamento: 11/08/2019 21:48

Domanda : Buongiorno, Premesso che la cauzione provvisoria richiesta all'art. 12 del Disciplinare di gara , quantificata nel 2% (Iva esclusa) dell'importo contrattuale della procedura "ovvero della sommatoria dell'anticipo, dei canoni di locazione, del riscatto finale della locazione finanziaria e della sommatoria dei canoni di manutenzione viene quantificata dalla stazione appaltante nel valore di 4.344.623,35; Riscontrato come agli 'Art. 13 e 14 sempre del Disciplinare di gara, si precisa che le garanzie definitive siano così rilasciate " una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo dell'investimento iniziale € 2.688.800,93 per i lavori, mentre per per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali relative alla disponibilità dell'opera viene richiesta una garanzia pari al 50% del valore della sommatoria nei 20 anni dei canoni di manutenzione quantificati in 227.375,20 €; Evidenziato come la richiesta di un unica garanzia provvisoria calcolata sull'intero valore contrattuale (4.344.623,35) genera un impegno della compagnia all'emissione della polizza definitiva su tutte le prestazioni garantire che impedisce, di fatto, di poter ottenere siffatto impegno da parte di una compagnia di assicurazione italiana. Infatti per i contratti di riassicurazione a livello globale, non è possibile trovare la presenza di compagnie che abbiano fissato garanzie di durata superiore ai 5 anni. Rilevato come lo stesso Disciplinare di gara stabilisce che le garanzie , previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 necessarie per la stipula dei contratti , siano state quantificate su valori contrattuali riferibili alle singole fasi, prevedendo la possibilità di fornire garanzie distinte, diversamente il garante, che assume l'impegno a rilasciare un'unica garanzia, si potrebbe vedere esposto all'ipotesi di escussione della cauzione definitiva e , quindi, al pagamento dell'intero importo garantito dalla stessa, sia in caso di mancato o inesatto adempimento del contratto di appalto, si nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti da una fase meramente accessoria e successiva quale quella relativa all'attività manutentiva. Va infatti ricordato che il valore annuale per l'attività manutentiva dovrebbe essere mediamente pari a 11.368,76 € annui e che pertanto incide per una quota marginale rispetto il valore complessivo dell'appalto. Inoltre il garante resterebbe obbligato al rilascio di una garanzia decisamente lunga (20 anni) senza poter godere del beneficio dello svincolo automatico proporzionato ai lavori eseguiti a causa della presenza di una componente fissa annua, di modestissimo valore. Pur coscienti che nel nostro ordinamento giuridico in materia di contratti pubblici riferibile al contratto di " locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità" (art. 187) è assente una disciplina specifica in tema di garanzie, si segnala tuttavia che gli altri contratti di "Partenariato Pubblico Privato" , tra i quali è certamente ricompreso anche il contratto in oggetto, prevedo espressamente che la garanzia definitiva debba essere riferita alla fase di realizzazione delle opere, mentre nella fase di "gestione" , per il contratto di finanza di progetto, o nella fase di " messa a disposizone " per il contratto di disponibilità, debba essere prodotta una separata garanzia la cui mancata presentazione costituisce grave inadempimento contrattuale. Nulla esclude per, che terminate le opere, l'appaltatore sia tenuto a produrre una fideiussione, di tipo bancario o mediante deposito in contanti e vincolata 20 anni, per tutte le altre attività richieste dal disciplinare di gara. Tale ulteriore garanzia, per quanto esposto, non dovrebbe però ritenersi ricompera nell'impegno al rilascio di una sola garanzia definitiva che il garante assume in sede di rilascio della garanzia provvisoria ai sensi del comma 8 articolo 93 del D.Lgs 50/2016. La garanzia al servizio di mantenimento in efficienza dell'immobile o eventuali altre garanziepreviste per il corretto svolgimento degli adempimenti contrattuali dovrebbe essere quindi intesa come un separato obbligo già nella fase del rilascio della garanzia provvisoria, che graverà sull'appaltatore al termine dell'esecuzione della fase di realizzazione delle opere, a pena della risoluzione del contratto. per quanto esposto SI CHIEDE a questa spettabile Amministrazione di confermare che la garanzia provvisoria , con l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, potrà essere presentata con due garanzie distinte, una che garantisca gli obblighi di esecuzione delle opere secondo lo schema progettuale convenuto e con le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico di appalto e una DISTINTA FIDEJUSSIONE per tutti gli altri obblighi del bando comprese le manutenzioni successive. La garanzia per la perfetta manutenzione o ulteriori garanzie relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, deve essere inteso comò separato obbligo già all'emissione della polizza provvisoria. Si chiede altresì di confermare che qualora fossero consentite l''emissione di polizze distinte, "in subordine" all'esibizione di una fideiussione di durata eccessivamente lunga che sia consentito la presentazione di una polizza fideiussoria di durata breve , ma tacitamente rinnovata alla scadenza e NON SVINCOLABILE se non previa esplicita dichiarazione dell'Ente garantito. Grazie

Risposta : Quesito 1: Premesso che la cauzione provvisoria richiesta all’art. 12 del Disciplinare di gara, quantificata nel 2% (Iva esclusa) dell’importo contrattuale della procedura, ovvero della sommatoria dell’anticipo, dei canoni di locazione, del riscatto finale della locazione finanziaria e della sommatoria dei canoni di manutenzione viene quantificata dalla stazione appaltante nel valore di 4.344.623,35; Riscontrato come agli Art. 13 e 14 sempre del Disciplinare di gara, si precisa che le garanzie definitive siano così rilasciate: una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo dell’investimento iniziale € 2.688.800,93 per i lavori, mentre per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali relative alla disponibilità dell’opera viene richiesta una garanzia pari al 50% del valore della sommatoria nei 20 anni dei canoni di manutenzione quantificati in 227.375,20 €; Evidenziato come la richiesta di un’unica garanzia provvisoria calcolata sull’intero valore contrattuale (4.344.623,35) genera un impegno della compagnia all’emissione della polizza definitiva su tutte le prestazioni garantire che impedisce, di fatto, di poter ottenere siffatto impegno da parte di una compagnia di assicurazione italiana. Infatti per i contratti di riassicurazione a livello globale, non è possibile trovare la presenza di compagnie che abbiano fissato garanzie di durata superiore ai 5 anni. Risposta: Trattandosi della Cauzione Provvisoria la durata di tale Cauzione solitamente si esprime in pochi mesi e sicuramente, tale Cauzione, non avrà mai una durata superiore ai 5 anni. Infatti il D.Lgs 50/2016 all’Art 93 comma 5 cita: <> Le considerazioni di cui sopra, sono relative alla durata, che solitamente è di 6 mesi, della Cauzione Provvisoria. In ogni caso la Cauzione Provvisoria – ai sensi del comma 3 dell’Art 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i nonché del Disciplinare di Gara, di cui al punto 12.5 (iii) - << …. a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.>> Il Disciplinare, ma anche (soprattutto) il Codice dei Contratti Pubblici, indicano come non sia esclusivamente richiesta una Garanzia Provvisoria emessa da una Compagnia di Assicurazione, ma bensì che è ricevibile anche una Garanzia emessa da Imprese Bancarie o da altri Intermediari Finanziari. Pertanto nel caso non si possa ottenere il <> il concorrente si può tranquillamente rivolgere a queste ultime 2 tipologie di Istituti. Quesito 2: Rilevato come lo stesso Disciplinare di gara stabilisce che le garanzie , previste dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 necessarie per la stipula dei contratti , siano state quantificate su valori contrattuali riferibili alle singole fasi, prevedendo la possibilità di fornire garanzie distinte, diversamente il garante, che assume l’impegno a rilasciare un’unica garanzia, si potrebbe vedere esposto all’ipotesi di escussione della cauzione definitiva e , quindi, al pagamento dell’intero importo garantito dalla stessa, sia in caso di mancato o inesatto adempimento del contratto di appalto, sia nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti da una fase meramente accessoria e successiva quale quella relativa all’attività manutentiva. Va infatti ricordato che il valore annuale per l’attività manutentiva dovrebbe essere mediamente pari a 11.368,76 € annui e che pertanto incide per una quota marginale rispetto il valore complessivo dell’appalto. Inoltre il garante resterebbe obbligato al rilascio di una garanzia decisamente lunga (20 anni) senza poter godere del beneficio dello svincolo automatico proporzionato ai lavori eseguiti a causa della presenza di una componente fissa annua, di modestissimo valore. Pur coscienti che nel nostro ordinamento giuridico in materia di contratti pubblici riferibile al contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) è assente una disciplina specifica in tema di garanzie, si segnala tuttavia che gli altri contratti di Partenariato Pubblico Privato, tra i quali è certamente ricompreso anche il contratto in oggetto, prevedo espressamente che la garanzia definitiva debba essere riferita alla fase di realizzazione delle opere, mentre nella fase di gestione, per il contratto di finanza di progetto, o nella fase di messa a disposizione per il contratto di disponibilità, debba essere prodotta una separata garanzia la cui mancata presentazione costituisce grave inadempimento contrattuale. Nulla esclude per, che terminate le opere, l’appaltatore sia tenuto a produrre una fideiussione, di tipo bancario o mediante deposito in contanti e vincolata 20 anni, per tutte le altre attività richieste dal disciplinare di gara. Tale ulteriore garanzia, per quanto esposto, non dovrebbe però ritenersi ricompera nell’impegno al rilascio di una sola garanzia definitiva che il garante assume in sede di rilascio della garanzia provvisoria ai sensi del comma 8 articolo 93 del D.Lgs 50/2016. La garanzia al servizio di mantenimento in efficienza dell’immobile o eventuali altre garanzie previste per il corretto svolgimento degli adempimenti contrattuali dovrebbe essere quindi intesa come un separato obbligo già nella fase del rilascio della garanzia provvisoria, che graverà sull’appaltatore al termine dell’esecuzione della fase di realizzazione delle opere, a pena della risoluzione del contratto. per quanto esposto SI CHIEDE a questa spettabile Amministrazione di confermare che la garanzia provvisoria, con l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, potrà essere presentata con due garanzie distinte, una che garantisca gli obblighi di esecuzione delle opere secondo lo schema progettuale convenuto e con le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico di appalto e una DISTINTA FIDEJUSSIONE per tutti gli altri obblighi del bando comprese le manutenzioni successive. Risposta: il Punto 12.2. del Disciplinare cita: << Unitamente alla garanzia provvisoria, qualunque sia la forma prescelta dall’operatore economico partecipante, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario iscritto (..) contenente l’impegno a rilasciare a richiesta del concorrente, in caso di aggiudicazione, due fidejussioni, una relativa alla garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo di cui al successivo punto 13.1 e l’altra relativa al rilascio della cauzione di cui al successivo punto 14.>> Tali distinte Garanzie dovranno presentare le caratteristiche, di cui all’Articolo 13.1 – GARANZIE DEFINITIVE - dello Schema di Contratto: << A: Garanzia Definitiva dei Lavori …. il Soggetto Realizzatore/Manutentore, per conto del RTI, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 (Garanzie Definitive) del Codice degli Appalti, garanzia definitiva pari ad Euro [•] pari al 10,00% dell’importo dell’Investimento Iniziale (ovvero dell’importo finanziabile mediante Locazione Finanziaria) del presente contratto, a mezzo di polizza fidejussoria n° [•] emessa in data [•] dalla [•] di [•], che si allega al presente atto sub. lett. [•] e che contiene le clausole circa la rinunzia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a semplice richiesta scritta dell’Ente. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi del citato art. 103 del Codice degli Appalti, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. (..) C. Garanzia Definitiva di Disponibilità A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Opera, il Soggetto Realizzatore/Manutentore si impegna a prestare - con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice Appalti - entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o, comunque, dalla presa in consegna dell’Opera, o di parte di esso, idonea garanzia fideiussoria per un importo pari al 45% (quarantacinque percento) della Sommatoria - nei 20 anni di durata contrattuale - dei Canoni di Manutenzione. Tale cauzione dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza del Contratto.>> Come si evince da quanto sopra esposto, le due Garanzie vengono emesse e avranno validità, in momenti temporali completamenti diversi e non sovrapponibili, pertanto anche le loro potenziali escussioni non potranno essere temporalmente concomitanti, visto che praticamente l’una si estingue all’accensione dell’altra. Non si capisce da dove, chi ha formulato il quesito, rilevi che la Garanzia Definitiva dei Lavori debba rimanere in essere per 20 anni, così come invece è correttamente previsto per la Garanzia Definitiva di Disponibilità. Quesito 3: La garanzia per la perfetta manutenzione o ulteriori garanzie relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, deve essere inteso come separato obbligo già all’emissione della polizza provvisoria Risposta: il Controvalore della sommatoria dei Canoni di manutenzione, come anche inizialmente citato da chi ha formulato il Quesito, concorre a determinare l’entità della Cauzione Provvisoria, che pertanto è <>, ciò considerato si esclude di prevederne per la Garanzia per la perfetta manutenzione o ulteriori garanzie relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali un <> Si chiede altresì di confermare che qualora fossero consentite l’emissione di polizze distinte, in subordine all’esibizione di una fideiussione di durata eccessivamente lunga che sia consentito la presentazione di una polizza fideiussoria di durata breve, ma tacitamente rinnovata alla scadenza e NON SVINCOLABILE se non previa esplicita dichiarazione dell’Ente garantito. Risposta: si conferma il contenuto del Disciplinare di Gara e dello Schema di Contratto.

Chiarimento PI237394-19

Ultimo aggiornamento: 07/08/2019 10:46

Domanda : Buongiorno, 1. In merito alla offerta tecnica si chiede di esplicitare in maniera più dettagliata il Criterio D “Soluzioni tecnologiche per il contenimento dei consumi energetici” con particolare riferimento ai contenuti che deve possedere l’offerta tecnica, tenendo conto di quanto già richiesto al precedente Criterio B - punto b.2 “Specifica delle componenti impiantistiche volte all’ottimizzazione dell’efficienza, del risparmio energetico e alla manutenibilità, anche mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative sia degli impianti elettrici che degli impianti di climatizzazione”. 2. In merito alla offerta tecnica si chiede di esplicitare meglio il Criterio E “ Proposte migliorative del progetto impiantistico - e.1. Proposte migliorative, in termini di qualità ambientale, all’edificio scolastico”: in particolare si chiede di confermare se per “qualità ambientale” si intende il comfort ambientale all’interno dell’edificio o in caso negativo, di spiegare a quali matrici ambientali viene fatto riferimento. Cordiali saluti

Risposta : Quesito 1 : . In merito alla offerta tecnica si chiede di esplicitare in maniera più dettagliata il Criterio D “Soluzioni tecnologiche per il contenimento dei consumi energetici” con particolare riferimento ai contenuti che deve possedere l’offerta tecnica, tenendo conto di quanto già richiesto al precedente Criterio B - punto b.2 “Specifica delle componenti impiantistiche volte all’ottimizzazione dell’efficienza, del risparmio energetico e alla manutenibilità, anche mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative sia degli impianti elettrici che degli impianti di climatizzazione”. Risposta: si conferma l’enunciazione del Criterio Quesito 2 : In merito alla offerta tecnica si chiede di esplicitare meglio il Criterio E “ Proposte migliorative del progetto impiantistico - e.1. Proposte migliorative, in termini di qualità ambientale, all’edificio scolastico”: in particolare si chiede di confermare se per “qualità ambientale” si intende il comfort ambientale all’interno dell’edificio o in caso negativo, di spiegare a quali matrici ambientali viene fatto riferimento. Risposta: si conferma

Chiarimento PI238400-19

Ultimo aggiornamento: 07/08/2019 10:45

Domanda : Buongiorno, in riferimento al bando di gara in oggetto si chiede: 1- a pag. 4 del modello 4, nel box N.B. 2, si chiede che la dichiarazione venga effettuata, a pena di esclusione, singolarmante anche da altri soggetti non firmatari e si fa riferimento ad un modello (1.2 bis unito al modello di istanza di partecipazione) non presente. Si chiede se tale box sia un refuso e si chiede la possibilità che le dichiarazioni per i soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 possano essere rese dal legale rappresentante della società. 2 - nel modello 4 viene richiesto di allegare sia i bilanci che la documentazione a comprova delle prestazioni dichiarate, è un refuso o bisogna già allegare tali documenti? ed in caso di risposta affermativa per quanto riguarda la documentazione a comprova delle prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura vengono menzionati i soli committenti pubblici. Si chiede di poter correggere tale limitazione ed ammettere anche servizi svolti per privati. 3 - Inoltre, i progettisti indicati debbano compilare il solo modello 4 oppure anche il DGUE ? 4 - Nella busta offerta tecnica viene richiesta la sola firma del legale rappresentante del concorrente. Si conferma che i progettisti non devono firmare l'offerta tecnica?

Risposta : Quesito 1 : a pag. 4 del modello 4, nel box N.B. 2, si chiede che la dichiarazione venga effettuata, a pena di esclusione, singolarmente anche da altri soggetti non firmatari e si fa riferimento ad un modello (1.2 bis unito al modello di istanza di partecipazione) non presente. Si chiede se tale box sia un refuso e si chiede la possibilità che le dichiarazioni per i soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 possano essere rese dal legale rappresentante della società. Risposta: il modello 4 ovvero il Modulo per Dichiarazione sostitutiva resa dal Progettista incaricato o associato è relativo alle Dichiarazione Sostitutiva del Progettista incaricato o associato, ed è tale Soggetto che deve redigerlo. Per quanto concerne la firma il << N.B. 2 specifica >> in funzione dello Status del compilatore le modalità di firma del Modello. Il riferimento al <> è un refuso. Quesito 2 : - nel modello 4 viene richiesto di allegare sia i bilanci che la documentazione a comprova delle prestazioni dichiarate, è un refuso o bisogna già allegare tali documenti? ed in caso di risposta affermativa per quanto riguarda la documentazione a comprova delle prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura vengono menzionati i soli committenti pubblici. Si chiede di poter correggere tale limitazione ed ammettere anche servizi svolti per privati. Risposta: si confermano le indicazione del Modello 4 – Si ammettono anche i Servizi Svolti per Privati. Quesito 3 : Inoltre, i progettisti indicati debbano compilare il solo modello 4 oppure anche il DGUE ? Risposta: si confermano che i progettisti devono compilare anche il DGUE Quesito 4 : Nella busta offerta tecnica viene richiesta la sola firma del legale rappresentante del concorrente. Si conferma che i progettisti non devono firmare l’offerta tecnica? Risposta: si è già risposto in merito in quesito precedente

Chiarimento PI233691-19

Ultimo aggiornamento: 02/08/2019 12:47

Domanda : Affidamento mediante partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera eee) 180 e 187 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. della progettazione, del finanziamento, del rifacimento e della manutenzione della scuola elementare di via Catullo nel comune di Riccione. CIG: 79519837F5 CUP: E83H19000330005 Buongiorno Con riferimento al Bando di Gara CIG 79519837F5 - CUP E83H19000330005 siamo a richiedere una proroga di almeno gg 15 (quindici) per la presentazione della offerta, ora prevista per le ore 13:00 del giorno 05 Settembre 2019. Quanto sopra si rende necessario al fine di consentirci di evadere l'iter deliberativo nel rispetto delle policy aziendali. In particolare, l'Organo deliberativo per quanto previsto dal Bando è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, che sulla base delle date delle riunioni già pianificate e in vista della pausa estiva del mese di agosto, da sempre considerato un periodo di riposo lavorativo, non ci consente il rispetto della data ora fissata dal Bando per la presentazione dell'offerta in quanto anche molti Ns fornitori non riescono a garantire delle risposte entro i tempi. In attesa di Vostro cortese riscontro, che ci auguriamo positivo, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : La stazione appaltante non intende concedere proroghe.

Chiarimento PI234147-19

Ultimo aggiornamento: 02/08/2019 12:46

Domanda : 3) a pag 4 del disciplinare di gara spunto 3.2 è previsto: L'amministrazione aggiudicatarie , afronte della realizzazione dell'Opera effettuerà i seguenti pagamenti - anticipo pari a 0,00 - quaranta canoni Semestrali Posticipati , indicizzati all'Euribor 6 mesi 365, di cui il primo alla decorrenza della locazione finanziaria. tale previsione è evidentemente un refuso in quanto o i canoni sono semestrali anticipati e in tal caso il primo lo effettuare alla decorrenza della locazione o gli stessi sono semestrali posticipati e il primo lo effettuare sei mesi dopo la decorrenza della locazione finanziaria. per quanto esposto si chiede i chiarire la periodicità dei canoni. 4) a pag 14 art. 14 del Disciplinare di gara viene chiesta come garanzia delle penali relative alla manutenzione la presentazione di una cauzione pari al 50% della sommatoria nei 20 anni di durata contrattuale dei canoni di manutenzione, a pag 16 dello schema di convenzione art. 13.1 è prevista una garanzia definitiva di disponibilità pari al 45% della sommatoria- nei 20 anni di durata contrattuale- dei canoni di manutenzione. Si chiede di chiarire quale dei due valori sia quello da considerare al fine di quantificare i costi delle rispettive polizze da presentare in caso di aggiudicazione della procedura. 5) l'art. 16.3 dello schema di convenzione prevede la facoltà dell'Ente di interrompere gli effetti della clausola di indicizzazione del Canone di Leasing, rendendo o canoni periodici residui fissi ed invariabili sino al termine del contratto. In riferimento all'Art. 20, Riscatto anticipato, qualora avvenisse , successivamente all'esercizio della facoltà di conversione del tasso da indicizzato a fisso, si chiede confermare che all'attualizzazione dei canoni a scadere e dell'opzione di riscatto finale saranno riconosciuti al soggetto finanziatore i costi di smobilizzo provvista e di hedging come corretamenete indicato all'ultimo capoverso dell'art.16.3 6) in riferimento qualsiasi situazione di risoluzione contrattuale che avvenga dopo l'esercizio da parte dell'Ente della facoltà prevista all'art. 16.3 relativa alla conversione del tasso, si chiede conferma che saranno riconosciuti al soggetto finanziatore tutti i costi di provvista e di hedging sostenuti per l'esercito di tale facoltà.

Risposta : Quesito:3) a pag 4 del disciplinare di gara spunto 3.2 è previsto:
L'amministrazione aggiudicatarie , afronte della realizzazione dell'Opera effettuerà i seguenti pagamenti
- anticipo pari a 0,00
- quaranta canoni Semestrali Posticipati , indicizzati all'Euribor 6 mesi 365, di cui il primo alla decorrenza della locazione finanziaria.
tale previsione è evidentemente un refuso in quanto o i canoni sono semestrali anticipati e in tal caso il primo lo effettuare alla decorrenza della locazione o gli stessi sono semestrali posticipati e il primo lo effettuare sei mesi dopo la decorrenza della locazione finanziaria.
per quanto esposto si chiede i chiarire la periodicità dei canoni. Risposta: facendo riferimento a << quaranta canoni Semestrali Posticipati , indicizzati all’Euribor 6 mesi 365, di cui il primo alla decorrenza della locazione finanziaria>> si fa riferimento al decorrere – ovvero all’iniziare/cominciare/entrare in vigore – del primo Canone della locazione Finanziaria: l’inizio del primo canone corrisponde alla decorrenza della stessa Locazione Finanziaria, mentre il pagamento del canone sarà posticipato rispetto alla sua decorrenza, ovvero al termine di un semestre rispetto a tale decorrenza.
4) a pag 14 art. 14 del Disciplinare di gara viene chiesta come garanzia delle penali relative alla manutenzione la presentazione di una cauzione pari al 50% della sommatoria nei 20 anni di durata contrattuale dei canoni di manutenzione, a pag 16 dello schema di convenzione art. 13.1 è prevista una garanzia definitiva di disponibilità pari al 45% della sommatoria- nei 20 anni di durata contrattuale- dei canoni di manutenzione.
Si chiede di chiarire quale dei due valori sia quello da considerare al fine di quantificare i costi delle rispettive polizze da presentare in caso di aggiudicazione della procedura. Risposta: si conferma 50%
5) l'art. 16.3 dello schema di convenzione prevede la facoltà dell'Ente di interrompere gli effetti della clausola di indicizzazione del Canone di Leasing, rendendo o canoni periodici residui fissi ed invariabili sino al termine del contratto.
In riferimento all'Art. 20, Riscatto anticipato, qualora avvenisse , successivamente all'esercizio della facoltà di conversione del tasso da indicizzato a fisso, si chiede confermare che all’attualizzazione dei canoni a scadere e dell’opzione di riscatto finale saranno riconosciuti al soggetto finanziatore i costi di smobilizzo provvista e di hedging come corretamenete indicato all’ultimo capoverso dell’art.16.3 Risposta: si conferma
6) in riferimento qualsiasi situazione di risoluzione contrattuale che avvenga dopo l'esercizio da parte dell'Ente della facoltà prevista all'art. 16.3 relativa alla conversione del tasso, si chiede conferma che saranno riconosciuti al soggetto finanziatore tutti i costi di provvista e di hedging sostenuti per l'esercito di tale facoltà. Risposta: si conferma

Chiarimento PI234125-19

Ultimo aggiornamento: 02/08/2019 12:44

Domanda : Buongiorno, con la prende si formulano i seguenti chiarimenti: 1) nel modulo di offerta economica , viene chiesto di esplicitate al punto B) il cronoprogramma dei Sal al fine di terminare gli oneri di prelocazione quale parametro determinante il ribasso dell'offerta economica, a tal proposito si chiede di chiarire il seguenti aspetti in quanto contrastanti nella documentazione di gara i) il disciplinare di gara individua all'art. 21.1 quale somma totale da assoggettare a ribasso l'importo di € 4.117.248,15 quale sommatoria dei canoni di locazione finanziaria più valore di riscatto inoltre l'importo di 227.375,20 quale importo dei canoni di manutenzione . mentre non esiste menzione per il valore offerto degli oneri di prelocazione, malgrado nel modulo di offerta economica si faccia espressamente riferimento agli stessi tant'è che viene richiesto di compilare il riquadro B) dell'offerta e viene espressamente richiesto nella parte terminale del modulo di indicare il "Totale dell'offerta economica come comma tra valori A) + B) + C). A) rappresenta il piano di ammortamento teorico della locazione più riscatto B) totale oneri di prelocazione C) Importi complessivi della manutenzione Il modello modulo di offerta chiede di indicare un ribasso rispetto ai di cui all''art. 211 punto i) che non tiene conto degli oneri di prelocazione in quanto il valore di 4.117.248,15 non è altro che la sommatoria dei 40 canoni di locazione più il valore di riscatto mentre nei 227.375,20 si fa riferimento alla sommatoria dei canoni di manutenzione. NULLA VI E' IN MERITO AL VALORE DEGLI ONERI DI PRELOCAZIONE. si chiede di confermare che nell'offerta economica quindi il ribasso in percentuale da indicare nel modulo non dovranno essere sommati i valori degli oneri di prelocazione diversamente si chiede di rettificare i valori massimi dell'offerta inserendo anche il valore degli oneri di prenotazione che nel documento Doc. 1b ) istruttoria ex art. 181 co.3 sono stati quantificati a pag 17 in 76.900,30 €. 2)Sempre ai fini di una corretta compilazione della tabella B9 dell'offerta economica si chiede di specificare correttamente i seguenti aspetti in quanto non coerenti: i) i tempi di esecuzione dei lavori nel disciplinare di gara al punto 4.4 sono previsti in 480 gg mentre all'art. 6.2 del doc. 1b istruttoria ex art. 181 comma 3 al fine del calcolo degli oneri di prelocazione si stimano in 360 gg . ii) nella tab. 11B sempre del doc. 1b istruttoria ex art. 181 co.3 si considerano 240 gg come durata del prefinanziamento dei lavori; in considerazione che gli oneri si calcolano dalla data dell'effettivo esborso fino alla decorrenza contrattuale, che avverrà solo dopo il collaudo dell'Opera ( art. 11 ultimo capoverso dello schema di convenzione "la data di approvazione del Certificato di Collaudo coincide con la presa in consegna dell'opera . la presa in consegna dell'opera coincide con la data di inizio decorrenza della locazione finanziaria) si chiede di chiarire come sia possibile stimare in 240 gg come gg di calcolo quando se solo per il collaudo e quindi la decorrenza del contratto si prevedono 6 mesi ( 180 gg) di tempo.vorrebbe dire eseguire le opere in 60 gg ?. per quanto evidenziato si chiede di confermare che il conteggio degli oneri di prelocazione , in mancanza di un cronopragramma che individui in modo univoco i tempi di competenza dell'Ente, ( tempi di validazione, dei progetti e di collaudo) possa essere utilizzato , ovviamente con importi, tempi e tassi, ribassati, lo stesso criterio utilizzati nel documento 1B - Istruttoria ex art. 181 co. 3 In tal caso si chiede di confermare che eventuali sforamenti di tempi, non dipendenti dall'offerente, daranno luogo al riconoscimento da parete del Comune di Riccione dei maggiori oneri di prelocazione al soggetto finanziatore.

Risposta : 1) Il punto 21.1 del discipliare cita: << Nella busta telematica Offerta Economica deve essere inserita l’offerta economica, redatta in lingua italiana – vedasi allegato Modulo 3 “Offerta Economica” che specifica le modalità di determinazione sia del Tasso della Locazione Finanziaria, che di quello degli Oneri di Prelocazione. A tal fine, all’interno della Piattaforma SATER dovranno essere inseriti, nell’apposita schermata generata dal sistema, i seguenti dati a pena di esclusione, dalla quale risulti: (i) l’indicazione della percentuale di ribasso offerta, arrotondata alla seconda cifra decimale, rispetto alla somma così determinata: · Anticipo della Locazione Finanziaria (l’entità di tale importo deve rimanere invariata rispetto all’importo indicato al precedente Punto 3.3); · Importo della Somma dei Canoni di Locazione Finanziaria; · Riscatto Finale della Locazione Finanziaria; · Oneri di Prelocazione; · Importo Complessivo dei Canoni di Manutenzione.>> L’offerente utilizzando il Modulo Offerta Economica dovrà quindi formulare un proprio Cronoprogramma degli stato avanzamento lavori tramite cui determinerà l’entità totale degli oneri di prelocazione offerti. È a tali disposizioni – e al contenuto del modulo Offerta Economica - che ci si deve attenere. 2) si conferma durata esecuzione lavori pari a 360 giorni. Come specificato al punto 6.2 del Documento Istruttoria ex art 181 comma 3, << è necessario tenere in considerazione gli Oneri Finanziari da sostenere nel corso dei Lavori per finanziare i SAL>> pertanto 240 giorni è la stima della durata media del Totale dei Prefinanziamenti, dato dalla somma dei singoli prefinaziamenti sui controvalori dei diversi Stato Avanzamento dei Lavori che si susseguono con il progredire dell’Opera. Come già ribadito per la determinazione degli Oneri di Prelocazione ci si deve attenere al Modulo di Offerta Economica, il ché implica, che l’offerente determinerà tali Oneri in funzione della frequenza e/o entità dei SAL Offerti.

Chiarimento PI224076-19

Ultimo aggiornamento: 26/07/2019 13:20

Domanda : Con la presente chiediamo cortese conferma che: a) tutte le polizze assicurative emesse potranno essere vincolate a favore del Soggetto Finanziatore e che tale appendice di vincolo prevedrà l’impegno della Compagnia Assicurativa a considerare valide ed operanti le coperture in caso di mancato pagamento del premio da parte del soggetto contraente per almeno 15 giorni dall’invio da parte della Compagnia Assicurativa della comunicazione di mancato pagamento del premio inoltrata tempestivamente dalla suddetta Compagnia al Soggetto Finanziatore; b) il Soggetto Finanziatore sarà legittimato a sospendere i pagamenti nel caso di mancata esibizione, da parte del Soggetto Realizzatore/Manutentore della documentazione sotto riportata, relativa al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori: i. copia della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi (DURC), ex art. 29, comma 2, D.lgs. n 276/2003, da ultimo modificato dalla Legge 92/2012, da presentare alla Committente con cadenza trimestrale; ii. dichiarazione asseverata di un professionista esterno abilitato che attesti la regolarità dei pagamenti retributivi dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e degli accantonamenti delle quote di trattamento di fine rapporto, ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003, da ultimo modificato dalla Legge 92/2012, da presentare su richiesta della committente e comunque prima del pagamento a saldo. c) in sede di stipula sarà definito il parametro Act/360 per la determinazione degli interessi di prelocazione e locazione atteso che - partire dal 1°aprile 2019 - il tasso Euribor calcolato secondo la convenzione “Act/365 giorni” non verrà più quotato e reso pubblico sui quotidiani economico nazionali e relativi siti web; tale decisione è stata presa dallo European Money Markets Institute (EMMI), con l’obiettivo di semplificare il processo di determinazione dei tassi interbancari europei, attraverso il calcolo e la pubblicazione del solo Euribor su base “Act/360 giorni”; d) all’art. 25 del Disciplinare di Gara, quando si parla di “diritto di prelazione” si tratta di un refuso; e) all’art. 14 dello Schema di Convenzione, quando si parla di “somme per la predisposizione della proposta” si tratta di un refuso; f) Inoltre, atteso che: - l’importo posto a base d’asta de “Canoni Locazione Finanziaria più Riscatto - punto A)” del modello di offerta economica: € 4.117.248,15 - l’importo posto a base d’asta de “Oneri Prelocazione – punto B)” del modello di offerta economica: € 76.900,30 - l’importo posto a base d’asta de “Manutenzione – punto C)” del modello di offerta economica: € 227.375,20 Il totale dell’offerta economica senza ribassi A) +B) + C) risulterebbe pari dunque a: € 4.421.523,65 Si chiede cortese indicazione rispetto al ribasso da offrire con l’offerta tecnica: i. se in ribasso rispetto all’importo di € 4.421.523,65 (considerando dunque gli oneri di prelocazione, come previsto dal modulo di offerta) ii. o rispetto all’importo di € 4.344.623,35 (non considerando gli oneri di prelocazione, come al punto 3.3 del disciplinare di Gara).

Risposta : Quesito a) : tutte le polizze assicurative emesse potranno essere vincolate a favore del Soggetto Finanziatore e che tale appendice di vincolo prevedrà l’impegno della Compagnia Assicurativa a considerare valide ed operanti le coperture in caso di mancato pagamento del premio da parte del soggetto contraente per almeno 15 giorni dall’invio da parte della Compagnia Assicurativa della comunicazione di mancato pagamento del premio inoltrata tempestivamente dalla suddetta Compagnia al Soggetto Finanziatore; Risposta: si conferma Quesito b): il Soggetto Finanziatore sarà legittimato a sospendere i pagamenti nel caso di mancata esibizione, da parte del Soggetto Realizzatore/Manutentore della documentazione sotto riportata, relativa al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori: i. copia della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi (DURC), ex art. 29, comma 2, D.lgs. n 276/2003, da ultimo modificato dalla Legge 92/2012, da presentare alla Committente con cadenza trimestrale; ii. dichiarazione asseverata di un professionista esterno abilitato che attesti la regolarità dei pagamenti retributivi dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e degli accantonamenti delle quote di trattamento di fine rapporto, ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003, da ultimo modificato dalla Legge 92/2012, da presentare su richiesta della committente e comunque prima del pagamento a saldo. Risposta: si conferma – in ogni caso trattasi di clausole già presenti nello Schema di Convenzione all’Art 14. Quesito c) : in sede di stipula sarà definito il parametro Act/360 per la determinazione degli interessi di prelocazione e locazione atteso che - partire dal 1°aprile 2019 - il tasso Euribor calcolato secondo la convenzione “Act/365 giorni” non verrà più quotato e reso pubblico sui quotidiani economico nazionali e relativi siti web; tale decisione è stata presa dallo European Money Markets Institute (EMMI), con l’obiettivo di semplificare il processo di determinazione dei tassi interbancari europei, attraverso il calcolo e la pubblicazione del solo Euribor su base “Act/360 giorni”; Risposta: si conferma Quesito d): all’art. 25 del Disciplinare di Gara, quando si parla di “diritto di prelazione” si tratta di un refuso; Risposta: si conferma Quesito e): all’art. 14 dello Schema di Convenzione, quando si parla di “somme per la predisposizione della proposta” si tratta di un refuso; Risposta: si conferma Quesito f): l’importo posto a base d’asta de “Canoni Locazione Finanziaria più Riscatto - punto A)” del modello di offerta economica: € 4.117.248,15
- l’importo posto a base d’asta de “Oneri Prelocazione – punto B)” del modello di offerta economica: € 76.900,30 l’importo posto a base d’asta de “Manutenzione – punto C)” del modello di offerta economica: € 227.375,20
Il totale dell’offerta economica senza ribassi A) +B) + C) risulterebbe pari dunque a: € 4.421.523,65
Si chiede cortese indicazione rispetto al ribasso da offrire con l’offerta tecnica: se in ribasso rispetto all’importo di € 4.421.523,65 (considerando dunque gli oneri di prelocazione, come previsto dal modulo di offerta) o rispetto all’importo di € 4.344.623,35 (non considerando gli oneri di prelocazione, come al punto 3.3 del disciplinare di Gara). Risposta: Ribasso rispetto all’importo di € 4.421.523,65 (considerando dunque gli oneri di prelocazione, come previsto dal modulo di offerta).

Chiarimento PI221440-19

Ultimo aggiornamento: 25/07/2019 11:13

Domanda : Buongiorno , evidenziato come nel Q.E. di gara (Allegato 7) vengono indicate tra le somme a disposizione le seguenti voci" Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità (da DM 17/06/2016)" e come nel Disciplinare di gara al punto 1. denominato OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO ai sensi degli art. 3 comma 1 lettera eee), 180 e 187 del D.Lgs 50/2016 sia prevista in capo ai soggetti partecipanti , la progettazione definitiva- da presentare in sede di offerta- e la progettazione esecutiva, degli interventi relativi all'Opera ai sensi e in conformità all'Art. 23 del D.Lgs 50/2016 e in forza dell'Art. 216, comma 4 del D.Lgs 50/2016, degli Artt. da 24 a 43 del DPR n. 207/2010, con la presente si chiede a codesta spettabile amministrazione : 1) di chiarire quanto dell'importo indicato nelle somme a disposizione nelle voce "spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione Lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità (DM 17/06/2016)" quantificato nel valore di € 366.363,05 , oltre CNPAIA e IVA, sia riferibile alle spese tecniche di progetto definitivo, quanto per le spese tecniche di progetto esecutivo e quanto per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in considerazione che tali importi sono prestazioni richieste e quindi spettanti al singoli soggetti partecipanti alla gara. 2) di specificare se tali somme , siano o meno soggette a ribasso in sede di offerta, in modo da consentire ai partecipanti di formulare correttamente e consapevolmente la propria offerta. Grazie

Risposta : Quesito 1) : chiarire quanto dell importo indicato nelle somme a disposizione nelle voce spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione Lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità (DM 17/06/2016); quantificato nel valore di € 366.363,05 , oltre CNPAIA e IVA, sia riferibile alle spese tecniche di progetto definitivo, quanto per le spese tecniche di progetto esecutivo e quanto per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in considerazione che tali importi sono prestazioni richieste e quindi spettanti ai singoli soggetti partecipanti alla gara. Risposta: tale specifica non è stata prodotta dal progettista pertanto l'importo è da considerare nella sua globalità. Quesito 2) : specificare se tali somme , siano o meno soggette a ribasso in sede di offerta, in modo da consentire ai partecipanti di formulare correttamente e consapevolmente la propria offerta. Risposta : il Punto 21 del Disciplinare - Contenuto della busta telematica Offerta Economica - indica la somma dei valori rispetto ai quali deve essere formulata la percentuale di ribasso offerta: · Anticipo della Locazione Finanziaria (l’entità di tale importo deve rimanere invariata rispetto all’importo indicato al precedente Punto 3.3); · Importo della Somma dei Canoni di Locazione Finanziaria; · Riscatto Finale della Locazione Finanziaria; · Oneri di Prelocazione; · Importo Complessivo dei Canoni di Manutenzione Viste le entità su cui viene calcolato il ribasso, non è richiesto al Concorrente né di specificare né tantomeno di quantificare le diverse Voci (Lavori, Spese di Progettazione, Direzione Lavori, Spese diverse etc) che compongono il Quadro Economico dell’Opera.

Chiarimento PI220030-19

Ultimo aggiornamento: 25/07/2019 11:06

Domanda : Buongiorno, il soggetto finanziatore quali documenti amministrativi deve produrre? Qualora il progettista sia solo indicato, confermate che l'offerta tecnica debba essere firmata solamente dal soggetto manutentore/esecutore? Per quanto riguarda l'offerta economica, confermate che il soggetto finanziatore debba firmare digitalmente solamente il "Piano Economico finanziario" e non anche gli altri documenti richiesti? Grazie

Risposta : Quesito: il soggetto finanziatore quali documenti amministrativi deve produrre? Risposta : Si rimanda al Disciplinare di Gara Punti 19, 20 e 21. Quesito: Qualora il progettista sia solo indicato, confermate che l offerta tecnica debba essere firmata solamente dal soggetto manutentore/esecutore? Risposta : L’offerta tecnica e la relazione delle Migliorie devono essere sottoscritte ANCHE dal tecnico progettista, oltre che dal Soggetto Finanziatore e dal Soggetto Realizzatore/Manutentore in caso di ATI Costituenda. Quesito: Per quanto riguarda l’offerta economica, confermate che il soggetto finanziatore debba firmare digitalmente solamente il Piano Economico finanziario e non anche gli altri documenti richiesti? Risposta : Si rimanda al Disciplinare di Gara Punti 19, 20 e 21.

Chiarimento PI218663-19

Ultimo aggiornamento: 25/07/2019 11:05

Domanda : Buongiorno, qualora il soggetto manutentore non sia in possesso della categoria OS24, può eseguire la stessa in proprio coprendola con la categoria prevalente OG1? Confermate che con la soluzione sopra prospettata, tale soggetto manutentore non è obbligato a dichiarare il subappalto cosiddetto "necessario" ossia al 100% della categoria OS24 stessa? Cordiali saluti

Risposta : Quesito: qualora il soggetto manutentore non sia in possesso della categoria OS24, può eseguire la stessa in proprio coprendola con la categoria prevalente OG1? Risposta : Si Conferma Quesito: Confermate che con la soluzione sopra prospettata, tale soggetto manutentore non è obbligato a dichiarare il subappalto cosiddetto "necessario" ossia al 100% della categoria OS24 stessa? Risposta : vedasi risposta precedente

Chiarimento PI216913-19

Ultimo aggiornamento: 19/07/2019 13:08

Domanda : Buongiorno, con la presente si sottopongono alla Vostra attenzione i seguenti quesiti: -qualora il soggetto realizzatore sia privo di attestazione SOA per progettazione e quindi, ai fini di soddisfare i requisiti di progettazione, indichi progettisti qualificati senza associarli in RTI, si chiede quali documenti sia tenuti a produrre questi ultimi per la parte amministrativa - Qualora si voglia ricorrere al subappalto per attività di esecuzione e manutenzione , è comunque obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori anche se lo Sblocca cantieri ha eliminato tale obbligo? Qualora sia obbligatorio, il subappaltatore deve generare la propria componente del Passoe? Grazie Techne Spa

Risposta : Quesito: qualora il soggetto realizzatore sia privo di attestazione SOA per progettazione e quindi, ai fini di soddisfare i requisiti di progettazione, indichi progettisti qualificati senza associarli in RTI, si chiede quali documenti sia tenuti a produrre questi ultimi per la parte amministrativa Risposta: Modello 4 “Domanda di partecipazione Progettista” Quesito: Qualora si voglia ricorrere al subappalto per attività di esecuzione e manutenzione , è comunque obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori anche se lo Sblocca cantieri ha eliminato tale obbligo? Risposta: Al momento dell’uscita del Bando di Gara era già in vigore l’Art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, che prevede la sospensione del comma 6 dell’Art. 105 (Subappalto) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fino al 31 dicembre 2020 .

Ultimo aggiornamento: 10-08-2020, 13:25