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Dati del bando

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AI FINI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO CENTRALE DELL’EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA IN COMUNE DI MONTEFIORINO
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto566.192,86 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema26/07/2019
Termine richiesta chiarimenti27/08/2019 23:59
Termine presentazione delle offerte06/09/2019 11:00
Apertura busta amministrativa09/09/2019 14:30
Data chiusura procedura17/12/2019
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Il progetto di cui al punto 1) è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) aggiornati con D. M. 28/01/2017 (allegato tecnico edilizia) e con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017.

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Piras Stefania

telefono: 059416116

Aureli Maria Cristina

telefono: 059416208

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

CIG: 7977561B96

Chiarimenti

Chiarimento PI250478-19

Ultimo aggiornamento: 30/08/2019 12:39

Domanda : -A pag.24 del disciplinare si evince che la relazione deve essere di massimo 16 facciate. Si chiede se eventuali schede tecniche, disegni dei materiali proposti ecc..., possono essere allegati in più o devono comunque essere contenuti all'interno di massimo 16 facciate. -A pag. 5 del disciplinare si dice che il pagamento delle prestazioni avverrà parte a corpo e parte a misura. Si chiede di specificare meglio quale sia l'importo a corpo e quale quello a misura, non rimandando al CSA ma specificando gli importi nella risposta al quesito, visto che il CSA è in alcune parti contraddittorio -si chiede se in caso di partecipazione in RTI da costituirsi, è ammesso che la mandante che si presenta per la Cat. OS21 si qualifichi con i requisiti (non possiede la SOA in cat.OS21 ma i requisiti), visto che trattasi di importo inferiore a euro 150.000 -si chiede cosa si intende per subappalto qualificante e se il DGUE subappaltatori va da questi presentato solo in tal caso (se qualificante) e non per tutti i subappalti dichiarati. Il nostro RTI si qualifica e copre tramite capogruppo e mandanti tutte le categorie richieste e pertanto non siamo obbligati a indicare dei subappaltatori; in questa fattispecie, nel caso vengano comunque dichiarati dei subappalti, si chiede se in tal caso dobbiamo ugualmente presentare i DGUE dei subappaltatori

Risposta : - Le eventuali schede tecniche, disegni, ecc., non vanno computati nel numero massimo di facciate, come previsto al punto 16 del disciplinare che limita il numero di facciate per la sola relazione illustrativa. -è corretto quanto riportato all'art. 2 e 3 del CSA: "Il contratto è stipulato “ a misura” ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43,comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010". Parlando di LAVORI la cifra di € 558.692,86 è pagata interamente a misura. Al comma 2 dell'articolo 3, dove si fa riferimento a "L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo", c'è un errore. Si quantificano a corpo solamente gli oneri della sicurezza in € 7.500,00, che fanno parte dell'importo contrattuale, ma non sono propriamente "LAVORI". -Per le scorporabili di importo inferiore ad € 150.000,00è possibile dimostrare il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 90 del dPR 207/2010 (vedi da ultimo parere ANAC n. 753 del 05/09/2018) - Per “subappalto qualificante” si intende il subappalto di lavorazioni a qualificazione obbligatoria per le quali il concorrente non ha i necessari requisiti di qualificazione e per la loro esecuzione si avvale del subappalto ad impresa in possesso dei suddetti requisiti. Il DGUE dei subappaltatori va presentano solo in caso di “subappalto qualificante”, negli altri casi è sufficiente la dichiarazione di voler subappaltare con l’indicazione dei lavori o parti di essi che si intende subappaltare.

Chiarimento PI250197-19

Ultimo aggiornamento: 30/08/2019 12:34

Domanda : Buongiorno, siamo con la presente a sottoporre il seguente quesito: Per quanto concerne la categoria OS21 a qualificazione obbligatoria è possibile dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art 90 del D.P.R. 207/2010 come previsto dal codice degli appalti trattandosi di una categoria con importo inferiore ai 150.000€?

Risposta : Sì, per le scorporabili di importo inferiore ad € 150.000,00 è possibile dimostrare il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 90 del dPR 207/2010 (vedi da ultimo parere ANAC n. 753 del 05/09/2018)

Chiarimento PI249197-19

Ultimo aggiornamento: 30/08/2019 12:33

Domanda : Buongiorno, la presente per richiedere chiarimenti in merito alla mancanza contabile nel computo metrico architettonico e strutturale di tutte le opere di demolizione previste dalle tavole esecutive e dal cronoprogramma.

Risposta : Si allega computo metrico.

Chiarimento PI244283-19

Ultimo aggiornamento: 23/08/2019 13:27

Domanda : Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente, si chiede chiarimento in merito a : - è ammessa la soddisfazione del requisito del possesso della soa per le cat OS28 E OS30 con la CAT OG11 CL II? - nei documenti da inseire nell'offerta economica si fa riferimento ad un elenco delle voci di prezzo, per tale documento si chiede se è sufficiente indicare solo il prezzo unitario e l'unità di misura senza riferimento alle quantità offerte. Tale documento dovrebbe fare riferimento al COMPUTO METRICO DI OFFERTA TECNICA che però non è richiesto, si chiede pertanto delucidazione in merito. Grazie.

Risposta : SI, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.M. 10 novembre 2016 , n. 248, “L’operatore economico in possesso dei requisiti … nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.” SI, è sufficiente indicare il prezzo unitario e l’unità di misura. Il riferimento al “computo metrico di offerta tecnica” riportato nel disciplinare di gara è un refuso.

Ultimo aggiornamento: 20-01-2023, 13:06