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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Lavori di sostituzione di n. 2 gruppi frigo, a servizio del plesso sito in Via Tolara di Sopra 50/58 - Ozzano - Bologna
Ente appaltanteALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA, FORLI', RAVENNA, RIMINI)
Bando rettificato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto277.400,81 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema21/11/2019
Termine richiesta chiarimenti16/12/2019 23:59
Termine presentazione delle offerte/risposte30/12/2019 13:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Monti Manuela

telefono: 0512099878

Ondei Marina

telefono: 0512099308

Basso Stefania

telefono: 051 2082602

Guidoni Valeria

telefono: 0512092852
cellulare: 3346204596

Chiarimenti

Chiarimento PI370786-19

Ultimo aggiornamento: 11/12/2019 14:37

Domanda : Buongiorno, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in costituendo RTI e fermo restando il possesso da parte di tutte le società componenti il costituendo RTI sia dei requisiti di carattere generale che dei requisiti di idoneità professionale, il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA OS28 possa ritenersi soddisfatto laddove tale attestazione sia posseduta dalla sola Società Mandataria. Quanto sopra viene richiesto in forza della sentenza della sezione Quinta del Consiglio di Stato n. 7805 del 13 novembre 2019. Nell'attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Risposta : Sul punto, si invita l’operatore economico a prendere visione della sentenza dell’Ad. Plen. Cons. di Stato n. 6/2019 del 27.03.2019, che, condividendo un orientamento precedentemente espresso dalla giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2018 n. 4036; sez. V, 22 agosto 2016, n. 3666; sez. V, 22 febbraio 2016, n. 786), si pronuncia come segue: “In applicazione dell’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori”. Pertanto, nel caso di specie, non si ritiene possibile la partecipazione alla gara in oggetto, in quanto, sulla base di quanto rappresentato, l’impresa mandante non è in possesso di attestazione SOA.

Ultimo aggiornamento: 30-12-2019, 12:54