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Dati del bando

PROCEDURA APERTA (art. 3 comma 1 lett sss) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) in esecuzione della Determinazione a Contrarre n. 447 del 21/10/2019 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PER L’INFANZIA DI RICCO” CUP H84H16001220002 - CIG 8070129121
Ente appaltanteCOMUNE DI FORNOVO DI TARO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto445.651,67 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema21/10/2019
Termine richiesta chiarimenti06/11/2019 15:00
Termine presentazione delle offerte11/11/2019 12:00
Apertura busta amministrativa11/11/2019 13:00
Data chiusura procedura24/01/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Giulianotti Adriana

telefono: 0525400648

Biondini Cristina

telefono: 0525400651

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LAVORI DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PER L’INFANZIA DI RICCO

CIG: 8070129121

Chiarimenti

Chiarimento PI330880-19

Ultimo aggiornamento: 05/11/2019 12:34

Domanda : Buongiorno, al fine della compilazione del Modello F23, si richiede il Codice Ufficio (punto6), Codice Tributo (punto 11) ed eventuale Causale (punto 9). distinti saluti

Risposta : Le modalità di compilazione del modello F23 sono dettagliate all'art. 20 punto 1) del Disciplinare di Gara (pagina 14).

Chiarimento PI320316-19

Ultimo aggiornamento: 30/10/2019 17:59

Domanda : Con la presente vi si chiede se è possibile partecipare a codesta gara con la certificazione SOA per la categoria OG1 e l'art. 90 per la cat. OS6 E OG11, anche se per la cat. OS6 non è obbligatoria la classificazione (mi date conferma) e inoltre vi si chiede se è obbligatorio il Sopralluogo.

Risposta : Le categorie prescritte per la partecipazione all’appalto sono indicate nel bando e nel disciplinare di gara. Le lavorazioni afferenti la categoria scorporabile OG11 possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso di attestazione SOA in categoria OG11 o, in alternativa, essendo di importo inferiore ai 150.000 euro, mediante possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010. Le lavorazioni afferenti alla categoria OS6 a qualificazione non obbligatoria, possono essere eseguite dall’appaltatore in possesso di attestazione SOA in categoria OS6, o, in alternativa, di attestazione SOA in categoria prevalente OG1 cl. 2, oppure, possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 oppure può essere subappaltata per intero e la categoria prevalente OG1 deve coprire l'importo anche della OS6 pertanto essere in classe 2. Il sopralluogo non è obbligatorio al fine della partecipazione alla gara d'appalto.

Chiarimento PI321597-19

Ultimo aggiornamento: 30/10/2019 17:43

Domanda : Buongiorno, dove possiamo trovare il computo metrico?

Risposta : La documentazione progettuale è scaricabile on line. L'indirizzo web di riferimento è indicato sia nel Bando che nel Disciplinare di gara.

Chiarimento PI319777-19

Ultimo aggiornamento: 30/10/2019 17:40

Domanda : la nostra società è in possesso delle certificazioni SOA OG1-II ed OS30-III. Possiamo partecipare alla gara come singola o dobbiamo costituire ATI??

Risposta : Le categorie prescritte per la partecipazione all’appalto sono indicate nel bando e nel disciplinare di gara. la qualificazione in OG11 non può essere dimostrata mediante il possesso della qualificazione nelle singole categorie di opere specializzate (esempio OS 3, OS 28 e OS 30). Se l'operatore economico non è in possesso della categoria scorporabile OG11 è necessaria la costituzione di un'associazione temporanea di impresa.

Chiarimento PI319673-19

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019 13:02

Domanda : Salve, volevamo un chiarimento in merito alla gara in oggetto, è obbligatorio il sopralluogo, l'ente rilascia attestazione di presa visione? Grazie!! Distinti Saluti

Risposta : Si veda risposta ai quesiti precedenti (2,4): per l'effettuazione della Gara non è previsto l'obbligo di sopralluogo. Pertanto, non viene rilasciato alcun attestato di presa visione.

Chiarimento PI318734-19

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019 13:02

Domanda : Buongiorno, quali sono le modalità per effettuare il sopralluogo? Grazie

Risposta : Si veda risposta al Quesito 2: per partecipare alla Gara non è previsto l'obbligo di effettuazione del sopralluogo.

Chiarimento PI317679-19

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019 13:01

Domanda : BUONGIORNO SI RICHIEDE COMPUTO METRICO

Risposta : Il Progetto Esecutivo, comprensivo del C.M.E., è consultabile presso il link riportato nel riquadro in neretto in coda al paragrafo "PREMESSA" del Disciplinare di Gara.

Chiarimento PI317341-19

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019 13:00

Domanda : Buongiorno, si richiede se per poter partecipare alla gara bisogna effettuare il sopralluogo. Grazie

Risposta : Per partecipare alla Gara non è previsto l'obbligo di effettuazione del sopralluogo.

Chiarimento PI317209-19

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019 12:59

Domanda : Buongiorno, in riferimento alla partecipazione alla gara in oggetto, la sottoscritta impresa è in possesso di categoria SOA OG 1 III° bis mentre per la categoria OG 11 e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010 per un importo pari ad €. 85.754,33, dichiarando in fase di gara di subappaltare la restante parte pari a (€. 123.548,66 - €. 85.754,33)= €. 37.794,33 inferiore al limite del 40% previsto dal Decreto 32/2019, c.d. sblocca cantieri. Pertanto si chiede se può partecipare alla procedura in forma singola. In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti.

Risposta : Come anche previsto dal punto 2.1 del Disciplinare di Gara, considerato che la categoria scorporabile OG11, superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto, rientra tra le categorie di cui all'art. 89, comma 11 e 105, del D.Lgs. 50/2016 attuati dall'art. 2 del D.M. n.248/2016, essa non può essere oggetto di avvallimento e può essere subappaltata solo nel limite del 30% del proprio importo (quindi al massimo per € 37.064,60) ed il restante 70% deve essere dimostrato o con i requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010, o con SOA. Tale limite subappaltabile del 30% è autonomo e indipendente dal limite generale del 40% dell'importo totale dell'appalto, in quanto ai sensi dell'art. 1 comma 2, secondo periodo del citato D.M. n.248/2016 ,si tratta di limiti applicabili distintamente. Il limite del 40% relativo alla nuova soglia dell'art. 105 del Codice Appalti (aggiornato con Sblocca Cantieri) è esclusivamente afferente all'importo complessivo del contratto.

Ultimo aggiornamento: 06-02-2020, 14:53