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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE, IN DELEGA ALL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI RIMINI, ED A CARATTERE SOCIO SANITARIO, IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE, RIVOLTI A MINORI IN CARICO ALL’U.O. NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA ED ADOLESCENZA (NPIA) – SERVIZIO TUTELA MINORI DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE - DURATA: 4 ANNI.
Ente appaltanteAZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto38.248.778,88 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema22/11/2019
Termine richiesta chiarimenti30/01/2020 13:00
Termine presentazione delle offerte14/02/2020 13:00
Apertura busta amministrativa17/02/2020 10:00
Data chiusura procedura25/05/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NotePer quanto riguarda l'ALLEGATO 3.4 - fac-simile scheda OFFERTA ECONOMICA, si precisa che nel suddetto fac-simile, la S.A. ha provveduto ad inserire le formule nelle colonne B,C,D,E al fine di favorire i calcoli agli O.E. Rimane comunque in capo a quest'ultimi l'onere nonchè la responsabilità di verificare la correttezza degli importi risultanti.

Allegati

Referenti

Pirone Davide

telefono: 0544286672

Lungherini Claudia

telefono: 0547394948

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1STRUTTURE DI TIPO FAMIGLIARE- COMUNITA' FAMIGLIARE

CIG: 81047868fb

Lotto 2STRUTTURE DI TIPO FAMIGLIARE- CASA FAMIGLIA MULTIUTENZA

CIG: 81047868fb

Lotto 3STRUTTURE EDUCATIVE (prima fascia) - COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE

CIG: 81047868fb

Lotto 4STRUTTURE EDUCATIVE (prima fascia) - COMUNITA' EDUCATIVA SEMI RESIDENZIALE

CIG: 81047868fb

Lotto 5STRUTTURE EDUCATIVE (seconda fascia) - COMUNITA' EDUCATIVO-INTEGRATA RESIDENZIALE

CIG: 81047868fb

Lotto 6STRUTTURE EDUCATIVE (seconda fascia) - COMUNITA' EDUCATIVO-INTEGRATA SEMI RESIDENZIALE

CIG: 81047868fb

Lotto 7STRUTTURE PER L'AUTONOMIA - GRUPPO APPARTAMENTO

CIG: 81047868fb

Lotto 8STRUTTURE PER L'AUTONOMIA - COMUNITA' PER L'AUTONOMIA

CIG: 81047868fb

Lotto 9STRUTTURE PER GESTANTI E PER MADRE CON BAMBINO

CIG: 81047868fb

Lotto 10STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA

CIG: 81047868fb

Lotto 11STRUTTURE UBICATE FUORI REGIONE EMILIA ROMAGNA - COMUNITA' FAMILIARE

CIG: 81047868fb

Lotto 12STRUTTURE UBICATE FUORI REGIONE EMILIA ROMAGNA - COMUNITA' EDUCATIVA

CIG: 81047868fb

Lotto 13STRUTTURE UBICATE FUORI REGIONE EMILIA ROMAGNA - COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA

CIG: 81047868fb

Lotto 14STRUTTURE UBICATE FUORI REGIONE EMILIA ROMAGNA - COMUNITA' ALLOGGIO

CIG: 81047868fb

Lotto 15STRUTTURE UBICATE FUORI REGIONE EMILIA ROMAGNA - CASA FAMIGLIA

CIG: 81047868fb

Lotto 16Comunità per gestanti e madre con bambino entro il perimetro di 50 km di distanza dai confini del Comune di Rimini

CIG: 81047868fb

Chiarimenti

Chiarimento PI028212-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 12:47

Domanda : In riferimento alla compilazione del DGUE nel disciplinare di gara all'articolo 15.2, parte IV "Criteri di Selezione" lettera C, relativamente alla sezione D viene chiesto di dichiarare l'eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e/o norme di gestione ambientali di cui al paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità tecnica e professionale” del presente disciplinare. In tale paragrafo non viene citato nulla in riferimento ai sistemi di qualità, trattasi di refuso?

Risposta : - la sezione D del DGUE non è da compilare dal momento che il requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e/o norme di gestione ambientale non viene richiesto in termini di requisiti di “capacità tecnica e professionale” di cui all’art. 7.2 pertanto, non si tratta di refuso, tant’è che la SA parla di compilazione di detta sezione se era previsto l’eventuale possesso di tali certificazioni (si veda a pagina 31 del Disciplinare di gara, art. 15, parte IV, lett. c).

Chiarimento PI027778-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 12:44

Domanda : Siamo a chiedere la data di pubblicazione del bando sulla GUUE.

Risposta : - 25 novembre 2019.

Chiarimento PI022459-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 12:41

Domanda : Un chiarimento sull'oggetto 10, che da Disciplinare "sarà concluso con un solo operatore economico ossia quello che risulterà al primo posto nella graduatoria": nel canone annuo di base d'asta si è ipotizzato al numero di posti che verranno richiesti come disponibili?

Risposta : In considerazione della natura e delle caratteristiche dell’oggetto n. 10 “Comunità di pronta accoglienza” (vedi descrizione all’art. 5.10 del capitolato tecnico di gara), è stato previsto per questa tipologia di struttura il riconoscimento di un canone annuo come base d’asta, al fine di garantire il servizio come previsto dalla normativa vigente.

Chiarimento PI020908-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 12:33

Domanda : Stiamo già partecipando, pur avendo messo "no" alle opzioni se partecipiamo come RTI o riguardo all'avvalimento, perché mi rimangono nella lista allegati come obbligatori quelli inerenti a queste due opzioni? Si Deve caricare comunque una dichiarazione che non siamo un RTI o poi mi fa andare avanti comunque? La richiesta di esito delle variazioni mi dà ovviamente delle anomalie.

Risposta : Se si carica su portale SATER un’autodichiarazione dove l’OE attesta di non partecipare in RTI o con l’istituto dell’avvallimento non si tratta sicuramente di un errore ma bensì di documentazione integrativa a corredo della domanda di partecipazione; verificare direttamente con il numero verde messo a disposizione da Intercent-ER (call center) se il segnale di anomalia che compare risulta effettivamente bloccante per l’invio della domanda oppure si tratta di un semplice messaggio di avviso.

Chiarimento PI020663-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 12:12

Domanda : Quesito relativo alla dichiarazione di impegno di cui all'art. 7 c. 1 lett. c) - disciplinare di gara - : a) si chiede se sia corretto ritenere che la dichiarazione di cui all'art. 7, c. 1, lett. c) debba avere ad oggetto l'impegno a PRESENTARE domanda per il rilascio della autorizzazione al funzionamento entro 60 giorni dall'aggiudicazione; b) nel caso in cui l'operatore economico presenti offerta sia per strutture per cui è necessario allegare la predetta dichiarazione di impegno, sia per strutture già autorizzate, si chiede di chiarire se l'eventuale esclusione dalla stipula dell'AQ di cui all'art. 7, c.1, lett c) riguardi esclusivamente le strutture oggetto della dichiarazione di impegno.

Risposta : 1. Dichiarazione di impegno ad istituire una struttura residenziale o semiresidenziale entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione. 2. L’eventuale esclusione riguarda solo le strutture oggetto della dichiarazione di impegno.

Chiarimento PI018591-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 12:10

Domanda : Si chiede di precisare, per uniformità interpretativa, se per triennio antecedente la data di pubblicazione della gara (punto 7.2 del disciplinare) debba essere inteso il 2016-2017 – 2018 ovvero il 2017 – 2018 -2019.

Risposta : Per triennio antecedente la data di pubblicazione della gara si intende il seguente periodo: dicembre 2016 – novembre 2019.

Chiarimento PI018587-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 12:07

Domanda : In caso di partecipazione alla gara da parte di un consorzio di cooperative ex art. 45 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti si chiede cortesemente di chiarire quale – tra la documentazione indicata dagli atti di gara – debba essere compilata e sottoscritta, anche dalle imprese designate quali esecutrici, oltre che, dal consorzio concorrente. Da quanto evincibile dai documenti di gara pare evincersi che le consorziate debbano redigere e produrre il DGUE (per ogni singola consorziata), nonché i seguenti documenti: - patto di integrità sottoscritto (SIA CONSORZIO CHE CONSORZIATE ESECUTRICI) - copia del disciplinare sottoscritto (SIA CONSORZIO CHE CONSORZIATE ESECUTRICI) - informativa per servizi di natura intellettuale compilato e sottoscritto (SIA CONSORZIO CHE CONSORZIATE ESECUTRICI) Per quanto attiene L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE dovrà essere compilata e resa SOLO DAL CONSORZIO CONCORRENTE, al pari della cauzione provvisoria e del pagamento della tassa gare (SOLO DAL CONSORZIO CONCORRENTE). L’OFFERTA TECNICA E QUELLA ECONOMICA dovranno essere sottoscritte unicamente dal CONSORZIO CONCORRENTE.

Risposta : a) il DGUE deve essere prodotto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici (vedere art. 15.1, pagina 31 del disciplinare di gara); b) il PATTO di INTEGRITA’, il DISCIPLINARE di GARA e l’INFORMATIVA devono essere presentati per lo meno dal consorzio e sottoscritti secondo le modalità specificate all’art. 15.1, pagina 29 del Disciplinare di gara, cioè dal consorzio medesimo; c) L’ISTANZA di PARTECIPAZIONE e le Dichiarazioni Integrative devono essere prodotte dal consorzio (vedere art. 15.1, pagina 29 del Disciplinare); d) il pagamento del contributo a favore dell’ANAC è dovuto dal solo consorzio (vedere art. 12, pagina 24 del Disciplinare); e) la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dal solo consorzio (vedere art. 10, punto 2, pagina 22 del Disciplinare); f) l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal consorzio, si veda art. 16, pagina 37 del Disciplinare che rimanda alle modalità per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all’art. 15.1, pagina 29; g) l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal consorzio con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Chiarimento PI018584-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 11:57

Domanda : L’allegato 3.7 agli atti di gara “importi delle cauzioni”, indica l’importo delle cauzioni per ogni singolo oggetto. In caso di partecipazione a più oggetti l’operatore dovrà quindi produrre una garanzia provvisoria il cui importo è dato dalla sommatoria dei valori indicati (nel succitato allegato) per gli oggetti per i quali intende partecipare, si chiede conferma circa il fatto di non dover produrre distinte cauzioni provvisorie per ogni oggetto, ma solo una unica garanzia riportante menzione degli oggetti di interesse e la somma dei valori di riferimento oltre che prevedere, ovviamente, le clausole di cui ai punti da 4 a 7 dell’art. 10 del disciplinare.

Risposta : - Sì, è possibile presentare un’unica garanzia provvisoria purchè siano contenuti i richiami degli oggetti per i quali l’OE intende partecipare; ovviamente, l’importo totale garantito corrisponderà alla somma complessiva degli importi richiesti come garanzie provvisorie per i singoli oggetti di partecipazione.

Chiarimento PI018581-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 11:42

Domanda : Il disciplinare precisa che “devono intendersi offerte accettabili tutte quelle che rispetto a ciascun oggetto risultino tecnicamente appropriate – ossia in possesso delle caratteristiche di minima previste dagli atti di gara ed il cui punteggio riferito al merito tecnico qualitativo sia pari o superiore alla soglia di sbarramento di punti 36 e il presso offerto sia inferiore o al massimo pari alla base d’asta”. Si chiede pertanto come debba essere comprovato il possesso dell’esperienza maturata, ovvero della capacità tecnica conseguita cui al punto 7.2 del disciplinare di gara. Si chiede, in particolare, di chiarire se, in caso di partecipazione a più oggetti, il concorrente debba comprovare l’esperienza pregressa, maturata nel periodo di riferimento, attraverso lo svolgimento di servizi analoghi svolti nell’ambito specifico di ciascun singolo oggetto di riferimento. Ad esempio, qualora il concorrente partecipasse per gli oggetti 4, 7 e 9 dovrebbe produrre, a comprova dell’esperienza maturata, contratti relativi allo svolgimento di servizi connessi alla comunità educativa semiresidenziale (a comprova dell’oggetto 4), servizi connessi alle comunità per gestanti e per madre con bambino (a comprova dell’oggetto 9) nonché gruppi appartamento (a comprova dell’oggetto 7); dovendo contestualmente possedere (o impegnarsi a possedere nei termini convenuti) le autorizzazioni al funzionamento delle strutture dei relativi oggetti?

Risposta : L’esperienza pregressa di cui all’art. 7.2 del Disciplinare di gara, deve essere comprovata in relazione a contratti aventi (così come letteralmente espresso) ad oggetto “l’accoglienza di minori in strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie” e NON con riferimento ai servizi specifici richiesti da ogni singolo oggetto di gara.

Chiarimento PI017221-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 11:22

Domanda : Essendo generalmente noi esenti da imposta di bollo in quanto ONLUS, possiamo allegare l'attestazione di esenzione al posto del pagamento?

Risposta : - Sì.

Chiarimento PI017161-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 11:20

Domanda : In merito al punto 17 del Disciplinare di Gara, busta C, offerta economica, l'operatore economico per fare l'offerta deve compilare preferibilmente il modello 3.4., è possibile nel modello eliminare gli oggetti a cui non partecipa?

Risposta : Precisato che è responsabilità dell’Operatore Economico compilare correttamente il fac-simile scheda offerta economica soprattutto laddove vengano eliminate righe/oggetti ed è sempre responsabilità dell’OE controllare altresì che gli importi indicati nel suddetto modello – laddove siano frutto di calcoli – siano corretti, l’OE può decidere di procedere come meglio crede, eliminando gli oggetti per i quali non partecipa.

Chiarimento PI016997-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 11:16

Domanda : IN RIFERIMENTO AL PUNTO 18.1 DEL DISCIPLINARE, "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA", PUNTO 1., SI CHIEDE QUANTO SEGUE: IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE IORI, SIAMO A CHIEDERE CONFERMA DELL'EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI QUALIFICA DEI 60 CF AL TITOLO DI EDUCATORE E SE TALE QUALIFICA VIENE COMUNQUE PRESA IN CONSIDERAZIONE ANCHE SE "IN CORSO DI CONSEGUIMENTO" AL MOMENTO DELLA SCADENZA DEL BANDO.

Risposta : Si rinvia al disposto dell’art. 6.2 “Operatori” del capitolato tecnico di gara.

Chiarimento PI016982-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 11:14

Domanda : Gli Operatori Economici che gestiscono più comunità educative residenziali di cui all'oggetto 3) della presente procedura di gara devono presentare un unica offerta tecnica o diverse offerte tecniche per ciascuna comunità ?

Risposta : Gli OE dovranno presentare un’unica relazione tecnica, tuttavia, tenuto conto della circostanza evidenziata in caso di più strutture il numero di pagine componenti la relazione tecnica potrà essere aumentato di n. 10 pagine per ogni comunità aggiuntiva rispetto al caso singolo (una comunità). Esempio: offerta per n. 5 comunità: 70 pagine massimo per la relazione tecnica (30+40).

Chiarimento PI012690-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 11:00

Domanda : 1.In merito alla domanda di partecipazione punto 15. 1 disciplinare di gara che prevede domanda in bollo (ALLEGATO 3.3), se l'ente è esente, è sufficiente allegare alla domanda una dichiarazione di esenzione al bollo? 2.La domanda è in formato PDF VA COMPILATA A MANO? 3.Nell'offerta tecnica non è espressamente richiesto il CV degli operatori è sufficiente allegare un elenco nominativo degli operatori con relative qualifiche professionali?

Risposta : 1. Sì. 2. Sì 3. Gli elementi in oggetto sono richiesti in assolvimento della richiesta che la SA ha formulato ai sensi dell’art. 45 comma 4 del D.Lgs. 50/16. L’OE deve comunque tenere presente che ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico/qualitativo, ed in particolare con riferimento al criterio n. 1, devono essere riportati in relazione tecnica tutti gli elementi utili a tal fine.

Chiarimento PI008262-20

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 10:57

Domanda : Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2 del disciplinare, si chiede conferma circa il fatto che lo stesso, in caso di consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e/o c) del Codice, possa essere comprovato dalle consorziate esecutrici.

Risposta : - Sì.

Chiarimento PI026585-20

Ultimo aggiornamento: 05/02/2020 16:57

Domanda : 1. l'art 7 disciplinare prevede che "i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS": si chiede di chiarire se i documenti a comprova dei requisiti dichiarati verranno richiesti agli operatori economici all'atto dell'aggiudicazione definitiva (con trasmissione mediante avcpass) o se, piuttosto, l'operatore economico debba trasmetterli già in sede di presentazione dell'offerta, mediante AvcPass. In particolare, se tali documenti devono essere prodotti in sede di presentazione dell'offerta, si chiede di chiarire: a) in riferimento al requisito di cui all'art. 7.1 lett a): se per la comprova del suddetto requisito sia corretto ritenere che la SA provvederà ad acquisire d'ufficio il predetto documento, previa indicazione da parte dell'OE esclusivamente in sede di DGUE degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni; b) in riferimento al requisito di cui all'art. 7.1 lett b) se l'autocertificazione del possesso di autorizzazione al funzionamento debba essere allegata tra i documenti della "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"; c)in riferimento all'art. 7.1 lett c) : se la relativa dichiarazione di impegno debba essere allegata tra i documenti della busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"; d) in riferimento al requisito di cui all'art. 7.2: se la dichiarazione con la quale l'OE fornisce le informazioni richieste debba essere allegata tra i documenti della "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", considerato che il DGUE richiede informazioni diverse rispetto a quelle richiamate dal disciplinare di gara. e) Inoltre, rispetto al predetto requisito (7.2), si chiede di chiarire se l'OE debba fornire sia le informazioni richieste dal disciplinare di gara, sia le diverse informazioni richieste da DGUE (parte VI lett. c). 2. Si chiede di precisare se nella sezione caricamento lotti, il costo della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, debbano essere indicati su base quadriennale, o piuttosto, su base giornaliera. 3. si chiede di precisare, in tema di subappalto (art. 15.2 disciplinare) se la percentuale debba essere calcolata: a) sulla base del valore posto a base d'asta per ciascun oggetto: in tal caso quadriennale / giornaliero? b) o sull'importo complessivo offerto?

Risposta : 1. Sì, precisando che per detto quesito articolato in vari punti (a, b, c, d, e) si invita l’OE a leggere la risposta ai quesiti PI035069-20 e PI035100-20 (registro di sistema SATER). Pertanto, la SA, si limita a riscontrare sinteticamente come sotto indicato: a) Sì; b) Sì; c) Sì; d) Sì e) L’OE deve fornire, con le modalità precisate nella risposta al quesito PI035069-20, sopra richiamato, le informazioni richieste dal disciplinare di gara (ad esclusione del solo “importo” nel DGUE). 2. Sì, su base quadriennale; 3. la percentuale del subappalto deve essere calcolata nel limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto/oggetto, inteso in termini di valore offerto dall’OE per singolo oggetto al quale si decide di concorrere.

Chiarimento PI035111-20

Ultimo aggiornamento: 05/02/2020 16:46

Domanda : In riferimento alla procedura aperta in oggetto indicata si chiede di precisare con quale criterio sono stati distribuiti i giorni/presenza all’interno dell’Oggetto N° 9 (Srutture per gestanti e per madre con bambino). In particolare potrebbe apparire non congruente il basso numero di giornate riguardanti le madri (103 giomi/anno) rispetto a quello riguardante i bambini 1575 giomi/anno).

Risposta : Il dato è indicativo e non vincolante per la Stazione Appaltante.

Chiarimento PI035100-20

Ultimo aggiornamento: 05/02/2020 16:43

Domanda : Con riferimento alla procedura aperta in oggetto indicata si chiede di precisare cosa si intente per esperienza matura nell'accoglienza di minori in strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie instaurate nell'ultimo triennio. In particolare si chiede: 1. Se l'occupazione di almeno 2/3 dei posti: è da intendersi come valore medio del triennio o per singolo anno; 2. Se la dimostrazione va fatta esclusivamente con contratti o anche, in assenza del contratto, con fatture e/o provvedimenti amministrativi (delibere, determine, ecc.).

Risposta : 1. Non si tratta di un valore medio ma di valore complessivo del triennio. 2. Alla luce di quanto risposto al quesito numero PI035069-20 (registro di sistema SATER) che la SA invita a leggere, si conferma quanto ivi risposto precisando che l’OE, in fase di partecipazione alla gara, deve solo dichiarare (con le modalità indicate nella risposta al suddetto quesito sopra richiamato) il possesso dei requisiti (che verrà poi verificato dalla SA in fase di aggiudicazione). Pertanto, per il requisito di cui all’art. 7.2 del disciplinare di gara, l’OE in fase di presentazione dell’offerta, non deve allegare fatture/documenti contabili o altro che dimostrino il possesso del predetto requisito. Solo in sede di aggiudicazione, la SA procederà con la verifica del requisito di capacità tecnica e professionale chiedendo riscontro alle Amministrazioni indicate dall’OE nella documentazione presentata in sede di gara ed eventualmente chiedendo, se necessario in tale sede, la trasmissione di documenti contabili/fatture.

Chiarimento PI035069-20

Ultimo aggiornamento: 05/02/2020 16:36

Domanda : L’OE scrive per delucidazioni in merito a due questioni: - Punto 7 del disciplinare: i documenti richiesti agli OE per la dimostrazione dei requisiti da caricare su AVCPass sono: Iscrizione alla Camera di Commercio, autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale di riferimento (essendo struttura ubicata fuori Regione Emilia Romagna) ed esperienza dell'ultimo triennio, ovvero punti 7.1 e 7.2, corretto? - punto 10 del disciplinare: l'operatore economico provvederà per quanto al versamento della garanzia provvisoria presso il tesoriere dell’AUSL della Romagna, relativamente alla dichiarazione di impegno (come indicato a pagina 22 del disciplinare di gara) si chiede se abbiamo correttamente interpretato la procedura: se la banca ci fornisce un documento cartaceo e non informatico, facciamo autenticare la copia della dichiarazione di impegno insieme all’autodichiarazione del nostro legale rappresentante (che dichiara di aver poteri per impegnare il garante) da un notaio che la deve sottoscrivere manualmente e digitalmente.

Risposta : 1. Sì, con la precisazione che, in fase di partecipazione alla gara, l’OE dovrà solo attestare il possesso dei suddetti requisiti, nel seguente modo: a) per il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. a) del disciplinare, compilare il DGUE parte IV “Criteri di selezione” – lett. a) “Idoneità”; b) per il restante requisito di idoneità professionale di cui ai punti 7.1 lett. b) o 7.1 lett. c) del disciplinare allegare apposita documentazione richiesta (autocertificazione o dichiarazione di impegno); c) per il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 del disciplinare , compilare il DGUE parte IV, sezione C solo per le informazioni richieste a pagina 17, ultimo paragrafo del punto 7.2 (ragione sociale esatta del committente = “destinatari” nel DGUE; oggetto del contratto = “descrizione” nel DGUE; periodo di validità del contratto = “data” nel DGUE; quindi, non compilare nel DGUE il campo “importo”) e integrare tali informazioni con il numero di giornate erogate distinte per ciascuna delle annualità del triennio di riferimento oppure presentare un unica autodichiarazione che comprenda tutte queste informazioni, senza necessità, quindi, di compilare il DGUE come sopra detto. E’ poi differita alla fase di aggiudicazione la verifica da parte della SA del possesso dei requisiti da parte dell’OE, ossia la SA procederà a chiedere i rispettivi riscontri al fine di comprovare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti in sede di gara. 2. No, si veda a pagina 23 del Disciplinare di gara che specifica quanto segue: “E’ accettabile la scansione di documento cartaceo (formato da cauzione e autodichiarazione), firmata digitalmente dal rappresentante dell’impresa partecipante e dal soggetto (il garante) che ha apposto la firma olografa sull’originale cartaceo”.

Chiarimento PI033305-20

Ultimo aggiornamento: 04/02/2020 15:01

Domanda : L’Oggetto 3, in particolare l’oggetto 3.d riguarda il ”Servizio rivolto ad utenti minorenni da 6 a 17 anni che presentano un livello di bisogno di cura e/o assistenziale di elevata gravità”. Si tratta quindi di minori che richiedono la più alta attenzione, tutela, presenza e intensità educativa anche superiore a quanto previsto dalla 1904 . Minori che spesso faticano a garantire una frequenza scolastica e presentano comportamenti gravemente problematici , bisogno di forte accompagnamento (dai 6 anni, quindi anche piccoli, cosa non prevista dalla 1904 per le comunità educative che si rivolgono ai minori dai 12 anni). La presenza minima di personale professionale educativo, quindi per tutti i minori, prevista dalla normativa 1904 è vincolata da “rapporto 1 a 4 nei momenti di maggior intensità educativa”, quindi (con tabelle condivise al tavolo regionale della 1904) un solo educatore presente nei momenti mattutini, serali, notturni. Questo vincolo porta all’obbligatorietà di compresenza nelle altre ore della giornata e in tutti i giorni festivi (con controlli semestrali della Procura e dei Comuni e pesanti sanzioni in caso di non rispetto del parametro previsto) e quindi all’assunzione del numero di educatori previsti dalla normativa. Oltre a questo sono naturalmente dovuti tutti i costi di vitto, alloggio, scuola, cura della salute, tempo libero, trasporti, oltre ai costi amministrativi e di gestione degli enti. Quindi anche se non vi è una norma che fissa le tariffe, questi costi (come dimostrato dalle tabelle inviate) sono di fatto obbligatori per legge e portano ad importi minimi decisamente più elevati dei 115 € più IVA previsti dal bando . Ricordiamo che già in passato alcuni Enti segnalarono l’insufficienza delle rette educative che caratterizzavano i loro servizi e l’Ausl Romagna accolse di alzare le tariffe e adeguarle alla media delle altre strutture del territorio consapevole dell’insostenibilità di un servizio residenziale con rette inferiori ai 125 orari. In sintesi le tariffe indicate non permettono agli enti di rispettare le norme regionali vigenti e portano a “stressare” e impoverire l’accoglienza e la tutela dei minori, con il rischio che, pur di avere le comunità piene e permettere la loro di sostenibilità e garantire anche i posti di lavoro non si faccia più alcuna valutazione di compatibilità, opportunità ed efficacia del progetto di inserimento.

Risposta : “Tutto ciò premesso e considerato il Gruppo Tecnico, dopo aver attentamente esaminato le istanze pervenute sull’oggetto n. 3 “Comunità Educativa Residenziale”, come sopra indicate, esprime all’unanimità le seguenti considerazioni: 1. Il capitolato è corretto nei suoi contenuti ed anche con riferimento alle basi d’asta, che tengono conto dei costi della manodopera in misura pari al 70% del loro valore complessivo. La correttezza del capitolato trova fondamento nel fatto che è stato costruito non prevedendo una retta unica per ciascuna tipologia di struttura, ma prevedendo rette diversificate in rapporto ai diversi livelli di gravità assistenziale e/o di cura degli utenti. In questo modo utenti che possono essere accolti all’interno della stessa tipologia di struttura, sulla base e nel rispetto di quanto prescritto dalla DGR n. 1904/2011, anche in relazione al rapporto numerico operatori/utenti, riescono ad avere la risposta più appropriata ed efficace rispetto alle loro diverse caratteristiche e di conseguenza ai loro specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento. Questo obiettivo si riesce a raggiungere grazie alla capacità di risposta ai differenziati bisogni di cura e assistenziali del minore accolto, che l’OE dovrà illustrare nella relazione tecnica dettagliata di cui all’art. 16, Busta B del disciplinare di gara, i cui contenuti saranno oggetto di valutazione e di attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico qualitativo. La diversificazione dei livelli assistenziali degli utenti è coerente, da un lato rispetto ai principi enunciati dall’ANAC in relazione all’affidamento dei servizi in area sociale e sociosanitaria, tesi a valorizzare l’obiettivo di flessibilità in rapporto alle necessità di ogni individuo e all’evoluzione dei suoi bisogni, dall’altro rispetto al sistema regionale di assistenza alle persone disabili – sistema peraltro richiamato in più occasioni anche dai rappresentanti della cooperazione sociale come riferito dal DASS -, che prevede la diversificazione degli utenti classificandoli in diversi livelli assistenziali (v. DGR n. 273/2016 – utenti disabili classificati in livello moderato, severo e completo). 2. Il Gruppo tecnico prende atto e conferma il contenuto dei chiarimenti pubblicati dalla SA in data 24.12.2019 ribadendo che: a. il sub riferimento 3.a riguarda un servizio rivolto a MSNA di età compresa tra i 15 e 17 anni che necessitano, per un periodo limitato (max 6 mesi), di prestazioni prevalentemente di natura assistenziale comunque nell'ambito di un contesto educativo, incluso il servizio erogato in deroga al numero di ospiti accoglibili previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 1490/2014; b. il sub riferimento 3.b riguarda un servizio rivolto a: I. MSNA di età compresa tra i 6 e i 17 anni che presentano un livello di bisogno di cura e/o assistenziale di lieve gravità, incluso il servizio erogato in deroga al numero di ospiti accoglibili previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 1490/2014; II. LIMITATE ED ECCEZIONALI situazioni TRANSITORIE di minori, in una condizione di vigilanza inadeguata, di età compresa tra i 6 e i 17 anni che presentano un livello di bisogno di cura e/o assistenziale di lieve gravità. c. Il sub riferimento 3.d contempla un aumento tariffario del 25% (base d’asta di € 115,00 al netto dell’IVA, base d’asta aumentata del 25% = € 143,75 al netto dell’IVA) che, in rapporto alle quantità di fabbisogno espresse, la S.A. prevede di utilizzare nella misura del 30% c.a. senza richiedere variazioni al rapporto numerico operatori/utenti previsto dalla DGR 1904/2011. In considerazione di questo elemento risulta destituita di fondamento la richiesta di aumento della base d’asta riferita al sub riferimento 3.d in esame. 3. Con riferimento all’ipotesi prevista all’art. 4.2 del capitolato tecnico (“A garanzia degli impegni che il PEII prevede, il numero di inserimenti di minori con disturbi psicopatologici non deve superare le tre unità per ogni comunità residenziale”) in caso di inserimento del minore con disturbi psicopatologici, verrà applicata la tariffa die/pro-capite di cui al sub. riferimento 5.b dell’oggetto n. 5, che prevede una base d’asta di € 180,00 al netto dell’IVA. 4. Con riferimento ai rilievi mossi rispetto alle strutture fuori Regione Emilia Romagna, il Gruppo tecnico evidenzia che il capitolato tecnico è stato redatto in ottemperanza al principio di derivazione comunitaria del “favor partecipationis”, il quale è volto a garantire la massima partecipazione possibile degli OE agli appalti pubblici. Conseguentemente nell’Accordo Quadro sono stati previsti specifici e separati oggetti dedicati alle strutture ubicate fuori Regione, entro un perimetro di 50 km di distanza dai confini del Comune di Rimini (limitazione al principio del “favor partecipationis” giustificato dalla necessità di garantire al minore maggiore vicinanza ai propri ambienti di vita (scuola, luoghi ricreativi di aggregazione, …) e dare continuità alla propria quotidianità, compatibilmente con le necessità di protezione/allontanamento dal contesto da cui è originato il pregiudizio). Questi specifici e separati oggetti prevedono basi d’asta commisurate ai parametri di riferimento normativo delle rispettive regioni di appartenenza. D’altro canto il criterio della territorialità, in piena coerenza ed in linea con la DGR n. 1904/2011 viene valorizzato nel capitolato tecnico ai fini della programmazione degli interventi in risposta ai bisogni degli utenti in carico al Servizio Tutela Minori (v. art. 1, elenco puntato, pag. 5).”

Chiarimento PI003290-20

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020 16:17

Domanda : In merito all'art. 18.1 del disciplinare avente ad oggetto Criteri di valutazione dell'offerta tecnica criterio n. 6 si chiede: Cosa si intenda per rilevazione di indici di proxi di input, attività e risultato output ed outcome e se essi vadano intesi solo per l'attività socio assistenziale.

Risposta : In merito al criterio n. 6 dell’art. 18.1 del Disciplinare si precisa che s’intendono strumenti di valutazione dell’attività.

Chiarimento PI002707-20

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020 16:15

Domanda : Nell'ambito del disciplinare art. 16 contenuto della Busta B - Offerta Tecnica si definisce la lunghezza della relazione che deve essere pari a 30 facciate. Si chiede se oltre ai CV del personale che devono essere allegati in base al criterio 1 della valutazione dell'offerta tecnica possono essere inseriti altri allegati per meglio esplicitare i criteri di valutazione.

Risposta : Relativamente agli allegati da inserire si precisa che nessun limite è stato previsto purché si tratti di allegati pertinenti rispetto ai contenuti dell’appalto ed oggettivamente riferibili ai criteri di valutazione.

Chiarimento PI002706-20

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020 16:09

Domanda : Nel Disciplinare di gara viene esplicitato che relativamente agli oggetti composti da sub-riferimenti (Oggetto 1,2,3,5,9 e 16) la SA vieta che l'OE possa presentare offerta ulteriormente frazionata per singoli riferimenti, pena irricevibilità delle stessa. Si inoltra il seguente quesito: l'OE che partecipa ad uno degli oggetto aventi sub-riferimenti ma che non accoglie per le caratteristiche operative alcuni utenti dei sub criteri lo dovrà dichiarare in sede di relazione tecnica? Potrebbe essere escluso?

Risposta : Ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare di gara per gli oggetti composti da sub-riferimenti è necessario presentare offerta per tutti i sub-riferimenti. In caso contrario l’offerta risulta essere irricevibile con conseguente esclusione dell’OE.

Chiarimento PI384414-19

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020 16:02

Domanda : IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN ESSERE: 1) rileviamo che gli importi di base d'asta (prezzi unitari indicati) relativamente alle strutture educative (prima fascia) oggetto n. 3 sono insufficienti per garantire la copertura dei parametri operatori utenti previsti dalla normativa regionale (DGR 1904/2011 e succ. modifiche) e non permettono di ottemperare ai relativi costi del personale (in base al CCNL e come da tabelle ministeriali); 2) in base all'art. 1 pag. 5 del Capitolato Tecnico che contempla la possibilità di inserimento di minori entro un perimetro territoriale di 50 Km, ci sembra assolutamente impari per le valutazioni qualitative ed economiche che all'accordo quadro possano partecipare soggetti gestori provenienti da regioni attigue alla nostra - che seguono una direttiva regionale diversa da quella dell'Emilia Romagna-e che non ci sia per gli stessi l'obbligo di applicazione della DGR 1904/2011.

Risposta : 1) Si rinvia alla risposta pubblicata su SATER il 24/12/2019. 2) Si evidenzia che in ottemperanza al principio del favor partecipationis che garantisce la massima partecipazione possibile degli OE agli appalti pubblici e nel rispetto dei principi in materia di appalti, nell’AQ sono stati previsti oggetti dedicati alle strutture ubicate fuori Regione Emilia Romagna, che prevedono rette commisurate ai parametri di riferimento normativo delle rispettive regioni di appartenenza.

Chiarimento PI386571-19

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020 15:57

Domanda : Secondo quanto prescritto all’art. 7.3. del disciplinare di gara i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 7.1 lett. a), lett. b) o lett. c) devono essere posseduti, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande,. Il successivo art. 7.4 del disciplinare prevede che, in caso di consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del Codice, i predetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Si osserva che il requisito di cui all’art. 7.1 lett. b) si rende necessario ai fini dell’esecuzione del servizio tant’è che alla successiva lettera c) viene consentito il conseguimento dell’autorizzazione, per chi ne fosse privo al momento della partecipazione alla gara, entro i termini di gg. 60 dall’aggiudicazione. Si chiede pertanto conferma circa il fatto che il requisito di cui all’art. 7.1 lett. b) debba, in caso di raggruppamento, essere posseduto solo da un componente del raggruppamento costituito e/o costituendo. Per le suindicate ragioni si chiede altresì conferma circa il fatto che, in caso di partecipazione da parte di un consorzio (art. 45 lett. b) e/o c) il requisito di cui all’art. 7.1 lett. b) – riguardando la fase esecutiva - debba essere posseduto meramente dall’impresa qualificata come esecutrice, deputata all’esecuzione del servizio e non congiuntamente sia dal consorzio che dalla consorziata.

Risposta : I requisiti di cui all’art. 7.1 lett. b) e lett. c) sono tra loro alternativi, pertanto, in caso di raggruppamento di imprese i requisiti previsti dall’art. 7.1 lett. b) o c) devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate. In caso di consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e/o c) il requisito previsto dall’art. 7.1 lett. b) può essere posseduto anche solo dalla consorziata esecutrice.

Chiarimento PI385533-19

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020 15:46

Domanda : In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente, si espone e si richiede quanto segue: 1.L'assetto operativo previsto dalla normativa di riferimento e gli importi posti a base di gara (ovverosia i prezzi unitari indicati) individuati dalla SA impongono condizioni di lavoro contrarie ai principi di tutela del lavoratore derogando i riferimenti salariali dei CCNL e stabilendo di fatto un tetto massimo per i compensi del tutto incongruo. Si osserva infatti che la SA ha imposto condizioni di partecipazioni che costringerebbero i concorrenti a "presentare un'offerta sicuramente anomala" nonché "a violare la normativa in tema di tutela contrattuale dei lavoratori". Il Codice indica le modalità di computo del costo della manodopera: l’amministrazione committente deve calcolarlo applicando le tabelle che annualmente vengono predisposte dal Ministero del Lavoro e che indicano il costo orario del lavoro individuato sulla base dei contratti collettivi tra le organizzazioni più rappresentative dei diversi settori merceologici. Il Codice impone infatti l’obbligo per la stazione appaltante di procedere, prima– sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia della offerta operata attraverso i meccanismi contemplati all’art. 97 – alla verifica del rispetto della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi. Nel caso che ci occupa, stante la quantificazione operata dalla Stazione Appaltante, nessun operatore può presentare un’offerta remunerativa e allo stesso tempo adeguata, stante la sottostima dell’importo posto a base di gara. Trattasi di un vizio che ne inficia la legittimità, che si chiede pertanto di voler rettificare. 2.Il capitolato a pagina 5 prevede la seguente prescrizione “….., il presente appalto viene diviso in oggetti corrispondenti alle tipologie di strutture disciplinate dalla DGR n. 1904/2011 e s.m. o da analoga normativa di riferimento in caso di strutture ubicate fuori Regione Emilia Romagna entro il perimetro dei 50 km di distanza dai confini del Comune di Rimini sopra indicato, autorizzate al funzionamento ai sensi della corrispondente normativa regionale di riferimento, applicativa dell'art- 8-ter del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328”. Posto che i variegati modelli di accoglienza sono normati a livello regionale con prescrizioni profondamente diverse regione per regione, l’ammissione di “analoga normativa di riferimento in caso di strutture ubicate fuori Regione Emilia Romagna” comporterebbe un’indebita alterazione della par condicio tra i concorrenti, tenuti ad osservare normative diverse con conseguenti diversi oneri legislativi e quindi diversi oneri economici. Si chiede pertanto di rettificare la succitata prescrizione in quanto lesiva dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. 3. I criteri dei valutazione dell’offerta tecnica di cui all’art. 18.1 del disciplinare sono meramente qualitativi; i parametri (criteri di valutazione) non appaiono sufficientemente definiti nel contenuto ed a ciascuno di essi è attribuito un range di punteggio assolutamente rilevante. L’ANAC, con le linee guida nr. 2, precisa “Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all’amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori, conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione…….. (omissis) ….In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni”. Si chiede pertanto alla SA di precisare per ciascun criterio di attribuzione del punteggio indicato nel disciplinare i rispettivi sub criteri identificativi dei livelli qualitativi attesi. 4.Il Decreto 32/2019, c.d. sblocca cantieri, alla luce delle modifiche della legge di conversione (l. 55/2019) prevede la sospensione Fino al 31 dicembre 2020, dell’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 (obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara) e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174 (indicazione della terna dei subappaltatori in caso di concessioni), nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore (dato che il medesimo non è più indicato prima della fase esecutiva). Si chiede pertanto se la produzione del DGUE subappaltatori di cui all’allegato 3.5 sia da intendersi quale mero refuso.

Risposta : 1. Si rinvia alla risposta pubblicata su SATER il 24/12/2019. 2. Si evidenzia che in ottemperanza al principio del favor partecipationis che garantisce la massima partecipazione possibile degli OE agli appalti pubblici e nel rispetto dei principi in materia di appalti, nell’AQ sono stati previsti oggetti dedicati alle strutture ubicate fuori Regione Emilia Romagna, che prevedono rette commisurate ai parametri di riferimento normativo delle rispettive regioni di appartenenza. 3. I criteri di valutazione risultano trasparenti certi e definiti, nonché sufficientemente dettagliati e pertinenti rispetto alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche dell’appalto e non necessitano di ulteriori sub criteri/sub pesi o sub punteggi, i quali ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, sono facoltativi e non obbligatori. Essi inoltre sono tali da consentire alla commissione giudicatrice di attribuire il punteggio esprimendo, ai sensi dell’articolo 18 del disciplinare di gara, un giudizio di merito, che espliciti in maniera sintetica la motivazione di natura logico argomentativa che ha condotto all’attribuzione del medesimo. 4. La produzione del DGUE subappaltatori di cui all’allegato 3.5 è da intendersi un mero refuso.

Chiarimento PI377089-19

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020 15:32

Domanda : QUESITI SUL CAPITOLATO Quesiti n. 1.a) - 1.b) - 1.c) sul Capitolato: All'art. 4.2 del Capitolato (§ 5, pag. 8) si prevede che il numero di inserimento di minori con disturbi psicopatologici non deve superare le 3 unità per ogni comunità residenziale e le 2 unità per ogni comunità semiresidenziale. A tal proposito si pongono i seguenti quesiti: 1.a) I soprarichiamati minori con disturbi psicopatologici sono ricompresi tra i minori con diagnosi ICD-10 F 90-94 di cui alla prima fascia richiamata a pag. 12 del Capitolato? 1.b) I soprarichiamati minori con disturbi psicopatologici possono avere anche la diagnosi ICD F30-39 F40-48 F50-59 e F60-68 richiamata nella seconda fascia di cui alla pag. 13 del Capitolato? I quesiti riguardano la possibilità di inserire in comunità educative semiresidenziali e residenziali unità di ospiti che dovrebbero essere destinati a comunità educative integrate. In caso di risposta positiva, si pone l'ulteriore quesito relativo all'ammontare della tariffa prevista per questi minori, atteso che le tariffe previste nelle comunità integrate sono ben più elevate di quelle previste per le comunità educative non integrate soltanto in ragione della "gravità degli ospiti ivi ospitati" e non in ragione di altri fattori. 1.c) E' corretto ritenere che queste 2 o 3 unità riceveranno la retta prevista per le comunità integrate? Si precisa che i quesiti rilevano anche ai fini della predisposizione dell'offerta economica e tecnica, poiché occorrerà tener conto delle indicazioni ricevute. Quesiti n. 2.a) - 2.b) - 2.c) - 2.d) - 2.e) sul Capitolato: Il Capitolato da pag 11 a pag 16 descrive le strutture educative, rispetto alle quali occorre porre i seguenti quesiti: 2.a) I minori con diagnosi non richiamate né nella prima fascia, né nella seconda fascia, come verranno gestiti? 2.b) I rapporti individualizzati come vengono disciplinati visto che la tariffa del rapporto individualizzato non è prevista negli oggetti di gara? 2.c) Come si gestirà l'eventuale aggravarsi della diagnosi che implicherebbe il passaggio dell'ospite da una fascia di appartenenza ad un'altra? 2.d) Sarà comunicata con anticipo - e se sì con quali modalità - la diagnosi del minore da inserire nella comunità? 2.e) Si rileva, infine, che i sub oggetti a), b) e c) dell'oggetto 3 prevedono diverse tariffe che si implementano proporzionalmente all'aumentare della gravità dell'utente, senza nulla specificare né prevedere in relazione al corrispondente rapporto educativo necessario. La D.G.R. n. 1940/2011 e ss. modifiche invece, richiede ad esempio per le comunità educative residenziali un rapporto educativo 1:4. E' dunque necessaria per le suddette comunità la presenza di almeno 1 coordinatore, 8,5 educatori ed un ulteriore educatore per coprire eventuali sostituzioni, malattie, ferie e permessi, che ruotano secondo il meccanismo della turnazione. Si rappresenta che se l'operatore economico è tenuto a garantire il servizio minimo, così come disciplinato dalla D.G.R. 1940/2011 e ss. modifiche cit., la tariffa prevista negli atti di gara, rispetto all'oggetto 3, non copre il costo del personale in conformità a quanto previsto dai CCNL cooperative sociali (oltretutto, il costo del lavoro ha di recente subito anche un aumento a seguito del rinnovo del CCNL delle cooperative sociali). A ciò si aggiunga che il costo del personale non è l'unico costo da sostenere giornalmente per garantire il servizio minimo richiesto. Si richiede pertanto un chiarimento sul punto. Quesito n.3 sul Capitolato: All'art. 8.2, § 12 del Capitolato (pag. 40) è stabilito che qualsiasi variazione dell'ubicazione rispetto all'offerta presentata deve essere comunicata alla S.A. che verificherà la sussistenza dei requisiti anche rispetto alla nuova struttura. Si chiede, pertanto, se è corretto interpretare tale disposizione nel senso che è possibile trasferire la comunità in sedi diverse da quelle precedentemente comunicate e oggetto dell'aggiudicazione. Quesito n.4 sul Capitolato: Come si gestisce l'ipotesi di apertura di nuove comunità effettuata in seguito alla scadenza del bando e all'aggiudicazione?

Risposta : - Quesiti Capitolato: 1.a) No 1.b) Sì 1.c) Il Capitolato specifica le tariffe relative alle tipologie di strutture e alle relative autorizzazioni. 2.a) Verranno gestiti nelle differenti tipologie di strutture oggetto del presente Capitolato. 2.b) Nel presente Capitolato non sono stati disciplinati i rapporti individualizzati in quanto non contemplati nell’AQ. 2.c) Attraverso la rivalutazione del caso nell’ambito della presa in carico da parte dell’UVM. 2.d) La diagnosi sarà sempre comunicata preventivamente nell’ambito delle modalità di valutazione da parte della SA della tipologia di struttura di accoglienza individuata. 2.e) Si rinvia alla risposta pubblicata su SATER il 24/12/2019. 3) Sì nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato. 4) L’AQ non ammette l’ipotesi d’inserimento al suo interno di nuove comunità in seguito all’aggiudicazione.

Chiarimento PI377036-19

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020 15:22

Domanda : Quesito n.1 sul Disciplinare: Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara proponendo anche l'apertura di nuove Comunità integrate residenziali, semiresindenziali, gruppi di appartamento e gruppi di autonomia (di cui all'oggetto 5,6,7 e 8 del Disciplinare) devono produrre, in sede di gara, la dichiarazione di impegno di cui all'art. 7 lett. C del Disciplinare, ancorché la predetta dichiarazione è richiesta solo per la nuova apertura di altre strutture (semiresidenziali e residenziali per minori)? Quesito n.2 sul Disciplinare: L'art. 10 del Disciplinare prevede che "la garanzia provvisoria viene stabilita nella misura dell'1% del valore posto a base d'asta di ciascun oggetto di AQ": dunque gli operatori economici, nel costituire la garanzia provvisoria, devono considerare anche l'importo degli oggetti a cui partecipano con l'impegno di costruire le relative strutture e ottenerne l'autorizzazione al funzionamento? Quesito n. 3.a) - 3.b) sul Disciplinare: L'art. 16 del Disciplinare richiede di indicare, nella relazione tecnica, "il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione oggetto di appalto". A tal proposito, si pongono i seguenti quesiti: 3.a) L'offerta tecnica ed economica che prevede l'apertura di nuove comunità può essere redatta dando conto della propria esperienza professionale e in conformità alla disciplina di settore e garantendo - per le Comunità di nuova apertura - la gestione del servizio con personale adeguatamente qualificato, senza allegare specifici titoli di studio o cv? 3.b) Tale profilo è elemento di valutazione dell'Offerta tecnica (v. criterio 1 art. 18.1 del Disciplinare) che può influire in misura rilevante sull'offerta del concorrente che partecipi alla gara on l'impegno di aprire nuove strutture e di ottenere la relativa Autorizzazione al funzionamento entro i 60 giorni dall'aggiudicazione (cfr. art. 7 lett. C Disciplinare): l'operatore economico chiede, pertanto, che si chiarisca come verrà valutata la sua offerta rispetto all'elemento sub 1 art. 18.1 per comunità di nuova apertura. Quesito n. 4 sul Disciplinare: La gara per la stipulazione dell'AQ è suddivisa in oggetti: sia il Disciplinare, sia il Capitolato prevedono la possibilità "di presentare offerta singolarmente" oppure "offerta parziale, cioè solo per uno o più oggetti di interesse" (cfr. art. 3 Disciplinare; v. anche art. 7 Capitolato). L'art. 16 prevede che il contenuto della busta B (offerta tecnica) contenga "a pena di esclusione, per ciascun oggetto per il quale si intende presentare offerta (...) la relazione tecnica, in originale, illustrativa delle modalità di svolgimento del servizio riferito all'oggetto o agli oggetti di AQ per quali si presenta offerta". Si chiede, dunque, di chiarire se gli operatori economici dovranno presentare (e caricare sul portale) offerte diverse per ogni oggetto, sulla falsariga di quanto accade per le gare multi-lotto.

Risposta : - Quesiti Disciplinare: 1) Sì 2) Sì 3a) + 3b) In tal caso l’OE non potrà essere valutato rispetto al criterio 1 relativo al merito tecnico qualitativo. 4) Sì, come risulta anche da impostazione su piattaforma SATER.

Chiarimento PI384380-19

Ultimo aggiornamento: 24/12/2019 13:33

Domanda : Oggetto: istanza di annullamento e/o ritiro in autotutela della procedura aperta indetta per l'aggiudicazione della Gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all'affidamento di interventi a carattere socio assistenziale, in delega all’Azienda USL della Romagna da parte degli enti locali territoriali della Provincia di Rimini, ed a carattere socio sanitario, in regime residenziale e semiresidenziale, rivolti a minori in carico all’U.O. Neuropsichiatria dell’infanzia ed adolescenza (NPIA) – Servizio tutela minori dei distretti di Rimini e Riccione. Con riferimento alla procedura di gara in oggetto pubblicata da AUSL della Romagna, in particolare per quanto riguarda le Comunità Educative, Quadro B) Prima fascia, Oggetto n.3, (3a, 3b,3c,3d) si intende portare all’attenzione della stazione appaltante alcuni aspetti fortemente critici legati alla non congruità delle tariffe indicate rispetto alla normativa 1904 e agli standard obbligatori minimi di intervento da essa stabiliti. Profili economici ed organizzativi del servizio di accoglienza comunità minori Si riporta quanto è stato condiviso attraverso incontri e documenti ufficiali al Tavolo di monitoraggio della 1904 - Regione Emilia Romagna dal 2008 con la normativa 846, poi con la formulazione della 1904 nel 2011, fino agli attuali confronti al Tavolo Regionale. La DGR 1904/2011 prevede che: “deve essere garantita, nei momenti quotidiani di maggiore intensità operativa, un rapporto numerico pari almeno a una unità di personale presente (in turno) ogni quattro minorenni presenti. Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore, pertanto le équipe delle comunità dovranno essere formate da un numero di operatori commisurato al numero dei minori secondo il seguente schema: Numero minori accolti Numero operatori a tempo pieno di 38 ore o teste equivalenti in équipe Fino a 6 / 6,5 7-8 /7,5 9-10 / 8 11-12 / 8,5 Pertanto applicando questi vincoli alla copertura dei turni, e considerando il coordinatore/responsabile fuori dai turni per almeno 20 ore settimanali (coordinamento equipe, incontri con servizi, scuole, società sportive, riunioni di comunità...), si può prospettare una presenza di personale che preveda, oltre alla presenza di un educatore 24 ore al giorno: - per le comunità fino a 8 minori, un educatore in compresenza per 8 ore al giorno, indicativamente dalle 13 alle 21 - per le comunità con 10 minori, un educatore in compresenza per 8 ore al giorno, (es. dalle 13 alle 21) ed un terzo educatore per almeno 4 ore - per le comunità a 12 minori un educatore in compresenza per 8 ore al giorno, indicativamente dalle 13 alle 21 ed un ulteriore terzo educatore per un numero di ore maggiore In base quindi a queste considerazioni e tenendo presente i costi del personale per garantire quanto previsto dalla direttiva sulla base del CCNL previsto dalle tabelle ministeriali si può ricavare il costo complessivo del personale sulla base del numero di minori accolti Costi diretti ed indiretti diversi dal personale: Come ha stimato la ricerca della Regione Emilia Romagna (Dott. Tanzi della Bocconi) del 2011 ed anche prendendo in esame il valore mediano delle realtà facenti capo al coordinamento il costo del personale corrisponde circa al 67% dei costi totali della comunità. Oltre a questo costo si identificano altri costi diretti derivanti dalla gestione delle comunità, quali: alimenti, vestiario, medicinali, spese per attività ricreative e sportive, assicurazione, affitti, trasporti, manutenzioni, personale ausiliario ecc. Il peso di questi costi, unitamente a quelli di pulizia è di circa il 26% dell’intera struttura dei costi, a cui si deve aggiungere il 7% di costi amministrativi generali e di personale amministrativo (previsione definita anche dai progetti FAMI del Ministero). Calcolo della retta minima Il calcolo della retta minima dovrà tener conto anche del tasso di saturazione della comunità. Infatti va precisato che le comunità non fatturano alle pubbliche amministrazioni col criterio del “vuoto per pieno”, per cui nella determinazione delle tariffe e dei costi occorre individuare un tasso di saturazione medio annuo. La sostituzione dei posti nelle comunità di accoglienza avviene in base ai progetti di vita degli accolti, e le comunità per determinati periodi all’anno non occupano tutti i posti disponibili. La ricerca della regione ER , esprime un tasso di saturazione medio nella nostra regione pari al 85% del totale di posti autorizzati al funzionamento. Riteniamo adeguato il tasso dell’85%, innalzabile all’88 o 90 per comunità a 10 e 12 minori ,dal momento che la complessità dei casi inseriti rende sempre più difficile garantire un riempimento più alto Tenendo conto di tutto quanto sopra esposto si potrà ricavare la retta minima a seconda del numero dei minori accolti, definendo anche i servizi che la comunità educativa residenziale ricomprende nella retta n° Accolti da direttiva (da autorizz. Al funzionamento) 8 10 12 Tasso Saturazione in 95% 88% 85% n° ACCOLTI x Tasso Saturazione in % 7,6 8,75 10,2 n° Educ da Direttiva 7,5 8 8,5 Costo del personale socio Educativo 67,0% € 283.902,17 € 301.613,86 € 319.325,55 Costo per educatori con titolo Educatore € 35.423,38 € 265.675,34 € 283.387,03 € 301.098,72 Costo Coordinatori con titolo (20 ore fuori turno) € 34.630,97 € 18.226,82 € 18.226,82 € 18.226,82 Altri costi diretti di gestione 26,0% € 110.170,99 € 117.044,18 € 123.917,38 di cui di personale Alberighiero o altro 2,5% 10.697,70 11.365,10 12.032,49 di cui costi per acquisto di mp, servizi, attività ragazzi, assicurazioni, trasporti, edilizi, amm.ti, ecc. Costi Generali 7,0% € 29.661,42 € 31.511,90 € 33.362,37 di cui costo Amministrativo 3,9% € 16.313,78 € 17.331,54 € 18.349,30 Totale Costi € 423.734,58 € 450.169,93 € 476.605,29 Retta Giornaliera (in considerazione del tasso di saturazione) 100% € 152,75 € 140,95 € 128,02 iva esc. iva esc. iva esc. L'incidenza del costo del Personale Educativo + Amministrativo + Alberghiero (adeg. CCNL) 73,4% € 310.913,65 € 330.310,50 € 349.707,34 Quanto sopra esposto, stasbilito dalla normativa e risultato di indicano quindi in 128 + IVA al giorno le tariffe minime per comunità Edcuativce con 12 posti e 140,95 +IVA le rette per le Comunità Educative che accolgono 10 minori , 152 € le comunità educative che accolgono 8 minori. Gli interventi aggiuntivi per cas icomplessi in carico alla neuro Psichiatria Infantile che richiedo no un rapporto educativo inferiore all’1 a 4 n vanno intesi come aggiuntivi rispetto agl istandard minimi. Il fatto di aver posto come base di partenza della gara una tariffa pro capite pro die che non consente di remunerare il servizio richiesto ed anzi impone all'operatore economico di prestare inesorabilmente tale servizio in sensibile perdita, costituisce già di per sè una violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, avendo la giurisprudenza ripetutamente evidenziato come debba ritenersi illegittimo il bando di gara che "obblighi i concorrenti a presentare offerte in perdita, ponendo l'impresa nell'alternativa di partecipare affrontando il rischio di rendersi aggiudicataria di un rapporto eccessivamente oneroso o di presentare un'offerta superiore alla base d'asta, oppure di non presentare alcuna offerta" Nel caso che ci occupa, stante la quantificazione operata dalla Stazione Appaltante, nessun operatore può presentare un’offerta remunerativa e allo stesso tempo adeguata, stante la sottostima dell’importo posto a base di gara.

Risposta : In considerazione al quesito in oggetto, analogo ad altri già pervenuti, si ritiene opportuno fornire il seguente chiarimento relativamente all'oggetto n.3, COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE: • sub riferimento 3.a si precisa che: trattandosi di "servizio rivolto ad utenti minorenni di età compresa tra i 15 e 17 anni che necessitano, per un periodo limitato (max 6 mesi), di prestazioni prevalentemente di natura assistenziale comunque nell'ambito di un contesto educativo" la base d'asta indicata è da intendersi riferita in VIA ESCLUSIVA alle situazioni di emergenza costituite dal flusso di MSNA in rapporto alle deroghe previste dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 1490/2014; • sub riferimento 3.b si precisa che: trattandosi di "servizio rivolto ad utenti minorenni da 6 a 17 anni che presentano un livello di bisogno di cura e/o assistenziale di lieve gravità " la base d'asta indicata è da intendersi riferita alle situazioni di emergenza costituite dal flusso di MSNA in rapporto alle deroghe previste dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 1490/2014 e a LIMITATE ED ECCEZIONALI situazioni TRANSITORIE di minori, in una condizione di vigilanza inadeguata. • sub riferimenti 3.c e 3.d: la composizione dell’oggetto distinta in sub riferimenti, con la previsione per il sub-riferimento 3.d di un aumento tariffario del 25%, rende evidente che la S.A., in rapporto alle quantità di fabbisogno espresse per ciascun sub riferimento, ha previsto di poter usufruire in misura maggioritaria, all’interno della stessa struttura, di utenti rientranti nel sub-riferimento 3.d., con una previsione di utilizzo del 30% c.a. di questi ultimi per i casi più gravi. • Si sottolinea inoltre che nella relazione tecnica dettagliata di cui all’art. 16, Busta B del disciplinare di gara ogni O.E. dovrà illustrare le caratteristiche dei servizi offerti, riportando in questo documento le modalità finalizzate all’effettiva disponibilità organizzativa di accoglienza delle diverse tipologie di utenti, dando evidenza della sussistenza di elementi dai quali è possibile evincere la capacità di risposta ai differenziati bisogno di cura e assistenziali del minore accolto. Alla luce di quanto sopra dettagliato la SA ritiene che i prezzi posti a base d’asta per ogni singolo oggetto di AQ siano pienamente remunerativi rispetto ai servizi effettivamente richiesti. A tal proposito si evidenzia che, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016, i costi della manodopera per tutti gli oggetti di AQ incidono per il 70% circa, rispetto all'importo complessivo posto a base di gara. Tale stima è stata definita tenendo in considerazione le specificità dei servizi richiesti per i singoli oggetti dell'Accordo Quadro.

Chiarimento PI378846-19

Ultimo aggiornamento: 20/12/2019 15:49

Domanda : Si chiede se, vista la specifica della descrizione dell'appalto, possono partecipare al bando Operatori Economici che, seppur in Regione, superano la distanza di 50 Km dai confini del Comune di Rimini.

Risposta : Ai sensi del capitolato tecnico dell'AQ in oggetto, le comunità/strutture messe a disposizione dagli OE, relativamente alla loro ubicazione, devono far salva una delle seguenti condizioni: 1) essere ubicate all'interno della Regione Emilia Romagna indipendentemente dalla loro distanza chilometrica dai confini del Comune di Rimini; 2) essere ubicate al di fuori della Regione Emilia Romagna, ma entro il perimetro di 50 chilometri di distanza dai confini del Comune di Rimini. Pertanto la distanza di 50 chilometri dai confini del Comune di Rimini, è requisito valevole solo per le comunità/strutture ubicate fuori dalla Regione Emilia Romagna.

Chiarimento PI356012-19

Ultimo aggiornamento: 20/12/2019 10:11

Domanda : Chiediamo chi sia l'attuale gestore del servizio in oggetto.

Risposta : L'informazione richiesta in merito a chi sia l'attuale gestore del servizio non risulta essere determinante per formulare una eventuale proposta di offerta partecipando al bando di cui trattasi. Distinti saluti.

Chiarimento PI371130-19

Ultimo aggiornamento: 19/12/2019 14:11

Domanda : Buon giorno, nella descrizione dell'appalto è indicato che i requisiti per la partecipazione di comunità/strutture ubicate fuori Emilia Romagna deve essere entro il perimetro di 50 km di distanza dai confini del Comene di Rimini. Partendo dal presupposto che le nostre comunità sono a Forlì,e quindi non fuori regione, chiedo quindi se possiamo partecipare alla gara a procedura aperta. Grazie e buona giornata

Risposta : Ai sensi del capitolato tecnico dell'AQ in oggetto, le comunità/strutture messe a disposizione dagli OE, relativamente alla loro ubicazione, devono far salva una delle seguenti condizioni: 1) essere ubicate all'interno della Regione Emilia Romagna indipendentemente dalla loro distanza chilometrica dai confini del Comune di Rimini; 2) essere ubicate al di fuori della Regione Emilia Romagna, ma entro il perimetro di 50 chilometri di distanza dai confini del Comune di Rimini. Pertanto la distanza di 50 chilometri dai confini del Comune di Rimini, è requisito valevole solo per le comunità/strutture ubicate fuori dalla Regione Emilia Romagna. Distinti saluti.

Ultimo aggiornamento: 25-05-2021, 17:17