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Dati del bando

Procedura aperta - con il criterio del minor prezzo - per l'affidamento dei seguenti lavori: “RESTAURO DELLE SUPERFICI E DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICO-DECORATIVI DEL PORTICO E DELLA FACCIATA DELL’ARENA DEL SOLE".
Ente appaltanteCOMUNE DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto528.144,73 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema18/12/2019
Termine richiesta chiarimenti03/02/2020 23:59
Termine presentazione delle offerte17/02/2020 12:00
Apertura busta amministrativa18/02/2020 10:00
Data chiusura procedura25/02/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cavallini Anna

telefono: 0512194550

Falivene Maria Filomena

telefono: 0512193134

Bertola Ilaria

telefono: 0512194349

Faustini Fustini Manuela

telefono: 0512193123
cellulare: 3371001233

Prandini Cristina

telefono: 0512194550

Boato Nausicaa

telefono: 0512194580

Cig

Lotto 1RESTAURO DELLE SUPERFICI E DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICO-DECORATIVI DEL PORTICO E DELLA FACCIATA DELL’ARENA DEL SOLE

CIG: 8141499184
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI026768-20

Ultimo aggiornamento: 29/01/2020 15:27

Domanda : Il sottoscritto Operatore Economico in possesso della attestazione SOA nella categoria OS2A classifica II, vi richiede se è possibile partecipare alla presente procedura come singolo operatore economico, subappaltando la dichiarata OG2 al 100% ad impresa qualificata. In caso di risposta affermativa deve dichiarare la terna dei candidati al detto subappalto. In attesa di riscontro della presente si inviano distinti saluti

Risposta : La modalità di partecipazione/qualificazione indicata è conforme alla normativa ed al bando di gara. In sede di presentazione dell'offerta è necessario e sufficiente dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto di tutte le lavorazioni rientranti nella categoria OG2, senza indicare la terna dei subappaltatori. Per l'Autorità di gara Il Funzionario M.F. Falivene

Chiarimento PI019043-20

Ultimo aggiornamento: 23/01/2020 15:03

Domanda : Si chiede se è possibile costituire RTI costituendo con Mandataria in possesso di OG2 III bis e OS2A I e Mandante con OS2A II. NEl disciplinare di gara al punto C.1) è riportato: "In caso di partecipazione in forma di costituito/costituendo raggruppamento, si ricorda che, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, la mandataria (o eligenda tale) dovrà in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria." Ciò risulta fuorviante in quanto si potrebbe desumere che la Mandataria debba possedere la classifica superiore mentre è il DPR 207/10, in vigore fino all’uscita del nuovo regolamento a determinare i limiti dei requisiti che riporta: "2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate." Si chiede un chiarimento in merito. Grazie

Risposta : Non sussiste incompatibilità tra l'art. 92 del DPR 207/2010 e l'art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016: anzi, entrambi sanciscono lo stesso principio e cioè che in ogni caso la mandataria assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Per quanto riguarda il raggruppamento da Voi proposto, in base agli elementi forniti, mancando in particolare le quote di partecipazione al raggruppamento, non è possibile stabilirne la correttezza: tuttavia si evidenzia che il possesso dei requisiti deve essere dichiarato, e sarà poi verificato, in relazione alla quota di partecipazione di ciascuno dei soggetti raggruppati. A mero titolo esemplificativo, considerate le categorie SOA da Voi possedute, affinchè il raggruppamento sia conforme ai disposti normativi - così come richiamati dal bando - la mandataria dovrebbe assumere i lavori della cat. prevalente OS2-A nella misura minima del 50,01%, nonchè tutti i lavori della categoria scorporabile OG2.

Ultimo aggiornamento: 10-06-2020, 09:14