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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO DI VIA VENETO CON ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE - DURATA ANNI 15
Ente appaltanteCOMUNE DI SORAGNA
Bando rettificato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.972.427,03 €
Criterio di aggiudicazioneCosto Fisso
Data di pubblicazione a sistema17/12/2019
Termine richiesta chiarimenti12/02/2020 13:00
Termine presentazione delle offerte17/02/2020 10:00
Apertura busta amministrativa17/02/2020 11:00
Data chiusura procedura03/03/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Magnanini Giacomo

telefono: 0521823213

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Gestione impianto natatorio scoperto comunale di via Veneto- Comune di Soragna

CIG: 81382887B5

Chiarimenti

Chiarimento PI043188-20

Ultimo aggiornamento: 12/02/2020 14:58

Domanda : Si chiede un espresso chiarimento che attesti che: a) il concorrente si impegna a coprire la garanzia definitiva con fideiussione per i 15 anni previsti dal capitolato; b) la polizza però sia quinquennale, rinnovabile fino a coprire i 15 anni Cio’ per le seguenti ragioni: 1) cosi’ sembra ammettere la stazione appaltante: in questo caso si tratterebbe di chiarire solo la risposta precedente (FAQ Quesito PI032352-20 e Risposta PI033108-20), espressamente confermando il significato auspicato dalla scrivente. 2) La cauzione definitiva che duri 15 anni per gare come questa, non è reperibile nel mercato fideiussorio assicurativo delle primarie compagnie (che la scrivente ha “intervistato”), vista la durata molto lunga dell’impegno principale e della garanzia, come FAQ Quesito PI032352-20 e Risposta PI033108-20 in cui il resp. del procedimento dice: “La polizza fideiussoria dovrà coprire l'intera durata dell'appalto. La definizione delle rate di pagamento rimane nei rapporti tra il fideiussore e l'aggiudicatario, che risultano in ogni caso obbligati in solido nei confronti della stazione appaltante.” Per tale motivo, la Stazione appaltante, come da prassi comune seguita dalle Pubbliche amministrazioni, deve chiarire i 15 anni sono coperti da una polizza, ma che detta polizza inizialmente sia di 5 anni, ma poi rinnovata. In altre parole si chiede che la Stazione Appaltante confermi la possibilità di gestire la garanzia con scheda tipo 1.2 integrata con la clausola seguente (*) clausola aggiuntiva “Art. …. - Durata - La garanzia prestata con la presente polizza ha efficacia fino a tre mesi dopo la scadenza indicata nel frontespizio. Nell’ambito della suddetta durata la Società rinuncia espressamente all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del cod civ. è automaticamente liberata da ogni impegno in ordine alla garanzia prestata, anche in deroga all’art. 1957 c.c. La presente polizza con durata quinquennale, è rinnovabile alla scadenza previa specifica richiesta del Contrente per un ulteriore quinquennio, ferma comunque la facoltà del medesimo di non chiedere il rinnovo, e di prestare la garanzia in altre forme previste dalla legge. Il mancato rinnovo della presente polizza non costituisce di per sé causa di escussione. La liberazione anticipata della polizza rispetto alle scadenze di cui ai precedenti commi può aver luogo solo previa comunicazione scritta del Beneficiario alla Società.” 3) E’ certo che nessuna primaria compagnia assicurativa sia in grado di emettere una cauzione definitiva di oltre 200.000 euro, di durata fin dall’inizio ultra quindicennale, per una gara di tale importo, cui partecipano i soggetti indicati (ad esempio le società sportive, che hanno limiti legali). Se non fosse possibile coprire i 15 anni, con impegno espresso del concorrente ma con polizza quinquennale rinnovabile, la garanzia sarebbe sproporzionata ed il bando illegittimo, perché impone una condizione irragionevole ed eccessivamente onerosa, e la stazione appaltante restringerebbe ingiustificatamente la platea dei concorrenti.

Risposta : Accertato lo stato del mercato assicurativo e l’obbiettiva e diffusa difficoltà tecnica a reperire garanzie assicurative fideiussorie di lunga durata, si ritiene possibile prestare la garanzia con le condizioni di cui allo schema tipo 1.2 integrato dalla clausola aggiuntiva proposta: “Art. …. - Durata - La garanzia prestata con la presente polizza ha efficacia fino a tre mesi dopo la scadenza indicata nel frontespizio. Nell’ambito della suddetta durata la Società rinuncia espressamente all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del cod civ. è automaticamente liberata da ogni impegno in ordine alla garanzia prestata, anche in deroga all’art. 1957 c.c. La presente polizza con durata quinquennale, è rinnovabile alla scadenza previa specifica richiesta del Contrente per un ulteriore quinquennio, ferma comunque la facoltà del medesimo di non chiedere il rinnovo, e di prestare la garanzia in altre forme previste dalla legge. Il mancato rinnovo della presente polizza non costituisce di per sé causa di escussione. La liberazione anticipata della polizza rispetto alle scadenze di cui ai precedenti commi può aver luogo solo previa comunicazione scritta del Beneficiario alla Società.”

Chiarimento PI032352-20

Ultimo aggiornamento: 04/02/2020 12:38

Domanda : Si chiede se la garanzia definitiva possa essere costituita per periodi quinquennali, con l'obbligo per il concessionario di rinnovarla, per un analogo periodo, pena la revoca della concessione, senza obbligo per il fideiussore al rinnovo o proroga della garanzia, con previsione, che la mancata proroga o rinnovo non costituiscono di per sè stessi motivo di escussione della garanzia.

Risposta : La polizza fideiussoria dovrà coprire l'intera durata dell'appalto. La definizione delle rate di pagamento rimane nei rapporti tra il fideiussore e l'aggiudicatario, che risultano in ogni caso obbligati in solido nei confronti della stazione appaltante. Ing. Tommaso Colella

Chiarimento PI032348-20

Ultimo aggiornamento: 04/02/2020 12:28

Domanda : Premesso che il disciplinare ammette alla gara società sportive dilettantistiche, si chiede se una società cooperativa sportiva dilettantistica, benchè senza scopo di lucro, possa rientrare, per analogia, nella categoria di "micro impresa", avendo meno di 10 dipendenti, un fatturato non superiore a 2 milioni di euro e un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. In caso di risposta affermativa, si chiede se la garanzia definitiva possa essere costituita con la riduzione di cui all'art. 93, c.7 D.LGS.50/2016.

Risposta : Si conferma la possibilità dal momento che ai fini della definizione di micro impresa rileva esclusivamente l'esercizio di un'attività economica. Ing. Tommaso Colella

Chiarimento PI032345-20

Ultimo aggiornamento: 04/02/2020 12:24

Domanda : Premesso che il disciplinare ammette alla gara società sportive dilettantistiche, si chiede se una società cooperativa sportiva dilettantistica, benchè senza scopo di lucro, possa rientrare, per analogia, nella categoria di "micro impresa", avendo meno di 10 dipendenti, un fatturato non superiore a 2 milioni di euro ed un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. In caso di risposta affermativa, si chiede se possa beneficiare dell'esclusione dall'obbligo di presentare una dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva.

Risposta : Si conferma la possibilità dal momento che ai fini della definizione di micro impresa rileva esclusivamente l'esercizio di un'attività economica. Ing. Tommaso Colella

Chiarimento PI032339-20

Ultimo aggiornamento: 04/02/2020 12:18

Domanda : Premesso che il disciplinare ammette alla gara società sportive dilettantistiche, si chiede se una società cooperativa sportiva dilettantistica, benchè senza scopo di lucro, possa rientrare, per analogia, nella categoria di "micro impresa", avendo meno di 10 dipendenti, un fatturato non superiore a 2 milioni di euro ed un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. In caso di risposta affermativa, si chiede se possa beneficiare della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, date le dimensioni aziendali, ai sensi dell'art. 93, c.7 D.Lgs 50/2016.

Risposta : Si conferma la possibilità dal momento che ai fini della definizione di micro impresa rileva esclusivamente l'esercizio di un'attività economica. Ing. Tommaso Colella

Chiarimento PI028452-20

Ultimo aggiornamento: 04/02/2020 12:08

Domanda : Essendo una società senza scopo di lucro, è necessario attestare il requisito di cui all'art. 12 lettera c del bando (cioè il requisito di capacità economico finanziaria)? Nel caso sia necessario, per i motivi di cui sopra, non siamo in possesso delle dichiarazioni dei due istituti di credito. Chiediamo, pertanto, quali possano essere le referenze da produrre ai sensi dell'art. 86, c.4 del Codice (cioè quale sia "qualsiasi altro documento idoneo").

Risposta : Buongiorno, è sempre necessario attestare i requisiti di capacità economico-finanziaria. Si ritiene non sussistano legami tra il regime giuridico dell'operatore economico e l'impossibilità di presentare le dichiarazioni richieste. In relazione all'art. 86 comma 4 del codice e all'allegato XVII, qualora per fondati motivi non si è in grado di presentare le referenze richieste, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico potrà essere provata mediante una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi tre esercizi disponibili (importo minimo annuo € 100.000,00). Distinti saluti Ing. Tommaso Colella

Chiarimento PI025286-20

Ultimo aggiornamento: 28/01/2020 11:48

Domanda : Si segnala che il documento allegato n. 8 presenta delle anomalie.

Risposta : Si pubblica il documento allegato n. 8 "Modello offerta tecnica" revisionato. Ing. Tommaso Colella

Chiarimento PI019015-20

Ultimo aggiornamento: 22/01/2020 12:00

Domanda : Con nota acquisita al Prot. 629 del 22.01.2020 viene richiesta copia degli elaborati grafici in formato DWG dell’impianto natatorio di Soragna, necessari a redigere la documentazione progettuale prevista dal bando.

Risposta : Si allega, a disposizione di tutti gli interessati, il file dwg della rappresentazione planimetrica dell'impianto allo stato di fatto. Ing. Tommaso Colella

Ultimo aggiornamento: 03-03-2020, 13:59