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Dati del bando

SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA PER IL PERIODO 1/7/2020 - 30/6/2024
Ente appaltantePROVINCIA DI FORLI' - CESENA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto102.000,00 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema17/01/2020
Termine richiesta chiarimenti01/02/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte11/02/2020 10:00
Apertura busta amministrativa13/02/2020 09:00
Data chiusura procedura21/04/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Maredi Mauro

telefono: 0543714395

Bevoni Maria

telefono: 0543714252

Tassinari Simona

telefono: 0543714619

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI TESORERIA

CIG: 817021310F

Chiarimenti

Chiarimento PI028892-20

Ultimo aggiornamento: 31/01/2020 12:01

Domanda : Visto quanto indicato al punto A nel vs documento “Progetto del Servizio” relativamente all’opzione del rinnovo di ulteriori 4 anni che prevede anche la disponibilità da parte del Tesoriere, si chiede conferma che nella stesura definitiva della convenzione all’Art. 21 la frase “il servizio potrà essere rinnovato” potrà essere modificato con “il servizio potrà essere rinnovato in accordo tra le parti”>>

Risposta : Come indicato al paragrafo 4.2 del disciplinare di gara la Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 4 anni fino al 30/06/2028. Il rinnovo del contratto è quindi previsto alle medesime condizioni, la modifica delle condizioni comporta la necessità di una nuova gara. Da tale previsione ne consegue una consapevole partecipazione dei competitori alla gara che sanno di partecipare per la stipula di un contratto che può essere prolungato oltre la sua data certa evidenziata negli atti di gara. La possibilità di rinnovare il contratto è rimessa ad una valutazione discrezionale della stazione appaltante e non determina la nascita di un diritto soggettivo a beneficiarne. Ovviamente per rinnovare il contratto alle medesime condizioni deve esserci la disponibilità al rinnovo del tesoriere. In caso contrario si procederà con una nuova gara.

Chiarimento PI021430-20

Ultimo aggiornamento: 24/01/2020 11:32

Domanda : Abbiamo necessità delle seguenti informazioni: A.Nel disciplinare (artt. 3 e 4) e nello schema di convenzione (art. 19) l’importo a base di gara ed il corrispettivo annuo onnicomprensivo vengono indicati “esente IVA”, ma il regime IVA discende dalla natura della prestazione che remunera ovvero: I. i compensi che remunerano attività di cassa, di incassi e pagamenti, di gestione della liquidità, sono esenti Iva, ex art. 10 co n. 1 del DPR n. 633/72; II. i compensi che remunerano ad esempio l’attività di custodia/amministrazione titoli e l’home banking, sono soggetti ad Iva, ex art. 10 co 1 n. 4 del DPR n. 633/72; III. i compensi che remunerano indistintamente entrambe le sopra citate attività sono sempre imponibili. A) ciò consegue che per non incorrere nell’evasione IVA l’aggiudicatario dovrà fatturare con IVA. Pertanto vi chiediamo condivisione dell’applicazione IVA al corrispettivo onnicomprensivo. B) Nello schema di convenzione alcune parti non ci risultano allineate alle regole SIOPE+: I. art.5.8 <<…con espressa annotazione sui titoli delle modalità ..>> per le modalità di estinzione dei titoli non si tratta di annotazioni ma di formato dell’ordinativo secondo lo standard OPI? II. In relazione all’Art 5.9, visti gli standard OPI, si chiede conferma che gli ordinativi rimasti inestinti al 31.12 non saranno commutati d’ufficio dal tesoriere, ma sarà l’ente che entro il 31.12 si impegna a variare le modalità di pagamento oppure annullarli. C) Nello schema di convenzione all’art. 7.4 si chiede conferma che: I. Al punto c) la verifica validità dei codici IBAN si intende “verifica dell’esattezza formale”? II. I punti d)-e)-f) si intendo refusi (che verranno eliminati nella stesura definitiva della convenzione) in quanto le modalità di scambio flussi è già descritto al 7.2, ovvero tramite la piattaforma SIOPE+ secondo lo standard OPI? D) Nello schema di convenzione all’art. 7.6 come per i punti sopra 7.4.d)-e)-f) si chiede conferma che si tratta di refuso “…consentire la trasmissione dei documenti contabili..” in quanto nell’Home banking si avrà consultazione degli ordinativi e dei saldi, ma è nella piattaforma SIOPE+ che l’ente scaricherà i documenti e le ricevute digitali valide e opponibili a terzi. E) Nello schema di convenzione l’art. 7.8 è stato superato dalle regole OPI e sarà eliminato nella stesura definitiva della convenzione? F) Nello schema di convenzione l’art. 7 ai punti 5 e 9 si richiede impegno del Tesoriere ad aggiornare software e tracciati su richiesta della Provincia, ma vista la normativa e le regole standard si tratta di refusi che saranno eliminati nella stesura definitiva della convenzione? G) Nello schema di convenzione l’art. 14.1 << Il Tesoriere dovrà consegnare all’Ente, con cadenza trimestrale, i mandati e le reversali digitali per la conservazione sostitutiva, che resterà a carico della provincia>>, visto l’art.7.2 e dato che è il TramitePA dell’ente che può mettere a disposizione tutti i dati digitali opponibili a terzi, l’art. 14.1 deve intendersi un refuso che verrà eliminato nella stesura definitiva? H) Nello schema di convenzione in relazione all’art. 23.5, viste le regole di sicurezza e trattamento dei dati personali cui devono sottostare gli istituti bancari, nel pieno rispetto dell’intera normativa vigente, si chiede se può essere considerata superflua la sottoscrizione di un apposito accordo con la Provincia.

Risposta : A) Questo Ente si riserva di inoltrare apposito quesito all’Agenzia delle Entrate in merito all’assoggettabilità ad IVA del corrispettivo onnicomprensivo; nel frattempo si condivide l’applicazione dell’IVA. B) Si concorda con quanto proposto, non si tratta di annotazioni ma di formato dell’ordinativo secondo lo standard OPI. Si conferma che gli ordinativi rimasti inestinti al 31.12 non saranno commutati d’ufficio dal Tesoriere ma questo Ente entro tale data si impegna a variare le modalità di pagamento oppure ad annullarli. C-D-E-F-G) Si conferma che la verifica della validità dei codici IBAN si intende “verifica dell’esattezza formale”. Le modalità di scambio flussi avvengono tramite la piattaforma Siope+ secondo lo standard OPI come indicato nell’art. 7 comma 2; pertanto tutti i punti indicati dell’art. 7 e dell’art. 14 che non rispettano l’attuale operatività si devono intendere superati trattandosi di refusi derivanti dalla precedente modalità operativa e verranno eliminati nella stesura definitiva della convenzione. H) Anche la previsione dell’art. 23 comma 5, viste le regole di sicurezza e trattamento dei dati personali cui devono sottostare gli Istituti bancari, può essere considerata superflua.

Ultimo aggiornamento: 21-04-2020, 10:52