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Dati del bando

PROCEDURA APERTA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016, SU PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE – SATER, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MOLINELLA PER LE ANNUALITA’ 2020-2022
Ente appaltanteCOMUNE DI MOLINELLA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto912.852,39 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema25/01/2020
Termine richiesta chiarimenti29/02/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte09/03/2020 15:00
Apertura busta amministrativa11/03/2020 10:00
Data chiusura procedura10/04/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Miceli Angela

telefono: 0516906881

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1MASSIMO RIBASSO PERCENTUALE

CIG: 8179496D9E

Chiarimenti

Chiarimento PI062849-20

Ultimo aggiornamento: 29/02/2020 10:49

Domanda : CHIARIMENTO IN MERITO ALL’ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Risposta : In riferimento alla richiesta di presentazione dell’attestazione di iscrizione alle White List o documentazione attestante l’avvenuta richiesta di iscrizione indicato nell’art.5.1 punto 12 del Bando Disciplinare si chiarisce che: l’attestazione deve essere presentata per tutti gli operatori economici, dalla cui visura camerale risultano operanti in uno dei settori nei settori a rischio d’infiltrazioni mafiose, individuati dall’art.53 Legge 190/2012. In caso di RTI/ATI l’iscrizione alle White List o documentazione attestante l’avvenuta richiesta deve essere posseduta da tutte le imprese del raggruppamento se le stesse presentano, nella propria visura camerale, l’indicazione di una delle attività indicate nell’art.53 Legge 190/2012. Per gli operatori economici non operanti nelle suddette attività a rischio, è sufficiente presentare il Modello D “Autocertificazione antimafia” sottoscritto.

Chiarimento PI062835-20

Ultimo aggiornamento: 29/02/2020 10:31

Domanda : chiarimento in merito alla valutazione offerta tecnica punto D3

Risposta : In riferimento all'art. 6.2 "Valutazione Offerta Tecnica" del Bando Disciplinare si specifica quanto segue: Nei Criteri/Elementi inseriti al punto D3 "Potatura alberate stradali" (pag. 26) per mero errore materiale è stato indicato il riferimento all'art. 4.6 del Disciplinare Tecnico. Si precisa, pertanto, che l'articolo del Disciplinare Tecnico a cui fare riferimento è il 4.5. "Manutenzione degli alberi" lettera b) "Potatura".

Chiarimento PI062770-20

Ultimo aggiornamento: 29/02/2020 09:31

Domanda : Nell'intervento di progettazione per lo studio di fattibilità economica, come anche al punto D2 dell 6.2 Valutazione Offerta Economica, non essendo "Attività B - Manutenzione straordinaria" su quali prezziari si deve fare riferimento?

Risposta : Nella valutazione dell’offerta tecnica e delle migliorie proposte, la Stazione appaltante farà riferimento in prima istanza ai prezzi presenti nel CME (Computo Metrico Estimativo) del progetto di gara. Successivamente si farà riferimento all’”Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna – Annualità 2019” o, qualora non presenti i prezzi delle prestazioni fornite, al “Listino prezzi Assoverde 2019-2021”. Per tutto quanto non espressamente previsto nei “listini” sopra citati, si valuterà la congruità dell’Analisi dei prezzi formulata dall’operatore economico.

Chiarimento PI060849-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 17:15

Domanda : BUONGIORNO CHIARIMENTO SULLA WHITE LIST:PARTECIPAZIONE IN ATI la mandataria è in possesso dell'iscrizione alla white list,la mandante non ha iscrizione in quanto come ditta non necessaria iscrizione.la mandataria nella gara allegherà l'iscrizione ,la mandante può solo allegare il modulo d?

Risposta : No, l’iscrizione alle White List o la documentazione attestante l’avvenuta richiesta di iscrizione, è obbligatoria per tutte le ditte del raggruppamento.

Chiarimento PI059590-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 11:55

Domanda : • Nel documento "Bando disciplinare" al paragrafo "6.2. Valutazione offerta tecnica" il punto "A.1 - Curriculum aziendale" si chiede: << [...] e del numero di anni di esperienza maturati dagli stessi all’interno dell’organizzazione aziendale, [...]. Sarà valutata la professionalità degli operatori [...] in relazione al possesso di specifici titoli o qualifiche professionali e di anzianità di servizio nel settore specifico d’intervento in cui si colloca l’oggetto di affidamento.>> Quesito: Vengono valutati gli anni di esperienza all’interno della stessa azienda o gli anni di servizio nel settore specifico?

Risposta : Verranno valutati gli anni di esperienza nel settore specifico indipendentemente dagli anni maturati all’interno dell’organizzazione aziendale.

Chiarimento PI059589-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 11:50

Domanda : In riferimento al paragrafo "6.2. Valutazione offerta tecnica" nella valutazione degli operatori alle dipendenze del Concorrente nel caso di operatore ad alta professionalità comprovata da attestazioni qualificanti ma alle dipendenze da pochi anni e al contrario operatori con meno attestazioni ma alle dipendenze da molti anni si richiede come verrà attribuito il punteggio ovvero se verrà data maggiore importanza alla professionalità o agli anni di servizio. Si richiede inoltre come verranno valutate le diverse tipologie di corso.

Risposta : L’Assegnane del giudizio e quindi del relativo punteggio è prerogativa della Commissione Giudicatrice.

Chiarimento PI059588-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 11:32

Domanda : Nel documento "Bando disciplinare" al paragrafo "6.2. Valutazione offerta tecnica" il punto "D.3 - Potatura alberate stradali" vi è scritto << [...] secondo le specifiche fornite all'art. 4.6 del Disciplinare Tecnico.>> Consultando il documento "Disciplinare tecnico" l'articolo sopracitato è il " 4.6 – Rinnovo delle alberate stradali", mentre l'articolo che tratta la tematica delle potature è il "4.5 – Manutenzione degli alberi", sezione "b) Potatura" punto 3 "3. potatura di contenimento periodica". Quesito: A quale articolo occorre fare riferimento?

Risposta : In riferimento all'art. 6.2 "Valutazione Offerta Tecnica" del Bando Disciplinare si specifica quanto segue: Nei Criteri/Elementi inseriti al punto D3 "Potatura alberate stradali" (pag. 26) per mero errore materiale è stato indicato il riferimento all'art. 4.6 del Disciplinare Tecnico. Si precisa, pertanto, che l'articolo del Disciplinare Tecnico a cui fare riferimento è il 4.5. "Manutenzione degli alberi" lettera b) "Potatura".

Chiarimento PI059587-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 11:27

Domanda : Nel documento "Bando disciplinare" al paragrafo "6.2. Valutazione offerta tecnica" il punto "B.3 - Possesso della certificazione per la salute e sicurezza dei lavoratori conforme alla norma OHSAS 18001" viene chiesta la certificazione OHASAS 18001, questa certificazione dal 12/03/2018 è stata sostituita dalla UNI ISO 45001. L'azienda è in possesso della più recente UNI ISO 45001. Quesito: Va bene lo stesso quella più recente?

Risposta : Considerato che il termine ultimo per la transizione delle aziende già certificate secondo la norma OHSAS 18001 alla norma ISO 45001 è fissato al 11 marzo 2021, ad oggi verranno considerate accettabili entrambe le certificazioni.

Chiarimento PI059584-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 09:36

Domanda : Nel documento "Bando disciplinare" al paragrafo "6.2. Valutazione offerta tecnica" il punto"A.7 - Rendicontazione dei servizi svolti" vi è scritto <>. Consultando il documento "Disciplinare tecnico" nell’indice di pagina 2 sono indicati “2.3 programmazione delle attività” e “3.8 rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)”. Mentre all’interno del documento il punto “Programmazione attività” è il 3.3 [pag. 6] e il punto “rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)” è il 4.8 [pag. 19]. Quesito: A quale articoli c’è da fare riferimento?

Risposta : Gli articoli corretti ai quali fare riferimento sono 3.3 pag 6 e 4.8 pag 19 del Disciplinare tecnico.

Chiarimento PI059583-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 09:22

Domanda : Nel documento "Bando disciplinare" al paragrafo "6.2. Valutazione offerta tecnica" il punto "A.1 - Curriculum aziendale" si chiede << Indicazione degli operatori alle dipendenze del Concorrente che saranno utilizzati nell’ambito dell'appalto, dei relativi titoli/qualifiche di studio attinenti al settore specifico o servizi analoghi e del numero di anni di esperienza maturati dagli stessi all’interno dell’organizzazione aziendale, corredata dai relativi curricula.>> Mentre al paragrafo “5.2 – OFFERTA TECNICA” <> Quesito: per ogni singolo dipendente deve essere allegato il curriculum? Per ogni dipendente devono essere allegati i certificati dei corsi? Nel caso come è possibile restare nelle 20 pagine di allegati totali? Quesito 2: quante cartelle può essere lo studio di fattibilità, poiché non viene indicato?

Risposta : Per ogni dipendente dovranno essere elencati titoli e qualifiche professionali e dovrà essere allegato il curriculum. Solo in caso di aggiudicazione dovranno essere prodotti i certificati dei corsi e di eventuali altri titoli. La Stazione Appaltante non sarà fiscale nella valutazione del numero di cartelle prodotte. Non vi è un numero di cartelle definito purchè sia redatto ai sensi dell’art. 23 del D. LGS. 50/2016 e dell’art.14 del DPR 207/2010.

Chiarimento PI056474-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 09:09

Domanda : PARTECIPAZIONE IN ATI: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DEVE ESSERE FIRMATA DA MANDATARIA E MANDANTE OPPURE SONO PREVISTE FIRME CONGIUNTE SOLO PER OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA?

Risposta : La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dalla mandataria nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti oppure da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti. Il DGUE e tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dovranno essere presentate da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. Relativamente all’offerta tecnica e all’offerta economica, dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti appartenenti al raggruppamento.

Chiarimento PI056439-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 08:54

Domanda : iscrizione white list.stiamo partecipando alla gara come mandataria insieme ad un'altra ditta.per quanto riguarda l'iscrizione alla white list la nostra ditta non è iscritta in quanto non è soggetta alle attività di infiltrazione mafiosa.la mandante invece è iscritta.basta questa sola iscrizione per partecipare?

Risposta : L’iscrizione alle White List o la documentazione attestante l’avvenuta richiesta di iscrizione, deve essere posseduta da tutte le ditte del raggruppamento.

Chiarimento PI055365-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 08:47

Domanda : RIGUARDO LA FACOLTA' DI SUBAPPALTO SI RICHIEDE SE, IN FASE DI GARA, E' SUFFICIENTE RIPORTARE NEL DGUE LA POSSIBILITA' DI RICORRERE AL SUBAPPALTO SENZA TUTTAVIA INDICARE LA TERNA DI SUBAPPALTATORI MA SPECIFICANDO SOLAMENTE LA PERCENTUALE E LE PRESTAZIONI CHE EVENTUALMENTE SI VOLESSERO SUBAPPALTARE. GRAZIE

Risposta : Ai sensi dell’art.105 comma 6 del D.Lgs.50/2016, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, come nel nostro caso, è obbligatoria la terna dei subappaltatori in sede di offerta.

Chiarimento PI054536-20

Ultimo aggiornamento: 24/02/2020 13:05

Domanda : In riferimento alle modalità di predisposizione dell’offerta economica indicate dall’art. 5.3 del Bando disciplinare che prevede l’indicazione di 2 ribassi percentuali, uno per le prestazioni ordinarie e uno per le prestazioni straordinarie, con la possibilità quindi di presentare due valori diversi, si chiede di precisare quale sia il punteggio attribuito ad ognuno dei due ribassi visto che l’art. 6.3 prevede solo il valore complessivo di 30 punti. Rimaniamo in attesa di cortese riscontro, Cordiali saluti

Risposta : Il punteggio economico viene calcolato sul ribasso complessivo che verrà indicato sul modello predisposto da SATER, dato dalla somma dei due valori percentuali di ribasso richiesti. La suddivisione dei due ribassi percentuali, per le prestazioni ordinarie e straordinarie è un’indicazione necessaria per il calcolo, in sede di esecuzione del contratto dei prezzi da applicare.

Chiarimento PI052084-20

Ultimo aggiornamento: 20/02/2020 17:44

Domanda : nella compilazione del DGUE,nella Parte IV ,la selezione B è da compilare,e di quanti anni ? la selzione C ,di quanti anni devo contare per la capacità economica?

Risposta : NELLA COMPILAZIONE DEL DGUE,NELLA PARTE IV ,LA SELEZIONE B È DA COMPILARE,E DI QUANTI ANNI ? La comprova del requisito di capacità economica finanziaria indicato all’art.3.2 punto 1 del Disciplinare deve essere fornita, ai sensi dell’allegato XVII parte 1 del Codice, che indica “per gli ultimi tre esercizi disponibili”, distintamente in funzione della natura giuridica dell’operatore economico. Prevedendo, tale articolo, per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale o di società di persone la presentazione del Modello Unico, gli ultimi tre esercizi disponibili in virtù della data di pubblicazione del bando, risultano proprio le annualità 2016-2017-2018 in quanto non sarebbe possibile per tali operatori dimostrare il requisito richiesto essendo il Modello Unico riferito all’annualità 2019 disponibile solamente nella seconda metà dell’anno 2020 LA SELZIONE C ,DI QUANTI ANNI DEVO CONTARE PER LA CAPACITÀ ECONOMICA? La sezione C è riferita alle capacità tecniche professionali per le quali ci si riferisce al medesimo periodo 2016-2017-2018 come indicato all’art.3.2 punto 2 del Disciplinare

Chiarimento PI052572-20

Ultimo aggiornamento: 20/02/2020 17:42

Domanda : IN CASO DI PARTECIPAZIONE ATI: 1) MODELLO B VA COMPILATO DA MANDATARIA/CAPOGRUPPO E MANDANTE? 2) PER QUANTO RIGUARDA LA FACOLTA' DI SUBAPPALTO: NEL DISCIPLINARE DI GARA VIENE INDICATA LA QUOTA MASSIMA AL 40% MENTRE INVECE NEL DGUE 30%. QUALE E' CORRETTA? INOLTRE, LE PRESTAZIONI SUBAPPALTABILI SONO SIA LE ORDINARE CHE LE STRAORDIANRIE? 3) PER QUANTO RIGUARDA O PROPRIETA' DI MEZZI E ATTREZZATURE VIENE RICHIESTA UNA DOTAZIONE MINIMA E SPECIFICA? SE SI, QUALE. GRAZIE

Risposta : 1) MODELLO B VA COMPILATO DA MANDATARIA/CAPOGRUPPO E MANDANTE? Ai sensi del punto 3.3 del disciplinare, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionali devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% ciascuna, di quanto richiesto all’intero raggruppamento, pertanto devono essere posseduti da ciascuno dei partecipanti all'associazione in misura proporzionale all'importo dell’attività svolta, il modello B “Dichiarazione sostitutiva requisiti di idoneità tecnica economica finanziaria” deve essere compilato da tutte le ditte del raggruppamento. 2) PER QUANTO RIGUARDA LA FACOLTA' DI SUBAPPALTO: NEL DISCIPLINARE DI GARA VIENE INDICATA LA QUOTA MASSIMA AL 40% MENTRE INVECE NEL DGUE 30%. QUALE E' CORRETTA? È ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto e dall’art. 105 del Codice e dall’art. 1 comma 18 del D.L. 32/2019 convertito dalla L. 55/2019, a condizione che il concorrente dichiari espressamente la volontà di subappaltare all’atto dell’offerta. Per mero errore materiale nel DGUE è rimasto indicato il 30% INOLTRE, LE PRESTAZIONI SUBAPPALTABILI SONO SIA LE ORDINARE CHE LE STRAORDIANRIE? Sono subappaltabili sia le prestazioni ordinarie che le straordinarie, purchè il concorrente che vuole avvalersi della facoltà di subappaltare, all’atto dell’offerta, deve indicare i servizi, o parti di essi, che intende subappaltare. Ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, trattandosi di appalto di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35. 3) PER QUANTO RIGUARDA O PROPRIETA' DI MEZZI E ATTREZZATURE VIENE RICHIESTA UNA DOTAZIONE MINIMA E SPECIFICA? SE SI, QUALE. Ai sensi dell’art.3.2 punto 3 l’operatore economico deve dimostrare di avere la proprietà o la legittima disponibilità, in caso di aggiudicazione, di tutta l’attrezzatura tecnica e mezzi idonei all'espletamento del servizio

Chiarimento PI051706-20

Ultimo aggiornamento: 20/02/2020 11:55

Domanda : Buongiorno, laddove vi è certificazione SOA OS24 CL. II, è sempre necessario presentare i bilanci annuali?

Risposta : Considerato che la Certificazione SOATECH OS 24 si riferisce prevalentemente a lavori e riguarda infatti “la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano e comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni”, la comprova del requisito di capacità economica finanziaria indicato all’art.3.2 punto 1 del Disciplinare deve essere fornita, ai sensi dell’allegato XVII parte 1 e parte 2 del Codice e non è sufficiente la Certificazione

Chiarimento PI049224-20

Ultimo aggiornamento: 19/02/2020 12:32

Domanda : IN CASO DI ATI ORIZZONTALE NON ANCORA COSTITUITO: 1) ALLEGATO C E ALLEGATO D VANNO COMPILATI SIA DALLA CAPOGRUPPO CHE DALLA MANDANTE? 2) L'ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST DEVE ESSERE POSSEDUTA DALLA CAPOGRUPPO O ANCHE DALLA MANDANTE? 3) LA GARANZIA DI ATTECCHIMENTO VA STIPULATA IN FASE DI AGGIUDICAZIONE O E' UN REQUISITO DI PARTECIPAZIONE? 4) E' POSSIBILE RICEVERE GLI ALLEGATI A-B-C-D-E IN FORMATO EDITABILE WORD?

Risposta : 1) L’allegato C “Attestazione per il pagamento imposta di bollo” va compilato solamente dalla capogruppo mentre il modello D “Autocertificazione Antimafia” deve essere compilato da tutte le ditte del raggruppamento. 2) L’Iscrizione alle White List deve essere posseduta da tutte le ditte del raggruppamento. 3) La garanzia di Attecchimento consiste in una polizza assicurativa per un importo di € 12.000,00, che deve essere fornita entro il mese di ottobre di ogni annualità, pertanto ad aggiudicazione avvenuta. 4) Purtroppo non è possibile inoltrare i file in formato word in quanto modificabili e pertanto non possono essere considerati documenti digitali.

Chiarimento PI044898-20

Ultimo aggiornamento: 18/02/2020 10:07

Domanda : QUESITO 1: "NELL'ART. 3.2- AL PUNTO 1 - SI FA RIFERIMENTO AL REQUISITO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL QUALE E' NECESSARIO PROVARE UN FATTURATO MINIMO ANNUO DI EURO 310.000,00 PER SERVIZI ANALOGHI MEDIANTE PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO PER LE SOCIETA' INDIVIDUALI O DI PERSONE OVVERO I BILANCI PER LE SOCIETA' DI CAPITALI. NELL'ART. 3.2. - AL NUMERO 2 - DEL DISCIPLINARE DI GARA SI RICHIEDE INVECE CHE L'IMPRESA ABBIA SVOLTO SERVIZI ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DI GARA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PARI A QUELLO POSTO A BASE DI GARA E SI INDICA COME TRIENNIO DI RIFERIMENTO QUELLO 2016, 2017 E 2018. IL REQUISITO IN QUESTIONE E' RELATIVO ALLA CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA (A DIFFERENZA DI QUELLO INDICATO NELL'ART. 3,2 - PUNTO 1). IL REQUISITO DI CAPACITA' FINANZIARIA E QUELLO DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE SONO CONCETTUALMENTE DIVERSI. IL REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA RICHIEDE LA DIMOSTRAZIONE DI UN FATTURATO GLOBALE NON INFERIORE AL VALORE A BASE D'ASTA NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI DISPONIBILI (PROVATO MEDIANTE BILANCI O MODELLI UNICI), MENTRE IL REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE FA RIFERIMENTO AD UN AMMONTARE NON INFERIORE AL VALORE A BASE D'ASTA CON RIFERIMENTO AGLI ULTIMI TRE ANNI PRECEDENTI LA GARA, DA COMPUTARSI A RITROSO A PARTIRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO. LA GIURISPRUDENZA HA PRECISATO CHE PER IL REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE IL TRIENNIO DA CONSIDERARE PER LA VERIFICA DELLA SUA SUSSISTENZA E' QUELLO EFFETTIVAMENTE PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E NON LO STESSO PERIODO SOLARE/ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° GENNAIO, INVECE RILEVANTE PER IL DIVERSO REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA. LA STESSA IDENTICA DISTINZIONE E' STATA RECEPITA DAL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. CONSEGUENTEMENTE, POICHE' L'ART. 3.2. - NUMERO 2 - DEL DISCIPLINARE DI GARA -, OVE SI RICHIEDE CHE L'IMPRESA ABBIA SVOLTO SERVIZI ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DI GARA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PARI A QUELLO POSTO A BASE DI GARA, ATTIENE AL REQUISITO TECNICO-PROFESSIONALE, ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA NORMATIVA SOPRA RICHIAMATA, DEVE AVERE COME TRIENNIO DI RIFERIMENTO QUELLO 2017, 2018 E 2019, TRIENNIO APPUNTO EFFETTIVAMENTE PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E NON QUELLO ERRONEAMENTE INDICATO (2016, 2017 E 2018), PER LA PROVA DI TALE REQUISITO, INFATTI, COME PREVISTO DALLO STESSO DISCIPLINARE, E' NECESSARIO PRESENTARE I CERTIFICATI RILASCIATI DALLE AMMINISTRAZIONI/ENTI CONTRAENTI E I CONTRATTI STIPULATI CON I COMMITTENTI. SI CHIEDE QUINDI, LA RETTIFICA DELL'ART. 3.2., PUNTO 2, E, SEGNATAMENTE DEL TRIENNIO RICHIESTO PER LA SUSSISTENZA DI TALE REQUISITO, INDICANDO ESPRESSAMENTE QUALE TRIENNIO QUELLO EFFETTIVAMENTE PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO CORRISPONDENTE AL 2017, 2018 E 2019 Quesito 2: SEMPRE ALL’ART. 3.2. SI PARLA DI FATTURATO MINIMO ANNUO AL PUNTO 1. PER DETERMINARE LA SOMMA MINIMA RICHIESTA COME FATTURATO PUO’ SI DEVE COSIDERARE MEDIANTE LA MEDIA DEI TRE FATTURATI OVVERO C’E’ UN FATTURATO MINIMO OGNI ANNO CHE SI DEVE AVERE?

Risposta : 1) Come indicato dall’ANAC, fra i criteri di selezione degli operatori economici un aspetto particolarmente innovativo introdotto dal d.lgs. n. 50 del 2016 concerne la “consistenza” della capacità economica e finanziaria da attestare ai fini della partecipazione alla procedura e le modalità attraverso le quali gli operatori, in sede di ammissione, comprovano il possesso delle suddette capacità. L’art. 83, comma 4, stabilisce che per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti attinenti alla capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti nel bando di gara possono richiedere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto. L’art. 83, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 dispone inoltre che le stazioni appaltanti possono chiedere ai concorrenti un “fatturato globale” dell’impresa nonché uno specifico “relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara”; come anche affermato dall’Autorità nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 501 del 5 giugno 2019 le amministrazioni possono richiedere il possesso di un fatturato (sia globale che specifico) minimo “annuo” , ciò significa che mentre il fatturato “globale” concerne la dimostrazione della capacità economico finanziaria del concorrente in termini generali, quello “specifico” attiene alla prova dello svolgimento di servizi o di forniture di beni propri di quello specifico settore cui attiene l’oggetto della gara. Visto quanto sopra indicato il requisito richiesto all’3.2 punto 1 rientra tra i requisiti di capacità economica finanziaria richiesti dalla Stazione Appaltante. 2) Relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionali, sempre ANAC nell’espressione del 14/10/2019 chiarisce che «le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità». Anche a livello comunitario la direttiva 2014/24/UE prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che “le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità”. Ai fini della predetta dimostrazione, l’operatore economico può esibire l’elenco dei principali servizi, quali risultanti dai certificati di regolare esecuzione, o di atti similari idonei ad attestare inequivocabilmente il buon esito degli appalti precedentemente eseguiti, costituendo la “prova di resistenza” in merito all’effettiva sussistenza della capacità richiesta ai fini di gara. Sempre ANAC, afferma che la stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di definire criteri ulteriori e più stringenti, sempre rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara. Considerato inoltre che, all’art.3.2 del Disciplinare di gare si richiede che i requisiti di Capacità Tecnico Professionale, vengano dimostrati ai sensi dell’allegato XVII Parte II del Codice, il quale recita: Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all’articolo 83: a) i seguenti elenchi: i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima; ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima; Per tale motivazione la stazione appaltante ha ritenuto di prendere in considerazione per verificare la sussistenza dei requisiti di capacità tecnico-professionale il medesimo triennio considerato per la verifica dei requisiti di capacità economico finanziari e pertanto il triennio di riferimento è 2016-2017-2018.

Chiarimento PI044988-20

Ultimo aggiornamento: 18/02/2020 09:55

Domanda : Quesito 2: SEMPRE ALL’ART. 3.2. SI PARLA DI FATTURATO MINIMO ANNUO AL PUNTO 1. PER DETERMINARE LA SOMMA MINIMA RICHIESTA COME FATTURATO ANNUO SI DEVE COSIDERARE LA MEDIA DEI TRE FATTURATI OVVERO DEVE ESSERCI UN MINIMO DI FATTURATO OGNI ANNO CHE SI DEVE AVERE?

Risposta : Il fatturato minimo che ogni anno deve essere dimostrato è pari ad € 310.000,00 IVA Esclusa.

Chiarimento PI048872-20

Ultimo aggiornamento: 18/02/2020 09:54

Domanda : ho provato a creare il PassOE come mandante facendo parte di una RTI,ma inserendo il cig non lo trova ,non esiste. grazie

Risposta : Abbiamo provveduto ad effettuare una verifica con ANAC ed ora il PassOE dovrebbe essere scaricabile, in caso di problemi ci ricontatti. Saluti

Chiarimento PI040067-20

Ultimo aggiornamento: 18/02/2020 09:52

Domanda : IL SOPRALLUOGO PUO' ESSERE EFFETTUATO DA UN TECNICO MUNITO DI DELEGA? PER LA COMPROVA DEI REQUISITI 1 - 2 / CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE E' SUFFICIENTE PRESENTARE EVENTUALMENTE BILANCI E ATTESTAZIONE SOATECH OS 24 CAT III-bis?

Risposta : Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico come risultanti da certificato CCIA o in alternativa può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile. Considerato che la Certificazione SOATECH OS 24 si riferisce prevalentemente a lavori e riguarda infatti “la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano e comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni”, la comprova del requisito di capacità economica finanziaria indicato all’art.3.2 punto 1 del Disciplinare deve essere fornita, ai sensi dell’allegato XVII parte 1 e parte 2 del Codice e non è sufficiente la Certificazione.

Chiarimento PI033777-20

Ultimo aggiornamento: 07/02/2020 12:45

Domanda : Quesito 1: Nell’art. 3.2 del disciplinare di gara “Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale” al punto 2, si richiede che l’impresa partecipante abbia eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto dei gara e con ultimo triennio si riferisce agli anni 2016, 2017 e 2018. Orbene, secondo la normativa sul punto, per ciò che riguarda i requisiti tecnico-professionali bisogna far riferimento al triennio precedente alla data di pubblicazione del bando e non al periodo solare e/o esercizio finanziario. Conseguentemente, si chiede di sapere se il triennio di riferimento 2016, 2017 e 2018 è un errore? E si richiede quindi di indicare con precisione il triennio di riferimento. Quesito 2: Sull’art. 4 si specifica che non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale. Sul punto si chiede di conoscere la specifica di cosa si intende per requisito tecnico-professionale e, precisamente, quali sono i requisiti presenti nella gara in questione per cui non può chiedersi l’avvalimento. 3: Per garanzia di attecchimento si richiede una polizza assicurativa?

Risposta : RISPOSTA 1: La comprova del requisito di capacità economica finanziaria indicato all’art.3.2 punto 1 del Disciplinare deve essere fornita, ai sensi dell’allegato XVII parte 1 del Codice, che indica “per gli ultimi tre esercizi disponibili”, distintamente in funzione della natura giuridica dell’operatore economico. Prevedendo, tale articolo, per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale o di società di persone la presentazione del Modello Unico, gli ultimi tre esercizi disponibili in virtù della data di pubblicazione del bando, risultano proprio le annualità 2016-2017-2018 in quanto non sarebbe possibile per tali operatori dimostrare il requisito richiesto essendo il Modello Unico riferito all’annualità 2019 disponibile solamente nella seconda metà dell’anno 2020 RISPOSTA 2: I requisiti indicati in gara per i quali non ci si può avvalere dell’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art 83 del D.Lgs.50/2016, sono quelli di “idoneità professionale”. A differenza dei requisiti di capacità tecnico professionale, l’idoneità professionale non attiene alla competenza ed esperienza concreta dell’operatore economico dimostrata nel settore di riferimento, quanto piuttosto alla titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall’iscrizione in appositi registri e albi professionali. Avendo pertanto carattere personale ed esprimento uno status dell’operatore economico e non essendo attinenti all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone, non possono essere oggetto di avvalimento. RISPOSTA 3: La garanzia di Attecchimento consiste in una polizza assicurativa per un importo di € 12.000,00, che deve essere fornita entro il mese di ottobre di ogni annualità.

Ultimo aggiornamento: 23-04-2020, 16:13