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Dati del bando

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 2020/2022
Ente appaltanteCOMUNE DI CENTO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto373.801,46 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema05/02/2020
Termine richiesta chiarimenti25/02/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte06/03/2020 12:00
Apertura busta amministrativa09/03/2020 09:00
Data chiusura procedura10/08/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialesi

vedi capitolato

Allegati

Referenti

Barbieri Ennio

telefono: 0516843250

Manferrari Cristina

telefono: 0516843230

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Somministrazione lavoro temporaneo

CIG: 81838907AB

Chiarimenti

Chiarimento PI056802-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 08:28

Domanda : chiediamo conferma che le sezioni B e D della parte IV - Criteri di selezione del DGUE non sono da compilare, in quanto non vi è requisito relativo alla capacità economico-finanziaria né requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Risposta : si conferma.

Chiarimento PI056776-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 08:27

Domanda : Sottoponiamo alla vs attenzione le seguenti richieste di chiarimenti. 1. In ordine alla responsabilità in capo all’agenzia per danni arrecati dalla stessa a persone e cose (capitolato di gara ? Responsabilità civile verso terzi) precisiamo che la stessa va circoscritta all’operato del personale di staff e non anche ai lavoratori somministrati; posto che il potere direttivo e di controllo è in capo alla stazione appaltante, così come disciplinato all’art. 35, comma 7, del D.lgs. 81/2015 secondo cui “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni”. • Per quanto concerne la richiesta di risarcimento danni, più volte menzionata in capitolato, chiediamo che venga inserita la seguente clausola di limitazione ossia: Nel rispetto delle inderogabili previsioni di legge, resta inteso tra le Parti che eventuali pretese risarcitorie (anche in forma di penale) nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario del servizio in relazione alle previsioni contenute nel presente Accordo ed alla sua esecuzione, non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e, comunque, non potranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore di quest’ultima. In forza di questa previsione, l’Ente rinuncia fin d’ora espressamente ad ogni pretesa risarcitoria per la parte che – considerata la pretesa singolarmente o congiuntamente con altre precedenti o contestuali – ecceda tale valore. • E’ prevista le applicazioni di clausola sociale e, in caso affermativo, di quante unità lavorative si tratta, quali sono i livelli di inquadramento e a quanto corrisponde la percentuale di assenteismo.

Risposta : 14.1) V. risposta n. 2.3 dei chiarimenti del 21/02/2020. 14.2) Si conferma la disciplina risarcitoria prevista nel capitolato. 14.3) V. risposte n. 2.1 e n. 4 dei chiarimenti del 21/02/2020.

Chiarimento PI055968-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 08:24

Domanda : Con riferimento ai quesiti fino ad ora presentati, desideriamo formulare alcune precisazioni in merito alle risposte da Voi rese. Ci riferiamo in particolare: - Risposta 3.6. La normativa di riferimento applicabile ai lavoratori in somministrazione é quella prevista per i contratti a termine che prevede, fra le altre disposiizoni, che lo stesso non possa essere risolto prima della scadenza pattuita, pena il riconoscimento al lavoratore delle spettanze che lo stesso avrebbe maturato dalla data di risoluzione anticipata alla scadenza del termine naturale. Ne deriva che, ove l'Utilizzatore abbia richiesto attività di somministrazione per un, ad es. periodo di 12 mesi in tal senso siano stati poi di conseguenza contrattualizzati i lavoratori, in caso di interruzione contrattuale l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere certamente il corrispettivo contrattualmente dovuto fino alla data di interruzione, ma nel contempo dovrà rifondere allos tesso il costo del lavoro da questi sostenuto per il rispetto della disciplina anzidetta e ciò proprio in applicazione del disposto di cui all'art. 33 comma 2 del D. Lgs. 81/2015. Gradiremmo una Vs. conferma al riguardo. - Risposta 3.11 e 2.3. Nel rispetto della specificità della norma sulla tipicità dell'appalto di somministrazione ed, in applicazione del principio sancito dal D.Lgs. 81/2015 che prevede che il lavoratore somministrato operi nell'interesse e sotto la direzione, coordinamento e controllo dell'Utilizzatore, si richiede di precisare che la risposta fornita si intende riferita alla sola attività che il somministratore rende con riferimento alla gestione della commessa, per il solo personale proprio diretto e non anche per i lavoratori somministrati. RingraziandoVi fin d'ora della collaborazione, distinti saluti.

Risposta : 13.1) Si conferma al riguardo quanto già precisato in sede di chiarimenti del 21/02/2020, ovvero che nella ipotesi di cessazione per causa di forza maggiore del servizio prima del termine, cosi come previsto all’art. 5.9 del capitolato, “l’Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante solo sino alla data di interruzione..”. 13.2) I citati quesiti 3.11 e 2.3) concernono l’interpretazione dell’art. 15 del capitolato, previsione che si conferma laddove dispone che l’ Agenzia aggiudicataria sarà ritenuta responsabile nei confronti del committente di tutti i danni subiti (direttamente e/o indirettamente, e quindi per fatti di occorsi a terzi) per omissioni, negligenze ovvero altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

Chiarimento PI055360-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 08:20

Domanda : In merito al Criterio 5, punto 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta del Disciplinare di Gara, si richiede se per il contenuto del piano formativo specifico in riferimento alle esigenze delle PA utilizzatrici sulle attività connesse agli eventi sismici si vuole intendere un unico piano formativo per tutte le figure professionali richieste o un piano formativo distinto per ognuna delle figure professionali richieste

Risposta : V. risposta quesito 11.

Chiarimento PI055355-20

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020 08:17

Domanda : Premesso che il Piano di Sicurezza di un'Agenzia per il Lavoro, per la somministrazione di Lavoratori presso l'Ente Utilizzatore, deve essere coordinato con il Piano di Sicurezza Generale dell'utilizzatore, per poter predisporre il " piano formativo specifico in riferimento alle esigenze delle PA utilizzatrici sulle attività connesse agli eventi sismici" richiesto al Criterio 5, punto 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta del Disciplinare di Gara, si richiede di fornire alle ditte partecipanti copia del Piano di Sicurezza Generale inerente il luogo di lavoro del personale richiesto nel Capitolato d'appalto ed in particolare, la parte riguardante il Piano di Sicurezza per gli eventi sismici

Risposta : Si specifica che il criterio “Contenuto del piano formativo specifico, in riferimento alle esigenze delle PA utilizzatrici sulle attività connesse agli eventi sismici” attiene al solo profilo “Categoria C1 – Geometra” e, in particolare, alla formazione professionale di questa figura tecnica, generale e specificamente riferita alla materia antisismica. Il criterio non ha quindi alcuna attinenza con il Piano di Sicurezza Generale dell’Ente.

Chiarimento PI054241-20

Ultimo aggiornamento: 21/02/2020 14:29

Domanda : COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Risposta : Si segnala che nel disciplinare di gara al punto 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE viene indicato erroenamente il Foro di Ferrara. Trattasi di refuso. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna.

Chiarimento PI051905-20

Ultimo aggiornamento: 21/02/2020 14:22

Domanda : in merito alla procedura in oggetto, relativamente all'offerta tecnica siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:1) se vi è o meno interlinea; 2) se i piani formativi possono essere allegati e quindi non computati nel numero pagine dell'elaborato; 3) se possono essere allegati i cv del team; 3) se può essere allegato l'esperienza maturata nella comparto Regioni - Autonomie Locali; 4) specificare la formazione sulle attività connesse agli eventi sismici (attività, profili ecc).

Risposta : 1. La formattazione, anche ai fini della scelta dell’interlinea, deve essere tale da consentire il rispetto dei limiti dimensionali indicati nel disciplinare (formato A4, carattere Arial o Times New Roman, dimensione 11 e un massimo di 30 righe per ogni pagina); 2. V. risposta quesito n. 1; 3. V. risposta quesito n. 1; 4. Ribadito che il contenuto del progetto tecnico - gestionale proposto deve essere pertinente con i criteri di valutazione di cui all’art. 18.1 del disciplinare, ove l’allegazione dell’esperienza maturata nel comparto Regioni - Autonomie Locali sia ritenuta necessaria per la relazione richiesta, la stessa dovrà rispettare il limite dimensionale indicato; 5. V. risposta quesito n. 5.

Chiarimento PI051544-20

Ultimo aggiornamento: 21/02/2020 14:20

Domanda : Ad integrazione della ns. dello scorso 13 febbraio, a tutt'oggi priva di riscontro, siamo a richiederVi alcune ulteriori precisazioni. Innanzitutto tra la documentazione di gara non sembrerebbe presente l'allegato n. 9 debitamente compilato per le parti di Vs. competenza per il pagamento dell'imposta di bollo. Ci riferiamo poi all'articolo 5 del capitolato: per quanto riguarda il punto 10 in merito all'esibizione delle buste paga dobbiamo infatti ricordare alla S. A. che in applicazione delle previsioni in materia di Privacy e Trattamento dei Dati ciò può avvenire solo a seguito del consenso dei lavoratori somministrati. Per quanto previsto poi al successivo Punto 18 ci preme sottolineare che la sorveglianza sanitaria, proprio in base alle previsioni di cui all'art. 35 comma 4 del Decreto 81, resta però in capo all'utilizzatore. Infine ci riferiamo all'art. 12 del Capitolato, primo capoverso, per cui valgono le stesse considerazioni da noi avanzate nella precedente richiesta per il successivo art. 15.

Risposta : 9.1) Il modello per il pagamento dell’imposta di bollo non è l'allegato 9 (trattasi di refuso all’art.15.3.2 Documentazione a corredo del disciplinare) ma l’allegato 7 che è presente nella documentazione di gara pubblicata sulla Piattaforma Sater e regolarmente compilato per le parti di competenza. 9.2) Ogni previsione del rapporto deve ovviamente ritenersi soggetta alle vigenti disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali, come previsto in sede di capitolato e come sarà altresì precisato in sede di contratto. 9.3) Tanto è espressamente precisato al punto 19 dell’art. 5 del capitolato (v. anche risposta n. 8). 9.4) V. risposta n. 2.3.

Chiarimento PI051342-20

Ultimo aggiornamento: 21/02/2020 14:15

Domanda : Sulla salute e sicurezza. Si segnala che il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile, di seguito i riferimenti normativi: Somministrazione: artt. 30-40 del D.Lgs. n. 81/2015; Appalto: art. 1655 c.c.. In particolare: APPALTO Con il contratto di appalto di servizi un’impresa (committente) incarica un’altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003). I lavoratori impiegati nell’appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell’impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l’illegittimità dell’appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi. In caso d’appalto l’impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori. SOMMINISTRAZIONE Il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d’appalto/opera. In effetti, con il contratto di somministrazione l’Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all’interno dei sui locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall’utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza). Più analiticamente: - per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015); - in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015); - l’utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015). - Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37). Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente: “la cosa che emerge subito e desta perplessità è l’attribuzione di obblighi prevenzionistici assolutamente essenziali per la prevenzione di infortuni e malattie professionali (la formazione, l’informazione e l’addestramento) ad un soggetto giuridico (l’Agenzia di lavoro) che non ha poteri rispetto al luogo in cui si svolge la prestazione del lavoratore (l’azienda dell’impresa utilizzatrice); ciò è in contrasto con la logica stessa della valutazione dei rischi che richiede la programmazione, la realizzazione e il miglioramento delle misure di prevenzione conseguenziali alla valutazione dei rischi da parte dell’impresa nella cui organizzazione il soggetto lavori (valutazione che è obbligo del datore di lavoro in senso prevenzionistico, inteso come responsabile dell’organizzazione in cui il lavoratore svolga la sua attività, come da previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008). … spetterà comunque al datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato dal somministratore sia coerente con i rischi “specifici” dell’azienda che ospita il lavoratore e non risulti carente rispetto ad alcuni di essi (circostanza che è molto frequentemente oggetto di valutazione e accertamento in sede di giudizio infortunistico e spesso a fondamento della condanna del soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla formazione), senza potere, in difetto, addurre la mancata ottemperanza di tale obbligo da parte del datore di lavoro dell’Agenzia. … Analoga conclusione valga anche rispetto alle attività di addestramento, particolarmente importanti in materia di prevenzione di infortuni e malattie, che secondo quanto disposto dall’articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008, vanno effettuate al momento dell’inizio dell’utilizzazione, da “persona esperta” e necessariamente “sul luogo di lavoro”. E’ chiaro che una attività di addestramento svolta in un luogo diverso (presumibilmente presso il somministratore o soggetti formativi di cui questo si avvalga per l’addestramento) da quello in cui il lavoratore opererà e/o su una attrezzatura diversa da quella che il lavoratore dovrà usare presso l’utilizzatore non solo non è conforme a quanto nella vigente legislazione (il citato articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008) ma soprattutto rischia di essere gravemente inefficace in termini prevenzionistici aggravando il rischio infortunistico e, allo stesso modo, esponendo il datore di lavoro utilizzatore a possibili contestazioni giudiziali in caso di infortunio” (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/). Alla luce di quanto sopra e di quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato che espressamente prevede che "Il Committente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81", si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.

Risposta : V. risposta n. 3.7. Si conferma che così come specificato nell’art. 5 del capitolato: - è a carico dell’aggiudicatario la formazione e l’ “informazione generale ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale” (comma 18, art. 5 del capitolato); - mentre “Il Committente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il referente del Committente incaricato a fornire informazioni in materia di sicurezza è il Responsabile della sicurezza del Committente che si interfaccerà con il Responsabile della sicurezza dell’Agenzia di somministrazione lavoro. Resterà a carico del Committente la sorveglianza sanitaria, per le mansioni che ne prevedono l’obbligo e provvederà a dotare il personale somministrato dei relativi dispositivi di protezione individuale. Inoltre il Committente fornirà ai lavoratori somministrati dettagliate informazioni sulle procedure di gestione dell’emergenza.” (comma 19, art. 5 del capitolato). Ciascuna parte, aggiudicatario ed utilizzatore, dovrà ovviamente ritenersi responsabile per gli oneri e le obbligazioni di competenza.

Chiarimento PI049653-20

Ultimo aggiornamento: 21/02/2020 14:13

Domanda : relativamente al requisito di capacità tecnica di cui al punto 7.2 del Disciplinare, si chiede conferma che si possa riportare nell'elenco servizi di cui al DGUE i fatturati relativi ai soli anni 2017 - 2018 (intesi come anno solare) - ricompresi nel periodo richiesto (triennio 2017- 2019) - qualora il requisito di capacità tecnica-professionale richiesto sia già soddisfatto dal fatturato conseguito nel corso dei due esercizi anzidetti. Tale richiesta si giustifica per il fatto che i fatturati relativi ad un anno solare/esercizio finanziario sono comprovabili ed attestabili da certificazioni rilasciate dall'Ente appaltante.

Risposta : Il requisito di cui all’art. 7.2. lett. c) richiede un importo rapportato all'anno pari o superiore ad Euro 100.000,00 per il triennio, che deve quindi essere riferito a ciascuno degli anni indicati (2017 – 2018 – 2019). Come precisato nello stesso articolo, in base alla normativa vigente trattasi di un requisito oggetto di autocertificazione.

Chiarimento PI048582-20

Ultimo aggiornamento: 21/02/2020 14:11

Domanda : con riferimento al Criterio di Valutazione n. 5 dell’offerta tecnica, si chiede conferma che la richiesta di un piano formativo con contenuti specificamente connessi agli eventi sismici sia un refuso e che la ditta partecipante sia tenuta a presentare un piano tarato su contenuti legati alla P.A. e al contesto lavorativo di destinazione dei profili professionali richiamati all’art. 2 del Capitolato.

Risposta : V. risposta 2.2 e 5.

Chiarimento PI047253-20

Ultimo aggiornamento: 21/02/2020 14:09

Domanda : nel rispetto della par condicio e della posizione del fornitore uscente che è già a conoscenza del contesto in cui si andrà ad operare, al fine di redigere un progetto il più adeguato alle esigenze della SA, si chiede di esplicitare, con riferimento al requisito 5 pag. 22 art.18.1 del disciplinare, quali siano le esigenze delle PA utilizzatrici sulle attività connesse agli eventi sismici in relazione alle figure indicate.

Risposta : Eventuali esigenze connesse agli eventi sismici concernono il profilo tecnico “Geometra”.

Chiarimento PI046474-20

Ultimo aggiornamento: 21/02/2020 14:08

Domanda : con riferimento alla c.d. Clausola sociale prevista all’articolo 24 del Disciplinare di gara, si chiede di conoscere: 1. Numero di lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione; 2. L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; 3. La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi; 4. La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del D.lgs. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione 5. L’attuale fornitore

Risposta : Attualmente i contratti di somministrazione attivi per i profili di cui al presente appalto sono: - n. 1 “assistente sociale” inquadrato come D1; - n. 1 “geometra” inquadrato come C1; - n. 1 “grafico” inquadrato come C1. Le uniche figure con mansioni continuative (12 mesi all’anno di somministrazione) sono il profilo “assistente sociale” e “geometra”. Non ci sono allo stato contratti attivi per gli altri profili (di cui negli ultimi 36 mesi vi sono state somministrazioni non continuative, a giornata o a mensilità, salvo che per il profilo “macchinista di teatro”, di nuovo avvio). Si conferma che il personale in attivo è idoneo alla mansione. Il fornitore uscente è Oasi Lavoro S.p.A.

Chiarimento PI045180-20

Ultimo aggiornamento: 21/02/2020 14:06

Domanda : in relazione al disciplinare di gara chiediamo: criterio 6 Modalità e tempi proposti per la messa a disposizione del personale migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato chiediamo di specificare sia il sub-punteggio che la Commissione riterrà di dare alle tempistiche e pertanto indicare se sarà quantitativo e non discrezionale (ex giorni xx punti yy) e sia il sub punteggio alle modalità. Chiediamo poi di specificare per messa a disposizione si intendono le sostituzioni o gli avvii di missione Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali capitolato di gara: art 5.6 chiediamo di specificare il contenuto della dichiarazione richiesta art 5.8 chiediamo conferma che le sostituzioni avverranno ex lege o nel periodo di prova o a seguito di procedimento disciplinare o per giusta causa art 5.9 Per quanto riguarda interruzioni per forza maggiore segnaliamo che in caso di suo verificarsi, permane in capo al lavoratore il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto, pertanto chiediamo che l’utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia (art 32 c. 3 D. Lgs. 81/15). art 5.18 per quanto concerne la formazione sulle attrezzature segnaliamo che solo l’utilizzatore, essendo proprietario ed i possesso dei predetti strumenti, potrà fornire l’adeguata formazione ai somministrati, e non l’agenzia che ne è estranea. Chiediamo di valutare e rivedere l’articolo sul punto art 12 Chiediamo di chiarire la casistica legata a “cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio” poiché l’Agenzia fornisce personale e non deve gestire il servizio pubblico che invece è in capo al Committente e pertanto quest’ultimo è unico responsabile del predetto. Si chiede pertanto di stralciare l’ipotesi Per i casi di cui “all’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” segnaliamo che non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l’ipotesi di cessazione anticipata/recesso/risoluzione per cause non imputabili all’Agenzia o al lavoratore, l’utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma. art 13 Si richiamano le osservazioni ut supra art 12 sul recesso Art 15 Si segnala che la responsabilità verso terzi è a carico dell’utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15. L’agenzia risponderà per danni derivanti da inadempimenti ad essa esclusivamente imputabili. Si chiede conferma Art 17 L’elezione di domicilio verrà fatto ex lege presso la sede legale dell’Agenzia, si chiede conferma

Risposta : 3.1) Si precisa che nella lex specialis di gara con riferimento al criterio in esame non sono previsti sub punteggi, che non è quindi possibile integrare in questa sede. 3.2) Entrambi, unitamente ad ogni altra pertinente modalità proposta. 3.3) Vedi risposta 2.4. 3.4) La dichiarazione richiesta fa riferimento al disposto di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 ed alle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego. 3.5) Così come precisato al punto 5.8 del capitolato, eventuali richieste di sostituzione del personale dovranno essere sempre soddisfatte dall’Agenzia su formale ed insindacabile richiesta della Committente, sia per le ipotesi contemplate nel quesito, sia per ulteriori motivi indicati dall’Ente nel rispetto dalla vigente normativa in materia di pubblico impiego. 3.6) In detta evenienza, cosi come previsto all’art. 5.9 del capitolato “l’Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante solo sino alla data di interruzione del servizio”, rimanendo quindi a carico del somministratore ogni ulteriore onere. L’art. 33, co. 2, del D.lgs. n. 81/2015 prevede sì che “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo ...a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; detto obbligo deve tuttavia intendersi limitato al solo periodo di effettiva fruizione delle prestazioni del lavoratore e non per eventuali oneri corrisposti a seguito della cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto (oneri da ricomprendere nel rischio d’impresa dell’Agenzia). 3.7) L’art. 5.18 deve intendersi nel senso che è onere dell’Agenzia somministrare dei lavoratori con formazione e capacità adeguate per lo svolgimento delle mansioni richieste e l’utilizzo delle attrezzature comunemente in uso per i profili oggetto di richiesta, fermo ovviamente l’onere di formazione specifica in capo all’utilizzatore. Ciò in conformità all’art. 35, co. 4, del D.lgs. 81/2015 per cui: “Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. 3.8) La casistica rilevante ai fini in esame concerne tutte le ipotesi di mancata tempestiva somministrazione e/o di somministrazione di lavoratori del tutto inidonei a coprire i profili richiesti e, quindi, inidonei a garantire la continuativa erogazione dei servizi pubblici di destinazione del lavoratore. 3.9) V. risposta 3.6. 3.10) Si conferma il contenuto della clausola di cui all’art. 13 del capitolato (“Recesso”). 3.11) Si conferma che così come previsto dall’art. 15 del capitolato, l’Agenzia risponderà verso l’Ente e verso terzi per i danni subiti per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili. 3.12) Si conferma un’interpretazione estensiva della previsione di cui all’art. 17 del capitolato, con possibilità di procedere all’elezione di domicilio presso ciascuna delle sedi (attive o che sarà attivata) previste per l’espletamento del servizio (v. art. 5 del capitolato), ovvero nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, della Provincia di Modena o della Provincia di Ferrara.

Chiarimento PI044497-20

Ultimo aggiornamento: 21/02/2020 14:02

Domanda : con la presente desideriamo richiederVi alcuni chiarimenti in merito alla presente procedura, onde procedere ad una corretta redazione dell'offerta. In primis vorremmo sapere se si farà applicazione della c.d. clausola sociale di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 31 del CCNL per le ApL. Ci riferiamo poi ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, di cui al Punto 18.1 del Disciplinare, laddove, al n. 5 si prevede l'assegnazione di fino a 15 punti per il Piano Formativo specifico con riferimento alle "attività connesse agli eventi sismici". Le stesse sembrerebbero però del tutto inconferenti rispetto ai profili professionali richiesti ed elencati dall'articolo 2 del Capitolato Speciale di gara. Ulteriori perplessità riguardano poi l'art. 15 del medesimo C.s.A. nella sua attuale formulazione, che nella sua genericità sembrerebbe costituire una sorta di manleva nei confronti dell'utilizzatore. Dobbiamo infatti ricordare che, nel caso ci si riferisca ai lavoratori somministrati, l'art. 35 comma 7 del D. Lgs. 81/2015 stabilisce espressamente che sia l'utilizzatore a rispondere nei confronti dei terzi per i danni eventualmente arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. Infine, onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l'ammontare, anche presunto, delle spese contrattuali e di pubblicazione.

Risposta : 2.1) Si conferma l’applicazione della clausola ex art. 50 D.lgs. n. 50/2016, così come espressamente precisato nel capitolato di gara (art. 5, comma 10). 2.2) Si rileva la pertinenza del criterio “Contenuto del piano formativo specifico, in riferimento alle esigenze delle PA utilizzatrici sulle attività connesse agli eventi sismici” con il profilo “Categoria C1 – Geometra”. Si ricorda che il Comune di San Giovanni è nell’area del cratere del sisma. 2.3) Ferma la possibilità per i terzi di fare valere eventuali pretese risarcitorie per danni agli stessi causati dal lavoratore somministrato nei confronti dell’utilizzatore ex art. 35, co. 7, si conferma che, così come previsto dall’art. 15 del capitolato, l’ Agenzia aggiudicataria sarà ritenuta responsabile nei confronti del committente di tutti i danni subiti (direttamente e/o indirettamente, e quindi per fatti di occorsi a terzi) per omissioni, negligenze ovvero altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili. 2.4) Prendendo a riferimento il valore base di gara indicato, le spese contrattuali previste dal vigente prontuario dei diritti di rogito ammontano ad Euro 1.571,11, cui aggiungere spese di registro di 200,00 ca e spese per bolli di ulteriori 45,00 euro ca (importi tutti indicativi e soggetti a modifica al variare dell’importo contrattuale). Le spese di pubblicazione sono regolarmente indicate all’art. 23 del disciplinare di gara.

Chiarimento PI042095-20

Ultimo aggiornamento: 21/02/2020 13:54

Domanda : in merito alla relazione tecnica, eventuali curricula e progetti formativi rientrano nel computo delle 16 facciate complessive?

Risposta : L’ eventuale allegazione di CV o di piani formativi (l’art. 18.1 del disciplinare prevede l’obbligatoria esposizione di piani formativi solo con riferimento alle esigenze connesse agli eventi sismici) ritenuti necessari per esporre il progetto tecnico di gestione oggetto d’offerta tecnica dovrà rispettare il limite dimensionale indicato. I contenuti non pertinenti con i criteri di cui al richiamato art. 18.1 e/o che eccedono i limiti indicati non saranno valutati dalla Commissione.

Ultimo aggiornamento: 08-01-2021, 12:43