Dati del bando
BANDO RETTIFICATO - Servizio di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva dell'intervento avente ad oggetto “I.P. Alberghetti, viale Dante 1, Imola – demolizione e ricostruzione di un corpo edilizio”
Ente appaltanteCITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto210.392,94 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema17/02/2020
Termine richiesta chiarimenti22/05/2020 23:59
Termine presentazione delle offerte01/06/2020 17:00
Apertura busta amministrativa04/06/2020 10:00
Data chiusura procedura17/11/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
Rota Paola
telefono: 0516598303
Vita Finzi Maria Letizia
telefono: 0516599032
Lotto 1 — servizio di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva IP Alberghetti Imola
CIG: 8211334F2A
Chiarimento PI136430-20
Ultimo aggiornamento: 26/05/2020 16:40
Domanda : Buongiorno. si pongono i seguenti quesiti: 1 - in merito al punto 8.3a servizi di punta, si chiede se per “I servizi di punta della categoria E.08 devono comprendere anche la progettazione antincendio” sono ammessi progetti: A - in cui è stata necessaria la progettazione antincendio ma questa progettazione è stata svolta da un progettista, anch’esso facente parte dell’RTP, differente dal progettista architettonico. B - in cui è stata necessaria la progettazione antincendio ma questa progettazione è stata svolta da un progettista, non facente parte dell’RTP, differente dal progettista architettonico. 2 - in merito al punto 8.3a Servizi di punta, si chiede se il requisito può essere dimostrato anche con un solo lavoro che raggiunge l’importo minimo.
Risposta : In merito al quesito n. 1, i servizi di punta della categoria E.08, che devono comprendere anche la progettazione antincendio, devono essere riferibili all’operatore economico che partecipa alla gara: nel caso di partecipazione in RTP la progettazione antincendio deve essere stata svolta da un professionista facente parte del RTP. In merito al quesito n. 2 la risposta è negativa, in quanto i servizi di punta devono essere due.
Chiarimento PI122169-20
Ultimo aggiornamento: 26/05/2020 11:17
Domanda : Per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, valgono per l’Operatore Economico (società di ingegneria esistente da oltre 5 anni) le lavorazioni eseguite e firmate negli ultimi 10 anni dal proprio Direttore Tecnico, ma presso diverse precedenti società di ingegneria?
Risposta : La risposta è negativa. Considerato il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 46 comma 2 del D.Lgs 50/2016, la società di ingegneria, esistente da oltre cinque anni, per partecipare alla gara non potrà documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale con quelli maturati dal proprio Direttore Tecnico presso diverse precedenti società di ingegneria.
Chiarimento PI135873-20
Ultimo aggiornamento: 22/05/2020 14:41
Domanda : Trattandosi di demolizione e ricostruzione di edificio, si chiede la possibilità di inserire quali lavori qualificanti, quelli in categoria S03 (strutture in c.a.) anziché la S04 (strutture in muratura).
Risposta : La risposta è affermativa in quanto la categoria S03 ha un grado di complessità maggiore (0,95) rispetto alla S04 (0,90) e quindi è idonea a comprovare il requisito, come specificato al paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara.
Chiarimento PI134037-20
Ultimo aggiornamento: 22/05/2020 14:39
Domanda : Buongiorno essendo uscito il decreto rilancio sulla gazzetta ufficiale del 19/05/2020, si chiede se trova applicazione l'articolo 65 in esso contenuto e se, quindi, sia dovuto il contributo ANAC
Risposta : Il contributo ANAC è dovuto, infatti l’art. 65 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 non trova applicazione alla procedura di gara di cui trattasi; come specificato nell’articolo stesso, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma, cioè dal 19/05/2020 in poi e fino al 31 dicembre 2020.
Chiarimento PI133771-20
Ultimo aggiornamento: 22/05/2020 14:36
Domanda : Spett.le Ente, relativamente al Quesito PI106986-20 e alla vostra Risposta PI133294-20 si chiedono ulteriori chiarimenti sul punto della risposta che cita: “dovrà essere inserita sulla piattaforma un’unica domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i componenti dello stesso”. L’art.16.1 del Disciplinare di gara in merito alla Istanza di Partecipazione stabilisce che per i Raggruppamenti Temporanei non ancora costituiti la stessa dovrà essere “presentata” dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento e dagli stessi “sottoscritta”. Dunque si fa riferimento ad un’istanza singola piuttosto che congiunta come invece sembra voglia intendere la vostra replica al quesito. Inoltre l’istanza contiene delle dichiarazioni che devono essere necessariamente trattate in maniera individuale da ogni operatore economico costituendo in RT. Pertanto se la vostra risposta si riferisce al fatto che nella piattaforma non sia possibile inserire più di un file, sia per la Domanda di partecipazione che per la Dichiarazione integrativa al Dgue, si chiede se sia verosimile raggruppare le diverse istanze/dichiarazioni in un’unica cartella Zip e se quest’ultima necessiti di firma digitale di tutto il RT e/o soltanto della capogruppo.
Risposta : Si ribadisce che in caso di RTP non ancora costituito la domanda di partecipazione deve essere compilata dal legale rappresentante della Capogruppo/Mandataria e sottoscritta dallo stesso; la medesima domanda deve essere sottoscritta digitalmente anche dai legali rappresentanti di tutti i componenti il costituendo raggruppamento. Le dichiarazioni integrative devono essere compilate e sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti componenti il costituendo Raggruppamento. E’ possibile raggruppare tutte le dichiarazioni sottoscritte singolarmente in un unico file zip che non necessita di ulteriori sottoscrizioni digitali.
Chiarimento PI106157-20
Ultimo aggiornamento: 22/05/2020 14:35
Domanda : Spett.le Ente, - perché nella "tabella 2" allegata al disciplinare di gara non sono indicati compensi per il professionista archeologo? - quali sono le prestazioni professionali richieste all'archeologo? - perché nel "modello 2 rettificato" è richiesto solo per il geologo di precisare la forma di partecipazione (come previsto al p.to 8.1, lettera "i" del disciplinare), considerato che anche altri soggetti quali ad esempio l'archeologo o il giovane proifessionista posso fare parte di un "Raggruppamento temporaneo"?
Risposta : Per i primi due quesiti si rinvia alla risposta fornita al quesito PI099977-20 pubblicato. Per il quesito 3 si precisa che la previsione del disciplinare in riferimento al geologo è stata inserita in relazione al divieto di subappalto della relazione geologica; tale previsione è altresì contenuta nel Bando-tipo ANAC in attuazione di quanto previsto dalla parte II, par. 3.1 lett. b) delle Linee guida SIA.
Chiarimento PI124598-20
Ultimo aggiornamento: 20/05/2020 12:18
Domanda : Con la presente si chiede conferma della possibilità di presentare relativamente ai sub-criteri A1.1. e A1.2, interventi di edilizia scolastica di qualsiasi ordine e grado in conformità alla categoria d’opera E.08 con complessità dimensionale ed economica similare all’intervento posto a base di gara con particolare riferimento al numero di allievi (500-600). In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.
Risposta : Si conferma tale possibilità; si ribadisce comunque quanto indicato nel disciplinare con riferimento ai sub-criteri che prevede che saranno valutati positivamente l’attinenza e l’analogia dei servizi prestati rispetto all’edificio oggetto dell’appalto (scuola secondaria di secondo grado) in termini di qualità e complessità economica; si segnala anche quanto specificato al paragrafo 17 - Contenuto della busta offerta tecnica - con riferimento ad ognuno dei sub-criteri per quanto all’attinenza del servizio svolto.
Chiarimento PI124265-20
Ultimo aggiornamento: 20/05/2020 12:17
Domanda : Buonasera. all'art. 6.2 del disciplinare si fa riferimento ad un DGUE già presente sul SATER in parte già precompilato: siccome fra i documenti resi disponibili non lo trovo, devo fare riferiemtno al modello allegato al D.M. 18 luglio 2016?
Risposta : Nella procedura di gara è prevista la compilazione guidata del DGUE sulla piattaforma SATER. Si suggerisce di consultare il manuale “DGUE (Documento di Gara unico Europeo): Guida alla compilazione” messo a disposizione degli Operatori Economici.
Chiarimento PI119540-20
Ultimo aggiornamento: 20/05/2020 12:16
Domanda : Si chiede se i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA e di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE devono essere trasmessi mediante AVCpass in fase di partecipazione alla gara ( si veda art.8 del Disciplinare di gara) oppure se devono essere trasmessi, sempre in AVCpass, prima di un'eventuale aggiudicazione dell'incarico (si veda art. 24 del disciplinare, parte finale )
Risposta : Come previsto nel disciplinare di gara i documenti a comprova dovranno essere caricati sulla piattaforma AVCPass e saranno verificati dalla stazione appaltante a conclusione della procedura di gara, prima dell’aggiudicazione. E’ possibile il caricamento in piattaforma anche successivamente alla fase di partecipazione.
Chiarimento PI106986-20
Ultimo aggiornamento: 20/05/2020 12:15
Domanda : Spett.le Ente si chiede se in caso di raggruppamento non ancora costituito l'imposta di bollo va pagata solo dalla capogruppo o da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
Risposta : In caso di costituendo Raggruppamento dovrà essere inserita sulla piattaforma un’unica domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i componenti dello stesso. Il versamento dell’imposta di bollo, indispensabile per la partecipazione alla gara, deve essere effettuato dall’impresa individuata discrezionalmente all’interno del costituendo Raggruppamento.
Chiarimento PI101552-20
Ultimo aggiornamento: 20/05/2020 12:14
Domanda : Buongiorno, in rif.to alla gara di cui trattasi, si chiedono i seguenti chiarimenti: · Nel merito dei criterio valutazionale «professionalità e adeguatezza desunta dai servizi espletati» si chiede: 1. se sia possibile presentare un medesimo servizio utilizzandolo in riferimento a più sub-criteri; 2. se sia premiante la coincidenza dello stesso servizio per più sub-criteri; 3. se siano qualificabili come servizi affini anche Dipartimenti Universitari ricadenti in categoria E.10, o se all’opposto venga premiata la esclusiva identica corrispondenza di destinazione funzionale; 4. se siano considerabili servizi di progettazione riferibili esclusivamente all’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando; in ordine a tale argomento, si chiede, con particolare riferimento al sub- criterio A1.4, se possa essere utilmente considerato un servizio la cui progettazione antincendio sia iniziata in periodo antecedente all'ultimo decennio, la cui pratica di S.C.I.A e relativo conseguimento di C.P.I. si sia invece concluso all’interno dell'ultimo decennio. · Nel merito dei requisiti di capacità tecnica e professionale riferiti ai servizi di punta nella categoria E.08, si chiede se siano utilmente considerabili servizi comprensivi di progettazione antincendio, in cui la progettazione architettonica sia stata espletata da un Operatore economico partecipante alla presente gara, mentre la relativa progettazione antincendio sia stata espletata da altro Operatore economico, quest’ ultimo non partecipate alla gara di cui trattasi.
Risposta : Con riferimento al criterio valutazionale «professionalità e adeguatezza desunta dai servizi espletati» si forniscono i seguenti chiarimenti: 1) la risposta è affermativa; 2) la risposta è negativa; 3) il disciplinare di gara, per tutti i sub-criteri del criterio A «professionalità e adeguatezza desunta dai servizi espletati», prevede che saranno valutati positivamente l’attinenza e l’analogia dei servizi prestati rispetto all’edificio oggetto dell’appalto (scuola secondaria di secondo grado) in termini di qualità e complessità economica; si segnala anche quanto specificato al paragrafo 17 - Contenuto della busta offerta tecnica - con riferimento ad ognuno dei sub-criteri per quanto all’attinenza del servizio svolto. 4) Per quanto riguarda il criterio valutazionale «professionalità e adeguatezza desunta dai servizi espletati», comprendente fra l’altro il sub-criterio A1.4, nel disciplinare non vi è l’indicazione di un arco temporale di riferimento per i servizi prestati. Nel merito dei requisiti di capacità tecnica e professionale riferiti ai servizi di punta verrà considerata la parte del servizio espletata dall’operatore economico che partecipa alla gara.
Chiarimento PI099977-20
Ultimo aggiornamento: 20/05/2020 12:12
Domanda : Visti i documenti di gara si segnala che: la verifica preventiva dell'interesse archeologico non è stata ottemperata in fase di fattibilità ma viene indicata come opera preliminare alla progettazione definitiva; il disciplinare di gara prevede la presenza di un professionista archeologo con iscrizione all'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica, istituito presso il MIBACT; lo schema di contatto a p. 3 indica, quali attività preliminari alla progettazione, "L'Affidatario del servizio dovrà effettuare tutti gli accertamenti e i rilievi preliminari, saggi, ricerche storiche, archeologiche e infrastrutturali in sito e produrre tutti gli elaborati, documentazioni ed acquisire tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta necessari per l'approvazione dell'opera"; sempre a p. 3 dello schema di contratto si precisa, fra le attività minime di progettazione, "attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico come prevista dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 ed eventuali adempimenti per l'ottenimento del nulla osta, comprese le eventuali integrazioni e saggi richiesti dal Ministero competente" si rileva quindi l'irregolarità nel calcolo dell'importo a base di gara determinato con riferimento ai parametri e ai criteri individuati dal Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016 in quanto non si è tenuto conto della prestazione per la redazione della relazione archeologica Qbl.10 da calcolare, come da indicazione della Tavola Z2 del Decreto Ministeriale, su tutti i parametri di incidenza, ovvero sulle categorie di Strutture, Impianti elettrici e speciali, Impianti meccanici, Impianti idro-sanitari, Architettonico, indicate nella tabella 2 allegata al Disciplinare di gara. Si sottolinea inoltre che per l'eventuale realizzazione di saggi preventivi, che potrebbero essere necessari al fine di ricevere il nulla osta dalla SABAP-BO ma che saranno da realizzare solo su specifiche indicazioni della Soprintendenza stessa in seguito alla presentazione della Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, non è stato calcolato alcun importo, nè facendo riferimento all'art. 6 del DM 17 giugno 2016 nè, in analogia a quanto fatto per le indagini geologiche e geotecniche, facendo riferimento al prezziario regionale sia per eventuali mezzi meccanici necessari che per la prestazione professionale degli operatori archeologici sul terreno. In attesa di Vostro riscontro, porgo Cordiali Saluti.
Risposta : Nella pianificazione comunale (vedi PSC), l’area oggetto di intervento è classificata come: • DOTAZIONI: D – Attrezzatura e spazi collettivi esistenti di maggiore rilevanza ed è inserita nella zona più ampia denominata: • AUC – Ambiti urbani consolidati esistenti (vedi tavola 1 foglio 3) Dal punto di vista del vincolo archeologico è classificata come: • “potenzialità archeologica livello 2” – (Vedi tavola 2 foglio 3) e specificatamente in Area E – (vedi tavola 7). Le prescrizioni previste per questa classificazione restano escluse per interventi all’interno di AUC esistenti (c.4 art.2.2.6 del PSC). Per quanto riguarda la normativa LL.PP. si noti che il D.Lgs 50/2016 prevede, all’Art.25 “Verifica preventiva dell’interesse archeologico”, che “La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti” Da quanto sopra esposto, considerando che la progettazione riguarderà la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, è stato ritenuto non necessaria l’attivazione della verifica preventiva, ovvero che l’attuazione dell’art.25 sarà riferita alla sola constatazione di non applicabilità. Pertanto tale prestazione non è stata contemplata nella valutazione economica. Tuttavia il progettista, nell’ambito della sua attività, alla luce della propria ricognizione della documentazione e dello stato di fatto, anche in virtù della libertà progettuale (che potrebbe portare, ad esempio, ad interessare parte di terreno attualmente non edificato), dovrà comunque esprimere la propria valutazione sull’applicabilità della verifica preventiva. Resta evidente che, nel caso si rendesse necessaria la presentazione della verifica preventiva, questa debba essere redatta da tecnico abilitato come da disciplinare. In tal caso, come nel caso di specifici eventuali adempimenti per l'ottenimento del nulla osta, comprese le eventuali integrazioni e saggi richiesti dal Ministero competente, ovviamente in questa fase non valutabili, l’incarico sarà integrato dei relativi importi non prevedibili all’origine.
Chiarimento PI105853-20
Ultimo aggiornamento: 27/04/2020 13:32
Domanda : Nel modello 2 è riportato per due volte la seguente dicitura: autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. Si chiede conferma che una delle due opzioni preveda la NON autorizzazione
Risposta : Sì, si tratta di un refuso. Si allega il modello corretto.
Chiarimento PI076514-20
Ultimo aggiornamento: 13/03/2020 13:08
Domanda : Spett.le Ente, vorremmo partecipare alla gara però abbiamo visto che lo stesso è in rettifica e non è possibile partecipare. mi potete dire da quando si può partecipare visto che la scadenza è il 23/03/2010? Grazie Laut Srl
Risposta : Si è verificata la necessità di apportare modifiche alla gara in corso. Pertanto nei prossimi giorni verrà pubblicata la documentazione rettificata e contestualmente verrà disposta la proroga della scadenza per la presentazione delle offerte per un congruo numero di giorni. Vi invitiamo a consultare la piattaforma SATER. Grazie.
Ultimo aggiornamento: 09-04-2021, 13:45