Salta al contenuto

Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PPROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A FAVORE DELL’A.S.P. “CITTA’ DI PIACENZA” - CIG 83846510E5
Ente appaltanteASP CITTA' DI PIACENZA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1,30 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema04/08/2020
Termine richiesta chiarimenti16/09/2020 12:30
Termine presentazione delle offerte24/09/2020 12:30
Apertura busta amministrativa25/09/2020 10:00
Data chiusura procedura21/06/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Rizzato Alfredo

telefono: 0523493609
cellulare: 0523493611

Pubblicazioni

Cig

Lotto 1Aggio orario per servizio somministrazione lavoro

CIG: 83846510E5
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI241368-20

Ultimo aggiornamento: 04/09/2020 17:44

Domanda : 10. Richiesta di chiarimento: … in merito ai costi dichiarati nel capitolato pag. 14 rileviamo delle difformità rispetto ai costi reali. Nello specifico segnaliamo una necessaria differenziazione di costi tra lavoro su 5GG e lavoro su 6GG. Inoltre nei costi viene considerato il rateo ferie (maturato e non goduto), ma non viene considerata la maturazione dell’ulteriore componente economica derivata dal godimento delle ferie stesse. In linea con quanto previsto dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (ART.21) si chiede quindi conferma dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro e che il margine orario offerto verrà applicato sui costi reali sostenuti dal somministratore… ***** 11. Richiesta di chiarimento: “ … Si chiede conferma che ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti” ***** 12. Richiesta di chiarimento: “…. (si chiede) conferma che la comprova dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica sarà effettuata solo rispetto al concorrente proposto per l'aggiudicazione, posto che, in questa fase, è sufficiente auto-dichiararne il possesso ai sensi del DPR 445/2000” ***** 13. Richiesta di chiarimento: … all’interno della tabella “tariffe orarie per categorie giuridiche” contenuta nel capitolato speciale d’appalto (pag. 14) non vengono conteggiati né il costo dell’elemento perequativo, dovuto ai sensi del ccnl, né il costo per la retribuzione delle festività eventualmente ricadenti nel periodo di missione e che, all’art. 7 del CSA ponete a carico dell’impresa somministratrice. Risulta infatti evidente che, qualora l’aggiudicatario debba univocamente riferirsi alle tabelle da voi riportate per la determinazione del costo al quale sommare l’aggio offerto per comporre la tariffa finale di vendita, la ratio dell’impianto economico della procedura in oggetto e di conseguenza il valore economico complessivo dell’appalto risulterebbero sfalsati in quanto il margine orario posto a base gara non sarebbe più 1,30 euro/ora, bensì una quota praticamente dimezzata a causa dell’incidenza del costo delle festività. A ciò si aggiunga che una eventuale ipotesi di assorbimento da parte del Somministratore di componenti di costo (fuori campo iva), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le festività, nel margine di agenzia (soggetto ad IVA), produrrebbe delle anomalie contabili e nondimeno contravverrebbe a quanto previsto all’art. 33 c. 2 del D.Lgs 81/2015: “2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.” Si chiede pertanto a Vs spettabile Ente di confermare il contenuto dell’art.33 c.2 del D.lgs 81/2015 e di indicare agli offerenti se elemento perequativo e festività saranno oggetto di una fatturazione separata o se debbano essere inseriti all’interno del calcolo del costo del lavoro effettivo sul quale poi si applicherà l’aggio orario offerto…. *** 14. Richiesta di chiarimento: Con riferimento alla gara in oggetto, segnaliamo: tra gli elementi di costo descritti nel Capitolato Art. 14 - Tariffe orarie per cat. giur. Non compiono le Voci - Indennità di Vacanza ed Elemento Perequativo. Tale mancanza fa sì che il Totale Costo Ordinario dei livelli B3 – C1 – D1 indicato risulta essere sottostimato. Inoltre chiediamo se le festività infrasettimanali che ricadranno durante il periodo di somministrazione saranno fatturate alla tariffa dell’ora ordinaria …. ***** 15. Richiesta di chiarimento: … in riferimento alla relazione tecnica, vogliamo sapere se la copertina e l'indice sono escluse dal conteggio delle pagine.

Risposta : PER LE RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO DA N. 10 A N. 15 (COMPRENSIVE DI APPOSITA TABELLA RIPORTANTE LE TARIFFE ORARIE PER I QUESITI N. 10-13-14) SI VEDA DOCUMENTO ALLEGATO, FIRMATO DIGITALMENTE. DI SEGUITO, PER I QUESITI 10-13-14, SI RIPORTA SOLTANTO L'ESTRATTO DELLE RISPOSTE (PRIVO DELLA TABELLA SUDDETTA, RIPORTATA NEL QUESITO 13) ****************** 10. Risposta: In merito ai costi dichiarati nel capitolato a pag. 14 si rimanda alla tabella riportata nella successiva risposta alla richiesta di chiarimento n. 13 (si prega di visionare documento allegato, firmato digitalmente). Si conferma inoltre l’obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. In merito al margine orario (c.d. “aggio”) si precisa che sullo stesso occorrerà effettuare il ribasso secondo quanto previsto dalla documentazione di gara (aggio posto a base di gara: € 1,30/h). ***** 11. Risposta: Si conferma che, ove necessario, ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti. ***** 12. Risposta: Per la comprova dei requisiti si conferma quanto indicato nella richiesta di chiarimento. A tal proposito si rimanda all’art. 23 del disciplinare di gara. Per le autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti predetti si precisa che le stesse dovranno essere rese secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. ***** 13. Risposta: L’elemento perequativo e l’indennità di vacanza contrattuale non sono inclusi nello schema “Tariffe orarie per cat. giur” di pag. 14 del Capitolato per mero errore materiale. Devono però essere considerati. Lo schema “Tariffe orarie per cat. giur” di pag. 14 del Capitolato risulta quindi così modificato (evidenziati in rosso nella tabella - si prega di visionare documento allegato, firmato digitalmente).. A seguito dell’indicazione fornita Nella richiesta di chiarimento sopra esposta, la Stazione Appaltante adotterà i relativi e conseguenti atti finalizzati alla rettifica della documentazione di gara e alla proroga dei termini per presentare le offerte. Per quel che riguarda le festività si rimanda all’art. 7 del capitolato speciale di appalto, il quale ricomprende le stesse nell’importo offerto (aggio). ***** 14. Risposta: Si veda risposta fornita al precedente chiarimento n. 13 (a tal proposito si prega di visionare documento allegato firmato digitalmente) ***** 15. Risposta: In merito alla relazione tecnica si conferma che la copertina e l’indice sono escluse dal conteggio delle pagine.

Chiarimento PI232848-20

Ultimo aggiornamento: 28/08/2020 09:21

Domanda : 3. Richiesta di chiarimento: Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali e di pubblicazione ***** 4. Richiesta di chiarimento: ART 4 (Capitolato) c): Segnaliamo che il periodo di prova è dettato dal CCNL Agenzie di somministrazione lavoro ed è commisurato alla durata del contratto. i): Segnaliamo che le sostituzioni potranno avvenire ex lege durante il periodo di prova, a seguito dell’instaurarsi dei procedimenti disciplinari o per giusta causa; si chiede conferma. ***** 5. Richiesta di chiarimento: Art 5 e art 7.10 e art 11 e) (Capitolato) Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si segnala quanto segue L’Art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. prevede che la sorveglianza sanitaria sia comprensiva: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, pertanto anche gli accertamenti sanitari di cui all’art 5. ***** 6. Richiesta di chiarimento: Art 6.12 (Capitolato) Segnaliamo che la documentazione verrà fornita nel rispetto del DGPR sulla privacy e con i dati sensibili oscurati o a campione. ***** 7. Richiesta di chiarimento: Art 7 (Capitolato) Chiediamo che i fogli presenza dei lavoratori vengano forniti entri il secondo giorno successivo al mese di riferimento al fine di consentire il corretto pagamento dei lavoratori entro il 15. ***** 8. Richiesta di chiarimento: Art 8 (Capitolato) Per quanto riguarda interruzioni per forza maggiore segnaliamo che in caso di suo verificarsi, permane in capo al lavoratore il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto, pertanto chiediamo che l’utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia (art 32 c. 3 D. Lgs. 81/15). ***** 9. Richiesta di chiarimento: Art 22 e art 23 (Capitolato) Segnaliamo che non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l’ipotesi di cessazione anticipata/recesso/risoluzione per cause non imputabili all’Agenzia o al lavoratore, l’utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma. *****

Risposta : 3. Risposta: Le spese contrattuali sono stimate in € 100,00. Le spese di pubblicazione, invece, in € 6.000,00 (si veda quadro economico riportato nel progetto e art. 23 del disciplinare di gara). **** 4. Risposta In ordine alla durata del periodo di prova e alle sostituzioni si conferma e si richiama quanto previsto dall’art. 4 del capitolato speciale di appalto. ***** 5. Risposta: Si conferma quanto indicato dai citati articoli del capitolato speciale di appalto (Art 5 e art 7, punto 10, e art 11, punto e). A tal riguardo si precisa che spettano al somministratore i necessari accertamenti sanitari preassuntivi; le visite periodiche restano invece a carico dell'utilizzatore. ***** 6. Risposta: Si prende atto di quanto indicato e si conferma che le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere sempre svolte in osservanza della normativa vigente in tema di privacy. ***** 7. Risposta: In merito ai fogli presenza si conferma quanto previsto dall’art. 7 del capitolato speciale di appalto. Nello specifico quest’ultimo prevede che “l’Ufficio Personale dell’utilizzatore trasmetterà al somministratore entro la prima settimana del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dalle singole unità somministrate”. ***** 8. Risposta: Per quanto riguarda le interruzioni per forza maggiore si richiama e si conferma quanto previsto dal capitolato speciale di appalto all’art. 8. ***** 9. Risposta: In ordine al quesito prospettato, si richiama quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del capitolato speciale di appalto e dagli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016. *****

Chiarimento PI221792-20

Ultimo aggiornamento: 17/08/2020 16:09

Domanda : 1. Richiesta di chiarimento: "Sulla c.d. Clausola Sociale. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere: - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni, - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e - L’attuale fornitore. L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni. Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l’imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (…) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E’ pertanto possibile ricavare un obbligo dell’impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi”. Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla gara”( cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale). *** 2. Richiesta di ciarimento: "si chiede cortese conferma che tutte le attività, gli oneri e le relative responsabilità connesse agli oneri di informazione, formazione e addestramento in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 con particolare riferimento agli artt. 26 e 37). e art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015) debba ricadere in capo all’Utilizzatore......"

Risposta : 1. Risposta: ll numero dei lavoratori, ad oggi, in missione presso A.S.P. Città di Piacenza è pari a n. 41. Tali lavoratori: - sono inquadrati in cat. giur. B (n. 35), C (n. 2) e D (n.4); trattasi di figure con qualifica di “Operatore Socio Sanitario” (n. 27, cat. econ. B3 ); "Operatore in attività di servizi generali ( n. 2 guardiani notturni- Cat. econ. B3); "Operatore in attività di servizi generali" (n. 1 magazziniere Cat. econ. B3); “Operatore in attività di servizi generali” (n. 4 operai Cat. econ. B3); “Operatore in attività di servizi generali” (n. 1 barista - Cat. econ. B3); "Istruttore in attività di animazione" (n. 2 , Cat. econ. C1); "Specialista in attività tecniche" (n. 1 Cat. econ. D1); "Specialista in attività Sociali" (n. 1 Cat. econ. D1), "Specialista in attività informatiche" (n. 1 Cat. econ. D1); "Psicologo" (n. 1 Cat. econ. D1); - nella misura di n. 22 sono assunti a tempo indeterminato (ovvero con rapporto di lavoro trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato) dal 01/03/2019 (n. 12 OSS; n. 6 Operatori in attività di servizi generali; n. 1 Specialista in attività tecniche; n. 1 Specialista in attività Sociali; n. 1 Specialista in attività informatiche; n. 1 Psicologo); - sono già formati ed istruiti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 oltre che idonei alla mansione; - sono attualmente somministrati dall’Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi, invece, è di 289,92 giorni. **** 2. Risposta: Si richiama quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto ed in particolare l’art. 5 del capitolato stesso. Nello specifico, ai sensi del predetto articolo, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 (cfr. art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015).

Ultimo aggiornamento: 18-02-2022, 16:39