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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero / smaltimento di abiti ed indumenti usati sul bacino territoriale di CLARA S.p.A.
Ente appaltanteCLARA SPA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto675.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneCosto Fisso
Data di pubblicazione a sistema10/03/2020
Termine richiesta chiarimenti05/05/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte12/05/2020 12:00
Apertura busta amministrativa13/05/2020 10:00
Data chiusura procedura28/10/2020
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

L'oggetto della concessione riguarda un affidamento rientrante nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 58 del 11/03/2014.

Requisiti di sostenibilità socialesi

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in concessione del servizio oggetto della presente procedura di gara, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, sono previste specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’Aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.. Con l’affidamento del contratto in oggetto, la Committente si prefigge di creare opportunità di lavoro anche per persone in condizione di svantaggio sociale, secondo quanto previsto all'art. 5, co. 4, della Legge n. 381/1991 e all'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. A questi fini il Concessionario avrà l’obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del contratto anche con l’impiego di lavoratori appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 della Legge n. 381/1991 e con l’adozione nei loro confronti di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. In caso di avvicendamento di imprese nella gestione del servizio oggetto della concessione, l'Impresa subentrante è tenuta inoltre ad osservare le disposizioni previste dal proprio C.C.N.L. di riferimento, con particolare riferimento al riassorbimento del personale in forza al Concessionario uscente. Il Concessionario dovrà garantire al personale da riassorbire, nonché al personale svantaggiato eventualmente da assumere per ottemperare alla clausola sociale, i livelli retributivi in essere presso il Concessionario uscente al momento della stipula del contratto, come da tabella sopra riportata, fermo il rispetto dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i..

Allegati

Referenti

Stocchi Fabrizio

telefono: 0532389111

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di abiti ed indumenti usati sul bacino territoriale di CLARA EST

CIG: 8233327460

Lotto 2Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di abiti ed indumenti usati sul bacino territoriale di CLARA OVEST

CIG: 823333287F

Chiarimenti

Chiarimento PI104523-20

Ultimo aggiornamento: 06/05/2020 18:32

Domanda : QUESITO N. 11: Si chiedono chiarimenti in merito al recupero presso impianto svolgente operazioni di R3 dei rifiuti tessili, nel caso in cui l’operatore economico intenda qualificarsi come intermediario con detenzione ed attestare il requisito in oggetto mediante la disponibilità di un impianto di recupero autorizzato (art. 11, punto 6 e art. 12 punto 2, del disciplinare di gara). Invero, si rileva che: a) il Disciplinare di gara dispone quale requisito di inidoneità professionale per le attività di recupero R3: 1.impianto di recupero (R3) dotato delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle norme vigenti, in possesso delle autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per rifiuti contraddistinti dai codici EER 20.01.10 e 20.01.11 (Art. 11, punto 3); 2. in caso di intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione degli stessi: - possesso dei requisiti prescritti al precedente punto 1); - possesso dei requisiti di idoneità prescritti al precedente punto 2); - ciascun impianto individuato per il conferimento/messa in riserva del rifiuto dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti al precedente punto 3); - ciascun impianto individuato per il recupero del rifiuto dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti al precedente punto 4); - ciascun impianto individuato per lo smaltimento della frazione estranea dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti al precedente punto 5). b) il Disciplinare di gara dispone quale requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per le attività di recupero (piattaforma R3): 1. di avere la disponibilità al conferimento del rifiuto di cui ai Codici EER 20.01.10 e 20.01.11 per tutta la durata della concessione (Art. 12, punto 2); 2. in caso di intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione degli stessi (Art. 12, punto 4): - possesso del requisito di cui al precedente punto 1); - rapporto contrattuale o dichiarazione di disponibilità con uno o più soggetti terzi che effettueranno il servizio di messa in riserva (R13) e recupero (R3) dei rifiuti oggetto della concessione: - in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti al precedente articolo 11, punti 1), 3) e 4); - in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al presente articolo 12, punto 2). Il rapporto contrattuale dovrà essere stipulato in data antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. In alternativa, la dichiarazione di disponibilità dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’impianto in data antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. c) Il Disciplinare di gara ammette espressamente all'art. 12 che “la disponibilità comprovata mediante contratto tra intermediario di rifiuti e impianto di trattamento non necessita di avvalimento. E’ comunque possibile utilizzare l'avvalimento per dimostrare il possesso del requisito inerente alla titolarità dell'impianto di trattamento ed il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale posseduti dall'impianto stesso. Si precisa tuttavia, che la successiva prestazione del servizio di recupero e smaltimento non può avvenire esclusivamente sulla base dell'avvalimento, che riguarda solo la messa a disposizione del requisito e non lo svolgimento dell’attività. Ai sensi dell'articolo 89, comma 8, del Codice il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 2, del Codice. Nel caso in cui tale limite non possa essere rispettato, l'avvalimento risulta inutile ai fini di garantire l'effettuabilità concreta delle prestazioni”. In tale quadro normativo, si sottolinea che: - Lo scrivente è un consorzio stabile, iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1; - Con riferimento all'affidamento in commento, il Consorzio sta valutando la possibilità di partecipare a gara svolgendo direttamente le attività di raccolta, trasporto e messa in riserva (R13) dei rifiuti urbani tessili – mediante le proprie consorziate; - Viceversa, esso vorrebbe qualificarsi come intermediario con detenzione, attestando il rapporto di disponibilità con impianto idoneamente autorizzato per ciò che riguarda il recupero dei tessili (R3); - Nondimeno, dagli atti di gara non risulta chiaro se sia ammesso qualificarsi come intermediario solo per alcune delle prestazioni richieste dal bando, e segnatamente il recupero in R3; - Inoltre - posto che il Consorzio dispone autonomamente dei requisiti di cui all'art. 11 punto 1, 2 e 3 e art. 12 punto 1 e che è in grado di attestare la disponibilità al conferimento di un impianto di R3 - non risulta chiaro se il terzo titolare dell’impianto di R3 debba partecipante a gara in forma aggregata con l’intermediario, mediante un raggruppamento temporaneo d’imprese, ovvero se debba risultare come subappalto qualificato; - In altre parole, ci si domanda se il terzo titolare dell’impianto di recupero R3 entri nella domanda di gara e nell'esecuzione dell’affidamento solo indirettamente senza presentarsi come parte dell’offerta, salvo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale che, ai sensi dell’art. 12 saranno “estese anche ai soggetti terzi individuati dall'intermediario quali esecutori delle attività sopra descritte”; - Peraltro, il Consorzio ha ad oggi in essere un contratto con un intermediario che si occupa di selezionare gli impianti di recupero per i rifiuti tessili urbani raccolti su altri affidamenti e vorrebbe valutare la possibilità di indicare detto contratto per il requisito di cui all'art. 12, punto 4. In ragione di quanto esposto, si chiede alla stazione appaltante intestataria di chiarire: 1) Se è possibile per l’operatore economico che partecipi all'affidamento in oggetto qualificarsi come esecutore diretto per la raccolta, il trasporto e la messa in riserva – con riferimento ai punti 1 e 2 dell’Allegato 1 “Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa” – e come intermediario per il recupero dei tessili in R3 – con riferimento al punto 3 dell’Allegato 1 “Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa”; 2) Se intermediario e terzo titolare di impianto di recupero R3 debbano presentarsi in RTI o, al contrario, se la qualifica dell’operatore economico come intermediario escluda la partecipazione diretta a gara del terzo titolare di impianto di recupero; 3) Di confermare che il terzo titolare di impianto di recupero R3 debba qualificarsi come subappalto qualificato solo laddove il rapporto tra titolare partecipante a gara e terzo si qualifichi quale avvalimento dell’impianto, senza formalizzazione della disponibilità al conferimento per tutta la durata dell’affidamento. E che viceversa detta ipotesi vada esclusa nel caso di qualifica dell’operazione come intermediazione e attestazione di disponibilità di terzo titolare dell’impianto; 4) Se può considerarsi conforme al requisito di rapporto contrattuale in essere con impianto di R3 un contratto sottoscritto con un intermediario che si occupi di individuare in seconda battuta l’impianto di R3.

Risposta : 1) Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara il Concorrente dovrà dichiarare le modalità di esecuzione e la ripartizione dei diversi servizi mediante la compilazione del modello “Allegato 1 – Domanda di partecipazione”, con particolare riferimento ai punti 1 (attività di raccolta e trasporto del rifiuto), 2 (attività di primo conferimento/messa in riserva (piattaforma R13) del rifiuto), 3 (attività di recupero (piattaforma R3) del rifiuto) e 4 (attività di smaltimento della frazione estranea del rifiuto), specificando per ciascuna attività una delle fattispecie previste. Non è necessario individuare la medesima fattispecie per tutte le attività, che potranno pertanto essere svolte secondo modalità diverse tra loro, nel rispetto della normativa vigente. Per maggiori informazioni si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 1, punto 2). 2) Si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 1, punto 2) per quanto concerne le modalità di partecipazione. Nonostante il quesito sia specificamente riferito alle attività di smaltimento della frazione estranea, si applicano i medesimi principi anche alle attività di recupero R3. Eventuali impianti individuati in regime di intermediazione da parte dell’intermediario partecipante non si configurano come partecipanti alla procedura di gara. Pertanto, un impianto individuato in regime di intermediazione da un concorrente, potrebbe essere individuato in regime di intermediazione anche da altri concorrenti e potrebbe inoltre partecipare esso stesso in forma singola o associata (raggruppamento o consorzio) alla procedura in qualità di concorrente, oppure, in alternativa alla partecipazione diretta, potrebbe essere individuato quale subappaltatore da un concorrente, non trattandosi in tal caso di partecipazione plurima. Per maggiori informazioni si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 5, per quanto compatibile, in materia di subappalto e intermediazione. 3) Si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 5 in materia di subappalto e intermediazione. La disponibilità al conferimento è un requisito di capacità tecnico professionale previsto dal disciplinare di gara che deve necessariamente essere posseduto e comprovato a prescindere dalla forma di partecipazione del concorrente, anche in caso di avvalimento, subappalto, nonché in caso di intermediazione. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, che riguarda solo la messa a disposizione del requisito e non lo svolgimento dell’attività, l'impresa ausiliaria non potrebbe eseguire il servizio se non assumendo altresì il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 2, del Codice. Al contrario, il ricorso al subappalto qualificante per le attività di recupero del rifiuto ad un operatore economico in possesso di tutti i requisiti richiesti, risulterebbe di per sé sufficiente ai fini della comprova dei requisiti e della conseguente eventuale esecuzione del servizio, senza necessità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento. 4) In caso di partecipazione in regime di intermediazione ai fini dell’individuazione dell’impianto non si rilevano condizioni ostative alla possibilità di ricorrere alla doppia intermediazione. In tal caso l’intermediario di secondo livello dovrà necessariamente essere in possesso di tutte le abilitazioni e iscrizioni all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali normativamente previste per lo svolgimento delle proprie attività. In sede di partecipazione alla procedura di gara il concorrente dovrà comunque allegare tutta la documentazione attestante il rapporto contrattuale in essere con l’intermediario di secondo livello, nonché tutta la documentazione riferita al rapporto contrattuale o alla dichiarazione di disponibilità resa da parte dell’impianto R3 nei confronti dell’intermediario di secondo livello individuato.

Chiarimento PI091601-20

Ultimo aggiornamento: 31/03/2020 18:16

Domanda : QUESITO N. 10: Si chiedono chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti abbandonati nei pressi dei cassonetti diversi dai rifiuti tessili che il Concessionario è chiamato a raccogliere, trasportare e avviare a smaltimento (art. 10, punti 7 e 8 del capitolato speciale). Invero, si rileva che: - Il Disciplinare di gara richiede quale requisito di idoneità professionale per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solo l’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 1 – sottocategoria D2 e solo per i CER 20.01.10 e 20.01.11 (art. 11); - Il Disciplinare di gara non richiede quale requisito di partecipazione di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che venga attestata la disponibilità di un impianto di destinazione. Invero, detta attestazione sarebbe oltremodo difficoltosa stante l’impossibilità di prevedere, a priori, la natura dei rifiuti abbandonati rinvenibili e, quindi, la tipologia di impianto di destino a cui conferirli; - Il capitolato speciale, per i rifiuti abbandonati non tessili, richiede espressamente al Concessionario solo di effettuare la raccolta, trasporto e avvio a smaltimento, senza fornire alcun chiarimento circa il soggetto chiamato ad attribuire il codice CER, il soggetto chiamato ad individuare l’impianto di destino (art. 10, punti 7 e 8). In ragione di quanto esposto, si chiede alla Stazione Appaltante intestataria di chiarire: 1) Che, con riferimento al trasporto dei rifiuti abbandonati non tessili, non è necessario attestare in sede di gara il possesso di iscrizione all'Albo per il trasporto di rifiuti urbani indifferenziati – salvo comunque il rispetto delle disposizioni in materia di trasporto di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006; 2) Che, posta l’imprevedibilità del CER da attribuire al rifiuto abbandonato, l’eventuale affidamento del trasporto a soggetto terzo in possesso di idonea iscrizione ANGA non costituisce subappalto, vista la natura secondaria della prestazione in commento e il fatto che la stessa si configura quale servizio rivolto direttamente al Concessionario; 3) Che non è necessario attestare in sede di gara la disponibilità di un impianto di destinazione per i rifiuti abbandonati non tessili; 4) Se sia la Stazione Appaltante il soggetto chiamato ad operare la classificazione del rifiuto abbandonato non tessile; 5) Se sia la Stazione Appaltante il soggetto chiamato ad individuare l’impianto di smaltimento. Si chiedono chiarimenti in merito alla gestione della frazione estranea che il Concessionario è chiamato a trasportare e smaltire (art. 10, punto 7, del capitolato speciale). Invero, si rileva che: - il Disciplinare di gara richiede quale requisito di idoneità professionale per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solo l’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 1 – sottocategoria D2 e solo per i CER 20.01.10 e 20.01.11 (art. 11); - il Disciplinare di gara dispone quale requisito di idoneità professionale per le attività di smaltimento della frazione estranea: impianto di smaltimento/recupero energetico dotato delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle norme vigenti (art. 11); - il Disciplinare di gara dispone quale requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: di avere la disponibilità al conferimento del rifiuto per tutta la durata della concessione (art. 12); - il capitolato speciale sancisce che il Concessionario debba assicurare il trasporto con automezzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e lo smaltimento presso impianti autorizzati, che dimostrino l’effettiva disponibilità al ricevimento del rifiuto (art. 10, punto 8). Si sottolinea che: - La gestione della frazione estranea si configura quale prestazione residuale e potenzialmente molto esigua della Concessione in oggetto. Nondimeno, non è possibile prevedere la natura della frazione estranea esitante dalle attività di trattamento ed in particolare il CER da attribuire né i quantitativi prodotti; - Per l’effetto, non è possibile pre-individuare l’impianto di destino a cui conferire la frazione estranea, che potrebbe ragionevolmente variare in base alla natura del rifiuto ed ai quantitativi; - In ogni caso, l’impianto di destino potrebbe essere soggetto a vicende sopravvenute che modificano la disponibilità fornita, quali sospensione dell’autorizzazione o raggiungimento della capacità impiantistica; - In ragione di quanto esposto, l’attestazione di disponibilità di impianto per la frazione estranea risulta oltremodo difficoltosa e non adeguatamente circoscritta dagli atti di gara; - Ad ogni buon conto, per la frazione estranea il Concessionario è nuovo produttore del rifiuto e si assume necessariamente tutti gli obblighi di legge connessi a tale qualifica, che già sanzionano l’eventuale conferimento di rifiuto a soggetto privo di corretta autorizzazione, di modo che il requisito in commento si configura come sproporzionato e determina un ingiustificato aggravio delle operazioni di gara, senza che venga garantita in alcun modo una maggiore trasparenza della filiera. In ragione di quanto esposto, si chiede alla Stazione Appaltante intestataria di chiarire: 6) Che non è necessario attestare in sede di gara il possesso di iscrizione all'Albo per il trasporto della frazione estranea esitante da attività di trattamento dei rifiuti tessili – salvo comunque il rispetto delle disposizioni in materia di trasporto di cui al D.Lgs. n. 152/2006; 7) Che, posta l’imprevedibilità del CER da attribuire alla frazione estranea, l’eventuale affidamento del trasporto a soggetto terzo in possesso di idonea iscrizione ANGA non costituisce subappalto, vista la natura secondaria della prestazione in commento e il fatto che la stessa si configura quale servizio rivolto direttamente al Concessionario; 8) Quale CER debba essere attribuiti alla frazione estranea, essendo la conoscenza del CER prerequisito indispensabile per individuare l’impianto di destino; 9) Quale autorizzazione debba possedere l’impianto di destino individuato per la frazione estranea, con particolare riferimento ai CER autorizzati; 10) Cosa debba fare il Concessionario nel caso in cui l’impianto al momento del conferimento sia impossibilitato per sue vicende sopravvenute ad accogliere la frazione estranea.

Risposta : 1) Con riferimento alla raccolta dei rifiuti non tessili presenti in prossimità dei contenitori, si precisa che il capitolato speciale prevede la raccolta di tutto il materiale presente all'interno dei contenitori, del materiale tessile e di tutti i sacchi presenti in prossimità degli stessi. In particolare il materiale tessile ed i sacchi posti in prossimità dei contenitori non sono configurabili quali rifiuti abbandonati, ma come rifiuti che avrebbero dovuto essere conferiti all'interno dei contenitori e che sono stati posti nelle vicinanze a causa ad esempio di un elevato grado di riempimento. Ne consegue che la raccolta di tali rifiuti avviene contestualmente allo svuotamento dei contenitori e comunque nell'ambito dei codici EER 20.01.10 e 20.01.11. La cernita e la selezione dei rifiuti così raccolti avverrà successivamente presso la piattaforma di selezione individuata. 2) Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.”. Qualora il servizio affidato a terzi rientri nella definizione di subappalto sopra riportata, si applica il disposto degli artt. 174 e 105 (ove compatibile) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 3) I rifiuti abbandonati non tessili raccolti contestualmente allo svuotamento dei contenitori saranno trasportati presso la piattaforma di selezione individuata con i codici EER 20.01.10 e 20.01.11. Il Concorrente non dovrà attestare la disponibilità degli impianti presso cui saranno successivamente conferite le frazioni recuperabili di rifiuto diverse dai codici EER 20.01.10, 20.01.11 a seguito delle attività di selezione, ma dovrà periodicamente fornire un resoconto come previsto all'art. 7, sub d), del capitolato speciale (Relazione in merito alla destinazione ed alla qualità del materiale raccolto). Il Concorrente dovrà invece attestare la disponibilità dell’impianto di destinazione della frazione estranea non recuperabile (sovvalli). 4) Richiamata la risposta al precedente punto 3), si precisa che il codice EER del rifiuto sarà classificato di volta in volta dal Concessionario, poiché la classificazione avverrà a valle del processo di selezione. 5) L’impianto di smaltimento è individuato dal Concessionario, come precisato al precedente punto 3). 6) Si conferma che non è necessario attestare in sede di gara il possesso di iscrizione all'Albo per il trasporto della frazione estranea esitante da attività di trattamento dei rifiuti tessili, salvo comunque il rispetto delle disposizioni in materia di trasporto di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. 7) Si rimanda alla risposta al precedente punto 2). 8) Le frazioni estranee a seguito delle attività di selezione e trattamento sono riconducibili alle specifiche fattispecie di cui ai codici EER riferiti al capitolo 19 recante “RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE”. 9) Gli impianti di destino individuati per il conferimento delle frazioni estranee dovranno essere idoneamente autorizzati per i codici EER di volta in volta classificati, come meglio specificato al precedente punto 8). 10) Si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 1, punto 2): Per ciò che concerne la modifica dell’impianto in corso di esecuzione del contratto, tale possibilità è prevista all'art. 6 di ciascun capitolato speciale descrittivo e prestazionale: “Il Concessionario dovrà utilizzare esclusivamente le piattaforme e gli impianti dichiarati in sede di offerta, in possesso delle necessarie autorizzazioni: in caso di sostituzione di una o più delle piattaforme di ricevimento o degli impianti di trattamento/smaltimento, anche in caso di scadenza, sospensione o revoca delle autorizzazioni, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione alla Committente, corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti da parte del nuovo impianto.”.

Chiarimento PI091591-20

Ultimo aggiornamento: 31/03/2020 18:12

Domanda : QUESITO N. 9: La seguente procedura richiede l'elaborazione di un progetto tecnico, di un progetto sociale e di una proposta di comunicazione. Per quanto riguarda la progettualità sul modus operandi, siamo assolutamente concordi sul fatto che debba valorizzare in maniera più dettagliata possibile le migliorie del servizio, al fine di garantire alla cittadinanza il miglior servizio possibile nella gestione integrata del rifiuto. Siamo anche assolutamente in linea con i parametri valutativi della pubblicizzazione del servizio. Riteniamo difatti che la comunicazione sia elemento cardine e focale per una corretta gestione dei rifiuti. Restiamo tuttavia dubbiosi sulla parte concernente l'aspetto sociale della procedura, che va a valutare aspetti che letteralmente trascendono dalla gestione integrata del rifiuto. Aspetti come "proposta di impiego degli indumenti usati recuperati" "proposte di impiego degli indumenti usati idonei al riutilizzo e di riciclo delle fibre e dei filati " sono aspetti che nel vostro progetto presentano punteggi altissimi ma che secondo noi non apportano alcun beneficio alla cittadinanza servita. Essendo servizio gratuito infatti, assicurata una corretta ed efficiente gestione del rifiuto raccolto dal momento della raccolta al momento del recupero e/ smaltimento frazione estranea, qual è l'interesse apportato dalla cittadinanza nella valutazione del processo di recupero del rifiuto o di come l'operatore economico riutilizza i proventi? Oltretutto la struttura di tale parte pare realizzata ad hoc per chi lavora nel settore del sociale, penalizzando gli altri operatori, cosa che de facto va in contrasto con la struttura della procedura aperta. La complessità della gara, per i costi di effettuazione del servizio comprensivi di ogni spesa, alla luce della necessità di dover impiegare i proventi in un aspetto sociale così rilevante, risulta estremamente borderline in relazione ad un piano economico finanziario elaborato per contabilizzare la fattibilità del servizio. Resta a nostro avviso difficilmente plausibile che tale servizio, con tali premesse di spesa possa essere remunerativo non soltanto per noi, ma per qualsiasi altro operatore economico. Si chiede pertanto di rivalutare la struttura progettuale anche in virtù dell'impossibilità di produzione della stessa causa l'emergenza nazionale COVID-19 che ha comportato la riduzione di organico al minimo necessario con conseguente rallentamento dell'attività lavorativa.

Risposta : I benefici a favore della collettività, in un servizio particolare quale la raccolta degli abiti usati, trascendono la corretta esecuzione del servizio e gestione del rifiuto. Gli standard di capitolato e le condizioni di esecuzione ivi riportate sarebbero di per sé sufficienti a garantire una gestione corretta del ciclo del rifiuto. Proprio in virtù della “gratuità” del servizio la Stazione Appaltante si pone tra i propri obiettivi non soltanto quello di individuare un soggetto idoneo ed in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge in grado di eseguire correttamente il servizio, ma anche quello di migliorare e rendere più trasparente e sostenibile tutta la filiera di gestione del rifiuto, spostando la valutazione da un piano meramente economico a quello della capacità tecnica, della qualità del servizio, della sostenibilità ambientale, della responsabilità sociale, della solidarietà. Per questo motivo la Stazione Appaltante ha ritenuto di non attribuire alcun peso all'offerta economica presentata dal Concorrente, né di prevedere ritorni economici in favore della stessa, ma al contrario ha stabilito di valutare esclusivamente l’offerta tecnica presentata dai Concorrenti, prevedendo che il punteggio massimo ad essa attribuibile fosse pari al totale di 100 punti. I criteri di valutazione componenti l’offerta tecnica indicati nel disciplinare di gara si prefiggono esattamente tale scopo: promuovere una più ampia tracciabilità del rifiuto raccolto dalla fase di primo stoccaggio alla commercializzazione, privilegiare un ciclo virtuoso di gestione del rifiuto (riutilizzo, riciclo, recupero, smaltimento), massimizzare la quota della frazione tessile riutilizzabile e conseguentemente dei proventi, alimentare la fiducia dei cittadini nei confronti di un servizio apparentemente gratuito ma in realtà alquanto remunerativo che, qualora destinato a comprovate finalità sociali e solidali, non potrà che responsabilizzare maggiormente i cittadini stessi alle buone prassi e renderli partecipi, con le loro azioni, di interventi a reale beneficio delle fasce deboli della cittadinanza e/o promotori diretti di progetti di solidarietà, nel massimo rispetto della tutela dell’ambiente. Si precisa inoltre che la destinazione del materiale riutilizzabile e/o dei proventi derivanti dalla vendita a finalità solidali non costituisce un obbligo per il Concorrente, ma si configura quale opzione migliorativa, secondo gli obiettivi perseguiti dalla Stazione Appaltante, che il Concorrente potrà proporre (in tutto o in parte) o meno. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che i criteri di valutazione ed i pesi ad essi attribuiti indicati nel disciplinare di gara siano in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante e che non siano lesivi della libera concorrenza e parità di trattamento degli Operatori Economici interessati, poiché non ne precludono in alcun modo la partecipazione. Relativamente alla richiesta di rivalutazione della struttura progettuale anche alla luce dell’emergenza COVID-19, la stessa non può essere accolta. Si segnala tuttavia la proroga dei termini per la ricezione delle offerte, come indicato nella risposta al precedente quesito n. 2.

Chiarimento PI091578-20

Ultimo aggiornamento: 31/03/2020 18:02

Domanda : QUESITO N. 8: All'art. 10, punto 7, del capitolato speciale recante “Frequenze e modalità di raccolta”, per l'attività di raccolta viene richiesto “l’impiego di squadre composte da almeno n. 1 automezzo e n. 2 (due) operatori” tuttavia gli operatori attivi nel servizio oggetto di gara adottano per la raccolta modelli organizzativi diversi, con successo. Si chiede quindi se l'operatore potrà proporre un proprio modello organizzativo del servizio e relativo piano economico, ferme restando le altre condizioni previste dal capitolato speciale.

Risposta : Il Concorrente dovrà proporre un modello organizzativo che per quanto concerne il servizio di raccolta dovrà prevedere l’utilizzo di squadre composte secondo gli standard di capitolato. Il Piano economico finanziario dovrà essere coerente con tale assetto organizzativo. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare congiuntamente con il Concessionario, in sede di esecuzione del servizio, soluzioni alternative e maggiormente performanti in merito alla composizione delle squadre impiegate.

Chiarimento PI091446-20

Ultimo aggiornamento: 31/03/2020 18:00

Domanda : QUESITO N. 7: 1) La Scrivente impresa è convenzionata con impianto di smaltimento dove da sempre conferisce periodicamente gli scarti derivanti dall'attività di cernita e selezione, a mezzo di specifica convenzione che rappresenta uno strumento contrattuale tra privati per l'esecuzione di un servizio. In tale contesto non ravvediamo la necessità di dare a tale rapporto commerciale la natura di subappalto, con tutte le conseguenze che ne derivano dal rispetto formale e burocratico. In sintesi la Scrivente propone di allegare agli atti di gara: - copia del contratto in vigore con l'impianto di smaltimento finale e/o di recupero; - dichiarazione da parte dell'impianto finale di accettazione della frazione estranea derivante dagli abiti usati del vs territorio per tutta la durata della concessione, comprese eventuali proroghe; - copia autorizzazione dell'esercizio dell'impianto stesso. 2) Nell'ambito della procedura di gara si chiede un chiarimento circa la valutazione che farà la Stazione Appaltante in merito all'offerta economica. Si chiede conferma che non vi sarà alcun ristoro economico da versare alla Stazione Appaltante, ma è previsto il solo obbligo di presentare un Piano economico finanziario (PEF) sostenibile.

Risposta : 1) Ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore del Concorrente in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara. La proposta inerente alla documentazione da presentare appare conforme con il disposto normativo e con quanto previsto dalla lex specialis. 2) Non è previsto alcun ristoro da parte del Concessionario in favore della Stazione Appaltante. La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio affidato: la Stazione Appaltante non si farà carico di alcun costo sostenuto dal Concessionario per l’esecuzione del servizio. I ricavi derivanti dal trattamento e dalle valorizzazioni degli indumenti usati saranno a vantaggio del Concessionario e costituiranno il corrispettivo della concessione. In sede di valutazione dell’offerta economica la Stazione Appaltante verificherà la conformità e la coerenza dell’offerta presentata con riferimento alle diverse componenti (“ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA”, “COSTI DELLA MANODOPERA”, “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO”), valutando nel complesso la sostenibilità del Piano economico finanziario presentato.

Chiarimento PI091403-20

Ultimo aggiornamento: 31/03/2020 17:57

Domanda : QUESITO N. 6: Stante l'obbligo di assunzione del personale ad oggi in servizio, si chiede elenco numerico, tipo di C.C.N.L. applicato e livelli di inquadramento.

Risposta : La consistenza del personale attualmente impiegato nell'esecuzione del servizio per ciascun lotto di gara è indicata nella tabella di cui all'art. 9 di ciascun capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Per ogni ulteriore informazione in merito all'obbligo di riassorbimento del personale impiegato si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 4.

Chiarimento PI091399-20

Ultimo aggiornamento: 31/03/2020 17:55

Domanda : QUESITO N. 5: La Scrivente è in possesso di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in Categoria 8 e pertanto per le attività richieste dal bando relative al punto 7 (nel rispetto del precedente punto 5) sono garantite senza ricorrere al subappalto, che come detto potrebbe causare una restrizione della concorrenza vista la carenza di impianti di smaltimento e/o recupero energetico per i codici di che trattasi.

Risposta : Il Concorrente che intenda partecipare in regime di intermediazione (con o senza detenzione dei rifiuti), stipulerà contratti specifici con i diversi soggetti incaricati di eseguire parte delle attività previste nella filiera di gestione del rifiuto. Tali contratti non si configurano come contratti di subappalto. Il Concorrente dovrà comunque indicare in sede di gara la ripartizione delle attività. Per maggiori informazioni si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 1, punto 2).

Chiarimento PI089864-20

Ultimo aggiornamento: 31/03/2020 17:50

Domanda : QUESITO N. 4: Con riferimento all'art. 9 di ciascun capitolato speciale descrittivo e prestazionale (clausola sociale), si richiedono chiarimenti per quanto segue. Con riferimento alle persone svantaggiate che dovranno essere impiegate nell'esecuzione del contratto, si intende una persona per ogni lotto, oppure una persona complessiva? Inoltre, con riferimento al medesimo articolo del Capitolato, in merito al personale da riassorbire, per ogni lotto quanti soggetti si intendono?

Risposta : Il personale svantaggiato da impiegare per ottemperare alla clausola sociale di cui all'art. 9 di ciascun capitolato speciale è stabilito nel numero minimo di n. 1 soggetto per un monte ore settimanale minimo di 30 ore settimanali, per ciascun lotto oggetto di offerta. L’eventuale obbligo di riassorbimento del personale dal Concessionario uscente è disciplinato dalle specifiche disposizioni previste dal C.C.N.L. di riferimento del Concorrente, pertanto sarà applicabile o meno a seconda dei casi. A parziale deroga delle disposizioni indicate nel proprio C.C.N.L. in tema di avvicendamento di Imprese, qualora il Concessionario per ottemperare alla clausola sociale relativa all'impiego di lavoratori svantaggiati dovesse procedere con nuove assunzioni, si impegna all'assunzione in via prioritaria degli stessi operatori in forza all'uscente esecutore (qualora presenti), fino al raggiungimento del numero di lavoratori svantaggiati offerto in sede di offerta tecnica (Rif. criterio B.2 del disciplinare di gara), previo accordo con la precedente affidataria.

Chiarimento PI089783-20

Ultimo aggiornamento: 31/03/2020 17:42

Domanda : QUESITO N. 3: Con riferimento all'art. 10, punto 8, di ciascun capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si richiedono chiarimenti per quanto segue. Escluse le categorie di rifiuto per le quali il Concessionario non ha obbligo di raccolta (art. 10, punto 7, del capitolato), si fa notare che la scrivente tratta, nella maggior parte dei casi, il materiale raccolto come rifiuto; per tale ragione non effettua selezione e conseguentemente non genera frazione estranea del rifiuto tessile. Quanto appena citato è motivo di esclusione?

Risposta : La presente procedura di gara è volta ad individuare soggetti idonei a cui affidare in concessione il servizio di raccolta trasporto e avvio a recupero / smaltimento di abiti ed indumenti usati, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa volta ad integrare e promuovere aspetti ambientali, sociali e solidali. Come indicato nei documenti di gara, si ricorda che la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio affidato: la Stazione Appaltante non si farà carico di alcun costo sostenuto dal Concessionario per l’esecuzione del servizio. I ricavi derivanti dal trattamento e dalle valorizzazioni degli indumenti usati saranno a vantaggio del Concessionario e costituiranno il corrispettivo della concessione. Per tale ragione, in sede di presentazione dell’offerta economica, Il Concorrente dovrà allegare il Piano Economico Finanziario (PEF) di gestione del servizio, nel quale dovrà illustrare la sostenibilità economica del servizio in rapporto alla propria struttura organizzativa, ai costi di gestione ed ai proventi economici prospettati, redatto sulla base del quadro economico di cui all'Allegato 2 di ciascun capitolato speciale descrittivo e prestazionale, al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica dell’equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 165 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tutto ciò premesso, si fa notare che il materiale raccolto mediante svuotamento dei contenitori potrebbe contenere materiale estraneo ai rifiuti di cui ai codici EER 20.01.10 e 20.01.11. Ne consegue che le attività di selezione sono necessarie e fondamentali ai fini dello sfruttamento economico del rifiuto (che, come precisato, rimane a carico del Concessionario non essendo previsto alcun esborso economico da parte della Stazione Appaltante), nonché al fine di incentivare la valorizzazione dei materiali come prescritto all'art. 10, punto 8, del capitolato: “I rifiuti raccolti dovranno essere trasportati e avviati a recupero (R13 - R3) presso piattaforme ed impianti idoneamente autorizzati al ricevimento di rifiuti di cui ai codici EER 20.01.10 e 20.01.11” e ancora “Il Concessionario dovrà attivare tutti gli strumenti necessari per valorizzare quanto più possibile la frazione estranea del rifiuto tessile, avviando a recupero le frazioni merceologiche differenziate (es. carta, plastica, contenitori metallici, ecc…).”. Qualora il Concorrente non si faccia carico direttamente di tutte le attività previste nella filiera di gestione del rifiuto, queste dovranno essere eseguite da soggetti idonei e autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Dovrà altresì essere garantita la tracciabilità di tutto il processo, dalla raccolta alla commercializzazione finale. Per maggiori informazioni si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 1, punto 2). Si rimanda pertanto alla lettura integrale dei documenti di gara, con particolare riferimento al disciplinare di gara, ai capitolati speciali descrittivi e prestazionali ed agli schemi di contratto.

Chiarimento PI089609-20

Ultimo aggiornamento: 31/03/2020 17:38

Domanda : QUESITO N. 2: Siamo interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto: sono note, tuttavia, le difficoltà e le complessità generate dall'emergenza sanitaria da diffusione del contagio del virus COVID-19 nonché le prescrizioni di cui ai recenti Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, correttamente, limitano - fra le altre - anche le attività imprenditoriali. Inoltre, l’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) prevede la sospensione generale di tutti i termini procedimentali amministrativi dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020. Ritenendosi anche le “procedure di selezione del contraente” dei procedimenti amministrativi a tutti gli effetti, e tenuto conto della ratio della norma, si chiede conferma del fatto che anche la Procedura in oggetto sia interessata da detta sospensione ovvero che il termine di presentazione delle offerte (attualmente fissato nel giorno 06/04/2020 alle h. 12:00) debba ritenersi differito ex lege per il periodo indicato, che la scadenza è quindi automaticamente posposta a data successiva al 15 aprile 2020 ovvero ricomputando il termine di presentazione delle offerte senza tenere conto dell’intervallo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020. Riteniamo che il rinvio del termine di presentazione delle offerte verrebbe incontro alle oggettive difficoltà del momento.

Risposta : In forza della disposizione di cui all'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, in data 30/03/2020 è stato pubblicato ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. un avviso di proroga dei termini e di conseguente rettifica di alcune informazioni indicate nella documentazione di gara. Si rimanda integralmente al contenuto del citato avviso.

Chiarimento PI078791-20

Ultimo aggiornamento: 31/03/2020 17:35

Domanda : QUESITO N. 1: 1) Visto l’art. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (pag. 8) del Disciplinare di gara, recante: "L’importo a base di gara costituisce il valore stimato della concessione e non sarà oggetto di offerta. Ai sensi dell’articolo 95, comma 7, del Codice i Concorrenti competeranno esclusivamente sulla base dei criteri di merito tecnico: ELEMENTI DI VALUTAZIONE: Offerta tecnica; PUNTEGGIO MASSIMO 100"; Visto l’art. 25 - CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA” (pag. 49) del Disciplinare di gara, punto 1. “OFFERTA ECONOMICA" recante: "Poiché il criterio di aggiudicazione è quello del costo fisso, l’importo offerto non sarà modificabile"; Visto inoltre l’art. 31 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (pag. 67) del Disciplinare di gara recante: “Trattandosi di offerta che non prevede la formulazione di un punteggio economico, il calcolo per l’individuazione delle offerte anomale di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice non è applicabile; la Stazione Appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice.”; Si chiede se per la compilazione del “FAC SIMILE - offerta economica” il campo “VALORE OFFERTO (2 Dec.)” sia esentato dalla compilazione ovvero debba riportare un valore da parte dell’offerente. Qualora fosse necessaria un’espressione di offerta economica si chiede conferma che la stessa debba essere considerata “A RIBASSO” sulla base d’asta indicata, come suggerirebbe l’art. 31 del “Disciplinare di gara”. 2) Visto l’art. 12 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE, punto 3) (pag. 17) del Disciplinare di gara, recante: “Per le attività di smaltimento della frazione estranea: di avere la disponibilità al conferimento del rifiuto per tutta la durata della concessione (comprensiva di eventuali ripetizione di servizi analoghi e proroga)”; Si chiede conferma che sia sufficiente una dichiarazione in cui l'istante si impegna ad avere a disposizione per tutta la durata del contratto un impianto di smaltimento, oppure se possa essere indicato l’impianto attualmente utilizzato, in scadenza il 31/03/2022, e se tale impianto possa essere variato nel corso dell’affidamento qualora si individuassero impianti che offrano migliori condizioni economiche ed operative.

Risposta : 1) Come indicato all'art. 8 del Disciplinare di gara “L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), del Codice.” “L’importo a base di gara costituisce il valore stimato della concessione e non sarà oggetto di offerta. Ai sensi dell’articolo 95, comma 7, del Codice i Concorrenti competeranno esclusivamente sulla base dei criteri di merito tecnico”. L’art. 25 del Disciplinare di gara, punto 1. OFFERTA ECONOMICA, relativamente alla compilazione dell’offerta economica sul sistema SATER precisa: “Poiché il criterio di aggiudicazione è quello del costo fisso, l’importo offerto non sarà modificabile.”. Ne consegue che il campo “VALORE OFFERTO” presente nel documento non sarà editabile, ma riporterà esattamente il valore indicato nel campo “VALORE A BASE D’ASTA IVA ESCLUSA”. Il Concorrente dovrà comunque compilare il modello inserendo i campi obbligatori (“ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA”, “COSTI DELLA MANODOPERA”, “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO”), sottoscriverlo digitalmente e caricarlo a sistema. Per ogni ulteriore informazione in merito alla compilazione dell’offerta economica si rimanda all'art. 25, punto 1., del Disciplinare di gara. 2) La disponibilità dell’impianto di smaltimento della frazione estranea di cui all'art. 12, punto 3), del Disciplinare di gara (parimenti alla disponibilità di altre piattaforme/impianti richiesti), può essere comprovata: a) mediante possesso e titolarità autorizzativa dell'impianto da parte del Concorrente singolo o riunito; b) operando in regime di intermediazione (con o senza detenzione di rifiuti); c) mediante ricorso al subappalto (nei limiti e secondo le condizioni di cui agli artt. 174 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara il Concorrente dovrà dichiarare le modalità di esecuzione e la ripartizione dei diversi servizi mediante la compilazione del modello “Allegato 1 – Domanda di partecipazione”, con particolare riferimento ai punti 1 (attività di raccolta e trasporto del rifiuto), 2 (attività di primo conferimento/messa in riserva (piattaforma R13) del rifiuto), 3 (attività di recupero (piattaforma R3) del rifiuto) e 4 (attività di smaltimento della frazione estranea del rifiuto), specificando per ciascuna attività una delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b) o c). A seconda del regime individuato il Concorrente dovrà presentare idonea documentazione attestante il possesso del requisito: a) in caso di possesso e titolarità autorizzativa dell'impianto da parte del Concorrente singolo o riunito: l’indicazione del proprietario dell’impianto; b) in caso di intermediazione (con o senza detenzione di rifiuti): l’indicazione del proprietario dell’impianto individuato, corredato da copia del rapporto contrattuale tra il Concorrente e il proprietario dell’impianto, ovvero da dichiarazione di disponibilità sottoscritta dal proprietario dell’impianto. Il contratto di disponibilità o la dichiarazione di disponibilità dovranno essere sottoscritti in data antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte; c) in caso di ricorso al subappalto qualificante: l’indicazione del proprietario dell’impianto individuato. Lo svolgimento delle attività affidate in subappalto dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. Nel caso di specie, laddove il Concorrente possa dimostrare di essere attualmente titolare di un contratto con un impianto di smaltimento in scadenza al 31/03/2022, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dovrà allegare copia conforme all'originale del contratto vigente, nonché una dichiarazione di disponibilità sottoscritta dal proprietario dell’impianto con il quale quest’ultimo si impegnerà a ricevere i rifiuti fino al termine massimo della concessione. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore del Concorrente in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara. Per ciò che concerne la modifica dell’impianto in corso di esecuzione del contratto, tale possibilità è prevista all'art. 6 di ciascun capitolato speciale descrittivo e prestazionale: “Il Concessionario dovrà utilizzare esclusivamente le piattaforme e gli impianti dichiarati in sede di offerta, in possesso delle necessarie autorizzazioni: in caso di sostituzione di una o più delle piattaforme di ricevimento o degli impianti di trattamento/smaltimento, anche in caso di scadenza, sospensione o revoca delle autorizzazioni, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione alla Committente, corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti da parte del nuovo impianto.”.

Ultimo aggiornamento: 28-10-2020, 17:14