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Dati del bando

BANDO REVOCATO - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NEL CENTRO STORICO DI SAN LEO
Ente appaltanteCOMUNE DI SAN LEO
Stato proceduraRevocato
Importo appalto778.966,02 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema06/03/2020
Termine richiesta chiarimenti16/03/2020 23:59
Termine presentazione delle offerte23/03/2020 13:00
Apertura busta amministrativa23/03/2020 14:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Gambuti Pierdomenico

telefono: 0541916211

Cig

Lotto 1NUOVA SCUOLA SAN LEO

CIG: 822904351B
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI075074-20

Ultimo aggiornamento: 14/03/2020 15:49

Domanda : salve, per partecipare alla gara è possibile avvalersi di una ditta avente categoria 0G1 classifica seconda e di un altra avente OG 1 classifica prima cosi da raggiungere i requisiti di OG1 class. terza?

Risposta : in attuazione di quanto previsto ed ammesso dall’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il punto 18.5 del disciplinare di gara indica chiaramente che: â€œÈ ammesso l’avvalimento di più ausiliari.”; pertanto è evidente che è ammesso l’avvalimento da parte di più imprese ausiliarie (che, secondo l’ipotesi del quesito posto, possiedano valida Attestazione SOA nella categoria prevalente OG1, di cui una con almeno la classifica I^ e l’altra con almeno la classifica II^), ma nel contempo devono essere rispettate le ulteriori condizioni di seguito indicate (a pena di esclusione dalla gara): - entrambi gli ausiliari devono possedere, alla data di presentazione dell’offerta, valida CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (in particolare, alle norme UNI EN ISO 9001:2015) rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 [e, in particolare, da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF28)], in quanto: - per l’ammissione alla gara del concorrente è prescritto dall’art. 63 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 il possesso di tale certificazione del sistema di qualità, trattandosi di appalto di lavori nella classifica III^ [trattandosi di un appalto di lavori pubblici con classifica III^, è necessario (a pena di esclusione dalla gara) che il concorrente possieda detta certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il settore EA 28 (IAF28)]; - nel disciplinare di gara, punto “15.4.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale [art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, nonché art. 84 del Codice]”, si prescrive che: “In caso di concorrente raggruppato temporaneamente o di altra forma di concorrente plurimo di tipo orizzontale sull’unica categoria prevalente OG 1 in appalto, si prescrive che tutti gli operatori partecipanti al RTI o al soggetto plurimo che si qualificano e che intendono assumere in proprio parti delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG 1 devono possedere la suddetta certificazione di qualità (giusto Consiglio di Stato, sentenza n. 606 del 24.01.2019)”: ciò significa che l’avvalimento dei requisiti speciali di qualificazione di cui agli artt. 84 e 87 del D.Lgs. n.50/2016 da parte di due ausiliari nell’unica categoria prevalente OG1 deve essere equiparata, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali stessi, ad un raggruppamento di tipo orizzontale che, fra loro ed in solido, qualificano il concorrente ausiliato; di conseguenza vige l’applicabilità di detto onere anche per i due soggetti ausiliari secondo il quale la certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 per il settore EA 28 (IAF28) deve essere posseduta da entrambi i due ausiliari e non può essere avvalsa da un terzo operatore economico!; - gli ausiliari non possono a loro volta avvalersi di un altro soggetto ausiliario in attuazione di quanto prescritto dall’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; in conseguenza di ciò, correttamente, il punto 18.5 del disciplinare di gara ha disposto che: “L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (non è ammesso l’avvalimento “a cascata”)”; Ricapitolando, dalle suddette condizioni di ammissibilità alla gara, consegue ed emerge, nell’ipotesi del quesito posto, che i due operatori economici ausiliari del concorrente ausiliato, devono a loro volta (a pena di esclusione dalla gara del concorrente ausiliato): - possedere entrambi, alla data di presentazione dell’offerta, valida Attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 (di cui almeno uno per la classifica I^ e l’altro per la classifica II^); - possedere entrambi, alla data di presentazione dell’offerta, valida certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 per il settore EA 28 (IAF28) in quanto non è ammesso avvalimento a cascata né dell’Attestazione SOA e neppure della suddetta certificazione del sistema di qualità aziendale ed in quanto i suddetti due requisiti soggettivi (Attestazione SOA e certificazione sistema di qualità) devono essere posseduti, alla data di presentazione dell’offerta, da entrambi i due ausiliari (per le ragioni sopra dette). Inoltre, sempre nel sopra richiamato punto 15.4.2 del disciplinare di gara, si prescrive che: “.... è ammesso l’avvalimento della certificazione stessa [da intendersi: ... della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 per il settore EA 28 (IAF28)] ai sensi dell’art. 89 del Codice, ma a condizione che l’operatore economico ausiliario metta a disposizione dell'ausiliato l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la suddetta certificazione di qualità (si veda: Deliberazione A.N.AC. 13.03.2019, n. 199: cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza 17.05.2018, n. 2953; Cons. Stato, sez. V, sentenza 20.11.2018, n.6551); pertanto, nell’ipotesi del quesito posto, i due ausiliari del concorrente ausiliato sono tenuti a dimostrare con la documentazione da presentare in sede di gara (contratto di avvalimento, etc. etc.), a pena di esclusione dalla gara, di aver messo a disposizione dell'ausiliato l'intera loro organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerate, hanno consentito ad entrambi di acquisire la suddetta certificazione di qualità.

Chiarimento PI072833-20

Ultimo aggiornamento: 13/03/2020 18:42

Domanda : siamo a chiedere se il socio del consorzio indicato in gara possa predisporre e presentare un DGUE generico. in attesa di un Vs riscontro si porgono distinti saluti

Risposta : Si, il socio del consorzio indicato in gara può presentare un DGUE generico.

Ultimo aggiornamento: 20-03-2020, 14:34