Domanda : In riferimento alla gara per GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SEGUENTI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA INERENTI L’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL “LOTTO H” DEL COMPARTO R.5.2. “EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO” NEL QUARTIERE NAVILE: LOTTO 1: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI; LOTTO 2: DIREZIONE LAVORI si richiede: 1_di confermare che, in riferimento alla documentazione tecnica da presentare per i criteri A e C, sia possibile presentare un professionista in possesso di più certificazioni e competenze (ricompresa la ISO 17024) ed ottenere correttamente entrambe i punteggi assegnati relativamente ai Criteri C1 (possesso di certificazione 17024) e A.1.3 (possesso di un'altra competenza specifica non utilizzata per il criterio C1); 2_ di confermare che, in riferimento alla documentazione tecnica da presentare per il criterio A.1.3 i Curricula possono essere allegati a parte ovvero di contro debbano essere conteggiati nel numero massimo di pagine a disposizione per il criterio (6 A4 e 2 A3); 3_di mettere a disposizione gli elaborati grafici, l’inserimento urbanistico, gli elaborati descrittivi di inquadramento idro-geologico ed i rilievi topografici dell’area, necessari allo sviluppo dell’offerta metodologica e di dettaglio di applicazione dei CAM, come richiesto nel disciplinare, che sembrano mancare in allegato al progetto preliminare posto a base di gara. Di fatto sul Capitolato d’oneri è indicato che “ il progetto preliminare è stato approvato dal Comune di Bologna con deliberazione della Giunta Comunale n. DG/pro/2018/120 del 4 dicembre 2018, che farà parte del contratto da sottoscrivere in caso di aggiudicazione, e allegato al presente Capitolato d’Oneri”. In realtà fra i documenti posti a base gara non c’è il progetto preliminare ma un file denominato “Link_Progetto fattibilità tecnica ed economica_ERS” contente un link che porta ad una pagina di Iperbole dal quale si può scaricare un documento di 18 pagine, che ricopre solo una piccola parte di un progetto preliminare, privo degli elaborati che siamo a richiedere; 4_di chiarire quanto segue: A. Il Capitolato d’Oneri richiama la necessità obbligatoria di prevedere l’applicazione specifica dei CAM con peculiare attenzione alle prestazioni energetiche degli edifici; per di più la Relazione Tecnica sui consumi energetici è un documento obbligatorio del progetto esecutivo secondo l’allegato 2 al Capitolato d’oneri ma non vi è alcun riscontro economico in merito, mancando l’aliquota QbII 21 (Relazione energetica) sulla quasi totalità dell’importo. È infatti applicata solo sulla categoria IA.02 (impianti meccanici) mentre manca sulle altre categorie (prestazioni energetiche delle componenti edili e degli impianti idrici ed elettrici). In considerazione alla necessità di progettare un unico sistema energetico non è possibile applicare l’aliquota solo parzialmente ad una categoria che tra l’altro rappresenta solo il 9% del valore dell’opera; pertanto si chiede un chiarimento in merito. B. L’Aliquota QbII.18 (elaborati di progettazione antincendio) è calcolata solo sulla componente Edilizia (E06) e sulla parte Impianti meccanici (IA02) mancando sulle altre aliquote. Anche in questo caso la progettazione antincendio deve essere coordinata con la progettazione antincendio delle strutture, degli impianti idrici (di spegnimento incendi) e degli impianti elettrici; pertanto si chiede un chiarimento in merito. C. L’Aliquota QbII.17 (progettazione integrale e coordinata) ed analogamente l’aliquota QbIII.06 (Integrazioni prestazioni specialistiche) è calcolata solo sulla componente Edilizia (E06) mancando sulle altre aliquote. L’applicazione dell’onere di coordinamento ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera m del DPR 207/2010 (così come specificato a pagina 4 del Capitolato d’Oneri) si applica al progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica, che richiede l'apporto di una pluralità di competenze. Appare quindi mancante l’applicazione dell’aliquota sulle relative categorie d’opera; pertanto si chiede un chiarimento in merito. D. L’aliquota QbII.20 (requisiti acustici) non è contemplata sebbene sia una prestazione obbligatoria: si chiede se tale attività è richiesta o meno. E. L’aliquota QbIII.05 Piano di manutenzione dell’opera non è previsto per le opere strutturali sebbene sia un elaborato obbligatorio: così come già introdotto dal D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e Circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617/2009 anche le NTC 2018 ribadiscono (art. 10.1) l’importanza e l’obbligatorietà di allegare al progetto esecutivo il Piano di manutenzione delle strutture. Tra l’altro è riportato come documento obbligatorio all’allegato 3 del Capitolato d’oneri. Appare quindi mancante l’applicazione dell’aliquota sulle relative categorie d’opera; pertanto si chiede un chiarimento in merito. F. L’allegato 2 ed allegato 3 (elenco elaborati minimi per il progetto definitivo ed esecutivo) evidenzia tutta una serie di elaborati relativi ai vincoli, ai dati urbanistici e catastali che coincidono con l’aliquota QbII.06 (Studio di inserimento urbanistico) però non prevista nello schema di determinazione dei compensi. Appare quindi mancante la completa applicazione dell’aliquota sulle relative categorie d’opera; pertanto si chiede un chiarimento in merito.
Risposta : Di seguito le risposte ai quesiti posti: 1_ Ai fini dell’ottenimento del punteggio di cui al criterio A1.3, per “ulteriori figure” devono intendersi le ulteriori competenze/professionalità previste nel gruppo di lavoro “non già diversamente premiate nell’ambito del criterio CAM”, le quali ben possono eventualmente essere riferite al medesimo professionista persona fisica. 2_Come già chiarito e pubblicato in precedente quesito, relativamente agli aspetti formali di presentazione delle suddette relazioni /elaborati/ schede/documentazione sopraindicati (inerenti ad es. il numero di schede e/o i formati ), si precisa che i medesimi sono indicativi e non tassativi fermo restando l’assoluta opportunità del rispetto dei medesimi. 3_ Come già chiarito e pubblicato in precedente quesito , in relazione a quanto richiesto si precisa che tutta la documentazione progettuale (progetto di fattibilità tecnico economica) è quella approvato e parte integrante dell'atto PG 118688/2020, e che il medesimo è stato reso disponibile e liberamente scaricabile sulla piattaforma (di gestione della gara) SATER; pertanto non vi è eventuale ulteriore e/o diversa documentazione progettuale se non quella già resa disponibile e approvata con il citato atto. Si segnala che gli elaborati del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica R5.2 Ex Mercato Navile sono pubblici e consultabili sulla pagina web di seguito indicata: http://atti9.comune.bologna.it/atti/wpub_delibere.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=F49E0824255F67F5C125855F007AF9F3&action=openDocumen 4_In merito ai punti A, B, C ed E, si precisa quanto segue. Si premette che i corrispettivi determinati sulla base del d.m. 17. 06.2016 devono intendersi esclusivamente quali criteri da assumere a base di riferimento ai fini dell’individuazione degli importi da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi. Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui le tabelle ministeriali costituiscono un parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare variazioni giustificate dalle ragioni che la Stazione Appaltante potrà sviluppare. I corrispettivi posti a base di gara sono stati calcolati assumendo come criteri di riferimento le tabelle del d.m. ed apportando variazioni in relazione a: a) forte connotazione predefinita dell’impianto generale del complesso nel lotto; b) forte connotazione delle caratteristiche dell’edificio: le tre torri di altezza 10 piani e profondità del corpo di fabbrica di circa 13 metri, determinano una forte replicabilità degli schemi strutturali e degli impianti, pur lasciando ai progettisti ampio margine per individuare soluzioni architettoniche e tecniche adeguate alle caratteristiche della utenza. L’art. 3 comma 1 lettera m del DPR 207/2010, e gli articoli 90, comma 6, 122, comma 1 del d.lgs. 163/2006 –peraltro già abrogato - attengono alla definizione di progetto integrale, per il cui coordinamento il d.m.143/2013 e il d.m.17.06.2016 prevedono apposite aliquote QbII17 e QbIII06. In merito a questo aspetto si è ritenuta non congrua l’applicazione di dette aliquote all’importo dell'intera opera, stante la progettazione di una nuova costruzione alla quale concorrono più professionalità. Il capitolato d’oneri ha individuato nel progettista architettonico l’incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, ritenendo che, in questo caso, tutte le esigenze progettuali dovessero confluire nel rispetto dei vincoli distributivi di progetto: il calcolo del corrispettivo per il coordinamento è stato desunto, pertanto, come incidenza sulla progettazione architettonica. Identica valutazione è stata fatta per la progettazione antincendio, che è stata calcolata come incidenza sulla sola progettazione architettonica e sulla relazione energetica, calcolata sulla sola categoria IA 02. Il piano di manutenzione delle strutture è richiesto e si intende compensato all’interno della voce QbIII 01. In merito ai punti D ed F, si precisa quanto segue. Il progetto in argomento si colloca all’interno del lotto H del Piano Particolareggiato Ex Mercato Navile, dettagliatamente regolato dalle norme di attuazione del piano. In particolare la tavola 31 definisce i cosiddetti “blocchi urbani attuativi”, corrispondenti, nel caso del lotto H, alla sagoma planivolumenrica dell’edificio. Essi devono soddisfare alcuni vincoli spaziali descritti nelle schede dei vincoli, allegate al presente progetto. Il Piano definisce altresì le opere di urbanizzazione che sono state quasi integralmente realizzate dal Consorzio attuatore dell’intervento: esso si spinge a definire affacciamenti, collegamenti verticali e configurazione dettagliata della impiantistica. Il piano distribuisce le volumetrie consentite in una sagoma planivolumetrica base cui corrisponde una simulazione acustica che rispetta i vincoli di norma vigenti. L’assunzione di tali indicazioni non comporta la redazione di ulteriori approfondimenti ne’ per quanto attiene lo studio di inserimento urbanistico, ne’ per quanto attiene gli studi acustici. Qualora i progettisti intendano proporre soluzioni che si discostano dalle indicazioni del piano, dovranno presentare documentazione adeguata la cui redazione si intende già compensata dai corrispettivi delle voci QbII 01 e QbIII 01.