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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA INERENTI L’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL “LOTTO H” DEL COMPARTO R.5.2. “EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO” NEL QUARTIERE NAVILE: LOTTO 1: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI; LOTTO 2: DIREZIONE LAVORI; LOTTO 3: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.
Ente appaltanteCOMUNE DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.608.579,76 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema20/04/2020
Termine richiesta chiarimenti13/05/2020 23:59
Termine presentazione delle offerte25/05/2020 12:00
Apertura busta amministrativa26/05/2020 10:00
Data chiusura procedura02/09/2021
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui ai d.m. in vigore.

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cavallini Anna

telefono: 0512194550

Falivene Maria Filomena

telefono: 0512193134

Prandini Cristina

telefono: 0512194550

Boato Nausicaa

telefono: 0512194580

Bertola Ilaria

telefono: 0512194349

Rullo Rita

telefono: 0512194057

Crabbia Raffaella

telefono: 0512194195

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Progettazione definita ed esecutiva

CIG: 826937474C
OpenData ANAC

Lotto 2Direzione Lavori

CIG: 82693936FA
OpenData ANAC

Lotto 3Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

CIG: 8269420D40
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI124654-20

Ultimo aggiornamento: 19/05/2020 11:04

Domanda : In riferimento alla gara per GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SEGUENTI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA INERENTI L’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL “LOTTO H” DEL COMPARTO R.5.2. “EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO” NEL QUARTIERE NAVILE: LOTTO 1: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI; LOTTO 2: DIREZIONE LAVORI si richiede: 1_di confermare che, in riferimento alla documentazione tecnica da presentare per i criteri A e C, sia possibile presentare un professionista in possesso di più certificazioni e competenze (ricompresa la ISO 17024) ed ottenere correttamente entrambe i punteggi assegnati relativamente ai Criteri C1 (possesso di certificazione 17024) e A.1.3 (possesso di un'altra competenza specifica non utilizzata per il criterio C1); 2_ di confermare che, in riferimento alla documentazione tecnica da presentare per il criterio A.1.3 i Curricula possono essere allegati a parte ovvero di contro debbano essere conteggiati nel numero massimo di pagine a disposizione per il criterio (6 A4 e 2 A3); 3_di mettere a disposizione gli elaborati grafici, l’inserimento urbanistico, gli elaborati descrittivi di inquadramento idro-geologico ed i rilievi topografici dell’area, necessari allo sviluppo dell’offerta metodologica e di dettaglio di applicazione dei CAM, come richiesto nel disciplinare, che sembrano mancare in allegato al progetto preliminare posto a base di gara. Di fatto sul Capitolato d’oneri è indicato che “ il progetto preliminare è stato approvato dal Comune di Bologna con deliberazione della Giunta Comunale n. DG/pro/2018/120 del 4 dicembre 2018, che farà parte del contratto da sottoscrivere in caso di aggiudicazione, e allegato al presente Capitolato d’Oneri”. In realtà fra i documenti posti a base gara non c’è il progetto preliminare ma un file denominato “Link_Progetto fattibilità tecnica ed economica_ERS” contente un link che porta ad una pagina di Iperbole dal quale si può scaricare un documento di 18 pagine, che ricopre solo una piccola parte di un progetto preliminare, privo degli elaborati che siamo a richiedere; 4_di chiarire quanto segue: A. Il Capitolato d’Oneri richiama la necessità obbligatoria di prevedere l’applicazione specifica dei CAM con peculiare attenzione alle prestazioni energetiche degli edifici; per di più la Relazione Tecnica sui consumi energetici è un documento obbligatorio del progetto esecutivo secondo l’allegato 2 al Capitolato d’oneri ma non vi è alcun riscontro economico in merito, mancando l’aliquota QbII 21 (Relazione energetica) sulla quasi totalità dell’importo. È infatti applicata solo sulla categoria IA.02 (impianti meccanici) mentre manca sulle altre categorie (prestazioni energetiche delle componenti edili e degli impianti idrici ed elettrici). In considerazione alla necessità di progettare un unico sistema energetico non è possibile applicare l’aliquota solo parzialmente ad una categoria che tra l’altro rappresenta solo il 9% del valore dell’opera; pertanto si chiede un chiarimento in merito. B. L’Aliquota QbII.18 (elaborati di progettazione antincendio) è calcolata solo sulla componente Edilizia (E06) e sulla parte Impianti meccanici (IA02) mancando sulle altre aliquote. Anche in questo caso la progettazione antincendio deve essere coordinata con la progettazione antincendio delle strutture, degli impianti idrici (di spegnimento incendi) e degli impianti elettrici; pertanto si chiede un chiarimento in merito. C. L’Aliquota QbII.17 (progettazione integrale e coordinata) ed analogamente l’aliquota QbIII.06 (Integrazioni prestazioni specialistiche) è calcolata solo sulla componente Edilizia (E06) mancando sulle altre aliquote. L’applicazione dell’onere di coordinamento ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera m del DPR 207/2010 (così come specificato a pagina 4 del Capitolato d’Oneri) si applica al progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica, che richiede l'apporto di una pluralità di competenze. Appare quindi mancante l’applicazione dell’aliquota sulle relative categorie d’opera; pertanto si chiede un chiarimento in merito. D. L’aliquota QbII.20 (requisiti acustici) non è contemplata sebbene sia una prestazione obbligatoria: si chiede se tale attività è richiesta o meno. E. L’aliquota QbIII.05 Piano di manutenzione dell’opera non è previsto per le opere strutturali sebbene sia un elaborato obbligatorio: così come già introdotto dal D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e Circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617/2009 anche le NTC 2018 ribadiscono (art. 10.1) l’importanza e l’obbligatorietà di allegare al progetto esecutivo il Piano di manutenzione delle strutture. Tra l’altro è riportato come documento obbligatorio all’allegato 3 del Capitolato d’oneri. Appare quindi mancante l’applicazione dell’aliquota sulle relative categorie d’opera; pertanto si chiede un chiarimento in merito. F. L’allegato 2 ed allegato 3 (elenco elaborati minimi per il progetto definitivo ed esecutivo) evidenzia tutta una serie di elaborati relativi ai vincoli, ai dati urbanistici e catastali che coincidono con l’aliquota QbII.06 (Studio di inserimento urbanistico) però non prevista nello schema di determinazione dei compensi. Appare quindi mancante la completa applicazione dell’aliquota sulle relative categorie d’opera; pertanto si chiede un chiarimento in merito.

Risposta : Di seguito le risposte ai quesiti posti: 1_ Ai fini dell’ottenimento del punteggio di cui al criterio A1.3, per “ulteriori figure” devono intendersi le ulteriori competenze/professionalità previste nel gruppo di lavoro “non già diversamente premiate nell’ambito del criterio CAM”, le quali ben possono eventualmente essere riferite al medesimo professionista persona fisica. 2_Come già chiarito e pubblicato in precedente quesito, relativamente agli aspetti formali di presentazione delle suddette relazioni /elaborati/ schede/documentazione sopraindicati (inerenti ad es. il numero di schede e/o i formati ), si precisa che i medesimi sono indicativi e non tassativi fermo restando l’assoluta opportunità del rispetto dei medesimi. 3_ Come già chiarito e pubblicato in precedente quesito , in relazione a quanto richiesto si precisa che tutta la documentazione progettuale (progetto di fattibilità tecnico economica) è quella approvato e parte integrante dell'atto PG 118688/2020, e che il medesimo è stato reso disponibile e liberamente scaricabile sulla piattaforma (di gestione della gara) SATER; pertanto non vi è eventuale ulteriore e/o diversa documentazione progettuale se non quella già resa disponibile e approvata con il citato atto. Si segnala che gli elaborati del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica R5.2 Ex Mercato Navile sono pubblici e consultabili sulla pagina web di seguito indicata: http://atti9.comune.bologna.it/atti/wpub_delibere.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=F49E0824255F67F5C125855F007AF9F3&action=openDocumen 4_In merito ai punti A, B, C ed E, si precisa quanto segue. Si premette che i corrispettivi determinati sulla base del d.m. 17. 06.2016 devono intendersi esclusivamente quali criteri da assumere a base di riferimento ai fini dell’individuazione degli importi da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi. Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui le tabelle ministeriali costituiscono un parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare variazioni giustificate dalle ragioni che la Stazione Appaltante potrà sviluppare. I corrispettivi posti a base di gara sono stati calcolati assumendo come criteri di riferimento le tabelle del d.m. ed apportando variazioni in relazione a: a) forte connotazione predefinita dell’impianto generale del complesso nel lotto; b) forte connotazione delle caratteristiche dell’edificio: le tre torri di altezza 10 piani e profondità del corpo di fabbrica di circa 13 metri, determinano una forte replicabilità degli schemi strutturali e degli impianti, pur lasciando ai progettisti ampio margine per individuare soluzioni architettoniche e tecniche adeguate alle caratteristiche della utenza. L’art. 3 comma 1 lettera m del DPR 207/2010, e gli articoli 90, comma 6, 122, comma 1 del d.lgs. 163/2006 –peraltro già abrogato - attengono alla definizione di progetto integrale, per il cui coordinamento il d.m.143/2013 e il d.m.17.06.2016 prevedono apposite aliquote QbII17 e QbIII06. In merito a questo aspetto si è ritenuta non congrua l’applicazione di dette aliquote all’importo dell'intera opera, stante la progettazione di una nuova costruzione alla quale concorrono più professionalità. Il capitolato d’oneri ha individuato nel progettista architettonico l’incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, ritenendo che, in questo caso, tutte le esigenze progettuali dovessero confluire nel rispetto dei vincoli distributivi di progetto: il calcolo del corrispettivo per il coordinamento è stato desunto, pertanto, come incidenza sulla progettazione architettonica. Identica valutazione è stata fatta per la progettazione antincendio, che è stata calcolata come incidenza sulla sola progettazione architettonica e sulla relazione energetica, calcolata sulla sola categoria IA 02. Il piano di manutenzione delle strutture è richiesto e si intende compensato all’interno della voce QbIII 01. In merito ai punti D ed F, si precisa quanto segue. Il progetto in argomento si colloca all’interno del lotto H del Piano Particolareggiato Ex Mercato Navile, dettagliatamente regolato dalle norme di attuazione del piano. In particolare la tavola 31 definisce i cosiddetti “blocchi urbani attuativi”, corrispondenti, nel caso del lotto H, alla sagoma planivolumenrica dell’edificio. Essi devono soddisfare alcuni vincoli spaziali descritti nelle schede dei vincoli, allegate al presente progetto. Il Piano definisce altresì le opere di urbanizzazione che sono state quasi integralmente realizzate dal Consorzio attuatore dell’intervento: esso si spinge a definire affacciamenti, collegamenti verticali e configurazione dettagliata della impiantistica. Il piano distribuisce le volumetrie consentite in una sagoma planivolumetrica base cui corrisponde una simulazione acustica che rispetta i vincoli di norma vigenti. L’assunzione di tali indicazioni non comporta la redazione di ulteriori approfondimenti ne’ per quanto attiene lo studio di inserimento urbanistico, ne’ per quanto attiene gli studi acustici. Qualora i progettisti intendano proporre soluzioni che si discostano dalle indicazioni del piano, dovranno presentare documentazione adeguata la cui redazione si intende già compensata dai corrispettivi delle voci QbII 01 e QbIII 01.

Chiarimento PI122052-20

Ultimo aggiornamento: 19/05/2020 11:04

Domanda : Il Capitolato d’Oneri per il lotto 2 (DL) riporta all’art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento dell’attività – gli adempimenti obbligatori della DL, tra i quali alla lettera m (pag 7) gli adempimenti relativi alla rendicontazione tecnico contabile dell’opera, attività specificatamente prevista dal DM 17/06/2016 n.143 all’aliquota QcI.02 però assente nel calcolo dell’ammontare del corrispettivo. Si chiede un chiarimento in merito eventualmente aggiornando il corrispettivo posto a base di gara.

Risposta : Le funzioni che concretizzano il ruolo della direzione lavori sono descritte al capo III, artt. 4,5,6,7,8,9 del D.M. 49/2018. Per quanto attiene il controllo amministrativo contabile previsto dall’art. 9, fra le competenze del D.L. vi è: - l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa - il rilascio degli stati di avanzamento dei lavori, al fine della emissione dei certificati di pagamento da parte del RUP. Il RUP rilascia i certificati di pagamento previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario, e li invia alla S.A, ai fini della emissione del mandato (punto s art.6 Linee Guida ANAC nr. 3). In questo senso, il punto m del capitolato prestazionale del Lotto 2 è coerente con le linee guida citate e con le modalità di calcolo del corrispettivo adottate laddove richiede “il SAL stesso e la proposta del relativo certificato di pagamento”. Gli ulteriori documenti richiesti costituiscono rendicontazione del proprio operato da parte della D.L. al RUP , normalmente richiesta dal committente all’operatore per monitorare l’andamento dell’incarico. Pertanto il corrispettivo della prestazione è compreso nel calcolo effettuato.

Chiarimento PI126068-20

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020 11:54

Domanda : Buongiorno si chiede conferma di poter utilizzare come requisito per la dimostrazione delle capacità tecniche e professionali anche servizi di progettazione completamente ultimati e certificati dalla committenza, resi a committenti privati e con opere in corso di realizzazione.

Risposta : Con riferimento a quanto richiesto, la risposta è affermativa.

Chiarimento PI125819-20

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020 11:52

Domanda : In relazione all’art. 18.1 del Disciplinare di Gara, non è chiaro se i punti A1.2 e A1.2 (lotto 1) siano relativi alle modalità secondo cui sono stati svolti i servizi analoghi (come sembrerebbe, visto che sono una specificazione del punto A1, Professionalità e adeguatezza desunta da n. 3 servizi analoghi) o siano invece da intendere relativi alle modalità di svolgimento del servizio oggetto del bando (come sembrerebbe logico essere).

Risposta : In relazione ai criteri/subcriteri di valutazione, si conferma tutto quanto espressamente individuato dal disciplinare di gara. In particolare, si conferma che i sub-criteri A1.2 e A1.3, essendo previsti nell'ambito del criterio di valutazione A1- "Professionalità e adeguatezza desunta da n. 3 servizi analoghi”, attengono alla valutazione dell'esperienza pregressa.

Chiarimento PI125818-20

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020 11:51

Domanda : In merito al requisito di cui al punto 7.3 lett h) del Disciplinare di Gara, si chiede: a. se in caso di RTP orizzontale ogni componente del RTP possa presentare n. 2 servizi per ogni classe e categoria o viceversa se i servizi da presentare debbano essere complessivamente solo due per ogni classe e categoria b. se in caso di RTP orizzontale la mandataria debba possedere la quota maggioritaria della categoria prevalente E06

Risposta : In caso di raggruppamento orizzontale, il requisito dei servizi di punta di cui al punto 7.3 lett. h (Lotti 1, 2 e 3) - complessivamente considerato - deve essere posseduto dal Raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando che lo stesso deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. La quota maggioritaria della mandataria non si intende limitata alla categoria prevalente E06, ma è riferita al requisito complessivamente inteso. Inoltre, relativamente alla singola categoria e ID, i due servizi richiesti possono essere posseduti anche da due diversi soggetti, componenti del raggruppamento.

Chiarimento PI125817-20

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020 11:49

Domanda : In merito al requisito di cui al punto 7.3 lett g) del Disciplinare di Gara, si chiede: a. se una o più mandanti possano non presentare alcun importo dei lavori fermo restando la verifica del requisito nel complesso del RTP b. se in caso di RTP orizzontale la mandataria debba possedere la quota maggioritaria della categoria prevalente E06

Risposta : Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell’elenco dei servizi, di cui al punto 7.3 lett. g (Lotti 1, 2 e 3), deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, e, in particolare, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia da tutte le mandanti (ciascuna in qualsivoglia misura): la quota maggioritaria richiesta alla mandataria non è limitata alla categoria prevalente E06 ma è riferita al requisito dell'Elenco di servizi complessivamente inteso.

Chiarimento PI125814-20

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020 11:48

Domanda : Si chiede se il giovane professionista di un RTP possa essere un collaboratore di uno dei soggetti componenti il RTP medesimo e che fatturi annualmente a favore dello stesso una quota superiore al 50% del proprio fatturato professionale. In caso di risposta affermativa si chiede se il giovane professionista debba compilare il DGUE e la domanda di partecipazione;

Risposta : La risposta è affermativa: se non risulta mandante del raggruppamento - come nel caso di cui trattasi - il giovane professinista non dovrà presentare il DGUE/sottoscrivere istanza.

Chiarimento PI125811-20

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020 11:47

Domanda : All’art. 7.1 del Disciplinare di Gara si richiede tra le figure minime da prevedere nel gruppo di lavoro un tecnico specialista in computazione e analisi dei prezzi. Si chiede, considerato che per l’attività di computazione non è prevista una specifica qualifica professionale, che caratteristiche debba avere questo tecnico e come dovrebbero esser comprovate in caso di assegnazione;

Risposta : In relazione alla figura in questione, il disciplinare di gara non prescrive uno specifico titolo di studio e/o qualifica professionale. Peranto, considerato l'oggetto dell'affidamento, è necessario e sufficiente che si tratti di una figura in possesso di diploma tecnico ed iscrizione al relativo albo, specializzata nell'attività di cui trattasi. La comprova dell'esperienza richiesta, a titolo meramente esemplificativo, potrà essere effettuata a mezzo di cv e/o indicazione della posizione/inquadramento nell’organico della azienda di appartenenza.

Chiarimento PI125806-20

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020 11:45

Domanda : Si chiede se possono partecipare alla gara, in qualità di mandanti di un RTP ancora da costituire, liberi professionisti di discipline non afferenti all’architettura e l’ingegneria e/o soggetti giuridici (società di capitale) che non siano società di ingegneria. In entrambi i casi i suddetti soggetti avrebbero la funzione di consulenti su aspetti generali legati al tema del bando e comunque non sarebbero firmatari dei progetti;

Risposta : Per quanto riguarda la partecipazione alla gara dei soggetti da voi indicati – in qualità di mandanti di un raggruppamento - la risposta è negativa. Infatti, sono ammessi alla partecipazione alla gara di cui trattasi gli Operatori Economici, singoli o associati, di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e dettagliatamente indicati al punto 5 del disciplinare di gara, in possesso dei requisiti prescritti dal d.m. 263/2016. Pertanto, in caso di Raggruppamenti (costituiti o costituendi) i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento, così come espressamente previsto dall’art. 4 dm 263/2016: a tal fine, si rinvia a quanto specificamente e dettagliatamente disciplinato al punto 7.4 “Indicazioni per i Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE” del disciplinare di gara. Per quanto riguarda il gruppo di lavoro proposto, inoltre, si evidenzia che al suo interno possono essere indicati dei consulenti esterni, solo se questi risultano inclusi nell’organico del concorrente (c.d. consulenti su base annua: sul punto si rinvia ad altri chiarimenti già pubblicati). Fermo restando quanto sopra, eventuali ulteriori e diversi contributi (ad esempio consulenze, convenzioni attive, collaborazioni con istituti di ricerca e università etc) potranno essere proposti e valutati nell’ambito dell’offerta tecnica.

Chiarimento PI125379-20

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020 11:40

Domanda : Buongiorno, con riferimento ai modelli allegati "Modello - Dichiarazioni integrative DGUE_Progettazione_DL_CS_Edilizia residenziale pubblica ex Mercato ortofrutticolo" ed "Modello - Domanda di partecipazione_Progettazione_DL_CS_Edilizia residenziale pubblica ex Mercato ortofrutticolo", si chiede, essendo noi una S.r.l. del settore terziario, a quale delle opzioni inserite da voi nel modello bisogna fare riferimento? Inoltre, essendo i nostri tecnici composti dall'Amministratore Delegato, da alcuni nostri dipendenti e da alcuni collaboratori esterni, chi di loro dovrà dimostrare l'iscrizione all'albo nel modello integrativo al DGUE? Non ho trovato alcun tipo di società nelle opzioni che sia riferita ad una società di capitali. Attendo VS riscontro in merito, Saluti.

Risposta : Ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, le società di capitali - tra cui le società a responsabilità limitata di cui al capo VII del Libro V del codice civile – che eseguono le attività di cui al citato articolo 46, sono considerate società di ingegneria. Con riferimento ai requisiti di idoneità, ai fini della partecipazione alla gara di cui trattasi, la società di ingegneria deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 d.m. 263/3016 (estremi dei requisiti del direttore tecnico e organigramma aggiornato) e di cui al punto 7.1, lett. b) del disciplinare di gara.

Chiarimento PI125283-20

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020 11:39

Domanda : Le professionalità aggiuntive (es. professionisti CAM, geologo, e ulteriori professionalità migliorative), nel caso vengano inserite come mandanti in un RTI, concorrono al raggiungimento dei requisiti tecnici ed economici? Nello specifico devono possedere servizi di architettura ed ingegneria relativi alle categorie di gara?

Risposta : In relazione a quanto richiesto, si specifica che il Raggruppamento deve cumulativamente possedere i requisiti economico-finanziari (Lotto 1) e tecnico-professionali (Lotti 1, 2, 3) richiesti dal disciplinare di gara, fermo restando il possesso in misura maggioritaria del suddetto requisito da parte della mandataria. Per quanto riguarda il requisito tecnico-professionale di cui al punto 7.3 lett. g del Disciplinare di gara (Elenco di servizi), vale la seguente ulteriore prescrizione: tutti i soggetti componenti il Raggruppamento devono concorrere alla formazione del requisito: - in caso di raggruppamento orizzontale, sia la mandataria, in misura maggioritaria, sia tutte le mandanti (ciascuna in qualsivoglia misura); - in caso di raggruppamento verticale, ciascun componente dovrà possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito relativo alla prestazione principale. In ogni caso, si rinvia a quanto specificamente e dettagliatamente prescritto al punto 7.4 (Indicazioni per i Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE) del disciplinare di gara.

Chiarimento PI125162-20

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020 11:38

Domanda : 1. Requisito fatturato di cui al punto 7.2 lett. f per lotto 1 in caso di RTI. E' vincolante che la mandataria abbia un fatturato di importo maggiore rispetto alle mandanti? Nel caso in cui da sola soddisfi il requisito, è necessario indicare anche il fatturato delle mandanti? 2. Le eventuali professionalità aggiuntive posso essere consulenti esterni o devono comunque far parte dell'organico di una delle società del raggruppamento? (ad es. un geologo).

Risposta : Si rendono di seguito i chiarimenti relativi ai quesiti posti: 1) La risposta è affermativa: così come espressamente specificato al punto 7.4 del disciplinare di gara, il requisito del fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. f) del disciplinare di gara (Lotto 1) deve essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento, fermo restando il possesso in misura maggioritaria del suddetto requisito da parte della mandataria. Il suddetto requisito può essere posseduto per l’intero dalla mandataria: in tale ipotesi, non sarà necessario indicare il fatturato della/e mandante/i. 2) Come già chiarito e pubblicato in relazione ad altro quesito, i consulenti esterni possono essere indicati nel gruppo di lavoro ed eseguire le prestazioni per le quali sono qualificati, se fanno parte dell'organico del concorrente in quanto consulenti su base annua, di cui al DM 263/2016 (soggetti muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.). In alternativa, sarà necessario costituire con essi un raggruppamento temporaneo.

Chiarimento PI124488-20

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020 11:37

Domanda : Buongiorno, vi chiediamo la cortesia di rispondere al seguene quesito: - la figura obbligatoria del "Tecnico specialista in computazione - analisi dei prezzi" può essere un consulente esterno al RTP, indicato come tale nel gruppo di lavoro? Si ringrazia anticipatamente per un cortese riscontro. Cordiali saluti.

Risposta : Come già chiarito e pubblicato in relazione ad altro quesito, i consulenti esterni possono essere indicati nel gruppo di lavoro ed eseguire le prestazioni per le quali sono qualificati, senza la necessità di costituire un raggruppamento, se presentano le caratteristiche del consulente su base annua, di cui al DM 263/2016 (soggetti muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.).

Chiarimento PI123513-20

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020 11:36

Domanda : In riferimento alla Busta Tecnica, Sub Criterio A.1.2 e A.1.3, si richiede se oltre alle 6 cartelle in formato A4 previste per la relazione, sia possibile presentare un allegato con i curricula completi dei professionisti.

Risposta : Relativamente agli aspetti formali di presentazione delle suddette relazioni /elaborati/ schede/documentazione sopraindicati (inerenti ad es. il numero di schede e/o i formati ), si precisa che i medesimi sono indicativi e non tassativi fermo restando l’assoluta opportunità del rispetto dei medesimi.

Chiarimento PI122154-20

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020 11:34

Domanda : Con riferimento ai lotti 1 e 2 della presente procedura di gara, relativamente ai sub criteri A1.2 - Adeguatezza dei profili professionali, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto, e A1.3 - Figure ulteriori previste nel gruppo di lavoro o non già diversamente premiate nell’ambito del criterio CAM (1 punto per ogni professionista fino ad un massimo di 4), si chiede di confermare che ciascuno di essi fa riferimento all’organizzazione di commessa da predisporre in sede di offerta e che in caso di aggiudicazione eseguirà il servizio. Restando in attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti

Risposta : I professionisti componenti il gruppo di lavoro – sia le figure professionali minime richieste che le eventuali ulteriori risorse proposte – dovranno essere nominativamente indicati dal concorrente in sede di gara, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, ed eseguiranno le prestazioni in caso di aggiudicazione.

Chiarimento PI118986-20

Ultimo aggiornamento: 07/05/2020 16:11

Domanda : Buongiorno, con riferimento al LOTTO 3, l'ispettore di cantiere deve essere in possesso dei requisiti da coordinatore per la sicurezza cantieri?

Risposta : La risposta è affertmativa, come espresssamente previsto dal paragrafo 7.1 lett. e) del Disciplinare di gara, sotto riportato: "e) Lotto 3 – Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - Il gruppo di lavoro dovrà essere composto da almeno 3 professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 e, in particolare, dalle seguenti figure minime: n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione n. 1 Ispettore di cantiere n. 1 tecnico specializzato in computazione e contabilità dei lavori per l’espletamento delle funzioni contabili"

Chiarimento PI117657-20

Ultimo aggiornamento: 07/05/2020 16:10

Domanda : Si chiede cortesemente di confermare che i professionisti CAM richiesti nell'offerta tecnica del lotto n. 1, possano essere indicati quali consulenti esterni senza dover essere associati al raggruppamento temporaneo.

Risposta : I consulenti esterni possono essere indicati nel gruppo di lavoro ed eseguire le prestazioni per le quali sono qualificati, senza la necessità di costituire un raggruppamento, se presentano le caratteristiche del consulente su base annua, di cui al DM 263/2016 (soggetti muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.).

Chiarimento PI117184-20

Ultimo aggiornamento: 07/05/2020 16:09

Domanda : Buongiorno per la partecipazione al lotto 1 (progettazione definitiva ed esecutiva) è necessario prevedere all'interno di un costituendo RTP la figura professionale del Geologo? In attesa di un cortese riscontro Distinti Saluti.

Risposta : Tra le figure minime del gruppo di lavoro richiesto per il Lotto 1, non è prevista la figura del geologo. Tale figura, tuttavia, potrà essere eventualmente proposta e valutata quale ulteriore risorsa professionale nell'ambito dell'offerta tecnica e, in particolare, del criterio di valutazione A1.3. Si precisa che, laddove oggetto di offerta, il professionista dovrà essere nominativamente individuato ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, laddove presente, il geologo potrà anche partecipare come componente del raggruppamento temporaneo.

Chiarimento PI117099-20

Ultimo aggiornamento: 07/05/2020 16:04

Domanda : Spett.Le Amministrazione di seguito si descrivono alcuni quesiti per la gara in oggetto: 1. nella redazione della documentazione richiesta per l'offerta tecnica bisogna attenersi all'utilizzo di font specifici, interlinea, numero di righe per pagina o margini di testo prestabiliti? 2. È possibile partecipare ad uno o due dei tre lotti previsti o bisogna necessariamente rispondere a tutti e tre i lotti (Lotto1, Lotto2, Lotto3)? 3. Nel caso si partecipi a più lotti o a tutti e 3 i lotti previsti dal disciplinare di gara, è possibile che nei gruppi di lavoro offerti siano presenti professionisti che compaiono in più lotti, o meglio, lo stesso professionista può coprire un o più ruoli contestualmente in più di uno dei 3 Lotti previsti? 4. È possibile avere tra i documenti a base di gara gli elaborati del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica R5.2 Ex Mercato Navile le cui norme e tavole grafiche sono allegate al progetto preliminare approvato dall'Amministrazione, e a cui fa riferimento il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, quale guida per la redazione dell'offerta tecnica e per lo sviluppo del progetto in caso di aggiudicazione?

Risposta : Si rendono di seguito i chiarimenti relativi ai quesiti posti: 1. Nel Disciplinare di gara non sono state date indicazioni particolari in relazione a font/interlinea/numero di righe per pagina. Pertanto il concorrente può scegliere le impostazioni più consone alla tipologia di documenti che intende predisporre e trasmattere. In ogni caso, si sottolinea che anche laddove siano specificati nel Disciplinare di gara, gli aspetti formali della documentazione tecnica sono puramente indicativi e non tassativi. 2. Non è assolutamente necessario partecipare a tutti e tre i lotti: si può presentare istanza anche per un solo lotto o per due soli lotti, ferme restando solo le limitazioni in sede di aggiudicazione di cui al paragrafo 3 del Disciplinare di gara. 3. La risposta è affermativa. 4. Gli elaborati del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica R5.2 Ex Mercato Navile sono pubblici e consultabili sulla pagina web di seguito indicata: http://atti9.comune.bologna.it/atti/wpub_delibere.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=F49E0824255F67F5C125855F007AF9F3&action=openDocument

Chiarimento PI115548-20

Ultimo aggiornamento: 07/05/2020 16:03

Domanda : Siamo con la presente a chiedere se sia possibile partecipare a più lotti con raggruppamenti temporanei diversi. Ad esempio: Lotto 1: RTP formato da A+B+C Lotto 3: RTP formato da A+B Siamo inoltre a chiedere se, nel caso gli Operatori Economici risultassero primi in graduatoria per entrambi i lotti, potranno comunque aggiudicarsi i due lotti pur avendo partecipato con due raggruppamenti diversi.

Risposta : In relazione a quanto richiesto si conferma la possibilità che l'operatore economico partecipi ai diversi lotti in modalità di partecipazione diverse (singolo o raggruppato o in raggruppamenti diversamente formati); come espressamente indicato al punto 3 del disciplinare di gara, nel paragrafo "Limitazione dell'aggiudicazione a un numero max di lotti" - che di seguito si riporta per facilità di lettura - i lotti 1 e 3 (oggetto del quesito) potranno essere aggiudicati anche al medesimo operatore economico (risultato primo nella graduatoria dei rispettivi lotti) indipendentemente dalla sua modalità di partecipazione. Stralcio del disciplinare di gara: "3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (...) Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti. Nel caso in cui un Operatore economico risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo - a prescindere dalla sua modalità di partecipazione, singola o in raggruppamento con altri – potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di due lotti, così abbinati: Lotti 1 e 2, oppure Lotti 1 e 3. Non è invece possibile l’aggiudicazione al medesimo Operatore economico dei Lotti 2 e 3: nel caso in cui un Operatore Economico risulti primo in graduatoria in entrambi i predetti lotti, gli sarà aggiudicato esclusivamente il Lotto 2, sulla base del criterio di “prevalenza economica”, mentre il Lotto 3 sarà aggiudicato al concorrente che risulterà secondo nella relativa graduatoria. Nel caso in cui un Operatore Economico risulti primo in graduatoria in tutti e tre i lotti, al medesimo saranno aggiudicati solo i Lotti n. 1 e 2, sempre sulla base del criterio di “prevalenza economica” sopra citato, mentre il Lotto 3 sarà aggiudicato al concorrente che risulterà secondo nella relativa graduatoria. Le limitazioni sopra descritte non si applicano qualora nella graduatoria del Lotto 3 risulti utilmente collocata un’unica offerta".

Chiarimento PI114049-20

Ultimo aggiornamento: 07/05/2020 16:02

Domanda : buongiorno dove e possibile reperire ulteriore documentazione relativa alla progettazione preliminare effettuata di maggior dettaglio di quella pubblicata in allegato al presente bando

Risposta : In relazione a quanto richiesto si precisa che tutta la documentazione progettuale (progetto di fattibilità tecnico economica) è quella approvato e parte integrante dell'atto PG 118688/2020, e che il medesimo è stato reso disponibile e liberamente scaricabile sulla piattaforma (di gestione della gara) SATER; pertanto non vi è eventuale ulteriore e/o diversa documentazione progettuale se non quella già resa disponibile e approvata con il citato atto. Si segnala che gli elaborati del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica R5.2 Ex Mercato Navile sono pubblici e consultabili sulla pagina web di seguito indicata: http://atti9.comune.bologna.it/atti/wpub_delibere.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=F49E0824255F67F5C125855F007AF9F3&action=openDocumen

Chiarimento PI111079-20

Ultimo aggiornamento: 07/05/2020 16:00

Domanda : con riferimento al punto 7.3 si chiede se tra le categorie utilizzabili per la comprova del requisito può essere utilizzata la E22 che presenta un grado di complessità 1,55 superiore a E06.

Risposta : Per quanto richiesto si richiamano tutte le specificazioni contenute al punto 7.3 del disciplinare di gara, ivi incluso l'elenco delle ulteriori ID Opere utilizzabili per la comprova del requisito inerente la Cat. E.06, individuate in relazione alla specificità dell'intervento, con particolare riferimento alla nuova costruzione e ai requisiti tecnico- architettonici specialistici richiesti dalle norme del piano regolanti l'attuazione dell'intervento. Si precisa che nell'elenco delle ulteriori categorie utilizzabili per la comprova del requisito di capacità tecnico professionale, ai fini di consentire la massima partecipazione, sono state inserite tutte le ID Opere afferenti alla Categoria Edilizia (E02; E03; E04; E07; E08; E09; E10; E13; E15; E16), nei limiti della compatibilità/attinenza tra le diverse destinazioni funzionali e tra le diverse competenze/esperienze ad esse relative, e quindi con la sola esclusione di quelle relative ad interventi di manutenzione o conservazione dell'esistente.

Ultimo aggiornamento: 21-04-2023, 00:12