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Dati del bando

PROCEDURA RIPRISTINATA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE: - TECNICO-AMMINISTRATIVO DEL 1° STRALCIO DEI LAVORI DEL PARCO DELLO SPORT DI MARANELLO; -TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DEL 1° STRALCIO DEI LAVORI DEL PARCO DELLO SPORT DI MARANELLO
Ente appaltanteCOMUNE DI MARANELLO
Bando ripristinato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto53.787,49 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema15/04/2020
Termine richiesta chiarimenti20/05/2020 13:00
Termine presentazione delle offerte26/05/2020 12:00
Apertura busta amministrativa22/06/2020 09:00
Data chiusura procedura26/08/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Tommasini Elisa

telefono: 0536240062
cellulare: 0536240050

Cutrignelli Anna Maria

telefono: 0536240056

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE TECNICO

CIG: 8268277E04
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI119060-20

Ultimo aggiornamento: 08/05/2020 09:53

Domanda : QUESITO N. 1 Alla pag. 22 del Disciplinare di gara , al punto: 1.A) PROFESSIONALITÀ – MAX PUNTI 25 Si legge : Il concorrente dovrà presentare una relazione metodologica che illustri un numero massimo di 3 (tre) servizi di collaudo (con esclusione di collaudi statici), di cui almeno 2 devono riguardare collaudi tecnico-funzionali di impianti, di opere ritenute maggiormente affini …………………. SI CHIEDE: In caso di costituzione di RTP fra n° 2 professionisti uno dei quali presenta N° 2 schede inerenti Collaudi tecnico funzionali degli impianti, ed il secondo N° 1 scheda di collaudo tecnico amministrativo, la Mandataria può essere in capo al professionista che ha presentato la scheda relativa al Collaudo Tecnico Amministrativo ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUESITO N. 2 A pag. 9 del Disciplinare si legge : E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di tutte le figure summenzionate, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto. SI CHIEDE: il caso relativo alla presenza di più di un soggetto per la stessa prestazione è quello relativo alla costituzione di un RTP fra professionisti ? In caso affermativo i professionisti devono rispondere in solido per la stessa prestazione, o deve essere indicato un unico responsabile ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUESITO N. 3 A pag. 3 del Disciplinare , punto 2. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI si legge : La prestazione principale è quella relativa al SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ……………. SI CHIEDE : in caso di costituzione di RTP tra professionisti, la mandataria deve presentare la maggioranza di requisiti sia per collaudi tecnico funzionali di impianti che per i collaudi tecnico amministrativi ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUESITO N. 4 Nel Disciplinare, Al punto 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE pag. 10 si legge :I requisiti di cui al punto 6.1 lett.d) ed e) devono essere è posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle relative prestazioni. SI CHIEDE di chiarire in merito ai riferimenti d) , e), non presenti nel disciplinare .

Risposta : RISPOSTA QUESITO N. 1 sì l'impresa mandataria può essere in capo al professionista che ha svolto il collaudo tecnico-amministrativo purché' dimostri di possedere i requisiti di cui al punto 6.3. lettera f) del bando di gara in misura maggioritaria, se raggruppamento orizzontale, in caso di raggruppamento verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (pag. 10 disciplinare). RISPOSTA QUESITO N. 2 Sì nel caso che la stessa prestazione di collaudo venga svolta da, ad esempio, 2 soggetti diversi (uno per il collaudo tecnico-amministrativo, l'altro per il collaudo funzionale degli impianti), si fa riferimento alla casistica di un raggruppamento temporaneo tra professionisti. in tal caso l'art. 48 c. 15 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, stabilisce che: "*Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.*" e ancora il comma 5 stabilisce che: "...Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario..." - il Responsabile delle prestazioni è pertanto il mandatario che in tal caso, va espressamente indicato nei documenti di gara. RISPOSTA QUESITO N. 3 : Il bando di gara prevede che "...Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 6.3 lett.f) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Nell' ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale...". Le Linee guida ANAC N.1 PAR. 2.2.3.1 prevedono che: "...La mandataria, indipendentemente dal fatturato complessivo/speciale posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, dimostra il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante...:". Nel caso di specie vi è una unica prestazione principale, ossia il collaudo, suddiviso in 2 fattispecie della medesima categoria, collaudo tecnico-amministrativo dell'intera opera e collaudo tecnico-funzionale degli impianti. Come attestato dalla Delibera 431/2017 ANAC: "...l'onere di specificazione dell'attività principale e attività secondaria, può assolversi anche con la mera individuazione delle classi e categorie di progettazione, con i relativi importi..:". Applicando il concetto al nostro caso, trattasi di una prestazione di tipo integrato, in cui individuiamo gli importi delle 3 macro categorie d'opera: Edilizia € 2.272.000,00, strutture €2.088.840,14, Impianti € 1.606.902,05. Per analogia alle indicazioni ANAC possiamo individuare come "principale" la categoria EDILIZIA e STRUTTURE per cui si può qui affermare che la maggioranza dei requisiti del mandatario devono afferire alla categoria del COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. RISPOSTA QUESITO N. 4 Trattasi di refuso, pertanto il riferimento non va considerato, e trattasi di refuso anche il richiamo al punto 6.3 lettera g.

Chiarimento PI115518-20

Ultimo aggiornamento: 05/05/2020 14:53

Domanda : Con riferimento alla pag. 8 del Disciplinare di gara , al punto: 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ’ ove si cita: Requisiti del concorrente a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263. Per i raggruppamenti è fatto obbligo la presenza di un giovane professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione. Con riferimento al Disciplinare di gara a pag. 10 …… Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. Visto l’Art. 216 D.P.R. 207/2010 comma 9. che cita: … L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6: a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro; b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro. visto che le opere da collaudare sono di importo maggiore di 5.000.000 Euro. visto che la procedura di gara ha per oggetto l'aggiudicazione di un servizio di collaudo Premesso quanto sopra, la citata disposizione relativa all’ obbligo di presenza di un giovane professionista nel RTP non ci risulterebbe applicabile al caso di specie. Esistono numerose delibere ANAC su tale argomento, …..non ultima delibera ANAC n. 685 del 18 luglio 2018 e il T.R.G.A., Trento, 2 novembre 2018, n. 242), che dispone , con riferimento art. 4 del D.M. 263/2016 , la presenza del giovane professionista nell’ambito della sola attività di progettazione e quindi non applicabile al servizio posto a bando. Si chiede pertanto se in caso di costituzione di RTP sia da ritenersi obbligatorio l’ inserimento nel raggruppamento di un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione.

Risposta : In riscontro al quesito posto si comunica che il bando presenta un refuso di una precedente gara che fa riferimento a servizi di progettazione e pertanto nel caso di specie, trattandosi di servizi di collaudo e non di progettazione, il giovane professionista non viene richiesto nell'ambito di un eventuale raggruppamento.

Chiarimento PI106732-20

Ultimo aggiornamento: 20/04/2020 14:27

Domanda : -QUESITO N. 1. La procedura è finalizzata alla individuazione di un soggetto a cui affidare l'incarico o ad una terna di soggetti (Presidente + 2 commissari)? -QUESITO N. 2 . l' Allegato 1 B chiede di dichiarare i requisiti di idoneità di cui al paragrafo 7.1 lett. a del disciplinare di gara (che fa riferimento all'Avvalimento).

Risposta : Risposta quesito n. 1 Il servizio verrà affidato ad un unico soggetto, responsabile unico della prestazione, il quale potrà comunque avvalersi di eventuali collaboratori e/o consulenti come riportato nello schema di contratto. Non è ammesso il subappalto del servizio. Risposta quesito n. 2 Il riferimento al paragrafo 7.1 è un refuso , leggasi "REQUISITI DI IDONEITA' di cui al paragrafo 6.1 ".

Chiarimento PI106153-20

Ultimo aggiornamento: 20/04/2020 14:24

Domanda : Si chiede se è possibile la partecipazione dell'Operatore economico in possesso di Attestati di regolare esecuzione di Servizi di Collaudo svolti, di interventi aventi di classe e categoria E.13 e E.21, corrispondenti alla I/d, con Grado di Complessità 1,20 superiore al grado di complessità 1,15 della classe e categoria E.12, corrispondente anch'essa alla classe e categoria I/d di cui alla Tabella Z.1 della legge 143/49.

Risposta : I servizi svolti dal soggetto sono ammissibili se riguardanti esclusivamente collaudi tecnico-amministrativi e/o collaudi funzionale degli impianti. Come precisato nel disciplinare, non sono ammessi i servizi di collaudo statico in quanto non oggetto del bando.

Ultimo aggiornamento: 20-10-2022, 00:39