Domanda : QUESITO N. 1 Alla pag. 22 del Disciplinare di gara , al punto: 1.A) PROFESSIONALITÀ – MAX PUNTI 25 Si legge : Il concorrente dovrà presentare una relazione metodologica che illustri un numero massimo di 3 (tre) servizi di collaudo (con esclusione di collaudi statici), di cui almeno 2 devono riguardare collaudi tecnico-funzionali di impianti, di opere ritenute maggiormente affini …………………. SI CHIEDE: In caso di costituzione di RTP fra n° 2 professionisti uno dei quali presenta N° 2 schede inerenti Collaudi tecnico funzionali degli impianti, ed il secondo N° 1 scheda di collaudo tecnico amministrativo, la Mandataria può essere in capo al professionista che ha presentato la scheda relativa al Collaudo Tecnico Amministrativo ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUESITO N. 2 A pag. 9 del Disciplinare si legge : E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di tutte le figure summenzionate, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto. SI CHIEDE: il caso relativo alla presenza di più di un soggetto per la stessa prestazione è quello relativo alla costituzione di un RTP fra professionisti ? In caso affermativo i professionisti devono rispondere in solido per la stessa prestazione, o deve essere indicato un unico responsabile ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUESITO N. 3 A pag. 3 del Disciplinare , punto 2. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI si legge : La prestazione principale è quella relativa al SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ……………. SI CHIEDE : in caso di costituzione di RTP tra professionisti, la mandataria deve presentare la maggioranza di requisiti sia per collaudi tecnico funzionali di impianti che per i collaudi tecnico amministrativi ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUESITO N. 4 Nel Disciplinare, Al punto 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE pag. 10 si legge :I requisiti di cui al punto 6.1 lett.d) ed e) devono essere è posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle relative prestazioni. SI CHIEDE di chiarire in merito ai riferimenti d) , e), non presenti nel disciplinare .
Risposta : RISPOSTA QUESITO N. 1 sì l'impresa mandataria può essere in capo al professionista che ha svolto il collaudo tecnico-amministrativo purché' dimostri di possedere i requisiti di cui al punto 6.3. lettera f) del bando di gara in misura maggioritaria, se raggruppamento orizzontale, in caso di raggruppamento verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (pag. 10 disciplinare). RISPOSTA QUESITO N. 2 Sì nel caso che la stessa prestazione di collaudo venga svolta da, ad esempio, 2 soggetti diversi (uno per il collaudo tecnico-amministrativo, l'altro per il collaudo funzionale degli impianti), si fa riferimento alla casistica di un raggruppamento temporaneo tra professionisti. in tal caso l'art. 48 c. 15 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, stabilisce che: "*Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.*" e ancora il comma 5 stabilisce che: "...Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario..." - il Responsabile delle prestazioni è pertanto il mandatario che in tal caso, va espressamente indicato nei documenti di gara. RISPOSTA QUESITO N. 3 : Il bando di gara prevede che "...Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 6.3 lett.f) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Nell' ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale...". Le Linee guida ANAC N.1 PAR. 2.2.3.1 prevedono che: "...La mandataria, indipendentemente dal fatturato complessivo/speciale posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, dimostra il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante...:". Nel caso di specie vi è una unica prestazione principale, ossia il collaudo, suddiviso in 2 fattispecie della medesima categoria, collaudo tecnico-amministrativo dell'intera opera e collaudo tecnico-funzionale degli impianti. Come attestato dalla Delibera 431/2017 ANAC: "...l'onere di specificazione dell'attività principale e attività secondaria, può assolversi anche con la mera individuazione delle classi e categorie di progettazione, con i relativi importi..:". Applicando il concetto al nostro caso, trattasi di una prestazione di tipo integrato, in cui individuiamo gli importi delle 3 macro categorie d'opera: Edilizia € 2.272.000,00, strutture €2.088.840,14, Impianti € 1.606.902,05. Per analogia alle indicazioni ANAC possiamo individuare come "principale" la categoria EDILIZIA e STRUTTURE per cui si può qui affermare che la maggioranza dei requisiti del mandatario devono afferire alla categoria del COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. RISPOSTA QUESITO N. 4 Trattasi di refuso, pertanto il riferimento non va considerato, e trattasi di refuso anche il richiamo al punto 6.3 lettera g.