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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “PASSERINI LANDI”.
Ente appaltanteCOMUNE DI PIACENZA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto390.000,00 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema18/05/2020
Termine richiesta chiarimenti09/06/2020 18:00
Termine presentazione delle offerte15/06/2020 12:00
Apertura busta amministrativa16/06/2020 09:00
Data chiusura procedura04/09/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Menotti Annapaola

telefono: 0523492066

Lavelli Filippo

telefono: 0523492142

Mezzadra Paola

telefono: 0523492030
cellulare: 0523492165

Albertelli Aldo

telefono: 0523492017
cellulare: 0523492142

Gaiuffi Vincenzo

telefono: 0523492028

Bertani Alessandro

telefono: 0523492066

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1IMPORTO LAVORI, SOGGETTO A RIBASSO, AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA E IVA

CIG: 8306645C4B

Chiarimenti

Chiarimento PI143173-20

Ultimo aggiornamento: 29/05/2020 18:17

Domanda : Dall’esame della documentazione pubblicata in data 20/05/2020 sono state riscontrate delle incongruenze tra il documento “Modulo Offerta Prezzi Unitari” ed i documenti “Elenco Prezzi unitari e Analisi Prezzi” e “Computo Metrico Estimativo”. In particolare: • La voce n.23 del Modulo Offerta Prezzi Unitari, Tariffa 29.4755, relativa agli Oneri di Discarica non è presente né sull’Elenco prezzi né nel Computo Metrico Estimativo; • Le voci n.49 e n.50 del Modulo Offerta Prezzi Unitari, Tariffe AnPrIM9a e AnPrIM9b, relative ai sovrapprezzi all’art. AnPrIM9 hanno come unità di misura i kg, mentre all’interno dell’Elenco Prezzi Unitari e del Computo metrico Estimativo sono in % ed hanno delle quantità molto diverse; • La voce n.86 del Modulo Offerta Prezzi Unitari, Tariffa AnPrIE4, non è presente né sull’Elenco prezzi né nel Computo Metrico Estimativo; • Le voci n. 57, tariffa A23.01.010.a, n. 95, tariffa AnPrIE05, n. 140, tariffa M01.01.005, n.149, tariffa 02.0647, n. 150, tariffa, 04.0290, n. 151, tariffa 07.1045.0005, n. 153, tariffa 08.0185, hanno quantità diverse rispetto a quelle riportate nel Computo Metrico Estimativo. Alla luce delle precedenti considerazioni si chiede di chiarire quale sia l’importo a base di gara e quali siano le quantità da tenere in considerazione.

Risposta : La stazione appaltante ha verificato l'effettiva presenza, sul sistema SATER, di elaborati progettuali non aggiornati, in quanto risalenti alla precedente procedura (annullata con Determinazione dirigenziale n. n. 287 del 24/02/2020), e sta predisponendo una Determinazione dirigenziale per la pubblicazione degli elaborati corretti, che verrà comunicata alle ditte concorrenti. Nella stessa Determinazione dirigenziale verrà altresì disposto un prolungamento dei termini di 8 giorni per la presentazione dell'offerta.

Chiarimento PI141827-20

Ultimo aggiornamento: 29/05/2020 11:10

Domanda : In riferimento alla Vs. risposta a chiarimento n. PI136502-20 Vi segnaliamo che il modello pdf da Voi predisposto per il pagamento F23 dell'imposta di bollo di Euro 16,00 riporta i riferimenti del CIG della gara precedente. Vogliate modificare modello oppure accettare il modello F23 precedentemente pagato per la gara con CIG 81761661A1. Grazie

Risposta : Sul sistema Sater è effettivamente presente il modello F23 della gara precedente e verrà sostituito nel più breve tempo possibile con il modello recante il CIG corretto. Si conferma peraltro, come già indicato nella risposta al quesito n. PI136502-20, che occorre provvedere a un nuovo versamento dell’imposta di bollo per la presente gara, e richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso del versamento effettuato nell’ambito della gara precedente.

Chiarimento PI137556-20

Ultimo aggiornamento: 25/05/2020 16:43

Domanda : In relazione all' Art 65 del Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 - Esonero temporaneo contributi Anac, si chiede se tale esonero trova applicazione alla procedura in oggetto.

Risposta : Ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, l’esonero temporaneo dal pagamento del contributo ANAC si applica alle gare avviate successivamente all’entrata in vigore del Decreto stesso. Tale esonero non trova quindi applicazione alla procedura in oggetto, che è stata pubblicata in data 18 maggio 2020.

Chiarimento PI135988-20

Ultimo aggiornamento: 22/05/2020 18:42

Domanda : In riferimento alla gara di cui trattasi, essendo la medesima gara pubblicata a inizio anno e con scadenza al 24 febbraio 2020, ma sospesa poco prima della data per problemi legati all'emergenza Covid, con la presente Vi chiediamo di confermare che la documentazione che avevamo predisposto per la partecipazione a febbraio, è utilizzabile per questa gara. Nel dettaglio il pagamento dell'F23, il pagamento all'ANAC (anche se ora c'è un CIG diverso) e la polizza (alla quale sarà allegata Appendice con modifica delle date e del CIG). Certi di un positivo riscontro al fine di non gravare sugli oneri delle Aziende, porgiamo cordiali saluti

Risposta : Con riguardo alle fattispecie a cui il quesito fa riferimento, si precisa quanto segue: - contributo ANAC: occorre un nuovo versamento per la presente procedura, in quanto avente diverso CIG e pertanto nuova e distinta da quella annullata; come previsto nelle FAQ ANAC in proposito, può essere chiesto il rimborso del contributo corrisposto per la gara precedente, rivolgendo l’istanza all’Ufficio risorse finanziarie dell’Autorità tramite email, anche non PEC, all’indirizzo “protocollo@pec.anticorruzione.it”, allegando la copia del versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate l’IBAN e l’intestatario del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso. - pagamento bollo con F23: analogamente a quanto sopra, anche in questo caso è necessario un nuovo versamento; può essere chiesto all’Agenzia Entrate il rimborso dell’imposta pagata per la gara precedente, seguendo le istruzioni rinvenibili al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/rimborsi/richiesta-rimborso/rimborsi-istanza; - garanzia provvisoria: si conferma che, in alternativa all’emissione di una nuova garanzia, è possibile l’estensione della validità di quella già emessa, da effettuarsi mediante allegazione di appendice, recante l’indicazione dei nuovi termini di gara e delle nuove decorrenze, nonché del nuovo CIG.

Chiarimento PI133250-20

Ultimo aggiornamento: 20/05/2020 15:33

Domanda : Premesso che l'azienda possiede la categoria OG11 III bis, quindi copre interamente l'importo d'appalto, ma non è in possesso della categoria OG2. E' possibile partecipare alla procedura in oggetto, dichiarando il subappalto totale della categoria OG2, senza dover ricorrere a ragguppamento temporaneo d'imprese?

Risposta : Buongiorno, premesso che qualora non si possieda l’attestazione SOA in categoria OG2 è possibile dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 compilando le sezioni B e C della parte IV del DGUE, si conferma che è possibile partecipare alla procedura senza necessità di costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese dichiarando di subappaltare per intero tali lavorazioni ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che l’eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 40% di subappaltabilità dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Chiarimento PI131973-20

Ultimo aggiornamento: 19/05/2020 16:32

Domanda : Buongiorno, vista la natura impiantistica dei lavori, chiedo se è possibile soddisfare il requisito dell'attestazione SOA OG11 anche con la categoria OS30. Cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno, si precisa che non è possibile partecipare alla gara in mancanza del possesso dell'attestazione SOA OG11 pur essendo qualificati per le singole categorie scorporabili comprese nella stessa OG11. L'art. 79, comma 16, del DPR n. 207/2010 prevede infatti il principio dell'assorbenza delle singole categorie OS3, OS28 e OS30 nella categoria OG11, ma non contempla l'applicazione inversa di tale principio. Pertanto, in mancanza di una differente previsione delle norme di gara, l'operatore economico che non possieda la qualificazione nella categoria OG11 può esclusivamente partecipare alla procedura mediante la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Ultimo aggiornamento: 26-05-2022, 18:02