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Dati del bando

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO IN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE
Ente appaltanteAREA BLU SPA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto551.250,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema10/07/2020
Termine richiesta chiarimenti23/07/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte28/07/2020 12:00
Apertura busta amministrativa28/07/2020 14:30
Data chiusura procedura03/09/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteSi segnala che per motivi tecnici di sistema è stato indicato come RUP Stefano Ponzi ma si sottolinea che il RUP della procedura è la Dott.ssa Mariangela Russo. Come indicato nella documentazione di gara si segnala che il ribasso offerto verrà applicato al moltiplicatore unico massimo posto a base di gara di 1,900. L'importo indicato a base d'asta di Euro 183.750,00 è l'importo massimo annuale stimato dell'Accordo Quadro e non è soggetto a ribasso.

Allegati

Referenti

Russo Mariangela

telefono: 0542689726

Pacella Filomena

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO IN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE

CIG: 8358957D85

Chiarimenti

Chiarimento PI201258-20

Ultimo aggiornamento: 22/07/2020 10:04

Domanda : Sulla c.d. Clausola Sociale e sulle tipologie di figure da somministrare. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere: - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni, - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e - L’attuale fornitore. L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni. Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solol’imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (…) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E’ pertanto possibile ricavare un obbligo dell’impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi”. Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla gara”( cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale). * * * Sul tasso INAIL dei lavoratori. Si chiede di conoscere il tasso Inail di ciascun profilo professionale per la valutazione del corretto costo del lavoro. * * * Sull’assenteismo Si chiede conferma che, anche al fine di evitare ulteriori ed inutili aggravi di costo per Codesta Spett.le Amministrazione, sia possibile escludere dal moltiplicatore e quindi fatturare a parte, al puro costo, senza margine di agenzia ed esclusivamente al verificarsi dell’evento, le assenze dovute ad infortuni e malattie. In caso contrario, si segnala che l’attuale base d’asta non consente di includere tali voci all’interno del moltiplicatore. Quanto richiesto si rende quindi necessario al fine di evitare offerte sotto costo da parte dei concorrenti, con eventuale aggravio di spesa per l’Utilizzatore in virtù della responsabilità solidale in capo ad esso derivante dagli art. all’art. 33, co. 2, del D.Lgs. N. 81/2015 dall’art. 35, co. 2, del D.Lgs. N. 81/2015.

Risposta : Si prega di prendere visione del documento allegato con i riscontri ai vostri quesiti. AREA BLU SPA

Chiarimento PI195332-20

Ultimo aggiornamento: 16/07/2020 16:25

Domanda : Buongiorno, CAPITOLATO ART 1 Per quanto concerne le cessazioni dei contratti, segnaliamo che non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l’ipotesi di cessazione anticipata/recesso/risoluzione per cause non imputabili all’Agenzia o al lavoratore, l’utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma Art 5 Per quanto concerni i modelli F24 ad esempio, segnaliamo che nel rispetto della privacy e delle tempistiche con cui vengono forniti l’Agenzia potrà rilasciare delle autocertificazioni per accertare la regolarità dei versamenti In caso di contestazioni chiediamo di sospendere i pagamenti solo per la parte di fattura contestata Titolo II Art 4.2 L’Agenzia potrà fare verifiche attraverso il rilascio di autocertificazioni. Per quanto concerne la formazione sulla sicurezza, chiediamo conferma che si riferisce a quella di competenza dell’Agenzia ex art 35 c. 4 D. Lgs 81/15, cioè la formazione generica, essendo quella sui rischi specifici onere dell’utilizzatore Art 4.6 Nel rispetto della privacy l’Agenzia fornirà la documentazione richiesta se necessario con dati sensibili oscurati o a campione, si chiede conferma Art 4.8 Per quanto concerni i modelli LUL, DM10 ad esempio, segnaliamo che nel rispetto della privacy e delle tempistiche con cui vengono forniti l’Agenzia potrà rilasciare delle autocertificazioni per accertare la regolarità dei versamenti Chiediamo di non applicare l’esecuzione in danno considerato che il costo del lavoro deve essere rimborsato ex lege dall’utilizzatore e che in caso di inadempimento c’è la cauzione definitiva a ristoro dell’utilizzatore Art 6.2 Chiediamo conferma del rilascio del foglio presenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento Titolo III Art 12.2 Segnaliamo che la sorveglianza medica è onere posto ex lege in capo all’utilizzatore, così come la formazione sui rischi cui saranno adibiti (art 34 c. 3 D. Lgs 81/15); si chiede conferma Titolo IV Art 18 segnaliamo che non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l’ipotesi di cessazione anticipata/recesso/risoluzione per cause non imputabili all’Agenzia o al lavoratore, l’utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma art 22 Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali SCHEMA DI CONTRATTO Art 6 Per quanto riguarda le spese, chiediamo di specificare cosa si intende. L’agenzia non può sopportare spese di “qualsiasi natura” ma quelle ex lege a suo carico in considerazione del servizio prestato Per quanto concerne la materia sicurezza chiediamo sempre conferma si riferisce a quella a carico dell’Agenzia ex D. lgs 81/15 Art 11 Chiediamo di meglio specificare cosa intende l’ente considerato che il servizio viene svolto attraverso la fornitura di personale somministrato Art 17 segnaliamo che non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l’ipotesi recesso per cause non imputabili all’Agenzia o al lavoratore, l’utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma art 23 chiediamo chiarimenti sulla verifica di conformità considerato il tipo di servizio svolto dall’Agenzia art 24 segnaliamo che all’interno dell’articolo vi sono dei refusi, ad esempio si parla di collaudo Per quanto riguarda la RCT ricordiamo che i danni a terzi sono a carico dell’utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs 81/15 e che l’agenzia risponderà per danni accertati a lei esclusivamente imputabili Art 25 Chiediamo di chiarire cosa si intende per “decurtazioni di prezzo”, considerato che la fattura è comprensivo del costo del lavoro e dell’utile che va a coprire le spese dell’Agenzia (assenteismo, oneri finanziari, costi sicurezza ecc) In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti. Ufficio Gare

Risposta : Si trasmette riscontro ai quesiti presentati. Cordialmente, AREA BLU SPA

Ultimo aggiornamento: 24-09-2020, 13:50