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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (COMPRENSIVA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE), NONCHE’ DELLA DIREZIONE LAVORI, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E REDAZIONE PRATICHE CATASTALI, PER L’INTERVENTO “LE NUOVE SCUOLE” DEL COMUNE DI SASSO MARCONI
Ente appaltanteUnione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Stato proceduraChiuso
Importo appalto596.659,26 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema10/07/2020
Termine richiesta chiarimenti25/08/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte04/09/2020 12:00
Apertura busta amministrativa07/09/2020 10:00
Data chiusura procedura25/11/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bellettini Barbara

telefono: 051843578
cellulare: 3295396045

Giustino Mariacristina

telefono: 051843539

La Monica Cati

telefono: 3498586217

De Bonis Lavinia

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI

CIG: 83534805C4

Chiarimenti

Chiarimento PI230343-20

Ultimo aggiornamento: 21/08/2020 14:45

Domanda : 1. In merito al caricamento degli elaborati sulla piattaforma SATER, abbiamo notato che caricando uno dopo l’altro i DGUE, la pagina non mostra l’elenco dei DGUE caricati, ma solo l’ultimo documento caricato. Lo stesso problema si presenta con le dichiarazioni integrative. Si chiede gentilmente di fornire indicazioni in merito al caricamento dei documenti dei singoli membri dell’RTP, e in particolare se: - occorre caricare un documento (es. DGUE) alla volta sotto la stessa riga della tabella (in questo caso, si chiede di indicare quale sia la modalità di controllo dell’avvenuto caricamento di tutti i documenti, es. per controllare che tutti i singoli DGUE siano stati caricati); - occorre aggiungere un nuovo allegato per ogni documento (es. un nuovo allegato per ogni DGUE del singolo membro dell’RTP) da caricare; - occorre procedere con un’altra modalità, che si prega di indicare. 2. In merito inoltre al caricamento della Relazione Tecnica, si chiede di confermare che la suddetta relazione possa essere un documento unico (es. pdf unico) in luogo di una cartella ZIP contenente i singoli documenti in cui la relazione è articolata.

Risposta : 1. In merito al caricamento della documentazione sulla piattaforma SATER si è provveduto a contattare l’HELPDESK di SATER per assicurarci che non ci fossero problemi sulla piattaforma, ed essendo stati rassicurati in tal senso possiamo affermare che per ogni riga è possibile caricare un solo documento, dunque per caricare ulteriori documenti dovranno essere create ulteriori righi tramite la funzione “aggiungi allegato”. Si ricorda che in caso di problemi nel caricamento degli elaborati è sempre opportuno contattare il numero verde della piattaforma SATER 800 810 799 dedicato all’assistenza tecnica. 2. Si conferma che la relazione tecnica può essere costituita da un unico documento pdf invece che da una cartella zip.

Chiarimento PI218602-20

Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 17:14

Domanda : Con la presente si chiede cortesemente di voler specificare, in maniera inequivocabile, senza rinviare a risposte precedenti che, purtroppo, non appaiono, a proprio parere, sufficientemente chiare, se i servizi da illustrare nell'offerta tecnica di cui al paragrafo 16, punto A1), del Disciplinare di Gara siano in totale massimo 2 (a discrezione del concorrente tra progettazione e direzione lavori) oppure 4 (2 per la progettazione e 2 per la direzione lavori). Per quanto concerne la direzione lavori, facendo riferimento a servizi svolti per enti pubblici, si chiede se sia sufficiente che la direzione lavori sia in corso di esecuzione oppure debba essere conclusa. In attesa di cortese riscontro si porgono i più distinti saluti.

Risposta : A tal riguardo vedasi le ampie risposte al quesito n. 1 e successivi del medesimo tema. Con riguardo al secondo punto si riporta quanto indicato nel disciplinare: “Comprova del requisito: i servizi valutabili sono quelli posseduti dal concorrente riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. In caso di prestazioni professionali per privati la comprova è il rilascio di concessione edilizia o titolo equivalente. In carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità della prestazione svolta. I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata (Parere ANAC n. 179 del 21 ottobre 2015).”

Chiarimento PI218397-20

Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 17:13

Domanda : Si chiede conferma che, in riferimento al criterio A2 “professionalità e adeguatezza dell’offerta”, i curriculum dei professionisti richiesti come obbligatori in fase di ammissibilità nel team di progettazione elencati ai punti 1.2.3 a pag. 28 del disciplinare di gara, possano coincidere e non ci sia dunque la necessità di allegare il curriculum di n.3 figure distinte (1. progettista architettonico con esperienza in progettazione sostenibile e bioclimatica; 2. uno strutturista con esperienza in progettazione sostenibile e bioclimatica; 3. un impiantista con esperienza con esperienza in progettazione sostenibile e bioclimatica); in caso affermativo si chiede se le figure del progettista architettonico e dello strutturista possano essere ricoperte dallo stesso professionista.

Risposta : I curricula debbono essere allegati all’offerta tecnica mentre il possesso del requisito dei singoli professionisti del gruppo di lavoro può essere dichiarato in sede di ammissione alla procedura. Si conferma che le figure di progettista architettonico e di strutturista possono coincidere.

Chiarimento PI209923-20

Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 17:12

Domanda : Nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale del concorrente”, alla lettera l), viene richiesto come requisito di partecipazione l’aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi “di punta” per ciascuna prestazione per lavori analoghi pari allo 0,80 del valore complessivo dei lavori che si vanno ad affidare. Successivamente al punto 18.1 e nella successiva “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” al punto A1 viene ribadita la necessaria corrispondenza tra i servizi di punta dichiarati in sede di requisiti tecnici obbligatori per la partecipazione alla procedura (documentazione amministrativa) con i servizi presentati per la valutazione dell’offerta tecnica. In merito a tale richiesta si ricorda e sottolinea come la Relazione illustrativa alla Linee guida 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 417 del 15 maggio 2019, abbia portato alla modifica della Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1 nello specifico con l’eliminazione del riferimento al periodo di 10 anni entro cui devono essere svolti i servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa. Ne consegue che i candidati possono illustrare in sede di offerta tecnica servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della loro vita professionale e non solo quelli degli ultimi 10 anni. Nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alle procedure di gara, scopo precipuo nelle intenzioni del legislatore, si chiede cortesemente di rettificare il disciplinare di gara eliminando la corrispondenza obbligatoria tra i servizi di punta dichiarati per la partecipazione alla gara (requisito amministrativo), limitati ai dieci anni precedenti, e quelli presentati per l’offerta tecnica, senza limite temporale. Si eviterebbe così, in caso di esito positivo della richiesta, una commistione tra i requisiti obbligatori per la partecipazione, di tipo oggettivo, con quelli valutati in modo soggettivo dalla Commissione tramite l’applicazione di un punteggio, che porterebbe inevitabilmente ad una restrizione della partecipazione, principalmente dovuta ai diversi limiti temporali imposti dai due diversi ambiti, amministrativo e tecnico.

Risposta : L’Amministrazione Comunale ha richiesto al Servizio Associato Gare di provvedere alla rettifica del disciplinare di gara e conseguente riapertura dei termini con differimento degli stessi.

Chiarimento PI211284-20

Ultimo aggiornamento: 30/07/2020 14:44

Domanda : Al punto 7.3 del disciplinare di gara" requisiti di capacità tecnica professionale" è riportata una tabella con le categorie e ID opere. Nella Tabella non risulta riportata la categoria Impianti IA.01 essenziale per la progettazione dell'opera oggetto di appalto. Inoltre per gli impianti elettrici è riportata la categoria IB.08 non conforme alle caratteristiche dell'opera le cui categorie di riferimento sono generalmente IA.03 IA.04 Tale difformità è presente anche nel calcolo dell'onorario. Si richiede la verifica di tale difformità e relativa risposta per poter svolgere correttamente l'offerta di gara. Cordiali saluti

Risposta : QUESITO N.12 Al punto 7.3 del disciplinare di gara “requisiti di capacità tecnica professionale” è riportata una tabella con le categorie e ID opere. Nella Tabella non risulta riportata la categoria Impianti IA.01 essenziale per la progettazione dell’opera oggetto di appalto. Inoltre per gli impianti elettrici è riportata la categoria IB.08 non conforme alle caratteristiche dell’opera le cui categorie di riferimento sono generalmente IA.03 IA.04 Tale difformità è presente anche nel calcolo dell’onorario. Si richiede la verifica di tale difformità e relativa risposta per poter svolgere correttamente l’offerta di gara. RISPOSTA N. 12 Vedasi risposta al quesito n. 5 del documento riepilogativo quesiti.

Chiarimento PI210970-20

Ultimo aggiornamento: 30/07/2020 14:43

Domanda : Gentile Stazione Appaltante, Si chiede conferma in merito alla possibilità di comprovare il requisito dei servizi nei 10 anni di cui alla categoria IB.08 del D.M. 143/2013, con ID opere IA.03 ovvero IA.04, trattandosi, nello specifico, di opere elettriche a servizio delle costruzioni, essendo ai sensi del DM 17 giugno 2016 che“La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera” e dalla citata tabella risulta che alle opere I.B08 corrisponde una complessità (G) pari a 0.50 mentre per le opere IA.03 e IA.04 è prevista una complessità pari rispettivamente a 1,15 e 1,30

Risposta : QUESITO N.11 Si chiede conferma in merito alla possibilità di comprovare il requisito dei servizi nei 10 anni di cui alla categoria IB.08 del D.M. 143/2013, con ID opere IA.03 ovvero IA.04, trattandosi, nello specifico, di opere elettriche a servizio delle costruzioni, essendo ai sensi del DM 17 giugno 2016 che“La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera” e dalla citata tabella risulta che alle opere I.B08 corrisponde una complessità (G) pari a 0.50 mentre per le opere IA.03 e IA.04 è prevista una complessità pari rispettivamente a 1,15 e 1,30 RISPOSTA N. 11 Si ritiene corretta l’interpretazione ai sensi dell’art.8 del D.M. 143/2013 e D.M. 17 giugno 2016, riportato integralmente all’art.4 del Capitolato. Vedasi anche risposta n. 5 del documento riepilogativo quesiti.

Chiarimento PI209705-20

Ultimo aggiornamento: 30/07/2020 14:43

Domanda : Gentile Stazione Appaltante, In merito alla redazione del criterio A1 dell’Offerta Tecnica, si chiede conferma che qualora i due servizi di punta riguardanti la progettazione non coincidano con i due servizi di punta riguardanti la direzione lavori, si dovranno presentare n. 4 servizi in totale (2 servizi di progettazione e 2 di direzione lavori)

Risposta : QUESITO N. 10 In merito alla redazione del criterio A1 dell’Offerta Tecnica, si chiede conferma che qualora i due servizi di punta riguardanti la progettazione non coincidano con i due servizi di punta riguardanti la direzione lavori, si dovranno presentare n. 4 servizi in totale (2 servizi di progettazione e 2 di direzione lavori) RISPOSTA N. 10 Vedasi risposta al quesito n. 1 del documento riepilogativo quesiti.

Chiarimento PI209704-20

Ultimo aggiornamento: 30/07/2020 14:42

Domanda : Gentile Stazione Appaltante, Si chiede, qualora fosse possibile, di fornire in via telematica la documentazione riguardante la Relazione Geologica e le Diagnosi Energetiche delle scuole medie attuali e della palestra scolastica.

Risposta : QUESITO N. 9 Si chiede, qualora fosse possibile, di fornire in via telematica la documentazione riguardante la Relazione Geologica e le Diagnosi Energetiche delle scuole medie attuali e della palestra scolastica. RISPOSTA N. 9 I documenti disponibili verranno pubblicati. Qualora non fossero reperibili sulla piattaforma potrete trovarli sul sito dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia.

Chiarimento PI209703-20

Ultimo aggiornamento: 30/07/2020 14:41

Domanda : Gentile Stazione appaltante, Si chiede conferma che la redazione dell’Offerta tecnica relativa al criterio B2.2 debba riferirsi esclusivamente alle prime 3 fasi di realizzazione dell’intervento (realizzazione della scuola secondaria di primo grado, demolizione dell’edificio esistente e riqualificazione energetica, acustica e di miglioramento sismico dell’edificio Mazzanti), riportate a pagina 40 dell’allegato Relazione Generale, essendo le fasi 4 e 5 oggetto di un intervento successivo.

Risposta : QUESITO N. 8 Si chiede conferma che la redazione dell’Offerta tecnica relativa al criterio B2.2 debba riferirsi esclusivamente alle prime 3 fasi di realizzazione dell’intervento (realizzazione della scuola secondaria di primo grado, demolizione dell’edificio esistente e riqualificazione energetica, acustica e di miglioramento sismico dell’edificio Mazzanti), riportate a pagina 40 dell’allegato Relazione Generale, essendo le fasi 4 e 5 oggetto di un intervento successivo. RISPOSTA N. 8 Con riguardo al criterio B2 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio; ed in particolare al punto B.2.2 - Efficacia del piano sicurezza e layout delle attività di controllo e sicurezza in cantiere con particolare attenzione alle interferenze delle varie FASI di realizzazione con le attività scolastiche e la presenza di studenti e personale” Il servizio richiesto è relativo all'Opera da realizzare, come da Art.1 del Capitolato: "ART. 1 - OPERA DA REALIZZARE L'intervento da realizzare riguarda la realizzazione dell'opera pubblica "LE NUOVE SCUOLE" in conformità al progetto di fattibilità tecnico - economica richiamato nelle premesse i cui elaborati sono parte integrante del presente Capitolato D’Appalto. In particolare L'intervento comprende la realizzazione degli interventi di seguito dettagliati e realizzati per fasi successive così come di seguito specificato: 1° fase - Realizzazione della Nuova Scuola Secondaria di Primo grado, comprensiva di Refettorio, Uffici, sistemazione aree esterne pertinenziali e parte percorsi coperti 2° fase - Demolizione dell’edificio esistente occupato attualmente dall’ala “vecchia” della scuola secondaria di 1° grado 3° Fase - Riqualificazione energetica e acustica e miglioramento sismico dell’edificio Mazzanti (Ala Est)"

Chiarimento PI209702-20

Ultimo aggiornamento: 30/07/2020 14:40

Domanda : Gentile Stazione Appaltante, Con riferimento al punto B1 dell’Offerta tecnica – Caratteristiche metodologiche dell’Offerta e nello specifico al punto B1.1 “Upgrade Livello di Certificazione di Qualità” si chiede conferma che l’upgrade di livello richiesto, si riferisca esclusivamente all’edificio di nuova costruzione, destinato ad ospitare la Nuova Scuola Secondaria di Primo Grado.

Risposta : QUESITO N. 7 Con riferimento al punto B1 dell’Offerta tecnica – Caratteristiche metodologiche dell’Offerta e nello specifico al punto B1.1 “Upgrade Livello di Certificazione di Qualità” si chiede conferma che l’upgrade di livello richiesto, si riferisca esclusivamente all’edificio di nuova costruzione, destinato ad ospitare la Nuova Scuola Secondaria di Primo Grado. RISPOSTA N. 7 La richiesta del raggiungimento della certificazione di Qualità (Rif. Dm Cam 11/10/2017 punto 2.6.1) è limitata all'edificio di Nuova costruzione: Nuova scuola secondaria di primo grado, come indicato nel Progetto di fattibilità i cui elaborati sono parte dei documenti di gara.

Chiarimento PI208178-20

Ultimo aggiornamento: 30/07/2020 14:39

Domanda : 1. Con riferimento a quanto riportato al punto l del paragrafo 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DEL CONCORRENTE” del Disciplinare di Gara, si conferma che occorre presentare n. 2 servizi di punta per la progettazione e n. 2 servizi di punta per la direzione lavori, per un totale di 4 servizi di punta, riferiti esclusivamente alla categoria d’opera Edilizia? 2. In merito al punto A1.1 “Rispondenza dei 2 servizi di punta dichiarati in sede di requisiti tecnici obbligatori agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista edilizia scolastica sostenibile e dei CAM” della tabella a p. 30 del Disciplinare di Gara, si conferma che occorre analizzare sotto il suddetto criterio A1.1 n. 2 servizi di punta per la progettazione e n. 2 servizi di punta per la direzione lavori, per un totale di 4 servizi? Allo stesso modo, si conferma che per il punto A1.2 “Valutazione delle modalità adottate allo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera” della tabella a p. 31, occorre analizzare n. 2 servizi di punta per la progettazione e di n. 2 servizi di punta per la direzione lavori, per un totale di 4 servizi? 3. Si chiede cortesemente, in considerazione delle tempistiche ristrette dalla pubblicazione del bando alla consegna, di poter concedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 15 gg.

Risposta : QUESITO N. 6 1. Con riferimento a quanto riportato al punto l del paragrafo 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DEL CONCORRENTE” del Disciplinare di Gara, si conferma che occorre presentare n. 2 servizi di punta per la progettazione e n. 2 servizi di punta per la direzione lavori, per un totale di 4 servizi di punta, riferiti esclusivamente alla categoria d’opera Edilizia? 2. In merito al punto A1.1 “Rispondenza dei 2 servizi di punta dichiarati in sede di requisiti tecnici obbligatori agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista edilizia scolastica sostenibile e dei CAM” della tabella a p. 30 del Disciplinare di Gara, si conferma che occorre analizzare sotto il suddetto criterio A1.1 n. 2 servizi di punta per la progettazione e n. 2 servizi di punta per la direzione lavori, per un totale di 4 servizi? Allo stesso modo, si conferma che per il punto A1.2 “Valutazione delle modalità adottate allo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera” della tabella a p. 31, occorre analizzare n. 2 servizi di punta per la progettazione e di n. 2 servizi di punta per la direzione lavori, per un totale di 4 servizi? 3. Si chiede cortesemente, in considerazione delle tempistiche ristrette dalla pubblicazione del bando alla consegna, di poter concedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 15 gg. RISPOSTA N. 6 Vedasi risposta al quesito n. 1 del documento riepilogativo quesiti. Al momento il Comune committente sta valutando se concedere o meno la proroga.

Chiarimento PI204821-20

Ultimo aggiornamento: 30/07/2020 14:38

Domanda : Si chiede in merito al documento "Corrispettivi da dm": - perchè non è presente la categoria d'opera IA.01(Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio) - perche non sono presenti le classi IA.03 e/o IA.04 (IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso) mentre invece è presente la classe IB.08 non oggetto di bando; - perche tra le prestazioni non è contemplata la progettazione per l'ottenimento della certificazione (CasaClima, Leed, ecc....) prevista obbligatoriamente da bando. Grazie

Risposta : QUESITO N. 5 Si chiede in merito al documento "Corrispettivi da dm": - perchè non è presente la categoria d'opera IA.01(Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio) - perchè non sono presenti le classi IA.03 e/o IA.04 (IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e ostruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso) mentre invece è presente la classe IB.08 non oggetto di bando; - perchè tra le prestazioni non è contemplata la progettazione per l'ottenimento della certificazione (CasaClima, Leed, ecc....) prevista obbligatoriamente da bando. RISPOSTA N. 5: L'individuazione delle categorie è stata fatta sulla base del Progetto di fattibilità e ai sensi del D.M. 17/06/2016 e relativi Allegati. Si riporta l’art.8 del suddetto decreto, integralmente ripreso all’art.4 del Capitolato: “(...)La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi è stabilita nella tavola Z-1 allegata al D.M. 17 Giugno 2016, e smi, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.(...)” Per quel che riguarda l’ultimo punto del quesito, si precisa che la progettazione per l'ottenimento della certificazione (CasaClima, Leed, ecc.…) è parte della Prestazione progettazione nel suo complesso e per i vari aspetti (edilizia, impiantistica, ecc) A tal fine si riportano anche i seguenti articoli del capitolato: Art.2: "(…) Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare e dalle norme vigenti in materia. (…)" Art.6: "(…) Il concorrente incaricato è tenuto all'espletamento delle prestazioni professionali di seguito specificate e dettagliate nelle tabelle riportate al paragrafo precedente, a titolo indicativo ma non esaustivo, in quanto la prestazione deve intendersi regolarmente compiuta e funzionale secondo la “regola d’arte”.

Chiarimento PI206083-20

Ultimo aggiornamento: 27/07/2020 17:04

Domanda : Con riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro ed in particolare relativamente a quanto riportato al punto f) ovvero alla figura del professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, si chiede se: - l'avere l'accreditamento secondo UNI 11339:2009 settore civile conforme allo schema Accredia in materia di Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) redatto ai sensi dell’art.12, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102, rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente assolve alla verifica del requisito richiesto; - l'avere accreditamento quale Valutatore del sistema di certificazione energetica degli edifici - SACE, riconosciuta dal Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management, - SECEM, qualifica rilasciata da CERMET (soggetto accreditato ai sensi della ISO 17024) che abilita il soggetto come ispettore per il controllo dei certificati energetici emessi in regione; assolve alla verifica del requisito.

Risposta : QUESITO N. 4 Con riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro ed in particolare relativamente a quanto riportato al punto f) ovvero alla figura del professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, si chiede se: l'avere l'accreditamento secondo UNI 11339:2009 settore civile conforme allo schema Accredia in materia di Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) redatto ai sensi dell’art.12, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102, rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente assolve alla verifica del requisito richiesto; l'avere accreditamento quale Valutatore del sistema di certificazione energetica degli edifici - SACE, riconosciuta dal Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management, - SECEM, qualifica rilasciata da CERMET (soggetto accreditato ai sensi della ISO 17024) che abilita il soggetto come ispettore per il controllo dei certificati energetici emessi in regione; assolve alla verifica del requisito. RISPOSTA N. 4 Si veda la risposta al quesito n. 3 nel documento riepilogativo quesiti.

Chiarimento PI201056-20

Ultimo aggiornamento: 27/07/2020 17:03

Domanda : in merito al requisito richiesto per il professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici si chiede se il certificato EGE civile è idoneo. In alternativa si chiede se la qualifica di Esperto CasaClima Junior è idoneo.

Risposta : QUESITO N. 3 In merito al requisito richiesto per il professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici si chiede se il certificato EGE civile è idoneo. In alternativa si chiede se la qualifica di Esperto CasaClima Junior è idoneo. RISPOSTA N. 3 Per il requisito oggetto della richiesta di chiarimento e cioè: art. 7.1. del Disciplinare lettera f): Per il/i professionista/i che espleta/no l’incarico di cui al precedente punto 6: Il requisito richiesto è il possesso di specifico certificato di accreditamento certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente (…) secondo quanto stabilito nel punto 2.6.1 del DM 10/11/2017 che si riporta integralmente: “2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti Viene attribuito un punteggio premiante pari a .... (40) alla proposta redatta da: un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well); una qualunque struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) al cui interno sia presente almeno un professionista di cui al punto precedente. Verifica: le società di progettazione presentano il profilo curriculare dei professionisti di cui é composta e presentano i relativi attestati di certificazione in corso di validità, ovvero con i crediti di mantenimento professionale in regola. I singoli progettisti presentano il proprio c.v. e l'attestato di certificazione in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola)”.

Chiarimento PI200622-20

Ultimo aggiornamento: 27/07/2020 17:01

Domanda : Con riferimento al disciplinare di gara art.16 Contenuto Busta Tecnica criterio A1 si chiede: 1) cosa si intende per scheda tecnica numerata? di quante pagine può/deve essere composta? 2 alla voce relazione descrittiva cosa si intende per cartelle in formato A4? corrispondono ad un foglio di due pagine o ad una pagina? 3) e' possibile impaginare la relazione descrittiva su un foglio in formato A3 con la corrispondenza 2 pagine A4 = 1 Pag.A3? 4) Con riferimento al criterio A2 e successivo C1 nella compilazione del curriculum in formato europeo è possibile e semplificare la struttura riducendo le voci a quelle relative al tema di gara?

Risposta : QUESITO N. 2 Con riferimento al disciplinare di gara art.16 Contenuto Busta Tecnica criterio A1 si chiede: 1) cosa si intende per scheda tecnica numerata? di quante pagine può/deve essere composta? 2) alla voce relazione descrittiva cosa si intende per cartelle in formato A4? corrispondono ad un foglio di due pagine o ad una pagina? 3) e' possibile impaginare la relazione descrittiva su un foglio in formato A3 con la corrispondenza 2 pagine A4 = 1 Pag.A3? 4) Con riferimento al criterio A2 e successivo C1 nella compilazione del curriculum in formato europeo è possibile e semplificare la struttura riducendo le voci a quelle relative al tema di gara? RISPOSTA N. 2 1) Per il criterio A1 riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicata al Punto 18.1 lett. A1 è richiesta la Descrizione di n. 2 servizi di punta dichiarati (2 per la Progettazione e 2 per la Direzione Lavori). Per ciascun servizio è richiesta una SCHEDA sintetica – considerata corrispondente massimo ad un foglio formato A4, utilizzato in fronte e retro. Le schede sono numerate per i diversi servizi e per il n. di pagine. 2) Una cartella in formato A4 è considerata corrispondente ad un foglio A4, utilizzato in fronte retro, nel font e dimensione specificate e cioè, carattere tahoma 10, interlinea 1. 3) No, la Relazione è massimo di due cartelle (vedi sopra), quindi due fogli A4 in fronte retro, ma alla relazione possono essere allegati elaborati grafici/fotografici per un massimo di 2, in formato A3. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari. 4) L’unica prescrizione riportata dal Disciplinare è che il Curriculum sia in formato Europeo. La Valutazione dei curriculum avverrà (come specificato nei Documenti di gara) in relazione alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto.

Chiarimento PI197943-20

Ultimo aggiornamento: 27/07/2020 17:00

Domanda : In riferimento all'art. 7.3, lett. l), del Disciplinare di Gara si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) se i n. 2 servizi di Direzione Lavori possono coincidere con i n. 2 servizi di Progettazione, fermo restando, ovviamente, che siano stati espletati entrambi i servizi (Progettazione e Direzione Lavori); 2) In caso di risposta negativa al quesito 1) , si chiede, dal momento che l'offerta tecnica prevede la presentazione di soli 2 servizi, se essi potranno essere scelti a discrezione del concorrente tra quelli presentanti; 3) Se è sufficiente che i servizi di punta contengano solo alcune delle categorie a base di gara (esempio E.08, S.03, IA.02 e NON IB.08) oppure se debbano essere presentati n. 2 servizi di punta (eventualmente sia per la Progettazione che per la Direzione Lavori) per ciascuna singola categoria; 4) Qualora i servizi di punta siano solo 2 e debbano contenere tutte le categorie a base di gara, si chiede di specificare come interpretare la prescrizione "nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito di cui alla precedenti lett. i) ed l) in relazione alle prestazioni che intende eseguire", in quanto in tale ipotesi la prescrizione non avrebbe senso. In ogni caso, nel rispetto della par condicio, si chiede si specificare in maniera chiara e cristallina il requisito esatto richiesto, dal momento che è stato modificato il testo del Bando Tipo ANAC e non appare chiaro. In attesa di cortese riscontro si porgono i più distinti saluti.

Risposta : QUESITO N. 1 In riferimento all'art. 7.3, lett. l), del Disciplinare di Gara si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) se i n. 2 servizi di Direzione Lavori possono coincidere con i n. 2 servizi di Progettazione, fermo restando, ovviamente, che siano stati espletati entrambi i servizi (Progettazione e Direzione Lavori); 2) In caso di risposta negativa al quesito 1), si chiede, dal momento che l'offerta tecnica prevede la presentazione di soli 2 servizi, se essi potranno essere scelti a discrezione del concorrente tra quelli presentanti; 3) Se è sufficiente che i servizi di punta contengano solo alcune delle categorie a base di gara (esempio E.08, S.03, IA.02 e NON IB.08) oppure se debbano essere presentati n. 2 servizi di punta (eventualmente sia per la Progettazione che per la Direzione Lavori) per ciascuna singola categoria; 4) Qualora i servizi di punta siano solo 2 e debbano contenere tutte le categorie a base di gara, si chiede di specificare come interpretare la prescrizione "nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito di cui alla precedenti lett. i) ed l) in relazione alle prestazioni che intende eseguire", in quanto in tale ipotesi la prescrizione non avrebbe senso. In ogni caso, nel rispetto della par condicio, si chiede si specificare in maniera chiara e cristallina il requisito esatto richiesto, dal momento che è stato modificato il testo del Bando Tipo ANAC e non appare chiaro. RISPOSTA N. 1 In riferimento all'art. 7.3, lett. l), del Disciplinare di Gara si precisa: I 2 servizi “di punta” di ingegneria e architettura per ciascuna prestazione (n. 2 per la progettazione e n. 2 per la direzione lavori), devono essere posseduti per lavori analoghi a quelli oggetto dell’affidamento (edilizia scolastica), per dimensione e caratteristiche tecniche. Non si richiede la suddivisione nelle singole categorie: E.08 Edilizia, S.03 Strutture, ecc. L’importo complessivo dei lavori analoghi a quelli oggetto dell’affidamento - riferito alla somma di tutti i servizi di punta dichiarati (2 per la progettazione e 2 per la Direzione lavori – deve essere pari almeno allo 0,80 del valore complessivo dei lavori che si vanno ad affidare (pari a € 3.883.844,36). I 2 servizi “di punta” di ingegneria e architettura per ciascuna prestazione (n. 2 per la progettazione e n. 2 per la direzione lavori), possono anche coincidere se si sono effettuati entrambe le prestazioni professionali (Progettazione e Direzione lavori). Come precisato nel Disciplinare di gara (art. 7.3) i servizi di punta dichiarati saranno successivamente oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica. Nello specifico: Quesito 1.1 “In riferimento all'art. 7.3, lett. l), del Disciplinare di Gara si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) se i n. 2 servizi di Direzione Lavori possono coincidere con i n. 2 servizi di Progettazione, fermo restando, ovviamente, che siano stati espletati entrambi i servizi (Progettazione e Direzione Lavori); Risposta: Si, il concorrente deve possedere 2 servizi di punta per la Progettazione e 2 per la Direzione lavori i quali possono “coesistere” sullo stesso lavoro: in questo senso i due servizi possono coincidere, se si intende che per lo stesso lavoro sia stata effettuata sia la Progettazione che la Direzione lavori. L’importo complessivo riferito a tutti i servizi (sommando quelli relativi alla progettazione e alla Direzione lavori) deve essere pari almeno lo 0,80 del valore complessivo dei lavori che si vanno ad affidare (pari a € 3.883.844,36) Quesito 1.2 2) In caso di risposta negativa al quesito 1), si chiede, dal momento che l'offerta tecnica prevede la presentazione di soli 2 servizi, se essi potranno essere scelti a discrezione del concorrente tra quelli presentanti; Risposta: La risposta al chiarimento 1.1. è positiva. Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara (art. 7.3) e quindi, in sede di offerta tecnica, tutti i servizi di punta dichiarati saranno oggetto di valutazione. Quesito 1.3 3) Se è sufficiente che i servizi di punta contengano solo alcune delle categorie a base di gara (esempio E.08, S.03, IA.02 e NON IB.08) oppure se debbano essere presentati n. 2 servizi di punta (eventualmente sia per la Progettazione che per la Direzione Lavori) per ciascuna singola categoria Risposta: I servizi di punta devono essere posseduti “per lavori analoghi a quelli oggetto dell’affidamento (edilizia scolastica), per dimensione e caratteristiche tecniche di importo complessivo riferito a tutti i servizi pari almeno lo 0,80 il valore complessivo dei lavori che si vanno ad affidare”. Quesito1.4 4) Qualora i servizi di punta siano solo 2 e debbano contenere tutte le categorie a base di gara, si chiede di specificare come interpretare la prescrizione "nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito di cui alla precedenti lett. i) ed l) in relazione alle prestazioni che intende eseguire", in quanto in tale ipotesi la prescrizione non avrebbe senso. In ogni caso, nel rispetto della par condicio, si chiede si specificare in maniera chiara e cristallina il requisito esatto richiesto, dal momento che è stato modificato il testo del Bando Tipo ANAC e non appare chiaro. In attesa di cortese riscontro si porgono i più distinti saluti. Risposta: Si veda la risposta ai quesiti 1.1. e 1.3.

Ultimo aggiornamento: 08-01-2021, 12:12