Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in essere, siamo a formulare di seguito alcune segnalazioni in merito alla documentazione di gara con richiesta di rettifica ed alcune richieste di chiarimento in merito ad aspetti della documentazione tecnica. 1. Con riferimento alla durata del contratto, viene formulata una distinzione tra la durata dell’accordo quadro (48 mesi) e la durata dei contratti derivati, stabilita in 36 mesi (con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi) dall’adesione all’accordo quadro. Si presume che la stipula della Convenzione per la gestione congiunta della procedura di acquisto da parte delle ASP Distretto di Fidenza, Carlo Sartori e Don Cavalletti sia scaturita da una prossima scadenza dei contratti in essere per le 3 ASP, di conseguenza si ritiene più corretto, come avviene generalmente, avere una durata dell’accordo quadro di 12/24 mesi. In caso contrario, si creerebbe una condizione contrattuale per la quale, potenzialmente, una delle 3 ASP potrebbe vincolarsi all’accordo quadro anche a 47 mesi dalla stipula, per definire un contratto della durata di 3+3 anni, e quindi trovare la copertura per una fornitura a quasi 10 anni dall’offerta originaria. Si ritiene che tale situazione, in assenza di indicazioni sulla scadenza degli attuali rapporti contrattuali, possa creare una indeterminatezza dell’impegno contrattuale. 2. Con riferimento alla campionatura dei prodotti, articolo 13 del disciplinare di gara, viene previsto: “per i prodotti per i quali sono richieste più taglie, la campionatura deve essere riferita alla taglia Media (L)”. Dato che si fa riferimento alla taglia Media ma viene poi riportata un’indicazione (L) solitamente riferita alla taglia Large, siamo a chiedere conferma di quale taglia di prodotto si intenda. 3. Con riferimento alla campionatura dei prodotti, articolo 13 del disciplinare di gara, si chiede comunque se la stessa debba riferirsi a tutti i prodotti richiesti in offerta (sempre all’articolo 13 è prevista la dicitura “La campionatura deve essere riferita a ogni tipologia di prodotto oggetto di gara e quindi anche alle tipologie di prodotto non oggetto di sperimentazione” che può sembrare in contrasto con l’affermazione presente nello stesso articolo 13 “Per i prodotti per i quali sono richieste più taglie, la campionatura deve essere riferita alla taglia Media (L).” oppure solo ad una parte dei prodotti di offerta. Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, i quali hanno un peso preponderante nell’aggiudicazione della procedura di gara e pertanto devono essere oggetto di valutazione imparziale ed oggettiva, si evidenziano una serie di parametri per i quali si ritiene necessaria una ridefinizione/correzione, al fine di garantire una oggettiva valutazione dei prodotti. 4. Con riferimento al criterio 1.1 Permanenza della permeabilità ai liquidi in seguito a versamenti ripetuti, capacità e velocità di assorbimento, non viene specificato né come verrà effettuata la prova né quanto liquido verrà versato né la distanza temporale tra un versamento ed il successivo. Si chiede pertanto di dettagliare la modalità di effettuazione della prova e la ripartizione del punteggio nei differenti parametri di valutazione. 5. Con riferimento al criterio 1.2 Traspirabilità e mantenimento della superficie asciutta non è chiaro come verrà effettuata la valutazione al banco, sia della traspirabilità sia del mantenimento della superficie asciutta. 6. Con riferimento al criterio 1.3 Compattezza, ingombro, stabilità del materassino e distribuzione dei liquidi anche in questo caso, non viene specificato con quale criterio i commissari valuteranno gli aspetti indicati 7. Con riferimento al criterio 1.4 Presenza e funzionalità degli inserti elastici in zona addominale e lombare, presenza di barriere elastiche morbide ed efficaci; assenza di scalino sul lato posteriore prodotto si chiede di specificare come verrà valutata la funzionalità degli elastici in zona addominale. Si evidenzia inoltre che nelle specifiche di prodotto non è richiesta la presenza di elastici in zona lombare, pertanto tale valutazione non è coerente con le specifiche richieste per il prodotto. 8. Con riferimento al criterio 1.5 Tracciabilità e identificabilità del prodotto: identificabilità del prodotto anche da piegato (codice gocce/colore/nome, ecc), facilità identificazione del lotto di produzione anche da prodotto bagnato si evidenzia che la identificabilità del prodotto con le modalità sopra indicate, identifica una caratteristica propria dei prodotti dell’attuale vostro fornitore; pertanto una descrizione di questo tipo, identificando un chiaro collegamento con i prodotti di un’azienda concorrente, andrebbe rimosso dai criteri di valutazione, per la par condicio intrinseca nella procedura di gara; 9. Con riferimento al criterio 1.6 Identificabilità della cintura, facilità di apertura, tenuta e riposizionabilità, qualità della saldatura della stessa con il dispositivo siamo a chiedere cosa si intende con “identificabilità della cintura” e come verrà valutata, atteso che il prodotto in questione si identifica chiaramente per la presenza della cintura di fissaggio 10. Con riferimento al criterio 1.7 Presenza di indicatore di cambio preferibilmente a viraggio per tutta la lunghezza del materassino si riscontra che la specifica indicazione della preferenza per un sistema “a viraggio” costituisce la riproposizione di una caratteristica propria dei prodotti dell’attuale fornitore; si ritiene più opportuno inserire una valutazione chiara ed oggettiva della funzionalità dell’indicatore di cambio piuttosto che indicare una preferenza per una caratteristica che agevola un determinato prodotto; 11. Con riferimento al criterio 1.8 Assenza di sostanze additive quai estratti o profumazioni, eventuale presenza di certificazioni di qualità rilasciate da enti indipendenti si chiede se le certificazioni di qualità dell’azienda (ISO 9001, …) sono indicate per il criterio (ma nel qual caso non vi è attinenza con il prodotto specifico) o se invece ci si riferisce a certificazioni di qualità attinenti la presenza o meno si sostanze additive quali estratti o profumazioni, ma in questo caso si tratterebbe di mere attestazioni di enti indipendenti e non di certificazioni di qualità. Si attendono specifiche in merito. 12. Con riferimento al criterio 2.1 Traspirabilità di tutto corpo del prodotto incluse le bande laterali di fissaggio, si chiede di specificare come verrà valutata tale caratteristica. 13. Con riferimento al criterio 2.2 Presenza e funzionalità degli inserti elastici in zona addominale e lombare per migliore vestibilità, presenza di barriere elastiche morbide ed efficaci; assenza di scalino sul lato posteriore del prodotto si chiede di specificare come verrà valutata la funzionalità degli elastici in zona addominale. Si evidenzia inoltre che nelle specifiche di prodotto non è richiesta la presenza di elastici in zona lombare, pertanto tale valutazione non è coerente con la richiesta del prodotto. 14. Con riferimento al criterio 2.5 Presenza di indicatore di cambio, preferibilmente a viraggio per tutta la lunghezza del materassino,resistenza e morbidezza dei materiali esterni, anatomicità, ridotto ingombro, assenza materiale in eccesso, silenziosità del rivestimento e finiture complessive si riscontra che la specifica indicazione della preferenza per un sistema “a viraggio” costituisce la riproposizione di una caratteristica propria dei prodotti dell’attuale fornitore; si ritiene più opportuno inserire una valutazione chiara ed oggettiva della funzionalità dell’indicatore di cambio piuttosto che indicare una preferenza per una caratteristica che agevola un determinato prodotto; inoltre vi sono aspetti di valutazione estremamente soggettivi ed indeterminati quali: morbidezza dei materiali esterni, silenziosità del rivestimento e finiture complessive, caratteristiche generali e soggettive, che non permettono quindi una corretta ponderazione del prodotto da offrire. Per tutto quanto sopra si chiede di eliminare il criterio di valutazione. 15. Con riferimento al criterio 2.6 Assenza di sostanze additive quali estratti o profumazioni, eventuale presenza di certificazioni di qualità rilasciate da enti indipendenti si chiede se le certificazioni di qualità dell’azienda (ISO 9001, …) sono indicate per il criterio (ma nel qual caso non vi è attinenza con il prodotto specifico) o se invece ci si riferisce a certificazioni di qualità attinenti la presenza o meno si sostanze additive quali estratti o profumazioni, ma in questo caso si tratterebbe di mere attestazioni di enti indipendenti e non di certificazioni di qualità. Si attendono specifiche in merito. 16. Con riferimento al criterio 3.1 Traspirabilità e fisioanatomicità dell'ausilio non è chiaro come verrà effettuata la valutazione al banco della traspirabilità del prodotto. 17. Con riferimento al criterio 3.3 Identificabilità del prodotto e qualità del confezionamento primario: facile identificabilità del prodotto sia aperto che piegato sui carrelli, con lotto di produzione visibile anche da prodotto bagnato, codice gocce/colore. Identificabilità della busta primaria, facilità di apertura, presenza di eventuale maniglia per migliore maneggevolezza e valutazione della sua forma e ingombro per agevole stoccaggio si evidenzia come la richiesta specifica di con lotto di produzione visibile anche da prodotto bagnato identifica una caratteristica propria dei prodotti dell’attuale fornitore, con riferimento, nel caso specifico, ad un parametro (il lotto di produzione sul prodotto bagnato) non strettamente necessario per la rintracciabilità del prodotto (obiettivo principale della presenza del numero di lotto) che deve essere garantita a prescindere dal fornitore di un dispositivo medico (mediante numero di lotto sulla confezione). 18. Con riferimento al criterio 3.4 Presenza di indicatore di cambio preferibilmente a viraggio per tutta la lunghezza del materassino,resistenza e morbidezza dei materiali esterni, anatomicità, silenziosità del rivestimento e finiture complessive si riscontra che la specifica indicazione della preferenza per un sistema “a viraggio” costituisce la riproposizione di una caratteristica propria dei prodotti dell’attuale fornitore; si ritiene più opportuno inserire una valutazione chiara ed oggettiva della funzionalità dell’indicatore di cambio piuttosto che indicare una preferenza per una caratteristica che agevola un determinato prodotto; inoltre vi sono aspetti di valutazione estremamente soggettivi ed indeterminati quali: morbidezza dei materiali esterni, silenziosità del rivestimento e finiture complessive, caratteristiche generali e soggettive, che non permettono quindi una corretta ponderazione del prodotto da offrire. Per tutto quanto sopra si chiede di eliminare il criterio di valutazione. 19. Con riferimento al criterio 3.6 e 4.2 “Assenza di sostanze additive quali estratti o profumazioni, eventuale presenza di certificazioni da enti indipendenti” si chiede di specificare quale peso hanno nella valutazione la presenza di certificazioni indipendenti, così da poterne ponderare la realizzabilità. 20. Con riferimento al criterio 5.1 Morbidezza del tessuto soprattutto al girocoscia e girovita, qualità delle finiture e della struttura elastica, vestibilità ed efficacia di mantenimento del corretto posizionamento; verifica segni identificativi taglia si segnala che la vestibilità ed efficacia di mantenimento del corretto posizionamento sono caratteristiche che possono essere apprezzate soltanto con verifiche su ospite e verificando i prodotti dei differenti concorrenti sullo stesso/i ospite/i mentre invece il disciplinare prevede solo la prova a banco. Si chiede pertanto di rettificare la modalità di verifica. 21. Con riferimento al criterio 9.1 Efficacia nella detersione, grado di umidità all'estrazione, presenza di profumazione delicata non intensa, resistenza alle trazioni, presenza di goffratura per facilitare rimozione sporco si evidenzia che la presenza di goffratura identifica una caratteristica propria di un solo fornitore e pertanto, laddove si deve valutare la funzionalità di un prodotto, la stessa deve guidare la valutazione e non i principi che si presuppone possano determinare tale funzionalità. Pertanto, al fine di assicurare la par condicio tra i partecipanti, si chiede di eliminare la parte relativa a presenza di goffratura per facilitare rimozione sporco 22. Con riferimento al criterio 9.3, 10.3, 11.3, 12,3, 13.2 “presenza di eventuale certificazione da ente indipendente” si chiede di specificare a quale tipologia di certificazione si fa riferimento, atteso che, per come è formulata, la specifica ha carattere troppo vago ed ampio. 23. Con riferimento al criterio 14.1 Presenza eventuale di più strati di polpa di cellulosa esterna con polietilene presente internamente per adeguata protezione e possibile riutilizzo si fa presente che utilizzare quale criterio premiante la possibilità di riutilizzo di un prodotto monouso come la Bavaglia, in un contesto come l’attuale di assoluta attenzione e scrupolo a tutte le procedure di igiene, sembra illogico e pertanto se ne chiede la rettifica. 24. Con riferimento ai prodotti oggetto di verifiche a banco ed assegnazione di conseguenza del punteggio tecnico, si segnala che per quanto riguarda i Pannoloni a Mutandina è stato scelto il prodotto “taglia Media” ma la taglia Media non è la taglia più rappresentativa a livello di consumi. Si ritiene logico, nel caso si debba limitare la valutazione ad una sola taglia per tipologia di prodotto, utilizzare la taglia più rappresentativa in termini di consumi e quindi nel caso dei Pannoloni Mutandina la taglia Large. 25. Con riferimento ai prodotti oggetto di verifiche a banco, per quanto riguarda i Pannoloni Sagomati, a pagina 28 del Disciplinare di gara, viene identificato per le verifiche a banco la tipologia “per incontinenza di grado molto grave” ma tale tipologia non risulta elencata nei prodotti oggetto di offerta previsti nell’allegato 6 “Modulo prodotti e prezzi”. Si chiede pertanto di rettificare identificando una tipologia di pannolone sagomato tra quelli oggetto di offerta. 26. Con riferimento ai consumi presunti, insieme agli allegati 5 e 6 “Moduli prodotti e campionature” , sono riportati i consumi specifici dell’anno 2019 della ASP Distretto di Fidenza (prospetto costi e consumi 2019). Si ritiene tale modulo molto utile ed importante per la corretta formulazione dell’offerta, in considerazione anche del tetto di spesa forfetario giornaliero, e quindi, per par condicio tra tutti i partecipanti, si chiede di poter disporre dello stesso prospetto anche per le ASP Carlo Sartori e Don Cavalletti. In considerazione della numerosità ed oggettività dei chiarimenti richiesti, dell’impatto che gli stessi hanno sulla definizione della migliore offerta da parte dei concorrenti, della necessità potenziale di predisposizione di certificazioni da enti indipendenti, le quali richiedono non poco tempo, nonché dell’importanza della procedura pubblica di acquisto in questione, si chiede, al fine di permettere la migliore e più equa partecipazione di tutte le aziende, la sospensione dei termini di presentazione delle offerte, in attesa della pubblicazione dei chiarimenti o, in alternativa, il posticipo dei termini di almeno 3 settimane, anche in considerazione dell’attuale periodo feriale. Sentitamente si ringrazia per l’attenzione che verrà posta alle nostre segnalazioni. Cordiali saluti
Risposta : 1) Non si ritiene sussistano motivazioni per discostarsi da quanto disposto negli atti di gara. 2) L’indicazione della taglia Media (L) configura un refuso. Oggetto di sperimentazione sarà la sola taglia Media (M); 3)La campionatura deve essere riferita a tutti i prodotti richiesti in offerta. La sperimentazione sarà effettuata invece con riferimento alla sola taglia Media (M). 4) Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara. 5)Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara; 6)Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara. 7)La mancata indicazione nelle specifiche di prodotto della presenza di elastici in zona lombare costituisce un refuso. Essa pertanto è da considerarsi caratteristica minima del prodotto offerto; 8)Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara; 9)Per identificabilità della cintura si intende la facile e rapida individuazione della cintura stessa; 10)Nel criterio 1.7 il periodo “preferibilmente a viraggio” non è vincolante, ma sarà oggetto di valutazione la presenza dell’indicatore di cambio per tutta la lunghezza del materassino e la rapida, chiara e immediata identificazione del momento in cui è necessario procedere con il cambio del presidio; 11)Le certificazioni sull’assenza degli additivi quali estratti o profumazioni possono essere sostituite da attestazioni di organismo indipendente qualificato; 12)Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara. 13)La mancata indicazione nelle specifiche di prodotto della presenza di elastici in zona lombare costituisce un refuso. Essa pertanto è da considerarsi caratteristica minima del prodotto offerto; 14)Nel criterio 2.5 il periodo “preferibilmente a viraggio”. non è vincolante, ma sarà oggetto di valutazione la presenza dell’indicatore di cambio per tutta la lunghezza del materassino e la rapida, chiara e immediata identificazione del momento in cui è necessario procedere con il cambio del presidio; 15)Le certificazioni sull’assenza degli additivi quali estratti o profumazioni possono essere sostituite da attestazioni di organismo indipendente qualificato; 16)Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara; 17) Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara. 18)Nel criterio 3.4 il periodo “preferibilmente a viraggio”. non è vincolante, ma sarà oggetto di valutazione la presenza dell’indicatore di cambio per tutta la lunghezza del materassino e la rapida, chiara e immediata identificazione del momento in cui è necessario procedere con il cambio del presidio; 19)Le certificazioni richieste sono da intendersi relative alla qualità dei prodotti, tali certificazioni possono essere sostituite da attestazioni di organismo indipendente qualificato. 20)Il criterio di cui al punto 5.1 sarà oggetto di verifica su ospite; 21)La presenza della goffratura non sarà oggetto di valutazione bensì saranno oggetto di valutazione tutte le altre caratteristiche indicate nel disciplinare di cui al criterio 9.1; 22)Le certificazioni richieste sono da intendersi relative alla qualità dei prodotti; 23): Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara. 24)Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara. 25)Vedi risposta a quesito precedente; 26)Non si ritiene sussistano i presupposti per accogliere l’istanza; 27)Non si ritiene sussistano i presupposti per accogliere l’istanza;