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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE
Ente appaltanteAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'DISTRETTO DI FIDENZA'
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.514.604,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema16/07/2020
Termine richiesta chiarimenti24/08/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte02/09/2020 12:00
Apertura busta amministrativa03/09/2020 10:00
Data chiusura procedura19/03/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bertucci Paolo

telefono: 0524202711

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE

CIG: 8362366AB8

Chiarimenti

Chiarimento PI224414-20

Ultimo aggiornamento: 26/08/2020 11:10

Domanda : Spettabile Amministrazione, nell’allegato 5 “modulo prodotti e campionatura” si chiede di compilare la colonna “ditta produttrice”. Si chiede di confermare che ‘produttore’ sia da intendersi come ‘fabbricante’, ovvero l’azienda responsabile dell’immissione in commercio con il proprio marchio commerciale degli articoli offerti in gara. Distinti saluti.

Risposta : la ditta produttrice è da intendere come ditta fabbricante cioè chi fabbrica il bene

Chiarimento PI219751-20

Ultimo aggiornamento: 25/08/2020 17:48

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in essere, siamo a formulare di seguito alcune segnalazioni in merito alla documentazione di gara con richiesta di rettifica ed alcune richieste di chiarimento in merito ad aspetti della documentazione tecnica. 1. Con riferimento alla durata del contratto, viene formulata una distinzione tra la durata dell’accordo quadro (48 mesi) e la durata dei contratti derivati, stabilita in 36 mesi (con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi) dall’adesione all’accordo quadro. Si presume che la stipula della Convenzione per la gestione congiunta della procedura di acquisto da parte delle ASP Distretto di Fidenza, Carlo Sartori e Don Cavalletti sia scaturita da una prossima scadenza dei contratti in essere per le 3 ASP, di conseguenza si ritiene più corretto, come avviene generalmente, avere una durata dell’accordo quadro di 12/24 mesi. In caso contrario, si creerebbe una condizione contrattuale per la quale, potenzialmente, una delle 3 ASP potrebbe vincolarsi all’accordo quadro anche a 47 mesi dalla stipula, per definire un contratto della durata di 3+3 anni, e quindi trovare la copertura per una fornitura a quasi 10 anni dall’offerta originaria. Si ritiene che tale situazione, in assenza di indicazioni sulla scadenza degli attuali rapporti contrattuali, possa creare una indeterminatezza dell’impegno contrattuale. 2. Con riferimento alla campionatura dei prodotti, articolo 13 del disciplinare di gara, viene previsto: “per i prodotti per i quali sono richieste più taglie, la campionatura deve essere riferita alla taglia Media (L)”. Dato che si fa riferimento alla taglia Media ma viene poi riportata un’indicazione (L) solitamente riferita alla taglia Large, siamo a chiedere conferma di quale taglia di prodotto si intenda. 3. Con riferimento alla campionatura dei prodotti, articolo 13 del disciplinare di gara, si chiede comunque se la stessa debba riferirsi a tutti i prodotti richiesti in offerta (sempre all’articolo 13 è prevista la dicitura “La campionatura deve essere riferita a ogni tipologia di prodotto oggetto di gara e quindi anche alle tipologie di prodotto non oggetto di sperimentazione” che può sembrare in contrasto con l’affermazione presente nello stesso articolo 13 “Per i prodotti per i quali sono richieste più taglie, la campionatura deve essere riferita alla taglia Media (L).” oppure solo ad una parte dei prodotti di offerta. Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, i quali hanno un peso preponderante nell’aggiudicazione della procedura di gara e pertanto devono essere oggetto di valutazione imparziale ed oggettiva, si evidenziano una serie di parametri per i quali si ritiene necessaria una ridefinizione/correzione, al fine di garantire una oggettiva valutazione dei prodotti. 4. Con riferimento al criterio 1.1 Permanenza della permeabilità ai liquidi in seguito a versamenti ripetuti, capacità e velocità di assorbimento, non viene specificato né come verrà effettuata la prova né quanto liquido verrà versato né la distanza temporale tra un versamento ed il successivo. Si chiede pertanto di dettagliare la modalità di effettuazione della prova e la ripartizione del punteggio nei differenti parametri di valutazione. 5. Con riferimento al criterio 1.2 Traspirabilità e mantenimento della superficie asciutta non è chiaro come verrà effettuata la valutazione al banco, sia della traspirabilità sia del mantenimento della superficie asciutta. 6. Con riferimento al criterio 1.3 Compattezza, ingombro, stabilità del materassino e distribuzione dei liquidi anche in questo caso, non viene specificato con quale criterio i commissari valuteranno gli aspetti indicati 7. Con riferimento al criterio 1.4 Presenza e funzionalità degli inserti elastici in zona addominale e lombare, presenza di barriere elastiche morbide ed efficaci; assenza di scalino sul lato posteriore prodotto si chiede di specificare come verrà valutata la funzionalità degli elastici in zona addominale. Si evidenzia inoltre che nelle specifiche di prodotto non è richiesta la presenza di elastici in zona lombare, pertanto tale valutazione non è coerente con le specifiche richieste per il prodotto. 8. Con riferimento al criterio 1.5 Tracciabilità e identificabilità del prodotto: identificabilità del prodotto anche da piegato (codice gocce/colore/nome, ecc), facilità identificazione del lotto di produzione anche da prodotto bagnato si evidenzia che la identificabilità del prodotto con le modalità sopra indicate, identifica una caratteristica propria dei prodotti dell’attuale vostro fornitore; pertanto una descrizione di questo tipo, identificando un chiaro collegamento con i prodotti di un’azienda concorrente, andrebbe rimosso dai criteri di valutazione, per la par condicio intrinseca nella procedura di gara; 9. Con riferimento al criterio 1.6 Identificabilità della cintura, facilità di apertura, tenuta e riposizionabilità, qualità della saldatura della stessa con il dispositivo siamo a chiedere cosa si intende con “identificabilità della cintura” e come verrà valutata, atteso che il prodotto in questione si identifica chiaramente per la presenza della cintura di fissaggio 10. Con riferimento al criterio 1.7 Presenza di indicatore di cambio preferibilmente a viraggio per tutta la lunghezza del materassino si riscontra che la specifica indicazione della preferenza per un sistema “a viraggio” costituisce la riproposizione di una caratteristica propria dei prodotti dell’attuale fornitore; si ritiene più opportuno inserire una valutazione chiara ed oggettiva della funzionalità dell’indicatore di cambio piuttosto che indicare una preferenza per una caratteristica che agevola un determinato prodotto; 11. Con riferimento al criterio 1.8 Assenza di sostanze additive quai estratti o profumazioni, eventuale presenza di certificazioni di qualità rilasciate da enti indipendenti si chiede se le certificazioni di qualità dell’azienda (ISO 9001, …) sono indicate per il criterio (ma nel qual caso non vi è attinenza con il prodotto specifico) o se invece ci si riferisce a certificazioni di qualità attinenti la presenza o meno si sostanze additive quali estratti o profumazioni, ma in questo caso si tratterebbe di mere attestazioni di enti indipendenti e non di certificazioni di qualità. Si attendono specifiche in merito. 12. Con riferimento al criterio 2.1 Traspirabilità di tutto corpo del prodotto incluse le bande laterali di fissaggio, si chiede di specificare come verrà valutata tale caratteristica. 13. Con riferimento al criterio 2.2 Presenza e funzionalità degli inserti elastici in zona addominale e lombare per migliore vestibilità, presenza di barriere elastiche morbide ed efficaci; assenza di scalino sul lato posteriore del prodotto si chiede di specificare come verrà valutata la funzionalità degli elastici in zona addominale. Si evidenzia inoltre che nelle specifiche di prodotto non è richiesta la presenza di elastici in zona lombare, pertanto tale valutazione non è coerente con la richiesta del prodotto. 14. Con riferimento al criterio 2.5 Presenza di indicatore di cambio, preferibilmente a viraggio per tutta la lunghezza del materassino,resistenza e morbidezza dei materiali esterni, anatomicità, ridotto ingombro, assenza materiale in eccesso, silenziosità del rivestimento e finiture complessive si riscontra che la specifica indicazione della preferenza per un sistema “a viraggio” costituisce la riproposizione di una caratteristica propria dei prodotti dell’attuale fornitore; si ritiene più opportuno inserire una valutazione chiara ed oggettiva della funzionalità dell’indicatore di cambio piuttosto che indicare una preferenza per una caratteristica che agevola un determinato prodotto; inoltre vi sono aspetti di valutazione estremamente soggettivi ed indeterminati quali: morbidezza dei materiali esterni, silenziosità del rivestimento e finiture complessive, caratteristiche generali e soggettive, che non permettono quindi una corretta ponderazione del prodotto da offrire. Per tutto quanto sopra si chiede di eliminare il criterio di valutazione. 15. Con riferimento al criterio 2.6 Assenza di sostanze additive quali estratti o profumazioni, eventuale presenza di certificazioni di qualità rilasciate da enti indipendenti si chiede se le certificazioni di qualità dell’azienda (ISO 9001, …) sono indicate per il criterio (ma nel qual caso non vi è attinenza con il prodotto specifico) o se invece ci si riferisce a certificazioni di qualità attinenti la presenza o meno si sostanze additive quali estratti o profumazioni, ma in questo caso si tratterebbe di mere attestazioni di enti indipendenti e non di certificazioni di qualità. Si attendono specifiche in merito. 16. Con riferimento al criterio 3.1 Traspirabilità e fisioanatomicità dell'ausilio non è chiaro come verrà effettuata la valutazione al banco della traspirabilità del prodotto. 17. Con riferimento al criterio 3.3 Identificabilità del prodotto e qualità del confezionamento primario: facile identificabilità del prodotto sia aperto che piegato sui carrelli, con lotto di produzione visibile anche da prodotto bagnato, codice gocce/colore. Identificabilità della busta primaria, facilità di apertura, presenza di eventuale maniglia per migliore maneggevolezza e valutazione della sua forma e ingombro per agevole stoccaggio si evidenzia come la richiesta specifica di con lotto di produzione visibile anche da prodotto bagnato identifica una caratteristica propria dei prodotti dell’attuale fornitore, con riferimento, nel caso specifico, ad un parametro (il lotto di produzione sul prodotto bagnato) non strettamente necessario per la rintracciabilità del prodotto (obiettivo principale della presenza del numero di lotto) che deve essere garantita a prescindere dal fornitore di un dispositivo medico (mediante numero di lotto sulla confezione). 18. Con riferimento al criterio 3.4 Presenza di indicatore di cambio preferibilmente a viraggio per tutta la lunghezza del materassino,resistenza e morbidezza dei materiali esterni, anatomicità, silenziosità del rivestimento e finiture complessive si riscontra che la specifica indicazione della preferenza per un sistema “a viraggio” costituisce la riproposizione di una caratteristica propria dei prodotti dell’attuale fornitore; si ritiene più opportuno inserire una valutazione chiara ed oggettiva della funzionalità dell’indicatore di cambio piuttosto che indicare una preferenza per una caratteristica che agevola un determinato prodotto; inoltre vi sono aspetti di valutazione estremamente soggettivi ed indeterminati quali: morbidezza dei materiali esterni, silenziosità del rivestimento e finiture complessive, caratteristiche generali e soggettive, che non permettono quindi una corretta ponderazione del prodotto da offrire. Per tutto quanto sopra si chiede di eliminare il criterio di valutazione. 19. Con riferimento al criterio 3.6 e 4.2 “Assenza di sostanze additive quali estratti o profumazioni, eventuale presenza di certificazioni da enti indipendenti” si chiede di specificare quale peso hanno nella valutazione la presenza di certificazioni indipendenti, così da poterne ponderare la realizzabilità. 20. Con riferimento al criterio 5.1 Morbidezza del tessuto soprattutto al girocoscia e girovita, qualità delle finiture e della struttura elastica, vestibilità ed efficacia di mantenimento del corretto posizionamento; verifica segni identificativi taglia si segnala che la vestibilità ed efficacia di mantenimento del corretto posizionamento sono caratteristiche che possono essere apprezzate soltanto con verifiche su ospite e verificando i prodotti dei differenti concorrenti sullo stesso/i ospite/i mentre invece il disciplinare prevede solo la prova a banco. Si chiede pertanto di rettificare la modalità di verifica. 21. Con riferimento al criterio 9.1 Efficacia nella detersione, grado di umidità all'estrazione, presenza di profumazione delicata non intensa, resistenza alle trazioni, presenza di goffratura per facilitare rimozione sporco si evidenzia che la presenza di goffratura identifica una caratteristica propria di un solo fornitore e pertanto, laddove si deve valutare la funzionalità di un prodotto, la stessa deve guidare la valutazione e non i principi che si presuppone possano determinare tale funzionalità. Pertanto, al fine di assicurare la par condicio tra i partecipanti, si chiede di eliminare la parte relativa a presenza di goffratura per facilitare rimozione sporco 22. Con riferimento al criterio 9.3, 10.3, 11.3, 12,3, 13.2 “presenza di eventuale certificazione da ente indipendente” si chiede di specificare a quale tipologia di certificazione si fa riferimento, atteso che, per come è formulata, la specifica ha carattere troppo vago ed ampio. 23. Con riferimento al criterio 14.1 Presenza eventuale di più strati di polpa di cellulosa esterna con polietilene presente internamente per adeguata protezione e possibile riutilizzo si fa presente che utilizzare quale criterio premiante la possibilità di riutilizzo di un prodotto monouso come la Bavaglia, in un contesto come l’attuale di assoluta attenzione e scrupolo a tutte le procedure di igiene, sembra illogico e pertanto se ne chiede la rettifica. 24. Con riferimento ai prodotti oggetto di verifiche a banco ed assegnazione di conseguenza del punteggio tecnico, si segnala che per quanto riguarda i Pannoloni a Mutandina è stato scelto il prodotto “taglia Media” ma la taglia Media non è la taglia più rappresentativa a livello di consumi. Si ritiene logico, nel caso si debba limitare la valutazione ad una sola taglia per tipologia di prodotto, utilizzare la taglia più rappresentativa in termini di consumi e quindi nel caso dei Pannoloni Mutandina la taglia Large. 25. Con riferimento ai prodotti oggetto di verifiche a banco, per quanto riguarda i Pannoloni Sagomati, a pagina 28 del Disciplinare di gara, viene identificato per le verifiche a banco la tipologia “per incontinenza di grado molto grave” ma tale tipologia non risulta elencata nei prodotti oggetto di offerta previsti nell’allegato 6 “Modulo prodotti e prezzi”. Si chiede pertanto di rettificare identificando una tipologia di pannolone sagomato tra quelli oggetto di offerta. 26. Con riferimento ai consumi presunti, insieme agli allegati 5 e 6 “Moduli prodotti e campionature” , sono riportati i consumi specifici dell’anno 2019 della ASP Distretto di Fidenza (prospetto costi e consumi 2019). Si ritiene tale modulo molto utile ed importante per la corretta formulazione dell’offerta, in considerazione anche del tetto di spesa forfetario giornaliero, e quindi, per par condicio tra tutti i partecipanti, si chiede di poter disporre dello stesso prospetto anche per le ASP Carlo Sartori e Don Cavalletti. In considerazione della numerosità ed oggettività dei chiarimenti richiesti, dell’impatto che gli stessi hanno sulla definizione della migliore offerta da parte dei concorrenti, della necessità potenziale di predisposizione di certificazioni da enti indipendenti, le quali richiedono non poco tempo, nonché dell’importanza della procedura pubblica di acquisto in questione, si chiede, al fine di permettere la migliore e più equa partecipazione di tutte le aziende, la sospensione dei termini di presentazione delle offerte, in attesa della pubblicazione dei chiarimenti o, in alternativa, il posticipo dei termini di almeno 3 settimane, anche in considerazione dell’attuale periodo feriale. Sentitamente si ringrazia per l’attenzione che verrà posta alle nostre segnalazioni. Cordiali saluti

Risposta : 1) Non si ritiene sussistano motivazioni per discostarsi da quanto disposto negli atti di gara. 2) L’indicazione della taglia Media (L) configura un refuso. Oggetto di sperimentazione sarà la sola taglia Media (M); 3)La campionatura deve essere riferita a tutti i prodotti richiesti in offerta. La sperimentazione sarà effettuata invece con riferimento alla sola taglia Media (M). 4) Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara. 5)Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara; 6)Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara. 7)La mancata indicazione nelle specifiche di prodotto della presenza di elastici in zona lombare costituisce un refuso. Essa pertanto è da considerarsi caratteristica minima del prodotto offerto; 8)Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara; 9)Per identificabilità della cintura si intende la facile e rapida individuazione della cintura stessa; 10)Nel criterio 1.7 il periodo “preferibilmente a viraggio” non è vincolante, ma sarà oggetto di valutazione la presenza dell’indicatore di cambio per tutta la lunghezza del materassino e la rapida, chiara e immediata identificazione del momento in cui è necessario procedere con il cambio del presidio; 11)Le certificazioni sull’assenza degli additivi quali estratti o profumazioni possono essere sostituite da attestazioni di organismo indipendente qualificato; 12)Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara. 13)La mancata indicazione nelle specifiche di prodotto della presenza di elastici in zona lombare costituisce un refuso. Essa pertanto è da considerarsi caratteristica minima del prodotto offerto; 14)Nel criterio 2.5 il periodo “preferibilmente a viraggio”. non è vincolante, ma sarà oggetto di valutazione la presenza dell’indicatore di cambio per tutta la lunghezza del materassino e la rapida, chiara e immediata identificazione del momento in cui è necessario procedere con il cambio del presidio; 15)Le certificazioni sull’assenza degli additivi quali estratti o profumazioni possono essere sostituite da attestazioni di organismo indipendente qualificato; 16)Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara; 17) Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara. 18)Nel criterio 3.4 il periodo “preferibilmente a viraggio”. non è vincolante, ma sarà oggetto di valutazione la presenza dell’indicatore di cambio per tutta la lunghezza del materassino e la rapida, chiara e immediata identificazione del momento in cui è necessario procedere con il cambio del presidio; 19)Le certificazioni richieste sono da intendersi relative alla qualità dei prodotti, tali certificazioni possono essere sostituite da attestazioni di organismo indipendente qualificato. 20)Il criterio di cui al punto 5.1 sarà oggetto di verifica su ospite; 21)La presenza della goffratura non sarà oggetto di valutazione bensì saranno oggetto di valutazione tutte le altre caratteristiche indicate nel disciplinare di cui al criterio 9.1; 22)Le certificazioni richieste sono da intendersi relative alla qualità dei prodotti; 23): Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara. 24)Non si ritiene sussistano motivi per modificare quanto disposto dagli atti di gara. 25)Vedi risposta a quesito precedente; 26)Non si ritiene sussistano i presupposti per accogliere l’istanza; 27)Non si ritiene sussistano i presupposti per accogliere l’istanza;

Chiarimento PI214876-20

Ultimo aggiornamento: 25/08/2020 17:36

Domanda : Spettabile amministrazione, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti: 1) A pag. 26 del Progetto di appalto si richiede che il fornitore presenti “per ogni prodotto monouso per incontinenza la dichiarazione attestante l'assenza di lattice”. Si chiede di confermare che sia sufficiente presentare, all’interno della busta tecnica, un’unica dichiarazione che preveda tutti i codici offerti in gara. 2) A pagina 30 del Progetto di appalto (paragrafo A - categoria “Slip elastico a rete riutilizzabile”) viene richiesta la “taglia molto piccola (XS)”. Si precisa che, per questa categoria, la taglia molto piccola (XS) non è invece prevista né nella tabella riassuntiva a pag.28 del Progetto di appalto, né nei moduli 5 e 6 della presente procedura. Si chiede di confermare che trattasi di refuso. 3) A pag. 30 del Progetto di appalto (paragrafo B – categoria “Pannolone sagomato”) viene richiesto il “grado molto grave”. Si precisa che, per questa categoria, l’assorbenza “molto grave” non è invece prevista né nella tabella riassuntiva a pag.28 del Progetto di appalto, né nei moduli 5 e 6 della presente procedura. Si chiede di confermare che trattasi di refuso e di confermare che nelle prove a banco sarà valutato il “pannolone sagomato di grado grave”. 4) A Pag. 32 del Progetto di appalto (paragrafo E – categoria “Pannolino tipo assorbenti con adesivo”) si richiedono prodotti “per incontinenza leggera con elastico di fissaggio”: si chiede di confermare che la dicitura “elastico” sia un refuso e che si intenda in realtà l’adesivo di fissaggio alla biancheria intima. 5) A pag. 33 del Progetto di appalto (paragrafo G – categoria “Traversa assorbente monouso”) vengono richieste le seguenti misure: 60x60 circa, 60x40 circa, 60x60 circa. Si chiede di confermare che le misure corrette siano: 60x90 circa, 60x40circa, 60x60 circa, come specificato nella tabella riassuntiva alle pagg. 28-29 del Progetto di appalto e nei moduli 5 e 6 della presente procedura. 6) A pag. 25 (Paragrafo no.17) del Disciplinare di gara non vengono esplicitamente citate le schede tecniche dei prodotti offerti. Si chiede di confermare che le stesse siano da includere nella Busta tecnica. 7) Alle pagg. 34-35 del Progetto di appalto si richiede la conformità alla Direttiva Europea sui Cosmetici (76/768/EEC). Si fa presente che tale Direttiva è stata sostituita dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Pertanto, si chiede di aggiornare il riferimento. 8) A Pag. 16 del Disciplinare si cita: “Per i prodotti per i quali sono richieste più taglie, la campionatura deve essere riferita alla taglia Media (L)”. Si chiede di confermare che la taglia da campionare, oggetto poi di valutazione, sia la taglia Media (M). 9) A Pag. 25 (Paragrafo 17) del Disciplinare di gara si cita: “Relazione tecnica con le caratteristiche indicate al paragrafo “Criteri di valutazione” di cui all’art. 20.4”. Si chiede conferma che si intenda in realtà l’art. 19.4. 10) A Pag. 28 del Disciplinare (Paragrafo 19.2; sez. “Verifiche su ospite”) nella lista non vengono citate la crema barriera e la crema allo zinco, presenti invece nelle griglie di valutazione. Si chiede di confermare che il refuso a pag. 28. 11) Nel Disciplinare di Gara, a partire da pag.30, i sub-criteri di valutazione dei prodotti riportano: “Eventuale presenza di certificazioni da enti indipendenti”. Si chiede conferma che per “certificazioni da enti indipendenti” si intendano riconoscimenti relativi alla qualità dei prodotti e rilasciati da enti indipendenti, e non certificazioni relative all’azienda (es. SA8000, ISO9001, OHSAS 18001). 12) Nel Progetto di Appalto a pagina 35 si cita quanto segue: “le confezioni primarie dei prodotti dovranno presentare l’indicazione del codice EAN (detto anche codice a barre) per i soli prodotti per l’incontinenza (…) nonché la simbologia prevista per la corretta conservazione dei prodotti stessi”. Si chiede conferma che le indicazioni per la corretta conservazione dei prodotti possano essere espresse in etichetta con indicazioni in lingua italiana. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta : 1)Si conferma che è sufficiente presentare all’interno della busta tecnica un’unica dichiarazione attestante l’assenza di lattice con riferimento a tutti i codici dei prodotti monouso per incontinenza; 2)Si che conferma che la richiesta di fornire la taglia XS in relazione alla categoria “slip elastico a rete riutilizzabile”, previsto a pagina 30 del Progetto di appalto, configura un refuso; 3)Si conferma che l’indicazione del grado molto grave con riferimento alla categoria pannolone sagomato, contenuta a pagina 30 del Progetto di appalto, configura un refuso. Nelle prove a banco sarà oggetto di valutazione il pannolone sagomato di grado grave; 4)Si conferma che la dicitura elastico configura un refuso; Dovranno essere forniti pannolino tipo assorbente per incontinenza leggera A) con adesivo di fissaggio di tipo extra e B) con adesivo di fissaggio tipo super; 5)Le misure corrette per la categoria “Traversa assorbente monouso” sono 60x60 circa, 60x40 circa e 60x90 circa; 6)Si conferma che le schede tecniche dei prodotti offerti devono essere inserite nella Busta Tecnica; 7)Si conferma che il riferimento alla Direttiva Europea sui Cosmetici (76/768/EEC) configura un refuso. E’ necessaria la conformità al Reg. CE 1223/2009; 8)Si conferma che il riferimento alla taglia M (L) è un refuso; È necessario produrre campionatura con riferimento a tutte le taglie, ma la taglia oggetto di valutazione sarà la taglia Media (M); 9)Si veda risposta al quesito precedente; 10)Si conferma che la crema barriera e la crema allo zinco saranno oggetto di valutazione tramite verifiche su ospite; 11)Si precisa che per certificazioni di enti indipendenti debba intendersi attestazioni attinenti la qualità dei prodotti; 12)Si conferma che le indicazioni relative alla corretta conservazione dei prodotti possano essere espresse in etichetta purché le indicazioni siano in lingua italiana.

Chiarimento PI213016-20

Ultimo aggiornamento: 04/08/2020 12:03

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo cortesemente a richiederVi alcune precisazioni. Nel dettaglio: G.U.R.I. 1) Al punto IV.3) è indicato: “… Termine richiesta chiarimenti e sopralluoghi: 24/08/2020 ore 12:00 …”. Il sopralluogo è obbligatorio? Oppure trattasi di un refuso, visto che non se ne fa menzione in alcun altro passo dei documenti di gara? DISCIPLINARE DI GARA 2) A Pag. 16 - Art. 13 “Campionatura” si chiede di elencare “… alcuni esercizi commerciali in Emilia Romagna (Provincia di Parma e Piacenza) presso cui è possibile acquistare tutti gli articoli oggetto di gara …”. Considerato che aziende come la nostra, specializzata nella vendita all’Ente pubblico, possono anche non vendere gli ausili, o comunque parte di essi, nel canale privato (e a maggior ragione nel ristretto ambito territoriale di due province quali Parma e Piacenza), cortesemente domandiamo: • di poter derogare alla richiesta di indicare esercizi commerciali, o comunque di poterli segnalare anche al di fuori della regione Emilia Romagna; • di poter in alternativa indicare degli Enti pubblici ove i dispositivi siano forniti; • che venga accettata offerta anche di ausili eventualmente di nuova produzione, che potrebbero ancora non essere presenti sul mercato. Del resto la valutazione qualitativa da parte della commissione di gara non è pregiudicata, potendo oltretutto l’Ente prima valutare la campionatura e le documentazioni tecniche proposte e in fase di eventuale successiva fornitura controllare il materiale distribuito. 3) Pag. 25: “… La busta virtuale “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti […] 1) relazione tecnica, con le caratteristiche indicate al paragrafo “Criteri di valutazione” di cui all’art. 20.4 …”. Chiediamo cortese conferma intendersi l’art. 19.4 “Assistenza post-vendita e addestramento/formazione e migliorie ed innovazioni”. 4) Pag. 34: “… Per l’assegnazione dei punteggi dei criteri di valutazione di cui al punto n. 2 etc …”. Cosa si intende con “… punto n. 2 …”? Non troviamo alcun riscontro. Forse si intende il progetto tecnico di cui al punto 19.4 “Assistenza post-vendita e addestramento/formazione e migliorie ed innovazioni”? 5) Sempre a pag. 34, per l’assegnazione dei punteggi dei criteri di valutazione di cui al punto n. 2 si richiede la presentazione “… di una relazione di massimo di 5 fogli fronte/retro, formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola in lingua italiana …”. Domandiamo cortese conferma che con “… 5 fogli fronte/retro …” sia da intendersi 10 facciate, e che la copertina possa essere esclusa dal novero del numero di pagine massimo. ALLEGATO 5 – MODULO PRODOTTI E CAMPIONATURA e ALLEGATO 6 MODULO PRODOTTI E PREZZI 6) Tutte le detergenze sono da Voi indicate con unità di misura al litro, eccetto il prodotto n. 40 “Crema barriera” che è indicato con un fabbisogno di n. 45 pezzi. Si tratta forse di un refuso? Evidenziamo a questo proposito che di norma la “Crema barriera” sul mercato è disponibile in tubetto da ml. 150, così come la “Crema allo zinco 10%” (voce n. 38) della quale però indicate come unità di misura il litro. Qual è quindi l’unità di misura corretta del prodotto n. 40? 7) Siamo inoltre a domandare conferma della possibilità di presentare offerta con un unico prodotto per le voci n. 38 (“Crema allo zinco 10%”) e n. 40 (“Crema barriera”), in quanto in possesso di entrambe le caratteristiche. ALLEGATO 6 MODULO PRODOTTI E PREZZI Il file con questo nome riporta nell’intestazione “Allegato 6 – Modulo prodotti e campionatura”; considerando un refuso, chiediamo la possibilità di modificare il testo. In attesa di un Vs cortese cenno di riscontro, ci è nel frattempo gradito porgere i ns più cordiali saluti.

Risposta : 1) vedi risposta a quesito precedente; 2) non è possibile derogare all'indicazione di alcuni esercizi commerciali presso cui è possibile acquistare i prodotti oggetto di gara di cui all'art. 13 del Disciplinare; è possibile indicare esercizi commerciali ubicati anche al di fuori della Regione Emilia Romagna. Esclusivamente per prodotti non presenti nel circuito commerciale privato è possibile indicare Enti pubblici presso i quali i dispositivi siano forniti;. Non è consentito presentare offerta per ausili non ancora presenti sul mercato. 3) Il rimando all'art. 20.4 in relazione alle caratteristiche che deve possedere la relazione tecnica, secondo quanto disposto dal punto dall'art. 17 punto 1) del Disciplinare (CONTENUTO DELLA BUSTA "B"_OFFERTA TECNICA) è un refuso. Il richiamo corretto è all'art. 19.4 del Disciplinare stesso; 4) Il richiamo al punto 2 è un refuso. E' da intendersi richiamato l'art. 19.4; 5) La relazione deve avere una lunghezza massima di 5 pagine fronte/retro, da intendersi come 10 facciate, esclusa la copertina a meno che non contenga parte della relazione stessa; 6) L'unità di misura corretta per il prodotto crema allo zinco è il litro; pertanto la quantità presunta posta a base di gara è pari a litri 45; 7) E' possibile presentare un'unica offerta per i prodotti crema allo zinco 10% e crema barriera purché in possesso di entrambe le caratteristiche richieste; 8) l'allegato 6 "modulo prodotti e prezzi" contiene al suo interno l'intestazione sbagliata, la dicitura corretta è la seguente: "modulo prodotti e prezzi", pertanto è facoltà dei concorrenti modificare esclusivamente l'intestazione errata.

Chiarimento PI212185-20

Ultimo aggiornamento: 03/08/2020 11:59

Domanda : Spettabile Amministrazione, con riferimento alle rettifiche pubblicate sulle fonti il 17 luglio, siamo con la presente a richiedere di effettuare il sopralluogo obbligatorio in una delle seguenti mattinate: 3 - 4 o 5 agosto. In attesa di un Vostro sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta : Il sopralluogo non è obbligatorio in fase di partecipazione. Sarà facoltà dell'aggiudicatario eseguire il sopralluogo nelle varie strutture prima dell'esecuzione del contratto. Pertanto nella compilazione del DGUE, se indispensabile , potrà essere indicata una data qualsiasi del mese di agosto 2020 antecedente la data di presentazione dell'offerta;

Ultimo aggiornamento: 19-03-2021, 10:32