Domanda : CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO L’art 1 definisce la fornitura a consumo. L’art. 3 invece parla di variazioni entro il 20% ma mancando un valore definito della fornitura come può esserci una variazione ? fatto salvo che l’art. 3 non si riferisca al valore indicativo di gara ma rimane pur sempre indicativo L’art. 4 l’ultimo capoverso, fa riferimento “saranno ordinate al laboratorio…..” non vi è alcuna indicazione su come dal primo gennaio l’ordine si configurerà con il sistema nazionale NSO Nodo Smistamento Ordini L’art. 9 pag. 11 “il laboratorio…., ad effettuare la consegna racchiudendo i manufatti in appositi contenitori sterili…….” : chiedere che il contenitore con cui si consegna sia sterilizzato equivale a chiedere consegne con contenitori di plastica vetro o similari e comunque è possibile farlo parlando del contenitore sterilizzato , ma chiedere la consegna del manufatto in contenitore sterili equivale a modificare le procedure tecniche di produzione del manufatto stesso disattendendo le specifiche tecniche dei materiali usati. Per rendere più esplicito con un esempio il problema: una protesi mobile consta mediamente di 5 fasi, in tutte e 5 le fasi è IMPOSSIBILE rendere sterile il manufatto in quanto nelle prime 4 fasi il manufatto è formato per la gran parte di cera quindi in fase di sterilizzazione a 115° x 50 minuti la cera si scioglierebbe ed il manufatto non sarebbe più rispondente a prescrizione; nella 5^ fase il manufatto è in resina, ma porre la protesi mobile in un autoclave comporta una ricottura della resina non richiesta dalle specifiche tecniche di tutte le resine in commercio. Facciamo altresì presente che quand’anche un laboratorio volesse acquistare una autoclave ospedaliera per sterilizzare il gran numero dei lavori da voi richiesti questo sarebbe impossibile in quanto la legge vieta la vendita di attrezzature odontoiatriche a laboratori odontotecnici. Art. 9 pag 11 ultimo capoverso: il capitolato recita:” gli specialisti odontoiatrici prescrittori dovranno apporre timbro e firma sulla prescrizione medica, compatibilmente alla vigente normativa sui dati sensibili e personali, quale accettazione del manufatto…..” Ebbene, la prescrizione proprio perchè è prescritta è, secondo il Dlgs 46/97, il documento sulla base del quale si produce il manufatto. Quindi se come recita l’art.9 la prescrizione deve essere firmata “quale accettazione del manufatto” a) la prescrizione non è valida b) il documento di accettazione del manufatto può essere la dichiarazione di conformità del manufatto stesso ma non certo la prescrizione. Art. 10 si richiede nella fattura “il fornitore è tenuto a riportare sulle fatture le seguenti indicazioni”. . “scheda tecnica del prodotto” Nella fattura, in qualsiasi software, è possibile richiamare le voci costituenti il manufatto (per intenderci ad esempio base di masticazione, file denti,...), ma non si possono riportare le schede tecniche sulla fattura come richiesto. Nel caso si possono allegare la scheda di lavorazione tecnica del prodotto . “numero dell’ordine” Dato che non esiste un sistema NSO,(Nodo smistamento Ordini) il richiamo del numero dell’ordine quale sarà ? Ad oggi il riferimento alfanumerico del manufatto lo si attribuisce una volta che la prescrizione è arrivata in laboratorio ma con il criterio dell’ordine NSO l’ordine deve essere emesso dalla ASL in maniera univoca ed irripetibile. Quale sistema verrà usato dato che è condizione sine qua non avere il numero dell’ordine per il pagamento della fattura? . “numero documento di trasporto” i laboratori odontotecnici sono esenti dall’uso della bolla di accompagno ai sensi del DPR 472/96 Pag. 13 1) si fa riferimento a split payment, revenrse charge, scissione pagamenti ricondotto il tutto all’IVA ma i dispositivi medici sono esenti da IVA 2) Pagamenti: si parla di pagamenti trimestrali : è ampiamente consolidato dai vari decreti che i pagamenti delle PA debbano essere effettuati entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento e 60 giorni nel caso di asl . Inoltre, sempre a pag. 13 si afferma che il laboratorio debba emettere fattura trimestrale: anche questa è una indicazione che va contro tutta la normativa comunitaria ed italiana. Art. 18 si afferma che i dipendenti devono essere inquadrati secondo “ accordi sindacali di categoria e della zona,” : DELLA ZONA che significa ? integrativi regionali qualora esistano ? CAPITOLATO TECNICO Art. 3 pag. 21 protocollo operativo per l’esecuzione di protesi odontoiatriche mobili In fase 1 si afferma che la produzione deve essere svolta secondo il metodo di scheinemakers In fase 3 ”prova dei denti montati” nell’ultimo capoverso si indica “impronta per ribasamento delle carcasse di precisione eseguita dall’odontoiatra”. La tecnica scheinemakers non ribasa le carcasse con i denti in prova denti ma lo fa in quello che nel capitolato viene richiamato in fase 2 pertanto si chiede di, o non indicare la tecnica di produzione, o riportare il ribasamento delle carcasse senza denti nella fase richiamata dalla tecnica specificata nella fase 2 . DISCIPLINARE Art. 2 “Lo sconto offerto (ribasso di gara) si applica su tutte le voci degli elenchi prezzi unitari riportati nel nomenclatore”: questo articolo contrasta con l’art 2 del capitolato speciale (pag.4) dove si dice “applicare all’offerta economica il ribasso percentuale per ogni singolo articolo indicato nel nomenclatore”. Contrasta in quanto nella formulazione del capitolato è possibile applicare più percentuali di sconto in quanto il ribasso percentuale è su ogni singolo articolo mentre nel disciplinare lo sconto offerto si applica su tutte le voci quindi si individua uno sconto unico percentuale. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO L’art 1 definisce la fornitura a consumo. L’art. 3 invece parla di variazioni entro il 20% ma mancando un valore definito della fornitura come può esserci una variazione ? fatto salvo che l’art. 3 non si riferisca al valore indicativo di gara ma rimane pur sempre indicativo L’art. 4 l’ultimo capoverso, fa riferimento “saranno ordinate al laboratorio…..” non vi è alcuna indicazione su come dal primo gennaio l’ordine si configurerà con il sistema nazionale NSO Nodo Smistamento Ordini L’art. 9 pag. 11 “il laboratorio…., ad effettuare la consegna racchiudendo i manufatti in appositi contenitori sterili…….” : chiedere che il contenitore con cui si consegna sia sterilizzato equivale a chiedere consegne con contenitori di plastica vetro o similari e comunque è possibile farlo parlando del contenitore sterilizzato , ma chiedere la consegna del manufatto in contenitore sterili equivale a modificare le procedure tecniche di produzione del manufatto stesso disattendendo le specifiche tecniche dei materiali usati. Per rendere più esplicito con un esempio il problema: una protesi mobile consta mediamente di 5 fasi, in tutte e 5 le fasi è IMPOSSIBILE rendere sterile il manufatto in quanto nelle prime 4 fasi il manufatto è formato per la gran parte di cera quindi in fase di sterilizzazione a 115° x 50 minuti la cera si scioglierebbe ed il manufatto non sarebbe più rispondente a prescrizione; nella 5^ fase il manufatto è in resina, ma porre la protesi mobile in un autoclave comporta una ricottura della resina non richiesta dalle specifiche tecniche di tutte le resine in commercio. Facciamo altresì presente che quand’anche un laboratorio volesse acquistare una autoclave ospedaliera per sterilizzare il gran numero dei lavori da voi richiesti questo sarebbe impossibile in quanto la legge vieta la vendita di attrezzature odontoiatriche a laboratori odontotecnici. Art. 9 pag 11 ultimo capoverso: il capitolato recita:” gli specialisti odontoiatrici prescrittori dovranno apporre timbro e firma sulla prescrizione medica, compatibilmente alla vigente normativa sui dati sensibili e personali, quale accettazione del manufatto…..” Ebbene, la prescrizione proprio perchè è prescritta è, secondo il Dlgs 46/97, il documento sulla base del quale si produce il manufatto. Quindi se come recita l’art.9 la prescrizione deve essere firmata “quale accettazione del manufatto” a) la prescrizione non è valida b) il documento di accettazione del manufatto può essere la dichiarazione di conformità del manufatto stesso ma non certo la prescrizione. Art. 10 si richiede nella fattura “il fornitore è tenuto a riportare sulle fatture le seguenti indicazioni”. . “scheda tecnica del prodotto” Nella fattura, in qualsiasi software, è possibile richiamare le voci costituenti il manufatto (per intenderci ad esempio base di masticazione, file denti,...), ma non si possono riportare le schede tecniche sulla fattura come richiesto. Nel caso si possono allegare la scheda di lavorazione tecnica del prodotto . “numero dell’ordine” Dato che non esiste un sistema NSO,(Nodo smistamento Ordini) il richiamo del numero dell’ordine quale sarà ? Ad oggi il riferimento alfanumerico del manufatto lo si attribuisce una volta che la prescrizione è arrivata in laboratorio ma con il criterio dell’ordine NSO l’ordine deve essere emesso dalla ASL in maniera univoca ed irripetibile. Quale sistema verrà usato dato che è condizione sine qua non avere il numero dell’ordine per il pagamento della fattura? . “numero documento di trasporto” i laboratori odontotecnici sono esenti dall’uso della bolla di accompagno ai sensi del DPR 472/96 Pag. 13 1) si fa riferimento a split payment, revenrse charge, scissione pagamenti ricondotto il tutto all’IVA ma i dispositivi medici sono esenti da IVA 2) Pagamenti: si parla di pagamenti trimestrali : è ampiamente consolidato dai vari decreti che i pagamenti delle PA debbano essere effettuati entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento e 60 giorni nel caso di asl . Inoltre, sempre a pag. 13 si afferma che il laboratorio debba emettere fattura trimestrale: anche questa è una indicazione che va contro tutta la normativa comunitaria ed italiana. Art. 18 si afferma che i dipendenti devono essere inquadrati secondo “ accordi sindacali di categoria e della zona,” : DELLA ZONA che significa ? integrativi regionali qualora esistano ? CAPITOLATO TECNICO Art. 3 pag. 21 protocollo operativo per l’esecuzione di protesi odontoiatriche mobili In fase 1 si afferma che la produzione deve essere svolta secondo il metodo di scheinemakers In fase 3 ”prova dei denti montati” nell’ultimo capoverso si indica “impronta per ribasamento delle carcasse di precisione eseguita dall’odontoiatra”. La tecnica scheinemakers non ribasa le carcasse con i denti in prova denti ma lo fa in quello che nel capitolato viene richiamato in fase 2 pertanto si chiede di, o non indicare la tecnica di produzione, o riportare il ribasamento delle carcasse senza denti nella fase richiamata dalla tecnica specificata nella fase 2 . DISCIPLINARE Art. 2 “Lo sconto offerto (ribasso di gara) si applica su tutte le voci degli elenchi prezzi unitari riportati nel nomenclatore”: questo articolo contrasta con l’art 2 del capitolato speciale (pag.4) dove si dice “applicare all’offerta economica il ribasso percentuale per ogni singolo articolo indicato nel nomenclatore”. Contrasta in quanto nella formulazione del capitolato è possibile applicare più percentuali di sconto in quanto il ribasso percentuale è su ogni singolo articolo mentre nel disciplinare lo sconto offerto si applica su tutte le voci quindi si individua uno sconto unico percentuale. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO L’art 1 definisce la fornitura a consumo. L’art. 3 invece parla di variazioni entro il 20% ma mancando un valore definito della fornitura come può esserci una variazione ? fatto salvo che l’art. 3 non si riferisca al valore indicativo di gara ma rimane pur sempre indicativo L’art. 4 l’ultimo capoverso, fa riferimento “saranno ordinate al laboratorio…..” non vi è alcuna indicazione su come dal primo gennaio l’ordine si configurerà con il sistema nazionale NSO Nodo Smistamento Ordini L’art. 9 pag. 11 “il laboratorio…., ad effettuare la consegna racchiudendo i manufatti in appositi contenitori sterili…….” : chiedere che il contenitore con cui si consegna sia sterilizzato equivale a chiedere consegne con contenitori di plastica vetro o similari e comunque è possibile farlo parlando del contenitore sterilizzato , ma chiedere la consegna del manufatto in contenitore sterili equivale a modificare le procedure tecniche di produzione del manufatto stesso disattendendo le specifiche tecniche dei materiali usati. Per rendere più esplicito con un esempio il problema: una protesi mobile consta mediamente di 5 fasi, in tutte e 5 le fasi è IMPOSSIBILE rendere sterile il manufatto in quanto nelle prime 4 fasi il manufatto è formato per la gran parte di cera quindi in fase di sterilizzazione a 115° x 50 minuti la cera si scioglierebbe ed il manufatto non sarebbe più rispondente a prescrizione; nella 5^ fase il manufatto è in resina, ma porre la protesi mobile in un autoclave comporta una ricottura della resina non richiesta dalle specifiche tecniche di tutte le resine in commercio. Facciamo altresì presente che quand’anche un laboratorio volesse acquistare una autoclave ospedaliera per sterilizzare il gran numero dei lavori da voi richiesti questo sarebbe impossibile in quanto la legge vieta la vendita di attrezzature odontoiatriche a laboratori odontotecnici. Art. 9 pag 11 ultimo capoverso: il capitolato recita:” gli specialisti odontoiatrici prescrittori dovranno apporre timbro e firma sulla prescrizione medica, compatibilmente alla vigente normativa sui dati sensibili e personali, quale accettazione del manufatto…..” Ebbene, la prescrizione proprio perchè è prescritta è, secondo il Dlgs 46/97, il documento sulla base del quale si produce il manufatto. Quindi se come recita l’art.9 la prescrizione deve essere firmata “quale accettazione del manufatto” a) la prescrizione non è valida b) il documento di accettazione del manufatto può essere la dichiarazione di conformità del manufatto stesso ma non certo la prescrizione. Art. 10 si richiede nella fattura “il fornitore è tenuto a riportare sulle fatture le seguenti indicazioni”. . “scheda tecnica del prodotto” Nella fattura, in qualsiasi software, è possibile richiamare le voci costituenti il manufatto (per intenderci ad esempio base di masticazione, file denti,...), ma non si possono riportare le schede tecniche sulla fattura come richiesto. Nel caso si possono allegare la scheda di lavorazione tecnica del prodotto . “numero dell’ordine” Dato che non esiste un sistema NSO,(Nodo smistamento Ordini) il richiamo del numero dell’ordine quale sarà ? Ad oggi il riferimento alfanumerico del manufatto lo si attribuisce una volta che la prescrizione è arrivata in laboratorio ma con il criterio dell’ordine NSO l’ordine deve essere emesso dalla ASL in maniera univoca ed irripetibile. Quale sistema verrà usato dato che è condizione sine qua non avere il numero dell’ordine per il pagamento della fattura? . “numero documento di trasporto” i laboratori odontotecnici sono esenti dall’uso della bolla di accompagno ai sensi del DPR 472/96 Pag. 13 1) si fa riferimento a split payment, revenrse charge, scissione pagamenti ricondotto il tutto all’IVA ma i dispositivi medici sono esenti da IVA 2) Pagamenti: si parla di pagamenti trimestrali : è ampiamente consolidato dai vari decreti che i pagamenti delle PA debbano essere effettuati entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento e 60 giorni nel caso di asl . Inoltre, sempre a pag. 13 si afferma che il laboratorio debba emettere fattura trimestrale: anche questa è una indicazione che va contro tutta la normativa comunitaria ed italiana. Art. 18 si afferma che i dipendenti devono essere inquadrati secondo “ accordi sindacali di categoria e della zona,” : DELLA ZONA che significa ? integrativi regionali qualora esistano ? CAPITOLATO TECNICO Art. 3 pag. 21 protocollo operativo per l’esecuzione di protesi odontoiatriche mobili In fase 1 si afferma che la produzione deve essere svolta secondo il metodo di scheinemakers In fase 3 ”prova dei denti montati” nell’ultimo capoverso si indica “impronta per ribasamento delle carcasse di precisione eseguita dall’odontoiatra”. La tecnica scheinemakers non ribasa le carcasse con i denti in prova denti ma lo fa in quello che nel capitolato viene richiamato in fase 2 pertanto si chiede di, o non indicare la tecnica di produzione, o riportare il ribasamento delle carcasse senza denti nella fase richiamata dalla tecnica specificata nella fase 2 . DISCIPLINARE Art. 2 “Lo sconto offerto (ribasso di gara) si applica su tutte le voci degli elenchi prezzi unitari riportati nel nomenclatore”: questo articolo contrasta con l’art 2 del capitolato speciale (pag.4) dove si dice “applicare all’offerta economica il ribasso percentuale per ogni singolo articolo indicato nel nomenclatore”. Contrasta in quanto nella formulazione del capitolato è possibile applicare più percentuali di sconto in quanto il ribasso percentuale è su ogni singolo articolo mentre nel disciplinare lo sconto offerto si applica su tutte le voci quindi si individua uno sconto unico percentuale.
Risposta : Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti relativi alla procedura di gara in oggetto, si comunica quanto segue. Richieste relative a CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: ART.1 ED ART. 3 Circa la Vs. segnalazione, non sussiste alcuna incongruenza tra l’art 1 e l’art 3, in quanto la fornitura è una fornitura a consumo per le motivazioni indicate nell’art. 1 e che qui si intendono riportate. Si fa presente che come tutte le procedure di gara sussiste una base d’asta che nella presente procedura ammonta complessivamente ad €. 240.000,00 annuali, la variazione di cui si accenna all’art. 3, fa riferimento a quanto indicato al comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede la facoltà “ La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuizione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”L’esercizio di tale facoltà rappresenta una caratteristica di naturale elasticità dei contratti pubblici, pertanto, non incide sul calcolo del valore del contratto ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lga n. 50/2016. E, comunque, il quinto d’obbligo sarà calcolato sull’importo aggiudicato. ART. 4 ultimo capoverso Si fa presente che trattandosi di una procedura di gara comune ma la cui gestione effettiva in fase di esecuzione avviene da parte di ciascuna Azienda, il problema da Voi giustamente sollevato sarà risolto in sede di stipula del contratto ove ogni Azienda darà le specifiche indicazioni, fermo restando l’invio dell’ordine informatico. ART. 9 pag. 11 Circa i problemi da Voi sollevati nel presente articolo, si precisa che non sussistono e che avete probabilmente frainteso ciò che è stato richiesto in detto articolo. Quando parliamo di consegna racchiudendo i manufatti in appositi contenitori sterili, sia esso di plastiva o vetro o, comunque contenitore sterilizzato, parliamo non delle consegne che vengono effettuate in fase di lavorazione del manufatto, in quanto in tale fase dovrà essere lo Specialista odontoiatra insieme a Voi a gestire le varie attività, ma parliamo della consegna del prodotto finito al cliente. ART. 9 pag 11 ultimo capoverso Si precisa che questa Stazione Appaltante, richiede il timbro e la firma dell’Odontoiatra prescrittore unicamente come forma di controllo sulla prestazione eseguita che dovendo corrispondere a quanto prescritto è ovvio che detto controllo debba essere fatto sulla prescrizione in quanto il manufatto consegnato deve, ovviamente, corrispondere a quanto richiesto e scrupolosamente compilato dallo specialista odontoiatra nella prescrizione. Appare chiaro che detto controllo non possa essere effettuato in altro documento, difatti quanto indicato nel Capitolato d’Appalto è ciò che avviene comunemente nella Azienda AUSL di Ferrara come confermato dal direttore dell’esecuzione del contratto in essere. ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI Abbiamo scritto in detto articolo di riportare sulle fatture la scheda tecnica del prodotto, ma è ovvio che per scheda tecnica facciamo riferimento ai dati essenziali della scheda quali data, numero protocollo ove vi fosse ed altro, è ovvio che poi detta scheda debba essere allegata alla fattura. Per scheda tecnica si conferma la Vs. interpretazione come scheda di lavorazione tecnica del prodotto. “numero d’ordine” Per quanto riguarda la problematica circa il sistema NSO, ci si riporta a quanto indicato nel riscontro ART. 4 ULTIMO CAPOVERSO. “numero documento di trasporto” Con riferimento al DPR 472/96 da Voi citato e visto l’art. 4, comma 1, n. 8 del DPR 6 ottobre 1978, n. 627 si fa presente che detto articolo così recita: “ Il trasporto effettuato tra odontotecnici è esonerato dal documento di accompagnamento” nel Capitolato speciale d’Appalto della presente procedura, trattasi di consegne che vengono effettuate agli Specialisti Odontoiatrici appartenenti ad un ente Pubblico, non appare dunque un trasporto tra odontotecnici come sostiene la norma. Inoltre con riferimento alle disposizioni previste dalla circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate si comunica che: “Premesso che il trasporto di protesi effettuato tra odontotecnici è esonerato dal DDT a norma dell’art. 4, comma 1 , n. 8 del DPR 627/1978, il documento equipollente è il buono di consegna che non va allegato alla fattura ma trattenuto in laboratorio. In fattura, comunque, dovranno essere citati i riferimenti del buono di consegna. A conclusione si precisa che se siete esenti da Documento di trasporto, dovete comunque Inserire in fattura : • la numerazione progressiva del modulo; • la data di emissione; • il timbro dell’azienda che effettua la consegna; • i dati del cliente; • l’indirizzo di destinazione della merce (che può anche essere diverso da quello di fatturazione); • la quantità e la tipologia di merci consegnate; • la descrizione delle merci; • la firma dell’emittente. Per quanto riguarda lo split payment charge, poiché da controlli effettuati effettivamente ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR n. 633/1972, le prestazioni rese da odontotecnici sono esenti da IVA, si conferma con la presente di non tener conto di quanto richiesto a pag. 13 dell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto. PAGAMENTI TRIMESTRALI L’amministrazione ha indicato la formalità dei pagamenti trimestrali, tenuto conto della tipologia oggetto dell’appalto, difatti gli odontotecnici normalmente forniscono all’odontoiatra dei dispositivi medici su misura, pertanto, gli odontotecnici normalmente pongono in essere “prestazioni di servizi”. E’ noto a tutti gli Operatori economici, che qualora trattasi di prestazioni di servizi la Pubblica Amministrazione possa chiedere la liquidazione di tutte le prestazioni effettuate in un arco di tempo, che in tal caso è trimestrale. In un trimestre, ovviamente si fa riferimento alla prestazione avvenuta nell’arco del primo mese, come a quella avvenuta nell’arco del secondo e del terzo. Pertanto trattasi solo di diverse modalità di pagamento che vista la tipologia dell’appalto non possono definirsi illeggittime, per farla breve l’odontotecnico si potrà avvalere della cosiddetta fatturazione differita. ART. 18 Per quanto riguarda gli accordi sindacali di categoria dei dipendenti, per zona si intende in effetti gli integrativi regionali qualora esistano. CAPITOLATO TECNICO ART. 3: Protocollo operativo per l’esecuzione di protesi odontoiatriche mobili. Con ruferimento a quanto da Voi evidenziato, valutata la possibilità di svincolare la tecnica della presa di impronta, abbiamo apportato la modifica indicata nella FASE 1) che di seguito si riporta: FASE 1) Rilevazione delle impronte in alginato da parte dell’odontoiatra. Per quanto riguarda le altre fasi, le stesse rimangono invariate. DISCIPLINARE Circa la interpretazione da Voi data sull’art. 2 del Disciplinare, rispetto all’art. 2 del Capitolato speciale d’Appalto., è assolutamente erronea, in quanto nel Disciplinare è detto: “ lo sconto offerto (ribasso di gara) si applica su tutte le voci degli elenchi unitari riportati nel nomenclatore” nel Capitolato “applicare all’offerta economica il ribasso percentuale per ogni singolo articolo indicato nel nomenclatore” è la stessa cosa ciò che cambia sono unicamente i termini e, precisamente: nel Disciplinare abbiamo indicato voce degli elenchi prezzi ( intendendo ovviamente per voce i singoli articoli indicati nel nomenclatore). Nel Capitolato invece abbiamo indicato “ogni singolo articolo del nomenclatore”, resta comunque ovvio che la richiesta è la stessa e precisamente SCONTO PERCENTUALE SUI SINGOLI ARTICOLI E/O VOCI CHE SIANO INDICATI NEL NOMENCLATORE.