Domanda : QUESITO N. 46: Con riferimento al LOTTO 1, ed in particolare alle intervenute rettifiche al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Parte I, art. 9 “CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CLAUSOLA SOCIALE)”, a pagina 26 è dato leggere “Atteso che il presente affidamento rientra nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 3, comma 1 del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali del 10/07/2016 e s.m.i. (Utilitalia) applicato dalla Committente, si richiamano le previsioni di cui all’art. 8, parte A), sub 1) e comma 1, lett. d) del sopracitato C.C.N.L..”. Tale ultima disposizione del CCNL prevede espressamente “l’obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti l’applicazione di uno dei due CCNL dei servizi ambientali specifici del settore stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l’applicazione dell’art. 6 secondo le modalità previste”. Se non ché nessuna conseguente modifica è intervenuta sull'ulteriore contenuto del menzionato art. 9, a pagina 26, ultimo capoverso, che è rimasto immutato: “In caso di avvicendamento di imprese nella gestione del servizio oggetto dell’appalto, l'Impresa subentrante è tenuta inoltre ad osservare le disposizioni previste dal proprio C.C.N.L. di riferimento”. Parimenti all'art. 8, punto 1, del capitolato speciale è tuttora previsto che: “L’Appaltatore dovrà tassativamente garantire la retribuzione delle risorse umane utilizzate nel corso dell’appalto, provvedendo al rispetto dei minimi salariali previsti dal proprio C.C.N.L. di riferimento”. Sempre all'art. 9, pag. 26, penultimo capoverso, è dato leggersi “qualora l’Appaltatore dovesse procedere con nuove assunzioni di lavoratori, si impegna all'assunzione, in via prioritaria, degli stessi operatori in forza all'uscente esecutore, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con la propria organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio, previo accordo con la precedente affidataria”, mentre sia l’art. 6, paragrafo 2, del CCNL FISE che l’art. 6, paragrafo 2 del CCNL UTILITALIA impongono all'appaltatore l’assunzione ex novo di “tutto” il personale in possesso dei requisiti previsti dalle medesime disposizioni. Atteso che le richiamate previsioni risultano essere in palese contrasto con le rettifiche apportate ai documenti di gara, disposte in ossequio alle prescrizioni contenute nel CCNL UTILITALIA applicato dalla Stazione Appaltante, Clara S.p.A., si chiede di confermare che gli unici CCNL di riferimento, che possono essere applicati dall'appaltatore, sono il CCNL FISE ed il CCNL UTILITALIA, in quanto contratti del settore igiene ambientale, ivi compresa, in caso di avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento, la disposizione di cui all'art. 6 dei citati contratti collettivi, concernente il passaggio del personale dell’appaltatore uscente al nuovo appaltatore. Si richiede, altresì, di confermare quanto sopra anche avuto riferimento alle identiche previsioni contenute nei capitolati speciali descrittivi e prestazionali dei LOTTI 2 e 3. Infine, si chiede di confermare che per i LOTTI 4 e 5 si applichino esclusivamente i contratti collettivi nazionali del settore igiene ambientale CCNL FISE e CCNL UTILITALIA, in quanto trattasi di servizi riconducibili alla gestione integrata dei rifiuti urbani, come confermato dalla stretta correlazione esistente tra i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionali richiesti e le prestazioni oggetto di esternalizzazione mediante appalto.
Risposta : Con riferimento al LOTTO 1, si evidenzia che l’oggetto dell’appalto rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3, comma 1, del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali del 10/07/2016 e s.m.i. (servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), con particolare riferimento alla definizione di cui alla lettera a). In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 8, parte A), sub. 1) e comma 1, lett. d) del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali del 10/07/2016 e s.m.i. (Utilitalia) applicato dalla Committente, i C.C.N.L. in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto, sono il C.C.N.L. per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali del 06/12/2016 e s.m.i. (FISE Assoambiente) e il C.C.N.L. dei Servizi Ambientali del 10/07/2016 e s.m.i. (Utilitalia). Ciò premesso, in caso di avvicendamento di imprese nella gestione del servizio oggetto dell’appalto, l’Appaltatore subentrante sarà tenuto ad osservare le disposizioni previste dal proprio C.C.N.L. di riferimento, tra cui gli obblighi di assunzione e riassorbimento del personale impiegato dall'Appaltatore uscente, in possesso di specifici requisiti. La clausola sociale disciplinata all'art. 9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Parte I, è volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tale clausola non si limita a prevedere la sola applicazione delle disposizioni previste dal C.C.N.L. di riferimento: fermi gli obblighi stabiliti dal C.C.N.L. in tema di avvicendamento di imprese (che tutelano la stabilità occupazionale dei soli lavoratori in possesso di determinati requisiti), “qualora l’Appaltatore subentrante dovesse procedere con nuove assunzioni di lavoratori finalizzate all'esecuzione dell’appalto, dovrà procedere all'assunzione in via prioritaria degli stessi operatori in forza all'uscente esecutore, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con la propria organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio, previo accordo con la precedente affidataria”, garantendo i livelli retributivi in essere presso l’Appaltatore uscente. Il diritto di precedenza all'assunzione stabilito dalla clausola sociale si applica a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell’appalto non tutelato dalle disposizioni del C.C.N.L. in tema di avvicendamento di imprese. Alla luce di quanto sopra esposto, non si rilevano conflitti tra le previsioni contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale richiamate nel quesito. Con riferimento ai LOTTI 2 e 3, si evidenzia che gli oggetti d'appalto rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3, comma 1, del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali del 10/07/2016 e s.m.i. (servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), parimenti al LOTTO 1. Si conferma l’applicazione delle disposizioni sopra esposte anche per i LOTTI 2 e 3. Diversamente, con riferimento ai LOTTI 4 e 5, si evidenzia che gli oggetti d’appalto non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3, comma 1, del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali del 10/07/2016 e s.m.i. (servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), trattandosi per il LOTTO 4 di servizio di prelievo, trasporto e trattamento di un rifiuto speciale non assimilato agli urbani e per il LOTTO 5 di servizio di manutenzione del verde pubblico ricompreso nella definizione di attività accessorie e complementari di cui all'art. 3, comma 2 del citato C.C.N.L.. Pur confermando la coerenza dei due C.C.N.L. dei Servizi Ambientali con gli oggetti d’appalto, la disciplina contenuta all'art. 8, parte A), sub. 1) e comma 1, lett. d), del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali del 10/07/2016 e s.m.i. non è applicabile ai LOTTI 4 e 5. Sono fatte salve le disposizioni contenute all'art. 9 di entrambi i capitolati speciali descrittivi e prestazionali, tra cui: l’obbligo di applicazione dei C.C.N.L. in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto; il rispetto delle disposizioni previste dal proprio C.C.N.L. di riferimento in caso di avvicendamento di imprese; l’assunzione prioritaria dei lavoratori in forza all'uscente esecutore a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con la propria organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio, previo accordo con la precedente affidataria e con il mantenimento del trattamento retributivo in essere presso l’Appaltatore uscente; il rispetto dei minimi salariali previsti dal C.C.N.L. di riferimento.