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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 7-TER DELLA l. 41/2020 PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA' RENAZZO – COMUNE DI CENTO (FE)
Ente appaltanteCOMUNE DI CENTO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto3.981.496,54 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema19/08/2020
Termine richiesta chiarimenti19/09/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte28/09/2020 12:00
Apertura busta amministrativa29/09/2020 09:00
Data chiusura procedura30/10/2020
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

E' prevista l'applicazione di CAM specifici

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Barbieri Ennio

telefono: 0516843250

Maniezzo Alice

telefono: 0516843248

Roccato Elisabetta

telefono: 0516843250

Contri Beatrice

telefono: 0516843271

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Progettazione esecutiva e Costruzione Scuola Primaria

CIG: 840894401D

Chiarimenti

Chiarimento PI253334-20

Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 17:27

Domanda : Con riferimento a quanto disposto dal Disciplinare di gara e nello specifico al punto 7, SI CHIEDE DI CONFERMARE che è in ogni caso ammessa, da parte dell'operatore economico concorrente, la mera indicazione del soggetto designato all'esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria oggetto di affidamento. L'articolo 59 del D. Lgs 50/2016, al comma 1-quater, espressamente consente che l’operatore economico si avvalga (nel senso di "designare-utilizzare-impiegare") di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, senza fare alcun rinvio alla disciplina dell'avvalimento e senza imporre l'obbligo di costituzione di un raggruppamento temporaneo.

Risposta : Si conferma, fermo restando l’obbligo per il progettista indicato di dimostrare, mediante presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive (utilizzando preferibilmente il Modello B – DGUE e il Modello C - Dichiarazione integrativa DGUE unica allegati alla documentazione di gara) il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico - finanziari relativi alla progettazione.

Chiarimento PI238982-20

Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 17:26

Domanda : Negli elaborati di gara facenti parte del progetto definitivo di gara non siamo riusciti a trovare completamente od in parte i seguenti documenti tecnici che per norma devono far parte integrante della progettazione definitiva. Si richiede integrazione agli elaborati di gara, facenti parte del progetto definitivo, i seguenti documenti tecnici previsti per norma come parte integrante della progettazione definitiva. In particolare, si riscontra la mancanza parziale o totale della seguente documentazione tecnica: 1. Elaborato tecnico con relazione e verifiche del Clima acustico con verificato impatto acustico impianti; 2. Relazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici con analisi dei requisiti imposti dai C.A.M.; 3. Relazione Archeologica; 4. Relazione indagine bellica, verifica ordigni bellici inesplosi; 5. Si richiede copia del parere preventivo USL, in particolar modo si segnala l’assenza di solaio aerato a quota pavimento contro terra; 6. Si richiede copia parere preventivo scarico ed allaccio in Pubblica Fognatura per reti bianche e nere; 7. Si richiede copia parere preventivo allaccio Enel, ecc. ecc. 8. Si richiede copia relazione sul rispetto dei C.A.M. come previsto per tutti i nuovi edifici pubblici in particolar modo per le scuole; 9. Elenchi prezzi completi di calcolo incidenza manodopera; 10. Si richiede copia del parere preventivo vigili del fuoco con progetto allegato, a base di gara ci sono le tavole 1/2/3/4/5/6/7 VF, non si trova nelle tavole eventuale vasca accumulo antincendio con gruppo di pressurizzazione, normalmente richiesto in quella zona; 11. Per la zona palestra si richiede in particolare la verifica ai C.A.M. di pareti e coperture, nonché della verifica acustica, termica, di sfasamento e delle varie verifiche previste nei C.A.M.; 12. Si chiede specifica di dove siano previste le installazioni dei pannelli fotovoltaici in copertura in quanto non rappresentati e che dovranno essere realizzati secondo le linee guida del 2012 dei vigili del fuoco; 13. Non si riscontra alcun riferimento al calcolo energetico rispetto ai requisiti energetici degli edifici classificati N.Z.E.B.

Risposta : 1.Non è stata prodotta una relazione del clima acustico con verifica dell’impatto acustico degli impianti in quanto l’area oggetto di intervento risulta già idonea ad ospitare l’uso scolastico (completo delle relative attrezzature tecniche al contorno) e come tale è inserita nella cartografia di zonizzazione acustica comunale, come risulta dall’estratto di planimetria allegato. 2. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. Si ritiene che la relazione debba essere pertanto redatta in sede di progetto esecutivo, tenendo conto delle prestazioni e delle caratteristiche esplicitate nel progetto definitivo, che l’immobile dovrà garantire. Saranno quindi ammesse soluzioni migliorative (ossia che prevedano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato) rispetto al progetto definitivo posto a base di gara. 3. La relazione archeologica non è stata prodotta in quanto sull’area in oggetto non risulta applicato alcun vincolo di carattere paesaggistico/storico/monumentale/ambientale, né si rileva la presenza di immobili tutelati (Come appare evidente anche dalla cartografia presente sul sito del MIBACT, allegata alla presente) 4.La relazione di indagine bellica non è stata prodotta in quanto: • tali aree non sono state teatro di operazioni belliche storicamente accertate; • tali aree non sono state soggette a bombardamenti. Sul territorio centese le zone oggetto di bombardamenti hanno coinciso con le aree a ridosso della linea ferroviaria (“Ferrovia Veneta”) e l’area in oggetto non si trova in prossimità di tale linea (come dimostrato dal tracciato allegato alla presente); • tali aree non si trovano in prossimità di aree sensibili quali aeroporti, dighe, centrali elettriche, autostrade, ferrovie, porti, ponti, aree industriali, ecc e/o aree prossime a queste; • tali aree non si trovano in zone nelle quali, per le operazioni di guerra, sia stato ammannito materiale esplosivo (casamatte o altro); • tali aree non si trovano in zone nelle quali sia stato abbandonato materiale pericoloso in sede di ritirata dei soldati; • tali aree non si trovano in zone esterne agli obiettivi di guerra, nelle quali, in sede di ritorno, siano state scaricate dagli aerei bombe non utilizzate sugli obiettivi programmati. Si rammenta comunque che la stesura del PSC rimane a carico del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione esecutiva individuato dall’appaltatore, e che pertanto nulla osta all’approfondimento di tale tema in sede di redazione del progetto esecutivo. 5. Si inoltra il parere preventivo USL di Cento 6. Si inoltra il parere preventivo HERA allaccio in Fognatura 7. In relazione al parere preventivo allaccio ENEL, si comunica che a seguito di convocazione di Conferenza di Servizi avvenuto in data 10/12/2019 con nota prot. 65464, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna determinazione da parte di tale Ente gestore dei sottoservizi tenuto a esprimersi. Pertanto il parere è da considerarsi favorevolmente acquisito, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. n. 241/1990. 8. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. Si ritiene che la relazione debba essere pertanto redatta in sede di progetto esecutivo, tenendo conto delle prestazioni e delle caratteristiche esplicitate nel progetto definitivo, che l’immobile dovrà garantire. Saranno quindi ammesse soluzioni migliorative (ossia che prevedano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato) rispetto al progetto definitivo posto a base di gara. 9. Trattandosi di Progetto Definitivo (e non Esecutivo) non è stato inserito il calcolo di incidenza della manodopera (che dovrà essere prodotto dall’appaltatore in sede di Progetto Esecutivo), ma è stata stimata una percentuale di incidenza della manodopera. 10. Si inoltra il parere preventivo Vigili del Fuoco 11. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. Si ritiene che la verifica debba essere pertanto redatta in sede di progetto esecutivo, tenendo conto delle prestazioni e delle caratteristiche esplicitate nel progetto definitivo, che l’immobile dovrà garantire. Saranno quindi ammesse soluzioni migliorative (ossia che prevedano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato) rispetto al progetto definitivo posto a base di gara. 12. Nella Tavola “11Vf” è riportato il posizionamento dell'impianto fotovoltaico. Che questo sia conforme al DM 2012, è dimostrato nella relazione “EVfv” per i vigili del fuoco. 13. La verifica è stata condotta con riferimento agli edifici NZEB, come dimostrato a pagina 4 elaborato F. In ogni caso, come citato in premessa, l'elaborato dovrà essere rivisto e dettagliato con riferimento alle migliorie proposte ed allo sviluppo dei particolari esecutivi.

Chiarimento PI246216-20

Ultimo aggiornamento: 14/09/2020 09:45

Domanda : E' possibile partecipare alla gara in ATI verticale non ancora costituito, che si avvale per la progettazione esecutiva dei lavori di un RTP non ancora costituito? Se si, il passoe da presentare in gara deve essere unico? o bisogna presentare 2 passoe distinti?

Risposta : Si conferma la possibilità di partecipare come raggruppamento ATI non costituito per i lavori, con avvalimento di RTP non costituito per la progettazione (punto 7 lett. b) del disciplinare). Il PassOE deve essere presentato unitariamente; in esso i componenti dell’RTP per la progettazione risulteranno come “Mandanti in RTI” Si rimanda a quanto indicato in risposta al quesito PI239219-20.

Chiarimento PI240502-20

Ultimo aggiornamento: 09/09/2020 13:30

Domanda : Nel disciplinare vengono indicate come interamente subappaltabili le categorie superspecialistiche OG11 e OS32 in contrasto con La normativa vigente art 105 D.lgs 50 e successive modificazioni. le due categorie devono essere possedute per almeno il 70% dalla partecipante e possono essere subappaltate per il restante 30% se la quota è "coperta"nella categoria OG1 prevalente(subappalto qualificante necessario artt. 61, comma 2 e 92, co. 7 d.p.r. n. 207/2010- vedi ANAC DELIBERA 36 DEL 15 GENNAIO 2020. SI RICHIEDE CHIARIMENTO.

Risposta : Si veda rettifica pubblicata in data 07/09/2020.

Chiarimento PI240828-20

Ultimo aggiornamento: 09/09/2020 13:29

Domanda : Si presenta in seguente quesito: 1) un'eventuale impresa cooptata deve essere inserita in un costituendo R.T.I. e farne parte percentualmente? (esempio IMPRESA 1 CAPOGRUPPO 50% - IMPRESA 2 MANDANTE 30% - IMPRESA 3 COOPTATA 20%) 2) La documentazione che deve presentare l'impresa cooptata è la stessa dell'impresa mandante? (passOE come mandante - DGUE - DICHIARAZIONI INTEGRATIVA DGUE - FIRMA DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE REDATTA DALLA MANDATARIA

Risposta : Si conferma l'attuale vigenza dell'art. 92 comma 5 DPR 207/2010 ai sensi dell'art.217 comma 1 lett.u) numero 1) del d.lvo 50/2016. Con l'istituto della cooptazione un'impresa - priva dei prescritti requisiti di qualificazione e, quindi, di partecipazione - può, in via eccezionale, essere indicata come esecutrice di lavori nel limite del 20% dell'appalto, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione, sempreché abbia la qualificazione corrispondente alla propria quota di lavori, fermo restando che le altre imprese del raggruppamento siano in possesso complessivamente del requisito di partecipazione. La più recente giurisprudenza ha chiarito che il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente, non assume quote di partecipazione all'appalto, non riveste la posizione di offerente (prima) e (contraente) dopo, non presta garanzie e non può né subappaltare né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori. E’ stato inoltre chiarito che, in caso di cooptazione, non è applicabile la normativa – anche della legge di gara- prevista per le associazioni temporanee di imprese. Si ritiene che siano dovuti i seguenti adempimenti: - il Concorrente e l'impresa cooptata dovranno dichiarare il ricorso all'istituto giuridico della cooptazione nel rispetto del limite massimo previsto dall’art.92 comma 5 D.P.R. 207/10, presentando apposita e separata dichiarazione, da entrambi sottoscritta; - l'impresa cooptata dovrà compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (Modello B) nelle parti di pertinenza nonché le dichiarazione integrative al DGUE (Modello C) - l'impresa cooptata dovrà allegare copia della propria attestazione SOA in corso di validità, affinché la stazione appaltante possa verificare il rispetto della soglia percentuale massima di lavori prevista dall'art. 92 comma 5 D.P.R. 207/10. - non è necessario che l'impresa cooptata sottoscriva l'offerta tecnica e quella economica; - l’impresa cooptata dovrà generare la propria componente AVCPASS classificata come “Mandante in RTI”, mentre il partecipante dovrà generare il PassOE con il ruolo di “Mandatario in RTI”.

Chiarimento PI239219-20

Ultimo aggiornamento: 09/09/2020 13:28

Domanda : 1) IN CASO DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE A COSTITUENDO R.T.P. CHE VIENE SOLAMENTE INDICATO (PAG. 11 ART. 7 COMMA B DEL DISCIPLINARE) IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE VERRA' INQUADRATO COME AVVALIMENTO? SE SI, I SINGOLI PROFESSIONISTI DOVRANNO EMETTERE PASSOE COME AUSILIARI? SARA' OBBLIGATORIO INSERIRE NEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ANCHE IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO PER LA PROGETTAZIONE? 2) L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE IN R.T.I. DEVE ESSERE COMPILATA SOLO DALLA MANDATARIA E FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DEL RTI, OPPURE CIASCUNA IMPRESA RAGGRUPPATA COMPILA E FIRMA IL SUO?

Risposta : 1 - Nel caso di cui all’art. 7 lett. b del disciplinare, il servizio di progettazione viene considerato avvalimento; i singoli professionisti dovranno acquisire PassOE non come ausiliari, ma come mandatari di raggruppamento, in quanto in AVCpass non è previsto qualificarsi come ausiliari. (Si riporta la FAQ di ANAC: ai soli fini della creazione del PassOE, il progettista indicato dal partecipante deve garantire la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”). Si conferma che tra la documentazione amministrativa deve essere inserito il contratto di avvalimento per il servizio della progettazione esecutiva (v.capitolo 12.1 del disciplinare). 2 - L’operatore economico potrà presentare una singola istanza per ciascun componente del raggruppamento oppure un’unica istanza sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento. Non è necessaria la compilazione e firma dell’istanza degli operatori economici a cui si ricorre tramite avvalimento.

Chiarimento PI238675-20

Ultimo aggiornamento: 09/09/2020 12:38

Domanda : In relazione a quanto disposto negli atti di gara della procedura in oggetto e successivamente confermato in sede di chiarimento si ravvisano plurimi elementi di contraddittorietà e contrasto con il diritto vigente che di seguito si espongono. Premesso che 1. il Disciplinare di gara al punto 1 "Premesse" individua le norme del Codice dei Contratti pubblici derogate, tra cui non compaiono né l'art. 89 (Avvalimento) né l'art. 105 (Subappalto) del D. Lgs 50/2016; 2. il Disciplinare di gara al punto 11.2 riassume in una tabella, dichiarata "ai sensi del D.M. 10/11/2016 n. 248", le opere oggetto di affidamento, fornendo, nell'ultima colonna intitolata "Indicazioni speciali ai fini della procedura", indicazioni sul regime di subappalto applicabile ed in particolare consentendo il subappalto delle intere categorie OG11 e OS32, pur confermando espressamente che trattasi di categorie cosiddette SIOS (Strutture Impianti e Opere Speciali); 3. il Disciplinare di gara nello stesso punto 11.2 esclude il ricorso all’avvalimento per le lavorazioni OG11 e OS32; 4. il Capitolato Disciplinare all'art. 47 comma 1 prevede espressamente che trova applicazione il "limite del 30% delle opere, per le categorie suerspecialistiche di cui all’art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed elencate all’art. 2 del DM 10/11/2016 n. 248." 5. il Capitolato Disciplinare nello stesso art. 47 comma 1 prescrive che il "subappalto o l’affidamento mediante cottimo è ammesso nei limiti del 40% dell’importo di contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16)"; 6. tra i Chiarimenti pubblicati sulla piattaforma telematica SATER è presente una risposta (Chiarimento PI231621-20) con cui si conferma che “Se l’operatore economico è in possesso delle categorie OG1 nella classifica prevista può partecipare dichiarando il subappalto al 100% delle categorie OG11 e OS32 a ditte qualificate” Tutto ciò premesso Si pone in evidente e insanabile contrasto con la normativa vigente e in contraddizione con la stessa disciplina di gara, quanto disposto sia nel Disciplinare (vedi premessa n. 2) che nei Chiarimenti (vedi premessa n. 6) laddove si consente il subappalto dell’intera categoria OS32 e della categoria OG11, atteso che il Codice dei Contratti Pubblici, in base al combinato disposto degli artt. 89 comma 11 e 105 comma 5, vieta espressamente il subappalto oltre il 30% delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (cosiddette SIOS), tra cui rientrano le due categorie citate. Tale limite (30%) risulta rafforzato da quanto disposto dal DM 10 novembre 2016 n. 248, espressamente citato sia dal Disciplinare di gara che da Capitolato Disciplinare (vedi premessa 2 e 4), il quale dispone all’art. comma 2 che “Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”. Tale limite è confermato anche dal Capitolato Disciplinare di gara (vedi premessa n.4) Poiché le categorie OS32 e OG11 superano entrambe il dieci per cento dell'importo totale dei lavori, deve trovare applicazione, per le ragioni appena esposte, il limite del 30% di subappaltabilità di ciascuna categoria. A ciò si aggiunga che consentire il subappalto contemporaneo di entrambe le categorie (vedi premessa n. 6) equivale ad ammettere il subappalto del 60% delle prestazioni, in aperto contrasto sia con il diritto vigente (art. 105 comma 2), sia con il Capitolato Disciplinare (vedi premessa n. 5), che individuano la soglia massima per cui è consentito il subappalto nel limite del 40% dell’importo del contratto. Alla luce di questa breve esposizione si chiede di confermare l’applicazione del limite del 30% della quota massima subappaltabile per le categorie SIOS OS32 e OG11, con formale rettifica degli atti di gara e assegnazione della necessaria proroga dei termini per consentire agli operatori economici di rimodulare la compagine partecipativa in caso di carenza delle dovute qualificazioni.

Risposta : Si veda rettifica pubblicata in data 07/09/2020.

Chiarimento PI241454-20

Ultimo aggiornamento: 09/09/2020 12:37

Domanda : 1 - Si conferma che è possibile partecipare alla procedura con la sola OG1 di IV-bis e dichiarare l'integrale sub appalto delle categorie OG11 e OS32? 2 - Nel caso di progettazione secondo l'articolo 7 comma d) del disciplinare di gara (associazione di un raggruppamento temporaneo come mandante) la scrivente impresa che parteciperà come impresa singola per l'esecuzione dei lavori come deve compilare la documentazione? Come impresa singola oppure come mandataria con l'RTP come mandante? E nel secondo caso come andrà compilato il modello D con le quote di partecipazione ed il Passoe?

Risposta : 1 - Si riporta di seguito la rettifica al bando pubblicata in data 07/09/2020: le categorie OG11 e OS32 NON SONO subappaltabili al 100%, ma hanno l’obbligo di qualifica in proprio o mediante RTI con mandante qualificato, avvalimento escluso e subappalto nei limiti del 30% dell'importo della categoria. Si vedano le nuove date per la presentazione delle offerte. 2- In merito alla possibilità di partecipare alla gara come impresa singola, si veda quanto riportato nella risposta al quesito 1 precedente. Il concorrente (impresa singola o RTI per i lavori) dovrà presentarsi come raggruppamento temporaneo, in cui il raggruppamento di professionisti assumerà il ruolo di mandante. Andranno quindi compilati due distinti Modelli D: - un primo Modello D per il raggruppamento dei professionisti, in cui verrà individuato il capogruppo degli stessi; - un secondo Modello D in cui tutte le mandanti per i lavori e il capogruppo dei professionisti designeranno la mandataria della gara. Il PassOE dovrà essere acquisito dalla mandataria e da tutti gli operatori economici mandanti (sia per per i lavori che per la progettazione).

Chiarimento PI238465-20

Ultimo aggiornamento: 08/09/2020 16:45

Domanda : 1) In riferimento all'Art.7 lettera b), per l'avvalimento di soggetti abilitati alla progettazione, è possibile utilizzare i modelli di gara forniti, in particolare Modello E "Dichiarazione di avvalimento" correlato dal contratto di avvalimento? 2) In merito alla “relazione giustificativa dell’offerta” (Busta Economica) la relazione può essere esclusivamente descrittiva oppure deve esplicitare i totali dei diversi punti (costo del lavoro, manodopera, materiali, noli, UI, costi sicurezza aziendale) a formare l’importo complessivo dell’offerta?

Risposta : 1) Si conferma che è possibile utilizzare il Modello E “Dichiarazione di Avvalimento”, corredato dal contratto di avvalimento firmato digitalmente da tutti i soggetti menzionati nello stesso e dalla documentazione che si ritienga necessario integrare (vedasi art. 10.3 lett b) del disciplinare di gara). 2) Si ritiene opportuno che l’operatore economico giustifichi nel modo più dettagliato possibile l’offerta economica presentata, avanzando spiegazioni sulle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto; si chiede di esporre un’analisi puntuale nella quale siano evidenziati gli elementi di calcolo e i totali dei diversi elementi indicati nel Disciplinare di gara e nel Modello H “Relazione giustificativa offerta economica”.

Chiarimento PI238075-20

Ultimo aggiornamento: 08/09/2020 16:43

Domanda : 1) Per il miglioramento dello sfasamento termico delle pareti perimetrali della scuola: a) a quale valore di sfasamento delle pareti perimetrali iniziali previste nel progetto a base di gara bisogna riferirsi come parametro di partenza (massa superficiale superiore e/o trasmittanza termica periodica e con quali valori partenza)? b) per miglioramento dello sfasamento termico si deve intendere del solo dello sfasamento oppure anche del fattore di decremento o attenuazione della parete (ovviamente rispetto a quello della parete originaria da indicare)? 2) Allo stesso modo per il miglioramento dello sfasamento termico della copertura della scuola: a) a quale valore di sfasamento delle pareti di copertura previsto nel progetto a base di gara bisogna riferirsi come parametro di partenza (massa superficiale superiore e/o trasmittanza termica periodica e con quali valori di partenza)? b) per miglioramento dello sfasamento termico si deve intendere del solo dello sfasamento oppure anche del fattore di decremento o attenuazione della parete (ovviamente rispetto a quello della parete originaria da indicare)? 3) Quando si parla di miglioramento della resistenza delle pareti interne (tramezzature) delle aule della scuola ci si riferisce: a) Alla loro resistenza meccanica di ancoraggio laterale? b) Alla loro resistenza meccanica agli urti? c) Alla loro resistenza termica? d) Alla loro resistenza acustica? e) Ad altro? 4) Quando si parla di miglioramento delle prestazioni acustiche delle superfici interne: a) A quali ambienti della scuola ci si riferisce? b) Il miglioramento viene richiesto per tutte le superfici interne degli ambienti, indipendentemente dalla loro destinazione (ripostigli, servizi igienici, corridoi, ecc...), oppure solo fra determinati ambienti specifici (fra le aule, tra gli ambienti confinati la mensa e la mensa stessa, tra ambienti confinanti la palestra e la palestra stessa, ecc.....) c) Per superfici interne sono da intendersi solo le tramezzature interne oppure anche le superfici interne verso l'esterno (pareti perimetrali) e lo stesso intradosso dei solai? d) Per quali prestazioni acustiche si richiede il miglioramento (riverbero, anticalpestio, rumore aereo, altro) e) Quali sono i valori dei parametri acustici del progetto a base di gara da migliorare? 5) Quando si parla di miglioramento termico dell'involucro esterno della palestra e del refettorio: a) ci si riferisce al miglioramento della trasmittanza (o resistenza termica) del solo involucro opaco (orizzontale e verticale)? b) ci si riferisce al miglioramento della trasmittanza (o resistenza termica) degli infissi e degli elementi trasparenti? c) ci si riferisce al miglioramento di entrambi i componenti di cui ai precedenti punti a) e b)? d) ci si riferisce ad altro? e) quali sono i parametri e relativi valori iniziali del progetto a base di gara da prendere a riferimento? 6) Quando si parla di miglioramento delle prestazioni dei serramenti, con particolare riguardo al comfort visivo e alla mitigazione dell’abbagliamento: a) ci si riferisce al miglioramento della trasmissione luminosa dei vetri? b) ci si riferisce al miglioramento dei vetri per la riduzione del fattore solare g ai fini della riduzione degli apporti interni di calore? c) ci si riferisce al miglioramento degli elementi oscuranti, quali tapparelle, frangisole o tende, ai fini della regolazione dell'intensità luminosa naturale? d) ci si riferisce ad altro? e) quali sono i parametri e relativi valori iniziali del progetto a base di gara da prendere a riferimento? 7) Ai fini del miglioramento della gestione domotica dell’illuminazione con controllo dell'intensità luminosa in funzione della luce naturale, quali parametri e relativi valori iniziali del progetto a base di gara bisogna prendere a riferimento? 8) Ai fini del del miglioramento dell'impianto di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, mirate all'aumento di efficienza dell'impianto, di semplicità di gestione, semplicità di realizzazione e durabilità nel tempo, quali parametri e relativi valori iniziali del progetto a base di gara bisogna prendere a riferimento? 9) Quando si parla di miglioramento delle caratteristiche di durabilità e di resistenza degli elementi strutturali e degli elementi non strutturali: a) a cosa ci si riferisce? b) per il miglioramento della durabilità è possibile la modifica sostanziale del progetto a base di gara, sia degli elementi strutturali che degli elementi non strutturali, con materiali tipo calcestruzzi e C.A. ad elevate prestazioni, acciai di elevata qualità e durevolezza o altro? c) per il miglioramento della resistenza, sia degli elementi strutturali che degli elementi non strutturali, ci si riferisce alla resistenza agli urti? Alla resistenza al fuoco? Alla resistenza delle tecniche di ancoraggio? Ad altro? 10) Quando si parla di miglioramento e/o potenziamento dell'impianto di illuminazione esterna: a) ci si riferisce all'illuminazione delle zone pedonali e di ingresso? b) ci si riferisce all'illuminazione dell'intero cortile della scuola, comprese le zone verdi? c) ci si riferisce all'illuminazione dell'edificio e delle singole facciate d) ci si riferisce ad altro?

Risposta : 1-a) I valori da considerarsi per la scuola sono: 13,3 ore - massa superficiale 82 kg/mq 1-b) Si consideri come valore finale il solo sfasamento. 2-a) 8.1 h e massa superficiale 48.60 kg/mq 2-b) Si consideri come valore finale il solo sfasamento. 3) Si intende il complesso di resistenza agli urti e resistenza di ancoraggio. 4-a) Vedere risposta al punto b). 4-b) Devono considerarsi tutti gli ambienti interni a destinazione d'uso scolastica, quindi a titolo esemplificativo: aule, aule speciali, connettivi, refettorio. 4-c) Tutte le superfici che delimitano i vani interni, quindi tramezze, pareti perimetrali e soffitti/coperture. 4-d) Si richiede il miglioramento relativamente all'assorbimento acustico/riverbero e di isolamento acustico di facciata e copertura. 4-e) Si può far riferimento ai valori base di legge minimi previsti dal DPCM 5.12.1997 per l'isolamento di facciata, mentre per quanto riguarda l'assorbimento acustico delle superfici interne si può far riferimento ai valori presenti comunemente in letteratura per quanto riguarda i materiali da costruzione attualmente previsti a progetto (cartongesso standard, legno, piastrelle..). 5) Si riferisce ad un miglioramento globale dell'involucro opaco con particolare riferimento ai valori di trasmittanza e sfasamento termico, ad esclusione del solaio contro terra. Non rientrano nel presente campo le superficie trasparenti. I parametri iniziali che possono esser considerati come riferimento sono: Trasmittanza termica pari a 0,21 W/mq*k e sfasamento 1,8h per quanto riguarda la copertura e 0,22 W/mq*k e sfasamento 1,32 h per quanto riguarda le pareti. 6) La valutazione è qualitativa, con riferimento al mix dei valori a, b e c e altri. La ditta offerente dovrà in particolar modo mettere in evidenza i punti chiave dell'offerta migliorativa posta a base gara (assenza di oscuranti mobili, vetri con fattore solare 0,67 e trasmissione luminosa pari a 0,74). 7) Verrà valutata globalmente la superficie totale di vani principali (Aule, connettivi, refettorio) che saranno dotati di controllo della luminosità ed altri accorgimenti tecnici globali di miglioramento dell'illuminazione. 8) La valutazione è di tipo qualitativo valutanto il complesso delle caratteristiche sopra proposte e cioè semplicità di gestione, realizzazione e durabilità del tempo. Saranno valutate tutte le proposte che migliorino questi aspetti. 9-a-b) La modifica sostanziale al progetto non è consentita, sono possibili variazioni localizzati in termini di tecnologie e materiali, adeguatamente motivati. 9-c) La valutazione è di tipo complessivo e lasciata professionalità della ditta offerente, in particolare si vorrebbe valutare un miglioramento globale dei materiali di finitura impiegati nonchè dei nodi strutturali e non strutturali con particolare riferimento alla durabilità e alla resistenza nel tempo (es. proposte e descrizioni ti tecnologie di nodi per l'attacco a terra del legno, giunzioni tra superfici verticali ed orizzontali, ecc) il tutto illustrato e motivato. 10) Tutte le precedenti. Verrà valutata qualitativamente la proposta compelssiva.

Chiarimento PI244097-20

Ultimo aggiornamento: 08/09/2020 16:36

Domanda : SI RIPUBBLICA IL QUESITO PI234133-20 CON LE RISPOSTA CORRETTA A SEGUITO DELLE RETTIFICHE INTERVENUTE: 1)I lavori della cat. OG11 possono essere eseguiti da 2 imprese( riunite insieme ad altre in R.T.I) la prima con cat. OS30 classe II che eseguirà l'impianto elettrico e la seconda con cat. OG11 classe IV che eseguirà gli impianti meccanici? 2) Un R.T.I. che intende "indicare" quale esecutore della progettazione esecutiva un R.T.P. da costituire, che documentazione amministrativa deve inserire: a- passOE di tutti i professionisti, come mandanti o come ausiliari di avvalimento? b- ciascun professionista deve compilare DGUE e Dich. Integrativa? c- e se sì il DGUE deve essere compilato su portale SATER, presupponendo pertanto la registrazione di ciascun professionista al portale, o è sufficiente allegarlo alla doc. amministrativa? d- anche questi devono essere firmati digitalmente? 3) E' obbligatorio presentare un contratto di Avvalimento tra R.T.I. e R.T.P. se si è "indicato" come esecutore della progettazione esecutiva un costituendo R.T.P.?

Risposta : 1) E’ richiesta la cat. OG11 anche per evitare un eccessivo frazionamento dell’appalto (nel quesito si indica già una ditta che è in possesso della qualifica necessaria). 2) a) - Dipende in che modalità si partecipa (vedi cap. 7 del disciplinare di gara da pag. 11). Se si partecipa sulla base di quanto previsto al comma d) come mandanti. 2) b) - SI 2) c) - E’ sufficiente allegarlo alla documentazione amministrativa. 2) d) - Tutti i documenti caricati in piattaforma devono essere firmati digitalmente. 3) Dipende in che modalità si partecipa (vedi cap. 7 del disciplinare di gara da pag. 11). Se si partecipa sulla base di quanto previsto al comma d) dello stesso articolo la risposta è no.

Chiarimento PI244076-20

Ultimo aggiornamento: 08/09/2020 15:46

Domanda : SI RIPUBBLICA IL QUESITO PI231621-20 CON LE RISPOSTA CORRETTA A SEGUITO DELLE RETTIFICHE INTERVENUTE: Se l’operatore economico è in possesso delle categorie OG1 nella classifica prevista può partecipare dichiarando il subappalto al 100% delle categorie OG11 e OS32 a ditte qualificate. Dovendo l’appalto essere aggiudicato entro il 31/12/2020 ed avendo previsto trenta giorni per la presentazione delle offerte (anziché i dieci giorni previsti dalla Legge 41/2020 per le procedure aperte), sentito il RUP, non sono ad oggi previste proroghe sulle date indicate nella documentazione di gara.

Risposta : Le categorie OG11 e OS32 NON SONO subappaltabili al 100%, ma hanno l’obbligo di qualifica in proprio o mediante RTI con mandante qualificato, avvalimento escluso e subappalto nei limiti del 30% dell'importo della categoria. Si vadano le nuove date per la presentazione delle offerte.

Chiarimento PI242589-20

Ultimo aggiornamento: 08/09/2020 15:43

Domanda : SI RIPUBBLICA IL QUESITO PI232471-20 CON LE RISPOSTA CORRETTA A SEGUITO DELLE RETTIFICHE INTERVENUTE: Si chiede cortesemente conferma se un operatore economico in possesso delle categorie OG1 e OG11 possa partecipare all'appalto in forma singola dichiarando in subappalto al 100% la categoria OS32.

Risposta : NO. La categorio OS32 deve esser posseduta in proprio o mediante RTI con mandante qualificato, avvalimento escluso e subappalto nei limiti del 30% dell'importo della categoria.

Chiarimento PI231613-20

Ultimo aggiornamento: 28/08/2020 10:29

Domanda : A pag.12 e 14 del disciplinare e a pag.9 del modello di domanda si richiede espressamente che il progettista degli impianti (riferimento categorie IA.01, IA.02 e IA.03) sia in possesso di Laurea in ingegneria. Si chiede se in raggruppamento temporaneo di professionisti di tipo verticale possano essere indicati quali progettisti di impianti nelle categorie suddette periti industriali abilitati alla libera professione con pluriennale esperienza e in possesso di requisiti generali e di capacità economica finanziaria e tecnico professionale richiesti al paragrafo 10.2. Nel caso di diniego è gradita la relativa spiegazione.

Risposta : Per poter firmare un progetto di impianti (sia elettrici che termici). non ci sono preclusioni legate a titoli di studio quanto piuttosto ad esperienza nel settore.

Chiarimento PI231583-20

Ultimo aggiornamento: 28/08/2020 10:28

Domanda : A pag.11 del disciplinare viene espressamente richiesto che "qualora i progettisti siano più di uno, la polizza rc professionale deve essere intestata a tutti i progettisti che hanno firmato almeno un elaborato progettuale". Si chiede se possono essere accettate le varie polizze professionali già esistenti e valide di ogni progettista coinvolto che per la specifica area di competenza firmeranno i progetti essendo un raggruppamento di tipo verticale con compiti specifici, oppure se è obbligatoria una apposita assicurazione relativa solo a questo intervento specifico.

Risposta : Si accettano le singole polizze rc Professionali singole purché il capitale assicurato sia almeno pari al 10% del valore dell’opera progettata, senza scoperto né franchigie.

Ultimo aggiornamento: 26-03-2021, 13:55