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Dati del bando

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI VALSAMOGGIA
Ente appaltanteUnione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Stato proceduraChiuso
Importo appalto320.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema14/09/2020
Termine richiesta chiarimenti08/10/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte19/10/2020 12:00
Apertura busta amministrativa20/10/2020 10:00
Data chiusura procedura27/01/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Giustino Mariacristina

telefono: 051843539

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di tesoreria

CIG: 84160128CD

Chiarimenti

Chiarimento PI273433-20

Ultimo aggiornamento: 13/10/2020 09:13

Domanda : Con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti : 1. Con riferimento all’art. 4.2 Opzioni e Rinnovi del Disciplinare e Art.2 Durata del servizio commi 2 e 4: a) In riferimento alla possibilità dell’Ente di rinnovare la convenzione per ulteriori quattro anni, si chiede conferma che tale facoltà di rinnovo sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilatere del Comune e quindi di un obbligo per il tesoriere; b) Tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis il D. Lgs. 50/2016 che all’art. 106 comma 11 prevede che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi. 2. L’art. 5 dello schema di convenzione e l’art. 7.2 g) del Disciplinare prevede che il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso uno sportello di tesoreria situato nel territorio comunale, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari. Si chiede conferma: a) che tale requisito debba essere posseduto dall’aggiudicatario solo al momento dell’attivazione del servizio; b) che in vigenza di convenzione il tesoriere possa modificare il formato dello sportello; c) che l’aggiudicatario abbia la facoltà, in vigenza di contratto, di dislocare il servizio in altro luogo. Per gli ultimi due punti sarà ovviamente necessario l’assenso dell'Ente il quale potrà concederlo o recedere dalla Convenzione. In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente. 3. Lo schema di convenzione all’art. 1 prevede che su richiesta dell’Ente, il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di tesoreria per conto di istituzioni, aziende e organismi partecipati dall’Ente, Consorzi strade vicinali partecipati dall’Ente stesso alle medesime condizioni previste dalla presente convenzione. Si chiede conferma che la prevista estensione del servizio di cassa / tesoreria avverrà in base alle seguenti modalità: a) senza obbligo normativo di anticipazioni di Tesoreria e Cassa, il Tesoriere/Cassiere, qualora richiesto, svolgerà il servizio alle condizioni economiche previste per il Comune, restando ad insindacabile giudizio dello stesso Tesoriere/Cassiere la concessione di eventuali linee di affidamento richieste, che saranno valutate di volta in volta; b) per gli enti del Comune costituiti dallo stesso che chiederanno di avvalersi del servizio di Tesoreria/Cassa e soggetti ad obbligo di concessione di anticipazioni da normativa e pertanto a limite di indebitamento, il Tesoriere/Cassiere non svolgerà il servizio qualora la valutazione del merito creditizio, svolta dalla Banca a suo insindacabile giudizio, abbia portato ad un diniego alla concessione di affidamenti. Qualora la valutazione del merito creditizio dia esito positivo il servizio di Tesoreria/Cassa sarà reso alle stesse condizioni economiche perviste per il Comune. 4. Con riferimento allo schema di convenzione, premesso che l’ente è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa. In tale ipotesi si chiede conferma che non dovrà essere il tesoriere né a garantire l’archiviazione sostitutiva nè a effettuare le trasmissioni previste dall’art. 5 comma 16 cui provvederà direttamente l’ente in quanto tenutario della tratta ENTE-BANKIT/SIOPE+. Resta esclusa anche qualsiasi impegno finanziario da parte del Tesoriere per suddette attività che restano a carico dell’ente. 5. Con riferimento all’art. 2 comma 3 dello schema di Convenzione si chiedono conferma che “e a depositare presso l’archivio dell’Ente tutta la documentazione che faccia riferimento alla gestione del servizio medesimo.” Si tratti di un refuso. Infatti considerando che il servizio avverrà su basi informatiche (vedi ad esempio SIOPE+ e interfaccia di collegamento informativo con la Banca ) e che per possibili verifiche da parte dell’Autorità la Banca non potrà comunque effettuare quanto richiesto. 6. L’art 5 comma 17 della Convenzione prevede che la soluzione per il pagamento tramite POS dovrà essere interoperabile con il nodo dei pagamenti pagoPA - si chiede conferma che l’attivazione dei POS integrati PagoPA, da parte del Tesoriere avverrà con i tempi previsti dall’ultima proroga (decreto semplificazione) e comunque non appena disponibili le nuove relative linee guide da parte di PagoPA Spa ad oggi ancora provvisorie. Le tempistiche saranno in ogni caso da concordare tra le parti in base alla eventuale complessità delle citate linee guida ed altre criticità ad oggi non valutabili. 7. Con riferimento alla schema di Convenzione art. 5 comma 3 si chiede conferma che poiché il comune opera in SIOPE+, lo stesso si attiene già a quanto previsto dalle regole AGID e quindi non vi sono necessità di intersterscambio di informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari, considerando che l’interfaccia di collegamento con la Banca avviene su piattaforma web. 8. Con riferimento all’art. 5 comma 4 si chiede conferma che il tesoriere dovrà provvedere alle sole implementazioni rese obbligatorie per adempimenti legislativi, restando sempre e comunque esclusi costi a carico del Tesoriere se non quelle di propria pertinenza e che perciò le parti regoleranno autonomamente le spese di propria pertinenza . 9. Con riferimento alla schema di Convenzione art. 5 comma 3 si chiede conferma che gli adeguamenti saranno conseguenti solo a eventuali interventi legislativi e che le parti regoleranno i costi ognuno per la parte di propria competenza, quindi con esclusione del Tesoriere dalle spese sostenute dal Comune. 10. Con riferimento all’art. 8 pagamenti comma 14 e 15 si chiede conferma che il Tesoriere emetterà assegni quietanza e non circolari 11. Nello schema di convenzione, art. 16 comma 1, è prevista la possibilità per il Comune di richiedere garanzie fideiussorie al Tesoriere a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente a favore di terzi creditori, secondo le disposizioni di cui all’art. 207 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. Considerato che: a) le fideiussioni ex art. 207 del D.lgs. n. 267/2000 sono garanzie rilasciate dal Comune nell’interesse degli enti indicati all'art. 207, c. 1, del D.lgs. n. 267/2000; b) tali garanzie, ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. n. 267/2000, devono essere computate nei limiti di indebitamento degli enti locali; c) ai sensi dell'art.16 dello schema di convenzione, il tesoriere rilascerebbe garanzie nell’interesse di soggetti terzi, d) il citato art. 16 dello schema di convenzione presenta dubbi di legittimità in quanto sembrerebbe elusivo delle norme sui limiti di indebitamento dell'ente locale di cui al combinato disposto degli artt. 204 e 207 del D.lgs. n. 267/2000, si chiede conferma che: il tesoriere avrà la facoltà di negare il rilascio delle suddette garanzie sulla base di insindacabili valutazioni di ordine creditizio; il rilascio delle suddette garanzie sarà comunque subordinato al rispetto dei limiti di indebitamento ex art. 204 del D.lgs. n. 267/2000; il Tesoriere potrà apporre un vincolo sull’anticipazione di pari importo rispetto alla fideiussione da rilasciare 12. Con riferimento all’ Art. 27 del Disciplinare “A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante” si chiede di eliminare l’adempimento in capo al tesoriere che prevede le comunicazioni dei nominativi del personale all’ente, non essendo attualmente vigente alcun obbligo normativo alla comunicazione dei nominativi dei dipendenti e/o dei consulenti incaricati del trattamento dei dati; 13. Si chiedono delucidazioni in merito all Art. 30 comma 5 della Convenzione circa la frase: “Il Tesoriere è obbligato, a termini di contratto, a trasmettere e consegnare al Comune ogni banca dati realizzata e/o formata…..” e in particolare a quali “banche dati” si fa riferimento. 14. Con riferimento all’art.27 del disciplinare si chiede se per la nomina a responsabile sarà sufficiente sottoscrivere la Convenzione allegata o saranno previsti ulteriori/ appositi atti di designazione 15. Con riferimento alla liquidazione degli interessi (art.14 della Convenzione) si chiede conferma che sarà effettuata in base alla normativa tempo per tempo vigente (attualmente annuale) e non trimestrale come richiesto dall’Ente; 16. Con riferimento all’art. 9 della Convenzione si chiede conferma che quanto indicato trattasi di refuso in quanto la Banca non può impegnarsi per la altre banche partecipanti al nodo dei pagamenti Pago PA per consentire una riduzione dei costi di commissione a carico dei cittadini per i pagamenti.

Risposta : 1. Con riferimento all’art. 4.2 Opzioni e Rinnovi del Disciplinare e Art.2 Durata del servizio commi 2 e 4: a) La facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni è su proposta dell’Ente in accordo con il Tesoriere; b) La proroga, alle medesime condizioni, è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre un anno successivo alla scadenza della convenzione). 2. L’art. 5 dello schema di convenzione e l’art. 7.2 g) del Disciplinare prevede che il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso uno sportello di tesoreria situato nel territorio comunale, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari. a) Lo sportello sul territorio deve essere attivato entro la data di inizio del servizio; b) Deve essere garantito uno sportello sul territorio comunale osservando giorni e orari di apertura degli sportelli bancari; c) Purché sia garantita la presenza sul territorio comunale. Per gli ultimi due punti, l’assenso sarà condizionato al rispetto delle condizioni minime previste dalla convenzione alle quali il Tesoriere è comunque tenuto. 3. Si conferma. 4. Si conferma. 5. Si conferma. L’adempimento è limitato a eventuale docuemtnazione cartacea che si dovesse produrre in casi di emergenza. 6. Attualmente si è in possesso di n. 7 POS PAGO PA fisici cordless smart presso gli Sportelli Polifunzionali e lo Sportello di Polizia Locale, e di n. 4 POS fisici senza fili GSM/GPRS. Si precisa che i POS PAGO PA fisici cordless smart presso gli Sportelli Polifunzionali e lo Sportello di Polizia Locale saranno richiesti dall’1 gennaio 2022 in quanto il contratto in essere con Fornitore di verso dal Tesoriere scade il 31 dicembre 2021 mentre i POS senza fili GSM/GPRS dall’1 gennaio 2021. Rispetto a questi ultimi il Comune è disponibile a valutare l’uso di pos fisici senza fili GSM/GPRS non integrati con il nodo dei pagamenti Pago PA fino alla decorrenza dell’obbligo in conformità alla proroga disposta dal decreto semplificazioni. 7. Si conferma. 8. Si conferma. 9. Si conferma se riferito al comma 4 dell’art. 5. 10. I mandati dovranno essere estinti secondo le modalità richieste dal creditore dell’Ente ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 267/2000. 11. L’art. 16 dello schema di convenzione non è assolutamente elusivo della normativa vigente in quanto si prevede che Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, può a richiesta dello stesso rilasciare garanzie fideiussorie a favore dei terzi creditori secondo quanto previsto dall’art. 207 del D.Lgs. 267/2000 e che l’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. La richiesta al Tesoriere l’Ente dovranno essere autorizzate con Deliberazione del Consiglio Comunale nel rispetto e in conformità alle disposizioni recate dall’art. 207 del D.Lgs 267/2000 integrate da quelle dettate dall’art. 76 del vigente Regolamento comunale di contabilità che si riporta di seguito e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all’art. 204. L’atto e la documentazione necessaria saranno trasmessi al Tesoriere per le verifiche e valutazioni che gli competono. Stralcio Regolamento di contabilità: “ART. 76 - Fidejussioni ed altre forme di garanzia - 1. Il rilascio di fidejussioni ed altre forme di garanzia è consentito nei confronti dei soggetti e nel rispetto delle modalità e dei vincoli previsti dalla legge e dai principi contabili generali ed applicati. 2. Il rilascio di fidejussioni o di qualunque altra forma di garanzia è subordinato alla preventiva approvazione, da parte del Consiglio, del piano economico-finanziario di cui all’articolo 73 anche per i progetti di investimento realizzati da terzi. 3. L’approvazione del piano economico-finanziario dell’investimento è sempre richiesta, indipendentemente dall’importo complessivo dell’investimento finanziato e dall’importo delle fidejussioni o garanzie prestate. 4. Il piano economico – finanziario, oltre a tutte le informazioni dirette ad accertare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, deve fornire una illustrazione dettagliata dei seguenti aspetti:a. valutazione del grado di solidità economico patrimoniale e finanziaria, nonché del grado di solvibilità dei soggetti, pubblici o privati, beneficiari delle fidejussioni e delle altre forme di garanzia prestate; b. riflessi delle fidejussioni e delle altre forme di garanzie prestate sui vincoli in materia di ricorso all’indebitamento, cui è soggetto l’Ente; c. valutazione degli impatti dell’operazione sul bilancio dell’Ente, qualora lo stesso sia tenuto all’escussione delle garanzie prestate nei casi previsti dalla legge; d. strumenti previsti ed adottati per la gestione dei rischi connessi alla possibile escussione delle garanzie, e loro riflessi sul bilancio dell’Ente. 12. In riferimento alle figure di "Incaricati del Trattamento" ed alla loro designazione e nomina si rimanda a quanto indicato espressamente all'art. 30 della Convenzione. 13. Si fa riferimento a possibili banche date che il Tesoriere dovesse realizzare per l’espletamento del servizio. 14. Si veda la risposta al punto n. 12. 15. Si conferma, potrà essere effettuata annualmente. 16. Al comma 4 dell’art. 9 si dice che nel corso dello svolgimento del contratto potranno essere sottoscritte convenzioni tra l’Ente e PSP per consentire una riduzione dei costi di commissione a carico dei cittadini per i pagamenti tramite PagoPa. Si fa riferimento a possibili convenzioni tra il Comune e la banca aggiudicataria del servizio di tesoreria (per le funzioni di PSP) finalizzate alla riduzione dei costi di commissione a carico dei cittadini per i pagamenti. Tale possibilità è prevista da un apposito documento AGID che si allega.

Chiarimento PI252278-20

Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 10:42

Domanda : Buongiorno chiediamo alcune informazioni relative al comune di Samoggia. - numero mandati/reversali ultimo anno - Se e' stata richiesta anticipazione di cassa (con eventuali utilizzi) e quale e' il massimo richiedibile per il 2021 - la facolta' di rinnovo del contratto per altri 4 anni e' a discrezione dell'ente o deve essere concordata con il tesoriere - attualmente quanti Pos gestite - attualmente di quante carte di credito disponete - il numero dei bonifici fuori ambito SEPA in valute diverse da € - in generale quanti bonifici esteri sono stati emessi

Risposta : - Nell’anno 2019 sono stati emessi n. 8.993 mandati e n. 20.749 reversali. - Negli anni 2019 e 2020, sono stati deliberati rispettivamente gli importi massimi per l’anticipazione di cassa di € 7.024.262,47 e 12.081.477,13; tuttavia non si è mai fatto ricorso all’anticipazione di cassa. L’importo massimo richiedibile per il 2021 è di € 12.338.568,00. - La facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni è su proposta dell’Ente in accordo con il Tesoriere. - Attualmente si è in possesso di n. 7 POS PAGO PA fisici cordless smart presso gli Sportelli Polifunzionali e lo Sportello di Polizia Locale, e di n. 4 POS fisici senza fili GSM/GPRS. Si precisa che i POS PAGO PA fisici cordless smart presso gli Sportelli Polifunzionali e lo Sportello di Polizia Locale saranno richiesti dall’1 gennaio 2022 in quanto il contratto in essere con Fornitore diverso dal Tesoriere scade il 31 dicembre 2021 mentre i POS senza fili GSM/GPRS dall’1 gennaio 2021. - Attualmente non si dispone di nessuna carta di credito. - Negli anni 2019 e 2020 non è stato emesso alcun bonifico fuori ambito SEPA in valuta diversa da €, ed in generale non è stato emesso alcun bonifico estero.

Ultimo aggiornamento: 26-10-2020, 17:20