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Dati del bando

Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del nuovo edifricio denominato "MIRE - Maternità Infanzia Reggio Emilia" (Interventi PB2 - APb06)
Ente appaltanteAZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.684.923,76 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema21/09/2020
Termine richiesta chiarimenti05/11/2020 13:00
Termine presentazione delle offerte16/11/2020 13:00
Apertura busta amministrativa16/11/2020 14:30
Data chiusura procedura16/08/2021
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 11 ottobre 2017

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Canepari Paolo

telefono: 0522296518

Canali Federica

telefono: 0522296291

Campanini Daniela

telefono: 0522295509

Vallicelli Simona

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura

CIG: 8430257427

Chiarimenti

Chiarimento PI292200-20

Ultimo aggiornamento: 03/11/2020 12:00

Domanda : Con riferimento al DGUE, parte II punto D (subappalto), si chiede se occorre inserire in tale sezione tutte le attività/prestazioni che verranno svolte da consulenti/collaboratori esterni al costituendo RT partecipante; si chiede inoltre se in tale sezione debbano essere inseriti anche i collaboratori esterni che eventualmente si occupino dell’archeologia e CAM. Infine si chiede se è obbligatoria l’indicazione della quota percentuale rispetto al contratto.

Risposta : Con riferimento al primo quesito, si precisa che nella parte II, sez. D del DGUE, devono essere indicate le sole attività che il concorrente intende subappaltare, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e smi.. Le prestazioni che non si configurano come subappalto non devono essere indicate in tale sezione del DGUE. Qualora il concorrente intenda subappaltare parte delle prestazioni a terzi, dovrà indicare anche la percentuale inerente dette prestazioni, rispetto all’importo contrattuale complessivo, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/16 e s.m.i.. I consulenti/collaboratori esterni (archeologi, esperti CAM) cui verranno affidate parte delle prestazioni da eseguire devono essere indicati nell’Allegato A3.1 – Elenco professionisti e nella relazione sulla “Struttura organizzativa” prevista nell’ambito dell’offerta tecnica, considerato che il concorrente deve illustrare la composizione del team di lavoro proposto. Si precisa, infine, che i consulenti esterni, eventualmente indicati, cui verranno affidate le prestazioni che non si configurano tra quelle subappaltabili ai sensi del citato art. 31, comma 8 del Codice, non devono presentare la documentazione amministrativa.

Chiarimento PI293304-20

Ultimo aggiornamento: 29/10/2020 17:15

Domanda : Con riferimento al numero di pagine massimo consentito per le relazioni di cui alla Busta Tecnica, si chiede di precisare se copertine ed indici sono esclusi da tale conteggio.

Risposta : Con riferimento al quesito posto, si precisa che copertine e indici sono esclusi dal conteggio del numero massimo di pagine consentito per le relazioni di cui all'offerta tecnica.

Chiarimento PI292907-20

Ultimo aggiornamento: 29/10/2020 12:18

Domanda : Con la presente si chiede di mettere a disposizione i progetti esecutivi che non risultano essere scaricabili dalla piattaforma come indicato nel disciplinare.

Risposta : Con riferimento al quesito proposto, si conferma che i documenti di progetto sono regolarmente scaricabili dalla piattaforma SATER, nella sezione “Bandi Altri Enti”, selezionando, nel motore di ricerca bandi, come Ente appaltante, l’“AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA”. La gara da ricercare è “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Realizzazione del nuovo edificio ospedaliero denominato MIRE”.

Chiarimento PI282048-20

Ultimo aggiornamento: 21/10/2020 11:42

Domanda : Il bando prevede l’attribuzione di n. 3 punti tecnici nel caso sia presente all’interno del Gruppo di Direzione Lavori un Professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali e sia certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici di livello nazionale o internazionale. Si chiede se il protocollo ECOABITA è considerato valido da codesta spettabile Stazione Appaltante ai fine del soddisfacimento del requisito richiesto in gara: “che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici di livello nazionale o internazionale”.

Risposta : Con riferimento al quesito posto, si precisa che l’eventuale professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali indicato dal concorrente dovrà aver sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale” e abilitati al rilascio di una certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tale professionista, che dovrà quindi possedere competenze generali in ambito di sostenibilità degli edifici e quindi non solo in ambito di efficienza energetica, in via esemplificativa, potrà essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc.; il possesso del requisito sarà dimostrato mediante la presentazione del profilo curriculare e dello specifico attestato, in corso di validità, di certificazione ISO/IEC 17024 rilasciato dal suddetto Organismo.

Chiarimento PI278580-20

Ultimo aggiornamento: 20/10/2020 09:23

Domanda : Con riferimento alla domanda di partecipazione, il bando prevede che sia “redatta in competente bollo” (vedasi art. 15.1 del Disciplinare di gara) nelle modalità indicata nel Modello A5. Considerato che la Domanda di Partecipazione (Modello A1) deve essere presentata unitamente all’Elenco dei Professionisti (Modello A3.1) di chiede di precisare se l’imposta di bollo, pari a 16 €/4pagine, debba essere calcolata/corrisposta in funzione delle pagine del solo Modello A1 oppure delle pagine complessive del ModelloA1+ModelloA3.1.

Risposta : Con riferimento al quesito posto si precisa che la domanda di partecipazione (modello A1), comprensiva dell’elenco dei professionisti (Modello A3.1) parte integrante della stessa, è soggetta a imposta di bollo in misura forfettaria pari a euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento, ai sensi dell’ art. 3 (punto 1bis) dell’Allegato A al DPR 642/1972 - Tariffa (Parte I), in quanto istanza trasmessa per via telematica.

Chiarimento PI277064-20

Ultimo aggiornamento: 14/10/2020 13:15

Domanda : Con riferimento al possesso dei requisiti professionali per quanto riguarda incarico di CSE, per lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli dell'oggetto dell'affidamento per categoria e ID, si intendono servizi solo di CSE, oppure per ogni ID, anche servzi di sola progettazione e/o direzione lavori e collaudo tecnico amministratico funzionale in c.o.? Distinti Saluti.

Risposta : Con riferimento al quesito posto si richiama quanto precisato nel Disciplinare di gara, paragrafo 7.3, lett. e) ed f), confermando che ai fini del possesso dei rispettivi requisiti di qualificazione il concorrente potrà prendere in considerazione “i servizi di ingegneria e architettura , di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e classi ID delle opere a cui i riferiscono i servizi da affidare….”. Ossia, come precisato dalle Linee Guida ANAC n. 1, par. 2.2.2.5, il requisito consistente nell’aver svolto detti servizi di ingegneria e architettura non è inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara, bensì il suo possesso potrà fare riferimento all’avvenuto svolgimento di servizi anche diversi.

Chiarimento PI268279-20

Ultimo aggiornamento: 06/10/2020 15:03

Domanda : Nel Disciplinare di Gara a pag. 30, all’articolo 16 “Contenuto della busta telematica Offerta tecnica”, al punto b) si richiede di presentare “Documentazione descrittiva, grafica e fotografica relativa ad un massimo di tre servizi di direzione dei lavori e ad un massimo di due servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, svolti negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando”. A tal proposito l’ANAC si è espressa nel Bando tipo n. 3 e nell’ultimo aggiornamento delle linee guida n. 1 eliminando il limite del riferimento temporale ai servizi da presentare al fine di garantire una più ampia partecipazione alle gare. In relazione a questo si chiede se l’Amministrazione può valutare la presentazione di servizi antecedenti agli ultimi dieci anni, superando quindi il vincolo temporale nel criterio in oggetto.

Risposta : In ossequio ad un principio giurisprudenziale consolidato, le SS.AA., nell’esercizio del potere-dovere di adottare le misure più adeguate, opportune e conformi per il perseguimento dei propri fini, al fine di ottenere la necessaria garanzia qualitativa di esecuzione dell'appalti, possono prescrivere requisiti aggiuntivi, purché attinenti e proporzionali all’oggetto dell’affidamento, che si correlino al contenuto intrinseco delle prestazioni (Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2017, n. 3105 e 30 giugno 2017 n. 3194; TAR Lazio, Sez. II, 8 febbraio 2017, n. 2115; TAR Toscana, Sez. III, 23 ottobre 2017, n. 1267). Tale possibilità incontra il limite che le prescrizioni di gara siffatte non possono essere limitative e/o restrittive della concorrenza. Da questo punto di vista, il riferimento all'arco temporale decennale per la comprova dell'avvenuta esecuzione dei servizi significativi e affini, atti a dimostrare la capacità del concorrente di realizzare le prestazioni oggetto dell'incarico, persegue l'obiettivo dell’Azienda di garantire la migliore rispondenza della professionalità ed adeguatezza del concorrente rispetto alle più aggiornate normative tecniche di settore, senza perciò stesso influire sul rispetto del principio di massima concorrenzialità. Ad ogni buon conto, si precisa che le Linee guida A.N.AC. n. 1/2016 in tema di servizi tecnici di architettura e ingegneria costituiscono utile strumento di supporto delle SS.AA., ma rientrano tra quelle “non vincolanti” (v. Cons. Stato, Parere n. 1767/16).

Chiarimento PI264430-20

Ultimo aggiornamento: 05/10/2020 17:15

Domanda : Il Disciplinare di gara prescrive quanto segue per la dimostrazione dei requisiti professionali dei componenti il team di professionisti proposti: “La comprova del requisito è fornita, mediante certificato di iscrizione all’Albo professionale e mediante certificazione in corso di validità che attesti il possesso della qualifica riportata nella precedente tabella” (rif. pagina 15). Si chiede di precisare se la “certificazione in corso di validità che attesti il possesso della qualifica” sia da intendersi riferita solo all’Archeologo, al Professionista Antincendio ed al Coordinatore della Sicurezza. Si chiede inoltre di precisare quali documenti debbano essere presentati a dimostrazione, detto che non risultano esistere certificazioni “ufficiali” in merito.

Risposta : In relazione al quesito si conferma che “la certificazione in corso di validità che attesti il possesso della qualifica” è da riferirsi sicuramente alle figure professionali indicate nel quesito oltre che a eventuali ulteriori professionisti che il concorrente inserirà nel gruppo di lavoro. In sede di gara i professionisti assevereranno il possesso dei suddetti requisiti in corso di validità. In fase di verifica i professionisti produrranno i documenti a comprova in relazione allo specifico settore di qualificazione previsto e alla relativa regolamentazione, fatto salvo quanto acquisibile d’ufficio dall’Amministrazione.

Chiarimento PI264431-20

Ultimo aggiornamento: 02/10/2020 15:51

Domanda : Con riferimento alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, il Disciplinare di Gara prescrive: “Per i servizi svolti a favore dei committenti privati, la comprova dell’avvenuta esecuzione avviene attraverso gli atti autorizzativi o concessori, nonché tramite copia del contratto, delle parcelle e delle fatture di liquidazione relative alle prestazioni medesime” (rif. pagina 13). Si chiede se tale documentazione a dimostrazione dei requisiti possa essere sostituita da “certificato di regolare esecuzione” rilasciato dal Committente Privato e contenente tutte le informazioni necessarie.

Risposta : Ai sensi dell’art. 83, d.lgs. 50/16 la stazione appaltante è legittimata a richiedere nei bandi di gara idonei mezzi di prova, dai quali poter trarre convincimento in merito al possesso effettivo dei requisiti di qualificazione autodichiarati dal concorrente in sede di offerta. Con riferimento ai servizi svolti in favore di committenti privati, non può ritenersi sufficiente la produzione di certificati e/o dichiarazioni rilasciati dagli stessi a comprova dei servizi svolti per loro conto dai concorrenti alla gara, ma occorre che l’avvenuta esecuzione sia dimostrata con la documentazione elencata nel disciplinare di gara. Si precisa infine che in sede di presentazione dell’offerta i requisiti debbono essere autocertificati e, solo qualora oggetto di verifica, potranno essere richiesti documenti a comprova di quanto dichiarato.

Chiarimento PI264428-20

Ultimo aggiornamento: 02/10/2020 15:51

Domanda : Il Disciplinare di gara (rif. punto g) di pagina 14) prevede la presenza nel team di un professionista di “un archeologo, che dovrà assumere il ruolo di DO per le attività di scavo archeologico” e che abbia i seguenti requisiti: “Archeologo professionista, con esperienza almeno quinquennale (ai sensi art. 22 DM 154/2017), in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento in oggetto di affidamento, nonché in possesso di quanto previsto all’art. 25 del D.lgs.50/2016” (rif. Tab. 6 di pagina 14). Si chiede di precisare se tale professionista debba far parte di un costituendo Raggruppamento Temporaneo in qualità di mandante, nel caso in cui non rientri nell’organico a disposizione dei componenti il RT partecipante, o possa essere un mero consulente (munito di P.IVA) del costituendo RT partecipante che non ha alcun rapporto contrattuale in essere con lo stesso, ma un semplice impegno di esclusività per la gara in oggetto.

Risposta : Come già precisato nella risposta pubblicata sul SATER ad un precedente quesito, non vi è alcun obbligo di inserire l’archeologo nel raggruppamento temporaneo di professionisti; è necessario e sufficiente, che l'offerta indichi analiticamente i singoli professionisti designati, le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2019, n. 2276). La normativa non richiede, ad esempio, che la presenza dell’archeologo assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del RTP, ma è sufficiente che essa si manifesti comunque in un mero rapporto di collaborazione professionale o di consulenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2017 n. 2896).

Chiarimento PI264427-20

Ultimo aggiornamento: 02/10/2020 15:51

Domanda : Relativamente ai Raggruppamenti Temporanei non ancora costituiti, il Disciplinare di Gara (pagina 29), prescrive la presentazione di una dichiarazione attestante, tra l’altro, quanto segue: “d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui all’art. 4, comma 1, D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2. Il giovane professionista, laureato abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di Gara, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, partecipa all’attività del gruppo di lavoro proposto per l’espletamento dei servizi, senza necessità di far parte del raggruppamento temporaneo”. Si chiede pertanto di confermare se il Giovane Professionista in questione possa essere un soggetto munito di P.IVA che non ha nessun rapporto contrattuale in essere con i componenti del costituendo Raggruppamento Temporaneo partecipante all’atto di presentazione dell’offerta, se non un semplice impegno di esclusività per la gara in oggetto. Si chiede inoltre se il Giovane Professionista debba essere in possesso anch’esso della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 per l’attribuzione di 3 punti nell’Offerta Tecnica nell’Offerta Tecnica (come richiesto al punto 6) di pagina 33 del Disciplinare di gara) al costituendo RT partecipante.

Risposta : In relazione al quesito, si conferma che non vi è alcun obbligo di inserire il giovane professionista nel raggruppamento temporaneo di professionisti; è necessario e sufficiente, che l'offerta indichi analiticamente i singoli professionisti designati, le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2019, n. 2276). La normativa non richiede, ad esempio, che la presenza del giovane professionista assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del RTP, ma è sufficiente che essa si manifesti comunque in un mero rapporto di collaborazione professionale o di consulenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2017 n. 2896). Come già precisato nella risposta pubblicata sul SATER ad un precedente quesito, se il giovane professionista non è un componente del RTP concorrente non sarà oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al par. 16) lett. c), punto 6).

Chiarimento PI264426-20

Ultimo aggiornamento: 02/10/2020 15:50

Domanda : Il Disciplinare di Gara, relativamente ai criteri ambientali minimi (pagina 34), prevede l’attribuzione di 3 punti nell’offerta tecnica nel caso sia presente nel gruppo di lavoro proposto dal concorrente partecipante un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali e certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici di livello nazionale o internazionale. A seguire, sempre nel Disciplinare di gara, è scritto: “Il concorrente potrà integrare i componenti del gruppo di lavoro, di cui al paragrafo 7.3 (7.3), associando altro professionista, laureato o diplomato, in materie ambientali (mero collaboratore o consulente del concorrente) ai fini dell’assegnazione del punteggio tabellare di cui al criterio di valutazione (CAM) n. 9 della Tabella relativa all’offerta tecnica”. Si chiede pertanto di confermare che il Professionista esperto di cui sopra possa essere un mero consulente del soggetto partecipante alla gara (singolo o Raggruppamento Temporaneo o altro) munito di P.IVA che non ha alcun rapporto contrattuale in essere con lo stesso all’atto di presentazione dell’offerta, ma un semplice impegno di esclusività per la gara in oggetto. Si chiede inoltre se per tale Professionista sussista l’obbligo di essere in possesso della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 per l’attribuzione di 3 punti nell’Offerta Tecnica (come richiesto al punto 6) di pagina 33 del Disciplinare di gara) al soggetto partecipante (singolo o Raggruppamento Temporaneo o altro).

Risposta : In relazione al quesito, si conferma che non vi è alcun obbligo di inserire il professionista esperto sugli aspetti energetici nel raggruppamento temporaneo di professionisti (peraltro non richiesto ai fini della partecipazione alla gara, bensì oggetto di valutazione dell’offerta tecnica); è necessario e sufficiente, qualora il concorrente decida di inserirlo, che l'offerta indichi analiticamente i singoli professionisti designati, le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2019, n. 2276). La normativa non richiede, ad esempio, che la presenza dell’esperto in temi energetici assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del RTP, ma è sufficiente che essa si manifesti comunque in un mero rapporto di collaborazione professionale o di consulenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2017 n. 2896). Come già precisato nella risposta pubblicata sul SATER ad un precedente quesito, se il professionista esperto sugli aspetti energetici non è un componente del RTP concorrente non sarà oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al par. 16) lett. c), punto 6).

Chiarimento PI258465-20

Ultimo aggiornamento: 28/09/2020 15:07

Domanda : Si pongono i seguenti quesiti: 1. In relazione ai contenuti dell’offerta tecnica e in particolare al contenuto della lettera c) punto 6) “Possesso certificazione di conformità dei sistemi di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001” il disciplinare precisa che in caso di raggruppamento di professionisti sarà considerata migliore la proposta in cui tutti i professionisti dispongono di tale certificazione. Si chiede se l’archeologo debba avere tale certificazione, essendo questa una prestazione integrativa della progettazione. 2. In relazione alla figura dell’archeologo da inserire nel team di lavoro, si chiede inoltre se tale figura possa essere semplicemente indicata, senza quindi entrare a far parte del raggruppamento, oppure debba essere necessariamente inserita nel raggruppamento temporaneo di professionisti e in tal caso se possa essere indicata con quota zero.

Risposta : Come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale (v. par. 2.2.7), in presenza di scavi archeologici la figura del direttore operativo archeologo è previsto dalla normativa vigente (art. 101 del Codice e art. 26 del DM 154/2017); pertanto, l’archeologo è parte integrante dell’ufficio di direzione lavori e non svolge meramente “una prestazione integrativa della progettazione”. Ne consegue che lo stesso dovrà far parte del gruppo di lavoro, nominativamente indicato già in sede di presentazione dell’offerta [v. par. 7.3) lett. g)]. L’archeologo potrà quindi essere semplicemente indicato nel gruppo di lavoro senza far parte del raggruppamento temporaneo. Per quanto concerne il possesso della certificazione di qualità, di cui al par. 16) lett. c), punto 6), si tratta di un criterio di valutazione dell’offerta tecnica che consente l’assegnazione di punteggio in favore del concorrente. A tal proposito, si chiarisce che sarà assegnato il punteggio previsto per detto criterio in proporzione alla comprova circa il possesso del certificato da parte di tutti e soli i componenti del RTP concorrente. Ergo, se l’archeologo non è un componente del RTP concorrente non sarà oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al par. 16) lett. c), punto 6).

Ultimo aggiornamento: 01-06-2022, 12:12