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Dati del bando

Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per servizi di ingegneria e architettura.
Ente appaltanteAZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto800.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema09/10/2020
Termine richiesta chiarimenti11/11/2020 13:00
Termine presentazione delle offerte19/11/2020 18:00
Apertura busta amministrativa20/11/2020 09:30
Data chiusura procedura22/06/2021
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 11 ottobre 2017

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Canali Federica

telefono: 0522296291

Reggiani Claudia

telefono: 0522335334

Vallicelli Simona

Mazzi Enzo

telefono: 0522296648
cellulare: 0522296896

Campanini Daniela

telefono: 0522295509

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura

CIG: 84587361C5

Chiarimenti

Chiarimento PI301168-20

Ultimo aggiornamento: 10/11/2020 17:06

Domanda : Con la presente siamo a chiedere se nel gruppo di progettazione è possibile indicare per lo stesso ruolo, più di un professionista responsabile.

Risposta : La composizione del gruppo di lavoro è a discrezione del concorrente, salvo che per l’obbligo di rispettare i ruoli minimi indicati nel disciplinare di gara. Quindi, ad eccezione del responsabile dell’accordo quadro, che dovrà essere univocamente nominato, potranno essere indicati più professionisti per ogni ruolo. Si rammenta che nell’allegato A3.1 (elenco professionisti) ad ogni riga del modulo deve essere riferito un singolo professionista.

Chiarimento PI301067-20

Ultimo aggiornamento: 09/11/2020 15:13

Domanda : Con riferimnento al punto 16 B) del disciplinare si chiede se i due servizi di progettazione saranno entrambi valutati (e quindi debbano essere illustrati) sia sul piano delle soluzioni architettoniche, edilizie e strutturali che sul piano della tipologia e dotazione degli impianti, ovvero debba essere presentato un solo servizio per ciascuno dei due aspetti.

Risposta : Per l’ambito di valutazione riferito alla “professionalità e adeguatezza dell’offerta”, la commissione giudicatrice esprimerà il proprio giudizio per i due elementi: “Professionalità e adeguatezza dell’offerta sul piano delle soluzioni architettoniche, edilizie e strutturali” e “Professionalità e adeguatezza dell’offerta sul piano della tipologia e dotazione degli impianti”, sulla base dell’illustrazione complessiva presentata dal concorrente per ciascuno dei due elementi, indipendentemente dal numero di servizi di progettazione descritti. Di conseguenza è a completa discrezione del concorrente decidere se presentare un solo servizio di progettazione per ciascuno dei due elementi di valutazione oppure se presentare due servizi di progettazione riferiti ad entrambi gli elementi di valutazione. Si sottolinea che il numero massimo di servizi di progettazione complessivamente presentabili è pari a due, come indicato nel disciplinare di gara.

Chiarimento PI282720-20

Ultimo aggiornamento: 26/10/2020 10:20

Domanda : Il Disciplinare di gara prevede la presenza nel team di un “Professionista esperto in pratiche catastali” che abbia i seguenti requisiti: “Laurea in architettura o ingegneria (settore civile) o diploma tecnico: iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri” (rif. Tab. 6 di pagina 13). Si chiede di precisare se tale professionista debba far parte di un costituendo Raggruppamento Temporaneo in qualità di mandante, nel caso in cui non rientri nell’organico a disposizione dei componenti il RT partecipante, o possa essere un mero consulente (munito di P.IVA) del costituendo RT partecipante che non ha alcun rapporto contrattuale in essere con lo stesso, ma un semplice impegno di esclusività per la gara in oggetto.

Risposta : Il professionista “esperto in pratiche catastali” svolge una funzione specialistica accessoria rispetto all’attività di progettazione. Come tale, non sussiste l’obbligo di inserire il professionista nel RTP, ma è necessario, e sufficiente, che nell’offerta del concorrente venga specificato il nominativo del professionista facente parte del Team di lavoro, le specifiche attività ad esso riservate e la connessa qualificazione professionale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2019, n. 2276). In tale prospettiva, la presenza dello “esperto in pratiche catastali” nel Team può configurarsi in un mero rapporto di collaborazione professionale o di consulenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2017 n. 2896).

Chiarimento PI282719-20

Ultimo aggiornamento: 26/10/2020 10:20

Domanda : Il Disciplinare di gara prevede la presenza nel team di un “Professionista beni vincolati” che abbia i seguenti requisiti: “Laurea magistrale in architettura o equivalente valida per operare su beni vincolati; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 5 anni o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri” (rif. Tab. 6 di pagina 13). Si chiede di precisare se tale professionista debba far parte di un costituendo Raggruppamento Temporaneo in qualità di mandante, nel caso in cui non rientri nell’organico a disposizione dei componenti il RT partecipante, o possa essere un mero consulente (munito di P.IVA) del costituendo RT partecipante che non ha alcun rapporto contrattuale in essere con lo stesso, ma un semplice impegno di esclusività per la gara in oggetto.

Risposta : Come precisato a pag. 13 del Disciplinare di gara, gli incarichi di progettazione potranno avere ad oggetto immobili di interesse storico-artistico sottoposti a vincoli ambientali-culturali. Per tale ragione, la figura del “professionista beni vincolati” deve necessariamente far parte integrante del costituendo RTP concorrente alla gara e non solo del Team di lavoro, assumendo la responsabilità diretta per la parte progettuale di specifica competenza e dunque, svolgendo una prestazione integrativa della progettazione. Di conseguenza, facendo parte del raggruppamento temporaneo concorrente alla gara in qualità di “mandante”, detto professionista dovrà contribuire al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al RTP dal disciplinare di gara.

Chiarimento PI282718-20

Ultimo aggiornamento: 21/10/2020 14:08

Domanda : Il Disciplinare di Gara, relativamente ai criteri ambientali minimi (pagine 33 e 35), prevede l’attribuzione di 3 punti nell’offerta tecnica nel caso sia presente nel gruppo di lavoro proposto dal concorrente partecipante un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali e certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici di livello nazionale o internazionale. A seguire, sempre nel Disciplinare di gara, è scritto: “Il concorrente potrà integrare i componenti del gruppo di lavoro, di cui al paragrafo 7.3 (7.3), associando altro professionista, laureato o diplomato, in materie ambientali (mero collaboratore o consulente del concorrente) ai fini dell’assegnazione del punteggio tabellare di cui al criterio di valutazione (CAM) n. 9 della Tabella relativa all’offerta tecnica”. Si chiede pertanto di confermare che il Professionista esperto di cui sopra possa essere un mero consulente del soggetto partecipante alla gara (singolo o Raggruppamento Temporaneo o altro) munito di P.IVA che non ha alcun rapporto contrattuale in essere con lo stesso all’atto di presentazione dell’offerta, ma un semplice impegno di esclusività per la gara in oggetto. Si chiede inoltre se per tale Professionista sussista l’obbligo di essere in possesso della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 per l’attribuzione di 3 punti nell’Offerta Tecnica (come richiesto a pagina 32 del Disciplinare di gara) al soggetto partecipante (singolo o Raggruppamento Temporaneo o altro).

Risposta : In relazione al quesito, si conferma che non vi è alcun obbligo di inserire il professionista esperto sugli aspetti energetici nel raggruppamento temporaneo di professionisti (peraltro non richiesto ai fini della partecipazione alla gara, bensì oggetto di valutazione dell’offerta tecnica); è necessario e sufficiente, qualora il concorrente decida di inserirlo, che l'offerta indichi analiticamente i singoli professionisti designati, le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2019, n. 2276). La normativa non richiede, ad esempio, che la presenza dell’esperto in temi energetici assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del RTP, ma è sufficiente che essa si manifesti comunque in un mero rapporto di collaborazione professionale o di consulenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2017 n. 2896). Si precisa che, se il professionista esperto sugli aspetti energetici non è un componente del RTP concorrente, non sarà oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al par. 16) lett. c), punto 4).

Chiarimento PI279199-20

Ultimo aggiornamento: 14/10/2020 16:22

Domanda : Con la presente si richiede se è possibile partecipare per l'affidamento dell'incarico della sola Verifica del progetto ai fini della validazione, inquanto il lotto 1 prevede sia la progettazione, CSP e la verifica preventiva. La progettazione in tutti i casi non sono espletabile dal medesimo operatore economico che effettua la verifica ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50 / 16

Risposta : Con riferimento al quesito posto si precisa innanzitutto che come indicato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara “l’accordo quadro è costituito da un unico lotto”. Nel punto 1 della Tabella 1 del medesimo paragrafo è stata indicato per mero errore materiale il servizio di “verifica preventiva”: si precisa che tale attività non rientra tra le prestazioni oggetto di gara come si desume chiaramente nella tabella 3 dello stesso paragrafo 3.

Ultimo aggiornamento: 11-05-2023, 00:15