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Dati del bando

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE, CALDE E SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATIC,I ESPLETATA PER CONTO DI SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto383.700,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema25/11/2020
Termine richiesta chiarimenti28/12/2020 16:00
Termine presentazione delle offerte11/01/2021 16:00
Apertura busta amministrativa12/01/2021 09:30
Data chiusura procedura12/04/2021
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al DM 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Piras Stefania

telefono: 059416116

Aureli Maria Cristina

telefono: 059416208

Pubblicazioni

ESITO DI GARA
(86.99 kB)

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DELLA DURATA DI ANNI 5

CIG: 851809063C

Chiarimenti

Chiarimento PI349195-20

Ultimo aggiornamento: 29/12/2020 14:24

Domanda : Con riferimento ai criteri ambientali minimi oggetto di valutazione nel punto 3 dei criteri tecnici - sottocriterio "fornitura di alimenti e bevande rispondenti ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 10/03/2020" si chiede alla stazione concedente di meglio specificare tale criterio e di indicare in modo dettagliato la disposizione esatta contenuta nel D.M. di cui sopra cui si fa riferimento

Risposta : In riferimento ai criteri ambientali minimi oggetto di valutazione nel punto 3 dei criteri tecnici - sottocriterio "fornitura di alimenti e bevande rispondenti ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 10/03/2020", si specifica che, con tale Decreto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato apposite prescrizioni, volte alla tutela dell’ambiente, afferenti al “servizio di ristorazione collettiva” e alla “fornitura di “derrate alimentari”, estese al servizio in oggetto secondo quanto previsto nel relativo Allegato 1 - lettera D "Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme", per quanto compatibili con la tipologia di servizio.

Chiarimento PI347331-20

Ultimo aggiornamento: 29/12/2020 14:22

Domanda : con riferimento alla clausola sociale, alla luce delle linee guida n. 13 ANAC si chiede alla stazione concedente se la stessa intenda rettificare il bando nel senso di prevedere la necessità per l'operatore economico di allegare un progetto di assorbimento del personale del gestore uscente. in caso affermativo si chiede di specificare in quale busta lo stesso andrà caricato.

Risposta : Il progetto di assorbimento non è previsto.

Chiarimento PI347296-20

Ultimo aggiornamento: 29/12/2020 14:21

Domanda : Con riferimento alla risposta PI342682-20 fornita dalla stazione concedente in tema di clausola sociale, pur ribadendo che la presente concessione ha ad oggetto servizi in cui l’incidenza della manodopera è inferiore al limite del 50% dell’importo totale del contratto previsto dall’art. 50 del codice dei contratti pubblici, si chiede di specificare l'elenco del personale impiegato dal gestore uscente nella gestione del servizio in affidamento, dettagliando tale indicazione di ogni elemento utile (livello, orario giornaliero, orario settimanale, costo orario da contratto, ccnl applicato, data di assunzione, data scadenza contratto, qualifica, mansione svolta, monte ore annuo, eventuali scatti di anzianità, assunzione eventuale ex L. 482/68 e 68/99, altri eventuali benefit).

Risposta : L'attuale gestore ha comunicato che il contratto di lavoro applicato è quello relativo al settore commercio. L’inquadramento contrattuale è: 3° livello per il personale tecnico e 2° livello per gli addetti al rifornimento.

Chiarimento PI336255-20

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 10:10

Domanda : Con riferimento alla Vs. risposta in ordine alla cd. "clausola sociale" siamo a precisare che il settore del vending, a differenza di altri, non prevede l'impiego di personale in una postazione "fissa" (come potrebbe essere quella di un bar). Risulta pertanto particolarmente difficile immaginare l'applicazione di un obbligo di assunzione di personale da parte del gestore uscente poiché gli operatori incaricati del rifornimento e della manutenzione vengono ovviamente impiegati per la gestione del servizio presso diversi clienti sul territorio. Si precisa infine che il settore del vending non è caratterizzato da prevalenza di manodopera. Da ciò deriva che in NESSUNA gara inerente l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica viene prevista l'applicazione della clausola sociale, a differenza di quanto avviene in altre tipologie di concessione (ad es. servizio bar). Si chiede quindi alla Stazione Concedente se la stessa voglia rettificare il bando di gara in tal senso.

Risposta : La clausola sociale è imposta dall’art.50 del Codice sia per appalti che per concessioni. L’unica esclusione prevista dalla norma è per i servizi di natura intellettuale. L’applicazione della clausola sociale non comporta comunque un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore (da ultimo con ampia giurisprudenza ivi richiamata, Cons. Stato, n.6761/2020).

Chiarimento PI332132-20

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 09:58

Domanda : Con riferimento alla disposizione contenuta nel capitolato (pag.14 art.16) in base alla quale l'ente richiede all'O.E. di farsi carico delle attività di pulizia anche dell'area all'interno della quale sono collocati i distributori e dello svuotamento dei contenitori dei rifiuti si chiede di identificare le aree di raccolta dei rifiuti dove depositare gli stessi, precisando sin d’ora che il gestore del servizio di distribuzione automatica non può per legge occuparsi del trasporto e smaltimento dei rifiuti generati dall’utenza. Inoltre, con riferimento all’ attività di pulizia anche dell'area all'interno della quale sono collocati i distributori, precisando che la stessa non rientra della categoria per la quale l’O.E. è iscritto alla CCIAA (essendo lo stesso tenuto alla sola pulizia e igienizzazione dei distributori installati e non delle aree adiacenti agli stessi) si chiede alla stazione concedente se la stessa voglia rettificare il bando di gara.

Risposta : Ai sensi del punto 3) dello stesso art. 16, il concessionario è obbligato al solo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di rifornimento/manutenzione come la sostituzione dei sacchetti pieni interni al distributore o eventuali rifiuti che derivano dal funzionamento dello stesso (es.oli o liquidi per il funzionamento), imballaggi utilizzati per il riempimento o scarti di produzione. Solo tali rifiuti, e non quelli dell'utenza, dovranno essere smaltiti a cura del concessionario. Per pulizia ed igiene degli spazi e pavimenti è da considerarsi la superficie su cui insistono i distributori stessi, poiché solo il concessionario ha facoltà di movimentazione degli stessi, al fine di garantire una igiene, oltre che delle superfici dello stesso, anche della parte sottostante e non gli spazi limitrofi.

Chiarimento PI324841-20

Ultimo aggiornamento: 04/12/2020 14:50

Domanda : Premesso che la corretta determinazione del valore della concessione, consistente nell’indicazione del fatturato generato dalla stessa è elemento essenziale dei Bandi di Gara che intendano introdurre nel mercato una concessione di qualsivoglia genere, natura e portata, in quanto necessario per procedere alla corretta ponderazione dell’offerta economica da formulare; Premesso altresì che la contingente situazione di emergenza sanitaria, prorogata a tutto il 31/01/2021, determina una condizione di incertezza circa il possibile andamento dei mesi a venire, con particolare riferimento alle modalità organizzative che verranno adottate dalla Spett.le Stazione Concedente. Di conseguenza, risulta ad oggi particolarmente difficoltoso formulare proiezioni sufficientemente solide sulla sostenibilità della concessione in oggetto in relazione ai consumi attesi; premesso che quindi il valore della concessione stimato potrebbe non risultare coerente con gli incassi effettivamente totalizzati dall'operatore economico SI CHIEDE alla P.A. di voler considerare una modifica del bando di gara nel senso di prevedere un’offerta al rialzo su canone variabile, definito con verifica semestrale sui consumi registrati, mediante produzione di dettagliato prospetto delle erogazioni relative al periodo di riferimento (il cui incasso viene sistematicamente trasmesso all’Agenzia delle Entrate per mezzo di dispositivi installati in ogni distributore automatico, in ottemperanza alla normativa vigente) ovvero prevedere appositi meccanismi di versamento scadenzato del canone concessorio fisso, subordinati ad una verifica periodica condivisa circa l’andamento dei flussi dei corrispettivi de qua, così da valutare la complessiva economicità della gestione ed eventualmente intervenire al fine di riportare/mantenere la concessione in equilibrio economico e finanziario.

Risposta : Il valore della concessione è stato congruamente ponderato facendo riferimento a quella che è l'utenza base dei plessi indicati in relazione al consumo medio giornaliero. Il Canone annuale richiesto è stato parametrato sui consumi di energia elettrica ed idrica. Poiché le Utenze restano a carico del Concedente si è convenuto come da Capitolato che il Canone resta fisso e invariabile per il Concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa.

Chiarimento PI324779-20

Ultimo aggiornamento: 04/12/2020 14:46

Domanda : Con riferimento al bando di gara, si chiede alla stazione concedente di considerare la correzione dello stesso nella parte in cui viene stabilito l'obbligo per il concessionario del SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA di provvedere alla "pulizia" che "deve essere estesa anche al pavimento e agli spazi adiacenti, ogni volta che si rilevi sporcizia e/o rifiuti derivanti dall’uso dei distributori". Il concessionario infatti, conformemente alle attività per le quali è iscritto alla CCIAA e per le quali possiede ogni autorizzazione come per legge, non può impegnarsi a svolgere attività di pulizia dei locali; essendo tenuto esclusivamente a garantire la corretta igiene, pulizia e disinfezione dei distributori automatici.

Risposta : Per pulizia ed igiene degli spazi e pavimenti è da considerarsi la superficie su cui insistono i distributori stessi, poiché solo il concessionario ha facoltà di movimentazione degli stessi, al fine di garantire una igiene oltre che delle superfici dello stesso, anche della parte sottostante.

Chiarimento PI324774-20

Ultimo aggiornamento: 04/12/2020 14:43

Domanda : Con la presente segnaliamo alla P.A. la necessità di modificare il bando di gara nella parte in cui dispone l'obbligo per il concessionario di "verifica dei contenitori portarifiuti in dotazione ai distributori, eventuale svuotamento degli stessi con sostituzione dei sacchetti e rimozione dei rifiuti prodotti". Infatti, l'affidatario della concessione del servizio di distribuzione automatica può essere considerato obbligato al solo smaltimento dei rifiuti (es. imballaggi) derivanti dalle operazioni di rifornimento/manutenzione e non dei rifiuti prodotti dall'utenza. Infatti, non avendo una posizione presso il Cliente (con conseguente possibilità di gestione di registro di carico e scarico da quell'unità produttiva), il Concessionario potrà soltanto depositare, presso le aree che saranno indicate, eventuali rifiuti prodotti suddividendoli per tipologia ma non potrà provvedere al loro smaltimento.

Risposta : Secondo l'art.16 punto 3) ultimo capoverso il concessionario è obbligato al solo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di rifornimento/manutenzione come la sostituzione dei sacchetti pieni interni al distributore o eventuali rifiuti che derivano dal funzionamento dello stesso (es. oli o liquidi per il funzionamento), imballaggi utilizzati per il riempimento o scarti di produzione. Tali rifiuti, e non quelli dell'utenza, dovranno essere smaltiti a cura del concessionario, con le modalità previste dalla normativa di settore per ogni tipologia di rifiuto prodotto.

Chiarimento PI324756-20

Ultimo aggiornamento: 04/12/2020 14:40

Domanda : con riferimento al criterio "Qualità tecnica ed estetica dei distributori" si chiede di specificare in che modo verrà valutato il criterio b) "di contenuto assorbimento energetico (a tal fine la ditta dovrà indicare la classe energetica di ciascun distributore che intende proporre o comunque fornire specifiche tecniche idonee ai fini della valutazione) atteso che la normativa di riferimento in materia è stata modificata e, ad oggi, non è possibile certificare la classe energetica dei d.a.

Risposta : Ai sensi della Delibera ANAC n. 226 del 04/03/2020, tra i criteri di valutazione, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono da prediligere le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, nonché i costi di manutenzione e di utilizzazione del prodotto, anche in relazione ai consumi di energia riferiti all'intero ciclo di vita del bene. Pertanto, anche se la classe energetica non va più indicata, va comunque quantificato il consumo di energia ai fini dell'assegnazione del punteggio.

Chiarimento PI324749-20

Ultimo aggiornamento: 04/12/2020 14:37

Domanda : Si chiede di specificare se il bando di gara in oggetto consenta all'operatore economico di dichiarare in sede di gara la volontà di subappaltare la gestione dei distributori automatici di acqua potabile (entro il limite del 30% del valore della concessione)

Risposta : Il subappalto nella concessione è disciplinato dall’art.174 del Codice. Si conferma la possibilità di subappaltare la gestione dei distributori automatici di acqua potabile purché oggetto di espressa e specifica dichiarazione in sede di gara.

Chiarimento PI324132-20

Ultimo aggiornamento: 04/12/2020 14:35

Domanda : Con la presente si chiede di specificare se la clausola sociale inserita nel disciplinare di gara sia da considerare alla stregua di un refuso, attesa l'inapplicabilità della stessa al settore della distribuzione automatica. Distinti saluti

Risposta : La clausola sociale non è un refuso, in quanto prevista dall’art.50 del Codice sia per appalti che per concessioni.

Ultimo aggiornamento: 20-01-2023, 13:03