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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI SITUATE PRESSO GLI IMMOBILI O NELLE AREE DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI).
Ente appaltanteCITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto12.447.600,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema23/11/2020
Termine richiesta chiarimenti14/01/2021 23:59
Termine presentazione delle offerte20/01/2021 13:00
Apertura busta amministrativa21/01/2021 14:30
Data chiusura procedura19/05/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteIndicazioni per pagamento imposta di bollo con F23: Il codice Ente da indicare è TG6 (uff. Entrate via Larga, Bologna), mentre il codice tributo è 456T. La pubblicazione avviene anche in data 23/11/2020 per estratto sui quotidiani: Il Dubbio ed. nazionale, Il Fatto quotidiano ed. nazionale, Il giornale ed. locale, Il Fatto quotidiano rubrica enti centro nord.

Allegati

Referenti

Monari Francesca

telefono: 0516598628

Gaetta Giada

telefono: 0516598713

Scalini Sabrina

telefono: 0516598586

Prandstraller Lisa

telefono: 0516598140

Mariotti Giulia

telefono: 0516598725

Pubblicazioni

Cig

Lotto 1Amministrazioni/Enti aventi sede nella provincia di Bologna, Ferrara e Modena

CIG: 850325974E
OpenData ANAC

Lotto 2Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

CIG: 8503285CC1
OpenData ANAC

Lotto 3Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza

CIG: 8503321A77
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI013163-21

Ultimo aggiornamento: 14/01/2021 18:42

Domanda : Buongiorno, vista la Vs. risposta PI363741-20 e con riferimento alla Vs. comunicazione PG_1448_2021, si chiede conferma che per ottenere il punteggio intero relativo al possesso delle certificazioni di cui al par. 18 n. 7) del disciplinare di gara, sia sufficiente nel caso di partecipazione di un Consorzio lett. b) art. 45 del Codice, che detta certificazione possa essere posseduta direttamente dal consorzio medesimo ovvero dalle consorziate esecutrici. Ciò anche per non contrastare con la Vs. risposta PI363741-20 che di seguito si riporta testualmente: “Si conferma che il possesso della Certificazione di qualità, che si configura nella presente procedura quale criterio di valutazione, rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio, nei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici, può essere posseduta dalle consorziate esecutrici”, dalla quale si desume che non fosse un obbligo detto possesso da parte delle consorziate esecutrici ma una facoltà alternativa, al possesso di detta certificazione, indifferentemente da parte del Consorzio o delle Consorziate esecutrici.

Risposta : Ai fini della attribuzione del punteggio di cui al par. 18.7 del Disciplinare di gara, la certificazione deve essere posseduta, nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del Codice, dai soggetti esecutori: dalle consorziate indicate come esecutrici e inoltre dal consorzio, solo qualora il medesimo svolga operativamente il servizio.

Chiarimento PI013167-21

Ultimo aggiornamento: 14/01/2021 18:38

Domanda : Visto il par. 15.3.3. del disciplinare di gara con il quale prevede: “Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: ¦ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, c. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate”; Considerato che il Consiglio di Stato con sentenza n. 1495/2018 ha chiarito che “in caso di consorzio ordinario non possono risultare applicabili le disposizioni concernenti l’individuazione dell’impresa capogruppo in quanto il mandato collettivo proprio dell’atto costitutivo del consorzio è conferito in favore degli organi del consorzio stesso, e non di un’impresa consorziata (più precisamente è il contratto costitutivo del consorzio che, in luogo del mandato, costituisce un vincolo tra le imprese)”. Si chiede di confermare che le disposizioni di cui al par. 15.3.3. del disciplinare di gara laddove prevedono il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza anche in caso di costituendi consorzi ordinari si riferiscano invero - in adesione a quanto a precisato da Consiglio di Stato - all’impegno di conferire mandato nei confronti degli organi del costituendo consorzio ordinario e non di una impresa consorziata.

Risposta : Le disposizioni di cui al par 15.3.3. del Disciplinare riguardanti i consorzi ordinari non ancora costituiti correttamente ed, in linea con il disposto dell'art. 48 co. 8 del Codice, richiedono il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome delle mandanti. Nel caso di specie invero si ritiene non applicabile la sentenza richiamata in quanto riferita alla diversa ipotesi di consorzio ordinario già costituito.

Chiarimento PI014663-21

Ultimo aggiornamento: 14/01/2021 18:35

Domanda : Si chiede gentile conferma che, al fine del possesso dei Certificati di qualità, sia ammessa la presentazione della dichiarazione dell'Ente Certificatore che attesta espressamente : "Sulla base delle risultanze della sopra citata verifica, in attesa del completamento dei processi interni e relativa emissione dei certificati, si attesta che i sistemi soddisfano le condizioni per formulare la proposta di aggiornamento dei Certificati di Conformità in oggetto". In attesa di Vs. gentile riscontro in merito, ringraziamo ed inviamo distinti saluti.

Risposta : Ai sensi dell'art. 87 del Codice e del principio di equivalenza, nelle more del rilascio dei certificati di qualità, il concorrente, incolpevolmente impossibilitato a ottenere la certificazione richiesta entro il termine di presentazione dell'offerta, può fornire prove che attestino le condizioni fattuali e reali conformi agli standard sottesi alle certificazioni. Tra queste, si ritiene idonea una dichiarazione dell'ente certificatore attestante l'avvenuto svolgimento, con esito positivo, delle verifiche prodromiche alla emissione dei certificati di qualità richiesti.

Chiarimento PI014578-21

Ultimo aggiornamento: 14/01/2021 18:09

Domanda : Si chiede se, in riferimento ai certificati ISO 9001/ 14001, se sia sufficiente ai fini della gara il rilascio di dichiarazione dell’ente certificatore che sulla base delle risultanze della verifica effettuata attesta che i sistemi soddisfano le condizioni per formulare la proposta di aggiornamento dei Certificati di Conformità, in attesa del completamento dei processi interni dell’ente certificatore e relativa emissione dei certificati che presumibilmente avverrà in data successiva al termine previsto per la presentazione dell’istanza alla gara.

Risposta : Ai sensi dell'art. 87 del Codice e del principio di equivalenza, nelle more del rilascio dei certificati ISO 14001 e ISO 9001, il concorrente, incolpevolmente impossibilitato a ottenere le predette certificazioni entro il termine di presentazione dell'offerta, può fornire prove che attestino le condizioni fattuali e reali conformi agli standard sottesi alle certificazioni. Tra queste, si ritiene idonea una dichiarazione dell'ente certificatore attestante l'avvenuto svolgimento, con esito positivo, delle verifiche prodromiche alla emissione dei certificati di qualità richiesti. Si precisa in ogni caso che la certificazione 14001 costituisce presupposto per l'assegnazione del relativo punteggio di cui al par. 18 n. 7 del Disciplinare nonché per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, al pari, per quest'ultima, del possesso della certificazione ISO 9001.

Chiarimento PI361763-20

Ultimo aggiornamento: 31/12/2020 13:14

Domanda : Con riferimento alla Vs. risposta PI358614-20, in caso di costituendo Consorzio ordinario di concorrenti composto da imprese singole e da un Consorzio di cui alla lett. b) dell’art. 45 d.lvo 50/2016; precisato che le imprese singole costituenti il costituendo Consorzio ordinario sono in possesso della certificazione ISO 14001; si chiede di confermare che, ai fini dell’attribuzione del punteggio circa il possesso della certificazione ISO 14001 di cui al par. 18 n. 7 del disciplinare, la certificazione di qualità possa essere posseduta dalle imprese esecutrici indicate dal Consorzio di cooperative o di imprese artigiane e non dal Consorzio medesimo.

Risposta : Si conferma che il possesso della Certificazione di qualità, che si configura nella presente procedura quale criterio di valutazione, rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio, nei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici, può essere posseduta dalle consorziate esecutrici.

Chiarimento PI361718-20

Ultimo aggiornamento: 30/12/2020 17:17

Domanda : Premesso che: • ai sensi del punto 20.1.6 del Capitolato di Appalto viene previsto che l’operatore economico deve gestire i Rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico ed i Rifiuti abbandonati nelle aree verdi oggetto di affidamento (siringhe, mascherine protettive, etc); • il punto 8.1.3) del disciplinare di gara richiede il possesso della “iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale (ex conto proprio) secondo comma 8 dell’art. 212 del d.lgs.152/2006 che inquadra l’impresa nella categoria 2 – bis del D 120/2014 (articolo 8, comma 1, lettera b), relativamente all’esecuzione del servizio di sfalcio, nonché del servizio di manutenzione e potatura alberi e arbusti”; • Quanto sopra veniva ribadito con la riposta PI359245-20 al quesito PI356367-20 in quanto non è ammesso – da capitolato – il deposito temporaneo; • l’iscrizione in categoria 2-bis si ritiene non possa essere l’unica iscrizione valida per la partecipazione alla gara d’appalto, stante la natura dei rifiuti sopra indicati né l’impossibilità di effettuare il deposito temporaneo possa incidere in alcun modo, pena un ingiustificato restringimento della concorrenza e compromissione del principio del favor partecipationis; • ai sensi della normativa ambientale si ritiene che possano partecipare alla gara in oggetto anche i soggetti iscritti in categoria 1, in quanto o la nuova definizione di rifiuti urbani di cui al d.lgs. 152 del 2006, modificata dal recente d.lgs. 116 del 2020, annovera tra gli stessi: • “I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico…” (art. 183 lett b ter), n. 4) • “i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati” (art. 183, lett b ter), n. 5) [novella in vigore dal 1° gennaio del 2021 ); o in ogni caso anche la precedente versione della norma annoverava i rifiuti cd. “verdi” tra i rifiuti urbani così come quelli giacenti su aree pubbliche o private (art. 184, secondo comma – cfr lett. d) ed e). o alla luce delle norme richiamate, quindi, i rifiuti esitanti – o rinvenuti – nello svolgimento dei servizi oggetto di gara sono (ed erano) quindi classificabili come urbani; o quanto sopra è confermato anche dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali laddove prevede delle specifiche sotto categorie della categoria 1: D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali Tutto ciò premesso si chiede di confermare che, ai sensi del punto 8.1.3 del Disciplinare di Gara, è ammissibile, ai fini della partecipazione alla gara e dell’esecuzione delle prestazioni, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali anche in sola categoria 1.

Risposta : Come previsto all'art. 20.1.6 del capitolato, rubricato “Gestione dei rifiuti e rinvenimenti”, e come già precisato in occasione del citato chiarimento PI359245-20 in risposta al quesito PI356367-20, il Fornitore è considerato come produttore dei rifiuti derivanti dalle attività relative al servizio in appalto e, non essendo ammesso il deposito temporaneo di materiali di scarto, deve procedere immediatamente alla loro rimozione. Tra le attività oggetto della presente procedura d'appalto rientra anche quella di pulizia delle Aree Verdi, nell'ambito della quale possono essere rinvenuti, tra gli altri, rifiuti “abbandonati”, quali anche escrementi, siringhe, mascherine protettive o altro materiale a rischio biologico. Compete al Fornitore anche la gestione dei predetti rifiuti, nel rispetto delle vigenti normative di settore, in quanto derivati dall'esecuzione del complesso di attività oggetto di appalto. Infatti, "produttore iniziale" di cui alla categoria 2 bis dell'Albo dei gestori ambientali è l'impresa dalla cui attività è derivato il rifiuto. Come previsto nel citato articolo del capitolato, lo smaltimento degli eventuali rifiuti “abbandonati” può essere effettuato dal fornitore che, di concerto con la PA, potrà avvalersi degli accordi tra il Comune e il gestore del servizio di igiene urbana ed ambientale, ove esistenti. Si conferma, pertanto, che requisito di idoneità per la partecipazione alla gara in oggetto è il possesso dell'iscrizione all'Albo dei Gestori ambientali nella categoria 2bis. D'altronde, la scelta dei requisiti di idoneità, quale quello della predetta iscrizione, è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante. Nel caso di specie, tale scelta trova fondamento nella profonda differenza esistente tra l'attività di trasporto rifiuti da parte del produttore iniziale (ex conto proprio) e quella in conto terzi, anche ai fini della tutela ambientale.

Chiarimento PI361493-20

Ultimo aggiornamento: 30/12/2020 17:15

Domanda : Buonasera, si chiede se in caso di costituendo Consorzio Ordinario di cui all'ex art. 45 c.2 lett. e), il modello F23 debba essere presentato da tutti i membri che lo compongono oppure solamente dall'impresa capofila/capogruppo. In caso debba essere presentato da tutti i membri e nel caso in cui un socio del costituendo Consorzio ordinario di cui alla lett. e) ex art. 45 c.2 del Codice dei Contratti sia un Consorzio di cui alla lettera b), il quale indica a sua volta una consorziata esecutrice, si chiede di confermare che il mod. F23 debba essere presentato sia dal Consorzio medesimo che dalle consorziate esecutrici. Grazie

Risposta : Ai sensi del paragrafo 15.1 del disciplinare di gara, nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito l'istanza, unica, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il consorzio medesimo. Pertanto, anche il modello F23, relativo all'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione da presentare, è uno solo.

Chiarimento PI361451-20

Ultimo aggiornamento: 30/12/2020 17:13

Domanda : Buongiorno, vista la Vs. risposta PI358638-20, nel caso in cui un socio di un costituendo Consorzio ordinario di cui alla lett. e) ex art. 45 c.2 del Codice dei Contratti sia un Consorzio di cui alla lettera b), il quale indica a sua volta una consorziata esecutrice, si chiede di confermare che l’istanza di partecipazione debba essere presentata dal Consorzio lett. b) in qualità di socio/membro del Consorzio ordinario, così come indicato in calce al “modello All. 1 Istanza” e a pag. 26 art. 15.1 del disciplinare e non anche dalle consorziate esecutrici del Consorzio lett. b) dell’art. 45 (che presenteranno unicamente Dgue e dichiarazioni integrative).

Risposta : Si conferma che nella fattispecie in cui partecipi alla procedura un costituendo Consorzio ordinario, di cui sia socio anche un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici, grava solo in capo a quest’ultimo, l’onere di sottoscrivere l’istanza di partecipazione, mentre grava sulle consorziate del medesimo, indicate come esecutrici, l’onere di allegare il DGUE e le dichiarazioni integrative.

Chiarimento PI361205-20

Ultimo aggiornamento: 30/12/2020 17:12

Domanda : Buongiorno, si chiede conferma se sia possibile caricare cartelle compresse firmate digitalmente contenenti file firmati digitalmente. Si precisa che il portale lo consente. Grazie.

Risposta : Per quanto riguarda l'offerta tecnica ed economica, il sistema consente il caricamento di cartelle compresse file.zip. contenenti files firmati digitalmente, dal momento che, in fase di creazione della procedura, la stazione appaltante ha selezionato, tra i 5 formati ammissibili, anche quello relativo alle cartelle compresse. Si chiede, tuttavia, di NON firmare digitalmente la cartella compressa – ancorchè possibile – al fine di evitare problemi nell' apertura dei files al momento della gara. Per quanto riguarda la documentazione amministrativa, ancorchè in fase di creazione della procedura la stazione appaltante non abbia indicato le cartelle compresse tra i 2 formati ammissibili, da informazioni assunte presso il call center, l'operatore economico ha possibilità di aggiungere righe e caricare cartelle.zip che, parimenti, si chiede di NON firmare digitalmente al fine di evitare problemi nell'apertura dei files al momento della gara.

Chiarimento PI359880-20

Ultimo aggiornamento: 28/12/2020 18:38

Domanda : Buongiorno per la compilazione del modello F23 si chiedono quali sono i codici Ufficio o ente e qual 'è il codice Tributo. Inoltre dopo colloquio con il numero verde dedicato all'assistenza ci hanno informato che non possono essere effettuate più invii, in riferimento alla documentazione amministrativa, al massimo si possono inserire righe. Pertanto si chiede se la documentazione amministrativa possa essere unica citando tutti i lotti di partecipazione o se si devono inserire tante righe in base alla documentazione da presentare. certi di un vs. riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

Risposta : Per il pagamento dell'imposta di bollo con F23, il codice Ente da indicare è TG6 (uff. Entrate via Larga, Bologna), mentre il codice tributo è 456T. Per quanto riguarda la documentazione amministrativa, l'operatore potrà procedere con la modalità che preferisce, purché la documentazione sia completa e sia chiaro il riferimento ai lotti per cui si intende partecipare.

Chiarimento PI356367-20

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020 15:09

Domanda : In riferimento al requisito: 8.1.3) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale (ex conto proprio) secondo comma 8 dell’articolo 212 del D.lgs. 152/2006 che inquadra l’Impresa nella categoria 2-bis del D.M. 120/2014 (articolo 8, comma 1, lettera b), relativamente all’esecuzione del servizio di sfalcio, nonché del servizio di manutenzione e potatura alberi e arbusti; nel caso in cui l’attività di trasporto dei propri rifiuti viene effettuata da una ditta con possesso di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani , qualora questa riguardi il trasporto di rifiuti relativi a sfalci e potature, si chiede se il requisito di cui sopra possa ritenersi comunque soddisfatto.

Risposta : Come previsto all'art. 20.1.6 del Capitolato, il Fornitore si intende come produttore dei rifiuti derivati dalle attività del servizio verde e il deposito temporaneo dei materiali di scarto non è ammesso. Conseguentemente è necessario che il Fornitore sia abilitato al trasporto dei propri rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione del verde mediante l'inscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 2bis, a ciò dedicata.

Chiarimento PI357370-20

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020 08:32

Domanda : Si chiede conferma se partecipando in costituendo consorzio ordinario con la medesima composizione e con la medesima partecipazione percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, sia possibile che ciascun componente presenti un'unica istanza con esplicitati i lotti di partecipazione, come consentito per il DGUE generato dal sistema. Si chiede se anche le consorziate esecutrici dei consorzi di cui all'art. 45 c. 2, lett. b) e c) dovranno presentare le istanze di partecipazione come richiesto dall'art. 15.1.1 del disciplinare di gara. Si ritiene che sia corretto che le consorziate esecutrici che debbano presentare l'istanza siano quelle dei Consorzi Ordinari di cui all'art. 45 lett. e) del Codice Appalti.

Risposta : Partecipando come consorzio ordinario, ogni consorziata deve presentare tante istanze di partecipazione, DGUE e dichiarazioni integrative quanti sono i lotti cui il Consorzio intende partecipare. Si precisa che, come riportato all'art. 15.1.1 del disciplinare di gara, infatti, la situazione è diversificata in base alla tipologia di Consorzio. Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del Codice dei contratti, l'istanza di partecipazione, i DGUE e le dichiarazioni integrative devono essere presentate dalle consorziate esecutrici. Differentemente, nel caso dei Consorzi di cui alla lett. e) - consorzi cd ordinari - l'istanza di partecipazione, i DGUE e le dichiarazioni integrative dovranno essere presentate da ogni membro del Consorzio medesimo, indicando, per ogni Lotto, la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti.

Chiarimento PI357334-20

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020 08:30

Domanda : Buongiorno, siamo ad inoltrare la seguente richiesta di chiarimento: confermate che per la partecipazione alla procedura, non è previsto sopralluogo obbligatorio? Restiamo in attesa di riscontro. Grazie. Cordiali saluti.

Risposta : Si conferma che per la partecipazione alla procedura il sopralluogo non è previsto, trattandosi di gara a perimetro indefinito.

Chiarimento PI356017-20

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020 08:28

Domanda : Istanza di proroga Considerato che il par. 13 del disciplinare indica quale termine per la presentazione delle offerte il 14.1.2021. Precisato che le risposte ai quesiti da ultimo presentati implicano una diversa partecipazione alla procedura di affidamento in caso sia di risposta positiva che negativa. Considerato che le nuove disposizioni normative nazionali in materia di contenimento della diffusione del Covid19 (d.l. 18.12.2020), ripristinando le zone rosse e arancioni, rendono difficile il reperimento di alcuni documenti necessari per la partecipazione alla gara, quali ad esempio la cauzione provvisoria. Considerato che la scadenza del termine è a ridosso delle festività natalizie, le quali come detto, sono aggravate dalla chiusura di cui al decreto citato. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede una proroga di quindici giorni del termine per la presentazione delle offerte. Attendiamo Vostro cortese riscontro e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Risposta : Si conferma che la proroga dei termini di presentazione delle offerte, termini peraltro superiori a quelli minimi di legge e avviati ben prima del periodo delle festività, non è compatibile con i tempi di attivazione delle convenzioni e con il periodo dell'anno nel quale è utile avviare il servizio oggetto d'appalto. E ciò considerato anche l'iter e i tempi per l'adesione degli enti legittimati.

Chiarimento PI356012-20

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020 08:27

Domanda : Visto il paragrafo 18 n. 7 del disciplinare il quale prevede quale criterio di attribuzione del punteggio: “7) IMPRESA CERTIFICATA Il concorrente può spuntare i relativi riquadri nel modello offerta tecnica, allegato 6 al presente disciplinare, dichiarando così: a. di aver implementato un sistema di gestione ambientale secondo la norma tecnica internazionale UNI EN ISO 14001 e, conseguentemente, di essere certificato ISO 50001: ciò darà diritto all'attribuzione di 1 punto; b. di essere in possesso della Registrazione EMAS in base al Regolamento Comunitario n. 1221/2009: ciò darà diritto all'attribuzione di 2 punti. In caso di possesso di entrambe, la Commissione attribuirà 3 punti”. Considerato che la ISO 50001 attiene a servizi energia che sono differenti da quelli oggetto della presente procedura di affidamento del verde pubblico. Precisato che il considerando n. 97 della direttiva 2014/24/UE prevede che “la condizione di un collegamento con l’oggetto dell’appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la politica aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell’acquisto. Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale”. Si chiede di confermare che la richiesta della ISO 50001 è un refuso e non è un requisito necessario per ottenere il punteggio di cui al par. 18 n. 7 del disciplinare di gara.

Risposta : L'unica certificazione richiesta ai fini della attribuzione del punteggio pari a uno nella valutazione dell'offerta tecnica è la UNI EN ISO 14001. Il riferimento alla certificazione ISO 50001, tanto nel disciplinare, quanto nel modello di offerta tecnica è frutto di un mero errore materiale ed, in quanto tale, non va tenuto in considerazione.

Chiarimento PI356010-20

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020 08:24

Domanda : Considerato che il par. 8.3.3 del disciplinare di gara prevede: “8.3.3) Possesso, almeno da parte del titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa, della qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018: la comprova del requisito è fornita mediante presentazione di idoneo attestato rilasciato da un organismo accreditato o da altro documento avente equivalente valore.”. Considerato che il par. 8.5 sembra prevedere una differenza, quanto al possesso del requisito di cui al par. 8.3.3. in caso partecipazione come consorzio di cooperative o di imprese artigiane ovvero in caso di consorzi stabili, in quanto: “I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnico professionale di cui ai paragrafi 8.2 e 8.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, c. 2, lett. c), del Codice, dal consorzio o dalle consorziate senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati, che dovranno essere indicati dal consorzio nell'istanza di partecipazione, fatta eccezione per il requisito tecnico di cui al precedente paragrafo 8.3.3, che dovrà essere posseduto direttamente dall'operatore economico che esegue la prestazione”. Precisato che i Consorzi di cooperative ei Consorzi di imprese artigiane di cui al all’art. 45, c. 2, lett. b), del Codice, al pari dei Consorzi stabili, non eseguono, di norma, direttamente le prestazioni. Si chiede di confermare che in caso di partecipazione di consorzi di cooperative e/o di imprese artigiane di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), il requisito del paragrafo 8.3.3 dovrà essere posseduto direttamente dall'operatore economico indicato che esegue la prestazione.

Risposta : La previsione del disciplinare, tale per cui nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del Codice, il requisito di cui al par. 8.3.3. deve essere posseduto dal consorzio medesimo, è giustificata dal fatto che, astrattamente, tale tipologia di consorzio può eseguire direttamente il servizio. Qualora tuttavia il consorzio non intenda eseguire in proprio, il requisito in questione dovrà essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Chiarimento PI355619-20

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020 08:23

Domanda : Buongiorno, con la presente per chiedere se la documentazione amministrativa in caso di concorrente singolo che partecipa a più lotti deve essere unica citando tutti i lotti di partecipazione e come si evince dal portale oppure per ogni singolo lotto come riportato al paragrafo 15.1.1 partecipazione a più lotti e in quest'ultimo caso, ove non fosse unica dove caricarla visto che il portale prevede una sola busta amministrativa?? Certi di un Vs. riscontro si porgono i più cordilali saluti.

Risposta : La documentazione amministrativa deve essere distinta per ogni lotto di partecipazione e caricata tramite invii differenziati. Si ricorda che per qualsiasi dubbio di carattere informatico è possibile contattare il call center di Intercent-er al numero 800 810 799.

Chiarimento PI353933-20

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020 08:21

Domanda : Buongiorno, in considerazione del perdurare della particolare situazione emergenziale, oltre al periodo di festività, con oggettive ripercussioni sull’operatività delle aziende, al fine di consentirci una completa e puntuale produzione della documentazione di offerta, siamo a chiedere cortesemente una congrua proroga dei termini di presentazione dell’offerta di almeno 15 giorni lavorativi. Restando in attesa di un positivo accoglimento della presente, ringraziamo fin d'ora dell'attenzione e inviamo distinti saluti.

Risposta : Si ritiene che la proroga dei termini di presentazione delle offerte, termini peraltro superiori a quelli minimi di legge e avviati ben prima del periodo delle festività, non sia compatibile con i tempi di attivazione delle convenzioni e con il periodo dell'anno nel quale è utile avviare il servizio oggetto d'appalto. E ciò considerato anche l'iter e i tempi per l'adesione degli enti legittimati.

Chiarimento PI352307-20

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020 08:19

Domanda : Buongiorno, in merito ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica 1 e 2, la quantità e la qualità di personale, mezzi ed attrezzature da indicare dovranno fare riferimento alla dotazione già in possesso dall'operatore economico o si possono indicare dotazioni che si intenderà mettere in campo in caso di aggiudicazione e quindi svolgimento dei servizi?

Risposta : L’allegato 9 al Disciplinare di gara – recante linee guida e obblighi cui il concorrente deve attenersi nella redazione della Relazione “Organizzazione del Servizio” – fa riferimento all’organico che il concorrente intende destinare all’espletamento dell’appalto e non alla struttura già esistente.

Chiarimento PI352095-20

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020 08:15

Domanda : Buongiorno, in merito al criterio di valutazione dell'offerta tecnica n.7 IMPRESA CERTIFICATA, si chiede se in caso di RTI le certificazioni dovranno essere possedute da tutte le componenti del raggruppamento o è sufficiente che siano in possesso di una delle componenti.

Risposta : A precisazione dei criteri di valutazione indicati all'art. 18 del Disciplinare, ed in particolare del criterio n. 7, relativo al possesso delle certificazioni, i punteggi verranno attribuiti come segue: • per i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del Codice dei contratti, punteggio intero qualora le certificazioni siano possedute dalle consorziate esecutrici; nel caso in cui anche una sola delle esecutrici non sia in possesso delle certificazioni, verrà attribuito un punteggio pari a 0; • nel caso di RTI e dei Consorzi di cui alla lett. e) - consorzi cd ordinari - il punteggio intero sarà attribuito qualora le certificazioni siano possedute da ogni membro del RTI/Consorzio medesimo; nel caso in cui anche un solo membro del RTI/Consorzio non sia in possesso delle certificazioni, verrà attribuito un punteggio pari a 0. Si precisa, altresì, che - oltre alla Registrazione EMAS- la certificazione richiesta è la ISO 140001, e non la ISO 50001, che era stata indicata nei documenti di gara per mero errore materiale.

Chiarimento PI346519-20

Ultimo aggiornamento: 17/12/2020 17:03

Domanda : - Nel disciplinare di gara, alla pagina 13/60, al punto 8.1.3) viene richiesto il requisito che segue: “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale (ex conto proprio) secondo comma 8 dell’articolo 212 del D.lgs. 152/2006 che inquadra l’Impresa nella categoria 2-bis del D.M. 120/2014 (articolo 8, comma 1, lettera b), relativamente all’esecuzione del servizio di sfalcio, nonché del servizio di manutenzione e potatura alberi e arbusti”. Alla pagina 17/60, al punto “8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili”, viene regolato che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al paragrafo 8.1.3 debba essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Qualora a presentare offerta sia un Consorzio ricondotto all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che indichi per l’esecuzione del servizio una o più consorziate, si chiede conferma che l’iscrizione predetta sia necessaria solo in capo alla/e consorziata/e esecutrice/i, poiché il Consorzio, proprio per la sua natura, non svolge servizi in proprio e non ha in capo a sé mezzi.

Risposta : Come specificato nel Disciplinare, nel caso di soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b), l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al paragrafo 8.1.3 deve essere posseduta cumulativamente sia dal consorzio, che astrattamente può svolgere operativamente il servizio, che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Tuttavia, qualora il predetto consorzio non intenda eseguire direttamente il servizio, può non essere in possesso di tale requisito, stante la natura soggettiva dello stesso, legato allo svolgimento di attività di trasporto rifiuti.

Chiarimento PI345829-20

Ultimo aggiornamento: 17/12/2020 17:01

Domanda : Con riferimento al disciplinare di gara al punto “8.3.3) Possesso, almeno da parte del titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa, della qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018: la comprova del requisito e fornita mediante presentazione di idoneo attestato rilasciato da un organismo accreditato o da altro documento avente equivalente valore”, si chiede conferma che sia ammessa la Visura Camerale dove risulta la Comunicazione di Abilitazione all’Esercizio di Manutenzione del Verde, accompagnata da Dichiarazione Sostitutiva esplicativa di quanto previsto dal punto 7 del suddetto Accordo.

Risposta : Si ritiene che la documentazione da voi indicata, contenente altresì l'indicazione di valida causa di esenzione ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, sia idonea a comprovare il possesso della qualifica di manutentore del verde.

Chiarimento PI345828-20

Ultimo aggiornamento: 17/12/2020 16:59

Domanda : Con riferimento al disciplinare di gara al punto “8.1.3) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale (ex conto proprio) secondo comma 8 dell’articolo 212 del D.lgs. 152/2006 che inquadra l’Impresa nella categoria 2-bis del D.M. 120/2014 (articolo 8, comma 1, lettera b), relativamente all’esecuzione del servizio di sfalcio, nonché del servizio di manutenzione e potatura alberi e arbusti” si chiede conferma che per i soggetti di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice, il requisito possa essere dimostrato dal consorzio o dalle consorziate.

Risposta : L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al paragrafo 8.1.3 deve essere posseduta: nel caso di consorzi ordinari, da ciascuna delle imprese consorziate; nel caso di soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) - consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili – sia dal consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. In quest’ultima ipotesi, qualora il consorzio non esegua direttamente il servizio, può non essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dee Gestori Ambientali, stante la natura soggettiva del requisito, connesso allo svolgimento di attività di trasporto rifiuti.

Chiarimento PI345827-20

Ultimo aggiornamento: 17/12/2020 16:50

Domanda : Si chiede di chiarire se la documentazione richiesta a comprova dei requisiti speciali (bilanci, certificazioni ecc…) sia da allegare già in fase di gara oppure successivamente alla specifica richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Risposta : La documentazione è da allegare solo successivamente, su richiesta della stazione appaltante, dal momento che, in sede di gara, come espressamente previsto dall'art. 23 del Disciplinare, la verifica circa il possesso dei requisiti speciali sarà effettuata solo sulla base del DGUE e delle dichiarazioni integrative allegate al SATER.

Chiarimento PI345826-20

Ultimo aggiornamento: 17/12/2020 16:48

Domanda : Al fine di comprovare il requisito del disciplinare punto “8.2.2.) Fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, non inferiore al 20% dell’importo a base di gara per il lotto territoriale di partecipazione”, si chiede conferma che sia ammesso allegare i certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente nell’ambito di servizi di manutenzione del verde, con l’indicazione degli oggetti, dell’importo e del periodo di esecuzione, evitando di allegare l’elenco riepilogativo delle prestazioni eseguite corredato delle relative fatture quietanzate.

Risposta : Si ritiene che i certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente nell'ambito dei servizi di manutenzione del verde - recanti oggetti, importo e periodo di esecuzione – siano idonei a comprovare il requisito del fatturato specifico medio annuo richiesto dal Disciplinare al par. 8.2.2.

Chiarimento PI345423-20

Ultimo aggiornamento: 17/12/2020 16:45

Domanda : Buongiorno, con la presente inoltiamo il seguente quesito: Con riferimento al Disciplinare capitolo 18. "Criterio di aggiudicazione", paragrafo 3) "Attività manutentive": si chiede conferma che, in analogia con quanto indicato per il punto 3a) "Attività Manutentive previste dal Capitolato", dove si indica che: "La Relazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere composta da un massimo di n. 5 cartelle (formato A4 scrittura in carattere di dimensione non inferiore a 10) per la parte generale; da un massimo di n.1 cartella ogni due attività di manutenzione per la parte relativa alle schede manutenzione", anche per il punto punto 3b) "Ulteriori Attività Manutentive" sia possibile disporre delle n. 5 cartelle (formato A4 scrittura in carattere di dimensione non inferiore a 10) per rispondere alla parte generale di cui ai punti: 1. struttura e personale dedicato alle attività manutentive; 2. attrezzature e mezzi dedicati al servizio; 4. ogni altro fattore presente nel documento e meritevole di valutazione. Ringraziando sin d'ora, porgiamo un Cordiale Saluto.

Risposta : Buongiorno, la Relazione descrittiva "ULTERIORI ATTIVITA' MANUTENTIVE" di cui al punto 3.b) del Disciplinare potrà essere composta da un numero di cartelle "coerenti con quanto proposto", fermo il limite massimo di n. 1 cartella ogni due ulteriori attività di manutenzione; ciò implica che tale relazione dovrà comporsi di un numero di cartelle che sia coerente con una descrizione esaustiva dell’offerta, sia pure nel rispetto di una razionale sinteticità.

Chiarimento PI343495-20

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 14:54

Domanda : Si chiede conferma che le relazioni descrittive di accompagnamento ai criteri 4 e 5, denominate rispettivamente “INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO” e “SISTEMI DI IRRIGAZIONE CON RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA”, non abbiano limitazioni per quanto riguarda il numero di cartelle.

Risposta : Si conferma che il Disciplinare di Gara non prevede limiti relativamente al numero di cartelle per le relazioni relative ai criteri 4 ”INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO” e 5 “SISTEMI DI IRRIGAZIONE CON RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA”.

Chiarimento PI340323-20

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 14:30

Domanda : Buonasera, con riferimento al requisito del possesso della qualifica di manutentore del verde, si chiede un chiarimento osservato che l'art. 12 della Legge n. 154/2016 ha stabilito che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata, oltre che da chi in possesso della qualidica richiesta, anche a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’art. 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Pertanto, l'impresa iscritta a tale Registro, può considerare assolto il possesso del requisito per partecipare alla gara? In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti

Risposta : <>. Detto Accordo è stato emesso ai sensi dell'art. 12 della legge n. 154/2016 che consente al comma 1, lett. a), l'esercizio della suddetta attività anche a coloro che siano iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Chiarimento PI332332-20

Ultimo aggiornamento: 04/12/2020 09:56

Domanda : Buongiorno, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, come indicato nell'art. 25 del Disciplinare di gara, siamo a richiedere l'elenco del personale, comprensivo di parametro orario, livello contrattuale e CCNL applicato. Grazie. Cordiali saluti.

Risposta : La presente procedura è stata indetta dalla Città metropolitana di Bologna in qualità di Soggetto Aggregatore, cui è attribuita ex lege la funzione di aggregazione della spesa pubblica. I Soggetti Aggregatori sono Centrali di Committenza qualificate, istituite (art. 9 D.L. n. 66/2014) al fine di gestire in modo centralizzato le gare per la fornitura di beni e servizi destinati a Stazioni Appaltanti, selezionando l'operatore economico in base alle procedure ad evidenza pubblica. Pertanto la Convenzione, che a seguito dell'aggiudicazione verrà stipulata, ha natura di contratto normativo. È tale un contratto con cui vengono individuate le condizioni generali che disciplineranno i futuri/successivi contratti (c.d. Ordinativi di Fornitura), che ogni singola Amministrazione (Stazione Appaltante) interessata e legittimata ad aderire alla Convenzione, vorrà stipulare, ai sensi del Titolo I, Capo I, artt. 5 e ss., del Capitolato Tecnico Prestazionale. Ne deriva che soltanto le Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione, tramite l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, potranno fornire al soggetto affidatario della Convenzione "le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, e sulla base di tali dati, l'aggiudicatario presenta[re, n.d.r.] all'amministrazione richiedente il piano di compatibilità", come riportato al paragrafo 25 del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI326429-20

Ultimo aggiornamento: 03/12/2020 10:27

Domanda : CON ESPRESSO RIFERIMENTO AL POSSESSO DELLA QUALIFICA DI MANUTENTORE DEL VERDE, SI FA PRESENTE CHE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SCRIVENTE HA CONCLUSO LE ORE DI FORMAZIONE (180 ORE) DEL SUDDETTO CORSO DI "MANUTENTORE DEL VERDE" CONSEGUENDO UN CERTIFICATO DI FINE CORSO AUTORIZZATO DALLA REGIONE CAMPANIA, MA CHE AD OGGI NON E' STATO POSSIBILE CONSEGUIRE L'ESAME DATO CHE COME DA ORDINANZA RICEVUTA DALLA REGIONE CAMPANIA, CAUSA EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19, A DECORRERE DAL 05/11/2020 SONO STATE SOSPESE TUTTE LE ATTIVITA' FORMATIVE IN PRESENZA COMPRESI GLI ESAMI FINALI PER IL RILASCIO DEL SUDDETTO ATTESTATO. PERTANTO SI RICHIEDE SE LA COMPROVA DEL SUDETTO REQUISITO PUO' RITENERSI SODDISFATTA PRESENTANDO IL PREDETTO ATTESTATO DI FINE CORSO CONSEGUITO. IN ATTESA DI CORTESE RISCONTRO, SI PORGONO CORDIALI SALUTI.

Risposta : L'art. 9 dell'accordo Stato Regioni del 22/2/2018 sullo "Standard professionale e formativo per l'attività di manutentore del verde" precisa che il rilascio dell'attestato consegue al superamento dell'esame finale e che il suo mancato superamento non ne consente il rilascio. Pertanto, il possesso dell’attestato, o di altro documento avente valore equivalente, da parte del titolare, o di altro preposto facente parte dell’organico di impresa, è requisito obbligatorio per la partecipazione alla gara, salvo che si rientri in una delle fattispecie di esenzione dal percorso formativo, contemplate dall'art. 8 del sopracitato Accordo.

Chiarimento PI324788-20

Ultimo aggiornamento: 02/12/2020 15:21

Domanda : Buongiorno, la presente per chiedere conferma che al fine di comprovare il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al Punto "8.2.2) Fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, non inferiore al 20% dell’importo a base di gara per il lotto territoriale di partecipazione" sia ammesso mediante la presentazione dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa riportante il fatturato specifico riferito a Servizi di manutezione del verde. In attesa di Vs. cortese riscontro, ringraziamo ed inviamo distinti saluti.

Risposta : Come previsto espressamente al paragrafo 8.2.2 ultimo periodo del disciplinare di gara, la stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, il requisito del fatturato specifico medio annuo possa essere comprovato mediante la presentazione dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa riportante il fatturato specifico riferito a Servizi di manutenzione del verde.

Chiarimento PI320492-20

Ultimo aggiornamento: 25/11/2020 17:04

Domanda : Vorrei capire dove possiamo vedere la documentazione relativa, plannimetrie o indirizzi dei luoghi dei siti oggetti di gara

Risposta : Buongiorno, trattandosi di gara "a perimetro non definito" bandita da Soggetto aggregatore, non sono allo stato conosciuti, per nessuno dei tre lotti, gli Enti/Amministrazioni che, nel biennio di vigenza fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5 del disciplinare di gara, aderiranno alla convenzione. Conseguentemente, non è possibile vedere, in fase di gara, la documentazione e le planimetrie delle aree verdi; per la stessa ragione non è nota la loro ubicazione specifica: le aree verdi, come definite in capitolato, sono ubicate potenzialmente presso gli edifici e le aree di proprietà o in uso alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Emilia Romagna, nonchè loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, legittimati ad aderire alle convenzioni. Distinti saluti.

Ultimo aggiornamento: 25-06-2021, 11:12