Salta al contenuto

Dati del bando

Procedura aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, ASP del Delta Ferrarese, Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Delta del Po, per conto del Comune di Comacchio per l’affidamento del servizio di gestione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica (UIT e IAT) nel comune di Comacchio.
Ente appaltanteCOMUNE DI COMACCHIO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto480.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema23/11/2020
Termine richiesta chiarimenti13/12/2020 23:59
Termine presentazione delle offerte23/12/2020 17:00
Apertura busta amministrativa04/01/2021 09:30
Data chiusura procedura19/02/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bottoni Cecilia

telefono: 0533310126

Cantagalli Roberto

telefono: 0533318708

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio gestione servizi informazione ed accoglienza turistica

CIG: 845389245F
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI342415-20

Ultimo aggiornamento: 14/12/2020 08:00

Domanda : Spett.le Stazione appaltante In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo d'imprese verticale, gli allegati riportati a pagina 27 del disciplinare di gara (all.A1 bis, A1 ter,A2, A3, devono essere resi solo in caso di operatori ammessi con concordato preventivo ? In caso affermativo quindi la documentazione amministrativa da allegare alla gara è costituita da una copia per ogni partecipante alla rete dell'All1 Domanda, DGUE, documenti a corredo( passoe e fidejussione), dichiarazione su carta libera e non su format che attesti i punti abc di pag 29 del disciplinare . grazie

Risposta : Buongiorno, gli allegati A1bis, A1ter, A2, A3, devono essere presentati da tutti gli operatori economici. Solo l'Allegato A1ter è eventuale, come specificato a pagina 27, perchè le dichiarazioni in esso contenute vanno rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, solo se non rese direttamente dal legale rappresentante. Come si può notare a pagina 27 e 28, i capoversi relativi agli allegati A1bis, A1ter, A2, A3 sono contraddistinti dal simbolo - e non seguono la numerazione in quanto i punti contraddistinti da 1 a 11 rappresentano il contenuto dell'Allegato A1. Nel caso di soggetti partecipanti in forma associata l'ulteriore documentazione da presentare, oltre a quella indicata ai paragrafi 14.1, 14.2,14.3.1, 14.3.2, è indicata al paragrafo 14.3.3. Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Chiarimento PI336575-20

Ultimo aggiornamento: 09/12/2020 07:53

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, la presente per richiedere alcune informazioni relative alla gara in oggetto. 1. Ai sensi dell’Art. 29 del Capitolato “Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione” il personale attualmente impiegato nei servizi dovrà essere assorbito dalla ditta aggiudicataria. In questo caso si richiede di conoscere il numero di persone impiegate, il CCNL applicato e tipologia (part time o full time, indeterminato o determinato), la data di prima assunzione, il livello contrattuale, gli scatti maturati, eventuali benefit o ad personam riconosciuti. 2. Sempre in relazione al personale di cui al quesito precedente si richiede di conoscere l’elenco dei corsi relativi alla sicurezza (antincendio, primo soccorso, corso sicurezza lavoratori) sostenuti e in corso di validità, e per ognuno il livello, la data di primo rilascio e le eventuali date di rinnovo periodico e di scadenza. 3. Sempre in relazione al personale di cui al quesito 1 e ai sensi dell’art. 29 del capitolato si richiede che vengano messi a disposizione dei concorrenti i cv del personale ad oggi impiegato ed oggetto della clausola con l’omissione dei dati personali, ai fini di poterli inserire all’interno della procedura di gara per la comprova del requisito di cui al punto 2 della tabella di valutazione dell’offerta tecnica: Qualificazione degli operatori/addetti che si occuperanno del servizio oggetto del presente appalto, in termini di titoli di studio, profilo professionale, formazione, esperienza. Appare infatti poco comprensibile la richiesta di produrre i cv del personale impiegato quale oggetto di valutazione con la presenza della clausola di salvaguardia ai fini di tutelare il personale uscente. A tal fine si specifica altresì che la prassi per questa tipologia di gestione è proprio quella di confermare l’organico uscente, e che il criterio di valutazione appare decisamente a favore del concorrente uscente, il quale ha già alle proprie dipendenze tutto il personale necessario a soddisfare il requisito proprio in quanto gestore del servizio. 4. Si richiede il dettaglio delle spese di contratto comprensive di bolli, diritti di segreteria, spese di pubblicazione e promozione del bando sulla gazzetta e su eventuali altri organi di stampa, qualora queste rientrino nelle spese oggetto di rimborso da parte dell'aggiudicatario.

Risposta : Spett.le Ditta a riscontro dei Vs. quesiti nn. 1, 2 e 3 si evidenzia che, ai sensi dell'art. 13 – comma 2 lettera a) del capitolato il progetto deve descrivere l'assetto e il modello organizzativo che si intende adottare, con specificazione del numero, del ruolo e della qualifica professionale dei singoli operatori impiegati (allegando i rispettivi curricula). La ditta pertanto dovrà descrivere il proprio modello organizzativo proposto e allegare i curricula del proprio personale proposto, sia esso personale già operante / assunto presso la ditta o sia esso personale che vi abbia dato disponibilità ad operare qualora venisse chiamato. La commissione giudicatrice valuterà le qualifiche professionali dei suddetti operatori proposti. Per quanto riguarda la clausola sociale di cui all'art 29 del capitolato, si specifica che solo in un secondo momento, ovvero solo nel momento in cui la ditta si aggiudicherà l'appalto e solo se verificherà che il proprio personale già assunto non sia sufficiente a svolgere tutte le attività previste dal servizio, la stessa dovrà verificare la disponibilità del personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente ad operare anche per la nuova ditta aggiudicataria, ed in caso affermativo dovrà assumerlo (essendo tale personale già in possesso dei requisiti minimi per operare nel servizio oggetto del presente appalto), mentre, in caso negativo, dovrà assumere il personale descritto e specificato nell'offerta tecnica (seppur non ancora assunto ma che vi abbia dato disponibilità ad operare qualora chiamato). Pertanto la richiesta di produrre i cv del personale impiegato quale oggetto di valutazione non entra in contrasto con la presenza della clausola di salvaguardia ai fini di tutelare il personale uscente, in quanto applicabili in due momenti diversi: i cv sono valutati in sede di gara e sono riferiti a personale già operante per la ditta proponente o a personale che la ditta propone di assumere nel caso di indisponibilità del personale uscente; mentre la clausola di salvaguardia deve essere applicata solo nel momento successivo all'aggiudicazione e solo in via eventuale può dar vita all'assunzione del personale attualmente impiegato. Il criterio di valutazione non intende affatto favorire il concorrente uscente, il quale ha si alle proprie dipendenze tutto il personale necessario a soddisfare il requisito in quanto gestore del servizio, ma secondo il proprio modello organizzativo; ciascuna ditta concorrente può proporre il proprio modello organizzativo e gestionale che può essere giudicato migliore di quello della ditta uscente, ovvero ciascuna ditta partecipante può avere già alle proprie dipendenze personale maggiormente qualificato e/o formato, che sarà destinato al servizio oggetto del presente appalto, oppure può proporre personale maggiormente qualificato e/o formato, che sarà assunto nel caso di indisponibilità del personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente. Per quanto riguarda il CLNN si potrà fa riferimento al contratto multiservizi (3° livello per gli operatori di front-office) che prevede una tariffa oraria complessiva di € 18,30, come indicato all'art. 3 del Disciplinare di gara. In merito al quesito n. 4 si precisa che le spese che l'impresa aggiudicataria dovrà rimborsare alla stazione appaltante solo quelle di pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione sulla GURI e sui quotidiani. Nel paragrafo 22 del disciplinare di gara è stato indicato l'importo presunto di € 3.500,00. Ad oggi possiamo dire con certezza che il costo per la pubblicazione del bando è costato € 2.058,12, mentre non sappiamo ancora il costo della pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione. Le spese del contratto saranno definite sulla base del contratto una volta redatto con tutte le informazioni e pertanto ad oggi non è possibile indicare un costo esatto.

Chiarimento PI337654-20

Ultimo aggiornamento: 07/12/2020 11:55

Domanda : in caso di costituendo RTI verticale, le mandanti omettono la compilazione della parte IV del DGUE, sezione C, stante che la dimostrazione dei requisiti è in capo alla sola mandataria, oppure indicano il possesso inserendo una specifica di rimando alla mandataria?

Risposta : Buongiorno, le mandanti possono anche omettere la compilazione della parte di DGUE riferita ai requisiti posseduti dalla mandataria. Cordiali saluti

Chiarimento PI326719-20

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020 09:23

Domanda : Si inoltra la seguente richiesta di chiarimento a seguito di una apparente discrasia fra le prescrizioni di cui al punto 6.3 del Disciplinare e al punto 4.1 del Capitolato. In merito ad una eventuale partecipazione in ATI alla presente procedura di gara, si chiede cortesemente di confermare quale delle seguenti ipotesi sia corretta: a) Tutte le Ditte componenti l’ATI, a prescindere dalla tipologia di ATI (orizzontale, verticale, mista), devono essere in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio b) Nel solo caso di ATI verticale, la sola Ditta incaricata del servizio di “reservation” deve essere in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio

Risposta : Buongiorno, si premette che in risposta ad un quesito pubblicato nella giornata di ieri, si è comunicato che le ditte possono prendere parte alla gara con il solo possesso del titolo abilitativo di agenzia di viaggi attiva da più di tre anni, come indicato al punto 6.1 lett b) del disciplianare di gara, anche se non iscritte all’elenco della Regione Emilia Romagna, in quanto questo elenco non risulta più aggiornato dal 2018. Premesso questo quindi si conferma che nel caso di raggruppamento il possesso del titolo abilitativo di agenzia di viaggi è richiesto solo in capo alla ditta che si occuperà di “reservation”. Cordiali saluti

Chiarimento PI326438-20

Ultimo aggiornamento: 30/11/2020 10:46

Domanda : Al punto 6.3 (pagina 13) del Disciplinare di gara si legge: Il requisito di cui al precedente punto 6.1 lett. c). (molto probabilmente in realtà il riferimento è alla lettera “b”) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito deve essere posseduto dall’impresa che svolge l’attività di “reservation”. Al punto 4.1 (pagina 2) del Capitolato si legge, a proposito dell’attività “GESTIONE UFFICI IAT E UIT COMUNALI”: Per l'esecuzione deI presente appalto, l'Appaltatore deve avere tra i propri oggetti d'impresa l'esercizio di tale attività ed il possesso di apposita autorizzazione all'esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio regolarmente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna con almeno tre anni di esercizio, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 7/2003. Si chiede pertanto di meglio precisare, nel caso di ATI, quale Azienda componente l’ATI debba essere in possesso dell’autorizzazione all'esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio.

Risposta : Buongiorno, si a pagina 13 si tratta di un refuso ed il riferimento corretto è il punto 6.1. lett b ). Per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio pubblicata nel bollettino della RER si veda risposta a quesito precedente appena pubblicato, nel quale abbiamo precisato che le ditte possono prendere parte alla gara con il solo possesso del titolo abilitativo di agenzia di viaggi attiva da più di tre anni, anche se non iscritte all’elenco della Regione Emilia Romagna, in quanto questo elenco non risulta più aggiornato dal 2018. Si resta a disposizione per ogni ulteriore necessità. Cordiali saluti

Chiarimento PI325812-20

Ultimo aggiornamento: 30/11/2020 10:39

Domanda : Spett.le Stazione appaltante, scriviamo in merito ad uno dei criteri di accesso alla gara in oggetto, per per richiedere un chiarimento. Quesito n°1) Sia all’interno del Bando di gara (Sez. III.1.1) sia all’interno del Disciplinare (art 6.1.b) è richiesta, tra i requisiti di idoneità, “l’abilitazione all’attività di Agenzia di Viaggio e Turismo con almeno tre anni di servizio”. Lo stesso requisito è riportato in Capitolato secondo un’altra formula (Art. 4.1): Per l'esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore deve avere tra i propri oggetti d'impresa l'esercizio di tale attività ed il possesso di apposita autorizzazione all'esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio regolarmente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna con almeno tre anni di esercizio, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 7/2003. La questione è dirimente in quanto non necessariamente una agenzia operante da oltre tre anni risulta iscritta nell’elenco di cui all’art. 5 della L.R. 7/2003. Si richiede quindi se un concorrente in possesso di regolare licenza da oltre tre anni possa partecipare alla gara come chiaramente prescritto da bando e disciplinare. Quesito n°2) In merito al requisito di cui all’Art 4.1 del capitolato si segnala inoltre che la scrivente ha i requisiti per richiedere alla Regione Emilia Romagna l’inserimento nell’elenco delle agenzie al fine di ottemperare alla richiesta del bando, ma che ad oggi non risulta possibile avviare l’istruttoria di accreditamento in quanto il fondo che cura la verifica dei requisiti risulta scaduto e deve essere rinnovato (come da noi verificato tramite scambio di corrispondenza via mail con il funzionario della Regione Emilia Romagna già nel mese di marzo 2020 per altra procedura analoga). Al link http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/agenzie-di-viaggio è possibile visionare e scaricare l’elenco delle agenzie che risulta, nella sua ultima versione, riferito all’anno 2018. Ad oggi non è quindi possibile procedere all’accreditamento per ottemperare al requisito da parte di operatori che non siano già presenti nella lista almeno dal 2018, e questo non per carenza di requisiti ma per un sostanziale rinvio sine die del procedimento di valutazione. Riteniamo che l’impossibilità di iscriversi sine die al suddetto elenco risulti violativo della stessa normativa regionale e rappresenti una eccessiva ed ingiustificabile restrizione della possibilità di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica. Richiediamo quindi, qualora la Stazione appaltante ritenesse di non voler concedere l’accesso alla procedura ad aziende in possesso dei requisiti di cui al bando e al disciplinare di gara per dare seguito alla nostra richiesta per le motivazioni addotte al precedente quesito n°1, di poter in ogni caso prendere parte alla gara con il solo possesso del titolo abilitativo di agenzia di viaggi attiva da più di tre anni e senza dover ottemperare al requisito dell’iscrizione all’elenco agenzie della Regione Emilia Romagna ai sensi di quanto argomentato all’interno di questo secondo quesito. Quesito n°3) Sempre ai sensi del requisito di cui all’art 6.1.b del disciplinare segnaliamo un probabile refuso al punto 6.3.a nel passaggio in cui viene richiesto ad un ipotetico RTI orizzontale il possesso del requisito di cui al punto 6.1.c che non è presente e chiediamo conferma che ci si riferisca in questo caso al punto 6.1.b. Cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno, con riferimento ai primi due quesiti si precisa quanto segue: le ditte possono prendere parte alla gara con il solo possesso del titolo abilitativo di agenzia di viaggi attiva da più di tre anni, come indicato al punto 6.1 lett b) del disciplianare di gara, anche se non iscritte all’elenco della Regione Emilia Romagna, in quanto questo elenco non risulta più aggiornato dal 2018; con riferimento al terzo quesito, si conferma che trattasi di refuso e che l'indicazione corretta è al punto 6.1.b. Cordiali saluti

Ultimo aggiornamento: 04-05-2021, 09:19