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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ENERGETICI PER EDIFICI: SERVIZIO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
Ente appaltantePATRIMONIO COPPARO S.R.L.
Stato proceduraChiuso
Importo appalto2.762.931,67 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema01/12/2020
Termine richiesta chiarimenti17/01/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte02/02/2021 13:00
Apertura busta amministrativa04/02/2021 09:00
Data chiusura procedura09/03/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Trazzi Francesca

telefono: 3342194908

Barioni Federica

telefono: 0532864646

Tuffanelli Sara

telefono: 0532864659

Cig

Lotto 1SERVIZI ENERGETICI PER EDIFICI: SERVIZIO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI

CIG: 8534811CD5
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI010376-21

Ultimo aggiornamento: 25/01/2021 08:34

Domanda : Si chiedono le seguenti precisazioni: 1)Municipio: relativamente alla coibentazione dell’estradosso del solaio calpestabile in corrispondenza del sotottotetto, si chiede se il Comune intenda conservare tale superficie completamente calpestabile a seguito della posa dell’isolamento, o se sia possibile prevedere la realizzazione di soluzioni intermedie per la praticabilità di alcuni settori meritevoli di attività manutentive ed ispezione. 2) Scuola Media Govoni: sul CME presentato a base di Gara sono indicati 94 cassonetti da rimuovere (voce NP04), tuttavia in fase di sopralluogo ne sono stati rilevati 157. Si chiede una precisazione in merito al numero effettivo degli elementi da sostituire, se tutti, se in parte e quali. Cordiali saluti

Risposta : La documentazione posta a base di gara relativa agli “interventi iniziali” non ha un livello progettuale tale da consentire all’offerente di predisporre un’offerta semplicemente applicando i propri prezzi alle voci e rispettive quantità desumibili da tali documenti. Nel contesto dell’offerta di gara i partecipanti potranno esporre le loro proposte a seguito delle loro analisi e valutazioni; in queste devono essere considerati lo stato dei luoghi e degli impianti. Relativamente alla documentazione da produrre ai fini dell’offerta tecnica, il disciplinare di gara indica la specifica documentazione da presentare su ogni sito interessato dagli “interventi iniziali”; tali contenuti saranno oggetto di valutazione nel contesto dei sub-criteri specifici.

Chiarimento PI015205-21

Ultimo aggiornamento: 25/01/2021 08:32

Domanda : QUESITO A: “In virtù dell'art. 2.1 del CSA dove la proponente si assume la responsabilità ed il rischio della correttezza di quanto riportato nelle Diagnosi Energetiche, relativamente all'edificio ID.12 Municipio, si chiedono precisazioni circa il calcolo del risparmio atteso sul gas naturale "ex post" indicato sull'allegato C del C.S.A. in quanto, a seguito di valutazioni tecniche della scrivente, ci si troverebbe ben lontani dai risparmi prospettati dai documenti di gara e difficilmente ottenibili mediante l'esecuzione degli "interventi iniziali". Di questi interventi previsti infatti, quelli che avrebbero beneficio dal punto di vista termico, riguarderebbero solo ridotte porzioni di involucro opaco e trasparente, non sufficienti a garantire i risparmi dichiarati nella documentazione di gara.” QUESITO B: “In merito agli interventi iniziali previsti per l’edificio ID.12 Municipio si chiede di indicare il numero di serramenti per i quali è prevista la sostituzione con tipologia a vetro basso emissivi e telai ad alte prestazioni termiche, in quanto c’è una discrepanza tra le indicazioni contenute nella Diagnosi Energetica “MUNICIPIO” par. 5 “Registro delle opportunità” e la tavola grafica “D2_Interventi “ all’interno della cartella POR_FESR Municipio.

Risposta : QUESITO A: In merito alla tematica focalizzata sull’obbiettivo di risparmio energetico (gas metano) relativo agli interventi previsti sul Municipio, si specifica quanto segue. Nel contesto della partecipazione alla gara, l’incongruenza derivante dall’osservazioni del partecipante, può essere considerata, a giudizio di quest’ultimo, come un elemento di rischio di impresa qualora l’incongruenza abbia un potenziale risvolto economico sfavorevole; nel caso di partecipazione ne dovrà tener quindi conto. Nel contesto della documentazione contrattuale posta a base di gara, il mancato raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico, o meglio, il mancato contenimento dei consumi di gas metano, (vedi CSA All. C Tab. 2 “valore consumo massimo”) determina le sole conseguenze indicate all’art. 11.3.2.2 del CSA, mentre all’Art. 17 del CSA, non sono previste penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi quanto quest’ultimi sono definiti su un valore di consumo di gas metano. Limitatamente al solo specifico caso del “valore di consumo massimo” relativo all’ID 10, 11, 12 indicato nell’Allegato C Tabella 2 (33.158), si indica, in aggiunta a quanto pubblicato nel contesto del CSA, che tale valore potrà essere ridefinito, a discrezione dell’Amministrazione, in base ai contenuti di una specifica diagnosi energetica da predisporsi in aggiunta alla documentazione richiesta nel contesto della progettazione esecutiva (Art. 9 “primo stralcio”). QUESITO B: La documentazione posta a base di gara relativa agli “interventi iniziali” non ha un livello progettuale tale da consentire all’offerente di predisporre un’offerta semplicemente applicando i propri prezzi alle voci e rispettive quantità desumibili da tali documenti. Nel contesto dell’offerta di gara i partecipanti potranno esporre le loro proposte a seguito delle loro analisi e valutazioni; in queste devono essere considerati lo stato dei luoghi e degli impianti. Relativamente alla documentazione da produrre ai fini dell’offerta tecnica, il disciplinare di gara indica la specifica documentazione da presentare su ogni sito interessato dagli “interventi iniziali”; tali contenuti saranno oggetto di valutazione nel contesto dei sub-criteri specifici.

Chiarimento PI016322-21

Ultimo aggiornamento: 25/01/2021 08:30

Domanda : QUESITO 1: Relativamente al 27,1% di risparmio di combustibile ex post da garantire per gli edifici ID10,11 e 12 riportato nell’Allegato C al CSA si richiede di confermarne, o meno, tale valore in quanto, in base alle indicazioni contenute nella Diagnosi Energetica, l’edificio Municipio concorre per il 56% del consumo al contatore e, considerando che sugli edifici ID10 e ID11 non vengono eseguiti interventi che contribuiscono al risparmio di combustibile, significherebbe ottenere un risparmio di combustibile del 48% sul singolo edificio ID 12 Municipio. Tale percentuale non parrebbe proporzionata all’entità degli interventi richiesti in gara.

Risposta : In merito alla tematica focalizzata sull’obbiettivo di risparmio energetico (gas metano) relativo agli interventi previsti sul Municipio, si specifica quanto segue. Nel contesto della partecipazione alla gara, l’incongruenza derivante dall’osservazioni del partecipante, può essere considerata, a giudizio di quest’ultimo, come un elemento di rischio di impresa qualora l’incongruenza abbia un potenziale risvolto economico sfavorevole; nel caso di partecipazione ne dovrà tener quindi conto. Nel contesto della documentazione contrattuale posta a base di gara, il mancato raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico, o meglio, il mancato contenimento dei consumi di gas metano, (vedi CSA All. C Tab. 2 “valore consumo massimo”) determina le sole conseguenze indicate all’art. 11.3.2.2 del CSA, mentre all’Art. 17 del CSA, non sono previste penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi quanto quest’ultimi sono definiti su un valore di consumo di gas metano. Limitatamente al solo specifico caso del “valore di consumo massimo” relativo all’ID 10, 11, 12 indicato nell’Allegato C Tabella 2 (33.158), si indica, in aggiunta a quanto pubblicato nel contesto del CSA, che tale valore potrà essere ridefinito, a discrezione dell’Amministrazione, in base ai contenuti di una specifica diagnosi energetica da predisporsi in aggiunta alla documentazione richiesta nel contesto della progettazione esecutiva (Art. 9 “primo stralcio”).

Chiarimento PI016326-21

Ultimo aggiornamento: 25/01/2021 08:28

Domanda : QUESITO 2: Dall’analisi dei documenti di gara forniti, con l’ausilio dello stesso software di calcolo utilizzato per la redazione delle diagnosi energetiche di gara, la scrivente ha ricostruito lo stato di fatto energetico del solo edificio ID 12 Municipio. Da tale analisi si nota che la riduzione dell’Indice di Prestazione Energetica Globale (EPgl, nren), a seguito degli interventi richiesti dal CSA, corrisponderebbe a circa il 27,1% ovvero il risparmio di combustibile richiesto all’Allegato C al CSA. Pertanto, non potendo paragonare una riduzione percentuale dell’ Indice di prestazione energetica con una riduzione percentuale di combustibile, si chiede di chiarire la percentuale di risparmio di combustibile da garantire rispetto al consumo di gas naturale “ex ante” riportato nell’allegato C al CSA per la centrale termica a servizio degli edifici ID 10, 11 e 12.

Risposta : In merito alla tematica focalizzata sull’obbiettivo di risparmio energetico (gas metano) relativo agli interventi previsti sul Municipio, si specifica quanto segue. Nel contesto della partecipazione alla gara, l’incongruenza derivante dall’osservazioni del partecipante, può essere considerata, a giudizio di quest’ultimo, come un elemento di rischio di impresa qualora l’incongruenza abbia un potenziale risvolto economico sfavorevole; nel caso di partecipazione ne dovrà tener quindi conto. Nel contesto della documentazione contrattuale posta a base di gara, il mancato raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico, o meglio, il mancato contenimento dei consumi di gas metano, (vedi CSA All. C Tab. 2 “valore consumo massimo”) determina le sole conseguenze indicate all’art. 11.3.2.2 del CSA, mentre all’Art. 17 del CSA, non sono previste penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi quanto quest’ultimi sono definiti su un valore di consumo di gas metano. Limitatamente al solo specifico caso del “valore di consumo massimo” relativo all’ID 10, 11, 12 indicato nell’Allegato C Tabella 2 (33.158), si indica, in aggiunta a quanto pubblicato nel contesto del CSA, che tale valore potrà essere ridefinito, a discrezione dell’Amministrazione, in base ai contenuti di una specifica diagnosi energetica da predisporsi in aggiunta alla documentazione richiesta nel contesto della progettazione esecutiva (Art. 9 “primo stralcio”).

Chiarimento PI016327-21

Ultimo aggiornamento: 25/01/2021 08:25

Domanda : QUESITO 3: In riferimento al requisito A) Allegato 8 DLgs 102/14 - un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza energetica da applicare o dei risultati di efficienza - si ritiene che nell’articolo di riferimento indicato non sono soddisfatte né adeguatamente indicate: - le misure e azioni da conseguire per il raggiungimento del risparmio; - definizione degli interventi, tempi di realizzazione e costi. In riferimento al requisito B) Allegato 8 DLgs 102/14 - i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto - e al requisito J) Allegato 8 DLgs 102/14 - disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie - al fine di soddisfare siffatti requisiti si richiede di: - chiarire ed esplicitare che in mancanza di contabilizzazione diretta, gli algoritmi di calcolo devono essere o riferiti direttamente a parametri energetici o comunque basati su rilevazioni di energia e non su sole considerazioni economiche (ex spesa bolletta, consumi ex post, ecc); - di indicare espressamente non solo i risparmi economici ma i risparmi energetici; - di indicare il programma di misure e verifica e la metodologia per la quantificazione; - di indicare la determinazione della baseline.

Risposta : Si ritiene che tutte le informazioni relative ai requisiti del contratto EPC – contratto di rendimento energetico siano contenuti nei documenti del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e documenti collegati. Nell’Appendice 1 del CSA (vedi pag. 54/54) sono specificati gli articoli e i documenti contenenti le informazioni necessarie a soddisfare tali requisiti

Chiarimento PI016632-21

Ultimo aggiornamento: 25/01/2021 08:23

Domanda : In riferimento all’intervento riqualificazione dei corpi illuminanti del Municipio, a seguito di verifiche da noi effettuate è risultato che il costo dell’intervento risulta essere notevolmente maggiore all’importo indicato nei documenti di gara, si desidera evidenziare che sono stati considerati gli stessi apparecchi indicati nella documentazione a base di gara, in quanto vincolati dalla Soprintendenza. Si chiede di chiarire gli importi indicati nel CME a base di gara. Distinti saluti.

Risposta : Si specifica che non vi sono indicazioni o vincoli della Soprintendenza. In merito alle marche e modelli degli apparecchi riportati sulla tavola grafica TAV d2 (vedi file d2_Interventi.pdf.p7m), non sono da ritenersi vincolanti. Al fine dell’offerta, il concorrente potrà considerare nella sua proposta le indicazioni presenti sullo specifico CME relativo al Municipio (vedi file b_CME.pdf.p7m) contestualizzandole allo stato dei luoghi e degli impianti. Per solo questo particolare caso, in aggiunta a quanto pubblicato nel contesto del CSA, si specifica che relativamente al risparmio sui consumi di energia elettrica potrà essere concordato un obiettivo differente a quello indicato sul CSA a pag. 39/54 (vedi 10.400 kWh) in base agli effettivi risultati definiti in fase di progettazione esecutiva dell’intervento.

Chiarimento PI016764-21

Ultimo aggiornamento: 22/01/2021 07:36

Domanda : si chiede quali documenti amministrativi deve presentare nella parte amministrativa il progettista o il sub raggruppamento temporaneo di progettisti indicato dall'operatore economico concorrente.

Risposta : Il progettista indicato dovrà produrre proprio DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/06/2016, firmato digitalmente, attestante il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura corredato di un documento di identità. Il sub raggruppamento temporaneo di progettisti dovrà produrre, oltre a tanti DGUE quanti sono i soggetti partecipanti al raggruppamento, altresì: i. In caso di sub-raggruppamento non costituito: Dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, attestante l’impegno a costituire il sub-raggruppamento in caso di aggiudicazione, con indicazione del professionista cui verrà conferito funzione di capogruppo e delle parti del servizio o che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. i. In caso di sub-raggruppamento costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente riunito.

Chiarimento PI007578-21

Ultimo aggiornamento: 12/01/2021 12:31

Domanda : Buongiorno, Per meglio definire le tecnologie e la qualità dei materiali da utilizzare e verificare l’accessibilità al Conto Termico e al POR FESR, si chiede se oltre alle diagnosi energetiche e i documenti messi a base di gara siano presenti progetti di fattibilità e in caso affermativo di condividerli. Si ritengono di fondamentale importanza i documenti richiesti in quanto come Concorrenti si ha l’obbligo di verificare se gli importi deliberati dalla Regione per i diversi progetti siano effettivamente realistici, la presentazione di varianti maggiorative del contributo potrebbe costituire un impiego di tempo, che di fatto rischia di inficiare il meccanismo di ottenimento del contributo stesso. Inoltre si chiede la conferma che le nuove installazioni previste in ambito illuminotecnico e serramentistico per il Municipio e la scuola elementare O. Marchesi abbiamo ricevuto parere preliminare favorevole dalle Belle Arti. Cordiali saluti

Risposta : Buongiorno, i documenti disponibili sono già stati condivisi nell’Allegato Diagnosi, in particolar per gli interventi afferenti la scuola media e il Municipio, oggetto di contributo Por fesr, sono stati condivisi computo metrico degli interventi ed elaborati grafici oltreché la diagnosi energetica. Per gli interventi non è stato richiesto parere preliminare alla sovrintendenza. Cordialmente Francesca Trazzi

Chiarimento PI004551-21

Ultimo aggiornamento: 05/01/2021 15:56

Domanda : RICHIESTA DI CHIARIMENTO In seguito a quanto dichiarato nel Disciplinare di Gara Paragrafo 16 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” alla pagina 25 “[…] Elaborati tecnici composti da: una planimetria generale, una planimetria quotata, una tavola per dettagli e particolari costruttivi; […]”. Chiediamo se i suddetti elaborati debbano essere di uno specifico formato (A3, A1..). Grazie

Risposta : Buongiorno, non sono previsti formati specifici per gli elaborati grafici, pur ritenendo preferibile, qualora possibile, il formato A3. Cordialmente Francesca Trazzi

Chiarimento PI363674-20

Ultimo aggiornamento: 05/01/2021 15:50

Domanda : Buongiorno, al fine di poter procedere con una progettazione più precisa ed efficace, si richiedono le planimetrie in formato DWG dei seguenti edifici : - ID.10 Pinacoteca - ID.11 Torre (Biblioteca) - ID.16 Scuola Elementare Tamara Distinti saluti.

Risposta : Buongiorno, come da richiesta si allegano gli elaborati dwg degli immobili: Pinacoteca-ex carceri, Biblioteca, scuola elementare di Tamara. Cordialmente Francesca Trazzi

Chiarimento PI350223-20

Ultimo aggiornamento: 28/12/2020 10:39

Domanda : Richiesta proroga termini scadenza In riferimento alla procedura in oggetto e alla consegna delle offerte, di cui alla stessa procedura, ad oggi fissata per il giorno 20/01/2021 alla ore 13.00, valutata la complessità ed il tempo necessario per la predisposizione delle stesse offerte, considerato il persistere dello stato d'emergenza per COVID-19 e le derivanti limitazioni, accentuate anche dall'intercorrere del periodo natalizio, nonchè la volontà della scrivente di effettuare un sopralluogo, si richiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di voler concedere una proroga di almeno 15 (quindici) gg dei termini di scadenza della gara.

Risposta : In data odierna è stata predisposta proroga dei termini di presentazione dell'offerta. I nuovi termini sono: Termine per la ricezione dei quesiti: 17/01/2021 ore 12.00 Termine per la ricezione delle offerte: 02/02/2021 ore 13.00 Data prima seduta pubblica : 04/02/2021 ore 09.00

Chiarimento PI354023-20

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020 12:51

Domanda : 1) Si richiede se è stata già verificata con il GSE la compatibilità di cumulabilità con altri incentivi – in particolare Conto Termico e POR FESR, in caso affermativo si chiede di ricevere copia formale del riscontro fornito dal Gestore. 2) Si richiede di regolamentare il caso in cui l’Aggiudicatario non ottenga gli incentivi di cui al Conto Termico, o non nella misura piena, per causa non imputabili allo stesso Aggiudicatario. In questa fattispecie, si chiede se l’Amministrazione si farà carico di rifinanziare il piano economico finanziario a copertura degli interventi iniziali, per la quota non incentivata dal Conto Termico o quale misura intenda adottare. 3) Si chiede di chiarire la natura e l’oggetto del contratto di appalto, in quanto alla luce di quanto previsto dall’articolo 3 del Disciplinare, per cui <>, non è chiaro se esso debba essere qualificato come “Servizio Energia” ovvero “Contratto di Rendimento Energetico”. In caso di EPC si richiede, inoltre, se è stata verificata la compatibilità all’allegato 8 del Dlgs 102/14 con GSE. 4) Al fine di poter eseguire analisi più approfondite, circa l’entità impiantistica da offrire in fase di presentazione dell’offerta tecnica, la scrivente richiede le planimetrie in formato DWG editabile, ovvero il numero, le caratteristiche e gli schemi funzionali delle centrali termiche/frigorifere, UTA ed inoltre gli schemi funzionali degli impianti elettrici e di telecontrollo di tutti gli edifici oggetto del contratto. 5) Al punto 6.1 del C.s.A. è riportato che sono presenti usi promiscui di combustibile che, pur essendo compresi nei consumi di riferimento, potrebbero falsare il calcolo dei risparmi energetici ottenuti con gli interventi, ovvero inficiare sulla dotazione tecnica necessaria all’espletamento del servizio. Pertanto si richiede di indicare gli edifici in cui è presente una fornitura di combustibile promiscua e quantificarne l’entità di combustibile.

Risposta : 1) Le REGOLE APPLICATIVE DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 pubblicate dal GSE sul proprio sito istituzionale, forniscono i chiarimenti rispetto alla cumulabilità degli incentivi del Conto Termico con altre forme di sostegno economico agli interventi. Nello specifico, al paragrafo 1.6 “Le condizioni di cumulabilità degli incentivi” è indicato quanto segue: “limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, statali e non statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili;”. Di conseguenza, tale incentivo può essere cumulato con quello regionale del POR FESR. Nel caso del contributo relativo al bando POR FESR, la Regione Emilia Romagna indica a sua volta che questo è cumulabile con il Conto Termico. Si invita l’operatore economico a prendere visione dei documenti resi disponibili dal GSE nel suo sito istituzionale. 2) Si riporta quanto previsto all’art. 9.1 “Conto Termico 2.0” del capitolato Speciale d’Appalto. In qualità di Soggetto Responsabile, l’Aggiudicatario dovrà ottenere dal GSE S.p.A. gli incentivi disponibili per gli interventi ammissibili al “Conto Termico 2.0” (in vigore dal 31 maggio 2016 a seguito del D.M. 16 febbraio 2016) necessari a compensare la spesa di una parte degli “interventi iniziali” descritti nel precedente paragrafo. Con la sottoscrizione dell’Offerta di gara, il partecipante alla gara attesta di aver eseguito tutte le verifiche preventive necessarie per avviare la procedura di richiesta dell’incentivo al GSE S.p.A. La spesa per la realizzazione di ogni singolo intervento ammissibile al “Conto Termico 2.0” dichiarata dall’Aggiudicatario in fase di offerta di gara, dovrà essere specificatamente indicata nel contratto tra Amministrazione e Aggiudicatario ai fini della procedura di richiesta dell’ammissione all’incentivo. Nel caso la misura dell’incentivo dovesse aumentare rispetto quanto considerato dall’Aggiudicatario in fase di offerta (es. entrata in vigore dell’art. 48 ter del D.L 104/2020 e successivi), tale beneficio andrà a vantaggio dell’Amministrazione. Tale beneficio sarà recepito attraverso il ricalcolo delle quote Qriqu (vedi successivo Art.11.1). Si invita l’operatore economico a prendere visione del Capitolato Speciale d’Appalto 3) Premesso che il Contratto Servizio Energia, Così come il contratto servizio energia “Plus” sono una fattispecie di contratto di rendimento energetico, si precisa che, al fine dell’ottenimento degli incentivi, per gli edifici per cui sono richiesti degli “interventi iniziali” di riqualificazione energetica, il contratto stipulato tra l’Amministrazione (PA) e l’Aggiudicatario (ESCO) deve rispondere ai requisiti del “Contratto di Rendimento Energetico” previsti dall’Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le parti contrattuali definibili in fase di pubblicazione della gara, sono già conformi a tali requisiti. Si veda art. 1 e APPENDICE 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. 4) Al fine della predisposizione dell’offerta, si ritiene sufficiente integrare la documentazione con le planimetrie degli edifici. Si specifica che le planimetrie potrebbero non essere perfettamente aggiornate. 5) Si ritiene che le informazioni fornite siano sufficienti allo scopo dell’appalto e che l’eventuale presenza di forniture promiscue sia trascurabile per tali finalità. Cordialmente, il Rup

Chiarimento PI346147-20

Ultimo aggiornamento: 21/12/2020 07:47

Domanda : Si chiede di confermare che i requisiti relativi all’attività di progettazione (Punto 7.3 lettera G pagina 14 del Disciplinare di gara), possano essere soddisfatti tramite l’indicazione in sede di offerta di un progettista esterno in possesso dei citati requisiti o in alternativa da un progettista “ausiliario” che presti tali requisiti tramite contratto di avvalimento.

Risposta : Ai fini della partecipazione alla procedura l’offerente deve disporre di soggetti abilitati alla progettazione con una delle seguenti modalità: - proprio staff tecnico dell’impresa; - indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del D.Lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e); - associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione. Uno stesso Progettista non può essere associato o individuato da due concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Ultimo aggiornamento: 26-05-2021, 11:22