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Dati del bando

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITÀ FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA PER IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI RIMINI - LOTTO 1 TIROCINI INDIVIDUALI – E LOTTO 2 – TIROCINI DI GRUPPO (NUOVE ESPERIENZE CAPACITANTI)
Ente appaltanteCOMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto2.735.402,34 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema21/12/2020
Termine richiesta chiarimenti23/01/2021 23:59
Termine presentazione delle offerte01/02/2021 23:59
Apertura busta amministrativa02/02/2021 10:00
Data chiusura procedura17/11/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cecchini Ivan

telefono: 0541343724

Pubblicazioni

ESITO GARA
(274.10 kB)

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LOTTO 1 TIROCINI INDIVIDUALI

CIG: 8553827956

Lotto 2LOTTO 2 – TIROCINI DI GRUPPO

CIG: 8553835FEE

Chiarimenti

Chiarimento PI025053-21

Ultimo aggiornamento: 26/01/2021 08:46

Domanda : Si chiede se il requisito di idoneità professionale di cui al punto 8.2 n.1 del disciplinare "Iscrizione nel Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. territorialmente competente" , è posseduto da un Soggetto iscritto al REA della Camera di Commercio di riferimento per attività coerenti a quelle oggetto della gara.

Risposta : SI conferma che il requisito di idoneità professionale di cui al punto 8.2 n.1 del disciplinare "Iscrizione nel Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. territorialmente competente , è posseduto da un Soggetto iscritto al REA della Camera di Commercio di riferimento per attività coerenti a quelle oggetto della gara.

Chiarimento PI022884-21

Ultimo aggiornamento: 26/01/2021 08:45

Domanda : In merito alla sola partecipazione al LOTTO 2, si chiede conferma che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tra azienda ospitante e azienda promotrice, i requisiti di capacità tecnica e professionale indicati al punto 8.4 del disciplinare di gara possano essere soddisfatti complessivamente dal raggruppamento.

Risposta : si premette che nell’appalto in oggetto, per la tipologia di servizio, è prevista una categoria unica e prevalente (tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, individuali o di gruppo CPV 85310000 – servizi di assistenza sociale), per cui sono ammissibili raggruppamenti solo tra soggetti promotori. Non è ammissibile un raggruppamento temporaneo tra soggetto promotore e azienda ospitante per le ragioni: L’art. 26 COMMA 3 della legge E.R. n. 17/200 prevede che il medesimo soggetto non può fungere, in relazione a uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e ospitante. ll raggruppamento tra promotore e ospitante è in conflitto con il principio di dualità promotore/ospitante, che sono i soggetti che devono sottoscrivere la convenzione di tirocinio. Il soggetto promotore infatti è il garante della valenza formativa del tirocinio che si svolge presso l’ospitante. Inoltre l’azienda ospitante è terza rispetto al rapporto tra committente e promotore. In caso di contratto committente/ RTI promotore- ospitante verrebbe a meno tale terzietà poiché si instaura un rapporto diretto con il committente. Infine una RTI di questo tipo è in contrasto con il capitolato speciale di appalto – lotto 2 art.3. comma 2 Articolo 3 – Oneri a carico del soggetto promotore Il ruolo del soggetto promotore (appaltatore) consiste nell’espletamento di tutte le funzioni ed obblighi prescritti dalla citata L.R. 17/2005 e s.m.i., nell’individuazione dei datori di lavoro da convenzionare, in relazione alle esigenze delle persone per le quali viene richiesto il tirocinio, nonché nella gestione delle convenzioni con i soggetti ospitanti e dei rapporti con i tirocinanti come specificato nel presente capitolato. Il collocamento dei gruppi di tirocinanti presuppone l’esistenza di una rete di imprese disponibili ad accogliere le persone nella propria organizzazione. Il mantenimento e l’ampliamento della rete di imprese è un presupposto essenziale del buon funzionamento del servizio. Il soggetto promotore è tenuto a mantenere ed ampliare progressivamente la rete di imprese disponibili sul territorio. In merito alla domanda il disciplinare di gara al punto 9.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, al comma sesto indica espressamente che il requisito il requisito relativo ai servizi eseguiti di cui al punto 8.4 lett.a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: mandataria e mandanti devono avere eseguito almeno un servizio a testa.

Chiarimento PI022880-21

Ultimo aggiornamento: 26/01/2021 08:44

Domanda : In merito alla sola partecipazione al LOTTO 2, si chiede conferma che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tra azienda ospitante e azienda promotrice, i requisiti di capacità economica e finanziaria indicati al punto 8.3 del disciplinare di gara possano essere soddisfatti complessivamente dal raggruppamento.

Risposta : si premette che nell’appalto in oggetto, per la tipologia di servizio, è prevista una categoria unica e prevalente (tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, individuali o di gruppo CPV 85310000 – servizi di assistenza sociale), per cui sono ammissibili raggruppamenti solo tra soggetti promotori. Non è ammissibile un raggruppamento temporaneo tra soggetto promotore e azienda ospitante per le ragioni: L’art. 26 COMMA 3 della legge E.R. n. 17/200 prevede che il medesimo soggetto non può fungere, in relazione a uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e ospitante. ll raggruppamento tra promotore e ospitante è in conflitto con il principio di dualità promotore/ospitante, che sono i soggetti che devono sottoscrivere la convenzione di tirocinio. Il soggetto promotore infatti è il garante della valenza formativa del tirocinio che si svolge presso l’ospitante. Inoltre l’azienda ospitante è terza rispetto al rapporto tra committente e promotore. In caso di contratto committente/ RTI promotore- ospitante verrebbe a meno tale terzietà poiché si instaura un rapporto diretto con il committente. Infine una RTI di questo tipo è in contrasto con il capitolato speciale di appalto – lotto 2 art.3. comma 2 Articolo 3 – Oneri a carico del soggetto promotore Il ruolo del soggetto promotore (appaltatore) consiste nell’espletamento di tutte le funzioni ed obblighi prescritti dalla citata L.R. 17/2005 e s.m.i., nell’individuazione dei datori di lavoro da convenzionare, in relazione alle esigenze delle persone per le quali viene richiesto il tirocinio, nonché nella gestione delle convenzioni con i soggetti ospitanti e dei rapporti con i tirocinanti come specificato nel presente capitolato. Il collocamento dei gruppi di tirocinanti presuppone l’esistenza di una rete di imprese disponibili ad accogliere le persone nella propria organizzazione. Il mantenimento e l’ampliamento della rete di imprese è un presupposto essenziale del buon funzionamento del servizio. Il soggetto promotore è tenuto a mantenere ed ampliare progressivamente la rete di imprese disponibili sul territorio. In merito alla domanda il disciplinare di gara al punto 9.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE Al comma quinto indica espressamente che il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e nel termini di seguito indicati: almeno il 40% dalla mandataria ed almeno il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando che il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria

Chiarimento PI022876-21

Ultimo aggiornamento: 26/01/2021 08:42

Domanda : In merito alla sola partecipazione al LOTTO 2, si chiede conferma che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tra azienda ospitante e azienda promotrice, i requisiti di idoneità professionale indicati al punto 8.2 del disciplinare di gara possano essere soddisfatti complessivamente dal raggruppamento.

Risposta : si premette che nell’appalto in oggetto, per la tipologia di servizio, è prevista una categoria unica e prevalente (tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, individuali o di gruppo CPV 85310000 – servizi di assistenza sociale), per cui sono ammissibili raggruppamenti solo tra soggetti promotori. Non è ammissibile un raggruppamento temporaneo tra soggetto promotore e azienda ospitante per le ragioni: L’art. 26 COMMA 3 della legge E.R. n. 17/200 prevede che il medesimo soggetto non può fungere, in relazione a uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e ospitante. ll raggruppamento tra promotore e ospitante è in conflitto con il principio di dualità promotore/ospitante, che sono i soggetti che devono sottoscrivere la convenzione di tirocinio. Il soggetto promotore infatti è il garante della valenza formativa del tirocinio che si svolge presso l’ospitante. Inoltre l’azienda ospitante è terza rispetto al rapporto tra committente e promotore. In caso di contratto committente/ RTI promotore- ospitante verrebbe a meno tale terzietà poiché si instaura un rapporto diretto con il committente. Infine una RTI di questo tipo è in contrasto con il capitolato speciale di appalto – lotto 2 art.3. comma 2 Articolo 3 – Oneri a carico del soggetto promotore Il ruolo del soggetto promotore (appaltatore) consiste nell’espletamento di tutte le funzioni ed obblighi prescritti dalla citata L.R. 17/2005 e s.m.i., nell’individuazione dei datori di lavoro da convenzionare, in relazione alle esigenze delle persone per le quali viene richiesto il tirocinio, nonché nella gestione delle convenzioni con i soggetti ospitanti e dei rapporti con i tirocinanti come specificato nel presente capitolato. Il collocamento dei gruppi di tirocinanti presuppone l’esistenza di una rete di imprese disponibili ad accogliere le persone nella propria organizzazione. Il mantenimento e l’ampliamento della rete di imprese è un presupposto essenziale del buon funzionamento del servizio. Il soggetto promotore è tenuto a mantenere ed ampliare progressivamente la rete di imprese disponibili sul territorio. In merito alla domanda , il disciplinare di gara al punto 9.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE Al comma quarto indica espressamente che i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8.2 (Il requisito relativo alle iscrizioni nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato , nonché gli altri requisiti professionali ivi indicati devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate. I promotori raggruppati devono essere accreditati .

Chiarimento PI022872-21

Ultimo aggiornamento: 26/01/2021 08:40

Domanda : In merito alla partecipazione all’intero accordo quadro (LOTTO 1 E LOTTO 2) si chiede conferma che i requisiti di idoneità professionale indicati al punto 7) e 8) all’interno del punto 8.2 del disciplinare di gara di seguito indicati: 7) essere accreditati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione e alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.ss.ii.; 8) essere accreditati, considerata la particolare tipologia di utenza cui tali misure sono destinate, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.1959/2016 per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 "Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili; siano alternativi tra loro, o meglio il loro possesso ai fini della partecipazione alla procedura sia alternativo.

Risposta : Ai sensi dell’art. 26 della legge E.R. n. 17/2002,come modificata dalla L.R. n. 1/2019, tra gli altri, possono promuovere tirocini: • i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 35 della l.r. 17/2005 e ss.mm. in attuazione della DGR 1959/2016; • i soggetti accreditati per la formazione professionale in attuazione della DGR n.177/2003 e ss.mm.ii.; Per essere soggetti promotori è quindi sufficiente rientrare in una delle due casistiche purchè l’operatore sia inserito nell’apposito elenco regionale dei promotori, periodicamente aggiornato attraverso un avviso pubblico, L’elenco aggiornato è stato recepito nell’Allegato 2- Determinazione Agenzia Regionale per il lavoro n. 1657/2020.

Chiarimento PI020342-21

Ultimo aggiornamento: 26/01/2021 08:37

Domanda : Il Disciplinare di gara prevede, tra gli allegati da presentare, la “Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali” da rendersi secondo l’allegato mod. 6. Detto allegato non risulta presente tra la modulistica a corredo dell’appalto. Si richiede se la Dichiarazione in oggetto va prodotta su apposito modello ufficiale o se può essere redatta liberamente.

Risposta : la dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali è stata inserita ai punti 21 e 22 dell’Allegato 1. Dichiarazioni integrative al DGUE. Resta ferma la facoltà del concorrente di presentare singola dichiarazione redatta liberamente

Chiarimento PI020340-21

Ultimo aggiornamento: 26/01/2021 08:37

Domanda : Lotto 2 - Tirocini di gruppo. Nel Disciplinare di gara è prevista l’attivazione di n° 6 tirocini di gruppo, di cui 5 ad alto tutoraggio e 1 a basso tutoraggio. Nel Capitolato tecnico sono individuati n° 6 gruppi già esistenti e viene richiesta l’attivazione di 1 nuovo gruppo sperimentale. In considerazione di ciò, si richiede una specifica in merito al numero complessivo di tirocini di gruppo da attivare (5+1 o 6+1?).

Risposta : Lotto 2 - Tirocini di gruppo. Nel Disciplinare di gara è prevista l’attivazione di n° 6 tirocini di gruppo, di cui 5 ad alto tutoraggio e 1 a basso tutoraggio. Nel Capitolato tecnico sono individuati n° 6 gruppi già esistenti e viene richiesta l’attivazione di 1 nuovo gruppo sperimentale. In considerazione di ciò, si richiede una specifica in merito al numero complessivo di tirocini di gruppo da attivare (5+1 o 6+1?).

Chiarimento PI020338-21

Ultimo aggiornamento: 26/01/2021 08:36

Domanda : Lotto 2 - Tirocini di gruppo. Relativamente al numero di tirocinanti per gruppo, si richiede se il numero di 7 utenti è sempre vincolante per la realizzazione dei tirocini in qualsiasi contesto vengano attivati.

Risposta : I 5 tirocini di gruppi ad alto tutoraggio avranno sempre 7 utenti inseriti. Per il tirocinio a basso tutoraggio, sarà il servizio sociale territoriale che, considerata la particolarità del gruppo e il contesto in cui viene inserito, potrebbe definire un gruppo composto da un numero inferiore di utenti.

Chiarimento PI020330-21

Ultimo aggiornamento: 26/01/2021 08:35

Domanda : Lotto 2. Tirocini di gruppo. Il Capitolato tecnico prevede che i tirocini debbano essere inseriti in un contesto produttivo reale. Si chiede una definizione più dettagliata rispetto al contesto di riferimento.

Risposta : Per contesto produttivo reale, si intende un contesto aziendale non prevalentemente vocato all'inserimento lavorativo di persona svantaggiate. Questo al fine di sperimentare, con alcuni utenti attentamente individuati dal servizio sociale, un effettivo avviamento al lavoro

Ultimo aggiornamento: 17-11-2021, 14:17