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Dati del bando

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo del Comune di Parma per il periodo 01/04/2021 – 31/03/2024 con possibilità di rinnovo triennale e proroga semestrale
Ente appaltanteCOMUNE DI PARMA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto294.405,68 €
Criterio di aggiudicazioneCosto Fisso
Data di pubblicazione a sistema23/12/2020
Termine richiesta chiarimenti13/01/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte25/01/2021 12:00
Apertura busta amministrativa26/01/2021 09:30
Data chiusura procedura09/03/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Barani Roberto

telefono: 0521218302

Marmiroli Anna

telefono: 0521031094

Chiari Massimiliana

telefono: 0521218332

Miranda Angela Stella

telefono: 0521218670

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di brokeraggio assicurativo

CIG: 8549839E54

Chiarimenti

Chiarimento PI013213-21

Ultimo aggiornamento: 18/01/2021 14:53

Domanda : Al fine di formulare una offerta tecnica più specifica, chiediamo gentilmente di pubblicare i testi di polizza completi delle polizze elencate nella premessa della Relazione Tecnico Illustrativa del Contesto, inoltre chiediamo di rendere pubbliche le statistiche sinistri degli ultimi 5 anni, comprensive delle liquidazioni già portate a termine e delle eventuali franchigie e/o scoperti applicati.

Risposta : Di seguito si pubblicano i link alle Procedure aperte esperite per l’affidamento delle polizze del Comune di Parma al fine di ottenere le informazioni richieste: https://www.comune.parma.it/comune/gare-di-appalto/Procedura-aperta-per-laffidamento-delle-polizze-di-assicurazione-RCT-OLotto1-Infortuni-Lotto2Tutela-LegaleLotto-3-Rc-A_m1061.aspx https://www.comune.parma.it/comune/gare-di-appalto/Procedura-aperta-suddivisa-a-lotti-per-laffidamento-dei-servizi-assicurativi-All-Risks-Property-e-All-Risks-Opere-dArte_m1061.aspx Si pubblicano inoltre le statistiche sinistri.

Chiarimento PI013082-21

Ultimo aggiornamento: 14/01/2021 15:55

Domanda : In riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere di confermare che per la redazione dell'Offerta Tecnica non sia previsto un limite di facciate e che, al fine della valutazione dello Staff dedicato al servizio, si possano allegare i curricula professionali delle risorse dedicate.

Risposta : Si conferma che non è stato indicato un limite massimo di pagine della relazione tecnica ma si ribadisce l’opportunità di redigere una offerta tecnica con un layout che ne consenta la facile lettura da parte della commissione in tempi congrui, pertinente ed attinente ai criteri di attribuzione punteggio. È ammessa la presentazione dei CV delle risorse dedicate.

Chiarimento PI011854-21

Ultimo aggiornamento: 14/01/2021 15:53

Domanda : Relativamente alla gara in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento all'art. 14 della bozza di contratto “Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali” ed al conseguente Accordo segnaliamo che, a nostro avviso, la specificità dell’attività posta in essere dal broker (ad esempio consulenza sui rischi, negoziazione del prezzo e collocamento dei predetti rischi sui mercati assicurativi) dovrebbe guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell’inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di “delega” da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante (“Ruolo soggettivo dell’impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi” e “Esonero dall'informativa in ambito assicurativo – c.d. catena assicurativa”) dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell’attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. L’attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioni”; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l’esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un’Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra riportato, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati. 2) Con riferimento alla presentazione del Patto di integrità, vi chiediamo di confermarci che la sottoscrizione digitale del documento faccia venir meno la necessità della firma su ogni pagina. 3) Con riferimento all'imposta di bollo, vi chiediamo di confermarci che, in caso di partecipazione in RTI, la stessa debba essere versata dalla sola impresa capogruppo o se, al contrario, debba provvedere in tal senso anche la mandante. 4) Con riferimento all'offerta tecnica, chiediamo, infine, di confermarci che non ci sia un limite di pagine da rispettare per l’elaborazione della stessa.

Risposta : Con riferimento ai quesiti sopra posti si risponde quanto segue: 1) Si conferma la nomina a Responsabile del trattamento dei dati per conto dell’Ente e non di Titolare del trattamento in quanto le attività svolte dal broker aggiudicatario rientrano nelle attività svolte in qualità di Responsabile. Il Garante si è espresso a favore della Titolarità autonoma nei confronti delle compagnie assicurative per la prestazione diretta di servizi assicurativi (es. gestione di polizze infortuni, responsabilità civile verso terzi, assistenza sanitaria integrativa). L'art. 4 del capitolato prestazionale non prevede l'esternalizzazione dei predetti servizi, ma di servizi a supporto dell'Ente come attività di assistenza, consulenza, gestione, svolgimento di indagini, analisi e valutazione, pertanto l'Ente resta autonomo Titolare del trattamento. 2) Si conferma che la sottoscrizione digitale del Patto di Integrità fa venire meno la necessità della firma su ogni pagina. 3) L’imposta di bollo è unica, come l'istanza di partecipazione anche in caso di RTI costituendo. Pertanto può essere versata dalla sola mandataria del RTI costituendo. 4) Si conferma che non è stato indicato un limite massimo di pagine della relazione tecnica ma si ribadisce l’opportunità di redigere una offerta tecnica con un layout che ne consenta la facile lettura da parte della commissione in tempi congrui, pertinente ed attinente ai criteri di attribuzione punteggio.

Chiarimento PI363376-20

Ultimo aggiornamento: 07/01/2021 19:27

Domanda : In riferimento alla procedura emarginata in oggetto, essendo interessati a partecipare alla medesima, con riferimento all’art. 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e nello specifico in merito ai punti: “- dare consulenza ed assistenza da parte di Legali, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia; - assistere nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa;”, siamo a chiedere conferma che le prestazioni richieste al broker saranno esclusivamente quelle di fornire un supporto di carattere tecnico-amministrativo “su questioni generali o puntuali inerenti alla materia assicurativa” e non di fornire assistenza legale per mezzo di un eventuale consulente esterno e che in ogni caso l’onere di spesa per detta assistenza legale non farà carico al broker.

Risposta : Il broker aggiudicatario non dovrà fornire un legale che segua il contenzioso a sue spese. Il Comune potrà avvalersi gratuitamente della consulenza fornita dal broker aggiudicatario, tramite un ufficio interno o personale specializzato in questioni giuridiche, al fine di ottenere consigli e pareri volti alla risoluzione di problematiche che interessino l’Ente.

Chiarimento PI360945-20

Ultimo aggiornamento: 07/01/2021 15:37

Domanda : In merito alla procedura di gara siamo a chiedere quale sia il costo delle spese di pubblicazione in fase di aggiudicazione e se ci sono altre spese contrattuali da sostenere. Ci confermate che, al fine di rispettare il principio di equivalenza di cui all'art. 68del D.Lgs. 50/2016, l'offerta tecnica nel rispettare le caratteristiche minime stabilite, dovrà essere redatta in verticale senza l'utilizzo di programmi di grafica che possano comprimere i testi?

Risposta : Come indicato a pag. 31 del disciplinare di gara, l’importo stimato per le spese di pubblicazione è pari ad € 4.000,00 (iva e bolli inclusi). Relativamente alle spese di pubblicazione, trattandosi di scrittura privata, ci saranno da sostenere solamente le spese in merito all’imposta di bollo ma al momento non è possibile stimarne l’importo. Con riferimento invece alla redazione dell’offerta tecnica si rammenta che il contenuto della stessa non potrà essere in contrasto o prevedere livelli di prestazioni inferiori a quanto stabilito nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Con riferimento infine al layout grafico della relazione non sono state indicazioni tassative nel disciplinare, si consiglia in ogni caso l’utilizzo di un carattere e di una dimensione di prassi utilizzate (es. Times new Roman 12, Calibri 11, etc.). Si rammenta vivamente, al fine di facilitare il lavoro della commissione giudicatrice, di utilizzare una grafica che ne consenta una facile lettura in tempi congrui e non sproporzionati rispetto a quanto richiesto nei criteri di attribuzione punteggio.

Ultimo aggiornamento: 07-06-2021, 11:00