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Dati del bando

LAVORI DI COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIA EMILIA ( SS9) E VIABILITA' DEL POLO INDUSTRIALE MARTIGNONE , COMPRESA NUOVA ROTATORIA SU VIA EMILIA (SS9)
Ente appaltanteUnione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.163.196,85 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema30/12/2020
Termine richiesta chiarimenti25/01/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte02/02/2021 12:00
Apertura busta amministrativa03/02/2021 10:00
Data chiusura procedura20/04/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cremonini Stefano

telefono: 051836414

Colombari Antonella

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

CIG: 8538977ABA

Chiarimenti

Chiarimento PI026851-21

Ultimo aggiornamento: 25/01/2021 13:59

Domanda : È pervenuta richiesta di rendere disponibile il COMPUTO METRICO in formato DCF, inizialmente non disponibile presso l’Amministrazione.

Risposta : Sentito il progettista dell’intervento ora è nella disponibilità dell’Ente e viene pubblicato sul sito dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia / Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti / gare aperte /Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di collegamento stradale tra via Emilia (SS9) e viabilità del Polo Industriale Martignone, compresa nuova rotatoria su via Emilia ( SS9) - Comune di Valsamoggia - codici CUP:B41B16000060004 E CIG: 8538977ABA/Computo metrico (dfc), in quanto la Piattaforma Sater non supporta l'estensione del file , per essere disponibile a tutti i concorrenti

Chiarimento PI022685-21

Ultimo aggiornamento: 21/01/2021 16:01

Domanda : Buon Giorno con la presente si chiede quanto segue: La ISO 14001:2004 è scaduta il 03/12/2020 ed è in corso di aggiorno; La ISO 18001:2007 è scaduta il 03/12/2020 ed è in corso di aggiornamento. La certificazione aggiornata sarà in nostro possesso entro la prima decade del mese di febbraio del 2021. E' possibile partecipare alla gara in oggetto? Se Si con quale procedura. In attesa porgiamo distinti saluti

Risposta : Trattandosi di certificazioni che concorrono alla valutazione dell’offerta tecnica, ai sensi dei punti 16.1, 18.1 e 18.2.1, lettera f), la relativa mancanza non pregiudica la partecipazione alla gara. Tuttavia nella valutazione dell’offerta tecnica, il relativo punteggio è attribuito mediante accertamento della presenza o assenza delle pertinenti condizioni; a tal proposito si precisa che: • il punteggio è attribuito secondo un criterio «on/off» senza alcuna interpolazione o graduazione; • in caso di Offerente in Forma aggregata il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta almeno all’Operatore economico mandatario o capogruppo; • in caso di Consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta dal Consorzio oppure da tutte le imprese consorziate indicate per l’esecuzione. Alla luce di quanto sopra esposto, la certificazione deve essere in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta per concorrere alla valutazione dell’offerta tecnica.

Chiarimento PI013049-21

Ultimo aggiornamento: 13/01/2021 14:47

Domanda : Buongiorno con la presente si chiede quando è prevista la prima seduta di gara. Inoltre se fosse possibile delegare un nostro collaboratore all'apertura. Nel caso in cui la risposta sia affermativa, si chiede indirizzo a cui recarsi. Saluti

Risposta : Il punto IV.2.7 “Modalità di apertura delle offerte” del Bando di gara riporta la data della prima seduta di apertura delle offerte, ovvero il giorno 03/02/2021 alle ore 10,00. Al Capo 19. del Disciplinare di Gara sono indicate le modalità di svolgimento delle sedute di gara. In particolare si riporta il punto f) del Capo 19.1.1 del Disciplinare di gara: f) per seduta pubblica di cui alla lettera a), si intende che le operazioni di gara si svolgono senza la presenza fisica degli operatori economici in quanto la gara è indetta e svolta in forma telematica, idonea a fornire certezza sull’identità degli Offerenti e ad assicurare l’immodificabilità delle offerte, consentendo altresì di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara; tali caratteristiche sono di fatto idonee a soddisfare l’interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità predicate da una giurisprudenza univoca e costante, anche in considerazione dell’abrogazione dell’articolo 120 del Regolamento generale. Si veda allegato Prot_650 del 13-01-2021

Chiarimento PI007756-21

Ultimo aggiornamento: 08/01/2021 11:48

Domanda : QUESITO N. 1 In relazione al disposto dell’art. 1 quarto comma del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, si rileva che l’obbligo di prestare la cauzione provvisoria è stato eliminato e/o ridotto alla percentuale del 50% qualora per particolari esigenze, espressamente allegate motivate dalla stazione appaltante, la stessa venga ritenuta dovuta. Si chiede pertanto conferma in merito alla non necessità di produrre la cauzione provvisoria ai sensi della norma citata, oppure se occorra produrla con la riduzione del 50% a fronte di motivate esigenze

Risposta : RISPOSTA QUESITO N.1 L’art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recita: “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.” Trattandosi, la gara in oggetto, di una procedura aperta (ordinaria), indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, non risulta pertanto applicabile l’esonero della presentazione della cauzione provvisoria, come disciplinata dal citato art. 1, comma 4 della Legge n. 120 del 2020, in quanto riferito puntualmente alle modalità di affidamento del predetto articolo, ovvero alle procedure in deroga ivi previste, che non contemplano le procedure ordinarie, tra le quali la procedura aperta, come nel caso di specie. Si conferma pertanto che la garanzia provvisoria prevista al punto II.2.14, lett. b) del bando di gara, è dovuta ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni sopra esposte, con le modalità di cui al Capo 10 “Cauzione provvisoria” del disciplinare di gara.

Chiarimento PI006517-21

Ultimo aggiornamento: 08/01/2021 11:27

Domanda : Buongiorno, in relazione al disposto dell’art. 1 quarto comma del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, si rileva che l’obbligo di prestare la cauzione provvisoria è stato eliminato e/o ridotto alla percentuale del 50% qualora per particolari esigenze, espressamente allegate motivate dalla stazione appaltante, la stessa venga ritenuta dovuta. Si chiede pertanto conferma in merito alla non necessità di produrre la cauzione provvisoria ai sensi della norma citata, oppure se occorra produrla con la riduzione del 50% a fronte di motivate esigenze.

Risposta : In allegato alla presente si allega Risposta Quesito N.1 Prot. Unione 291 del 08/01/2021

Ultimo aggiornamento: 16-06-2021, 18:55