Salta al contenuto

Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta telematica per l’affidamento in unico lotto del servizio biennale di somministrazione di lavoro temporaneo occorrente alle Aziende sanitarie Associate all’Area Vasta Emilia Nord: AUSL di Modena (Capofila) e Azienda AOU di Modena, comprensivo dell’eventuale opzione prevista di maggiorazione per eventi imprevedibili e urgenti per un importo complessivo di appalto di € 20.000.000,00, IVA di legge esclusa con previsione dell’eventuale proroga tecnica semestrale alla scadenza biennale dei contratti (€ 5.000.000,00 per AUSL e AOU di Modena) e della possibilità di adesione per le altre Aziende Sanitarie Associate all’Area Vasta Emilia Nord, e pertanto per le Aziende USL e OU di Parma, USL di Piacenza e USL di Reggio Emilia (per quest’ultima alla scadenza del contratto in corso prevista per il 14/08/2022): stima eventuale adesione € 20.000.000,00 comprensivi dell’eventuale proroga tecnica semestrale alla scadenza unica di tutti i contratti. Importo complessivo di gara, comprensivo della proroga tecnica semestrale alla scadenza biennale dei contratti AUSL e AOU di Modena (€ 5.000.000,00) e dell’opzione dell’adesione eventuale delle Aziende USL e OU di Parma, USL di Piacenza e USL di Reggio Emilia (€ 20.000.000,00): € 45.000.000,00, IVA di legge esclusa – CIG QUADRO: 8266063AF8
Ente appaltanteAZIENDA USL DI MODENA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1,68 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/01/2021
Termine richiesta chiarimenti29/01/2021 12:30
Termine presentazione delle offerte10/03/2021 13:00
Apertura busta amministrativa11/03/2021 10:00
Data chiusura procedura30/12/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Spinelli Marialuisa

telefono: 059435909
cellulare: 059435722

Fontana Elena

telefono: 059435903

Donnarumma Maria Rosa

telefono: 059435908

Ferraguti Daniele

telefono: 059435906

Caliento Noemi

telefono: 059435907

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1MOLTIPLICATORE PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

CIG: 8266063AF8
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI033655-21

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021 14:44

Domanda : Q31: Con riferimento all’art. 6g del Capitolato, si chiede conferma che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione al di fuori di tali ipotesi non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Q32: Con riferimento all’art. 14 del Capitolato si chiede conferma che, previa disponibilità dell’operatore aggiudicatario collaborare per la migliore gestione degli scioperi, il piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali e quanto necessario dovrà essere curato da codesta spett.le Stazione Appaltante e non dall’Agenzia in quanto il servizio di pubblica utilità resta inderogabilmente in capo all’Ente Pubblico.

Risposta : R31: L'art. 6 lett. g) del Capitolato Speciale d'appalto prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di chiedere la sostituzione del personale fornito dall'Agenzia quando l'opera professionale di tale personale sia ritenuta non confacente alle esigenze del servizio da svolgere o qualora venisse riscontrato un comportamento inaccettabile. La suddetta norma prevede la sostituzione del lavoratore somministrato, ma non prevede in capo alle Aziende Sanitarie l'obbligo di rimborsare sia il costo del lavoro riferito al contratto del sostituito, che della persona che sostituisce. Pertanto, l'Agenzia fornirà, con le condizioni di cui all'art. 6 del CSA, un sostituto che proseguirà il contratto di lavoro in essere fino alla naturale scadenza. Il contratto di prestazione di lavoro in essere con il lavoratore sostituito resterà, invece, in carico all'Agenzia, ai sensi dell' 45 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro. In altre parole non si potrà addebitare alle Aziende Sanitarie il costo del lavoratore sostituito a fronte di una prestazione professionale non ritenuta confacente alle esigenze del servizio o a causa di un comportamento inaccettabile. R32: Si rimanda al Q27.

Chiarimento PI033155-21

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021 14:42

Domanda : Q29: Disciplinare – Certificazioni: la presente per richiedere se il possesso delle Certificazioni di qualità in caso di RTI debba essere posseduto da tutte le associate allo stesso o se può essere posseduta dalla sola Mandataria. Q30.1: Disciplinare – ART. 8.1 Offerta Tecnica: Punto 1 – 1.2 punteggio tecnico attribuito al rating legalità: poiché il REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ prevede il rispetto di tutti i requisiti previsti all’articolo 2, commi 2 e 3, del Regolamento stesso e in particolare detti requisiti (oggetto di punteggio tecnico) ove rispettati prevedono l’assegnazione di un segno +al ricorrere di determinate condizioni soggettive fino a un massimo di tre segni + che comportano l’attribuzione di una ? aggiuntiva (con conseguimento di un punteggio totale massimo di ***), si chiede se verrà proporzionato anche il punteggio relativo alla presenza oltre le stelle del segno + così come da Regolamento Attuativo essendo quest’ultimo riferito a buone prassi aziendali ed essendo il segno + funzionale all’ottenimento di ulteriori stelle nonché relativo a una specifica attitudine del concorrente in tema di legalità che la Vostra Spettabile Amministrazione intende premiare con competente attribuzione di punteggio (l’AGCM classifica nel seguente modo: *;*+;*++;**;**+;**++;***). Q30.2: Disciplinare – ART. 8.1 Offerta Tecnica: Punto 1 – 1.3punteggio tecnico relativo alle certificazioni di qualità: si chiede conferma che per comprovate politiche per la gestione della qualità, ambiente, sicurezza e della responsabilità sociale si intenda che adottare procedure relative ai temi elencati equivalga ad ottenere il massimo punteggio come nel caso di possesso di dette Certificazioni così come definito: -all’art. 87 d.lgs. 50/2016 comma 1 “esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.”; -all’art. 87 d.lgs. 50/2016 comma 2qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile. Come anche conclamato dalla Giurisprudenza: Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2018, n. 1316: “Con i commi 1 e 4 dell’art. 68, il legislatore-allorché le offerte tecniche devono recare per la loro idoneità elementi corrispondenti a specifiche tecniche -ha inteso introdurre, ai fini della valutazione del prodotto offerto dal soggetto concorrente, il criterio dell’equivalenza, nel senso cioè che non vi deve essere una conformità formale, ma sostanziale con le specifiche tecniche nella misura in cui esse vengono in pratica comunque soddisfatte. La norma, in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza, è finalizzata a che la ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente non debba comportare ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche. Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell’effettiva concorrenza(come tale vincolante per l'Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto”.

Risposta : R 29: Si conferma quanto precisato al paragrafo 4.12, lett. a), del Disciplinare: “in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione”. R30.1: Si conferma quanto previsto al punto 1 – 1.2 del Disciplinare di gara. R30.2: Il punteggio tecnico relativo al punto 1.3 è riferito alle politiche per la gestione della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale messe in campo dall’impresa, comprese le Certificazioni. Il mancato possesso delle Certificazioni non esclude la valutazione (discrezionale) del requisito di cui al punto 1.3 da parte della Commissione sulla base della documentazione presentata dal concorrente a comprova.

Chiarimento PI031573-21

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021 14:37

Domanda : Q25: Disciplinare – Offerta Tecnica: chiediamo se la stesura dell’offerta tecnica debba tenere conto di limiti redazionali es: n. pagine, tipo carattere, presenza o meno di allegati etc…). Q26: Con riferimento alle richieste di cui all’art. 13 del CSA, si chiede conferma circa quanto segue: Q26.1: per quanto attiene al tema della responsabilità per danni arrecati a terzi, segnaliamo che il lavoratore svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore (art. 30 Dlgs 81/15) pertanto quest’ultimo è responsabile nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni nel rispetto dell’art. 35 comma 7 D.Lgs 81/15, quindi la responsabilità civile rimane in capo all’utilizzatore che, avvalendosi della prestazione del lavoratore, deve considerarsi “datore di lavoro sostanziale” e ciò in deroga alla previsione generale contenuta nell’articolo 2049 del codice civile. Sul punto, ha già fornito utili chiarimenti il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 9 del 1° agosto 2007 ove si conclude che “deve ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione”. In tal senso si è espressa anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella Deliberazione n. 100 Adunanza del 21 novembre 2012. Q26.2: per quanto riguarda l’obbligo del rispetto di rispettare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’igiene del lavoro, l’art. 34 coma 3 del d.lgs 81/05 computa il lavoratore somministrato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Q26.3: per quanto riguarda l’impegno da parte della Agenzia a far osservare al personale somministrato e collaboratori a qualsiasi titolo, con riguardo al ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, segnaliamo che il lavoratore svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore (art. 30 Dlgs 81/15). Q27: Art. 14 del CSA Pur comprendendo l’importanza del presente Servizio di Somministrazione, facciamo presente che quest’ultimo non ha assolutamente ad oggetto la concessione di servizio di pubblica utilità, che rimane sempre solo in capo alla Stazione Appaltante, ma il ben diverso Istituto della Somministrazione di lavoro temporaneo, (Consiglio di Stato, sez III, sentenza n. 1571/18) pertanto non si può imporre all’affidatario di assicurare i sevizi minimi essenziali e di rinunciare , fin d’ora, a qualsiasi eventuale eccezione, anche in considerazione degli impegni gravanti, ex lege nei confronti dei lavoratori somministrati. Q28: Art. 21 del CSA Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro) , ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo: a) l’attuale numero di lavoratori con il contratto di somministrazione:; b) se sono contratti a tempo determinato o indeterminato e il numero di lavoratori per ognuno delle due tipologie contrattuali; c) l’attuale fornitore; d) data di scadenza dei contratti attivi; e) durata media delle missioni; f) eventuali agevolazioni contributive in dote ai lavoratori e riconosciute all’Ente; g) tasso di assenteismo.

Risposta : R 25: Come riportato all’art. 5 del CSA “Si precisa che carattere, dimensione ed interlinea da utilizzare per la stesura della relazione vengono lasciati alla discrezionalità della ditta offerente, e che non è previsto un limite massimo di pagine per la relazione tecnica.” La relazione tecnica dovrà inoltre contenere gli elementi indicati nel medesimo art. 5 del CSA (inizio di pag. 17) nell’ordine indicato. La ditta offerente potrà aggiungere alla relazione tecnica degli allegati e caricare a Sistema, nell’apposito spazio denominato “Relazione tecnica” creato all’interno della Busta Tecnica, relazione e suoi allegati in un unico file pdf firmato digitalmente, oppure in file separati pdf firmati digitalmente contenuti all’interno di una cartella zip. R26.1: Si conferma. R26.2: Si conferma. R26.3: Si conferma che le singole Aziende Sanitarie vigileranno sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei lavoratori somministrati. L’Agenzia aggiudicataria dovrà invece farsi carico di ricordare e sensibilizzare il personale somministrato al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di Comportamento dei dipendenti delle singole Aziende Sanitarie. R27: Il servizio di pubblica utilità è riferito all’attività che viene svolta dalle Aziende Sanitarie, conseguentemente, in questo caso, il personale somministrato contribuisce a garantire tale servizio di pubblica utilità. Qualora l’aggiudicatario non avesse un proprio piano operativo per adiuvare le Aziende Sanitarie in caso di sciopero, avrà comunque l’obbligo di raccordarsi con il DEC delle singole Aziende al fine di garantire il servizio di pubblica utilità di cui sopra. R28: a) Si rimanda al Q4.1 lett. a); b) Si rimanda al Q4.1 lett. c); c) Si rimanda al Q4.1 lett. e); d) Si rimanda al Q6 lett. c); e) Si rimanda al Q4.3; f) Non vi sono agevolazioni contributive in dote ai lavoratori somministrati e riconosciute dall’Ente; g) Si rimanda al Q7.

Chiarimento PI029748-21

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021 14:29

Domanda : Q24: L’art. 8.1 del disciplinare, criterio 4, prescrive di “comprovare il possesso da parte del concorrente di un sistema per la formazione specifica alto rischio per i sanitari ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 (durata 12 ore) e BLS”. Si chiede di precisare cosa codesta Azienda intende per sistema (software gestionale? processo realizzato ad hoc per il Cliente o altro?) e se ai fini della comprova sia sufficiente un’autodichiarazione sul possesso oppure, in caso contrario, quali siano le modalità di comprova richieste.

Risposta : R24: Nel confermare la risposta al quesito Q5, si precisa che, ai fini della comprova del possesso da parte del concorrente di un sistema per la formazione specifica alto rischio per i sanitari ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 (durata 12 ore) e BLS, è sufficiente una autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, nella quale la ditta concorrente dichiara di essere in possesso e di poter mettere a disposizione dell’Azienda Sanitaria che lo richieda strumenti e risorse per erogare la suddetta formazione specifica e di rilasciare il relativo attestato al lavoratore alla conclusione del percorso formativo.

Chiarimento PI028317-21

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021 14:26

Domanda : Q23: In caso di RTI il requisito della capacità tecnico professionale “ Almeno un servizio di importo minimo pari ad € 8.000.000,00 IVA esclusa, fatturato nel triennio 2017-2019” dev’essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso con il requisito posseduto in maniera maggioritaria dalla mandataria ovverosia a titolo esemplificativo un contratto per la mandataria capogruppo di € 5.000.000,00 e un contratto per la mandante € 3.000.000,00 cosi da soddisfare il requisito dell’unico contratto da 8.000.000,00 sommando i due contratti.

Risposta : R23: Si rimanda al Q22.

Chiarimento PI028303-21

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021 14:24

Domanda : Q22: In merito al seguente requisito di capacità professionale e tecnica, di cui al punto III.1.3 del bando GUCE "Almeno un servizio di importo minimo pari a 8.000.000,00 EUR IVA esclusa, fatturato nel triennio considerato", SI CHIEDE CONFERMA CHE, in caso di partecipazione in RTI di tipo orizzontale, il succitato requisito può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria così come espressamente previsto negli atti di gara (a titolo esemplificativo: mandataria in possesso di un contratto di € 6.000.000,00 e mandante in possesso di un contratto di € 2.000.000,00).

Risposta : R22: NON SI CONFERMA. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito minimo di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3 del bando GUCE "Almeno un servizio di importo minimo pari a 8.000.000,00 EUR IVA esclusa, fatturato nel triennio considerato" deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalla/e mandante/i.

Chiarimento PI028250-21

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021 14:22

Domanda : Q21: art.5.1: Con riferimento alla dichiarazione richiesta “in formato elettronico firmata digitalmente denominata “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”, nella Sezione Offerta Tecnica, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza”, considerato che dovrebbe ritenersi sufficiente allo scopo una dichiarazione motivata e argomentata, non si comprende quale sia la “idonea documentazione” da allegare per: a) argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; b) fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si chiedono chiarimenti e indicazioni sul punto.

Risposta : R 21: La ditta allegherà a Sistema una dichiarazione ex DPR 445/2000 nella quale si individuano le parti dell’offerta tecnica coperte da segreti tecnici e commerciali, argomentando, come indicato al sopra riportato punto a) del quesito, in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali tali parti dell’offerta sono da segretare, ed eventualmente fornendo un principio di prova, come indicato al punto b) del quesito, con riferimento a brevetti o ad altra documentazione atta a dimostrare la tangibile sussistenza dei segreti tecnici e commerciali.

Chiarimento PI027826-21

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021 14:15

Domanda : Q15: Capitolato - ART. 13 ULTIMO CAPOVERSO: In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. Q16: Capitolato - ART. 15 Si chiede conferma che l’importo delle eventuali penali applicate non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro; Q17.1: Capitolato - ART. 16 Si chiede in caso di recesso/risoluzione dell’accordo contrattuale di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro). Q17.2: Si chiede altresì di voler garantire, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente - utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). Q18: Capitolato - ART. 16 Si prescrive che: “Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b) c) d), l’Agenzia, oltre a incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che l’Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento dell’appalto ad altra ditta”, tale disposizione appare eccessivamente gravosa. L’utilizzatore infatti nelle ipotesi di inadempimento ivi considerate è già tutelato con l’incameramento della cauzione definitiva e, parimenti, gravosa appare l’estensione di un eventuale risarcimento anche ai danni indiretti. Si chiede a Codesta Azienda se intenda confermare la portata di tale clausola in danno. Q19: Capitolato - ART. 17 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede che le APL possano ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il terzo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Q20: Capitolato - ART. 20 Nell’ambito dei servizi di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro si qualifica come titolare autonomo del trattamento dei dati personali e non Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Si chiede conferma che tale prescrizione trovi applicazione nell’affidamento de quo.

Risposta : R 15: Si conferma. R16: Normalmente, viste le modalità con cui vengono applicate le penali (fase di contestazione, fase di controdeduzioni ecc.), le Aziende per il pagamento delle stesse, una volta definite nell’importo, procedono attraverso l’emissione di una fattura dedicata che l’Apl è tenuta a pagare nei termini di legge. R17.1: In caso di recesso/risoluzione del rapporto contrattuale in essere con l’Apl si rinvia a quanto previsto ai seguenti articoli del CSA: art. 16 “risoluzione del contratto-recesso” per quanto riguarda le relative conseguenze a carico dell’Apl, e art. 21 “clausola sociale” per quanto riguarda il mantenimento del rapporto contrattuale con i singoli lavoratori somministrati presso le Aziende. R17.2: Si rimanda al Q31. R 18: Si precisa che il paragrafo dell’Art. 16 del CSA, oggetto del quesito, deve leggersi come segue: Nei casi previsti alle lettere a) b) c) d), l’Azienda USL ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale; l’Agenzia è inoltre tenuta al completo risarcimento di tutti i danni accertati, diretti e indiretti, conseguenti alle inadempienze in parola; nel caso di affidamento in danno a terzi del servizio (a seguito della risoluzione) all’Agenzia saranno altresì addebitate, per il rimanente periodo contrattuale, le maggiori spese sostenute dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; nel caso di minor spesa, per contro, nulla compete all’aggiudicatario inadempiente. R 19: Tale aspetto verrà definito per ciascuna Azienda nel Protocollo Operativo che, come previsto dal paragrafo 8 lettera a) del CSA, verrà redatto, entro 30 giorni dalla stipula dei singoli contratti aziendali, in accordo con il Referente dell’Agenzia aggiudicataria. R 20: Si conferma.

Chiarimento PI027819-21

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021 14:05

Domanda : Q14: Ai fini dell’applicazione della cosiddetta clausola sociale prevista all’art. 21 del capitolato speciale, si chiede cortesemente di conoscere: a) Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione; b) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; c) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente; d) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi; e) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione; f) L’attuale fornitore.

Risposta : R14: a) si rimanda al Q4.1 lett. a) b) si rimanda al Q4.1 lett. b) c) si rimanda al Q4.1 lett. c) d) si rimanda al Q4.3 e) si rimanda al Q12 lett. f) f) si rimanda al Q4.1 lett. e)

Chiarimento PI023817-21

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021 14:04

Domanda : Q13: Si chiede conferma che l'importo da considerare per la cauzione provvisoria sia € 20.000.000,00 e che sia possibile applicare anche la riduzione per il possesso della certificazione ambientale.

Risposta : R13: Si conferma che l’importo da considerare per la cauzione provvisoria è l’importo biennale complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione prevista di maggiorazione per eventi imprevedibili ed urgenti, per le esigenze delle Aziende USL e AOU di Modena, di € 20.000.000,00 IVA esclusa; pertanto, la cauzione provvisoria pari al 2% di tale importo è di € 400.000,00; riducibile secondo le indicazioni contenute all’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e riportate al paragrafo 4.12 del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI023106-21

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021 14:02

Domanda : Q12: Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro) , ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo: a) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione; b) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; c) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori; d) In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato); e) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi; f) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione; g) L’attuale fornitore. L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

Risposta : R12: a) si rimanda al Q4.1 lett. a); b) si rimanda al Q4.1 lett. b); c) si rimanda al Q4.1 lett. c); d) si rimanda al Q4.1 lett. d); e) si rimanda al Q4.3; f) si rimanda al Q4.2 e si precisa che i lavoratori in servizio sono stati valutati idonei alla mansione dalla Sorveglianza Sanitaria dell’Azienda utilizzatrice; g) si rimanda al Q4.1 lett. e)

Chiarimento PI022929-21

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021 13:59

Domanda : Q5: Con riferimento alla chiamata tecnica n. 4 “Formazione del personale da inserire e già in missione”, in particolare la voce “Formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro” si chiede conferma che il predetto requisito posso ritenersi soddisfatto con la mera disponibilità dell’operatore a sostenere i costi della formazione nonché ad adoperarsi per gestire l’eventuale organizzazione/gestione degli stessi, restando in capo a codesta spett.le Amministrazione le relative responsabilità nonché l’individuazione dei contenuti più pertinenti per la miglior realizzazione della formazione. Infatti ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 « viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che il requisito tecnico potrà ritenersi soddisfatto con le precisazioni sopra descritte. Q6: Anche in considerazione dell’applicazione della clausola sociale nonché in applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni: a) chi è l’attuale fornitore; b) con quale tipologia contrattuale (ivi compreso se termine oppure indeterminato); c) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere; d) quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni. Q7: Con riferimento all’allegato 7 “tassi di assenza del personale” nell'ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 23, co. 15, D.lgs. 50/2016, si richiede a Codesta Stazione appaltante di precisare il tasso di assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltate in epoca antecedente al Capitolato. Q8: Anche in considerazione dell’applicazione della clausola sociale e per evitare indebiti vantaggi all’operatore uscente, si chiede, nel rispetto della trasparenza di gara e vista la previsione del Capitolato secondo cui il personale somministrato dovrà attestare “l’ assolvimento dell’obbligo della formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011” si chiede di conoscere i periodi di scadenza della predetta formazione generale e specifica del personale somministrato attualmente in missione. Q9: Circa gli obblighi in materia di salute e sicurezza, in particolare circa il tema delle radiazioni ionizzanti, si fa presente che la legge n. 196/97 non trova più applicazione e che il Ministero del Lavoro, con nota risposta al quesito posto da ASSOLAVORO prot. 87.2019.adm del 16 maggio 2019 (che la scrivente si impegna a trasmettere ove fosse utile per codesta spett.le Stazione Appaltante), ha chiarito che, secondo una lettura del combinato disposto del decreto legislativo n. 81 del 2015 e del decreto legislativo n. 230 del 1995, in materia di radiazioni ionizzanti “l’Agenzia per il lavoro non possa essere qualificata come “datore di lavoro di impresa esterna”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 230 del 1995, definito come il “soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi” e la cui attività presuppone un contratto di appalto. E ciò in quanto l’Agenzia per il lavoro opera non già in base ad un contratto di appalto ma piuttosto in virtù del contratto di somministrazione di lavoro stipulato con l’utilizzatore, disciplinato dalle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2015”. Conseguentemente si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di confermare che tutti gli oneri, in particolare quelli relativi alla fornitura del Dosimetro a Film_Badge per la sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti del lavoratore somministrato e ogni onere di tutela dei lavoratori in tema di radiazioni ionizzati siano in carico all’Ente committente, senza che nulla possa gravare sull’aggiudicatario. Q10: Con riferimento all’art 13 del Capitolato “ONERI E RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA” si segnala che la gara in esame ha per oggetto il servizio di somministrazione che ha per la sua natura giuridica una disciplina completamente diversa dall’appalto; sicchè alcune previsioni (come a titolo esemplificatio l’applicazione dell’art 2049 cc nonché la previsione relative all’ esclusiva responsabilità, con totale esonero della Società e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione etc..). l contratto di somministrazione ha una disciplina peculiare che si differenzia sotto molteplici aspetti rispetto al contratto di appalto (art. 1655 e seguenti c.c.). Mentre l’appalto ha per oggetto un’obbligazione di risultato, la somministrazione, infatti, si classifica come obbligazione di mezzi. La differenza tra somministrazione e appalto è stata ben descritta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. N. 01571/2018, dove, richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione n. 3178/2017, è stato stabilito che si ha somministrazione e non appalto laddove sono presenti i seguenti elementi “a) la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro; b) l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente; c) l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente; d) la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività; e) l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore”. Si chiede pertanto conferma che il predetto art. 13 debba intendersi circa l'esecuzione del servizio relativo al personale diretto dell’Agenzia e non circa i lavoratori somministrati. Q11: Con riferimento all’art 13 del Capitolato “ONERI E RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA” più in generale in tema di responsabilità civile, si chiede conferma che tala disposizioni non troveranno applicazione con i lavoratori somministrati e che le uniche responsabilità addebitabili all’Agenzia sono quelle riconducibile ai danni causati dai lavoratori diretti. Circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che eventuali responsabilità civile dell’agenzia aggiudicataria e quindi la copertura assicurativa ex art 13 Capitolato si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, come da normativa vigente.

Risposta : R5: Si conferma. R6: a) si rimanda al Q4.1 lett. e); b) si rimanda al Q4.1 lett. c); c) i contratti attualmente in essere scadono prevalentemente a Febbraio ed Aprile; d) si rimanda al Q4. R7: Il tasso medio di assenteismo del personale in somministrazione è pari all’ 8,52%. R8: Tutti i lavoratori somministrati sono in possesso degli attestati di formazione generica e specifica, quest’ultima dove necessaria, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008. Gli attestati riferiti sia alla formazione generale che a quella specifica hanno tutti durata quinquennale ed hanno, naturalmente, scadenze diverse in base a quando la formazione è stata svolta. Una parte degli attestati è in scadenza nel corrente anno 2021, altri hanno invece valenza anche per gli anni 2022 e 2023. I primi attestati in scadenza scadono ad Aprile 2021. R 9: Si conferma. R 10: Si conferma. R 11: Si conferma.

Chiarimento PI020320-21

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021 13:54

Domanda : Q4: In merito alla procedura di gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano alcune richieste di chiarimenti. Prima di riportare le singole richieste di chiarimenti giova però evidenziare che la stessa legge di gara richiama un “progetto si assorbimento del personale” e che l’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni. Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l’imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (…) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E’ pertanto possibile ricavare un obbligo dell’impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi”. Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla gara”( cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale). Premesso tutto quanto sopra e al fine di poter ponderare al meglio la nostra offerta economica e tecnica, si specifica che le i chiarimenti e le informazioni di seguito richieste devono intendersi riferiti/e a tutte le Aziende Sanitarie coinvolte, dunque non solo alla AUSL di Modena e azienda AOU di Modena ma anche a tutte le Aziende altre Aziende Sanitarie Associate all’Area Vasta Emilia Nord cui è attribuito il diritto di adesione. Q4.1: Sui lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione: Si chiede cortesemente di indicare per ciascuno degli Utilizzatori e dunque non solo alla AUSL di Modena e azienda AOU di Modena ma anche a tutte le Aziende altre Aziende Sanitarie Associate all’Area Vasta Emilia Nord: a) il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione; b) l’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; c) la tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori; d) in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato); e) l’attuale/i fornitore/i. * * * Q4.2: Sul possesso degli attestati formativi: Al fine di meglio tarare la nostra offerta tecnica ed economica, si chiede cortesemente di indicare per tutti gli Utilizzatori (e dunque non solo alla AUSL di Modena e azienda AOU di Modena ma anche a tutte le Aziende altre Aziende Sanitarie Associate all’Area Vasta Emilia Nord) quanti lavoratori somministrati, tra quelli interessati da clausola sociale, sono in possesso dei certificati attestanti la formazione (sia parte generale che parte specifica) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008. * * * Q4.3: Sulla durata delle missioni: Si chiede cortesemente di avere evidenza, con riferimento ai lavoratori somministrati presso tutti gli Utilizzatori (e dunque non solo alla AUSL di Modena e azienda AOU di Modena ma anche a tutte le Aziende altre Aziende Sanitarie Associate all’Area Vasta Emilia Nord), della durata media delle missioni negli ultimi 24/36 mesi. * * * Q4.4: Sull’ulteriore fabbisogno: Si chiede, ove possibile, di avere una mera stima, non vincolante per gli Enti Utilizzatori, del numero di lavoratori, ulteriori rispetto a quelli interessati dalla clausola sociale, che si prevede possano essere richiesti “ex novo” per soddisfare i fabbisogni di tutte le Aziende Sanitarie. * * * Q4.5: Sul periodo di maggior richiesta: Si chiede cortese conferma che, come indicato anche nella legge di gara, “le richieste saranno concentrate nel periodo delle ferie estive (indicativamente da metà maggio a settembre” e se questa previsione riguardi solo AUSL di Modena e azienda AOU di Modena o anche tutte le altre Aziende Sanitarie Associate all’Area Vasta Emilia Nord.

Risposta : R 4.1: a) Il numero dei lavoratori attualmente attivi con contratto di somministrazione sono in totale n. 529, suddivisi in maniera uniforme tra le Aziende attualmente aderenti (Azienda Usl di Modena, Azienda Ospedaliera di Modena, Azienda USL di Parma, Azienda Ospedaliera di Parma, Azienda USL di Reggio Emilia. L’Azienda USL di Piacenza al momento non ha lavoratori in somministrazione). b) Assistenti amministrativi liv. C 20% - OSS livello BS 36% - Infermieri livello D 27% - Altre figure tecnico sanitarie liv. D 17%; c) contratto di somministrazione a tempo determinato; d) non vi sono in essere contratti di somministrazione a tempo indeterminato; e) l’attuale fornitore è Etjca Spa Agenzia per il Lavoro Milano. R4.2: Tutti i lavoratori somministrati sono in possesso degli attestati di formazione generica e specifica, quest’ultima dove necessaria, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008. R 4.3: La durata media delle missioni è di 3,84 mesi per l’anno 2020; 2,67 mesi per l’anno 2019. R 4.4: Si rimanda al Q4.1 lett. a). Per l’Ausl di Piacenza il fabbisogno annuo F.T.E. previsto non vincolante è di n. 50 lavoratori somministrati. R 4.5: Tutte le Aziende Sanitarie dell’area Aven richiedono personale prevalentemente per le sostituzioni nel periodo delle ferie estive con concentrazione nei mesi di luglio ed agosto.

Chiarimento PI014785-21

Ultimo aggiornamento: 26/01/2021 08:55

Domanda : R3: In merito al seguente requisito di capacità professionale e tecnica, di cui al punto III.1.3 del bando GUCE "Almeno un servizio di importo minimo pari a 8.000.000,00 EUR IVA esclusa, fatturato nel triennio considerato", SI CHIEDE DI CHIARIRE se il servizio succitato può essere svolto anche in favore di strutture NON sanitarie.

Risposta : R3: Con riferimento ai livelli minimi di capacità professionale e tecnica, il servizio di importo minimo di € 8.000.000,00 IVA esclusa deve essere svolto nel triennio 2017-2018-2019 esclusivamente presso strutture sanitarie pubbliche e/o private.

Chiarimento PI013129-21

Ultimo aggiornamento: 26/01/2021 08:54

Domanda : Q2: In merito ai requisiti di capacità professionale e tecnica, di cui al punto III.1.3 del bando GUCE, e precisamente: "Elenco dei principali servizi nel settore oggetto di gara eseguiti negli ultimi tre anni presso strutture sanitarie sia pubbliche che private, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari" e "Almeno un servizio di importo minimo pari a 8.000.000,00 EUR IVA esclusa, fatturato nel triennio considerato", SI CHIEDE CONFERMA CHE per ultimo triennio si debbano intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando e cioè gli anni 2017 - 2018 - 2019.

Risposta : R2: Si conferma che il triennio considerato è quello 2017-2018-2019.

Chiarimento PI012452-21

Ultimo aggiornamento: 26/01/2021 08:54

Domanda : Q1: Spett.le Stazione Appaltante in merito al requisito di capacità tecnica e professionale si chiede conferma se per servizio di importo minimo pari a 8.000.000,00 nel triennio 2017-2019 si faccia esclusivo riferimento a servizi prestati presso aziende sanitarie sia pubbliche che private. Inoltre si chiede di conoscere se si debba considerare, ai fini del raggiungimento del requisito sopra indicato, un singolo contratto o viceversa più servizi cumulabili tra loro erogati in favore di diverse stazioni appaltanti.

Risposta : R1: Con riferimento ai livelli minimi di capacità professionale e tecnica, si conferma che il servizio di importo minimo di € 8.000.000,00 IVA esclusa deve essere svolto nel triennio 2017-2019 esclusivamente presso strutture sanitarie pubbliche e/o private. Ai fini del raggiungimento di tale livello minimo deve essere considerato UN solo contratto svolto nel corso del triennio 2017-2019, contratto che può avere anche durata triennale purché rientrante nel triennio considerato.

Ultimo aggiornamento: 24-02-2022, 12:06