Domanda : Q5: Con riferimento alla chiamata tecnica n. 4 “Formazione del personale da inserire e già in missione”, in particolare la voce “Formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro” si chiede conferma che il predetto requisito posso ritenersi soddisfatto con la mera disponibilità dell’operatore a sostenere i costi della formazione nonché ad adoperarsi per gestire l’eventuale organizzazione/gestione degli stessi, restando in capo a codesta spett.le Amministrazione le relative responsabilità nonché l’individuazione dei contenuti più pertinenti per la miglior realizzazione della formazione. Infatti ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 « viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che il requisito tecnico potrà ritenersi soddisfatto con le precisazioni sopra descritte. Q6: Anche in considerazione dell’applicazione della clausola sociale nonché in applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni: a) chi è l’attuale fornitore; b) con quale tipologia contrattuale (ivi compreso se termine oppure indeterminato); c) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere; d) quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni. Q7: Con riferimento all’allegato 7 “tassi di assenza del personale” nell'ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 23, co. 15, D.lgs. 50/2016, si richiede a Codesta Stazione appaltante di precisare il tasso di assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltate in epoca antecedente al Capitolato. Q8: Anche in considerazione dell’applicazione della clausola sociale e per evitare indebiti vantaggi all’operatore uscente, si chiede, nel rispetto della trasparenza di gara e vista la previsione del Capitolato secondo cui il personale somministrato dovrà attestare “l’ assolvimento dell’obbligo della formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011” si chiede di conoscere i periodi di scadenza della predetta formazione generale e specifica del personale somministrato attualmente in missione. Q9: Circa gli obblighi in materia di salute e sicurezza, in particolare circa il tema delle radiazioni ionizzanti, si fa presente che la legge n. 196/97 non trova più applicazione e che il Ministero del Lavoro, con nota risposta al quesito posto da ASSOLAVORO prot. 87.2019.adm del 16 maggio 2019 (che la scrivente si impegna a trasmettere ove fosse utile per codesta spett.le Stazione Appaltante), ha chiarito che, secondo una lettura del combinato disposto del decreto legislativo n. 81 del 2015 e del decreto legislativo n. 230 del 1995, in materia di radiazioni ionizzanti “l’Agenzia per il lavoro non possa essere qualificata come “datore di lavoro di impresa esterna”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 230 del 1995, definito come il “soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi” e la cui attività presuppone un contratto di appalto. E ciò in quanto l’Agenzia per il lavoro opera non già in base ad un contratto di appalto ma piuttosto in virtù del contratto di somministrazione di lavoro stipulato con l’utilizzatore, disciplinato dalle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2015”. Conseguentemente si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di confermare che tutti gli oneri, in particolare quelli relativi alla fornitura del Dosimetro a Film_Badge per la sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti del lavoratore somministrato e ogni onere di tutela dei lavoratori in tema di radiazioni ionizzati siano in carico all’Ente committente, senza che nulla possa gravare sull’aggiudicatario. Q10: Con riferimento all’art 13 del Capitolato “ONERI E RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA” si segnala che la gara in esame ha per oggetto il servizio di somministrazione che ha per la sua natura giuridica una disciplina completamente diversa dall’appalto; sicchè alcune previsioni (come a titolo esemplificatio l’applicazione dell’art 2049 cc nonché la previsione relative all’ esclusiva responsabilità, con totale esonero della Società e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione etc..). l contratto di somministrazione ha una disciplina peculiare che si differenzia sotto molteplici aspetti rispetto al contratto di appalto (art. 1655 e seguenti c.c.). Mentre l’appalto ha per oggetto un’obbligazione di risultato, la somministrazione, infatti, si classifica come obbligazione di mezzi. La differenza tra somministrazione e appalto è stata ben descritta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. N. 01571/2018, dove, richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione n. 3178/2017, è stato stabilito che si ha somministrazione e non appalto laddove sono presenti i seguenti elementi “a) la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro; b) l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente; c) l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente; d) la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività; e) l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore”. Si chiede pertanto conferma che il predetto art. 13 debba intendersi circa l'esecuzione del servizio relativo al personale diretto dell’Agenzia e non circa i lavoratori somministrati. Q11: Con riferimento all’art 13 del Capitolato “ONERI E RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA” più in generale in tema di responsabilità civile, si chiede conferma che tala disposizioni non troveranno applicazione con i lavoratori somministrati e che le uniche responsabilità addebitabili all’Agenzia sono quelle riconducibile ai danni causati dai lavoratori diretti. Circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che eventuali responsabilità civile dell’agenzia aggiudicataria e quindi la copertura assicurativa ex art 13 Capitolato si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, come da normativa vigente.
Risposta : R5: Si conferma. R6: a) si rimanda al Q4.1 lett. e); b) si rimanda al Q4.1 lett. c); c) i contratti attualmente in essere scadono prevalentemente a Febbraio ed Aprile; d) si rimanda al Q4. R7: Il tasso medio di assenteismo del personale in somministrazione è pari all’ 8,52%. R8: Tutti i lavoratori somministrati sono in possesso degli attestati di formazione generica e specifica, quest’ultima dove necessaria, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008. Gli attestati riferiti sia alla formazione generale che a quella specifica hanno tutti durata quinquennale ed hanno, naturalmente, scadenze diverse in base a quando la formazione è stata svolta. Una parte degli attestati è in scadenza nel corrente anno 2021, altri hanno invece valenza anche per gli anni 2022 e 2023. I primi attestati in scadenza scadono ad Aprile 2021. R 9: Si conferma. R 10: Si conferma. R 11: Si conferma.