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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO, ALLO STUDIO ED ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO E PIANORO
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto354.377,48 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema29/01/2021
Termine richiesta chiarimenti19/02/2021 10:00
Termine presentazione delle offerte05/03/2021 12:00
Apertura busta amministrativa08/03/2021 11:00
Data chiusura procedura10/10/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

DISCIPLINARE
(1.34 MB)
Modello I
(31.76 kB)
Modello II
(42.00 kB)
Modello III
(39.29 kB)
F 23
(112.19 kB)

Referenti

Boracci Viviana

telefono: 0516527721

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1redazione PUG associato

CIG: 86055482DD

Chiarimenti

Chiarimento PI062054-21

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021 17:57

Domanda : In merito alla busta amministrativa: se viene formato un raggruppamento, il versamento dell'imposta di bollo di euro 16,00, il versamento all'autorità nazionale anticorruzione pari a euro 35,00, il PASSOE e la compilazione del DGUE, devono essere fatti solo dal capogruppo o anche dagli altri professionisti del gruppo?

Risposta : In merito al quesito è necessario precisare che: 1) il versamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 ed il versamento all'autorità nazionale anti-corruzione pari a euro 35,00 devono essere assolti dalla mandataria; 2) Il PASSOE è un documento unico sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti facenti parte dell’R.T.I. 3) Ogni componente dell’R.T.I. dovrà compilare il proprio DGUE. Pertanto dovranno essere presentati nella busta amministrativa tanti DGUE quanti sono i componenti dell’R.T.I.

Chiarimento PI061348-21

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021 17:55

Domanda : In caso di R.T.P. il PASSOE va sottoscritto dalla sola mandataria?

Risposta : Il PASSOE è un documento unico ma deve essere sottoscritto da tutti i rappresentanti legali dell’R.T.I..

Chiarimento PI061299-21

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021 17:54

Domanda : Nel caso si volessero aggiungere professionalità al gruppo di lavoro, quali a titolo esemplificativo “esperti in mobilità”, tali professionalità vanno aggiunte all'elenco delle professionalità del modulo II, oppure si inseriscono come consulenti esterni?

Risposta : Sul punto si vedano: la risposta al chiarimento n. 1 ed in parte al chiarimento n. 3, gli artt. 11 e 17 del disciplinare di gara. In particolare le professionalità aggiuntive rientrano tra gli elementi e criteri di valutazione dell’offerta tecnica, pertanto non devono essere indicate nel Modello IIA. Il concorrente è chiamato ad indicare professionalità aggiuntive nella propria offerta tecnica

Chiarimento PI061219-21

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021 17:52

Domanda : L'offerta tecnica può contenere immagini, schemi, tabelle o altri elementi descrittivi di tipo grafico oppure deve essere redatta con solo testo?

Risposta : La scelta è rimessa all’operatore economico. Sul punto si veda l’art. 17 pag. 19 del disciplinare di gara ove vengono indicate, per ogni elemento di valutazione il numero di pagine previste

Chiarimento PI061215-21

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021 17:51

Domanda : In caso di raggruppamento temporaneo, tutti i componenti devono iscriversi al portale SATER o so-lo il capogruppo mandatario?

Risposta : Si conferma che tutti i componenti del raggruppamento temporaneo dovranno essere iscritti a Sater

Chiarimento PI060275-21

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021 17:50

Domanda : Nell'art. 17 "Prescrizioni per la formulazione dell'offerta tecnica, offerta economica e criteri di aggiudicazione" l'Elemento di valutazione 4 "Pregressa esperienza ripetibile nel presente appalto" ha come "Criterio di valutazione": "Si valuterà quanto la pregressa esperienza maturata sia ripetibile nell’esecuzione del presente servizio in termini esperienziali, di capacità acquisite, di efficientamento del servizio, attribuendo maggiore punteggio a quelle relative a realtà simili al territorio dei comuni coinvolti e nell'ambito della LR 24/2017 nonché si valuterà quanto la pregressa esperienza maturata, in particolare in ambito urbanistico, sia ripetibile nell’esecuzione del presente servizio in termini esperienziali, di capacità acquisite, di efficientamento del servizio". Quesito: si chiede conferma che le esperienze di pianificazione similari a quelle oggetto di bando ma non avvenute nell'ambito della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24/2017 saranno valutate con un minore punteggio.

Risposta : Sul punto la valutazione sarà demandata alla commissione.

Chiarimento PI060269-21

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021 17:48

Domanda : Nell'art. 11 "Gruppo di lavoro" e nell'art. 12 "Requisiti di partecipazione" del Disciplinare di gara si richiede che le prestazioni oggetto dell'appalto siano eseguite da un gruppo di lavoro composto da 7 diverse professionalità tra cui un "garante della comunicazione e della partecipazione". Quesito: il profilo professionale richiesto "garante della comunicazione e della partecipazione" corrisponde per intero a quanto definito all'art.56 della LR 24/2017, in cui per ogni procedimento di pianificazione territoriale e urbanistica l'amministrazione procedente nomina, nell'ambito del personale assegnato all'ufficio di piano, il "Garante della comunicazione e della partecipazione" il quale, tra l'altro, "cura lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge che attengono alla pubblicità del piano, alla trasmissione dei suoi elaborati, alla pubblicazione, alla comunicazione e alla notifica degli avvisi di deposito" o consiste in una figura di affiancamento al Garante nominato dall'amministrazione in base all'art.56 della LR 24/2017.

Risposta : Il profilo professionale richiesto è quello di “garante della comunicazione e della partecipazione”, il quale corrisponde per intero a quanto definito all'art.56 della LR 24/2017, in cui per ogni procedi-mento di pianificazione territoriale e urbanistica l'amministrazione procedente nomina, nell'ambito del personale assegnato all'ufficio di piano, il “Garante della comunicazione e della partecipazione” il quale, tra l'altro, “cura lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge che attengo-no alla pubblicità del piano, alla trasmissione dei suoi elaborati, alla pubblicazione, alla comunicazio-ne e alla notifica degli avvisi di deposito”

Chiarimento PI060258-21

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021 17:47

Domanda : Nell'art. 12 "Requisiti di partecipazione" del Disciplinare di gara si richiede al punto c.2) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa che il valore delle opere sia parametrato al PIL pro capite annuo dell'area oggetto di pianificazione. Quesito: per individuare il PIL pro capite annuo è legittimo utilizzare i dati provinciali Eurostat 2017 (ultimo anno disponibile a livello provinciale): "Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions".

Risposta : La risposta è affermativa

Chiarimento PI060255-21

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021 17:46

Domanda : Nell'art. 11 "Gruppo di lavoro" e nell'art. 12 "Requisiti di partecipazione" del Disciplinare di gara si richiede che le prestazioni oggetto dell'appalto siano eseguite da un gruppo di lavoro composto da 7 diverse professionalità. Quesito: nella Busta Tecnica che contiene l'Offerta Tecnica in quale "Elemento di valutazione" vanno allegati e sono valutati i CV delle professionalità costituenti il gruppo di lavoro di cui agli artt. 11 e 12.

Risposta : Non è necessario allegare i CV delle professionalità costituenti il gruppo di lavoro nell’offerta tecnica in quanto requisiti di partecipazione dichiarati ex D.P.R. 445/2000.

Chiarimento PI055266-21

Ultimo aggiornamento: 19/02/2021 14:20

Domanda : Con riferimento alle professionalità specifiche aggiuntive rispetto a quelle indicate nel gruppo di lavoro, si richiede se queste debbano obbligatoriamente far parte del raggruppamento (RTI) oppure possano essere inserite come consulenti.

Risposta : Sul punto si veda la Tabella contenuta all’art. 17 lett. A) del disciplinare. In particolare, le professionalità aggiuntive rientrano tra gli elementi e criteri di valutazione dell’offerta tecnica, pertanto non è necessario far parte di raggruppamenti. Il concorrente è chiamato ad indicare professionalità aggiuntive nella propria offerta tecnica.

Chiarimento PI050693-21

Ultimo aggiornamento: 19/02/2021 14:17

Domanda : Relativamente alla costituzione del raggruppamento si richiede se sia obbligatorio racchiudere nel suo interno tutte le figure (persone fisiche o soggetti designatori, qualora non coincidano tutti con la stessa persona giuridica) facenti parte del gruppo di lavoro. Qualora questo non fosse obbligatorio, si richiedono chiarimenti circa i requisiti minimi per la costituzione del raggruppamento. Si richiede inoltre una precisazione in merito a quanto riportato a pag. 10 del disciplinare, ultimo ca-poverso: c’è un refuso nel testo e dove si fa riferimento all’art. 14 del disciplinare si intende invece riferirsi all’art 13?

Risposta : Sul primo quesito, si veda il Modello IIA e l’art. 11 ultimo capoverso del disciplinare secondo cui se i “soggetti designatori”, a prescindere dalla forma giuridica (persona fisica o giuridica), non coinci-dano tutti con la stessa persona dovranno essere raggruppati. Si ricorda, che il gruppo di lavoro deve essere formato dalle persone scelte/designate dai soggetti designatori, pertanto, solo quest’ultimi dovranno raggrupparsi se diversi tra loro. In merito all’ultima questione, confermiamo un refuso nell’ultimo capoverso dell’art. 11 del discipli-nare, pertanto la corretta lettura è art. 13 al posto di art. 14.

Chiarimento PI050691-21

Ultimo aggiornamento: 19/02/2021 14:15

Domanda : Con riferimento all’attribuzione del punteggio in sede di gara, si richiede se e in quale maniera verrà effettuata la valutazione delle figure facenti del “gruppo di lavoro” così come identificato all’art.11 del disciplinare di gara, con esclusione cioè delle Professionalità specifiche AGGIUNTIVE, la cui valutazione avverrà come specificato al punto 3 degli elementi di valutazione.

Risposta : Sul punto si veda: 1) l’art. 11, nonché l’art. 12 lett. b.2) del disciplinare; 2) l’art. 17 lett. a) del disciplinare. Negli artt. 11 e 12 vengono elencate le professionalità richieste “a pena di esclusione” per il gruppo di lavoro. Nell’art. 17 lett. a) vi sono le professionalità aggiuntive tra gli elementi e criteri di valutazione. Le professionalità del Gruppo di lavoro non saranno oggetto di attribuzione di un punteggio in quanto requisiti di partecipazione. Sarà necessario, a tal proposito, che il concorrente possegga un gruppo di lavoro avente le professionalità richieste. Si specifica che il gruppo di lavoro composto dal concorrente deve possedere i requisiti per ogni professionalità, ossia le iscrizioni agli Ordini/Albi di riferimento, appartenenti alle relative sezioni di competenza per lo svolgimento le prestazioni richieste.

Ultimo aggiornamento: 25-10-2022, 12:33