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Dati del bando

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA GIARDINI, TRATTO FORMIGINE – UBERSETTO, ESPLETATA PER CONTO DI FORMIGINE PATRIMONIO SRL. CIG 8621229F38.
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto659.555,28 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema24/02/2021
Termine richiesta chiarimenti15/03/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte25/03/2021 12:00
Apertura busta amministrativa25/03/2021 14:30
Data chiusura procedura09/07/2021
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Il progetto di cui al punto 1) è stato redatto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) aggiornati con D. M. 28/01/2017 (allegato tecnico edilizia) e con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017.

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Piras Stefania

telefono: 059416116

Aureli Maria Cristina

telefono: 059416208

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Pista ciclabile via Giardini

CIG: 8621229F38

Chiarimenti

Chiarimento PI089084-21

Ultimo aggiornamento: 18/03/2021 17:16

Domanda : GLI IMPORTI DEL CME DELLE VOCI 13.3.A.1 E 13.3.A.2 NON RISULTANO CORRETTI, QUI DI SEGUITO INDICO I RAPPORTI CORRETTI CHE DI CONSEGUENZA INCIDONO SUL TOT FINALE. DOMANDA I PREZZI SONO COMUNQUE CORRETTI? 13.3.A.1 Sottofondazioni stradali mq 2.347,000*0,800=1.877,60 13.3.A.2 Compattazione del cassonetto mq 2.602,000*1,55= 4.033,10

Risposta : Si fa presente che trattasi di appalto a corpo e come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica (Cons. Stato, V, 26 ottobre 2018, n. 6119; Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963). Come tra l’altro precisato nello schema di contratto, articolo 3, comma 3, il Computo metrico viene fornito ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non fa parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali. Ad ogni buon fine si fa presente che i prezzi di computo sono corretti, mentre i calcoli riportati sono errati. Una voce eccede € 3.637,85 invece di € 1.877,60 mentre l'altra è in difetto € 2.081,60 invece di € 4.033,10, con una minima differenza complessiva in difetto (€ 191,25). Come precisato dalla Cassazione Civile (sez. I, 7 giugno 2012, n. 9246) l’offerente formula la propria offerta economica dopo avere determinato, sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d’appalto, i fattori necessari per la realizzazione dell’opera finita in ogni sua parte (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi delle maestranze, ecc.). Ne discende, ancora, la immodificabilità del prezzo “a corpo”, con assunzione da parte dell’appaltatore dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si rendano necessari rispetto a quella prevista nell’offerta. Pertanto, prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

Chiarimento PI088550-21

Ultimo aggiornamento: 17/03/2021 17:51

Domanda : Buongiorno chiedo scusa ma non capisco la risposta PI075995-21 in quanto mi sembra ci sia una contraddizione con la risposta Pi075872-21: nella prima dite che "essendo la cat OG12 a qualificazione obbligatoria e di importo sup. al 10% ...NON possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della sola cat prevalente...", ma nell'altra risposta dite "...per la cat OG12, di importo inf. a 150.000,00€ ci si può qualificare ai sensi dell'art 90 del DPR 207/2010...". Cosa non ho interpretato bene? grazie e saluti

Risposta : Non c’è contraddizione tra le due risposte in quanto attinenti aspetti diversi. Le lavorazioni della categoria OG12 a qualificazione obbligatoria e di importo superiore al 10% del totale NON possono essere eseguite direttamente dall’appaltatore NON in possesso della qualificazione, possesso da comprovare già in sede di gara come da disciplinare e risposte citate. Il possesso del requisito, essendo le lavorazioni relative alla suddetta categoria di importo inferiore ad € 150.000,00, può essere dimostrato con l’attestazione SOA oppure con il possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010.

Chiarimento PI090687-21

Ultimo aggiornamento: 17/03/2021 17:39

Domanda : In merito al sopralluogo, dovrà essere effettuato anche in questo periodo di emergenza sanitaria?

Risposta : Si conferma che il sopralluogo deve essere effettuato, in quanto attualmente sono possibili gli spostamenti per lavoro.

Chiarimento PI075645-21

Ultimo aggiornamento: 02/03/2021 15:55

Domanda : Buongiorno Abbiamo Le Cat O3 IIIBis e OG10 III Bis possiamo integrare l'importo della Cat OG12 I visto che non è in nostro possesso. Saluti

Risposta : Sì, se il requisito non posseduto nella categoria OG12 è posseduto con riferimento alla categoria prevalente, fermo restando che essendo la categoria OG12 a qualificazione obbligatoria e di importo superiore al 10% del totale, le relative lavorazioni non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, pertanto, il concorrente NON in possesso della qualificazione anche per la suddetta categoria OG12 deve provare il possesso del requisito attraverso il ricorso al subappalto ad imprese in possesso della relativa qualificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.L. 47/2014, da dichiarare in sede di gara a pena di esclusione.

Chiarimento PI073283-21

Ultimo aggiornamento: 02/03/2021 15:04

Domanda : Abbiamo come SOA OG3 III Bis e OG10 III Bis come categorie prevalente, possiamo coprire la categoria OG12 I che non è in nostro possesso.

Risposta : Sì, se il requisito non posseduto nella categoria OG12 è posseduto con riferimento alla categoria prevalente, fermo restando che essendo la categoria OG12 a qualificazione obbligatoria e di importo superiore al 10% del totale, le relative lavorazioni non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, pertanto, il concorrente NON in possesso della qualificazione anche per la suddetta categoria OG12 deve provare il possesso del requisito attraverso il ricorso al subappalto ad imprese in possesso della relativa qualificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.L. 47/2014, da dichiarare in sede di gara a pena di esclusione.

Chiarimento PI073777-21

Ultimo aggiornamento: 02/03/2021 14:57

Domanda : In riferimento alla gara di cui all'oggetto siamo a chiedere il seguente chiarimento: Nell'elenco degli elaborati grafici vengono menzionati Tav. 10, Tav. 11 e Tav. 12 che però non riscontriamo negli elaborati allegati.

Risposta : In data 01.03.2021 sono stati pubblicati sul sito Intercent-ER, alla pagina della gara in oggetto, gli elaborati grafici: Tav.10, Tav.11 e Tav.12.

Chiarimento PI074383-21

Ultimo aggiornamento: 02/03/2021 14:53

Domanda : siamo una ditta con attestazione SOA OG3 e chiediamo un confronto per il seguente ragionamento: non avendo l'attestazione per le cat OG10 e OG12 siamo obbligati ad affidare ad altre aziende l'intero importo di entrambe le lavorazioni (in quanto superiori al 10%) anche se alcune fasi saremmo in grado di farle anche noi, giusto? Considerando, però, che la somma delle due lavorazioni supera il 40% (limite massimo per il subappalto) non possiamo affidarle entrambe in subappalto ma per partecipare siamo obbligati a fare un raggruppamento temporaneo ecc..., giusto?

Risposta : Per eseguire le lavorazioni delle categorie OG10 ed OG12, a qualificazione obbligatoria, è necessario avere la relativa qualificazione, in caso contrario occorre affidarle in subappalto a ditta qualificata; si fa presente che per la categoria OG12, di importo inferiore ad € 150.000,00, ci si può qualificare ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010, come indicato in disciplinare. A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia 29 settembre 2019 n. C – 63 – 18 non è più applicabile un limite generalizzato al subappalto ed il disciplinare di gara reca previsioni in tal senso. Inoltre, sempre ai sensi di detta pronuncia, e delle norme di cui all’articolo 12, comma 2, del D.L.28/03/2014, n. 47, il disciplinare di gara prevede espressamente la possibilità di subappaltare per intero le lavorazione relative alle categorie OG10 ed OG12, in deroga al suddetto limite.

Ultimo aggiornamento: 20-01-2023, 13:01