Domanda : Richieste di chiarimenti: CAPITOLATO: ART. 5.5. PUNTO 7: Nel rispetto della normativa sulla privacy e in particolare nel rispetto del principio di minimizzazione (GDPR 679/2019), l’Agenzia potrà produrre autocertificazione per quanto riguarda gli adempimenti retributivi e previdenziali, mentre rispetto alle buste paga, potrà produrne copia a campione previo oscuramento dei dati sensibili. ART. 5.5. PUNTO LETT. D): Si chiede conferma che il riferimento sia ai soli dipendenti diretti dell’APL, considerato che come correttamente prescritto all’art 5.2 tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza (tranne la formazione generica) sono in capo all’ente utilizzatore con riferimento ai lavoratori somministrati. ART. 5.8 PUNTO 5 Si chiedono chiarimenti sulle modalità dell’attività di verifica qui prevista in capo all’APl. Art. 8 in considerazione dell'applicazione della clausola sociale nonché in applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni: - quanti somministrati sono attualmente in missione - con quale tipologia contrattuale (ivi compreso se termine oppure indeterminato); - la durata/scadenza media dei contratti attualmente in essere; - i periodi di scadenza della formazione generale e specifica dei lavoratori già in missione. - quant'altro possa risultare utile per tali valutazioni. ART. 9 Si segnala che tale prescrizione stride con i principi e la normativa di settore. L’affidamento de quo, infatti, non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità - che rimane sempre e solo in capo all’AOU - ma il ben diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo, per cui l’Agenzia fornirà personale a richiesta dell’utilizzatore che dovrà gestire eventuali scioperi. L’Agenzia non può intervenire/impedire che i lavoratori aderiscano allo sciopero. ART. 20 In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. ART. 23 Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sia decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. Art. 26 Si chiede in caso di recesso/risoluzione anticipata dell’accordo contrattuale di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente - utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). ART. 29 Con riferimento all’applicazione dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si segnala che nell’ambito dei servizi di somministrazione l’Agenzia per il Lavoro si qualifica come Titolare autonomo del trattamento dei dati e non Responsabile. Si chiede conferma anche nel futuro contratto de quo la citata disposizione normativa troverà applicazione nei suddetti termini. ART. 30 Si chiede di conoscere l’ammontare delle spese di pubblicazione e contrattuali.
Risposta : Si formulano le seguenti risposte: CAPITOLATO: ART. 5.5. PUNTO 7 Si conferma quanto indicato dall’Agenzia. ART. 5.5. PUNTO LETT. D) Si conferma quanto indicato dall’Agenzia. ART.5.8PUNTO5 L’aggiudicatario dovrà produrre una specifica autocertificazione, previa richiesta del casellario giudiziale, che il personale impegnato non abbia subito condanne, neppure in primo grado, né abbia patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.c., né risulti indagato per i reati di cui agli articoli 572, 600-bis, 600- ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero non abbia subito l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori. Su tale autocertificazione, la stazione appaltante potrà eseguire i controlli di Legge. ART. 8 Per quanto riguarda il servizio SIS è attualmente attivo n. 1 contratto di somministrazione lavoro dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, ore settimanali 32, Categoria D1. Si allega dettaglio delle mansioni. Per quanto riguarda il servizio scuole si allega scheda riassuntiva del numero dei lavoratori somministrati attualmente in forza. ART. 9 L'art. 9 prevede che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sciopero. ART. 20 Il Fornitore è tenuto a stipulare, e mantenere in vigore per tutta la durata del presente Accordo Quadro un’adeguata polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), in relazione allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo quadro ed ai singoli contratti attuativi, nessuna esclusa né eccettuata; detta copertura deve tenere indenni i dipendenti diretti del Fornitore, nonché i suoi collaboratori, impiegati nella gestione della commessa, con esclusione dei soggetti espressamente previsti dalla normativa di settore vigente. ART. 23 Una delle modalità di incameramento delle penali eventualmente comminate è prevista all’art. 19 comma 6 dello Schema di Accordo Quadro – capitolato speciale: la cauzione definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Ente utilizzatore ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione, con obbligo da parte del Fornitore della reintegrazione della stessa entro il termine di cui al medesimo articolo. ART. 26 Per quanto attiene il contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 26 dello Schema di Accordo Quadro – capitolato speciale, nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 del medesimo articolo il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.. Ai sensi dell'art. 26, punto 5 dello Schema di Accordo Quadro – capitolato speciale, l'Ente può recedere anche per motivi diversi da quelli sopra indicati, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. ART. 29 Il Titolare del trattamento dei dati personali del contratto di somministrazione in oggetto è il Comune di Imola, con sede in Via Mazzini, 4 – 40026 Imola (BO). Il Comune di Imola ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it). Ai sensi dell’art. 29 dello schema di Accordo Quadro – capitolato speciale, qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Ente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). ART. 30 Come espressamente indicato al punto 23 del disciplinare di gara, l’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.500,00, salvo conguaglio. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonchè le relative modalità di pagamento. Le spese contrattuali per la stipulazione dell’Accordo Quadro ammontano circa ad € 5.900,00 salvo conguaglio.