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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL “LOTTO H” DEL COMPARTO R.5.2. “EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO”
Ente appaltanteCOMUNE DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto241.911,29 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema02/04/2021
Termine richiesta chiarimenti16/04/2021 14:00
Termine presentazione delle offerte26/04/2021 14:00
Apertura busta amministrativa27/04/2021 10:00
Data chiusura procedura22/06/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. DM259/2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cavallini Anna

telefono: 0512194550

Boato Nausicaa

telefono: 0512194580

Falivene Maria Filomena

telefono: 0512193134

Bertola Ilaria

telefono: 0512194349

Faustini Fustini Manuela

telefono: 0512193123
cellulare: 3371001233

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1verifica ex art. 26 d.lgs. 50/2016 della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica nel “Lotto h” del comparto R.5.2. “Ex Mercato Ortofrutticolo”

CIG: 8684030043

Chiarimenti

Chiarimento PI130397-21

Ultimo aggiornamento: 16/04/2021 13:00

Domanda : Si chiede conferma che la formula bilineare per la valutazione dell'offerta economica indicata all'art. 18.3 del Disciplinare di gara è da considerare sostituita dalla formula contenuta nell'art. 9.2 delle modalità di affidamento del servizio di verifica. Si ringrazia e si saluta cordialmente

Risposta : Come previsto nel documento “Modalità di affidamento” (paragrafo 9.2), cui si rinvia, nonchè nel Disciplinare di gara (paragrafo 18.3), si conferma che per la valutazione dell’offerta economica sarà utilizzata la formula bilineare, con coefficiente X=0,80. Pertanto, il valore “0,10”, riportato all’interno della formula nel Disciplinare di gara, rappresenta un refuso/errore materiale ed è da intendersi sostituito con il valore matematicamente corretto corrispondente a “0,20”.

Chiarimento PI129163-21

Ultimo aggiornamento: 15/04/2021 15:37

Domanda : Buongiorno. Il punto 10 del Disciplinare di gara prescrive la costituzione della garanzia provvisoria ex art. 93 del Codice Appalti. Si rileva al riguardo che le Linee Guida n. 1 dell'ANAC, al capitolo II, par. 4, escludono la cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del PSC e dei compiti di supporto al RUP. Poiché l'incarico di verifica in affidamento è un'attività di supporto al RUP, si chiede di chiarire che la cauzione provvisoria non va prodotta.

Risposta : In relazione ai lavori di cui trattasi, l'attività oggetto di affidamento non rientra tra i compiti del RUP e pertanto non è inquadrabile tra i servizi a supporto delle attività di competenza del RUP medesimo. Infatti, ai sensi dell’26, comma 6, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, la verifica preventiva della progettazione può essere svolta esclusivamente dai soggetti ivi indicati, in possesso dei requisiti ivi specificati. Pertanto, si conferma che per la partecipazione alla procedura di cui trattasi è necessaria la presentazione della garanzia provvisoria, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI123483-21

Ultimo aggiornamento: 14/04/2021 12:35

Domanda : Salve, con la presente si formulano i seguenti quesiti: 1. Per la dimostrazione dei requisiti dei due servizi analoghi richiesti al punto 7.3 lettera e) del disciplinare di gara, essendo la categoria prevalente E.06 (come indicato nel capitolato d’oneri), considerato che: come stabilito dalle linee guida n. 1 ANAC (Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016), “ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare” si chiede se sono sufficienti 2 servizi di categoria prevalente E.10 di cui il primo riguarda una nuova sede universitaria, il secondo un centro di servizi sanitari. In caso di partecipazione in RTI è possibile partecipare con ognuno dei due servizi in capo ad un diverso componente del costituendo raggruppamento? 2. In caso di raggruppamento è obbligatorio indicare un giovane professionista, in caso affermativo, qualora il giovane professionista ricopra il ruolo di mandante di un costituendo raggruppamento deve possedere obbligatoriamente la certificazione del sistema d qualità? 3. Per la dimostrazione del possesso della certificazione del sistema di qualità è possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento con ausiliario ed ausiliato partecipanti entrambi nel medesimo raggruppamento temporaneo? Grazie.

Risposta : In relazione ai quesiti posti, si rendono i seguenti chiarimenti: 1. Alla procedura di cui trattasi si applicano i disposti di cui al DM 17 giugno 2016, espressamente richiamato nel Disciplinare di gara, il cui art. 8 - in relazione alla qualificazione - stabilisce il seguente principio: nell'ambito di una stessa categoria, ID Opere di maggiore complessità qualificano anche per ID Opere con grado di complessità pari o inferiore. Si conferma che in caso di raggruppamento, così come espressamente previsto al paragrafo 7.4 del discipliare di gara, i due servizi analoghi possono essere stati eseguiti anche da due diversi componenti del raggruppamento, fermo restando l'infrazionabilità di ciascun servizio. 2. Trattandosi dell'affidamento di un servizio di verifica, la presenza del giovane professionista - necessario "quale progettista" ai sensi dell'art. 4 del DM 263/2016, e quindi obbligatoria negli incarichi di progettazione - non è in questo obbligatoria. 3. Il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 è previsto come requisito di idoneità e pertanto, come stabilito dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonchè espressamente riportato nel Disciplinare di gara (paragrafo 8), non è consentito l'avvalimento. Inoltre, come espressamente previsto al paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara, in caso di raggruppamento deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti costituenti il raggruppamento.

Ultimo aggiornamento: 22-06-2021, 11:34